Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Ancora sull'esazione della prestazione (di Giuseppe Grisi, Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi Roma Tre.)


L’art. 1182 c.c. enuncia la distinzione tra obbligazioni portables e obbligazioni quérables e, premessa la critica all’indirizzo espresso in Cass. 14 giugno 2021, n.16743, il saggio si propone di verificare se può trovare spazio la Verwirkung in ipotesi diverse da quella trattata nella citata sentenza e, paradigmaticamente, nei casi in cui l’obbligazione sia quérable – vada, perciò, «adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza» – allorché il creditore, anziché prendere l’iniziativa per provocare l’adempimento, rimanga inerte per un esteso arco temporale ingenerando il ragionevole affidamento nel debitore di non dovere alcunché. Trattasi anche, in tale evenienza, di appurare se si profili un creditore che – come recita l’art. 1206 c.c. – «non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione».

More on collection of the performance

Article 1182 of the Civil Code states the distinction between obligations portables and obligations quérables and, prefaced a critique of the view expressed in Cass. June 14, 2021, no.16743, the essay aims to test whether Verwirkung can find a room in hypotheses other than the one dealt with in the aforementioned judgment and, paradigmatically, in cases in which the obligation is quérable – and must, therefore, be “fulfilled at the domicile that the debtor has at the time of expiration” – when the creditor, instead of taking the initiative to provoke fulfillment, remains inert for an extended period of time engendering the reasonable expectation in the debtor that he does not owe anything. It is also a matter, in such a case, of ascertaining whether the creditor – according to Article 1206 of the Civil Code – “does not do what is necessary in order the debtor can fulfill the obligation.”

   

SOMMARIO:

1. Obbligazione portable: sbaglia la S.C. a giudicare operativa la Verwirkung - 2. L’area dell’inerzia creditoria non insignificante - 3. Inerzia del creditore e mora credendi - 4. Esigibilità immediata ed esazione - NOTE


1. Obbligazione portable: sbaglia la S.C. a giudicare operativa la Verwirkung

Rosalba Alessi ha avuto recentemente modo di riprendere temi a lei cari, in occasione della stesura di una parte significativa di un trattato. L’oggetto da lei analizzato è l’adempimento[1], nei suoi svariati risvolti, e proprio la lettura di queste pagine – redatte, come di consueto, con maestria e non comune padronanza – ha maturato in me il convincimento che valesse la pena tornare a riflettere, ma con maggiore approfondimento, sull’esazione della prestazione che, come dirò tra breve, già avevo sottoposto ad esame in uno scritto da poco elaborato [2]. Le obbligazioni vanno adempiute e l’adempimento ha valenza estintiva solo se l’esecuzione della prestazione è esatta, corrispondente cioè a quel che dal titolo emerge e rispettosa dei criteri dalla legge all’uopo contemplati. Fin qui, la teoria. Poi, c’è la pratica, con le circostanze che in concreto accompagnano lo svolgimento della fase esecutiva della prestazione e con le parti interessate che, sovente, sono aduse a gestire con elasticità, secondo convenienza e tenuto conto delle condizioni particolari nelle singole realtà esistenti, le modalità di svolgimento dell’esazione, senza troppo badare alla corrispondenza con modelli precostituiti. Cosicché, quale che sia l’oggetto della prestazione, capita che il creditore solleciti l’adempimento per via di una richiesta rivolta al debitore, ma pure può darsi che sia quest’ultimo, non stimolato a farlo, ad effettuare spontaneamente la prestazione dovuta [3]. Nessun problema se non affiorano ragioni di conflitto. Non è raro che l’esazione della prestazione esigibile si faccia attendere; il creditore, frequentemente, interpella in tal caso il debitore per reclamare l’esecuzione, ma come gestire la situazione là dove ciò non accada e le parti non abbiano il buonsenso di uscire dall’impasse trovando una soluzione condivisa? E possiamo anche ipotizzare che il creditore, che avrebbe diritto a ricevere la prestazione, consapevolmente scelga di rimanere inerte per lungo tempo ad attendere che il debitore onori il suo debito: se è decorso il termine necessario ai fini della prescrizione del diritto nulla quaestio, ma se il tempo determinato dalla legge a quel fine non è trascorso, c’è da chiedersi se sia giuridicamente [continua ..]


