La figura del collegamento negoziale è stata oggetto di indagini, da parte della dottrina civilistica italiana, a partire dagli anni Trenta del secolo scorso. Di particolare rilievo, specie nella individuazione delle diverse possibili ramificazioni della figura, sono stati gli studi di alcuni Maestri, come Michele Giorgianni e Renato Scognamiglio. Il saggio si propone di ripercorrere sinteticamente gli itinerari della dottrina e della giurisprudenza, fino ai più recenti sviluppi, che collocano la figura nell’ambito del più ampio concetto di operazione economica; in particolare, si sottolinea la proficuità dell'utilizzazione del collegamento negoziale come fattore di valorizzazione dell’unitarietà dell’operazione, quando alla stessa prendano parte più di due centri di interesse, sia in prospettiva fisiologica, che in prospettiva patologica. Infine – alla luce del fatto che la figura, inizialmente rilevante solo a livello dottrinale e giurisprudenziale, ha ricevuto riconoscimenti espliciti da parte del legislatore – il saggio esamina le disposizioni di legge, presenti ormai in diversi testi nomativi, nelle quali il collegamento negoziale viene espressamente richiamato.
The figure of the connected legal acts has been investigated by italian private law doctrine since the 1930s. Of particular importance, especially in identifying the various possible ramifications of the figure, were the studies of some Masters, such as Michele Giorgianni and Renato Scognamiglio. The essay aims to briefly retrace the itineraries of doctrine and jurisprudence, up to the most recent developments, which place the figure within the broader concept of economic operation; in particular, it is highlighted the profitability of using the theory of connected legal acts as a factor for enhancing the unity of the operation, when more than two centers of interest take part in the operation, both from a physiological perspective and from a pathological perspective. Finally - in the light of the fact that the figure, that has been initially relevant only for doctrine and jurisprudence, has received explicit recognition from the legislator - the essay examines the legal provisions, now present in various normative texts, in which the connected legal acts are expressly recalled.
1. Il collegamento negoziale: sintesi degli itinerari dottrinari e giurisprudenziali - 2. Collegamento negoziale e disposizioni normative - NOTE
In una sintetica, quanto densa, voce dell’Enciclopedia del Diritto del 1960, il Maestro che qui onoriamo forniva un quadro d’insieme invero insuperato del fenomeno del collegamento negoziale, individuandone le diverse possibili ramificazioni [1].
Muovendo dagli studi di cui era stata protagonista la migliore civilistica italiana a partire dagli anni ‘30 del secolo scorso [2], Renato Scognamiglio consegnava agli autori, che successivamente se ne sarebbero occupati, un fondamentale vademecum, necessario per orientarsi nelle diverse sfaccettature di un tema indubbiamente controverso [3]: le pagine dedicate alle classificazioni dei negozi collegati, all’estensione della figura ed infine alla tradizionale dicotomia negozi collegati necessariamente / negozi collegati secondo la volontà delle parti hanno costituito, e ancora costituiscono, un’imprescindibile lettura per tutti coloro che, vuoi in termini generali, vuoi nell’analisi di specifiche questioni, si sono confrontati con il collegamento negoziale [4].
L’evoluzione degli studi sul collegamento negoziale avrebbe poi condotto, nel corso del tempo, a focalizzare l’attenzione, in via pressoché esclusiva, sul c.d. collegamento funzionale volontario, che si determina quando i più negozi – pur non avvinti da un nesso logicamente o giuridicamente necessitato – vengono posti in essere dalle parti al fine di realizzare un’operazione economica [5] strutturalmente complessa [6], ma funzionalmente unitaria [7].
Nondimeno, proprio con riferimento al tema del c.d. collegamento funzionale volontario, l’attualità del pensiero del Maestro risulta significativamente confermata dal perdurante richiamo, che si rinviene anche nella più autorevole dottrina contemporanea, alla necessaria compresenza del duplice requisito del nesso teleologico tra i negozi e del comune intento pratico delle parti [8], onde poter ritenere effettiva la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico: elemento oggettivo ed elemento soggettivo, che Renato Scognamiglio declinava postulando la necessità dell’indagine intesa a verificare «se questa volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi e così in definitiva realizzata» [9], séguitano dunque, anche nell’esperienza giurisprudenziale [10], a costituire i pilastri su cui poggia il concetto di collegamento negoziale, in linea di continuità, per vero, con la primigenia intuizione di Michele Giorgianni [11].
Va tuttavia a riguardo ribadito come i due elementi de quibus svolgano ruoli diversi, poiché quello soggettivo costituisce il reale fondamento della giuridica rilevanza del fenomeno, mentre quello oggettivo attiene al profilo della concreta individuazione del collegamento [12]: il che, ancora una volta, conferma l’attualità del pensiero di Renato Scognamiglio, posto che vi appare evidente la distinzione di piani tra i due elementi, l’uno attenendo, come detto, al piano del fondamento, l’altro attenendo invece al piano della verifica («indagare») della relativa sussistenza.
Non sono mancate, in realtà, in letteratura autorevoli voci variamente critiche rispetto all’utilità della figura, preferendo esse operare, specie in ambito contrattuale, una ricostruzione in chiave unitaria, pure sotto il profilo strutturale, delle ipotesi solitamente ricondotte al collegamento negoziale [13], anche attraverso la proposizione della figura del contratto plurilaterale di scambio [14].
Chi scrive è viceversa dell’opinione – già espressa in passato [15] – che, almeno nell’ambito delle operazioni intercorrenti tra più di due parti, resti preferibile una ricostruzione in chiave pluralistica, la quale meglio consente di apprezzare, oltre a ciò che unisce i vari spezzoni dell’operazione, anche ciò che è destinato a rimanere legittimamente separato [16].
Del resto, sul fatto che una simile ricostruzione appaia preferibile sembra convergere anche la giurisprudenza più autorevole, come è dimostrato dalla posizione assunta a proposito di una delle operazioni maggiormente discusse, sul versante della relativa consistenza strutturale, quale il leasing finanziario [17]. Va detto che nella sentenza de qua si rinviene, per vero, l’affermazione secondo cui il collegamento certamente individuabile nell’operazione di leasing finanziario tra i due contratti di cui essa consta (quello di compravendita o di fornitura, e quello di locazione finanziaria), non potrebbe essere considerato «un collegamento in senso tecnico», posto che quest’ultimo si realizzerebbe solo allorché «la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell’altro». In realtà una siffatta affermazione non appare condivisibile, non foss’altro perché da tempo è complessivamente consolidato (come vedremo, anche nell’esperienza normativa) il dato in base al quale la rilevanza del collegamento negoziale non deve considerarsi limitata alle questioni di indole patologica, giusta l’applicazione del principio del simul stabunt, simul cadent, sulla cui valenza, e sulle cui concrete modalità operative, peraltro, le opinioni in letteratura sono tutt’altro che convergenti [18].
