Nei contratti assicurativi Unit-Linked, il tema della responsabilità dell’intermediario assicurativo per l’inosservanza degli obblighi informativi si è posto al centro di una questione ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, a causa della natura “ibrida” della fattispecie che, sebbene finalizzata a realizzare una prestazione assicurativa, si pone sul confine con il contratto di finanziamento. L’investimento che tali polizze realizzano, infatti, reclama una tutela più specifica nei confronti dei consumatori i cui premi saranno investiti in titoli o strumenti finanziari. Centrale, diventa pertanto il contenuto dell’informazione nel contesto dei contratti Unit-linked, considerato, peraltro, che la direttiva in tema di assicurazione sulla vita non contiene delle previsioni specifiche e adeguate al tipo negoziale che si configura nel caso di specie. In questo contesto si inserisce il recente orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha rideterminato il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al risparmiatore che, in una prospettiva di trasparenza ed efficacia della tutela, devono includere dei puntuali riferimenti alle caratteristiche specifiche degli investimenti e ai relativi rischi. Peraltro, la Corte di Giustizia UE, è intervenuta anche sul piano dei rimedi, operando l’accostamento delle sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette agli strumenti contrattuali privatistici in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte degli intermediari assicurativi.
In unit-linked insurance contracts, the issue of the insurance intermediary's liability for failure to comply with disclosure requirements has been at the center of a widely debated question in doctrine and jurisprudence, due to the “hybrid” nature of the case, which, although aimed at realizing an insurance benefit, is on the borderline with the financing contract. The investment that such policies make, in fact, claims a more specific protection towards consumers whose premiums will be invested in securities or financial instruments. Central, therefore, becomes the content of the information in the context of unit-linked contracts, considering, moreover, that the directive on the subject of life insurance does not contain specific and adequate provisions for the type of negotiation that is configured in this case. This is the context of the recent orientation of the European Court of Justice, which has redetermined the content of the information that must be communicated to the saver, which, from the perspective of transparency and effectiveness of protection, must include punctual references to the specific characteristics of the investments and the related risks. Moreover, the EU Court of Justice, has also intervened on the level of remedies, operating the juxtaposition of sanctions provided for unfair commercial practices to private contractual instruments in case of violation of information obligations by insurance intermediaries.
Sommario:
1. Sul confine tra causa assicurativa e causa finanziaria: il caso delle polizze Unit-Linked - 2. I problemi di tutela del risparmiatore nei contratti collettivi di assicurazione Unit-Linked - 3. Il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione collettivo può essere definito “parte contraente”? - 4. Il contenuto degli obblighi di informazione nei contratti Unit-Linked - 4.1. (Segue). L’importanza del tempo dell’informazione - 5. La responsabilità dell’intermediario assicurativo in caso di violazione degli obblighi di informazione - 6. Conclusioni - NOTE
I contratti Unit-linked rappresentano una categoria negoziale intorno alla quale sono sorte diverse questioni per il particolare atteggiarsi dell’elemento causale, che presenta elementi di natura assicurativa e allo stesso tempo carattere spiccatamente finanziario [1]. Le Unit-Linked, infatti, sono contratti collettivi di assicurazione sulla vita che attuano un investimento finanziario, ragion per cui la prestazione assicurativa diventa strettamente connessa all’andamento delle quote di fondi di investimento. In pratica, l’assicurato effettua il versamento di premi regolari, come per una polizza tradizionale, ma la rendita o controprestazione finale dipende dal valore dei fondi di investimento in cui i suddetti premi sono stati convertiti. Ciò, espone il risparmiatore ai rischi connessi agli investimenti medesimi. Sebbene la Unit-Linked abbia uno scopo previdenziale, se al momento del riscatto le quote dei fondi hanno perso parte del loro valore iniziale, l’assicurato potrebbe ottenere una controprestazione di valore negativo con conseguente perdita di una percentuale del capitale investito. >Gli aspetti che caratterizzano le Unit-linked hanno sollevato diverse questioni circa la loro riconducibilità nell’alveo dei contratti di assicurazione, poiché, come è stato osservato, si tratta di polizze a capitale variabile e i rischi non sono connessi alla vita dell’assicurato ma all’andamento di strumenti e mercati finanziari. Tale circostanza incide sull’elemento principale che traccia la linea di confine tra prodotto assicurativo e prodotto d’investimento: la garanzia del capitale investito [2].
La questione sulla natura giuridica delle Unit-linked è stata al centro del dibattito e ha sollevato notevoli contrasti nel panorama dottrinale e giurisprudenziale [3] in quanto si è posto il problema di individuare la causa di tali fattispecie negoziali, al fine di delinearne la regolamentazione e di capire se applicare la normativa propria dei contratti assicurativi o considerali negozi di natura finanziaria. In dottrina si sono formate due correnti di pensiero. Secondo una prima ricostruzione il contratto avrebbe natura esclusivamente assicurativa in quanto realizzerebbe il sinallagma tipico dei negozi assicurativi, ovvero il versamento del premio da parte dell’assicurato in cambio della prestazione dell’assicuratore in caso di decesso o di sinistro dell’assicurato. La componente finanziaria non inciderebbe sulla natura della polizza alla quale resterebbe attribuita la sua funzione assicurativa, considerata la stretta connessione della prestazione assicurativa con il rischio demografico – assunto dall’assicuratore– che funge da elemento sostanziale dei contratti di assicurazione sulla vita [4]. Di conseguenza dovrebbe ritenersi applicabile la normativa contenuta nel codice civile.
