Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Ancora sull'esazione della prestazione (di Giuseppe Grisi, Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi Roma Tre.)


L’art. 1182 c.c. enuncia la distinzione tra obbligazioni portables e obbligazioni quérables e, premessa la critica all’indirizzo espresso in Cass. 14 giugno 2021, n.16743, il saggio si propone di verificare se può trovare spazio la Verwirkung in ipotesi diverse da quella trattata nella citata sentenza e, paradigmaticamente, nei casi in cui l’obbligazione sia quérable – vada, perciò, «adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza» – allorché il creditore, anziché prendere l’iniziativa per provocare l’adempimento, rimanga inerte per un esteso arco temporale ingenerando il ragionevole affidamento nel debitore di non dovere alcunché. Trattasi anche, in tale evenienza, di appurare se si profili un creditore che – come recita l’art. 1206 c.c. – «non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione».

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Article 1182 of the Civil Code states the distinction between obligations portables and obligations quérables and, prefaced a critique of the view expressed in Cass. June 14, 2021, no.16743, the essay aims to test whether Verwirkung can find a room in hypotheses other than the one dealt with in the aforementioned judgment and, paradigmatically, in cases in which the obligation is quérable – and must, therefore, be “fulfilled at the domicile that the debtor has at the time of expiration” – when the creditor, instead of taking the initiative to provoke fulfillment, remains inert for an extended period of time engendering the reasonable expectation in the debtor that he does not owe anything. It is also a matter, in such a case, of ascertaining whether the creditor – according to Article 1206 of the Civil Code – “does not do what is necessary in order the debtor can fulfill the obligation.”

   

SOMMARIO:

1. Obbligazione portable: sbaglia la S.C. a giudicare operativa la Verwirkung - 2. L’area dell’inerzia creditoria non insignificante - 3. Inerzia del creditore e mora credendi - 4. Esigibilità immediata ed esazione - NOTE