Le più recenti acquisizioni dottrinarie, invero, collocando il collegamento negoziale nell’ambito della concettualmente più ampia figura dell’operazione economica [19], ne hanno evidenziato la rilevanza anche con riferimento ai profili di indole più squisitamente fisiologica, primo tra tutti quello inerente all’interpretazione [20].
Siffatta duplice rilevanza – a riprova, a nostro parere, della validità e dell’utilità del concetto – risulta peraltro un dato ormai testualmente consacrato nell’ambito della recente riforma del codice francese. Il nuovo art. 1186 del code civil, collocato nella sottosezione della disciplina generale del contratto dedicata alla caducité [21], al secondo comma, facendo ricorso esplicito al concetto di opération, stabilisce che «[L]orsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie». Nel contempo, il nuovo art. 1189 del code civil, che al primo comma contiene una disposizione del tutto analoga a quella del nostro art. 1363 cod. civ. [22], al secondo comma specifica che «[L]orsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci» [23].
Il fatto che il nostro ordinamento positivo non abbia (ancora) codificato siffatte regole generali, ma si sia limitato ad utilizzare la figura del collegamento in alcuni specifici testi normativi (come si vedrà infra), non significa ovviamente che la stessa non vi abbia cittadinanza in senso generalizzato, atteso che la relativa rilevanza costituisce un coerente sviluppo del principio di autonomia: come è stato autorevolmente evidenziato da Rodolfo Sacco, «l’autonomia spiega il trattamento dei contratti collegati», posto che «nell’area dell’autonomia, al codice può convenire il ruolo dello spettatore» [24].
Ne deriva dunque – e l’assunto trova conferma nell’ampio utilizzo che la giurisprudenza ne fa – che quella del collegamento negoziale è categoria che deve trovare (ed in concreto trova) proficua applicazione al fine di dirimere controversie attinenti ai più svariati profili nel campo dell’autonomia privata, dalle questioni di indole patologica a quelle di natura interpretativa, fino ad arrivare – in presenza di determinate circostanze – al superamento del principio di stretta relatività negli atti di autonomia, in caso di negozi intercorrenti tra parti diverse [25].
Resta tuttavia inteso che l’accertamento giudiziale circa la sussistenza di un collegamento giuridicamente rilevante, specie nell’ambito delle fattispecie in cui sono coinvolte più di due parti, debba essere preceduto da una rigorosa e corretta ricostruzione degli interessi che le stesse intendono perseguire attraverso la complessiva operazione, verificando anzitutto in quale misura possa realmente parlarsi di operazione comune [26]: va condivisa, infatti, l’opinione di chi ha autorevolmente segnalato il rischio di un’eccessiva estensione del ricorso alla categoria, che potrebbe essere utilizzata quale «grimaldello utilizzabile in tutti i casi in cui lo strumentario tradizionale non consente di giungere a risultati appaganti in relazione alla sensibilità del singolo giudice» [27].
Sotto questo profilo, riteniamo invero di poter confermare quanto già espresso in altra sede, con riferimento proprio ai negozi collegati posti in essere tra parti diverse, e cioè che l’elemento soggettivo idoneo a sostanziare un collegamento giuridicamente rilevante (se si vuole: l’animus colligandi, o la volontà di collegare) debba necessariamente presupporre: (i) l’essere a conoscenza del fatto che, al di fuori dell’operazione complessa, il singolo contratto non sarebbe mai stato stipulato, ovvero sarebbe stato stipulato a condizioni del tutto diverse; (ii) la funzionalità dell’articolazione negoziale, così come programmata insieme agli altri (o ad alcuni degli altri) soggetti che prendono parte all’operazione complessa, rispetto ad un proprio specifico interesse [28].
L’accertamento della sussistenza di un’operazione economica unitaria, condotta sulla scorta di una rigorosa verifica della presenza dei relativi elementi sintomatici, finisce poi per rivestire un ruolo determinante nel negare efficacia, da parte dell’ordinamento, a talune prassi di frazionamento contrattuale [29], specie quando queste sono poste in essere al fine di eludere discipline imperative, o per pregiudicare gli interessi della parte debole del rapporto [30], sia in relazione ad operazioni intercorrenti tra due sole parti [31], sia in relazione ad operazioni che coinvolgono una pluralità di parti.
Sul versante delle prassi elusive di discipline imperative si sottolinea l’utilizzo della categoria qui indagata da parte della giurisprudenza tributaria [32], ma soprattutto la proficuità della chiave di lettura fornita dal collegamento negoziale, onde individuare in concreto la ricorrenza del fenomeno della frode alla legge (art. 1344 cod. civ.) [33], una volta che si ritenga superata la concezione della causa del negozio come funzione economico sociale, e la si intenda invece quale funzione economico individuale [34].
Sul versante, invece, della tutela della parte debole del rapporto, va segnalata la tematica relativa alle clausole con le quali, nei rapporti di finanziamento a struttura trilaterale, la banca o il diverso intermediario finanziario tendono ad introdurre elementi di separazione, onde neutralizzare la propria posizione rispetto a determinati eventi ed in funzione, dunque, del conseguimento di un regime di irresponsabilità rispetto a tali eventi [35]. Il tema è talmente rilevante, che – come si vedrà nel paragrafo successivo – il legislatore interno, sulla scia di quello eurounitario, è in questo caso intervenuto attraverso la previsione di una disciplina imperativa, intesa a salvaguardare l’interesse della parte debole, ovverosia del soggetto finanziato. Nondimeno, anche anteriormente all’emanazione dei provvedimenti normativi in questione, la giurisprudenza aveva già elaborato dei meccanismi protettivi dell’interesse del contraente debole, valorizzando proprio il dato dell’unitarietà dell’operazione, siccome risultante da più contratti collegati, vuoi al fine di negare meritevolezza ad alcune clausole c.d. di separazione, vuoi al fine di regolare le conseguenze dell’inadempimento di una delle parti, secondo uno schema che tenga conto della sostanza economica dell’affare nel suo complesso [36].
