Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Status di genitore giudizialmente dichiarato e oneri di mantenimento regressi: natura giuridica, criteri di quantificazione dell'importo e rivalutazione (di Alberto Barbazza, Dottore di ricerca in Diritto europeo dei contratti – Università Ca’ Foscari Venezia)


A partire dall'assetto motivazionale di una decisione del Tribunale di Treviso, si affronta una ricognizione delle questioni connesse alla domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio dal genitore che ab origine ha provveduto al riconoscimento dello stesso, nei confronti dell’altro genitore che, invece, abbia visto tale status accertato solo a seguito di pronuncia giudiziale. Dato conto degli effetti occasionalmente costitutivi prodotti dalla pronuncia giudiziale di genitorialità e della natura giuridica – a nostro avviso indennitaria – del rimborso, viene poi affrontato il problema della difformità dei criteri presenti nella giurisprudenza di merito cui ricorrere al fine di quantificare secondo equità l’ammontare dello stesso.

Infine, a valle della decisione sulla natura giuridica, si indaga se possano essere riconosciuti gli interessi sulla somma dovuta e se sussista possibilità di rivalutazione della stessa.

Judicially ascertained parenthood and previous child support duties: legal nature, quantification criteria and indexation

Starting from a judgment rendered by the Tribunale di Treviso, this article will tackle several issues related to the application for the reimbursement of the expenses incurred for child support, both ordinary and extraordinary, in favor of the parent who recognized a child as their own from the start, vis-à-vis the parent who, instead, was declared as such only after a judgment.

In light of the constitutive effects occasionally produced by the judgment establishing parenthood and of the nature –  in our view compensatory – of the reimbursement of child support, this article will then deal with the issues caused by the variety of criteria used to quantify, in an equitable way, the amount of the reimbursement.

Finally, in light of the debate on the legal nature of the reimbursement, this article will investigate whether interest may be granted on such an amount and whether the latter may be subject to indexation.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La natura giuridica del rimborso del mantenimento arretrato - 3. Criteri di elaborazione giurisprudenziale in tema di quantificazione del mantenimento arretrato - 4. Quantificazione presuntiva secondo equità - 5. Sugli interessi e sulla rivalutabilità secondo gli indici ISTAT della somma riconosciuta in regresso - NOTE


1. Premessa

Il Tribunale di Treviso, con una recente decisione [1], si è venuto a pronunciare su una questione tanto foriera di dubbi applicativi, quanto poco affrontata dalla dottrina, ovvero la quantificazione equitativa dell’ammontare del mantenimento del figlio minore, nella particolare ipotesi in cui non vi siano allegazioni specifiche della parte creditrice in merito. Nel caso sottoposto alla decisione del Tribunale la madre di un ragazzo di sei anni aveva convenuto in giudizio il (presunto) padre per ottenere l’accertamento del rapporto di filiazione tra lui e il minore, nonché per chiedere, oltre all’affidamento esclusivo del bambino ed alla regolamentazione dei rapporti tra il genitore e il figlio, un contributo al mantenimento in favore dello stesso, il rimborso pro quota delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni. Il convenuto, costituito in giudizio, aveva contestato l’esistenza di un rapporto di filiazione con il minore e chiesto il rigetto delle domande di parte attrice. Dopo lo svolgimento di una CTU ematologica, era stata accertato con sentenza parziale il rapporto di filiazione e, nel merito, con successiva pronuncia [2] era stato disposto che il minore Matteo venisse affidato in via esclusiva alla madre con collocazione e residenza presso di lei, disciplinando il diritto di visita paterno e stabilito che il padre versasse in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile periodico dell’importo di euro 300,00, condannandolo altresì al pagamento della somma di € 1.200,00 in favore dell’attrice, a titolo di rimborso delle spese del mantenimento del minore dalla data della nascita sino alla data della presentazione del ricorso, oltre ad interessi dalla domanda al saldo e respingendo la domanda di risarcimento del danno. Il Collegio trevigiano ha, pertanto, ritenuto di aderire all’orientamento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere [3] di cui aveva dato conto in parte motiva, secondo il quale, in assenza di altri elementi probatori, l’importo dell’assegno di mantenimento riconosciuto per l’attualità e pro futuro può assurgere a parametro equitativo di quantificazione anche degli importi pregressi. È proprio tale approdo a non convincere pienamente.


