Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

The new deal for consumers (di Ernesto Capobianco, Professore ordinario di Diritto civile – Università degli Studi del Salento)


Il saggio illustra lo stato del dibattito sul diritto del consumo europeo, a partire dal pacchetto di riforme inaugurato con il New Deal for Consumer del 2018, sino alle ultime direttive sulla compravendita di beni e servizi digitali e sulla class action, al fine di ricostruire la base normativa su cui poggiano le nuove politiche di sostenibilità ambientale e digitale, ed individuarne punti di forza, lacune e criticità. L’evoluzione degli interventi normativi dovrà tenere conto della nuova valenza che l’atto di consumo assume in una società provata dalla pandemia e più che mai orientata allo sviluppo sostenibile, testando allo stesso tempo la tenuta delle tradizionali categorie civilistiche rispetto ai nuovi strumenti della transizione digitale. In una realtà in cui la circolazione dei dati personali si fonde con il contratto, occorre ripensare la costruzione del sistema di rimedi a tutela della nuova figura di consumatore quale scopo finale delle politiche europee di settore.  

The new deal for consumers

The essay summarises the state of debate on European consumer law, starting from the reform package inaugurated with the 2018 New Deal for Consumers up to the latest directives on the purchase and sale of digital goods and services and on representative actions, in order to reconstruct the existing regulatory basis, on which the new environmental and digital sustainability policies rest, and to identify its strengths, gaps and criticalities. The evolution of regulatory intervention  will have to take into account the new valence that the act of consumption takes on in a society worn out by the pandemic and more than ever oriented towards sustainable development, while at the same time testing the resilience of traditional civil law categories with respect to the new tools of digital transition. In a reality in which the circulation of personal data merges with the contract, it is necessary to rethink the construction of the system of remedies aimed at protecting the new figure of the consumer as the ultimate goal of European policies in this sector. 

COMMENTO

Sommario:

1. Il nuovo diritto europeo del consumo: uno sguardo d’insieme - 2. Il post-covid e l’accelerazione dell’esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile: il nuovo “sentire” sociale ed ecologico del consumatore - 3. La rivoluzione digitale quale banco di prova delle tradizionali categorie civilistiche: adeguamento o ripensamento secondo nuovi paradigmi? - 4. Sul rapporto tra circolazione dei dati personali, contratti e consenso del consumatore: una tutela dai confini sempre più incerti - NOTE


1. Il nuovo diritto europeo del consumo: uno sguardo d’insieme

Sono trascorsi quattro anni da quando la Commissione Europea, l’11 aprile 2018, presentava il pacchetto di misure dal titolo “New Deal for Consumer” [1], con un richiamo non troppo velato al precedente roosveltiano e con la stessa volontà di rottura con il passato. Dopo un periodo di silenzio, l’Unione Europea è tornata ad occuparsi dei consumatori e della loro tutela con il fine dichiarato di creare un mercato equo e sicuro per questi ultimi e per le imprese. Come noto, l’urgenza degli interventi legislativi proposti è stata dettata dallo “stato di salute” del diritto dei consumi. Infatti, nonostante il diritto europeo disponesse, e continui a disporre, di alcune delle norme a tutela dei consumatori più rigide al mondo (si pensi, ad esempio, alla restituzione dei prodotti acquistati online entro 14 giorni, il cd. diritto di pentimento, alla previsione dell’inderogabilità della normativa) e, quindi, adeguate in via generale allo scopo, i risultati degli studi promossi dalla Commissione UE ne rivelavano l’inefficacia, determinata da una mancanza di consapevolezza e da una generalizzata sfiducia dei consumatori per l’insufficienza dei mezzi di ricorso in caso di danni. Basti pensare, senza andare lontano, allo scandalo “Dieselgate” [2] o all’utilizzo diffuso da parte delle banche di clausole negoziali vessatorie nei contratti di finanziamento ipotecari [3]. Alla ricerca di un difficoltoso bilanciamento tra effettività dei rimedi a tutela dei consumatori e corretto funzionamento del mercato, le proposte delle istituzioni europee si sono mosse su due fronti: l’uno esterno, relativo all’ampliamento della tutela giurisdizionale, con immediato e inevitabile riferimento allo strumento della class action, e l’altro interno alla contrattazione, orientata principalmente a rafforzare gli obblighi di informazione del mercato online [4]. Sostanzialmente, sono quattro le direttive che traducono gli obiettivi prefissati: “Direttiva sui contenuti digitali” 2019/770/UE e “Direttiva sulla vendita dei beni” 2019/771/UE, entrambe adottate nel maggio 2019 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2022 [5]; Direttiva 2019/2161/UE, c.d. “Omnibus” [6], approvata il 27 novembre 2019 ed entrata in vigore il 7 gennaio 2020, a tutela degli interessi economici dei consumatori, che [continua ..]