Ormai da diverso tempo la categoria del collegamento negoziale (ed in particolare del collegamento contrattuale), in origine avente valenza unicamente dottrinal-giurisprudenziale, viene utilizzata dallo stesso legislatore, ed è così divenuta una vera e propria categoria normativa.
Nel testo attuale del codice civile l’unico riferimento esplicito è quello presente nell’art. 768-quater, comma 4, norma contenuta nell’ambito della disciplina del patto di famiglia [37]. In realtà, la disposizione in esame si limita ad evocare la figura del collegamento contrattuale, onde consentire in maniera esplicita che l’articolata operazione che concreta il patto di famiglia venga realizzata attraverso la stipulazione di più contratti in sequenza cronologica: invero, l’unico profilo di disciplina è quello che concerne la necessità che l’esistenza del collegamento venga dichiarata «espressamente», con la conseguenza che non appare condivisibile la tesi sostenuta da chi ha ritenuto di attribuire a detta norma (e, più in generale, alla disciplina del patto di famiglia) un ruolo decisivo, in merito alla rilevanza del fenomeno nel nostro ordinamento [38].
In epoca precedente, peraltro, nel codice civile era stata inserita una disposizione – l’art. 1469-ter, primo comma – ove veniva espressamente contemplata la figura del collegamento, disponendosi, in tema di clausole abusive nei contratti dei consumatori, che la vessatorietà di una clausola è valutata, tra l’altro, facendo riferimento anche alle clausole contenute in un contratto collegato a quello concluso tra professionista e consumatore, o in un contratto dal quale quest’ultimo dipende [39]. Attualmente la norma è stata espunta dal codice civile, per essere inserita nel codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), all’art. 34, primo comma, ma la formulazione letterale è rimasta inalterata [40].
Similmente a quanto appena osservato in relazione alle disposizioni in materia di patto di famiglia, e segnatamente in relazione all’art. 768-quater, comma 3, cod. civ., occorre sottolineare come la previsione normativa di cui all’attuale art. 34, comma 1, del codice del consumo, non vada eccessivamente enfatizzata, al fine di rinvenirvi una giustificazione della giuridica rilevanza della figura del collegamento negoziale. Siffatta rilevanza – lo si è già detto – è da individuarsi nel principio cardine dell’autonomia privata, e la norma qui in esame ne costituisce dunque, a nostro avviso, una mera esplicitazione.
Inoltre, come già avevamo avuto occasione di scrivere tempo addietro [41], il tipo di rilevanza che viene attribuito al collegamento negoziale dalla norma in questione investe gli aspetti più squisitamente fisiologici e, segnatamente, quelli relativi all’ermeneusi contrattuale. In termini più precisi, la disposizione impone all’interprete di qualificare come vessatoria una clausola che di per sé non lo sarebbe, ma che lo diventa in considerazione del contenuto di un diverso contratto, collegato a quello in cui essa è inserita; ovvero, viceversa, di ritenere non vessatoria una clausola che invece di per sé lo sarebbe, ma che in realtà non lo è, sempre tenuto conto del contenuto di un altro contratto, collegato a quello in cui essa è inserita.
Non sembrano peraltro esservi soverchi ostacoli a che l’interprete – al fine di verificare in concreto la vessatorietà o meno di una clausola – possa prendere in considerazione, quale parametro valutativo, il contenuto di un contratto stipulato dal professionista o dal consumatore con un terzo, qualora tra quest’ultimo contratto e quello tra il consumatore ed il professionista, nel quale è inserita la clausola “sospetta”, sia ravvisabile un collegamento funzionale [42].
Il consumatore, dunque, ove sia parte di entrambi i contratti, potrà “opporre” al professionista (formalmente estraneo al contratto con il terzo) il contenuto di quest’ultimo, al fine di ottenere la declaratoria di nullità parziale di una clausola inserita nel contratto tra loro stipulato; analogamente, quando sia invece il professionista ad essere parte di ambedue i contratti, egli potrà avvalersi del contenuto di quello al quale il consumatore è estraneo, per sentirsi dichiarare la non vessatorietà (e quindi la validità) della clausola “sospetta”.
Il consumatore, peraltro, potrà avvalersi del contenuto di un contratto stipulato tra il professionista ed un terzo, i quali – all’insaputa del consumatore, ovvero, al limite, anche semplicemente prescindendo da un effettivo interesse di quest’ultimo alla realizzazione dell’operazione complessa, così come da loro articolata e divisata – abbiano in qualche misura funzionalmente collegato tale contratto a quello concluso fra il professionista ed il consumatore medesimo; per contro, nella stessa ipotesi, deve invece escludersi che il professionista, al fine di far accertare l’eventuale non vessatorietà della clausola “sospetta”, si possa avvalere del parametro rappresentato dal contenuto del contratto da lui concluso con il terzo, assumendone il collegamento con quello stipulato con il consumatore, atteso che nei confronti del contraente c.d. “estraneo” all’operazione complessa, il collegamento può operare solo “in bonam partem” [43].
Sempre nell’ambito del codice del consumo, va poi richiamata la disposizione di cui all’art. 77, dettata in materia di contratti di multiproprietà e rubricata “risoluzione dei contratti accessori”, la quale prevede un meccanismo di caducazione automatica di questi ultimi, in caso di esercizio del diritto di recesso, da parte del consumatore, dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, in applicazione – in buona sostanza – del principio in virtù del quale i contratti collegati simul stabunt, simul cadent [44]; analogo meccanismo di risoluzione, con specifico riferimento ai «contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi», è inoltre previsto nell’ambito del sesto comma dell’art. 41 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. codice del turismo) [45].
Come però già si è anticipato nel paragrafo precedente, il settore in cui il legislatore ha maggiormente utilizzato la figura del collegamento negoziale è senza dubbio quello dei finanziamenti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, con specifico riferimento – anche in questo caso – alla clientela consumatrice. Il primo intervento in ordine temporale è quello disposto, in attuazione della Direttiva 1987/102/CEE del 22 dicembre 1986, nell’ambito della l. 19 febbraio 1992, n. 142, la cui disciplina sarebbe stata poi trasfusa nel d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. testo unico bancario – t.u.b.) [46].