1. Obbligazione portable: sbaglia la S.C. a giudicare operativa la Verwirkung

Rosalba Alessi ha avuto recentemente modo di riprendere temi a lei cari, in occasione della stesura di una parte significativa di un trattato. L’oggetto da lei analizzato è l’adempimento[1], nei suoi svariati risvolti, e proprio la lettura di queste pagine – redatte, come di consueto, con maestria e non comune padronanza – ha maturato in me il convincimento che valesse la pena tornare a riflettere, ma con maggiore approfondimento, sull’esazione della prestazione che, come dirò tra breve, già avevo sottoposto ad esame in uno scritto da poco elaborato [2]. Le obbligazioni vanno adempiute e l’adempimento ha valenza estintiva solo se l’esecuzione della prestazione è esatta, corrispondente cioè a quel che dal titolo emerge e rispettosa dei criteri dalla legge all’uopo contemplati. Fin qui, la teoria. Poi, c’è la pratica, con le circostanze che in concreto accompagnano lo svolgimento della fase esecutiva della prestazione e con le parti interessate che, sovente, sono aduse a gestire con elasticità, secondo convenienza e tenuto conto delle condizioni particolari nelle singole realtà esistenti, le modalità di svolgimento dell’esazione, senza troppo badare alla corrispondenza con modelli precostituiti. Cosicché, quale che sia l’oggetto della prestazione, capita che il creditore solleciti l’adempimento per via di una richiesta rivolta al debitore, ma pure può darsi che sia quest’ultimo, non stimolato a farlo, ad effettuare spontaneamente la prestazione dovuta [3]. Nessun problema se non affiorano ragioni di conflitto. Non è raro che l’esazione della prestazione esigibile si faccia attendere; il creditore, frequentemente, interpella in tal caso il debitore per reclamare l’esecuzione, ma come gestire la situazione là dove ciò non accada e le parti non abbiano il buonsenso di uscire dall’impasse trovando una soluzione condivisa? E possiamo anche ipotizzare che il creditore, che avrebbe diritto a ricevere la prestazione, consapevolmente scelga di rimanere inerte per lungo tempo ad attendere che il debitore onori il suo debito: se è decorso il termine necessario ai fini della prescrizione del diritto nulla quaestio, ma se il tempo determinato dalla legge a quel fine non è trascorso, c’è da chiedersi se sia giuridicamente prospettabile un esito della vicenda che veda il creditore perdere il diritto, stante l’emersione, con rilievo prevalente, dell’esigenza di tutelare l’affidamento che la prolungata inerzia ha creato in capo al debitore in ordine all’abbandono della pretesa. Al quesito da ultimo illustrato la S.C. ha dato risposta affermativa in una sentenza [4], che ha dato luogo a valutazioni contrastanti e suscitato un vivace dibattito [5], principalmente animato da chi ad essa ha addebitato la surrettizia introduzione nel nostro ordinamento della Verwirkung di matrice germanica [6]: implicato nella vicenda un contratto di locazione, assodata, nel corso del rapporto, l’omessa richiesta di pagamento dei canoni per ben sette anni, constatato per quel lungo lasso di tempo il mancato pagamento dei canoni, la pronuncia – facendo leva sul principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – ha qualificato esercizio abusivo del diritto la domanda all’improvviso rivolta, in via monitoria, dal locatore, diretta alla corresponsione “in blocco” di Euro 242.413,28 a titolo di canoni di locazione, maturati dal 2004 a fine 2013, e spese. Il richiamo alla Verwirkung ci è subito apparso inconferente e la critica, in positivo rivolta a prospettare un approdo diverso da quello che la sentenza ha raggiunto, ha puntato l’attenzione sulle modalità di esazione della prestazione, rinvenendosi su tale terreno – a nostro parere – un dato normativo chiaro e probante che la S.C. ha indebitamente trascurato. C’è una disposizione, l’art. 1182 c.c., che, ponendo in luce la distinzione tra obbligazioni portables e obbligazioni quérables, si dà carico, in assenza di diversa determinazione pattizia o derivante dagli usi o desumibile dalla natura della prestazione [7], non solo di identificare il luogo in cui l’obbligazione va eseguita, ma anche di disciplinare l’esazione della prestazione [8], prescrivendo al debitore pecuniario – nel caso di specie, al locatario, tenuto a corrispondere con la cadenza nel contratto stabilita il canone – di recarsi presso il «domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» ed effettuare l’adempi­mento [9]. E c’è anche da considerare il principio dies interpellat pro homine dal quale scaturisce – come previsto dall’art. 1219, co. 2, n. 3, c.c. – che la mora del debitore è ex re [10] «quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore». Per le obbligazioni di cui trattasi, in definitiva, l’iniziativa per adempiere compete unicamente al debitore [11]: e se il creditore, legittimamente, può astenersi dal compiere attività di collaborazione a quel fine [12], non c’è pregiudizio che egli possa temere di dover sopportare in conseguenza della decisione di rimanere inerte ed attendere, anche per lungo tempo, che il debitore effettui la prestazione dovuta. Crediamo si possa dire, perciò, dimostrato che «l’inerzia (…) pura o mera (…) non significa nulla prima del tempo, e cioè prima che sia maturata una determinata durata» [13], quella funzionale all’operare della prescrizione.


