Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Diritto civile e nuovi valori costituzionali. Qualche suggestione da recenti riforme (di Carmelita Camardi, Professoressa ordinaria di Diritto privato – Università Ca’ Foscari Venezia)


Il contributo prende avvio dalla recente riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione per verificare l’impatto del principio di sostenibilità nella struttura delle relazioni private. Si indagano in particolare i riflessi del principio nei rapporti di consumo e la possibile rilevanza delle generazioni future attraverso l’esperienza della Climate change litigation.

Civil law and new constitutional principles. Some suggestions from recent reforms

Starting from the recent reform of the art. 9 and 41 of the Italian Constitution, the essay aims to verify the impact of the principle of sustainability in the structure of private relations; particularly analyzing the effects in consumer relations and the possible relevance of future generations interests, as shown by  Climate change litigation experience.

SOMMARIO:

1. La riforma dell’art.9 della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e il tema delle generazioni future anche nel diritto civile - 2. Strumenti di potenziamento del(l’effettività del) diritto civile. I principi - 3. La sostenibilità nel diritto privato dei consumatori - 4. Ancora sulle generazioni future. Ipotesi sui loro “diritti” - NOTE


1. La riforma dell’art.9 della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e il tema delle generazioni future anche nel diritto civile

Il tema dei valori costituzionali, e dei principi che li mettono in forma nella Carta fondamentale, costituisce una sfida permanente per il civilista, perché mette in gioco una serie di paradigmi che nel tempo hanno conferito al metodo civilistico dell’interpretazione una sua identità stabile ed un suo ruolo sociale definito, e perciò quasi un compito irrinunciabile. Ripropongo il tema aggiungendo l’aggettivo “nuovi”, con riferimento ai valori costituzionali: e di fronte a questa novità – che a breve chiarisco – vorrei provare a rimettere in discussione quei paradigmi, e capire se gli stessi resistono ancora oppure è necessario che il civilista assuma un fardello, se non un grimaldello, idoneo a riconfermarli o a superarli. E la novità, o la sfida, è la nuova formulazione dell’art. 9, e poi dell’art. 41 della Costituzione, che sanciscono come oggetto di tutela costituzionale alcuni valori e alcune entità che finora lo sono stati prevalentemente per via interpretativa [1]. La Repubblica … Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Il diritto è linguaggio, e se il linguaggio cambia, cambiano rationes e valori del diritto. Devo subito dire che – come parole del diritto – alcune di quelle che troviamo nell’art. 9 Cost. sono già presenti nell’ordina­mento, in particolare in quel Codice dell’ambiente frutto della fenomenologia normativa contemporanea, per il suo essere attuazione del diritto europeo e del diritto costituzionale medesimo. In questo Codice troviamo in particolare, dopo la definizione dell’ambito di applicazione, l’indicazione delle finalità perseguite (la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.); l’affermazione dei principi guida (precauzione, azione preventiva, correzione … dei danni causati all’ambiente, nonché il principio “chi inquina paga”); ed infine l’esplicito richiamo del principio dello sviluppo sostenibile: “Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del [continua ..]


2. Strumenti di potenziamento del(l’effettività del) diritto civile. I principi

È opportuno a tal fine dare un rapido sguardo alla letteratura, percorrendo sia piste generali, attente al profilo dell’argomentazione per principi; sia piste più specifiche, che hanno già incluso il principio dello sviluppo sostenibile nel territorio degli istituti civilistici. Sul piano del diritto privato europeo, vorrei per prima cosa ricordare un’opera recente, il bel volume di S. Grundmann, H. Micklitz, M. Renner, New private law theory [8], che ha una struttura tutt’altro che manualistica, e condensa in nuova luce tutta l’esperienza del diritto privato continentale, in una prospettiva critica ampia, annunciata nelle 5 tesi “manifesto” che aprono l’opera attraverso 5 parole chiave: pluralismo, comparazione, ermeneutica orientata all’applicazione, prospettiva transnazionale, approccio critico [9]. In questa prospettiva di contenuti e di metodo, trova ampio spazio il tema della costituzionalizzazione del diritto privato, esplicitato in primis nel cap.8, a cura di Micklitz [10], dove leggiamo che il costituzionalismo si traduce non tanto nell’applicazione dei principi, quanto e soprattutto nell’influenza dei diritti umani fondamentali – sociali civili e politici– in funzione di “… overcome a certain justice deficit in the private law order”. Ne traggo una chiara indicazione di metodo, suffragata dall’espressa professione ermeneutica (non l’ermeneutica filosofica, ma quella pratica), che apre a ragionamenti intesi a ricavare uno spazio non secondario alla protezione dei diritti fondamentali nella sfera dei rapporti privati. A partire da questa assai significativa indicazione, vorrei poi ricordare il dibattito sui principi che la civilistica italiana ha affrontato al proposito, lungo una linea complessa che include una pluralità di posizioni, da quelle che ancora si richiamano alla partizione di cui all’art.12 delle preleggi, a quelle che invece riconoscono alla Costituzione e ai principi di rilievo costituzionale la massima effettività quali norme direttamente e sempre applicabili, anche in presenza di fattispecie positivamente normate il cui contenuto andasse in senso contrario. Non occorre riprendere in questa sede tale controverso dibattito, costantemente tenuto vivo da una casistica che tocca questioni delicate, così riproponendo anche il tema istituzionale della ricaduta della [continua ..]


