Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Pandemia e diritto privato (di Tommaso Belfiore, Dottore in Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli Federico II)


Il presente contributo intende fornire un inquadramento dogmatico e normativo dell’impatto della pandemia da Covid-19 sul sistema generale del diritto civile. In tal senso, saranno esaminati i principali provvedimenti adottati dal legislatore dell’emergenza per poi soffermarsi sulle principali pronunce giurisprudenziali e, in particolare, quelle riguardanti una categoria contrattuale molto colpita dalla crisi economica, ossia il contratto di locazione.

Pandemic and private law

This contribution intends to provide a dogmatic and normative framework of the impact of the Covid-19 pandemic on the general system of civil law. In this sense, the main measures adopted by the emergency legislator will be examined and then dwell on the main jurisprudential rulings and those concerning a contractual category very affected by the economic crisis, namely the lease.

COMMENTO

Sommario:

1. Il diritto civile all’epoca dell’emergenza sanitaria - 2. I provvedimenti adottati dal legislatore pandemico - 3. La giurisprudenza emergenziale - NOTE


1. Il diritto civile all’epoca dell’emergenza sanitaria

Lo stato di emergenza [1] in cui versava l’Italia, derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha imposto una revisione transeunte del contemperamento tra i diritti dei singoli e l’interesse della collettività. In questo contesto, sembra ragionevole ritenere che il diritto civile necessiti di un adeguamento, in rispondenza alle esigenze dei consociati.

Una parte della dottrina, seguendo impostazioni solidaristiche, ha osservato che le norme vigenti in materia di obbligazioni e contratti non sono in grado di fronteggiare la nuova situazione socio-economica [2]. Infatti, il contatto tra le persone è alla base dell’insieme dei rapporti giuridici tra le stesse intercorrenti, dal momento che essenza della nozione di rapporto è l’interazione tra almeno due soggetti, ossia tra il creditore e il debitore [3]. Ora, poiché l’emergenza del periodo non permette di tenere determinati comportamenti, è evidente come il rapporto obbligatorio risenta dell’accennata situazione, tanto da rendere necessario l’intervento del legislatore.

Gli ordinamenti giuridici sono stati indotti dalla situazione emergenziale, in primo luogo, a fronteggiare il diffondersi dell’epidemia con misure di contenimento, implicanti significative limitazioni delle libertà personali (come quella di circolazione), giustificate dall’intento di tutelare la salute dei consociati, e, in secondo luogo, ad attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni della pandemia sull’economia globale. Ciò ha imposto una costante ricerca di equilibrio nel rapporto tra individuo e collettività, l’interesse della quale è stato considerato spesso preminente [4].

La marcata eccezionalità della pandemia ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a verificare se il diritto civile, nel suo specifico settore relativo alle obbligazioni e ai contratti, possa atteggiarsi in termini diversi dal modo in cui è stato tradizionalmente concepito dagli interpreti. In particolare, sono sorti dubbi sul modo in cui esso opera, cioè con «un’apparente impermeabilità ovvero insensibilità alle vicende contingenti» [5]. A tal proposito, sembra condivisibile l’opinione di chi ritiene che, alla fine della pandemia, le conseguenze economiche per i singoli saranno notevoli [6]. Sul punto, pare opportuno domandarsi se, a fronte dei pregiudizi patrimoniali connessi ai rapporti negoziali sorti prima della pandemia, la vigente disciplina delle sopravvenienze sia idonea ad affrontare il contenzioso giudiziario.

La situazione pandemica è stata definita come una «sfida» [7] e, non a caso, è invalso l’uso del termine «guerra», considerato che l’economia è depressa e la povertà aumenta, accentuando le disuguaglianze.

Nel contesto delineato, voci autorevoli [8] hanno evidenziato l’opportunità di un nuovo Piano Marshall, con interventi straordinari finalizzati a una ricostruzione economica e sociale, simile ai piani che hanno consentito ai Paesi dell’Occidente di rinascere nel secondo dopoguerra. Tuttavia, al momento non si registra l’ado­zione di alcun programma di riemersione economico-finanziaria, che sia idoneo a ridurre l’impatto del coronavirus sul quadro socio-economico.

In effetti, nonostante il diritto civile non sia indifferente agli accadimenti sopravvenuti capaci di incidere sull’equilibrio contrattuale, sembra ragionevole discorrere di un’attenzione limitata, diretta principalmente ad eliminare il vincolo contrattuale anziché adeguarlo al nuovo contesto. Le norme a tal uopo previste, in primis la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità e per impossibilità sopravvenuta della prestazione (ove è possibile scorgere un’apertura verso la sopravvivenza del contratto), rimettono sempre alla parte che non risente degli eventi pregiudizievoli la facoltà di determinare la conservazione del vincolo [9].

Occorre evidenziare, poi, che l’impotenza finanziaria non è mai causa di esonero dalla responsabilità contrattuale.

La risposta offerta dalla parte generale dei contratti, ossia lo scioglimento del vincolo, appare inutilizzabile, poiché manifestamente inadeguata a sostenere le parti maggiormente danneggiate dalle conseguenze economiche della pandemia, ossia gli operatori del mercato che subiscono gravi perdite dallo scioglimento del contratto, che può mettere a rischio la sopravvivenza della loro attività [10].

Sembra inevitabile nutrire delle perplessità sulla capacità delle regole attuali, nello specifico in tema di obbligazioni e contratti, di reggere all’impatto dell’emergenza, essendo evidenti l’insufficienza dei rimedi che l’ordinamento vigente contempla e l’esigenza di una legislazione ad hoc.

La pandemia dovuta al coronavirus [11] ha prodotto effetti economici sostanziali su scala globale in ragione del considerevole tasso di contagiosità della malattia [12]. L’impressionante velocità di diffusione del virus ha sovraccaricato le strutture sanitarie, rendendo necessarie misure di contenimento e di distanziamento sociale, implicanti il declino della produzione.

In mancanza «di una sorta di New Deal normativo che prevenga il contenzioso destinato a scatenarsi […] sul diritto dei contratti e riallochi imperativamente i costi ed i danni subiti dalle parti» [13], occorre convenire che l’attuale contesto storico-giuridico non può essere gestito dal giurista esclusivamente attraverso le soluzioni dottrinali.

L’indagine circa la vicenda del Covid-19 e del suo impatto sul mondo giuridico presuppone una riflessione sul ruolo del «fatto storico» nelle relazioni e nei rapporti giuridici, nonché sul modo in cui esso incide sulla causa del contratto; inoltre, impone «una rigorosa — e forse inaspettata e rivoluzionaria — riconsiderazione del ruolo […] attribuito al fatto, al tempo, alla sopravvenienza, nell’àmbito del rapporto obbligatorio» [14].