2. La natura giuridica del rimborso del mantenimento arretrato

Prima di entrare nel merito delle problematiche enucleate, pare necessario riepilogare la disciplina relativa agli obblighi di mantenimento previsti ex lege in capo ai genitori, con particolare attenzione al rapporto degli stessi rispetto alla pronuncia di accertamento giudiziale. In particolare, la pronuncia di accertamento giudiziale della filiazione naturale acquisisce efficacia occasionalmente costitutiva [4], laddove posta in relazione all’obbligo genitoriale di mantenimento della prole. Normalmente, a tale sentenza è attribuita efficacia meramente dichiarativa, in quanto ha l’effetto di affermare ed esplicitare uno status – rispettivamente di figlio naturale e di genitore – ed il relativo rapporto costitutivo – filiazione – che preesistono alla dichiarazione stessa, poiché originano dal semplice fatto di aver procreato [5]. Diversamente accade nel caso in cui, in seno al medesimo giudizio, ovvero all’interno di un diverso procedimento, venga proposta domanda di regresso, ai sensi dell’art. 1299 c.c. da parte del genitore che da solo abbia provveduto alle necessità del figlio, agendo nei confronti del soggetto accertato genitore. In tale ipotesi, alla decisione deve essere riconosciuta efficacia costitutiva [6]. Quest’ultima pronuncia è infatti attributiva di uno status, il cui accertamento e la cui sussistenza sono imprescindibili ai fini dell’esercizio dei diritti e delle facoltà connesse allo status medesimo [7]. Nel caso di specie, l’azione per il rimborso delle spese necessarie al mantenimento del figlio è data ai genitori (qualifica che assurge a condizione di legittimazione attiva) nei reciproci confronti in virtù dell’obbligazione legale di mantenimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 147, 148 e 316-bis c.c. Entrambi, infatti, sono tenuti a concorrere alle esigenze del figlio, con la conseguenza che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ex art. 277 c.c., sono elementi (alternativi) costitutivi necessari della fattispecie complessa inerente l’azione di regresso pro quota tra genitori. Dato conto della natura della sentenza che accerta la filiazione naturale, il secondo presupposto logico è costituito dalla decisione in merito alla natura giuridica del rimborso del mantenimento dovuto per il periodo pregresso [continua ..]


3. Criteri di elaborazione giurisprudenziale in tema di quantificazione del mantenimento arretrato

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità il quantum del rimborso dovuto al genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento deve liquidarsi in via equitativa, pur nei limiti degli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che per l’intero si è accollato le spese [11]. Nella decisione in commento è dato conto di tre diversi indirizzi giurisprudenziali circa i criteri da utilizzarsi nell’operazione di quantificazione del mantenimento. Il primo, inaugurato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere [12], assume quale parametro equitativo l’importo dell’assegno di mantenimento ordinario riconosciuto al momento della decisione: tale criterio può essere condivisibile laddove l’accertamento giudiziale della filiazione naturale (o, comunque, il riconoscimento volontario) sia pronunciato a breve distanza di tempo dalla nascita del figlio in quanto le valutazioni condotte per la determinazione pro futuro si devono generalmente ritenere congrue anche in riferimento al passato stante il breve iato temporale [13] durante il quale difficilmente si realizza un radicale sconvolgimento delle condizioni di vita dei genitori e delle necessità della prole. Tale orientamento, tuttavia, non può soddisfare in quelle diverse ipotesi in cui il lasso temporale è maggiore e, pertanto, il parametro sopra indicato risulta del tutto scollegato dalla valutazione dell’insieme di circostanze che, ai sensi dell’art. 316-bis c.c. e secondo comune esperienza, concorrono a formare il giudizio quantitativo circa l’entità del mantenimento in concreto (redditi dei genitori, esigenze del figlio, condizioni socio-economiche delle parti e del contesto di riferimento, eccetera). Non pare condivisibile, invece, l’opinione assunta dal Tribunale di Modena [14], che nega il riconoscimento del rimborso laddove non sia addotta alcuna prova o circostanza a fondamento della richiesta svolta: tale eccessivo formalismo cozza con le stesse considerazioni indennitarie sopra riportate, dacché risulta evidente, per il solo fatto che il figlio sia in vita, goda di buona salute e abbia magari svolto attività sportive, ludiche o di altra natura, che il mantenimento da parte di un genitore vi sia stato e che sorga pertanto un diritto all’indennizzo di quota parte dello stesso. Nel decidere di negare il rimborso alla madre, [continua ..]