Per quanto qui di specifico interesse, l’art. 125, comma 4, t.u.b. [47], nella versione antecedente alla complessiva riforma della materia, di cui si dirà tra breve, prevedeva un generico «diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso», a favore del sovvenuto, «nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi», previa costituzione in mora del fornitore ed a condizione che vi fosse un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore [48]. Il collegamento tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento – come è stato recentemente osservato [49] – non era esplicitamente nominato, ma veniva fatto oggetto di una disciplina che lo individuava come presupposto implicito della relativa fattispecie [50].
Il passaggio successivo verso la tipizzazione [51] sarebbe stato segnato dall’emanazione della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 [52], alla quale il legislatore italiano avrebbe poi dato attuazione introducendo nel t.u.b. quello che attualmente è il Capo II del Titolo V, rubricato «credito ai consumatori» [53].
L’art. 121, lett. d) del t.u.b. fornisce anzitutto una definizione di «contratto di credito collegato», il quale viene individuato in un contratto finalizzato in via esclusiva a finanziare la fornitura di uno specifico bene, o la prestazione di uno specifico servizio, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; (ii) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Va ricordato, a riguardo, che nel testo della Direttiva (art. 3, lett. n) era contenuto un riferimento esplicito all’unicità dell’operazione commerciale, riferimento non replicato dal legislatore italiano in sede di attuazione. La dottrina si sarebbe espressa in termini prevalentemente critici, rispetto alla scelta del legislatore, poiché – secondo un’interpretazione letterale – quelli che nella Direttiva risultano essere dei meri indici presuntivi dell’unicità dell’operazione (o, in altri termini, della sussistenza del collegamento negoziale), nella norma interna sarebbero divenuti stringenti requisiti di applicabilità della disciplina a tutela del consumatore.
Conseguentemente, da parte di alcuni si è auspicata un’interpretazione favorevole a ritenere ammissibile la prova di ulteriori indici sintomatici del collegamento, oltre a quelli individuati alla lett. d) dell’art. 121 t.u.b. [54]; altri invece hanno richiamato la possibilità di fare tesoro delle acquisizioni giurisprudenziali in tema di collegamento negoziale, nel settore del credito finalizzato all’acquisto di un bene o di un servizio, onde non limitare la tutela del sovvenuto [55]; altri infine – in una prospettiva invece meno critica, rispetto alla scelta del legislatore italiano – hanno rilevato come i timori di una minor tutela andrebbero nel complesso ridimensionati, atteso che da un lato le condizioni poste dalla norma interna «paiono comprensibilmente orientate a stabilire un equilibrio tra l’esigenza di tutela rafforzata del consumatore e l’interesse dell’impresa a una razionale pianificazione della propria attività», mentre dall’altro, alle sempre possibili condotte elusive poste in essere dal finanziatore, ben potrebbe essere adeguatamente posto rimedio, valorizzando il dato della sua accettazione consapevole, anche solo in via di fatto, di prendere parte ad una operazione commerciale oggettivamente unica [56].
La tutela espressamente prevista è oggi contenuta nell’art. 125-quinquies t.u.b., che al primo comma stabilisce il diritto del sovvenuto alla risoluzione del contratto di credito, in caso di inadempimento del fornitore, previa inutile costituzione in mora di quest’ultimo e condizionatamente alla ricorrenza degli estremi della gravità ex art. 1455 cod. civ. [57]. Il comma 2 disciplina le conseguenze dell’attivazione con successo del rimedio contemplato al primo comma: più precisamente, il finanziatore dovrà rimborsare al consumatore le rate già pagate ed ogni altro onere applicato; il finanziatore a sua volta – in termini analoghi rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza della S.C. menzionata nella parte conclusiva del precedente paragrafo – avrà diritto di ripetere dal fornitore le somme in suo favore erogate. Il terzo comma disciplina, poi, i contratti di leasing, prevedendo tra l’altro, a favore dell’utilizzatore che rivesta la qualità di consumatore, il potere di chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto, previa messa in mora del fornitore inadempiente: la differenza tra i due tipi di rimedi si spiega agevolmente con il fatto che, mentre nelle operazioni di credito finalizzato il sovvenuto è parte dei due contratti collegati (e, dunque, ben può essere previsto il suo diritto di risolvere il contratto di finanziamento), nelle operazioni di leasing è invece il solo finanziatore a partecipare ai due contratti collegati (e, dunque, risulterebbe tecnicamente impossibile disporre il diritto del finanziato a risolvere il contratto di cui non è parte, salva l’ipotesi della previsione di una specifica clausola contrattuale, che attribuisca all’utilizzatore il potere di agire per la risoluzione del contratto di fornitura) [58].
Da ultimo, nell’ambito di uno scritto che omaggia un grande Maestro del diritto del lavoro, oltre che del diritto civile, non può non menzionarsi – quale ulteriore momento di emersione, a livello normativo, della figura del collegamento negoziale – la disciplina della somministrazione di lavoro (attualmente contenuta nel d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, agli artt. 30 ss.) che, sulla scia del primo provvedimento in tema di c.d. lavoro interinale (l. 24 giugno 1997, n. 196, ora abrogata), si fonda proprio sulla istituzionalizzazione del collegamento funzionale tra due contratti [quello tra l’impresa fornitrice ed il lavoratore, e quello tra le due imprese (fornitrice ed utilizzatrice)] [59], collegamento al quale viene dato un grande rilievo, soprattutto per quanto riguarda il profilo della tutela del lavoratore [60].
[1] R. Scognamiglio, Collegamento negoziale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 375 ss.
[2] M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. it. sc. giur., 1937, 275 ss. (ora in M. Giorgianni, Scritti minori, Napoli-Camerino, 1988, 1 ss., da cui le citazioni); R. Nicolò, Deposito in funzione di garanzia e inadempimento del depositario, in Foro It., 1937, I, c. 1476 ss.; G. Oppo, I contratti parasociali, Milano, 1942, 68 ss.; C. Grassetti, Deposito a scopo di garanzia e negozio fiduciario, in Riv. dir. civ., 1941, 108 ss.; Id., Negozio collegato, negozio illegale e ripetibilità del pagamento, in Temi, 1951, 154 ss.
[3] Vedi già, a riguardo, le posizioni, non sempre consonanti, manifestate nell’ambito di scritti antecedenti o coevi alla voce di Renato Scognamiglio: N. Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir. comm., 1955, I, 357 ss.; A. Venditti, Appunti in tema di negozi giuridici collegati, in Giust. civ., 1954, II, 259 ss.; F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale), in Riv. dir. civ., 1959, I, 412 ss.; P. Senofonte, In tema di negozi collegati, in Dir. giur., 1960, 273 ss.