2. L’area dell’inerzia creditoria non insignificante

Ma dalla distinzione tra obbligazioniportables e obbligazioni quérables pure discende che la conclusione sin qui raggiunta non vale per ogni obbligazione. Ci sono rapporti ove al creditore è richiesto di svolgere un’attività funzionale all’esazione della prestazione [14]: alludiamo alle obbligazioni pecuniarie sfuggenti alla regola del co. 3 dell’art. 1182 c.c. [15] e – come si evince dall’ultimo comma di detta disposizione – alle obbligazioni non ricadenti nelle previsioni dei commi precedenti, le quali, se non sono la convenzione o gli usi o la natura della prestazione o altre circostanze a stabilire il luogo ove l’esecuzione della prestazione deve avvenire, vanno adempiute «al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza». Il caso che dobbiamo considerare vede quest’ultimo, esigibile la prestazione dovuta, attendere nel suo domicilio che il creditore ivi si rechi per effettuarla. «Nelle obbligazioni c.d. quérables (Holschuld) è il creditore che deve adoperarsi per ottenere la prestazione dovuta (…), giacché il debitore dovrà ritenersi adempiente per il semplice fatto che, nel proprio domicilio, ha “approntato” la prestazione dovuta» [16]; se, dunque, il ritardo della visita si protrae, dovendo ragionevolmente ritenersi che sia il creditore il primo ad avere interesse all’adempimento, è plausibile che il debitore, constatata l’inerzia della controparte, possa da essa trarre il convincimento che quell’interesse sia venuto meno. Qui osserviamo che è l’avente diritto a rimanere inattivo quando – in linea con quel che la legge prevede – avrebbe, invece, dovuto attivarsi; sicché pensare all’operatività della Verwirkung non è azzardato. Al fine, occorre di necessità accertare – mutuiamo l’espressione impiegata nella sentenza dianzi richiamata – la sussistenza di «elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito (…) per facta concludentia»; ma, in questo contesto, può ben rilevare «un’inerzia valutata nei fatti e che perciò non si lega a previsioni tassative di termini temporali precisi per i quali deve durare (…) relativamente all’esercizio del diritto e che conduce a perderlo» [17]. Il debitore che abbia a constatare l’inerzia del creditore, quindi, potrebbe avere interesse a rimanere egli stesso inerte perché consapevole che questo suo contegno omissivo può utilmente congiurare a fornirgli accesso alla liberazione dal vincolo per via diversa dall’adempimento. Non è detto che il piano riesca. Il creditore, sin lì inattivo, può decidere di cooperare all’adempimento e tale decisione, che può darsi sia assunta spontaneamente, può però anche risultare incentivata dall’offerta formale della prestazione che il debitore, abbandonato il proposito di rimanere osservatore passivo dell’evoluzione degli eventi, abbia a lui indirizzato. L’offerta può anche essere invano rivolta e non modificare la situazione preesistente: un’eventualità, questa, che potrebbe finire per avvantaggiare il debitore, da considerarsi perciò pericolosa per il creditore. Vediamo di spiegarci. L’offerta non è diretta, nel caso di specie, ad evitare gli effetti della mora debendi [18], né il debitore mira all’eliminazione di ogni possibile ragione di dubbio circa la correttezza del suo comportamento; egli sa che l’offerta può spingere il creditore ad adempiere, ma sa anche che il permanere dell’inerzia di quest’ultimo – e, a maggior ragione, il rifiuto dell’offerta – costituisce indice di sicuro apprezzamento del venir meno del suo interesse verso la prestazione, tale da fornire oggettivo fondamento al legittimo affidamento nella remissione del diritto di credito e più sicuro accesso alla tutela attraverso la produzione di un effetto analogo a quello che la Verwirkung è in grado di attivare. Ovviamente, lo scenario cambia se il creditore si reca al domicilio del debitore reclamando la prestazione o anche indirizza a quest’ultimo una richiesta di adempimento [19], dovendosi essa ritenere sufficiente a scongiurare l’insorgenza dell’affidamento cui poc’anzi si è accennato. Sembra strana la previsione dell’art. 1219, co. 1, c.c. che pone a carico del creditore – cioè di colui che è chiamato a recarsi al domicilio del debitore se vuole ottenere la prestazione cui ha diritto – l’onere di esprimere in modo formale la volontà di veder soddisfatte le sue ragioni ai fini della costituzione in mora del debitore. Ma dirada la perplessità pensare che la mora debendi non integra la disciplina dell’esazione della prestazione e, ancorché possa in qualche misura incentivarla, è votata alla produzione di effetti incidenti su piani diversi [20]. Occorre, poi, considerare che, nella realtà, la decisione di costituire in mora il debitore – «che trova il suo presupposto nel ritardo nell’adempimento di una prestazione esigibile» [21] – segue, di norma, l’infruttuosa visita, da parte del creditore, nel domicilio di lui; senza far carico all’avente diritto di recarsi ancora lì spontaneamente e chissà quante volte sperando in miglior sorte, prevedere la costituzione in mora ex persona – che è, in senso lato, intimazione ad adempiere – giova alla certezza, vale ad evitare dubbi e agevola la soluzione di conflitti che possano eventualmente insorgere.