4. Quantificazione presuntiva secondo equità

Come accennato nel precedente paragrafo, il criterio di equità da adottarsi nel giudizio di quantificazione del rimborso è un criterio composito, che deve avere riguardo alle specifiche e variabili esigenze – provate, desumibili o, in via residuale, anche solo presunte – del figlio. In tale vaglio, ogni circostanza direttamente o indirettamente connessa con l’evoluzione delle situazioni reddituali e patrimoniali dei genitori, del loro status socio-economico, nonché delle esigenze di vita del figlio deve essere presa in considerazione, in quanto in grado di fornire elementi presuntivi utili nell’individua­zione di un quantum che sia equo. In tal senso, laddove si possa desumere che il figlio abbia svolto delle attività sportive, ovvero abbia proseguito gli studi oltre la scuola dell’obbligo, abbia avuto degli hobbies, etc., il Giudice dovrà tenere conto di tali fattori, aumentando la misura del mantenimento rispetto a quella minima di natura sostanzialmente alimentare. Solo nel caso – peraltro quasi di scuola, per quanto detto sinora – in cui vi sia una mancanza assoluta di elementi circa le condizioni di vita presenti e passate delle parti e del figlio, allora la liquidazione dovrà essere parametrata ad una misura minima da commisurare al costo della vita nel luogo di residenza e che tenga conto delle spese ineliminabili sostanzialmente di natura alimentare, le quali devono ritenersi provate presuntivamente dal fatto noto della crescita e dello sviluppo della prole.


5. Sugli interessi e sulla rivalutabilità secondo gli indici ISTAT della somma riconosciuta in regresso

Quanto alla decorrenza degli interessi, è necessario qualificare il titolo in base al quale il genitore-creditore agisce. In merito, in dottrina ed in giurisprudenza, non sono mancate opinioni contrastanti: alcuni intravvedevano nel comportamento del genitore adempiente un caso di negotiorum gestio [16] produttiva delle obbligazioni di cui all’art. 2031 c.c.; altri incardinavano il diritto al rimborso nella disciplina dell’arricchimento senza causa [17]. La tesi oggi maggiormente condivisa [18], cui già si è accennato in precedenza, muove però dal presupposto che l’obbligo di mantenimento del figlio a carico dei genitori abbia natura di obbligazione solidale (in virtù dell’art. 148 c.c., suscettibile di interpretazione estensiva anche ai casi di nascita fuori dal matrimonio); ne consegue che il diritto di ripetere i pregressi contributi al mantenimento discende dall’art. 1299 c.c., che regola il regresso tra condebitori in solido per il caso che uno di essi abbia pagato l’intero debito. È evidente che, nel caso in oggetto, la funzione svolta dagli interessi sia moratoria (dovendosi escludere funzioni compensative e corrispettive [19]): pertanto essi potranno essere riconosciuti esclusivamente a partire dalla richiesta formale di adempimento formulata del creditore, che nella maggior parte dei casi coinciderà con la domanda giudiziale, sì che il decorso degli interessi avrà inizio alla data di deposito della stessa. Infine, quanto alla possibilità di rivalutazione della somma liquidata, è necessario preliminarmente ricollegare il rimborso alla categoria dei debiti di valore ovvero di valuta. La distinzione, di matrice giurisprudenziale [20], formulata a temperamento del principio nominalistico, sottrae infatti alla disciplina di cui all’art. 1227 c.c. la categoria dei debiti di valore, poiché al fine di determinare il valore della prestazione è necessaria un’operazione di conversione di un bene – chiaramente diverso dal denaro – in termini monetari. La natura indennitaria del rimborso, tuttavia, risulta inconciliabile con la possibilità di operare una rivalutazione della somma, che andrà pertanto esclusa: il credito in parola – necessariamente e fin da principio – avrà ad oggetto un’obbligazione di valuta, e ciò anche e nonostante la [continua ..]


NOTE