Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Nullità del contratto e sopravvivenza di clausole «autosufficienti» (di Maria Samantha Esposito, Ricercatrice di Diritto privato – Politecnico di Torino)


Il contributo esamina la possibile sopravvivenza di alcune pattuizioni accessorie nell’ipotesi di nullità del regolamento contrattuale per il resto. L’analisi si propone, in particolare, di ricostruire la natura giuridica di tali patti e di verificare i presupposti in presenza dei quali essi possono ritenersi idonei a produrre effetti autonomi nonostante l’invalidità del contratto che li contiene.

Nullity of the contract and survival of «self-sufficient» clauses

This article investigates the impact of nullity on contractual agreements as regards the effectiveness of certain non-essential clauses. The analysis aims to define the legal nature of such clauses and to verify the conditions under which they can be considered capable of producing autonomous effects despite the invalidity of the contract to which they belong.

COMMENTO

Sommario:

1. L’oggetto di indagine - 2. Sull’inquadramento giuridico delle clausole autosufficienti: l’autonomia funzionale e il collegamento negoziale - 3. Il legame con il rapporto principale e l’indipendenza delle c.d. clausole contratto - 4. Alcuni esempi di clausole contratto e applicazione della ricostruzione proposta - NOTE


1. L’oggetto di indagine

Nel contesto dei problemi di natura ermeneutica che la fattispecie della nullità solleva vi è quello della possibile «sopravvivenza» di alcune pattuizioni accessorie nell’ipotesi di nullità integrale del contratto: l’interrogativo riguarda, in particolare, l’individuazione dei presupposti in presenza dei quali è consentito il mantenimento in vita di «qualche regola contrattuale di contorno» [1] rispetto al contratto di riferimento; ancor prima, è opportuno indagare la qualificazione giuridica da riconoscere a tali patti. I dubbi derivano principalmente dal fatto che il nostro ordinamento sancisce la nullità integrale ogniqualvolta l’invalidità colpisca un elemento qualificabile quale principale [2] per la struttura del contratto [3], mentre consente una verifica circa l’essenzialità della previsione nel caso concreto nell’ipotesi in cui l’invalidità riguardi una pattuizione accessoria [4]; così, ove la pattuizione accessoria colpita dal vizio non risulti rilevante per il perseguimento degli interessi avuti di mira dai contraenti, il regolamento contrattuale può continuare a operare per il resto [5]. In questa prospettiva, dunque, una volta accertata l’essenzialità della clausola [6] invalida – siccome principale o essenziale nell’economia dell’accordo – e dichiarata la nullità dell’intero contratto, non sembra esserci spazio per affermare la sopravvivenza di una diversa pattuizione meramente strumentale rispetto al regolamento contrattuale definito dai contraenti [7]. Peraltro, sia in dottrina che in giurisprudenza [8] si ipotizza l’esistenza di alcune pattuizioni accessorie che, sebbene inserite all’interno di un più ampio contratto, sono in grado anche di vivere vita autonoma al di fuori di esso [9]. È il caso, ad esempio, della clausola compromissoria, della clausola penale, del patto di non concorrenza o, ancora, del patto di scelta del foro competente [10]. A tali pattuizioni si è invero riconosciuta la possibilità di continuare a operare nonostante l’invalidità (o la risoluzione) del contratto in cui sono inserite, ogniqualvolta esse trovino in sé la propria ragione, definendo obblighi separati e autonomi, e siano, al contempo, in grado di [continua ..]


2. Sull’inquadramento giuridico delle clausole autosufficienti: l’autonomia funzionale e il collegamento negoziale

Al fine di offrire una ricostruzione giuridica dei patti in esame è necessario muovere dalla struttura del contratto, quale sintesi delle clausole che lo compongono. In particolare, per comprendere le ragioni del­l’indipendenza di tali patti occorre, in primo luogo, cogliere la posizione di ciascuna delle clausole che formano il testo contrattuale e i legami tra di esse intercorrenti. Il regolamento contrattuale si presenta, invero, il più delle volte complesso; accanto a un contenuto minimo essenziale per la realizzazione dello schema negoziale prescelto, può convivere un contenuto accessorio, contenente gli elementi particolari previsti dai contraenti per governare la vicenda realizzata con il contratto. A tale duplicità di contenuto corrisponde, nei contratti nei quali sia dato riscontrarla, la distinzione tra clausole principali e secondarie [13], con le quali si concreta, rispettivamente, il contenuto necessario e quello di carattere accessorio del contratto. Le clausole principali indicano le determinazioni qualificative del tipo di contratto posto in essere dalle parti e dalle quali non può pertanto prescindersi per l’esistenza e la validità dell’accordo [14]; le clausole secondarie, invece, riguardano quell’ambito in cui l’ordinamento riconosce ai privati la possibilità di regolare i propri interessi in maniera peculiare rispetto a quella delineata dallo schema negoziale di riferimento, tipico o atipico e, per questo motivo, la loro assenza non impedisce la configurabilità di una struttura contrattuale [15]. Particolare rilevanza ai fini della distinzione tra clausole principali e accessorie assume il ricorso al criterio causalistico, che consente di individuare le clausole principali dalla definizione normativa che qualifica i contratti nominati e ne descrive la funzione economica sociale, ovvero, con riferimento ai contratti innominati, dalla funzione sociale che li caratterizza [16]. Le clausole accessorie sono, invece, rappresentate da tutte quelle pattuizioni inserite dai contraenti in aggiunta allo schema negoziale di riferimento per il perseguimento di interessi a esso strumentali. Tale soluzione sembra mantenere una propria utilità anche laddove si guardi, sulla scorta delle più recenti [17] – e condivisibili – sollecitazioni, al di là del modello astratto, per cogliere il diverso rilievo [continua ..]