3. Inerzia del creditore e mora credendi

Presupposta l’inattività del creditore, c’è un’altra eventualità prospettabile. Per quanto – come detto – laVerwirkung non si leghi «a previsioni tassative di termini temporali precisi», è indubitabile che, più è lungo il lasso di tempo in cui l’inerzia è registrata, più ampi sono i margini per la sua operatività. Il debitore potrebbe, però, avere interesse ad una liberazione più sollecita dal vincolo, realizzabile tramite l’adempimento che l’inerzia del creditore al momento ostacola. Viene, allora, di chiedersi se il comportamento del creditore che ometta di cooperare all’adempimento recandosi nel domicilio del debitore per effettuare la prestazione, non suffragato da motivazioni che possano legittimamente giustificarlo, possa rilevare ai fini della costituzione in mora del creditore e dell’attivazione dell’ulteriore procedimento atto a determinare l’agognato effetto liberatorio. Più semplicemente – mutuando i termini dalla lettera dell’art. 1206 c.c. – può, nelle circostanze ora rappresentate, profilarsi un creditore che «non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione»? La risposta affermativa, che viene spontaneo dare, va meglio meditata. Invero, la mera inerzia di chi, pur dovendolo fare, non si reca nel domicilio del debitore, non può – a mio parere – ritenersi sufficiente. Deve materializzarsi l’impedimento all’adempimento e abbisogna, al fine, che sussistano elementi congiunturali atti a rivelarne al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza: è quanto sembra a chiare lettere affermare anche Rosalba Alessi, allorché, nel descrivere il contesto in cui opera il disposto dell’art. 1206 c.c., registra necessaria la presenza «di una situazione di incertezza determinata da una offerta della prestazione seguita da un rifiuto non motivato» [22]Ergo, devesi palesare, al cospetto del creditore inerte, un debitore che, almeno, abbia inequivocabilmente rappresentato alla controparte la sua disponibilità ad un pronto ed esatto adempimento [23]; solo se segue il silenzio del creditore – e, a maggior ragione, di fronte al dichiarato suo rifiuto di detta disponibilità – può dirsi certamente integrata la fattispecie delineata dall’art. 1206 c.c. Presupposto ciò, con l’offerta della prestazione nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge, o l’obbligazione si estingue per via dell’accettazione dell’offerta da parte del creditore o quest’ultimo è costituito in mora; in questa seconda eventualità, alla liberazione del debitore dal vincolo si addiviene con l’os­ser­vanza delle disposizioni che il codice civile a tal fine enuncia. La riflessione ora svolta rivela l’esistenza di un trait d’union tra l’art. 1182 c.c., che non disciplina solo il luogo dell’adempimento, e l’art. 1206 c.c., che individua le condotte rilevanti ai fini della costituzione in mora del creditore: il non ricevere «il pagamento offertogli» si correla al carattere portable dell’obbligazione, mentre il non compiere «quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere» si rapporta a scenario pur non in via esclusiva abbinabile all’esecuzione di un’obbligazione quérable.