[4] Senza pretesa di completezza, possono qui citarsi G. Gandolfi, Sui negozi collegati, in Riv. dir. comm., 1962, II, 342 ss.; A. Scotti Galletta, Negozi collegati e negozio di collegamento, in Dir. giur., 1968, 837 ss.; C. Di Nanni, Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. dir. comm., 1977, I, 279 ss.; G. Castiglia, Negozi collegati in funzione di scambio, in Riv. dir. civ., 1979, 397 ss.; R. Clarizia, Collegamento negoziale e vicende della proprietà. Due profili della locazione finanziaria, Rimini, 1982; G. Schizzerotto, Il collegamento negoziale, Napoli, 1983; G. Ferrando, I contratti collegati, in Nuova giur. civ., 1986, II, 256 ss., e 432 ss.; Ead., I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative, in Contr. impr., 2000, 127 ss.; S. Orlando Cascio, C. Argiroffi, Contratti misti e contratti collegati, in Enc. giur., IX, Roma, 1988; G. Chiné, Il collegamento contrattuale tra tipicità e atipicità, in Giust. civ., 1996, I, 1095 ss.; F. Sangermano, La dicotomia contratti misti-contratti collegati: tra elasticità del tipo ed atipicità del contratto, in Riv. dir. comm., 1996, II, 547 ss.; A. Rappazzo, I contratti collegati, Milano, 1998; G. Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999; C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999; Id., Contratti collegati, in Enc. giur., XVII, Roma, Agg. 2008; B. Meoli, I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese, Napoli, 1999; F. Maisto, Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell’ordinamento giuridico, Napoli, 2000; S. Rondelli, I contratti collegati: profili dell’interpretazione, in Europa dir. priv., 2000, 133 ss.; E. Contino, Contratti misti, contratti collegati e meritevolezza degli interessi, in Giust. civ., 2001, I, 1897 ss.; F. Bravo, L’unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la «sovrapposizione» contrattuale, in Contratti, 2004, 118 ss.; A. Buonfrate, Contratti collegati, in Digesto civ., Agg. 2007, I, Torino, 2007, 286 ss.; G.B. Ferri, Operazioni negoziali «complesse» e la causa come funzione economico-individuale del negozio giuridico, in Dir. giur., 2008, p. 317 ss.; M. Nuzzo, Contratti collegati e operazioni complesse, in Studi in onore di G. Benedetti, Napoli, 2008, p. 1227 ss.; V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 791 ss., e 1167 ss.; Id., Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio, in Riv. dir. civ., 2010, I, 531 ss.; F.P. Patti, Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione, in Nuova giur. civ., 2013, I, 120 ss.; P. L. Carbone, Contratti collegati, aliud pro alio, causa concreta: uno slancio verso il futuro o un ritorno al passato?, in Contratti, 2016, 764 ss.; M.R. Lenti, La clausola compromissoria e il collegamento negoziale, in Vita not., 2017, p. 1557 ss.; F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse. Problemi della trilateralità nei contratti di finanziamento, Napoli, 2019; E. Zucconi Galli Fonseca, La clausola compromissoria nei contratti collegati fra le stesse parti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2019 827 ss.; Ead., La clausola compromissoria nei contratti collegati fra parti diverse, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2019, 1169 ss.; E. Gabrielli, Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell’operazione economica, in Giust. civ., 2020, 445 ss.; S. Scuderi, Collegamento negoziale. Tipologie e fattispecie, Bari, 2020.
[5] Relativamente al concetto di operazione economica ed alla sua rilevanza sul piano giuridico, cfr. soprattutto la raccolta degli scritti di E. Gabrielli, «Operazione economica» e teoria del contratto, Milano, 2013, e la monografia di A. D’Angelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992.
[6] La complessità – indagata tra gli altri da umanisti come Edgar Morin e da scienziati come Giorgio Parisi – appare uno dei tratti maggiormente distintivi del mondo contemporaneo, e dunque anche l’esperienza giuridica non può che esserne fortemente influenzata. Un esempio per tutti: l’atto del pagamento è progressivamente transitato dall’essere un atto squisitamente materiale (la dazione di una somma di denaro contante dal debitore al creditore) all’essere per lo più il frutto di un’intrecciata serie di relazioni contrattuali, e delle conseguenti condotte attuative, coinvolgenti più soggetti e, come tale, fatto oggetto di una minuziosa disciplina, quale quella contenuta nel d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 (c.d. PSD1), poi sostituita dalla Direttiva 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 (c.d. PSD2).
[7] Sul punto, per la ricostruzione di siffatto itinerario, ci sia permesso di rinviare a C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., 14 ss., 245 ss., 276 ss.
[8] Vedi, ad esempio, E. Gabrielli, Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell’operazione economica, cit., 469.
[9] R. Scognamiglio, op. cit., 381.
[10] Può infatti considerarsi ormai ampiamente consolidata l’affermazione secondo la quale «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale»: così, ad esempio, Cass. 17 maggio 2010, n. 11974, in Foro It., Rep., 2010, Contratto in genere, n. 333; più di recente, Cass. 12 settembre 2018, n. 22216, in Foro It., Rep., 2018, Contratto in genere, n. 195.
[11] M. Giorgianni, op. cit., 54 s.
[12] Sia consentito, a riguardo, rinviare sul punto – per una sintesi – a C. Colombo, Contratti collegati, cit., 7 ss. Più autorevolmente, vedi anche R. Sacco, Contratto collegato, in Digesto civ., Agg. 2011, Torino, 2011, 240, ove è affermato a chiare lettere che «la volontà delle parti crea il collegamento».
[13] Ben nota è, ad esempio, l’affermazione di R. Sacco, in R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, I, in Trattato Sacco, Torino, 1993, 468, secondo la quale «ogni catena di cosiddetti contratti collegati costituisce un unico contratto»; vedi anche Id., Contratto collegato, cit., 238 ss., ove tuttavia la radicalità dell’affermazione, intesa invero a segnalare la necessità di una considerazione unitaria del complesso, sembra essere attenuata.
[14] Il riferimento è, principalmente, agli studi di V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, cit., e Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio, cit.
[15] C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., 166 ss.