Il Covid costituisce un fatto, cioè un evento naturale che si produce nella realtà empirica [15], il quale assume il connotato della giuridicità nel momento in cui produce conseguenze giuridiche. Nella dicotomia ordinario-straordinario tipica dei fatti naturali [16], il virus e le misure restrittive adottate per farvi fronte si collocano certamente nell’àmbito di quelle straordinarie [17], che l’ordinamento non si limita a riconoscere, ma si attiva al fine di contenerne le conseguenze.


2. I provvedimenti adottati dal legislatore pandemico

Le reazioni alla pandemia predisposte dallo Stato rispondono, da una parte, alla necessità di fronteggiare la crisi sanitaria, riducendo al minimo le ospedalizzazioni e i decessi, e, dall’altra, alla necessità di contenere gli effetti della stessa sull’economia globale [18].

Il Governo italiano, dopo aver proclamato lo stato di emergenza, come definito dalla l. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile [19], ha adottato il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» [20], convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13.

Con il decreto in questione le «autorità competenti» [21] sono state autorizzate ad adottare misure di contenimento e gestione dell’emergenza (art. 1), specificando forma e limiti del campo dell’intervento [22].

Sulla base della «fonte legittimante» [23] sopra richiamata, con il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, ha preso avvio l’adozione di una serie di misure di contenimento, per impedire la diffusione del coronavirus, sempre più restrittive su tutto il territorio nazionale [24].

L’art. 1 del citato decreto ha stabilito che, nei comuni nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si sia conosciuta la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni opportuna misura al fine di contrastare la diffusone del virus.

Il decreto ha previsto alcune misure da impiegare per contrastare l’espandersi della malattia, come l’adozione del divieto di allontanamento o di accesso nel comune o nell’area interessati dal contagio, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva degli individui che avessero avuto contatti stretti con eventuali contagiati, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, con esclusione di quelli che commerciano beni di prima necessità, la limitazione e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, nonché quella delle attività lavorative per le imprese e gli abitanti dei comuni o aree interessate dal contagio [25].

Posto che controllare una pandemia significa appiattire la curva dei contagi, la decretazione d’urgenza, attuativa del menzionato d.l., sebbene abbia inciso negativamente sui rapporti civili, sociali ed economici a favore del preminente diritto alla salute pubblica [26], ha contribuito a rallentare il tasso di infezione. Nella prima fase di messa a punto di protocolli medici, vaccini e cure validate clinicamente, l’applicazione immediata di misure volte a limitare l’interazione sociale tra gli individui ha consentito quantomeno di rallentare il contagio e di ridurre le pressioni sul sistema sanitario, recuperando così tempo anche per l’affi­na­mento di tecniche efficaci di tracciamento e isolamento dei contagiati.

Tuttavia, i metodi di contenimento del contagio hanno avuto un’incidenza negativa sull’economia negoziale, avendo pregiudicato la stabilità e la certezza dei vincoli contrattuali. L’intero sistema del diritto delle obbligazioni non poteva non risentirne [27]. Ciò ha spinto il Governo ad adottare misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza sanitaria. In tal senso, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto «cura Italia»), convertito con modificazioni con la l. 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuto al fine di contemperare i danni economici e sociali causati dalle rigorose misure di contenimento.

L’art. 91 l. n. 27/2020 ha introdotto una disposizione alquanto rilavante in tema di diritto dei contratti. In particolare, esso ha aggiunto il comma 6-bis all’art. 3 d.l. n. 6/2020, il quale stabilisce che, nella valutazione dell’esclusione della responsabilità per inadempimento ex art. 1218 cod. civ., va sempre presa in considerazione la condotta del debitore che si sia attenuto alle misure di contenimento del virus. In altre parole, l’art. 91 del d.l. «cura Italia» introduce la nuova causa di giustificazione dell’inadempimento contrattuale c.d. «emergenziale», il quale non dipende direttamente dalla pandemia, ma dall’osservanza delle misure restrittive introdotte dal governo, sempre che impediscano al debitore di eseguire la prestazione [28].

Ciò posto, la norma non è andata esente da critiche e ha sollevato numerose questioni [29], derivanti soprattutto dal suo tenore letterale ambiguo [30].

In primo luogo, accreditata dottrina ha osservato [31] come la norma non fornisca alcuna indicazione circa il nesso teleologico richiesto ai fini della sua applicazione. Ci si domanda, in altre parole, se la norma in commento tenga in considerazione gli effetti indiretti derivanti dalle misure di contenimento. Infatti, se da una parte è indubbia la possibile esenzione da responsabilità per il debitore che non può eseguire la prestazione in fase emergenziale, perché tenuto al rispetto delle misure di contenimento, dall’altra, è dubbia l’operatività della regola nel caso di temporanea impossibilità di produrre reddito e, dunque, di sostenere i costi aziendali, come quelli relativi al canone di affitto di un locale commerciale sottoposto a sospensione dell’attività [32].

Con riferimento a tale ultimo profilo occorre rilevare come l’emergenza sanitaria abbia evidenziato la possibile attitudine distorsiva di una fondamentale opzione ideologica, che permea il sistema civilistico di gestione della responsabilità contrattuale, ossia la tendenziale irrilevanza che, ai fini della eventuale scusabilità dell’inadempimento, può dispiegare l’impotenza finanziaria del debitore [33]. Tematica, questa, particolarmente attuale nel contesto generato dall’emergenza sanitaria che, in ragione, da un lato, della naturale riduzione delle interazioni sociali e, dall’altro, dell’autoritativa limitazione dei contatti prodotta dalla decretazione emergenziale, ha inevitabilmente favorito una cospicua limitazione dei flussi di cassa, con conseguente riduzione del fatturato aziendale e, correlativamente, della liquidità a disposizione delle imprese, utile ad attendere con regolarità agli impegni assunti. Nondimeno, il principio concernente l’irrilevanza della condizione finanziaria del debitore non è apparso scalfito [34], essendo radicato il fondamento che lo stesso presenta nella sistematica tracciata dalla disciplina delle obbligazioni.

L’inidoneità dell’impotenza finanziaria ad assurgere a ragione di impossibilità sopravvenuta della prestazione fa riferimento, da un lato, alla natura del bene oggetto delle prestazioni pecuniarie, che, in quanto ascrivibili alla sfera delle obbligazioni di cosa generica, non appaiono dogmaticamente compatibili con la configurazione di una simile causa di estinzione delle obbligazioni [35]; dall’altro, a una considerazione di ordine generale, afferente alla corretta regolarizzazione dei traffici giuridici [36]. Al riguardo, infatti, sembra ragionevole ritenere come l’eventuale crisi di liquidità del debitore non possa che concretizzare un rischio posto a suo esclusivo carico, pur nelle ipotesi in cui essa risulti essere correlata a un’altrui insolvenza o a una crisi di mercato favorita da fattori esogeni. Del resto, diversamente opinando, si legittimerebbe il trasferimento a carico del creditore dei rischi legati all’insolvenza del debitore, con instaurazione di un meccanismo teso a trasferire da un soggetto all’altro di ogni rapporto il rischio derivante da una crisi di liquidità, con conseguente pericolo per la sicurezza dei rapporti commerciali [37].