4. Esigibilità immediata ed esazione

Altri motivi che danno a pensare affiorano dalle considerazioni sin qui svolte. Ne vogliamo considerare, in conclusione, uno. L’esigibilità attiene al tempo della prestazione [24] e comunemente si associa al concetto di debito esigibile l’avvenuta scadenza del termine di pagamento e l’insussistenza di «altri impedimenti giuridici all’esercizio della pretesa creditoria» [25]. Ciò posto, entrano in gioco le regole suesposte a disciplinare la concreta esazione del debito esigibile. Interessante è studiare il caso in cui le parti non abbiano determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita. Il creditore – recita l’art. 1183 c.c. – può allora «esigerla immediatamente», il che equivale a dire «che è il creditore a stabilire il momento in cui la prestazione è “esigibile”» [26]. Lo stesso articolo lascia poi intendere che tra il momento in cui la prestazione diviene esigibile e quello in cui il pagamento è effettivamente operato non v’è (o v’è solo teorica) coincidenza: non si dice che il debitore deve immediatamente eseguire la prestazione, ma che con immediatezza «il creditore può esigerla» e, inoltre, si richiama la necessità di fissare un termine – che, come pure segnala il co. 2, è «termine per l’adempimento» e non per l’esigibilità – «in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione». Dunque, esigibile immediatamente il debito, e ferme restando le note regole a disciplinare il luogo dell’adempimento, viene logico pensare che il creditore, legittimato ad incamerare la prestazione, sia chiamato a richiedere, anche in via informale, al debitore di adempiere [27]: quantunque non costituisca oggetto di esplicita previsione normativa, tale richiesta trova un implicito riscontro nella lettera di detta disposizione, non foss’altro perché il debitore va posto al corrente dell’attualità dell’interesse che la controparte ha all’esecuzione. Detta richiesta, poi, sembra coerentemente innestarsi in un rapporto obbligatorio che l’art. 1174 c.c. vuole incentrato sulla necessaria corrispondenza della prestazione del debitore all’interesse del creditore. La richiesta, non solo là dove le circostanze indicate nella seconda parte del co. 1 dell’art. 1183 c.c. lo impongano, deve recare indicazione di un termine per l’adempimento: a tacer d’altro, ne determina la necessità il canone di correttezza che, ex art. 1175 c.c., deve improntare il comportamento del debitore e del creditore. Parliamo di un termine che – in definitiva – condivide i tratti del «termine ragionevole dalla conclusione del contratto» entro cui – ai sensi dell’art. 6.1.1 dei Principi Unidroit – se una data per l’adempimento non è fissata, quest’ultimo va effettuato. Può, allora, indicarsi un congruo numero di giorni quale termine, oppure – in ossequio ad una prassi linguistica molto in uso – evidenziarsi l’interesse a veder immediatamente effettuata la prestazione, purché rimanga chiaro, in questo secondo caso, che la formulazione adottata va intesa come ingiunzione al debitore di far presto e non tardare ad adempiere. Se il termine per l’adempimento non è rispettato, si materializza il ritardo che, stando all’art. 1218 c.c., è voce dell’inadempimento e dà accesso alla tutela di risarcimento relativo al danno che il ritardo ha provocato. Dovrebbe, allora valere la regola abbinata alle obbligazioni portables, ma – come già segnalato – così non è, giacché per le obbligazioni relative al risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, il luogo dell’adempimento è il domicilio del debitore, rientrando in applicazione la predetta regola là dove il risarcimento del danno sia convenzionalmente fissato in una somma di denaro liquidata in base a criteri prefissati [28].


NOTE

[1] R. ALESSI, L’adempimento dell’obbligazione, in R. ALESSI, G. GRISI, A. NICOLUSSI, G. PORTONERA, Le obbligazioni. Tomo I. Le disposizioni preliminari, l’adempimento, nel Tratt. dir. priv. diretto da S. MAZZAMUTO, Giappichelli, Torino, 2024, 277 ss.