[16] A riguardo, per un’approfondita analisi condotta sul crinale delle «clausole che separano (ciò che è unito)» e delle «clausole che uniscono (ciò che è separato)», cfr. F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 153 ss.
[17] Cfr. Cass. SS.UU. 5 ottobre 2015, n. 19785, in Nuova giur. civ., 2016, 253 ss., con nota di M. Fermeglia, Qualificazione del leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: il punto (e qualcosa in più) delle sezioni unite; in Giur. It., 2016, 33 ss., con note di V. Viti, Il collegamento negoziale e la tutela dell’utilizzatore nel leasing finanziario e di P.A. Messina, Vizi del bene e tutela dell’utilizzatore nel contratto di leasing; in Corr. giur., 2016, 785 ss., con nota di V. Viti, L’individuazione delle azioni esperibili dall’utilizzatore in leasing verso il venditore inadempiente e la (sottovalutata) rilevanza del collegamento negoziale; in Contratti, 2016, 224 ss., con nota di G. Di Rosa, La tutela dell’utilizzatore nel contratto di leasing finanziario; in Banca, borsa, tit. credito, 2017, II, 20 ss., con nota di M. Maugeri, Inadempimento del fornitore e tutela dell’utilizzatore nel leasing finanziario.
[18] Per un’efficace sintesi, anche in chiave critica, del principio del simul stabunt, simul cadent (nonché di quello, alternativamente prospettato in dottrina, dell’utile per inutile vitiatur), cfr. V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, cit., 1179 ss.
[19] Vedi, a riguardo, ben più autorevolmente di chi scrive, G.B. Ferri, Operazioni negoziali «complesse» e la causa come funzione economico-individuale del negozio giuridico, cit., 331, laddove si esprime a chiare lettere la necessità che il giudizio di «apprezzabilità funzionale», da parte dell’ordinamento, derivi non tanto «dalla considerazione della apprezzabilità funzionale del singolo negozio», ma «dalla considerazione della apprezzabilità funzionale dell’intera operazione complessivamente ed unitariamente, risultante dal collegamento di cui esso faccia parte» (corsivi dell’Autore).
[20] Cfr., ad esempio, anche G. Lener, Profili del collegamento negoziale, cit., 163 ss.; C. Scognamiglio, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992, 431 ss.
[21] Da notare l’affinità lessicale con l’antico brocardo latino simul stabunt, simul cadent.
[22] Su cui vedi, anche per una completa panoramica dottrinale, E. Carbone, «Le une per mezzo delle altre»: l’interpretazione coerenziale delle clausole contrattuali, in Giust. civ., 2016, 17 ss.
[23] In tema, cfr. P. Perlingieri, La recente riforma del code civil, in Rass. dir. civ., 2018, 1003 ss.; E. Gabrielli, Il Codice di Napoleone, il contratto e l’«operazione economica», in Riv. dir. comm., 2018, II, 1 ss.
[24] R. Sacco, Contratto collegato, cit., 240. In senso contrario, vedi tuttavia F. Maisto, Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell’ordinamento giuridico, cit., 119, nonché A. Buonfrate, Contratti collegati, cit., 293.
[25] Sul punto, cfr. in particolare G. Lener, Profili del collegamento negoziale, cit., 187 ss.; C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., 344 ss.; M. Nuzzo, Contratti collegati e operazioni complesse, cit., 1230. Più di recente, M. Franzoni, La rilevanza del contratto verso i terzi, in Annuario del contratto 2013, Torino, 2014, 36 ss.; F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 225 ss.
[26] Ed in questo senso, onde prevenire possibili obiezioni fondate sulla nota critica al dogma della volontà, non può non sottolinearsi come, in siffatta opera di accertamento e valutazione, vadano particolarmente valorizzati gli aspetti più squisitamente obiettivi, dovendosi indiscutibilmente tenere conto del fatto che «la dimensione oggettiva della regola negoziale» implica che le «finalità individuali» devono essere in essa «oggettivamente rilevabili» [così, G.B. Ferri, Operazioni negoziali «complesse» e la causa come funzione economico-individuale del negozio giuridico, cit., 327 (corsivo dell’Autore), sulla scia delle riflessioni più ampiamente espresse in precedenti e più articolati scritti, tra cui si segnalano in particolare Id., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; Id., Il negozio giuridico, II ed., Padova, 2004].
[27] Così, M. Nuzzo, Contratti collegati e operazioni complesse, cit., 1234.
[28] Cfr. C. Colombo, Contratti collegati, cit., 9.
[29] In tema, vedi A.M. Azzaro, Contratto e negozio nel “frazionamento” del rapporto giuridico, Torino, 2009; Id., Frazionamento contrattuale, in Digesto civ., Agg. 2007, I, Torino, 2007, 604 ss.
[30] A riguardo, cfr. di recente E. Gabrielli, Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell’operazione economica, cit., 471 s.
[31] Sul punto, si segnala una recente sentenza di merito (Trib. Milano 25 gennaio 2022, in www.ilcaso.it, 2022, nonché commentata da F. Chironi, Il contratto di risparmio edilizio in Italia, tra atipicità, immeritevolezza e illiceità della causa, Nuovo dir. civ., 2022, n. 3, 238 ss.), nella quale la prospettiva della considerazione unitaria dell’operazione economica (onde pervenire ad una declaratoria di nullità) è stata utilizzata in relazione alla figura del c.d. contratto di risparmio edilizio. Si tratta di un’operazione, tipica dell’esperienza giuridica tedesca ed esportata in Italia da un istituto di quel Paese, consistente, nella sua variante c.d. spuria, nell’articolazione in più contratti, intercorrenti tra la banca ed il finanziato: con un primo contratto (c.d. mutuo immediato) la banca mette a disposizione del sovvenuto una somma necessaria per l’acquisto o per la ristrutturazione di un immobile, senza dover attendere il raggiungimento degli obiettivi di risparmio (che invece il finanziato deve raggiungere autonomamente nella variante c.d. pura), accedendo ad un prestito personale assistito da ipoteca; detto prestito è poi destinato ad essere estinto mediante un secondo contratto (c.d. mutuo di assegnazione). Sulla figura in questione, cfr. tra gli altri U. Minneci, Il c.d. contratto di risparmio edilizio: una forma di mutuo a risparmio?, in www.dirittobancario.it, 2015, nota a ABF – Coll. Roma 6 marzo 2015, n. 1741; C.T. De Angelis, La natura giuridica del contratto di risparmio edilizio, mutuo immediato e mutuo di assegnazione, in www.dirittobancario.it, 2018, nota a Trib. Lecco 19 ottobre 2016, n. 664; M. Domenegotti, Il contratto di risparmio edilizio: struttura e aspetti giuridici connessi ad un modello “atipico” di finanziamento, in www.dirittobancario.it, 2019; B. Inzitari, Irripetibilità del diritto di stipula in caso di recesso od estinzione anticipata di contratti di risparmio edilizio, nota a Trib. Verona 11 maggio 2020, in Banca, borsa, tit. credito, 2021, II, 258 ss.