3. La sostenibilità nel diritto privato dei consumatori

Le perplessità sopra evidenziate possono attenuarsi, invece, allorché la concreta fattispecie sia direttamente sussumibile in uno degli ambiti di applicazione del principio di sostenibilità. Ciò che invero è accaduto, ad esempio, con riferimento alle decisioni prodottesi nel mondo sul caso Dieselgate da una parte, e sul Climate change dall’altra parte, casistiche che ci restituiscono un fecondo terreno di riflessione critica. Qualche parola dunque su queste vicende. La vicenda Dieselgate [22] apre un fronte estremamente importante: quello della possibile rilettura del diritto dei consumi in chiave di sostenibilità. Vengono qui in gioco due subsettori del diritto dei consumi, quello delle pratiche commerciali scorrette, richiamato dal fenomeno crescente del green washing [23]; e quello della garanzia di conformità nella vendita di beni di consumo, innovato dalla Direttiva 771/2019, attuata in Italia con dlvo n.170/2021, che ha riformato gli artt.128-135-septies del codice del consumo. Sull’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette alle dichiarazioni mendaci di compliance ambientale può riservarsi una certa quale attenzione, laddove esse incidano effettivamente sul­l’autodeterminazione del consumatore e colpiscano in particolare la sensibilità di quello che adesso viene chiamato il consumatore “etico” [24]. Anche in tal senso sono state intese, ad esempio in Italia, le dichiarazioni mendaci e truffaldine della Wolkswagen a proposito del noto device che nascondeva le emissioni nocive, così aprendo la strada sia per l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Autorità Antitrust; sia per l’appli­cazione delle sanzioni civili da parte del giudice ordinario, in particolare del risarcimento del danno patrimoniale, a titolo aquiliano, e del danno non patrimoniale da reato di frode al commercio, a favore dei consumatori. Sennonché – ed è questo un punto cruciale nel ragionamento che si conduce – il calcolo del risarcimento non è andato oltre la considerazione del danno derivante da pratica commerciale scorretta nel contesto di un’azione di classe; in particolare il giudice italiano ha ritenuto che tale danno si sia risolto “nel maggior aggravio economico, parametrato al maggior prezzo dei veicoli omologati Euro5, sostenuto per l’acquisto di [continua ..]


4. Ancora sulle generazioni future. Ipotesi sui loro “diritti”

Ma con questi rilievi non abbiamo ancora toccato il punto più innovativo e la sfida più grande che il principio dello sviluppo sostenibile lancia al civilista. Che è quella degli strumenti attraverso i quali dare voce a chi non ce l’ha, alle generazioni future: rendere effettivo il loro interesse attraverso strumenti non solo indiretti, come quelli che abbiamo menzionato, che toccano il mondo dei consumi e per questa via della produzione in molti dei suoi aspetti, ma anche diretti e immediati; non solo reattivi, ma preventivi, tali da rendere le generazioni a venire attori del presente, e attori parlanti: protagonisti della comunicazione sociale. So che si tratta di una sfida, prima ancora che al rigore del giurista, al rigore della legge, la cui architettura – come ho già detto – anche quando supera la dimensione dell’umano, è comunque dimensionata sul presente, sul già esistente, sulla pretesa e sul danno presenti, non su quelli futuri. E però non manca qualche segnale. Nel contesto della climate change litigation [33], esperienze non lontane dalla nostra hanno sperimentato meccanismi di controllo dell’attività umana presente diretti ad evitare, nel nome della protezione dei diritti fondamentali e in ottemperanza con il principio dello sviluppo sostenibile, che il rischio climatico si abbatta in maniera iniqua e sproporzionata sulle generazioni a venire, segnatamente – come nel caso deciso dalla Corte Costituzionale tedesca il 26 aprile 2021 sul caso Neubauer et al. contro Germania – su quelle che verranno dopo il 2030, anno entro il quale la legge tedesca prevedeva un target di riduzione delle emissioni nocive che la Corte ha reputato troppo basso [34]. Ed ancora nella non lontana Olanda, la Corte Suprema decideva nel dicembre 2019 sul caso Urgenda, condannando lo stato olandese ad una opportuna e rapida riduzione delle emissioni nocive nel nome delle generazioni future e a tutela dei loro diritti [35]. Non posso in questa sede scendere nei dettagli del giudizio, se non per ciò che concerne l’elemento chiave, pregiudiziale dell’intero processo, e cioè le caratteristiche dell’attore, analizzate e vagliate positivamente dalle Corti: nel primo caso un semplice gruppo di attivisti tedeschi anche minorenni e un gruppo di cittadini orientali; nel secondo caso una Fondazione, il cui statuto faceva riferimento al [continua ..]


NOTE