3. Il legame con il rapporto principale e l’indipendenza delle c.d. clausole contratto

Nel precedente paragrafo si è dato atto di come l’indipendenza delle c.d. clausole contratto e, dunque, la loro capacità di sopravvivenza sia legata, in primo luogo, all’intensità del rapporto che le unisce al negozio in cui sono inserite. Ciò richiede di indagare brevemente le regole individuate in tema di collegamento negoziale al fine di verificare il nesso che intercorre tra più negozi inclusi nell’ambito di un’operazione economica complessa per il perseguimento di uno scopo unitario e le conseguenze che ne derivano. La definizione tradizionale [37] identifica il collegamento negoziale nell’operazione economica realizzata dai contraenti attraverso una pluralità di distinti negozi, i quali – pur mantenendo una propria individualità – sono legati da un nesso di interdipendenza, tale per cui le vicende patologiche dell’uno si ripercuotono sul­l’altro condizionandone la validità e l’efficacia. Tale affermazione è stata tuttavia da tempo sottoposta a vaglio critico, sul presupposto che le diverse ipotesi di collegamento riscontrabili nel caso concreto non possono essere comprese in una nozione unitaria [38]. La prassi sempre più frequente di realizzare operazioni economiche complesse mediante l’impiego di più schemi negoziali impone, invero, il ricorso a regole operative in grado di far fronte ai diversi problemi che emergono nel caso concreto, riguardanti, in particolare, la qualità del nesso intercorrente tra i negozi, nonché la natura degli effetti che derivano da tale collegamento e la loro ampiezza [39]. A fronte dei diversi legami che possono interessare i contratti conclusi dai contraenti nel contesto della medesima operazione negoziale è pertanto necessario, di volta in volta, individuare il tipo di collegamento che li caratterizza e le conseguenze che ne discendono. In questa prospettiva, le principali ipotesi di collegamento tra negozi individuate dalle classificazioni maggiormente ricorrenti rappresentano un utile riferimento al fine di ricostruire il rapporto tra le diverse pattuizioni nel caso concreto [40]. L’analisi della complessa operazione economica conclusa dai contraenti potrà, invero, far emergere la presenza di un mero collegamento occasionale tra le diverse pattuizioni, siccome strutturalmente e funzionalmente autonome e solo [continua ..]


4. Alcuni esempi di clausole contratto e applicazione della ricostruzione proposta

La ricostruzione proposta, in merito al criterio per individuare la capacità di sopravvivenza delle c.d. clausole contratto, può essere verificata richiamando brevemente alcune ipotesi di clausole per le quali, essendo dotate – secondo l’orientamento che chi scrive ritiene maggiormente condivisibile – di una propria autonomia causale, può sorgere il problema della loro sorte in caso di nullità del contratto che le contiene. Al riguardo viene in considerazione, in primo luogo, la clausola arbitrale, alla quale ormai [70] da più parti si riconosce natura autonoma rispetto al contratto del quale sembra costituire un mero patto accessorio [71]. Si è al riguardo evidenziato, in particolare, che mentre il contratto è diretto a regolamentare un conflitto di interessi tra le parti, la funzione della clausola compromissoria è, invece, quella di individuare il miglior giudice per dirimere una determinata categoria di liti [72]. Tra la clausola arbitrale e il contratto di riferimento può in particolare individuarsi un rapporto [73] la cui rilevanza si esaurisce nella fase di formazione della clausola, con esclusione, dunque, di un legame di dipendenza funzionale. Il nesso che intercorre tra i due negozi deriva, invero, unicamente dalla necessaria dipendenza della clausola in senso logico e temporale dal contratto in cui è inserita [74], rimanendo di regola entrambi insensibili alle vicende che interessano l’altro durante lo svolgimento del rapporto [75]. Fatte salve, dunque, le ipotesi in cui, nel caso concreto, la clausola compromissoria sia direttamente invalida per ragioni esclusivamente proprie [76] ovvero coincidenti con quelle del contratto sostanziale [77], essa rimane valida nel caso di vizio del contratto in cui sia contenuta [78]. L’autonomia causale e l’assenza di un nesso di stretta interdipendenza, se consentono di escludere l’influenza dei vizi, non sono, tuttavia, ancora sufficienti a giustificare, in ogni caso, la capacità della clausola arbitrale di mantenersi in vita nonostante il venir meno del rapporto residuo, essendo di contro necessario indagarne l’eventuale indipendenza anche sotto il profilo funzionale [79], ossia la possibilità di continuare a produrre effetti utili nell’economia dell’accordo. L’esistenza di un nesso logico e [continua ..]


NOTE