[32] Cass. 11 giugno 2007, n. 13580, in Giust. civ., 2008, I, 729 ss., con nota di E. Gabrielli, Il «contratto frazionato» e l’unità dell’operazione economica, ed in Notariato, 2008, 13 ss., con nota di F. Fimmanò.
[33] A riguardo, cfr. in particolare l’analisi di S. Nardi, Frode alla legge e collegamento negoziale, Milano, 2006. Più recentemente, C. Camardi, Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge – Un classico alla prova di esperienze recenti, in Contratti, 2011, 1044 ss.
[34] Sul punto è ovviamente d’obbligo il richiamo ai già citati scritti di G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit. e Id., Il negozio giuridico, cit.; più di recente, proprio con riguardo al tema della frode alla legge, Id., Operazioni negoziali «complesse» e la causa come funzione economico-individuale del negozio giuridico, cit., 332 ss.
Come noto, la concezione della causa quale funzione economico individuale, o la sua declinazione in termini di causa in concreto, è oggi largamente prevalente in dottrina (vedi, per tutti, C.M. Bianca, Il contratto, III ed., Milano, 2019, 410 ss.) e risulta ormai acquisita in giurisprudenza (cfr., per citare l’esempio più noto, Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in Corr. giur., 2006, 1718 ss., con nota di F. Rolfi, La causa come «funzione economico sociale»: tramonto di un idolum tribus?; in Dir. giur., 2007, 437 ss. (m), con nota di G. Cricenti, Note sul contratto inutile; ed in Rass. dir. civ., 2008, 564 ss., con nota di F. Rossi, La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della suprema corte).
[35] In tema, cfr. ancora F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 163 ss. e 228 ss.
[36] È il caso, ad esempio, dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di uno specifico bene. Prima ancora dell’introduzione delle attuali regole (su cui cfr. infra, nel paragrafo seguente), la S.C. aveva infatti già affermato che «risolta consensualmente», ma a seguito di un grave ritardo nell’adempimento da parte del venditore, «la compravendita per la quale è stato stipulato il mutuo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario acquirente, bensì direttamente ed esclusivamente al venditore, terzo rispetto al mutuo, ma beneficiario in via definitiva della predetta somma»: così, Cass. 20 gennaio 1994, n. 474, in Foro It., 1994, I, c. 3094 ss., con note di E. Scoditti, Collegamento negoziale come fattispecie autonoma, e di F. Macario, Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l’acquisto: l’opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita; nonché in Giur. It., 1994, I, 1, c. 1480 ss., con nota di S.T. Masucci, Finanziamenti finalizzati all’acquisto e inadempimento del fornitore – Recenti tendenze legislative e giurisprudenziali. Vedi, però, per la sottolineatura della necessità che l’esistenza del collegamento venga accertata in termini molto rigorosi, Cass. 8 luglio 2004, n. 12567, in Contratti, 2005, 28 ss., con nota di C. Cagnoni Luoni, Collegamento negoziale e mancata applicazione del principio di buona fede, nonché in Giur. It., 2005, 1406 ss., con nota di F. Vitelli, Mutuo di scopo e clausola di destinazione.
[37] La norma in questione prevede, relativamente al contratto con cui viene posto in essere il patto di famiglia, che l’assegnazione dei beni a favore dei partecipanti non assegnatari dell’azienda possa essere disposta «con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato» a quello con cui viene assegnata l’azienda. In generale, sulla disciplina del patto di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento con l. 14 febbraio 2006, n. 55, vedi per tutti F. Volpe, Patto di famiglia, in Commentario al c.c. diretto da P. Schlesinger, Milano, 2012, spec. 241 ss., a proposito dell’art. 768-quater, comma 3.
[38] Cfr. A. Buonfrate, Contratti collegati, cit., 293, secondo il quale, con la disciplina del patto di famiglia, sarebbe stata conferita al collegamento contrattuale cittadinanza nel nostro ordinamento, mediante la dotazione alla figura di una base normativa: contra, R. Sacco, Contratto collegato, cit., 240.
[39] Come noto, originariamente la disciplina di recepimento della Direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, in materia di clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, era stata inserita, a seguito della l. 6 febbraio 1996, n. 52 (c.d. legge comunitaria per il 1994), all’interno del codice civile (agli artt. 1469-bis ss.).
[40] Sull’art. 34, cod. cons., vedi per una recente panoramica generale, A. Barenghi, Commento all’art. 34 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, V ed., Milano, 2019, 350 ss.
[41] C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit. 265 ss.
[42] Le considerazioni di cui al testo risultano complessivamente condivise in dottrina. Senza pretesa di completezza, possono citarsi – già tra i primi commentatori della normativa di recepimento della direttiva eurounitaria – M. Casola, Commento all’art. 1469 ter c.c., in A. Barenghi, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996, 123 ss.; S. Monticelli, Commento all’art. 1469 ter, comma primo, c.c., in E. Cesaro, Clausole vessatorie e contratto del consumatore, I, Napoli, 1996, 424 ss.; A.M. Azzaro, Commento all’art. 1469 ter, comma primo, c.c., in G. Alpa, S. Patti, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, I, Milano, 1997, 531 ss.; M. Nuzzo, Commento all’art. 1469 ter, comma primo, c.c., in Nuove leggi civ., 1997, 1141 ss.; G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Foro It., 1996, V, c. 145 ss.; G. Benedetti, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 17 ss., spec. 26 ss.; M. Costanza, Condizioni generali di contratto e contratti stipulati dai consumatori, in Giust. civ., 1994, II, 546.
[43] Per una più compiuta argomentazione sul punto, anche al di là dello specifico ambito rappresentato dalla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, sia consentito il rinvio a C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., 261 s.
[44] In tema, cfr. per tutti M. Ermini, Commento all’art. 77 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in V. Cuffaro, Codice del consumo, cit., 732 ss.
