Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L' "accertamento" nel pensiero di Angelo Falzea (di Carlo Granelli, Professore emerito – Università degli Studi di Pavia)


Al tema dell’”accertamento” Angelo Falzea ha dedicato una fondamentale voce apparsa nel 1958 nel primo volume dell’“Enciclopedia del diritto”, raccogliendo e approfondendo le riflessioni svolte nella sua monografia del 1951 dal titolo “Teoria dell’efficacia giuridica” (rimasta allo stadio di edizione provvisoria, ma più tardi pubblicata, seppur parzialmente, nel volume “Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica”, I, “Teoria generale del diritto”, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 43-168) e poi ulteriormente sviluppate nella voce “Efficacia giuridica” apparsa nel 1965 nel ventiquattresimo volume della stessa “Enciclopedia”.

Falzea – è noto – affronta il fenomeno dell’accertamento nell’ottica generale degli effetti giuridici che ad esso conseguono e vi ricollega quella che egli definisce – in termini di assoluta originalità – come “efficacia preclusiva”, che connoterebbe, seppure in via non esclusiva, tutti i “fatti di accertamento”, divenendone, in buona sostanza, il “denominatore unitario”.

Nel presente saggio viene tracciato un quadro complessivo dell’influenza esercitata dalle ricostruzioni proposte da Falzea sulla successiva giurisprudenza teorica e pratica, sia sostanziale che processuale.

The "ascertainment" in the thought of Angelo Falzea

Angelo Falzea dedicated a fundamental entry appeared in 1958 in the first volume of the “Enciclopedia del diritto” to the theme of “ascertainment”, collecting and delving into the considerations conducted in its monography of 1951 entitled “Teoria dell’efficacia giuridica” (remained in the phase of provisional edition, but later published, albeit partially, in the volume “Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica”, I, “Teoria generale del diritto”; Giuffrè, Milan, 1999, pp. 43-168). It was, subsequently, further developed in the entry “Efficacia giuridica” appeared in 1965 in the twenty-fourth volume of the same “Enciclopedia”.

As it is known, Falzea addresses the phenomenon of ascertainment in the general perspective of the juridical effects that follow it; he also draws a connection to what he defines – with absolutely original features – as “preclusive efficacy”, which would connotate, although in a non-exclusive manner, all the “ascertainment facts”, becoming, substantially, their “unitary factor”.

In the present essay, a comprehensive framework is designed, concerning the influence of the reconstructions proposed by Falzea on the subsequent case-law from both a theoretical and practical point of view, and with both substantial and procedural implications.

SOMMARIO:

1. Il fenomeno generale dell’accertamento nell’ottica degli effetti giuridici. - 2. L’accertamento e la c.d. efficacia preclusiva. - 3. L’accertamento come effetto e l’accertamento come fatto giuridico. - 4. I fatti di accertamento ed i loro effetti. - NOTE


1. Il fenomeno generale dell’accertamento nell’ottica degli effetti giuridici.

L’interesse di Angelo Falzea per il fenomeno dell’accertamento – che ha avuto la sua espressione più universalmente nota nella voce Accertamento. Teoria generale apparsa nel 1958 nel vol. I della nascente Enciclopedia del diritto (pp. 205-227) – risale, in realtà, agli studi dallo stesso condotti sul più vasto tema dell’«efficacia giuridica» e, in particolare, alle riflessioni confluite nella sua monografia del 1951 dal titolo Teoria dell’efficacia giuridica (rimasta allo stadio di edizione provvisoria, ma più tardi pubblicata, seppur parzialmente, nel volume Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, I, Teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 43-168) e poi ulteriormente sviluppate nella voce Efficacia giuridica apparsa nel 1965 nel vol. XIV dell’Enciclopedia del diritto (pp. 432-509). «Ciò che veramente caratterizza un fenomeno giuridico – questo il punto da cui prende le mosse l’analisi di A. Falzea – è sempre l’effetto giuridico, il quale traduce nell’àmbito della norma la classe di valori o interessi umani a cui il diritto intende dar tutela. Stabilire esattamente il tipo di efficacia che l’accertamento produce è fondamentale per tutta la teoria dell’accertamento» [1]. Conseguentemente l’attenzione dell’A. si concentra sul «fenomeno generale dell’accertamento» e non tanto sullo «studio delle figure particolari rientranti nella categoria – figure di diritto sostanziale e di diritto processuale, di diritto privato e di diritto pubblico – (…), salvo ogni richiamo che si renda necessario per la determinazione e l’analisi del fenomeno generale»; tutto ciò nello «sforzo di individuare e fissare il denominatore unitario che ricorre in temi importantissimi, quali l’accertamento processuale nella sentenza e nel giudicato, l’accertamento sostanziale nel negozio giuridico di diritto privato» [2]. L’obiettivo ultimo – dichiarato dall’A. stesso – è non solo quello di «definire la relativa categoria in funzione delle note teoriche essenziali che le sono proprie», ma anche quello di esplorare «la possibilità di scoprire proprio in quella comune categoria la chiave per risolvere le principali [continua ..]


2. L’accertamento e la c.d. efficacia preclusiva.

Nell’affrontare il fenomeno dell’accertamento nell’ottica – come si accennava – degli effetti giuridici che ne conseguono, l’A. parte dalla premessa secondo cui, in linea generale, occorre innanzitutto discernere fra «tre tipi di efficacia ben distinti»[4]: «α) efficacia costitutiva in cui la situazione giuridica statuita dalla norma diverge, in modo netto e giuridicamente apprezzabile, dalla situazione giuridica preesistente (…) [5]; β) efficacia dichiarativa in cui la situazione giuridica statuita dalla norma converge, nell’essenziale, con la situazione giuridica preesistente (…) [6]; γ) efficacia preclusiva in cui la situazione giuridica statuita dalla norma sorge indipendentemente dalla (conformità o difformità della) situazione giuridica preesistente [7]» [8]: «il fatto preclusivo, dunque, (…) rende (…) irrilevante l’alternativa possibile, della conformità o della difformità, del senso positivo o negativo, di quella determinata realtà giuridica alla quale l’effetto fa riferimento» [9]; «quando ricorre un fatto preclusivo – conclude l’A. – a fondare la validità dell’effetto vale sia l’ipotesi della conformità che l’ipotesi della difformità [rispetto alla situazione giuridica antecedente], di contro all’effetto dichiarativo per il quale vale unicamente l’ipotesi della conformità ed all’effetto costitutivo per il quale vale unicamente l’ipotesi della difformità» [10]. «Rientrano nel quadro dei fatti preclusivi – afferma l’A. – fenomeni di fondamentale importanza, oltre l’usucapione [11], quali la prescrizione [12] e la transazione [13]. Ma vi rientrano anche e soprattutto i fatti di accertamento» [14]. Per quel che concerne, in particolare, questi ultimi, l’A. – partendo dal presupposto secondo cui «nel­l’accertamento come in ogni processo della realtà noi possiamo opportunamente distinguere tre momenti o stadi: l’inizio, lo svolgimento, il termine» – rileva che «dallo stadio iniziale, costituito dalla situazione di incertezza, si tratta di pervenire, attraverso lo stadio mediano rappresentato dall’attività di [continua ..]


3. L’accertamento come effetto e l’accertamento come fatto giuridico.

L’approccio al fenomeno dell’accertamento fondato sull’effetto giuridico che ne deriva finisce inevitabilmente con il rendere marginali – nell’argomentare dell’A. – taluni profili che pure erano, specie al­l’epoca in cui egli scriveva, ancora al centro del dibattito, soprattutto dottrinale. Il riferimento è innanzitutto al problema se nel nostro ordinamento possa trovare cittadinanza un accertamento negoziale; la cui «ammissibilità – osserva l’A. – è condizionata alla possibilità di configurare e di spiegare il concorso, in una sola fattispecie, del momento della volontà accanto a quello della conoscenza col medesimo rango di importanza. È questa la difficoltà più grave della teoria del negozio di accertamento, e ad essa fa capo quell’indirizzo dottrinale che nega già in sede logica la legittimità della figura per la insanabile contraddizione che sussisterebbe tra la natura essenzialmente volontaria, e perciò costitutiva, del negozio giuridico, e la funzione essenzialmente conoscitiva, e perciò dichiarativa dell’accertamento» [36]. Invero – se «il fatto di accertamento è la risultante del processo (…) che, muovendo da una situazione iniziale di obiettiva incertezza, porta, attraverso l’attività spirituale di chiarificazione della realtà, ad una dichiarazione di scienza munita di efficacia preclusiva» [37] – «per l’accertamento negoziale occorre spiegare come possano coesistere nella medesima fattispecie e col medesimo ruolo di essenzialità l’intento di accertare la situazione giuridica e l’intento di mantenere la situazione giuridica accertata anche per il caso di contrasto con la situazione giuridica reale, senza che il secondo intento renda inoperante, e quindi privo di rilievo, il primo» [38]. «A noi – si limita ad affermare conclusivamente l’A. – non spetta che indicare il problema» [39]. Ancόra: l’attenzione appuntata sul profilo effettuale importa, nell’analisi dell’A., una sorta di evaporazione della distinzione fra negozio di accertamento e dichiarazione ricognitiva – di un fatto (i.e., confessione) o di un rapporto giuridico (i.e., riconoscimento) – che, all’epoca, restava uno dei nodi [continua ..]


4. I fatti di accertamento ed i loro effetti.

A sua volta, l’approccio al tema dell’accertamento in chiave di «fenomeno generale»[44], anziché di analisi delle singole, concrete «figure particolari»[45] – «di diritto sostanziale e di diritto processuale, di diritto privato e di diritto pubblico» [46] – che ad esso vengono (più o meno persuasivamente) ricondotte, ha finito con il costringere l’A. ad una generalizzazione tanto intellettualmente affascinante e logicamente rigorosa, quanto tutta da verificare non solo sul piano della sua rispondenza al nostro diritto positivo, ma anche su quello della sua effettiva funzionalità a «risolvere le principali difficoltà e questioni che il giurista incontra e non riesce a superare nello studio delle singole figure» [47]. In particolare, la c.d. «efficacia preclusiva» – che connoterebbe, seppure in via non esclusiva [48], tutti i «fatti di accertamento», divenendone, in buona sostanza, il «denominatore unitario» [49] – non necessariamente è l’esito dell’operare di un medesimo meccanismo giuridico [50]. Così come, peraltro, non lo è neppure con riferimento alle altre fattispecie cui pure l’A. ricollega una «efficacia preclusiva». Ad es., è ben vero che l’usucapione rende inutile (o – per dirla con l’A. – ha «efficacia preclusiva» di) qualsiasi ulteriore discussione in ordine alla circostanza che il soggetto, a cui favore sono maturati i presupposti per l’usucapione, fosse o meno già prima titolare del relativo diritto reale; non è men vero tuttavia che ad un esito siffatto si perviene anche aderendo alla tesi tradizionale – ed ancor oggi assolutamente pacifica sia in dottrina [51] che in giurisprudenza [52] – che vede nell’usucapione un modo di acquisto dei diritti reali; e ciò, per il fatto che, con il maturarsi dei presupposti dell’usucapione, il soggetto interessato sarebbe comunque titolare del diritto in questione: o per esserlo stato già in epoca anteriore, o per esserlo divenuto in forza dell’usucapione. Ciò spiega perché «il soggetto, a favore del quale è maturata una fattispecie di usucapione, abbia la facoltà di richiamarsi ad essa per esercitare il diritto di godimento e per [continua ..]


NOTE