Si comprendono, alla luce di tali considerazioni, le ragioni retrostanti l’esclusione dal novero applicativo dell’art. 91 del d.l. «cura Italia» dei casi di inadempimento motivati da insolvenza conseguente alla diffusione dell’emergenza pandemica, non essendo la crisi di liquidità fattore sufficiente a far ritenere, quale valore assoluto, oggettivamente impossibile l’esecuzione della prestazione.

L’art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020 ha suscitato un interrogativo riguardante il ruolo del giudice sulla sua applicazione. Segnatamente, parte della dottrina si chiede se la norma in esame preveda una nuova ipotesi di forza maggiore, che quindi operi automaticamente, oppure si limiti a fornire un criterio ermeneutico per indirizzare il giudice, lasciato libero di considerare ingiustificato l’inadempimento, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge [38].

La Relazione illustrativa del d.l. n. 18/2020 fa riferimento soltanto a un’eventuale possibilità di esclusione della responsabilità senza alcun automatismo legale, precisando che la norma è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ., nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati adempimenti.

Tuttavia, la precisazione surriferita sembra in contrasto con la formulazione letterale dello stesso art. 91, il quale stabilisce che, nella valutazione dell’adempimento, bisogna «sempre» tenere in considerazione l’in­cidenza delle misure di contenimento.

Ad ogni modo, l’interpretazione sistematica impone una lettura della norma coerente con l’art. 1218 cod. civ. e con il principio fondamentale della Carta costituzionale, ossia il dovere di solidarietà e, inoltre, con l’inesigibilità della prestazione come limite alle pretese creditorie, nonché con i doveri di correttezza e buona fede oggettiva [39].

Pertanto, è ragionevole escludere ogni automatismo, nel senso che il giudice dovrebbe avere la possibilità di negare l’esonero da responsabilità ogni qual volta dalle contingenze del caso concreto emerga che la regolamentazione emergenziale non ha (di fatto) reso fisiologicamente impossibile la prestazione, la quale poteva comunque essere eseguita dal debitore con maggiori, ma esigibili, sforzi, secondo l’ordinaria diligenza [40].

In definitiva, l’art. 91 del d.l. «cura Italia» non introduce una nuova fattispecie di forza maggiore, ma riafferma i dettami di cui all’art. 1218 cod. civ., da cui trae il suo fondamento; sicché non si può giudicare casuale l’espresso richiamo alla norma codicistica nel testo del decreto.

Le considerazioni fin qui svolte hanno trovato maggiore voce nella relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, riguardante le «novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale» [41]. Tuttavia, anche se l’onere probatorio gravante sul debitore risulta alleggerito [42], costui è sempre tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il necessario rispetto della legislazione di emergenza e l’impossibilità di eseguire la propria prestazione, fermo restando il principio di vicinanza della prova [43].

L’interpretazione ora prospettata, condivisa dalla recente giurisprudenza di merito [44], appare coerente con la stratificata giurisprudenza riguardante la corretta articolazione dell’onere probatorio concernente la responsabilità contrattuale. Opinione, questa, inaugurata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a partire dal 2001, tesa ad addossare in capo al debitore il dovere di fornire adeguata dimostrazione circa l’insussistenza o la non imputabilità dell’inadempimento allegato dalla controparte negoziale [45]. Ciò in coerenza con i canoni desumibili dall’art. 2697 cod. civ., nonché con il principio di vicinanza della prova, la cui consistenza induce a distribuire l’onere in commento in modo tale da far gravare il dovere di comprovare una determinata circostanza sul soggetto che rivesta una posizione che lo ponga nelle migliori condizioni per offrire la relativa prova.

Coordinando tale ultima considerazione con le acquisizioni evidenziate in ordine alla sostanza dell’art. 91, d.l. n. 18/2020, è agevole dedurre come una diversa soluzione, volta a imporre al creditore insoddisfatto il dovere di dimostrare che l’adempimento sarebbe stato ugualmente possibile anche nel rispetto delle misure di contenimento dirette a limitare la diffusione del contagio, avrebbe introdotto nel sistema un principio distonico rispetto ai canoni che tradizionalmente governano la materia della responsabilità contrattuale [46]. Una simile circostanza, infatti, essendo avulsa dalla sfera di azione del soggetto attivo del rapporto e concernendo essenzialmente la sfera giuridica del debitore, sintetizza un thema probandum agevolmente dimostrabile da parte del debitore, con ciò giustificandosi l’opzione valorizzata dal legislatore nel disposto qui in esame [47].

Non si può trascurare, tuttavia, che proprio in ragione della tendenziale conformità al sistema civilistico, la norma in questione non introduce apprezzabili elementi di novità di diritto sostanziale, ribadendo essenzialmente regole già desumibili dall’art. 1218 cod. civ. [48]. Nondimeno, è stato rilevato come l’art. 91, d.l. n. 18/2020, presenti apprezzabili risvolti in àmbito processuale [49]. Infatti, dalla lettura della norma si evince un alleggerimento dell’onere probatorio a carico della parte inadempiente, sicché il debitore dovrà dimostrare, a differenza di quanto avviene per il diritto comune, non il sopravvento della vis major che ha reso impossibile l’esecuzione dell’obbligazione, ma soltanto che il suo inadempimento è stato determinato dal rispetto delle misure di contenimento [50]. In altre parole, se fosse perseguìto l’obiettivo di offrire una tutela immediata e sicura, le relative controversie non potrebbero essere rallentate da accertamenti riguardanti la diligenza del debitore «non voluti dalla norma de qua e che potrebbero essere eccepiti, in spregio alla tutela sostanziale ottenibile, dalla parte creditrice» [51].

Così ricostruiti l’influenza che l’art. 91, d.l. n. 18/2020, dispiega in ordine alla posizione del debitore e i margini di salvaguardia offerti al rischio di integrazione di una responsabilità contrattuale, occorre interrogarsi sull’incidenza del virus, al di là di quanto osservato, sulla posizione del creditore. Fermo il favor creditoris che sembra ispirare la norma, appare lecito interrogarsi in ordine a quale sia il perimetro residuale a disposizione del creditore che intenda reagire al fine di tutelare la propria posizione. Al riguardo, stante l’impossibilità di ricorrere all’azione di esatto adempimento e alla domanda di risoluzione ex art. 1463 cod. civ., trattandosi di rimedi preclusi dalla normativa emergenziale in commento, occorre domandarsi se il creditore possa quantomeno ricorrere al meccanismo di autotutela di cui all’art. 1460 cod. civ., onde sospendere l’esecuzione della propria prestazione in ragione del concreto rischio di insoddisfazione dell’interesse dedotto all’interno del negozio [52]. Sul punto, appare preferibile una soluzione positiva [53], sia per una ragione di ordine pratico, sia in virtù della rintracciabilità di alcuni precedenti giurisprudenziali utili a tal fine.

Quanto al primo profilo, opinando diversamente, si legittimerebbe la traslazione sul creditore dell’intera sfera di rischi legati all’operazione economica e alle conseguenze che, dall’emergenza, possono ridondare in suo danno [54].

Quanto al formante giurisprudenziale, va rilevato un consolidato orientamento incline ad ammettere l’esperibilità della eccezione di inadempimento anche in caso di inadempimenti incolpevoli o di impossibilità sopravvenuta della prestazione [55].


3. La giurisprudenza emergenziale

La generalizzata incertezza in ordine all’individuazione dell’esatto compendio di strumenti utilizzabili ai fini della rimozione, nella dinamica contrattuale, degli effetti pregiudizievoli discendenti dall’emergenza pandemica, trova riscontro nella consistente eterogeneità delle posizioni che sono state assunte in àmbito giurisprudenziale. Infatti, l’avvento della pandemia e la propagazione dei perturbamenti da essa prodotti al­l’equilibrio dei contratti anteriormente stipulati hanno generato una cospicua mole di liti in sede giurisdizionale, oggetto di soluzioni differenti, non soltanto sul versante applicativo, ma altresì in punto di orientamenti dogmatici e assiologici caratterizzanti ciascuna decisione.

Per procedere a un esame delle principali pronunce di merito, sembra opportuno effettuare alcune premesse di carattere generale riguardanti gli istituti disciplinati dal codice civile, allo scopo di individuare le sopravvenienze nel fisiologico svolgimento del rapporto contrattuale.

La gestione delle sopravvenienze contrattuali riposa anzitutto sul combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 cod. civ.

Il primo di questi due articoli regola gli effetti, sulla vita dell’obbligazione, dell’integrazione di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Effetti, questi, che si condensano nell’estinzione del vincolo obbligatorio, stante l’obiettiva impossibilità, per il debitore, di realizzare il contegno utile a soddisfare l’interesse del creditore [56].

Il secondo, invece, disciplina gli effetti che l’art. 1256 cod. civ. esplica nei riguardi di uno dei due lati del rapporto obbligatorio generato dal contratto. La parte obbligata alla prestazione divenuta successivamente impossibile risulta automaticamente liberata in conseguenza del verificarsi di una causa di impossibilità derivata da un evento irreversibile. Circostanza, questa, che determina, nel caso in cui la fonte dell’obbligazione coincida con un titolo negoziale sinallagmatico, un’amputazione di una parte del rapporto obbligatorio, destinato all’automatica estinzione in ragione della sopravvenienza maturata. Invece, l’impossibilità derivante da un evento transitorio ha l’effetto di sospendere il rapporto obbligatorio, con la conseguenza che il debitore è esonerato da responsabilità [57]. Questo si verificherà sempre se l’interesse del creditore non venga meno nel momento in cui sia corrisposta la controprestazione del debitore [58].

L’art. 1463 cod. civ. recepisce in àmbito contrattuale il disposto dell’art. 1256 cod. civ., stabilendo che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuto. Ciò, per ripristinare l’equilibrio contrattuale originariamente infranto dal verificarsi della causa di impossibilità, assicurando una ragionevole sintesi tra i contrapposti interessi delle parti, inficiati dalla sopravvenienza riscontrata [59].

Accanto al rimedio di cui all’art. 1463 cod. civ., il codice civile offre all’interprete un ulteriore strumento, funzionale ad assicurare una corretta gestione delle sopravvenienze intervenute durante lo svolgimento di un rapporto contrattuale. Il riferimento è all’istituto regolato dall’art. 1467 cod. civ., che predispone uno strumento giudiziale idoneo alla caducazione del rapporto contrattuale, nei casi in cui la sua prosecuzione appaia preclusa da una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, eziologicamente riconducibile a un fattore sopravvenuto e imprevedibile al momento della conclusione del contratto [60].

In particolare, l’art. 1467 cod. civ. stabilisce che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La disposizione incentra il nucleo dell’istituto sull’incidenza che un fenomeno sopravvenuto alla stipula del negozio presenta rispetto all’assetto degli interessi originariamente divisato dalle parti, che legittima l’esperimento del rimedio de quo soltanto qualora la sopravvenienza derivi da un avvenimento che rispetti i requisiti indicati nella norma. Questi requisiti, nella specie, si sostanziano, da un lato, nel presupposto di matrice obiettiva concernente la straordinarietà dell’evento, il cui verificarsi non deve corrispondere a una regolare successione degli accadimenti [61], e, dall’altro, nel dato della imprevedibilità, che, coinvolgendo la sfera psicologica di ciascuno dei contraenti, impone che il verificarsi del fattore intervenuto non risulti suscettibile di adeguata prefigurazione da parte dell’uomo comune [62].

Nel contesto ora descritto, meritevole di menzione appare la c.d. «presupposizione», che costituisce un congegno elaborato dalla dottrina al fine di conferire rilevanza a quei presupposti implicitamente posti dalle parti a fondamento della pattuizione perfezionata, onde assicurare, in caso di imprevedibile modificazione degli stessi, l’esperibilità di adeguati rimedi diretti a realizzare la conformità dell’assetto di interessi negoziato alle esigenze perseguìte da ciascuna parte [63].

La presupposizione può essere riscontrata ogniqualvolta una determinata circostanza fattuale o giuridica, la cui sussistenza o integrazione superi la sfera di controllo di ciascuno dei contraenti, venga elevata, pur in assenza di un’esplicita pattuizione in tal senso, a presupposto implicito per la validità (o per l’efficacia) del contratto, in quanto elemento inequivocabilmente valorizzato dai contraenti durante la formazione del vincolo negoziale [64]. Tale aspetto mette in evidenza come si possa conferire rilevanza alla presupposizione in tutti i casi in cui il contenuto obiettivo del regolamento contrattuale evidenzi chiaramente come i contraenti abbiano voluto il perfezionamento dell’accordo, nonché i relativi effetti, subordinando il consenso alla verificazione – o alla persistenza – di un determinato elemento fattuale o giuridico. La carenza di quest’ultimo non può che giustificare l’attivazione di rimedi manutentivi o caducatori, funzionali ad assicurare il costante adeguamento del rapporto ai concreti interessi di ciascuno dei contraenti.

Anche la buona fede funge da strumento utilizzabile per la gestione delle sopravvenienze contrattuali [65], costituendo una clausola generale che caratterizza tutto il diritto civile, in particolare la disciplina delle obbligazioni e dei contratti [66].

La buona fede governa, da un lato, il momento prenegoziale, in quanto, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., le parti sono tenute a comportarsi secondo le regole di lealtà e correttezza nella fase delle trattative e durante la formazione del contratto. Dall’altro, permea l’interpretazione del negozio, che deve essere condotta nel rispetto dei criteri di buona fede obiettiva, come imposto dall’art. 1366 cod. civ. [67].

La buona fede interessa, altresì, il momento esecutivo del contratto. Al riguardo, infatti, l’art. 1375 cod. civ. stabilisce che, nella fase di attuazione del programma negoziale, «il contratto deve essere eseguito secondo buona fede». L’obbligo di comportarsi secondo buona fede impone a ciascuna delle parti di modulare il proprio comportamento in guisa da assicurare la più ampia soddisfazione dell’interesse della controparte [68], nei limiti dell’apprezzabile sacrificio [69]. Ne deriva che, in caso di sopravvenienza di un fattore perturbativo, la parte tenuta all’esecuzione della prestazione è obbligata ad adeguarne il profilo esecutivo, al fine di assicurare la piena soddisfazione dell’interesse della controparte negoziale. Ciò esclude che la buona fede esecutiva sia idonea ad imporre adeguamenti del rapporto in grado di gestire sopravvenienze dotate di una consistente portata perturbativa [70].

Analizzando le pronunce maggiormente significative rese in ordine allo strumentario utilizzabile al fine di rimodulare il disallineamento della relazione negoziale eziologicamente riconducibile all’emergenza sanitaria, occorre anzitutto evidenziare come una delle prime posizioni assunte sul tema nella giurisprudenza di merito si sia formata a proposito di una controversia avente ad oggetto un contratto di locazione. Tipologia negoziale, questa, la cui dinamica ha certamente risentito in maniera maggiore rispetto ad altre delle conseguenze negative discendenti dall’emergenza epidemiologica [71].

Nel dettaglio, il Tribunale di Venezia, con decreto del 14 aprile 2020 pronunciato inaudita altera parte, ha accolto le istanze del conduttore volte a precludere l’escussione della fideiussione da parte del locatore, a séguito della richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta motivata dall’avvento dell’emer­genza sanitaria. In particolare, nella rappresentazione attorea, l’arrivo della pandemia, determinando una significativa compressione dei flussi di cassa, ha costituito ragione sufficiente per ritenere eccessivamente onerosa il pagamento dei canoni, con conseguente attivazione del rimedio di cui all’art. 1467 cod. civ.

Il locatore, contestando il suddetto assunto, ha provveduto all’escussione della garanzia fideiussoria rilasciata dal conduttore all’atto della stipula del contratto, in ragione della mancata osservanza del preavviso di almeno sei mesi per la risoluzione del rapporto. Chiamato a pronunciarsi sul punto, il Tribunale, in sede cautelare, ha accolto la domanda dell’attore volta a precludere l’escussione della garanzia, ordinando all’istituto di credito garante di astenersi dall’effettuazione del pagamento, mentre auspica un intervento chiarificatore del legislatore, diretto a disciplinare adeguatamente gli effetti, nel conflitto di interessi tra le parti, da riconoscere all’emergenza epidemiologica [72].

Ulteriori pronunce favorevoli al conduttore hanno seguìto quella appena accennata. Meritevole di menzione appaiono, prima di tutto, le posizioni assunte dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Venezia, che, in sede cautelare, hanno impedito l’escussione delle garanzie per i canoni non pagati durante il periodo di c.d. «lockdown», ritenendo che l’emergenza epidemiologica e i relativi provvedimenti adottati dal legislatore al fine di contenere il diffondersi del virus abbiano costituito ragione di impossibilità di adempimento della prestazione pecuniaria avente ad oggetto la pigione concordata [73]. A questa posizione ha successivamente aderito il Tribunale di Rimini, valorizzando la pandemia quale ragione idonea a giustificare l’impotenza finanziaria del conduttore, impossibilitato, dunque, a pagare i relativi canoni [74].

Il medesimo orientamento di apertura nei riguardi della parte più debole del rapporto di locazione, e pertanto maggiormente esposta ai pregiudizi potenzialmente discendenti dal verificarsi di sopravvenienze, non è stato tuttavia abbracciato dal Tribunale di Roma [75]. I giudici capitolini, infatti, con pronuncia sostenuta da una pluralità di argomentazioni e resa in materia di contratto di affitto di azienda, hanno disatteso il formante giurisprudenziale riportato, accogliendo le pretese dell’affittuario volte ad ottenere la regolare corresponsione dei canoni. In particolare, a sostegno di tale assunto, gli interpreti hanno posto l’assenza nella normativa emergenziale di alcuna disposizione finalizzata a giustificare eventuali sospensioni di un simile obbligo [76]. In secondo luogo, si è rilevata la non configurabilità, sulla base della clausola generale di buona fede esecutiva, di un dovere di rinegoziazione del contratto, legato, in mancanza di una pattuizione in tal senso [77], alla regola di condotta de qua [78].

Nelle valutazioni dei giudici, l’emergenza sanitaria è stata ritenuta idonea ad integrare una semplice causa di temporanea impossibilità della prestazione, con conseguente riduzione del canone per la durata del periodo di impedimento; canone destinato a ripristinarsi nella sua integralità al momento di cessazione dell’effica­cia dei provvedimenti autoritativi di chiusura delle attività commerciali [79].

La pandemia ha fornito occasione anche per la formazione di ulteriori indirizzi interpretativi tesi a risolvere l’annosa questione della legittimità dell’escussione, da parte del locatore, delle garanzie rilasciate dal conduttore per il pagamento dei canoni, a séguito del mancato adempimento da parte di quest’ultimo, giustificato dai pregiudizi sofferti in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Nelle pronunce rese dai Tribunali di Genova e di Bologna si può riscontrare una maggiore attenzione nei riguardi della posizione del conduttore. Chiamati a pronunciarsi sull’inibitoria dell’escussione paventata dal locatore, i giudici hanno accolto la domanda attorea in ragione dei gravi pregiudizi che, per effetto dell’eser­cizio di un simile diritto, discenderebbero a carico del conduttore. A sostegno, si è rilevato come le chiusure delle attività commerciali imposte dal diffondersi dell’epidemia possano integrare a tutti gli effetti una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente piena scusabilità dell’inadempimento, riconducibile all’impotenza finanziaria incolpevole del conduttore. In quest’ottica, del resto, si è osservato come, correttamente inteso, l’art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020, offra supporto positivo a tale ricostruzione [80]. Questa disposizione sarebbe destinata ad essere applicata non soltanto in caso di inadempimento obiettivamente impossibile in ragione dell’emergenza pandemica, ma altresì nelle ipotesi in cui l’inadempimento, ancorché rimproverabile se intervenuto in contesti fisiologici, appaia scusabile, alla luce dell’emergenza sanitaria, atteso l’eccessivo sacrificio che discenderebbe a carico del debitore in conseguenza dell’eventuale attivazione dello statuto della responsabilità contrattuale [81].

Altre pronunce, invece, hanno preferito supportare la posizione del locatore, non ravvisando nella pandemia la sussistenza di indicazioni normative o fattuali utili a giustificare una deviazione rispetto ai tradizionali canoni di valutazione della condotta inadempiente.

Il Tribunale di Pisa, disattendendo le ragioni attoree mediante una valorizzazione del dato letterale del­l’art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020, ha escluso che tale disposizione possa costituire il fondamento normativo di un diritto del conduttore alla sospensione dell’obbligo di pagamento dei canoni di locazione. Tale norma, infatti, impone esclusivamente di valutare, nel complessivo coacervo di interessi coinvolti da un eventuale inadempimento, l’impatto della pandemia e dell’obbligo di conformazione alle relative misure restrittive sull’applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., con conseguente persistenza del dovere di far fronte con regolarità ai propri impegni negoziali [82].

Analogamente, il Tribunale di Pordenone ha escluso che l’art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020, possa venire invocato al fine di escludere l’obbligo di corrispondere regolarmente i canoni, con conseguente inconferenza della norma rispetto alla materia locatizia [83].

Le menzionate decisioni testimoniano la natura ondivaga e incerta delle posizioni giurisprudenziali rese in ordine al rapporto tra emergenza pandemica e contratto di locazione. Natura, questa, da un lato riconducibile alla scarsità degli interventi del legislatore emergenziale, il quale ha mancato di fornire univoca risposta circa il regime cui assoggettare simili rapporti durante la vigenza dei provvedimenti limitativi orientati al contenimento dell’epidemia, e, dall’altro, ricollegabile all’obiettiva delicatezza del tema delle sopravvenienze, che, imponendo l’individuazione di un difficile punto di equilibrio tra il principio pacta sunt servanda e il principio rebus sic stantibus, indubbiamente non si presta a un’agevole soluzione unificante.


NOTE

[1] Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020. Con successive previsioni normative, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.

[2] In argomento, v. C. Scognamiglio, L’emergenza covid 19: quale ruolo per il civilista?, in Giustizia civile.com, 2020; M. Tampieri, La riscoperta del principio di solidarietà, in Juscivile, 2020, p. 612 ss.; P. Chiarella, Solidarietà necessaria: erogazioni liberali nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in Giustizia civile.com, 2020; U. Mattei, A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, in Giustizia civile.com, 2020.

[3] Cfr. V. Roppo, Diritto privato, 8ᵃ ed., Torino, 2020, 48 ss. e 57.

[4] Cfr. F. Di Marzio, Comunità. Affrontiamo la nostra prova, in Giustizia civile.com, 2020.

[5] V., anche per il virgolettato, F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di «coronavirus», in Giustizia civile.com, 2020.

[6] V., in argomento, M. Rubino de Ritis, Gli effetti della pandemia sull’economia digitale, in Giustizia civile.com, 2020.

[7] Così G. Grisi, La lezione del Coronavirus, in Juscivile, 2020, p. 192 s.

[8] Si allude a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, nella lettera inviata al Direttore de “L’Avvenire” il 4 aprile 2020 (il testo integrale in www.avvenire.it).

[9] Ci si riferisce alla reductio ad equitatem ex art. 1467, comma 3, c.c. In argomento, v. A.M. Benedetti e R. Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, in www.dirittobancario.it, 2020, secondo i quali «la risposta offerta dalla parte generale dei contratti […] oggi è però inservibile, perché manifestamente inadeguata a sostenere le parti che più patiscono le conseguenze economiche dell’emergenza».

[10] Cfr. S. Guadagno, L’incidenza della difficoltà ad adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti contrattuali in corso, tra emergenza e prospettive, in www.altalex.com, 2020.

[11] Il Covid-19 costituisce la prima pandemia che, per la sua velocità di diffusione, ha interessato quasi simultaneamente tutti i continenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’11 marzo 2020, ha dichiarato ufficialmente la pandemia e l’ha definita emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale (Public Health Emergency of International Concern, abbreviata con la sigla PEICH), come previsto nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005).

[12] Dopo due anni dalla prima manifestazione del coronavirus, infatti, erano oltre 513 milioni i casi accertati e più di 6 milioni i decessi a livello mondiale.

[13] V., anche per le espressioni fedelmente riportate, C. Scognamiglio, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, cit.

[14] Così C. Berti, Il «fatto storico» Covid-19 come criterio di riqualificazione dell’«atto» e del «rapporto», in Resp. civ. prev., 2020, p. 582 s.

[15] Secondo A. Torrente, P. Schelsinger, Manuale di diritto privato, 25ª ed., Milano, 2021, p. 210, il fatto determina «un mutamento della situazione preesistente in rerum natura, nel mondo fisico o sensibile, percepibile all’uomo con i sensi».

[16] In argomento, v. A. Falzea, Fatto giuridico, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 941 s.

[17] A.M. Benedetti e R. Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, cit., 2, sostengono che di fronte a un virus, che cambia l’assetto delle regole in gioco, l’interprete non può restare inerte.

[18] Cfr. G. Guzzardi, Tutela del credito nell’ordinamento sportivo e crisi pandemica, in Contratti, 2022, 83.

[19] Nel caso del verificarsi di calamità naturali o eventi straordinari, l’articolo 5, commi 1 e 1-bis, stabilisce che la delibera del Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, individuando le risorse finanziare destinate a ristabilire la situazione precedente di tranquillità.

[20] L’art. 1 del d. l.  citato sanciva che, per evitare la diffusione del virus nelle aree in cui fosse risultata positiva almeno una persona, le autorità competenti erano legittimate ad adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il contenimento della situazione epidemiologica.

[21] In senso critico, relativamente alla previsione dell’estensione dei poteri di governo dell’emergenza ad autorità diverse da quella statale, le quali possono adottare «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica», v. V. Baldini, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Dir. fond., 2020, 593. M. Cavino, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, 2020, pone l’accento sull’ampia discrezionalità delle autorità amministrative.

[22] L’art. 3 del decreto in questione, in particolare, ìndica la forma e le modalità di adozione delle misure di contenimento, prevedendo che le misure autorizzate sono adottate, su proposta del Ministro della Salute, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere dei Ministeri dell’Interno, della Salute, della Difesa, nonché degli altri ministeri competenti per materia, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

[23] Così M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv. ass. ita. cost., 2020.

[24] V., amplius, M. Agnes, Le misure nazionali di contenimento dell’epidemia da Covid-19, in Gior. dir. amm., 2020, 282 s.

[25] Con il d.P.C.M. del 9 marzo 2020 le restrizioni sono state estese a tutto il territorio nazionale. Si fa riferimento, in particolare, al divieto di accesso e di allontanamento dal comune di residenza, dei trasporti di merci e persone, delle manifestazioni di ogni genere, alla sospensione dell’attività lavorativa quando non esercitabile telematicamente. Con il successivo d.P.C.M. del 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive, ad esclusione del settore strategico e della difesa nazionale.

[26] In argomento, v. L. Guerrini, Coronavirus, legislazione emergenziale e contratto: una fotografia, in Giustizia civile.com, 2020.

[27] In argomento, v. A.M. Benedetti, Obbligazioni e contratti al tempo dell’emergenza. L’esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d. l. n. 6/2020), in Actual. jur. iber., 2020, 268.

[28] Cfr. A.M. Benedetti, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, in Contratti, 2020, 213 s.; P. Verri, L’emergenza Covid-19 e gli effetti sull’adempimento delle obbligazioni, in Riv. dir. risp., 2020; S. Monti, L’inadempimento ai tempi del Covid: qualche riflessione sull’art. 91, D.L. n. 18/2020, in www.altalex.com, 2020; A. Semprini, Inadempimenti ‘emergenziali’: colpa del debitore, inesigibilità della prestazione, e nuovo art. 3, comma 6-bis, D.L. N. 6/2020, in Studi urbinati, 2020, 762 s.

[29] Per una completa disamina, cfr. A.M. Benedetti, op. loc. ult. cit.

[30] Si consideri, a titolo esemplificativo, che già dalla prima lettura emergono dubbi interpretativi riguardo alla nozione stessa di «misure di contenimento», essendo il richiamo limitato solamente a quelle inserite nel decreto stesso. Ci si interroga sul se la regola sia applicabile anche a quelle disposizioni che non rientrino a stretto rigore tra quelle elencate dagli artt. 1 e 2 d.l. n. 6/2020, nonché in ordine alla possibilità, per il giudice, di valorizzare anche la conformazione a misure di contenimento contenute in diverso testo normativo.

[31] V. Barba, I rapporti contrattuali nel periodo di pandemia tra norme emergenziali e diritto comune, in Bil. com. pers., 2020, 19.

[32] Cfr. A.M. Benedetti, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto cura Italia”, cit., p. 214.

[33] Cass. 15 novembre 2013, n. 25777, in Onelegale.it; Cass. 20 maggio 2004, n. 9628, in ItalgiureWeb.it; Cass. 16 marzo 1987, n. 2691, in Onelegale.it.

[34] Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, 3ª ed., Milano, 2019, 143 s.

[35] In argomento, v. P. Rescigno, Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 175.

[36] Cfr. G. Smorto, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Art. 1256, in Delle obbligazioni. Artt. 1218-1276, a cura di V. Cuffaro, in Comm. c.c., diretto da E. Gabrielli, Torino, 2013, p. 672 s.; L. Mosco, Impossibilità sopravvenuta, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 426; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i contratti, Padova, 1999, 57.

[37] Cfr. Cass., Relazione Tematica n. 56, 8 luglio 2020, in www.cortedicassazione.it, 7.

[38] Cfr. S. Guadagno, L’incidenza della difficoltà ad adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti contrattuali in corso, tra emergenza e prospettive, cit.

[39] In argomento, v. G. Federico, Adeguamento del contratto e doveri di solidarietà: per un’ermeneutica della dignità, in Questione giustizia.it, 2020. Nello stesso senso, v. A.A. Dolmetta, «Misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell’obbligazione (prime note all’art. 91 comma 1 d. l. n. 18/2020), in Banca borsa tit. cred., 2020, I, 151.

[40] S. Guadagno, L’incidenza della difficoltà ad adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti contrattuali in corso, tra emergenza e prospettive, cit., sostiene che dovrà valutarsi se il rispetto delle misure di contenimento sia stata l’unica ragione dell’ina­dem­pimento prima di ricorrere all’art. 3-bis, d.l. n. 6/2020. Nello stesso senso, v. E. Busani, E. Lucchini Guastalla, Il giudice valuta gli inadempimenti dovuti alle misure di emergenza, in Sole 24 Ore, 2020, 11.

[41] La Cassazione ha ricondotto l’emergenza sanitaria nell’àmbito dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c., il che comunque non risolve il problema della tutela da concedere al contraente penalizzato dalle misure per contrastare la diffusione del virus, posto che la conseguenza codicistica è costituita dalla risoluzione del contratto.

[42] È, infatti, sufficiente che costui dimostri di aver osservato le misure di contenimento, assumendo un contegno che dalla normativa stessa gli veniva imposto, sì da determinare l’impossibilità di adempiere, e non anche, come invece accade nel contesto applicativo delle norme di diritto comune, la sussistenza e la non imputabilità a sé della vis major che abbia reso impossibile l’adempimento dell’obbligazione. In argomento, v. R. Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal codice civile, in Giustizia civile.com, 2020.

[43] Cfr. Cass. 9 gennaio 2020, n. 297, in DeJure.it.

[44] V., per tutte, Trib. Catania, 30 luglio 2020, in www.altalex.com; Trib. Bologna, 4 giugno 2020, in www.altalex.com.

[45] Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, c. 769. In argomento, v. T. Dalla Massara, L’onere della prova dei vizi del bene venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza del modello della garanzia, in Contratti, 2019, 379.

[46] Cfr. Cass. 16 aprile 2009, n. 9026, in DeJure.it.

[47] Sul principio di vicinanza della prova, v. Cass. 9 gennaio 2020, n. 297, cit.

[48] In tal senso, v. A. Monteverde, L’incursione del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore, in Aa. Vv., Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di M. Irrera, Milano, 2020, p. 12, secondo cui «sembra, in definitiva, che la norma non abbia colto nel segno e che la sua efficacia sia molto limitata».

[49] Secondo P. Longo, L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e nuove esigenze processuali, in www.ilcaso.it, 2020, la norma in commento ha fornito al debitore un vantaggio processuale, alleggerendo l’onere probatorio. Infatti, quest’ultimo dovrà provare soltanto che il suo inadempimento è stato determinato dal rispetto delle misure di contenimento. Egli non dovrà, invece, provare la specifica causa che ha reso la propria prestazione impossibile e non dovrà dimostrare che l’impossibilità della prestazione non è a lui imputabile.

[50] D.U. Santosuosso, Le misure di contenimento attenuano l’onere del debitore, in Sole 24 Ore, 2020, p. 24, sostiene che la norma introduce una presunzione di straordinarietà «in virtù della quale le misure di contenimento sono causa di forza maggiore».

[51] Così P. Longo, op. cit.

[52] Cfr. M. Muci, Gli sviluppi pandemici dei rapporti contrattuali pendenti e i contratti bancari, in Riv. dir. risp., 2020.

[53] A.M. Benedetti, Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, in Giustizia civile.com, 2020, sostiene che l’exceptio inadimpleti contractus è esperibile contro inadempimenti incolpevoli. Infatti, secondo l’A. in assenza di tale possibilità graverebbero sul creditore tutte le conseguenze economiche dell’emergenza, in quanto si costringerebbe un soggetto ad adempiere nei confronti di un altro impossibilitato a farlo.

[54] V., amplius, M. Muci, Gli sviluppi pandemici dei rapporti contrattuali pendenti e i contratti bancari, cit.

[55] Cfr. Cass. 19 ottobre 2007, n. 21973, in DeJure.it.

[56] Cfr. G. Osti, Revisione critica della teoria sull’impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, p. 210 ss.; L. Cabella Pisu, Impossibilità della prestazione, adempimento dell’obbligazione, risoluzione del contratto. Spunti sistematici, in Scintillae Iuris (Studi in memoria di Gino Gorla), VIII, Milano, 1994, 1781 s.

[57] In argomento, v. A. Purpura, Locazioni commerciali ai tempi del Covid-19: alla ricerca di un riequilibrio del sinallagma, in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, 1299.

[58] Sul punto, v. C. Leanza, Il contratto di locazione commerciale: ripercussioni e rimedi al tempo della pandemia da Covid-19, in Contratti, 2022, 484.

[59] In argomento, v. G. Scalfi, Risoluzione del contratto, in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1991, 10.

[60] Sul punto, v. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 20ª ed., Napoli, 2021, p. 1039 s.

[61] Cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396, in Onelegale.it.

[62] In tal senso, v. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396, cit.

[63] In argomento, v. V. Roppo, Il contratto e le fonti del diritto, in Pol. dir., 2001, p. 529 ss.

[64] Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, 3ª ed., Milano, 2019, p. 421.

[65] Sul punto, v. C.M. Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, cit., p. 86.

[66] Sul punto, v. G. Falco, La buona fede e l’abuso del diritto, Milano, 2010, p. 3 s.

[67] M. Manelli, Sopravvenienze e Covid-19: prime applicazioni giurisprudenziali della rinegoziazione secondo la relazione tematica della Cassazione n. 56/2020, in Contratti, 2021, 164, mette in evidenza come l’interpretazione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c. possa, secondo la Relazione Tematica della Cassazione n. 56/2020, fungere da obbligo di rinegoziazione. Infatti, sulla base di tale norma, le parti possono modificare, adeguare o rivedere l’assetto contrattuale in conseguenza di eventi sopravvenuti che cambiano la situazione di fatto precedentemente accordata.

[68] Cfr. C.M. Bianca, op. cit., 86.

[69] Secondo la giurisprudenza della Cassazione il sacrificio deve riguardare esclusivamente l’interesse proprio, non altri valori. In argomento, v. Cass. 4 maggio 2009, n. 10182, in Onelegale.it; Cass. 15 ottobre 2012, n. 17642, in Onelegale.it; Cass. 26 settembre 2018, n. 23069, in Onelegale.it.

[70] In argomento, v. A. D’Angelo, Contratti e operazione economica, Torino, 1992, p. 311; G. Sicchiero, Buona fede e rischio contrattuale, in Contr. impr., 2006, 923.

[71] Anche altri rapporti contrattuali sono stati colpiti dall’emergenza sanitaria. In argomento, v. R. Santagata, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, in Giustizia civile.com, 2020; M. Pucci, Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell’ordinamento giuridico italiano ai tempi del coronavirus, in Actual. jur. iber., 2020, 594 ss.; M. Muci, Gli sviluppi pandemici dei rapporti contrattuali pendenti e i contratti bancari, cit.; A. Maresca, Contrazione del lavoro e flessibilità dei tempi di lavoro indotte dal covid-19: esperienze e prospettive, in Riv. ita. dir. lav., 2020, p. 287 ss.; N. Cipriani, L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti, in Riv. dir. banc., 2020, 657 s.

[72] Sul punto, v. Trib. Venezia, 14 aprile 2020, in www.expartecreditoris.it; O. Clarizia, Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazioni ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?, in Actual. jur. iber., 2020, 354 s.

[73] V., per tutti, Trib. Bologna, 12 maggio 2020, in Onelegale.it; Trib. Venezia, 22 maggio 2020, in www.dirittobancario.it.

[74] Cfr. Trib. Rimini, 25 maggio 2020, in www.ilcaso.it.

[75] Nello stesso senso, v. Trib. Napoli, 16 febbraio 2022, ined.; Trib. Napoli, 23 febbraio 2022, ined.

[76] Cfr. Trib. Roma, 27 agosto 2020, in Onelegale.it. In argomento, v. P. Scalettaris, Ancora a proposito della rinegoziazione del canone nel caso delle locazioni commerciali, in Condominioelocazione.it, 2021; D.M. Matera, Covid-19 e locazioni commerciali: tra rinegoziazione, intervento del giudice sul contratto e inutilizzabilità della prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, 991 ss.; A. Pisu, Pandemia, locazioni commerciali e giustizia contrattuale: l’incerta avanzata dell’obbligo legale di rinegoziare, in Resp. civ. prev., 2021, p. 1295 ss.; A. Pisani Tedesco, Locazione commerciale, causa concreta e presupposizione, in Giustizia civile.com, 2022.

[77] Si allude alle c.dd. «clausole di hardship», assenti nel diritto interno ma molto comuni nella contrattazione internazionale. In argomento, v. V. Brizzolari e C. Cersosimo, Organizzazione dei rapporti commerciali tra imprese e “contratti relazionali”, in Contratti, 2019, p. 108; B. Agostinelli, Incidenza delle misure emergenziali sui contratti di locazione, in Giur. it., 2020, 2325 s.

[78] Sul punto, v. Trib. Roma, 27 agosto 2020, cit.

[79] In argomento, v. P. Marini, Locazioni commerciali e Covid-19: morosità, chi può modificare il contratto?, in www.altalex.com, 2021.

[80] Secondo D. De Rada, Coronavirus e inadempimento delle obbligazioni, in www.altalex.com, 2020, «questa norma speciale […] rende giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato pagamento a condizione che questo sia conseguenza delle misure autoritative per il contenimento dell’epidemia (c.d. factum principis)».

[81] Cfr. Trib. Genova, 1° giugno 2020, in www.ilcaso.it; Trib. Bologna, 4 giugno 2020, in www.altalex.com.

[82] In tal senso, v. Trib. Pisa, 30 giugno 2020, in www.lanuovaproceduracivile.com.

[83] Cfr. Trib. Pordenone, 8 luglio 2020, in www.expartecreditoris.it.