[45] Su cui cfr., anche per ulteriori riferimenti, A. Claroni, Commento all’art. 41 del d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in V. Cuffaro, Codice del consumo, cit., 1249 ss.
[46] Per una sintetica esposizione della c.d. prima tappa nel percorso di tipizzazione del collegamento nelle operazioni di credito al consumo, vedi per tutti F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 38 ss. Va segnalato che, successivamente all’emanazione del codice del consumo, le disposizioni sul credito al consumo sarebbero state suddivise in modo per vero irragionevole tra testo unico bancario e, appunto, codice del consumo. Attualmente, come si dirà meglio tra breve, siffatta irragionevole suddivisione è stata superata, e tutte le disposizioni sul credito al consumo sono collocate nel testo unico bancario.
[47] Per alcune riflessioni a proposito di detta disposizione normativa, sia consentito rinviare a C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, cit., 316 ss.
[48] In realtà, il ruolo dell’accordo di esclusiva sarebbe stato marginalizzato dalla stessa Corte di Giustizia U.E., nella pronuncia 23 aprile 2009, resa nel giudizio n. 509/07, in Contratti, 2009, 653 ss., con nota di F. Macario, Inadempimento del fornitore e tutela del debitore nel credito al consumo; in Corr. giur., 2009, 1051 ss., con nota di R. Conti, Il «dialogo» tra giudice nazionale e corte Ue; in Nuova giur. civ., 2009, I, 1091 ss., con nota di M. De Poli, Credito al consumo e collegamento negoziale: qualche luce, molte ombre...; in Giur. It., 2009, 2392 ss. (m), con nota di C.A. Puppo, Credito al consumo e collegamento negoziale; ed in Giur. It., 2010, 50 ss. (m), con nota di E. Battelli, Credito al consumo: fornitore inadempiente e accordo tra creditore e fornitore. Ovviamente la giurisprudenza della S.C. si sarebbe poi adeguata: cfr., tra le altre, Cass. 29 settembre 2014, n. 20477, in Nuova giur. civ., 2015, I, 208 ss., con nota di R. Palumbo, Relazioni biunivoche tra le interpretazioni della vecchia e nuova disciplina del collegamento negoziale nel credito al consumo.
[49] F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 40.
[50] Del resto, a commento della Direttiva 1987/102/CEE, già G. Oppo, La direttiva comunitaria sul credito al consumo, in Riv. dir. civ., 1987, II, 539 ss. aveva autorevolmente formulato l’affermazione secondo cui «è l’operazione complessiva, risultante dai due momenti, che deve essere identificata come fattispecie negoziale nelle sue componenti essenziali, intorno alle quali raccogliere i problemi della disciplina».
[51] Sulle conseguenze della tipizzazione, cfr. la recentissima Cass. 8 luglio 2021, n. 19434, in www.smartlex24.ilsole24ore.com. Decidendo un caso assoggettato alla disciplina previgente, la S.C. ha affermato che tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, sicché il giudice del merito non dovrebbe riscontrare la volontà dei contraenti, ma avrebbe solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell’incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell’impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.
[52] Su cui vedi, per tutti, G. De Cristofaro, La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/Ce e l’armonizzazione «completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori», in Riv. dir. civ., 2008, II, 255 ss.; L. Modica, Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria, in Europa dir. priv., 2009, 785 ss. Più di recente, per una sintesi della c.d. seconda tappa, F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 41 ss.
[53] Sull’attuazione della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, cfr. tra gli altri A. D’Adda, Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo, in Europa dir. priv., 2011, 725 ss.; G. Rossi, Il collegamento contrattuale nel credito al consumo alla luce del nuovo d.leg. 13 agosto 2010 n. 141, in Contr. impr., 2010, 1432 ss.; M. Maugeri, Cenni su alcuni profili della riforma del testo unico bancario in materia di «credito ai consumatori», in Nuova giur. civ., 2011, II, 463 ss.; G. D’Amico, Credito al consumo e principio di relatività degli effetti contrattuali (considerazioni «inattuali» su collegamento negoziale e buona fede), in Contratti, 2013, 712 ss. Più recentemente, vedi F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 58 ss.; (M. Semeraro), A. Tucci, Il credito ai consumatori, in E. Capobianco, Contratti bancari, Milano, 2021, 1823 ss., spec. 1882 ss.; F. Quarta, Il credito al consumo, in G. Conte, Arbitro bancario e finanziario, Milano, 2021, 878 ss.; Id., Il credito ai consumatori tra contratto e mercato, Napoli, 2020.
[54] Ad esempio, da ultimo, (M. Semeraro), A. Tucci, Il credito ai consumatori, cit., 1887.
[55] Per un’impostazione di questo tipo, cfr. ad esempio F. Bartolini, Strutture contrattuali complesse, cit., 73 ss.
[56] Così, F. Quarta, Il credito al consumo, cit., 882 ss.
[57] La norma non subordina la possibilità di attivare il rimedio in esame alla risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, né – in caso di controversia tra finanziatore e sovvenuto – è prevista la partecipazione al giudizio, quale litisconsorte necessario, del fornitore: tale scelta, se da un lato appare opportuna, in chiave di agevolazione della posizione del consumatore, può determinare alcune criticità, specie nelle ipotesi in cui l’inadempimento del fornitore si configuri nei termini di inadempimento solo parziale, ovvero siano in gioco profili di indole qualitativa dell’adempimento.
[58] La regola, del resto, è identica a quella declinata al di fuori della disciplina consumeristica dalla già richiamata Cass. SS.UU. 5 ottobre 2015, n. 19785, che peraltro – a sua volta – richiama proprio la normativa speciale qui in esame, al fine di supportare la propria decisione sul punto.
[59] Si ricorda, a riguardo, che già a commento delle disposizioni di cui alla l. 24 giugno 1997, n. 196, la dottrina lavoristica aveva fatto uso dei concetti di fattispecie negoziale complessa e di collegamento negoziale (v., ad esempio, G. Nicolini, Lavoro temporaneo, Padova, 1998, passim, ma spec. 8 ss.; nonché L. Corazza, Dissociazione dei poteri datoriali e collegamento negoziale nel lavoro temporaneo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, 51 ss., spec. 70 ss.).
[60] Si veda a riguardo, ad esempio, il secondo comma dell’art. 35 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ove è previsto che «l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore».