Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Brevi riflessioni sul collegamento negoziale, tra evoluzione dottrinaria ed emersione della figura nei testi normativi (di Claudio Colombo, Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Sassari)


La figura del collegamento negoziale è stata oggetto di indagini, da parte della dottrina civilistica italiana, a partire dagli anni Trenta del secolo scorso. Di particolare rilievo, specie nella individuazione delle diverse possibili ramificazioni della figura, sono stati gli studi di alcuni Maestri, come Michele Giorgianni e Renato Scognamiglio. Il saggio si propone di ripercorrere sinteticamente gli itinerari della dottrina e della giurisprudenza, fino ai più recenti sviluppi, che collocano la figura nell’ambito del più ampio concetto di operazione economica; in particolare, si sottolinea la proficuità dell'utilizzazione del collegamento negoziale come fattore di valorizzazione dell’unitarietà dell’operazione, quando alla stessa prendano parte più di due centri di interesse, sia in prospettiva fisiologica, che in prospettiva patologica. Infine – alla luce del fatto che la figura, inizialmente rilevante solo a livello dottrinale e giurisprudenziale, ha ricevuto riconoscimenti espliciti da parte del legislatore – il saggio esamina le disposizioni di legge, presenti ormai in diversi testi nomativi, nelle quali il collegamento negoziale viene espressamente richiamato.

Brief reflections on the connected legal acts between doctrinal evolution and the emergence of the figure in normative texts

The figure of the connected legal acts has been investigated by italian private law doctrine since the 1930s. Of particular importance, especially in identifying the various possible ramifications of the figure, were the studies of some Masters, such as Michele Giorgianni and Renato Scognamiglio. The essay aims to briefly retrace the itineraries of doctrine and jurisprudence, up to the most recent developments, which place the figure within the broader concept of economic operation; in particular, it is highlighted the profitability of using the theory of connected legal acts as a factor for enhancing the unity of the operation, when more than two centers of interest take part in the operation, both from a physiological perspective and from a pathological perspective. Finally - in the light of the fact that the figure, that has been initially relevant only for doctrine and jurisprudence, has received explicit recognition from the legislator - the essay examines the legal provisions, now present in various normative texts, in which the connected legal acts are expressly recalled.

SOMMARIO:

1. Il collegamento negoziale: sintesi degli itinerari dottrinari e giurisprudenziali - 2. Collegamento negoziale e disposizioni normative - NOTE


1. Il collegamento negoziale: sintesi degli itinerari dottrinari e giurisprudenziali

In una sintetica, quanto densa, voce dell’Enciclopedia del Diritto del 1960, il Maestro che qui onoriamo forniva un quadro d’insieme invero insuperato del fenomeno del collegamento negoziale, individuandone le diverse possibili ramificazioni [1]. Muovendo dagli studi di cui era stata protagonista la migliore civilistica italiana a partire dagli anni ‘30 del secolo scorso [2], Renato Scognamiglio consegnava agli autori, che successivamente se ne sarebbero occupati, un fondamentale vademecum, necessario per orientarsi nelle diverse sfaccettature di un tema indubbiamente controverso [3]: le pagine dedicate alle classificazioni dei negozi collegati, all’estensione della figura ed infine alla tradizionale dicotomia negozi collegati necessariamente / negozi collegati secondo la volontà delle parti hanno costituito, e ancora costituiscono, un’imprescindibile lettura per tutti coloro che, vuoi in termini generali, vuoi nell’analisi di specifiche questioni, si sono confrontati con il collegamento negoziale [4]. L’evoluzione degli studi sul collegamento negoziale avrebbe poi condotto, nel corso del tempo, a focalizzare l’attenzione, in via pressoché esclusiva, sul c.d. collegamento funzionale volontario, che si determina quando i più negozi – pur non avvinti da un nesso logicamente o giuridicamente necessitato – vengono posti in essere dalle parti al fine di realizzare un’operazione economica [5] strutturalmente complessa [6], ma funzionalmente unitaria [7]. Nondimeno, proprio con riferimento al tema del c.d. collegamento funzionale volontario, l’attualità del pensiero del Maestro risulta significativamente confermata dal perdurante richiamo, che si rinviene anche nella più autorevole dottrina contemporanea, alla necessaria compresenza del duplice requisito del nesso teleologico tra i negozi e del comune intento pratico delle parti [8], onde poter ritenere effettiva la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico: elemento oggettivo ed elemento soggettivo, che Renato Scognamiglio declinava postulando la necessità dell’indagine intesa a verificare «se questa volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi e così in definitiva realizzata» [9], séguitano dunque, anche nell’esperienza giurisprudenziale [10], a costituire [continua ..]


2. Collegamento negoziale e disposizioni normative

Ormai da diverso tempo la categoria del collegamento negoziale (ed in particolare del collegamento contrattuale), in origine avente valenza unicamente dottrinal-giurisprudenziale, viene utilizzata dallo stesso legislatore, ed è così divenuta una vera e propria categoria normativa. Nel testo attuale del codice civile l’unico riferimento esplicito è quello presente nell’art. 768-quater, comma 4, norma contenuta nell’ambito della disciplina del patto di famiglia [37]. In realtà, la disposizione in esame si limita ad evocare la figura del collegamento contrattuale, onde consentire in maniera esplicita che l’articolata operazione che concreta il patto di famiglia venga realizzata attraverso la stipulazione di più contratti in sequenza cronologica: invero, l’unico profilo di disciplina è quello che concerne la necessità che l’esistenza del collegamento venga dichiarata «espressamente», con la conseguenza che non appare condivisibile la tesi sostenuta da chi ha ritenuto di attribuire a detta norma (e, più in generale, alla disciplina del patto di famiglia) un ruolo decisivo, in merito alla rilevanza del fenomeno nel nostro ordinamento [38]. In epoca precedente, peraltro, nel codice civile era stata inserita una disposizione – l’art. 1469-ter, primo comma – ove veniva espressamente contemplata la figura del collegamento, disponendosi, in tema di clausole abusive nei contratti dei consumatori, che la vessatorietà di una clausola è valutata, tra l’altro, facendo riferimento anche alle clausole contenute in un contratto collegato a quello concluso tra professionista e consumatore, o in un contratto dal quale quest’ultimo dipende [39]. Attualmente la norma è stata espunta dal codice civile, per essere inserita nel codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), all’art. 34, primo comma, ma la formulazione letterale è rimasta inalterata [40]. Similmente a quanto appena osservato in relazione alle disposizioni in materia di patto di famiglia, e segnatamente in relazione all’art. 768-quater, comma 3, cod. civ., occorre sottolineare come la previsione normativa di cui all’attuale art. 34, comma 1, del codice del consumo, non vada eccessivamente enfatizzata, al fine di rinvenirvi una giustificazione della giuridica rilevanza della figura del collegamento negoziale. [continua ..]


NOTE