[2] G. GRISI, Brevi note sull’esazione della prestazione, in corso di pubblicazione nel Tomo I degli Scritti in memoria di Rodolfo Sacco, curati da P.G. MONATERI.

[3] L’attuazione del rapporto non è «compromessa per la mancanza, a parte creditoris, della richiesta di adempimento, giacché l’offerta del debitore potrebbe verificarsi anche indipendentemente da essa» (U. NATOLI, L. BIGLIAZZI GERI, Mora accipiendi e mora debendi. Appunti delle lezioni, Giuffrè, Milano, 1975, 5).

[4] Alludiamo a Cass. 14 giugno 2021, n.16743, in Danno resp., 2022, 91, con nota di A.M.S. CALDORO, Inerzia del creditore, affidamento, rilancio improvviso delle pretese creditorie. Di buona fede (militante), abuso e Verwirkung, pure commentata – tra i molti – da G. D’AMICO, Verwirkung ed esercizio abusivo del diritto di credito, in Contratti, 2022, 129 ss.; ID., Buona fede ed estinzione (parziale) del diritto di credito, in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, 1164 ss.; M. ORLANDI, Ermeneutica del silenzio, in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, 1179 ss.; F. MACARIO, Fattispecie estintiva e buona fede nell’esercizio tardivo del diritto di credito, in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, 1171 ss.; C.M. NANNA, Prescrizione, Verwirkung e buona fede, tra certezza del diritto e prospettive di riforma, in Pactum, 2/2022, 193 ss. (in www.rivistapactum.it); F. PIRAINO, La protratta inerzia nell’esigere il credito tra remissione tacita, Verwirkung e divieto di abuso del diritto, in Europa dir. priv., 2022, 204 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, La Verwirkung (ed i suoi limiti) innanzi alla Corte di Cassazione, in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, 1186 ss.; G. VETTORI, Buona fede, abuso ed inesigibilità del credito, ivi, 2022, II, 185 ss.

[5] Si vedano, non tutti espressivi di un orientamento critico verso la sentenza in considerazione, i commenti segnalati nella nota che precede.

[6] Così, esplicitamente, G. D’AMICO, Verwirkung ed esercizio abusivo, cit., 129. È lo stesso A., tuttavia, a sottolineare come l’istituto «non fosse sfuggito all’attenzione della dottrina (già un cinquantennio fa)»: a riprova sono citati gli studi di F. RANIERI, Rinuncia tacita e Verwirkung, Cedam, Padova, 1971 e S. PATTI, Profili della tolleranza nel diritto privato, Jovene, Napoli, 1978. Di Verwirkung altra sentenza, meno recente, si era occupata, manifestando una chiusura che – come avverte F. PIRAINO, op. cit., 215 – non è, però, tale da escludere «del tutto che una condotta improvvisamente contrastante possa assumere rilevanza come comportamento scorretto»: trattasi di Cass. 15 marzo 2004, n. 5240, in Foro it., 2004, I, 1397, cui fa riferimento l’ampio commento di F. ASTONE, Ritardo nell’esercizio del credito, Verwirkung e buona fede, in Riv. dir. civ., 2005, II, 603 ss.

[7] Essendo in gioco una «modalità della prestazione, la priorità viene data alla volontà delle parti e agli interessi che esse esprimono» (A. DI MAJO, Le modalità dell’obbligazione, Zanichelli, Bologna, 1986, 595 s.). L’A., perciò, ritiene che le regole legali enunciate dall’art. 1182 c.c. abbiano carattere suppletivo e non dispositivo.

[8] Già tempo addietro E. VALSECCHI, Sul principio dies interpellat pro homine, in Riv. dir. comm., 1956, II, (in nota a Cass. 19 gennaio 1956, n. 159), pur senza entrare nel dettaglio, segnalava come detta distinzione, «fondata sulla diversità di luogo dell’adempimento», comportasse «una serie di rilievi di notevole portata teorica e pratica». Si veda, oggi, F. GAMBINO, Le obbligazioni. 1. Il rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ., diretto da R. SACCO, Utet, Torino, 2015, 359.

