Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Note in tema di separazione senza addebito e spettanza dei diritti successori di cui al cpv. dell'art. 540 cod. civ. (di Valentina Viti, Ricercatrice di Diritto privato – Università degli Studi di Brescia)


Fra i problemi interpretativi ed applicativi sorti intorno alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 540 c.c. particolare interesse ha suscitato quello concernente la configurabilità in capo al coniuge separato senza addebito dei diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili di corredo previsti dalla norma. La questione, oggetto di differenti opinioni in dottrina e di arresti giurisprudenziali non sempre conformi, viene nello scritto indagata attraverso un percorso condotto alla luce del preminente rilievo che nella disposizione in esame deve ritenersi assumere la dimensione finalistica e volto a pervenire ad una soluzione coerente con il ruolo che tale dimensione ha ricoperto nella caratterizzazione della fattispecie e nella definizione dei principali nodi problematici posti dalla stessa.

About the separation without charge and the entitlement to inheritance rights referred to in paragraph 2 of the article 540 Civil Code

Among the interpretative and application problems that have arisen around the provision referred to in paragraph 2 of the art. 540 c.c. particular interest has been aroused by that concerning the configurability in favor of the separated spouse without charge of the rights of residence on the family home and use of the accompanying furniture. The question, subject to various opinions in the doctrine and to different jurisprudential rulings, is investigated with regard to the pre-eminent importance that the finalistic dimension assumes in the provision and with the aim of reaching a solution consistent with the role that this dimension has played in the characterization of the case and in the definition of the main problematic issues posed by it.

SOMMARIO:

1. I diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma 2, cod. civ. ed il presupposto soggettivo dello status di coniuge - 2. L’attribuibilità della riserva qualitativa al coniuge separato senza addebito. Le posizioni della dottrina - 3. Gli orientamenti della giurisprudenza. La recente pronuncia della Cassazione n. 22566 del 2023 - 4. La rilevanza degli interessi tutelati dalla disposizione di cui al cpv. dell’art. 540 cod. civ. nella definizione del concetto di residenza familiare. La necessaria esclusione della spettanza dei diritti di abitazione e di uso al coniuge separato senza addebito - NOTE


1. I diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma 2, cod. civ. ed il presupposto soggettivo dello status di coniuge

La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 540 cod. civ. si inserisce nell’ambito del processo di riforma del diritto di famiglia operato con la l. n. 151/1975, il quale, nel suo intento di allineare la disciplina privatistica alla nuova concezione costituzionale della famiglia [1], ha portato, nella materia successoria, a sostituire il precedente usufrutto uxorio riservato al coniuge superstite su una parte del patrimonio del de cuius con la spettanza ad esso della proprietà di una quota variabile dell’asse ereditario, nonché, in aggiunta, attraverso la disposizione in esame, dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni [2]. Il realizzato miglioramento della posizione successoria del coniuge, con particolare riguardo alla previsione di cui al cpv. dell’art. 540 cod. civ., è stato tradizionalmente collegato all’intenzione di rispondere ad esigenze di tutela personalistico-esistenziali riferibili a tale soggetto. La ratio dell’attribuzione dei menzionati diritti di abitazione e di uso è stata, infatti, da risalente giurisprudenza costituzionale ricondotta non tanto alla tutela dell’interesse economico del coniuge superstite a disporre di un alloggio, quanto alla protezione del suo interesse non patrimoniale a conservare i rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, a mantenere il tenore di vita, le relazioni sociali, gli status symbols goduti durante il matrimonio [3]. Un accento su istanze precipuamente morali, e non immediatamente economiche, che, nonostante alcune diverse sfumature nei punti di vista, è stato ben sottolineato anche da autorevoli voci in dottrina, le quali hanno rimarcato come alla base della previsione normativa in esame vi sia la necessità di preservare il benessere psicofisico del coniuge superstite e di evitare allo stesso i disagi esistenziali legati al distacco dalle proprie abitudini di vita e familiari [4]. La rilevata dimensione finalistica posta alla base del riconoscimento dei diritti speciali in discorso è venuta nel tempo a ricoprire un ruolo determinante tanto nella caratterizzazione della fattispecie quanto nella definizione dei principali nodi problematici dalla stessa posti, spiegando importanti riflessi con riguardo ad aspetti sia qualificatori che regolatori ricollegabili alla previsione [continua ..]


2. L’attribuibilità della riserva qualitativa al coniuge separato senza addebito. Le posizioni della dottrina

Diverse sono state le opinioni espresse dalla dottrina sul punto della attribuibilità dei diritti di abitazione e di uso al coniuge superstite separato senza addebito, mostrandosi la questione particolarmente contrastata. Muovendo dalla previsione di cui al comma 1 dell’art. 548 cod. civ. ed ancorandosi principalmente al dato letterale, alcuni autori hanno ammesso che anche al coniuge separato senza addebito spettino, oltre alla quota di patrimonio riservata, i diritti di cui al cpv. dell’art. 540 cod. civ. Siffatti diritti sarebbero esercitabili sull’ultima casa che fu di residenza comune e sui mobili che la corredano, a prescindere dal fatto che il beneficiario dell’attribuzione viva o meno ancora in quell’immobile al momento dell’apertura della successione [12]. Tale prima minoritaria posizione è stata avversata da una diversa tesi, maggioritaria, espressa da quanti hanno ritenuto di poter riconoscere al coniuge separato senza addebito la riserva qualitativa di cui si discorre soltanto nell’ipotesi in cui costui dopo la separazione abbia continuato ad abitare l’immobile, prima adibito a residenza familiare, in forza di accordo con l’altro coniuge o in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare di cui all’art. 337-sexies cod. civ. [13]. Quest’ultima circostanza, secondo la riferita opinione, varrebbe, infatti, nonostante il venir meno di una effettiva convivenza tra i coniugi, a conservare all’abitazione il ruolo di residenza familiare, con il conseguente verificarsi, alla morte dell’altro coniuge, delle condizioni presupposte dal comma 2 dell’art. 540 cod. civ. per il sorgere dei noti diritti. La riferita prospettazione, volta a differenziare la posizione del coniuge superstite ancora occupante la casa familiare comune da quella del coniuge superstite non più abitante la stessa, si è mostrata, da una parte, potenzialmente foriera di una disparità di trattamento nei confronti del coniuge senza prole o al quale, per diverse possibili ragioni, non sia stato attribuito il diritto di abitazione [14], dall’altra parte, ha posto il non trascurabile dubbio circa il momento – apertura della successione o raggiungimento di autosufficienza economica della prole maggiorenne – a cui debba ricollegarsi il mutamento del titolo – da titolo giudiziale di assegnazione a titolo [continua ..]


3. Gli orientamenti della giurisprudenza. La recente pronuncia della Cassazione n. 22566 del 2023

In favore della soluzione da ultimo riportata si era negli anni orientata una consolidata giurisprudenza che, in diverse occasioni, aveva ravvisato nella separazione personale dei coniugi un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti speciali di cui al cpv. dell’art. 540 cod. civ. [19]. Così i giudici, in più di una pronuncia, hanno sostenuto che «anche se l’art. 548 c.c., comma 1, equipara, quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge, il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti di uso e abitazione ex art. 540 c.c.» [20]. E ancora, nella stessa direzione, in una serie di arresti si è affermato che «se (…) il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’aper­tu­ra della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi» [21]. È bene sottolineare come siffatte statuizioni siano state dalla giurisprudenza di legittimità tenute ferme anche rispetto ad ipotesi in cui la casa familiare era stata attribuita al coniuge in virtù di previsioni contenute nella separazione consensuale omologata, ritenendo all’uopo la Corte che la suddetta circostanza non potesse reputarsi foriera di elementi di diversificazione rispetto alla considerazione «della mancanza della convivenza fra i coniugi al momento di apertura della successione» [22]. Tale consolidato orientamento è stato messo in discussione da una recente pronuncia del Supremo Collegio, in cui i giudici, dichiarando espressamente di voler abbandonare i principi “di giurisprudenza” finora affermatisi ed auspicando comunque un opportuno chiarimento legislativo sulla questione in esame, hanno ritenuto di accogliere [continua ..]


4. La rilevanza degli interessi tutelati dalla disposizione di cui al cpv. dell’art. 540 cod. civ. nella definizione del concetto di residenza familiare. La necessaria esclusione della spettanza dei diritti di abitazione e di uso al coniuge separato senza addebito

Dalla esposizione e da una prima sommaria analisi delle diverse tesi avanzate in dottrina ed in giurisprudenza in punto di applicabilità del comma 2 dell’art. 540 cod. civ. al coniuge separato senza addebito si ritiene tenda ad emergere come lo snodo fondamentale per giungere ad una soluzione della questione si incentri sulla possibilità o meno di considerare ricorrente in tale ipotesi il presupposto oggettivo della residenza familiare e, dunque, a monte, sull’individuazione del corretto significato da attribuire al concetto stesso di “residenza familiare”. Constatato, infatti, che il comma 1 dell’art. 548 cod. civ. attribuisce al coniuge separato senza addebito gli stessi diritti successori del coniuge non separato e, dunque, da un punto di vista soggettivo, equipara formalmente le due figure, l’indagine circa la applicabilità al primo soggetto della specifica disposizione sulla riserva qualitativa dei diritti di abitazione e di uso dovrà essere orientata ed avviata ad una soluzione alla luce della valutazione della ricorrenza di tutte le condizioni dettate dalla norma, fra le quali una particolare problematicità nel caso in esame pone quella della adibizione della casa a «residenza familiare». Già questa considerazione consente, da un punto di vista metodologico, di rivolgere una prima critica al­l’indirizzo dottrinario minoritario che ha ammesso in termini assoluti la riferibilità al coniuge separato senza addebito dei diritti speciali di cui al cpv. dell’art. 540 cod. civ., basandosi esclusivamente sul dato letterale del generale rinvio contenuto nell’art. 548 cod. civ. e prescindendo del tutto dalla riferita necessaria verifica [26]. Ineludibile è risultato, invece, il passaggio argomentativo sul concetto di residenza familiare nell’impo­stazione adottata dalle altre tesi all’uopo espresse, in cui, in senso opposto, da una parte si è ammessa la attri­buibilità del legato ex lege in discorso al solo coniuge separato che sia rimasto a vivere nell’abitazione, la quale, in virtù di tale permanenza, manterrebbe la qualifica di residenza familiare [27], dall’altra parte si è esclusa in ogni caso una siffatta attribuibilità, in quanto, anche nell’ipotesi di assegnazione della casa al coniuge separato superstite, la separazione legale farebbe cessare [continua ..]


NOTE