2. Il post-covid e l’accelerazione dell’esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile: il nuovo “sentire” sociale ed ecologico del consumatore

Si deve constatare come l’evento inaspettato della pandemia da Covid-19, intervenuta nelle more del­l’entrata in vigore di tali Direttive, ne abbia rallentato il recepimento. Allo stesso tempo, proprio le ricadute trasversali che la stessa ha generato su tutti gli aspetti della vita dei soggetti di diritto – persone fisiche e giuridiche –, impattando con forza sui rapporti privatistici (di consumo e di impresa), hanno rappresentato l’oc­casione per ricreare un tessuto normativo attento alla persona ed ai suoi bisogni, tale da coniugare economia, ambiente, sociale, tecnologia, sempre in un’ottica di tutela. Se in un primo momento la regolazione europea del mercato si conformava all’adozione di norme civilistiche che lo rendessero unico, stabile ed efficiente, oggi tutto il sistema va ripensato alla luce dei cambiamenti, acuti e cronici, recenti; questi, per essere affrontati con efficienza, esigono il perseguimento di un modello sostenibile a trecentosessanta gradi, la cui disciplina deve necessariamente distaccarsi dalla tradizionale struttura normativa pro-concorrenziale. Vi è, infatti, una discontinuità tra sostenibilità e concorrenza laddove la prima non risponde a una logica di correzione dei fallimenti del mercato, bensì adotta un approccio orientato a una “missione”, quale è la costruzione di un’economia più inclusiva e sostenibile. Tale differenza spiega perché diversi istituti classici della regolazione concorrenziale – su tutti l’informazione – debbano essere ripensati e diversamente modellati. In questo quadro prospettico l’atto di consumo assume una valenza differente. Gli interessi dei consumatori che stanno alla base dello stesso si fanno complessi. Dalle loro preferenze emerge una rinnovata coscienza sociale ed ambientale che si tramuta in scelte non più solo dettate da logiche egoistiche di breve periodo e, di riflesso, influenza anche le politiche degli operatori economici. Dall’homo oeconomicus all’homo oecologicus, e direi anche socialis nell’accezione di soggetto attento alle ripercussioni ed alle esternalità sull’am­biente e sui terzi dei propri consumi [8]. Un cambiamento nel sentire di cui, anche se parzialmente, il legislatore europeo si accorge e prende atto. Lo fa attraverso l’incentivo nel New Deal al consumo sostenibile, lo accenna nel [continua ..]


3. La rivoluzione digitale quale banco di prova delle tradizionali categorie civilistiche: adeguamento o ripensamento secondo nuovi paradigmi?

Nella stessa misura (o quasi), l’Unione Europea promuove la transizione digitale con investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali [10]. D’altronde, rispetto ai tempi del Rapporto Bruntland, il concetto di sostenibilità, di per sé già fumoso, si è evoluto ed arricchito. Non esiste una sola sostenibilità ma molteplici sostenibilità [11], tra le quali spicca quella digitale, intesa come modalità con cui si dovrà sviluppare la tecnologia digitale affinché contribuisca alla creazione di un mondo migliore, sia rispetto alla sua natura, sia rispetto al suo ruolo strumentale verso ambiente, economia e società [12]. A riprova di quanto detto, la singolare complementarietà che è andata consolidandosi tra il Covid-19 e le reti telematiche, ulteriore tassello nella “digitalizzazione di una società” che vede l’homo digitalis assumere il ruolo di protagonista del cambiamento. E non poteva essere altrimenti. Il lockdown del mondo reale ha spostato la vita quotidiana in tutte le sue manifestazioni sulle reti sociali, imponendo l’uso delle piattaforme digitali quale normale strumento per proseguire le attività lavorative, di studio, di socializzazione, di svago, ecc. Le nuove tecnologie hanno trasformato la contrattazione e il consumo, così come l’economia e la società nel suo insieme. Il diritto, quindi, in particolare quello contrattuale, ha dovuto tenere il passo con la rivoluzione digitale, in un’ottica di certezza giuridica nelle relazioni negoziali e di protezione dei dati personali. Tuttavia, il mondo digitale, dal quale non si può più prescindere, ed al quale va dato atto di aver consentito a tutti di conservare una parvenza di normalità nella fase emergenziale, non di meno genera nuovi rischi e, per questo, necessita di una regolamentazione incisiva che mantenga al centro e tuteli la persona in carne ed ossa che si pone al di là dello schermo. L’obiettivo non è di facile conseguimento. La progressiva crescita dell’economia digitale mette in discussione i tradizionali equilibri del diritto privato. Ciò soprattutto in ragione della sinergia, senza precedenti, tra aree del diritto da sempre considerate come distinte, dove la disciplina della protezione dei dati personali si interseca con quella che regola la circolazione [continua ..]


4. Sul rapporto tra circolazione dei dati personali, contratti e consenso del consumatore: una tutela dai confini sempre più incerti

Il richiamo esplicito della Direttiva 770/2019 ai dati personali del consumatore quale “allettante” merce di scambio tra lo stesso e l’operatore economico coinvolto nel rapporto, il quale si arroga il diritto di farne uso per fini da precisare, apre ad un altro tema scottante figlio della rivoluzione digitale: le modalità e di sfruttamento dell’enorme flusso di dati immessi ogni giorno nella rete dai consumatori. A cui, ovviamente, consegue il problema, di soluzione ancora più ardua, delle condizioni di rilascio del consenso da parte del titolare dei dati quale principale requisito che legittima la possibilità stessa di intraprendere una relazione contrattuale che implichi il trattamento di un dato personale. Su queste premesse è impossibile non chiamare in causa l’applicazione della normativa di protezione dei dati personali, il Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR [22], la cui disciplina deve inevitabilmente contemperarsi con quella della Direttiva [23]. D’altronde, non è un mistero che la società digitale sia sempre più data driven, cioè dipendente dall’anali­si di ingenti quantità di dati da cui estrarre informazioni rilevanti per gli operatori del mercato i quali, infatti, tendono spesso e sempre più a considerare queste ultime beni di valore comparabile al denaro. Così come è sempre più pacifico l’orientamento che riconosce il valore economico de facto delle informazioni personali, delle preferenze e degli altri contenuti generati dagli utenti-consumatori, in quella che viene definita la “patrimonializzazione dei dati personali” [24]. Diversamente, non è detto che il consumatore sia effettivamente consapevole del valore economico dei propri dati e anche nel caso in cui lo sia, sa bene che l’accesso ad un determinato servizio è obbligatoriamente condizionato allo sfruttamento degli stessi. In poche parole, egli esprime un consenso che più che spontaneo è indotto, manifestazione evidente dell’esistenza di uno squilibrio contrattuale. Ciò in quanto, nonostante la circolazione del dato personale sia principio centrale del GDPR e delle politiche europee, non vi è chiarezza su quale sia la natura e la struttura dello strumento giuridico attraverso il quale detta circolazione debba avvenire. Sul tema del rapporto tra circolazione dei [continua ..]


NOTE