Il lavoro celebra l'eminente figura di Angelo Falzea attraverso il ricordo dell'insegnamento da Lui prediletto di Introduzione alle scienze giuridiche, tenuto per decenni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina.
Le riflessioni del Professore, fondamentali per la formazione di numerose generazioni di giuristi dell'area dello Stretto, sono state da Lui raccolte ed elaborate nel volume Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto, che costituisce un sicuro e sempre attuale punto di riferimento, in ambito non solo nazionale, per l'approccio scientifico al fenomeno giuridico.
Lo studio propone una lettura degli insegnamenti del Maestro, a partire dai caratteri incontroversi del diritto per trattare poi del quadro delle concezioni sul valore giuridico. Ci si sofferma in particolare sul senso profondo che Angelo Falzea attribuisce al carattere reale della giuridicità che lo conduce a prospettare un quadro estremamente suggestivo e articolato dei fenomeni che emergono nelle diverse sfere della realtà e dei connessi problemi di interessi. L'analisi si conclude con la constatazione della particolare attualità della definizione di diritto elaborata da Falzea e della sua piena adeguatezza a fornire una risposta all'assetto contemporaneo della complessità giuridica.
The work celebrates the eminent figure of Angelo Falzea through the memory of his favorite teaching of Introduction to Legal Sciences, held for decades at the Faculty of Law of the University of Messina.
The Professor's reflections, fundamental for the training of numerous generations of jurists in the area of the Strait of Messina, were collected and elaborated by him in the volume “Introduzione alle scienze giuridiche”. The concept of law, which constitutes a sure and always current point of reference, not only at a national level, for the scientific approach to the legal phenomenon.
The study proposes a reading of the Master's teachings, starting from the incontrovertible characteristics of law and then dealing with the framework of conceptions on legal value. We focus in particular on the profound meaning that Angelo Falzea attributes to the real character of legality which leads him to present an extremely suggestive and complex picture of the phenomena that emerge in the different spheres of reality and the connected problems of interests. The analysis concludes with the observation of the particular relevance of the definition of law developed by Falzea and its full adequacy to provide an answer to the contemporary structure of legal complexity.
1. L’introduzione alle scienze giuridiche: l’insegnamento tenuto dal Maestro e la pubblicazione del volume. - 2. L'assiologismo e le concezioni del diritto. - 3. Il diritto come fenomeno reale ed oggettivo. - 4. Le sfere della realtà, fondamento degli interessi e degli orientamenti dei consociati. - 5. Manifestazione e dichiarazione quali modalità di formalizzazione dei valori. - 6. Positività del diritto e realizzabilità dei valori. - 7. Sostanza e forma nel diritto. Il compito del giurista. - NOTE
Angelo Falzea (1914-2015), professore ordinario dell’Università di Messina di Istituzioni di diritto privato dal 1943 al 1970 e di Diritto civile dal 1970 al 1989, per oltre un quarto di secolo, dal 1944 al 1947 e dal 1965 al 1989, ha tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza anche il corso di Introduzione alle scienze giuridiche. Non si è molto lontani dal vero se si afferma che l’Introduzione è stato l’insegnamento preferito dal Professore, quasi una sua creatura, al quale ha dedicato larga parte del suo impegno didattico e scientifico. Falzea, in più occasioni, ha avuto modo di tornare sulle ragioni per le quali la Facoltà di Giurisprudenza – di cui per molti anni è stato Preside – aveva previsto, su sua indicazione, per la formazione degli studenti già al primo anno, l’insegnamento facoltativo, ma di fatto obbligatorio, dell’Introduzione [1]. Il Nostro riteneva che lo studio della teoria generale del diritto e cioè dei concetti teorico-generali non rientrasse nelle trattazioni istituzionali del diritto privato. I civilisti sono – affermava – pienamente competenti ad occuparsi dell’applicazione di tali concetti al diritto positivo, ma per una trattazione ampia ed organica della teoria generale del diritto appare preferibile prevedere un corso apposito, appunto l’Introduzione alle scienze giuridiche [2]. L’Introduzione non rappresentava certo una novità assoluta nel panorama della cultura giuridica europea. L’insegnamento, in particolare, trae origine dall’esigenza, maturata in Germania a metà del ’700, di fornire agli studenti conoscenze sintetiche sull’intero universo giuridico. Si trattava del cosiddetto genere enciclopedico, diffusosi in vari paesi e poi anche in Italia, dove a metà dell’’800 furono inserite nei programmi universitari materie quali l’Introduzione allo studio delle scienze giuridiche o l’Introduzione enciclopedica alla scienza del diritto [3]. Anche la Facoltà giuridica messinese già a partire dagli ultimi decenni dell’’800 aveva previsto per gli studenti la possibilità di seguire corsi di Introduzione alle scienze giuridiche [4]. Lo stesso Salvatore Pugliatti, fondatore della Scuola civilistica, ha tenuto tale insegnamento per parecchi anni dal 1930 al 1936 [5]. Durante [continua ..]
Nell’avviare la ricerca sul concetto di diritto Falzea si preoccupa in primo luogo di circoscriverne l’oggetto ricordando quelli che considera i caratteri incontroversi del fenomeno giuridico, e cioè l’umanità, la socialità e la normatività. Ha così modo, in relazione al carattere umano, di discutere sul problema del diritto degli animali oppure, in relazione al carattere sociale, da un lato dell’ipotesi robinsoniana teorizzata, tra gli altri, da Croce e dall’altro del superamento del principio della statualità del diritto[12]. Ma è soprattutto con riferimento al carattere normativo, assunto come presupposto generale del pensiero giuridico comune, nel senso che in concreto ogni ordinamento giuridico si presenta come un sistema di norme, che utilizza una categoria, quella del valore, fondamentale per la comprensione dello sviluppo e degli approdi del suo pensiero in ordine al fenomeno giuridico[13]. Falzea è ben consapevole che nell’accezione attuale e nell’uso tecnico la voce “valore” è relativamente recente, non risalendo al di là del secondo ottocento e però ritiene che un discorso di tipo assiologico sia essenziale per la conoscenza e l’inquadramento dei tanti e diversi modi nei quali nel corso dei secoli si è ragionato di diritto. La giuridicità, in altri termini, è connotata, secondo modalità più o meno consapevolmente avvertite, da momenti valutativi, cosicché va affermato che in sostanza il problema del diritto è il problema dei valori giuridici [14]. Più specificamente il termine viene da Falzea utilizzato per designare in un campo dato ciò che è importante: il valore, cioè, emerge dall’irrilevante dall’indifferente dal neutrale come ciò che ha rilievo e fa differenza, a sua volta articolato in caratteristiche: bipolarità e rango gerarchico. E così il dato rilevante si polarizza, nella dimensione del diritto, tra il lecito e l’illecito o tra legalità e illegalità; e ancora, a seconda del grado gerarchico, si specifica in valori superiori e valori inferiori [15]. Precisati logicamente i contorni della categoria del valore, Falzea rileva che in sé presa l’idea di valore non è meno problematica dell’idea di diritto; il concetto di valore, in altri [continua ..]
Superata ogni concezione di tipo ideale o soggettivo, Falzea colloca la sua ricerca nel grande e moderno alveo delle concezioni reali oggettive ed in particolare di quelle che ravvisano l’essenza della giuridicità nel fenomeno dell’interesse. Il riferimento è, così, in primo luogo al pensiero di Jhering e di Heck e alla scuola della Interessenjurisprudenz che ha saputo cogliere il dato effettivo reale e oggettivo degli interessi dei consociati quale elemento fondativo e giustificativo delle regole giuridiche. Ma Falzea va ben oltre la generica considerazione dell’interesse quale forza motrice del diritto, o anche quale momento sostanziale della giuridicità di cui tener conto in sede di interpretazione per pervenire alla soluzione pratica più giusta e rispondente alle reali esigenze dei consociati. Ed invero amplia la prospettiva d’indagine e con una ricerca pluridisciplinare dal grande respiro culturale si ripromette di individuare quali caratteri presenti la dimensione reale dei valori giuridici, e quindi, dove e come tali valori originino e quale la loro natura, ed ancora in che senso si diano ed emergano sul piano della realtà oggettiva e quale la loro consistenza. A questi fini si preoccupa preliminarmente di identificare il reale. E ciò in quanto anche tra le impostazioni comunemente definite realistiche è possibile riscontrare già in premessa modi diversi di intenderlo. In linea di principio le concezioni realistiche sono accomunate dal condivisibile intento di costituire forme di reazione al giuspositivismo formalistico, legalista e idealista. Alcune di esse tendono, però, a privilegiare lo studio delle regole come effettivamente applicate dai giudici e/o praticate dai consociati, negando che possano assumersi come reali quelle risultanti dalle formule legislative. In particolare nel corso del Novecento si sono diffuse le concezioni del realismo scandinavo e nordamericano, fondate proprio sull’assunto che il diritto, come fenomeno reale, non consiste nelle tradizionali regole di condotta (nel dover essere), essendo reali – come afferma la corrente filosofica del neopositivismo logico– solo i fatti e le cose empiricamente riscontrabili [21]. Ora, Falzea ribadisce che reale non è solo ciò che è materiale o comunque empiricamente accertabile attraverso i sensi. La realtà si presenta con modalità [continua ..]
Una concezione reale del diritto deve, quindi, avere riguardo ed osservare, adottando un metodo interdisciplinare, il reale in tutto il suo variegato e complesso atteggiarsi, in tutte le sue possibili articolazioni. Le esigenze, i bisogni, gli interessi dei consociati e della società e le correlate azioni idonee a soddisfarli risiedono, infatti, sempre nel reale, originano dalla realtà ed integrano valori proprio nella misura e a condizione che emergano dalla vita effettiva dei consociati considerata in tutto il suo possibile dispiegarsi. Per definire il diritto, –adottata questa impostazione-, appare allora a Falzea imprescindibile effettuare una approfondita indagine che faccia emergere, ai vari livelli della realtà, quelli rispettivamente della realtà materiale, della realtà vitale o organica, della realtà della coscienza empirica e della realtà spirituale, gli interessi tutelati e gli orientamenti dei consociati in fatto ricorrenti per il loro soddisfacimento, da quelli più semplici ma essenziali (ad esempio l’interesse all’alimentazione, alla salute, a disporre di un riparo) a quelli che coinvolgono profili culturali o spirituali (ad esempio l’interesse alla tutela dei beni culturali o l’interesse alla stipula di contratti). Non è possibile in questa sede riprendere funditus la splendida e ricchissima ricognizione operata da Falzea. È comunque importante evidenziare i principali passaggi della sua analisi, preposta a cogliere i dati assiologici, i fenomeni e le categorie emergenti nelle varie sfere della realtà, concentricamente disposte secondo la nota visione aristotelica [25]. Per quanto riguarda la prima sfera, quella della materia, Falzea rileva che già in questa sede si riscontrano le categorie, essenziali per il diritto, della esteriorità, dell’oggettività e della forma. Ed è qui che emergono esigenze umane connesse al verificarsi di eventi o fatti naturali o all’esistenza di oggetti materiali, nonché in una più moderna prospettiva collegate alla tutela dell’ambiente fisico. In relazione alla seconda sfera, quella della vita materiale o organica, Falzea rinviene l’origine della stessa categoria sostanziale del diritto e cioè dell’interesse, che attesta proprio la tensione dell’essere vivente verso una realtà esterna in grado di soddisfarlo [continua ..]
Per Falzea i valori giuridici non sono quindi nient’altro che gli effettivi e reali interessi dei consociati e le correlate condotte atte a soddisfarli, giuridicamente rilevanti: valori, proprio in quanto reali, dotati di riconoscibilità a livello sociale, fondata sulla loro esteriorità ed oggettività. Perché le esigenze della vita umana acquistino la dimensione della giuridicità devono, in altri termini, manifestarsi in modi oggettivamente osservabili; se l’aspetto sostanziale del diritto – nota Falzea – guarda alla realtà delle esigenze di vita, l’aspetto formale attiene alla manifestazione di queste esigenze, al loro modo di apparire e di evidenziarsi [27]. Chiunque sia chiamato a realizzare il diritto, siano essi i consociati o i funzionari, non può adempiere il suo compito senza una qualche conoscenza delle norme giuridiche, che è acquisibile proprio attraverso dati formali ed esteriori [28]. Invero in vari casi la conoscenza dei valori dell’azione (e dei correlati interessi che soddisfano) da parte dei consociati riposa sul fatto stesso di vivere e operare in una data società; ed infatti una parte delle regole e certamente alcune fondamentali, è sentita come tale ed osservata spontaneamente dai consociati in quanto viene avvertita la loro rispondenza al tipo di vita e allo stile di vita della comunità. In questi casi la formazione della norma avviene, in altri termini, attraverso l’instaurarsi di una prassi che può dunque dirsi genetica. Ed invero, poiché la consuetudine, che ne è l’espressione, è dotata di una forza giuridica che le deriva dalla sua appartenenza alla natura delle cose, la prassi giuridica genetica resta la via attraverso cui le nuove situazioni di interesse penetrano nella vita sociale e giuridica e costituisce la modalità primaria di generazione spontanea del diritto [29]. Nelle società contemporanee l’estrema complessità del reale e del sistema degli interessi richiede, però, che l’oggettivizzazione dei valori giuridici sia, in larga parte, veicolata da forme simboliche, e cioè attraverso l’uso del linguaggio che proprio in considerazione della sua ricchezza e varietà consente la specificazione e l’articolazione delle regole. Il linguaggio – osserva Falzea – costituisce la forma [continua ..]
Il pensiero di Falzea risulta coerentemente definito anche attraverso la mirabile rivisitazione che opera delle concezioni prospettate in dottrina in ordine al problema della positività del diritto. E così: trattando della diffusa idea secondo la quale diritto positivo è solo quello posto sulla base di determinate procedure di formazione delle regole giuridiche, nega che la positività possa esaurirsi nella realtà delle forme in quanto in tal modo si oscura l’essenziale momento sostanziale della norma e dei valori giuridici [33]. Anche la tesi giuspositivistica della coattività, secondo la quale è positivo l’ordinamento in grado di imporsi con la forza, non lo persuade, essendo possibile opporle le critiche tradizionalmente rivolte al volontarismo e alla statualità del diritto [34]. In una diversa prospettiva ritiene, poi, superabili anche le tesi del neopositivismo logico che riducono la positività giuridica alla mera fattualità, connettendola alla realtà empirica in contrapposto alla idealità della religione, della morale o della ragione, in quanto finiscono col negare la peculiare realtà immateriale dei valori giuridici. Per Falzea, sostenitore di uno specifico assiologismo realistico, la positività del diritto si identifica con la sua realtà empirica [35], nel senso che i valori giuridici integrano –come si è già avuto modo di ricordare– entità reali costituite dagli interessi giuridicamente rilevanti dei consociati e dalle correlate condotte idonee a soddisfarli. Ogni valore reale della vita individuale e sociale, nell’atto stesso in cui definisce un interesse, imprime un orientamento alle energie vitali, a tutti i livelli –organico, animale o umano– in cui queste energie sono in grado di operare. Tali energie danno luogo ad una complessa trama di istituti attraverso cui si organizza la comunità. La ragione profonda della positività del diritto sta proprio negli orientamenti che gli interessi comuni ai vari membri della società determinano nella vita comune e nelle sue forze interne [36]. Le norme, avuto anche riguardo alla loro formalizzazione, integrano, quindi, diritto positivo in quanto attuate negli orientamenti e nelle energie di vita della comunità [37]. Il diritto positivo –può anche notarsi– è tale [continua ..]
Le considerazioni sinora esposte inducono Falzea a concludere nel senso che il diritto risulta essere l’insieme degli interessi sociali derivanti dalla vita comune congiunto all’insieme dei valori dell’azione umana orientati alla loro realizzazione, manifestati socialmente ed evidenziati oggettivamente dall’esperienza comune e dalla comune cultura[43]. Falzea propugna, quindi, una concezione del diritto di tipo fortemente sostanzialista, dove gli interessi e le esigenze reali ed effettive dei consociati ricorrenti in un dato ambito sociale e in un dato momento storico vengono riconosciuti quali motore e ragione della giuridicità. Interessi giuridicamente rilevanti che non possono mai andare disgiunti dalle azioni umane destinate a realizzarli. In altri termini: la ricorrenza di un interesse segnala al tempo stesso l’indicazione di ciò che è necessario per soddisfarlo, cosicché si dà una legalità sociale originaria, costituita da interessi e condotte integranti, nella misura in cui sono importanti per la comunità, valori giuridici. In particolare non può esistere un interesse che non sia assistito da un agire pratico atto a realizzarlo, né tantomeno la previsione di una condotta che non sia finalizzata al soddisfacimento di effettivi e reali interessi dei consociati. Gli interessi giuridicamente rilevanti e le correlate condotte si manifestano e si rendono conoscibili –osserva poi Falzea– attraverso la prassi spontanea da un lato e le proposizioni linguistiche dall’altro. Quello che comunemente si definisce come il momento formale del diritto, invero non è altro che l’oggettivo esteriorizzarsi in ambito sociale del dato sostanziale costituito appunto dalle esigenze dei consociati che aspirano a realizzarsi. In questa prospettiva non è dato cogliere né una contrapposizione, né una sintesi nel rapporto tra sostanza e forma nel diritto, bensì può ben affermarsi la necessità di un reciproco contemperamento secondo canoni di razionale equilibrio, ricorrendo una fondamentale concordanza tra l’interesse tutelato e il valore della condotta [44]. Angelo Falzea delinea, quindi, – si è rilevato [45] –, nell’ambito di una sua personale impostazione assiologica, una concezione triadica o a tre dimensioni del fenomeno giuridico, costituito dai due fondamentali [continua ..]