[9] La regola, che individua nel domicilio il luogo in cui il creditore ha posto la sede principale dei propri affari ed interessi, è, ovviamente, calibrata sul pagamento cash del dovuto; va applicata se non è stabilita nel contratto o non è comunque accettata dal locatore una modalità di corresponsione del canone diversa, come quella a mezzo assegno bancario (v. Cass. 14 gennaio 2000, n. 369, in DeJure). Dubito che la precisazione valga anche per i pagamenti effettuati per via elettronica e ciò anche al di fuori dei casi in cui è la legge ad imporre restrizioni all’uso del contante.

[10] Cosicché, la costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto non è necessaria: «non è che la mora non rilevi, ma il debitore inadempiente è già, potremmo dire automaticamente, in mora» (G. GRISI, La mora debendi nel sistema della responsabilità per inadempimento, in Riv. dir. civ., 2010, I, 70), ovverosia gli effetti della costituzione in mora si producono ex re.

[11] Egli sa, dunque, «fin dall’assunzione dell’obbligo che la prestazione, senza che occorra un’iniziativa dell’avente diritto, dovrà eseguirsi nel giorno fissato al “domicilio del creditore”» (G. ANZANI, Mora del debitore ed apparenti differenze tra responsabilità da inadempimento e responsabilità da fatto illecito, in I Contratti, 2019, 193). Non si ravvisa un obbligo del creditore di ricevere l’adempimento, ma – a norma dell’art. 1206 c.c. – egli «è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti», mentre, se l’offerta non è formale, entra in gioco l’art. 1220 c.c.

[12] Si veda G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218-1222, in Comm. cod. civ. Schlesinger, diretto da F.D. BUSNELLI, Giuffrè, Milano, 2006, 500 s. In giurisprudenza, Cass. 12 aprile 1978, n. 1734, in Giur. it., 1978, I, 1, 1420 ha riconosciuto che l’art. 1219, co. 2, n. 3 si applica soltanto quando l’adempimento non richieda alcuna collaborazione del creditore stesso. Vedasi anche Cass. 10 dicembre 1979, n. 6415, in Rep. Foro it., 1979, voce Obbligazioni in genere, n. 32, che ha giudicato la costituzione in mora non necessaria quando l’obbligazione debba essere adempiuta presso un terzo, poiché in tal caso l’iniziativa per adempiere compete unicamente al debitore, il quale diviene perciò moroso per la sola scadenza del termine.

[13] M. ORLANDI, Ermeneutica del silenzio, cit., 1181. Condivisibile è la risposta data dall’A. a chi ritenga implicato nel silenzio del creditore la rinuncia implicita del credito: «A questa domanda risponde la legge, prevedendo il significato estintivo (riduttivo) della prescrizione» (M. ORLANDI, Prescrizione e riduzione, in Pers. mercato, 1/2023, 17).

[14] E costituisce dibattuta quaestio la rintracciabilità, in tal caso, di una «obbligazione costituente oggetto di un rapporto avente come soggetto attivo il debitore della prestazione cui è correlato il dovere di cooperazione e come soggetto passivo l’obbligato a tale cooperazione» oppure di un dovere del creditore di cooperare che «quando necessario all’adempimento da parte del debitore si configura come un dovere strumentale all’adempimento dell’obbligazione»: i passi testualmente riportati sono tratti da Cass. 10702/2014, orientata nel secondo senso, così come la dottrina in larga parte [v. R. ALESSI, op. cit., 382 che dall’inosservanza di detto dovere strumentale fa discendere la «responsabilità del creditore (nell’avere determinato l’impossibilità della prestazione o il ritardo) pur se subordinatamente al necessario presupposto della messa in mora: con gli effetti di cui all’art. 1207, co. 1 e 2.”].

[15] Tali sono, insieme ad altre, le obbligazioni relative al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale (Cass. 2 agosto 2000, n. 10120, in DeJure); si ritiene, infatti, che l’adempimento al domicilio del creditore al tempo della scadenza sia riferibile ai casi in cui oggetto dell’obbligazione sia ab origine un credito liquido, ossia qualora l’obbligazione tragga origine da un titolo, negoziale o giudiziale, che stabilisca la misura del credito stesso, ovvero qualora quest’ultimo – benché illiquido – sia tuttavia di agevole liquidazione mediante semplici operazioni di calcolo e senza necessità di ulteriori accertamenti (v. Cass. S.U. 13 settembre 2016, n. 17989, in Contratti, 2017, 27, con commento di M. D’ONOFRIO; Cass. 13 maggio 2004, n. 9092, ivi, 2004, 1046). Amplius, sullo spazio applicativo della regola della portabilità, v. A. DI MAJO, op. cit., 603 ss.

[16] A. di MAJO, op. cit., 591.

[17] Così enunciati i caratteri propri della Verwirkung da P. RESCIGNO, in S. MAZZAMUTO (a cura di), Tempo e diritto. In memoria di Paolo Vitucci, Jovene, Napoli, 2010, 15.

[18] A ciò è funzionale – stando al dettato dell’art. 1220 c.c. – l’offerta non formale. Ma esula dal caso considerato la costituzione in mora del debitore, che, necessitando dell’intimazione o della richiesta scritta da parte del creditore (come nota U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Giuffrè, Milano 1991, 590, vanno ricondotti alla mora ex persona «l’intero genere delle obbligazioni quérables, eseguibili al domicilio del debitore o in un luogo diverso dal domicilio del creditore, e, tra le obbligazioni portables, soltanto quelle in cui il termine scada dopo la morte del debitore»), non è ipotizzabile ove del creditore si constati l’inerzia.

[19] Richiesta, che può trovare giustificazione là dove – ad esempio – circostanze venutesi a determinare o specifiche cause al­l’ul­ti­m’ora sopravvenute rendano necessario effettuare la prestazione in luogo diverso da quello indicato nell’art. 1182, ult. co., c.c.

[20] Sull’argomento, in termini generali, sia consentito segnalare G. GRISI, La mora debendi, cit., 71 ss. Tra detti effetti si segnala l’interruzione della prescrizione, correlata ad atto che presenti i requisiti indicati in Cass. 28 novembre 2016, n. 24116, in www.­stu­
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[21] G. GRISI, La mora debendi, cit., 71.

[22] R. ALESSI, op. cit., 381.

[23] Va precisato – come ribadito in Cass. 4 novembre 2019, n. 28275, in www.sentenze.laleggepertutti.it – che affinché «l’offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull’inidoneità della somma offerta a coprire l’intero ammontare del credito non viola il disposto dell’art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato, e che analoghe conseguenze valgono anche in riferimento all’offerta non formale, idonea quanto meno ad impedire la mora del debitore».

[24] Lo precisa P. PERLINGIERI, Il fenomeno dell’estinzione delle obbligazioni, Esi, Napoli, 1972, 136 s.

[25] C.M. BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione, Giuffrè, Milano, 1990, 485.

[26] A. DI MAJO, op. cit., 584.

[27] Il «creditore può esigere immediatamente la prestazione ma anche il debitore può eseguirla immediatamente» (A. DI MAJO, op. cit., 663); ciò nondimeno, la coincidenza tra i due momenti è da considerarsi solo in astratto configurabile, mentre rara a verificarsi è l’ìpotesi che il debitore adempia senza indugio a prescindere dalla richiesta di esazione.

[28] V. Cass. 19 aprile 2018, n. 9632, in DeJure.

Fascicolo 2 - 2024