2. L’area dell’inerzia creditoria non insignificante

Ma dalla distinzione tra obbligazioniportables e obbligazioni quérables pure discende che la conclusione sin qui raggiunta non vale per ogni obbligazione. Ci sono rapporti ove al creditore è richiesto di svolgere un’attività funzionale all’esazione della prestazione [14]: alludiamo alle obbligazioni pecuniarie sfuggenti alla regola del co. 3 dell’art. 1182 c.c. [15] e – come si evince dall’ultimo comma di detta disposizione – alle obbligazioni non ricadenti nelle previsioni dei commi precedenti, le quali, se non sono la convenzione o gli usi o la natura della prestazione o altre circostanze a stabilire il luogo ove l’esecuzione della prestazione deve avvenire, vanno adempiute «al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza». Il caso che dobbiamo considerare vede quest’ultimo, esigibile la prestazione dovuta, attendere nel suo domicilio che il creditore ivi si rechi per effettuarla. «Nelle obbligazioni c.d. quérables (Holschuld) è il creditore che deve adoperarsi per ottenere la prestazione dovuta (…), giacché il debitore dovrà ritenersi adempiente per il semplice fatto che, nel proprio domicilio, ha “approntato” la prestazione dovuta» [16]; se, dunque, il ritardo della visita si protrae, dovendo ragionevolmente ritenersi che sia il creditore il primo ad avere interesse all’adempimento, è plausibile che il debitore, constatata l’inerzia della controparte, possa da essa trarre il convincimento che quell’interesse sia venuto meno. Qui osserviamo che è l’avente diritto a rimanere inattivo quando – in linea con quel che la legge prevede – avrebbe, invece, dovuto attivarsi; sicché pensare all’operatività della Verwirkung non è azzardato. Al fine, occorre di necessità accertare – mutuiamo l’espressione impiegata nella sentenza dianzi richiamata – la sussistenza di «elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito (…) per facta concludentia»; ma, in questo contesto, può ben rilevare «un’inerzia valutata nei fatti e che perciò non si lega a previsioni tassative di termini temporali precisi per i quali deve durare (…) [continua ..]


3. Inerzia del creditore e mora credendi

Presupposta l’inattività del creditore, c’è un’altra eventualità prospettabile. Per quanto – come detto – laVerwirkung non si leghi «a previsioni tassative di termini temporali precisi», è indubitabile che, più è lungo il lasso di tempo in cui l’inerzia è registrata, più ampi sono i margini per la sua operatività. Il debitore potrebbe, però, avere interesse ad una liberazione più sollecita dal vincolo, realizzabile tramite l’adempimento che l’inerzia del creditore al momento ostacola. Viene, allora, di chiedersi se il comportamento del creditore che ometta di cooperare all’adempimento recandosi nel domicilio del debitore per effettuare la prestazione, non suffragato da motivazioni che possano legittimamente giustificarlo, possa rilevare ai fini della costituzione in mora del creditore e dell’attivazione dell’ulteriore procedimento atto a determinare l’agognato effetto liberatorio. Più semplicemente – mutuando i termini dalla lettera dell’art. 1206 c.c. – può, nelle circostanze ora rappresentate, profilarsi un creditore che «non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione»? La risposta affermativa, che viene spontaneo dare, va meglio meditata. Invero, la mera inerzia di chi, pur dovendolo fare, non si reca nel domicilio del debitore, non può – a mio parere – ritenersi sufficiente. Deve materializzarsi l’impedimento all’adempimento e abbisogna, al fine, che sussistano elementi congiunturali atti a rivelarne al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza: è quanto sembra a chiare lettere affermare anche Rosalba Alessi, allorché, nel descrivere il contesto in cui opera il disposto dell’art. 1206 c.c., registra necessaria la presenza «di una situazione di incertezza determinata da una offerta della prestazione seguita da un rifiuto non motivato» [22]. Ergo, devesi palesare, al cospetto del creditore inerte, un debitore che, almeno, abbia inequivocabilmente rappresentato alla controparte la sua disponibilità ad un pronto ed esatto adempimento [23]; solo se segue il silenzio del creditore – e, a maggior ragione, di fronte al dichiarato suo rifiuto di detta disponibilità – può [continua ..]


4. Esigibilità immediata ed esazione

Altri motivi che danno a pensare affiorano dalle considerazioni sin qui svolte. Ne vogliamo considerare, in conclusione, uno. L’esigibilità attiene al tempo della prestazione [24] e comunemente si associa al concetto di debito esigibile l’avvenuta scadenza del termine di pagamento e l’insussistenza di «altri impedimenti giuridici all’esercizio della pretesa creditoria» [25]. Ciò posto, entrano in gioco le regole suesposte a disciplinare la concreta esazione del debito esigibile. Interessante è studiare il caso in cui le parti non abbiano determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita. Il creditore – recita l’art. 1183 c.c. – può allora «esigerla immediatamente», il che equivale a dire «che è il creditore a stabilire il momento in cui la prestazione è “esigibile”» [26]. Lo stesso articolo lascia poi intendere che tra il momento in cui la prestazione diviene esigibile e quello in cui il pagamento è effettivamente operato non v’è (o v’è solo teorica) coincidenza: non si dice che il debitore deve immediatamente eseguire la prestazione, ma che con immediatezza «il creditore può esigerla» e, inoltre, si richiama la necessità di fissare un termine – che, come pure segnala il co. 2, è «termine per l’adempimento» e non per l’esigibilità – «in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione». Dunque, esigibile immediatamente il debito, e ferme restando le note regole a disciplinare il luogo dell’adempimento, viene logico pensare che il creditore, legittimato ad incamerare la prestazione, sia chiamato a richiedere, anche in via informale, al debitore di adempiere [27]: quantunque non costituisca oggetto di esplicita previsione normativa, tale richiesta trova un implicito riscontro nella lettera di detta disposizione, non foss’altro perché il debitore va posto al corrente dell’attualità dell’interesse che la controparte ha all’esecuzione. Detta richiesta, poi, sembra coerentemente innestarsi in un rapporto obbligatorio che l’art. 1174 c.c. vuole incentrato sulla necessaria corrispondenza della prestazione del debitore all’interesse del creditore. La richiesta, non [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2024