Secondo un diverso filone dottrinale, le Unit-linked rappresenterebbero un vero e proprio negozio di natura finanziaria e sarebbero, pertanto, riconducibili all’alveo dei contratti di investimento [5], in quanto l’operazione di capitalizzazione dei premi versati dall’assicurato qualificherebbe le polizze quali veri e propri strumenti finanziari data l’assenza di garanzia di conservazione e restituzione del capitale alla scadenza del contratto. Pertanto, sarebbe fortemente avvertita la necessità di affiancare, alla disciplina di settore, quella scaturente dalle regole del mercato mobiliare ed in particolare dal T.U.F. rivolte alla protezione degli investitori. Il quadro giurisprudenziale appare ancora più articolato. Infatti la giurisprudenza in un primo momento, accogliendo le sollecitazioni di una parte della dottrina, ha avallato la tesi della natura finanziaria delle Unit-linked poiché la previsione di un rimborso inferiore al capitale versato in caso di morte appariva incompatibile con lo scopo previdenziale che persegue il contratto di assicurazione sulla vita [6]. Successivamente, ha elaborato la tesi del contratto misto [7], che tiene in considerazione sia la causa assicurativa che quella finanziaria, anche alla luce dell’evoluzione economica del mercato e delle nuove istanze dei consumatori che hanno condotto all’utilizzo sempre più intenso di prodotti assicurativi più invitanti sul piano della redditività quali sono apparse le polizze Unit-linked che prospettano, oltre ai rischi, possibili eventuali rendite superiori al capitale iniziale investito [8]. Sul versante europeo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha assunto una netta posizione a favore della natura assicurativa delle polizze Unit-Linked [9] e ha messo in luce come la prevalente componente finanziaria non comprometta la natura assicurativa della causa del contratto, in quanto ad essere determinante nella definizione della qualificazione del contratto di assicurazione è la circostanza che l’assicuratore si impegna, a fronte del versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio – nel caso di polizze sulla vita il rischio si identifica con il decesso – o di sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. Di conseguenza, l’operazione appena descritta risponderebbe perfettamente al sinallagma tipico del contratto di assicurazione, a prescindere dal fattore d’investimento che può determinare o incidere sulla valutazione della convenienza dell’operazione sottesa all’accordo negoziale. Negli ultimi tempi, nell’ordinamento italiano, si è registrata un’apertura verso il riconoscimento della natura assicurativa dei contratti Unit-Linked, sia per la significativa influenza dell’orientamento della giurisprudenza della CGE, sia per la diretta applicabilità del regolamento UE n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi (c.d. Reg. PRIIP) che riconduce a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo le polizze in questione [10]. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità –sebbene abbia superato il rigore dell’orientamento secondo il quale il contratto di assicurazione per essere tale deve recare la garanzia del capitale versato alla scadenza– non apre sic et simpliciter la categoria dei contratti assicurativi alle polizze Unit-linked, in quanto data la circostanza che la prestazione dell’assicuratore è influenzata in tutto o in parte dall’andamento del mercato finanziario, il beneficiario potrebbe ricevere un importo notevolmente inferiore rispetto alla somma versata al momento della sottoscrizione o non riceverlo affatto. Ed è proprio l’assenza della garanzia alla restituzione del capitale investito che sembra allontanare le polizze in esame dalla sfera previdenziale, propria dei negozi assicurativi, avvicinando le operazioni ad esse sottese a dei veri e propri investimenti finanziari. Infatti, com’è stato evidenziato dalla Corte di Cassazione, se la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. “tradizionali” di cui all’art. 1882 c.c., si è in presenza di polizze vita a contenuto finanziario in quanto caratterizzate dal rischio finanziario [11]. Il prodotto assicurativo, invece, per essere tale, non può prescindere dalla presenza del rischio demografico. Occorre, cioè, che si realizzi il sinallagma tipico del contratto di assicurazione in forza del quale a fronte del pagamento del premio da parte dell’assicurato corrisponde la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore il quale si assume il rischio demografico per il caso vita [12]. Appare evidente la difficoltà, nel contesto della giurisprudenza italiana, a superare l’impasse con riferimento al rischio demografico che invece, nel panorama normativo europeo, viene ridefinito conformemente al tipo di contratto stipulato e nel caso di prodotti di investimento assicurativo –quali, nella specie, i contratti Unit-linked –, si considera influenzato dalle oscillazioni di mercato e posto a carico del sottoscrittore, senza che ciò incida sulla natura del contratto che resta comunque assicurativa.
L’attenzione verso la tutela del risparmiatore nei contratti di assicurazione collettiva Unit-Linked è rafforzata da due recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea [13] che è intervenuta per risolvere alcune questioni sorte sul piano dell’informazione precontrattuale e della responsabilità dell’intermediario assicurativo, strettamente connesse alla natura “ibrida” e fortemente discussa dei prodotti assicurativi collegati a fondi di investimento. Appare opportuno ripercorrere brevemente i termini delle vicende controverse. A seguito dell’adesione ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita Unit-linked, stipulato tra un’impresa (intermediaria) e la compagnia assicurativa, alcuni consumatori – che all’atto di adesione si impegnavano a versare regolarmente premi mensili a fronte delle prestazioni assicurative– decidevano di risolvere i rapporti assicurativi, ma ricevevano, inaspettatamente, circa un terzo dei premi versati, al netto delle spese di liquidazione. Ritenevano, pertanto, di essere stati vittime di pratiche commerciali sleali, poiché al momento dell’adesione non avevano ricevuto esaustive informazioni sulla natura dei fondi di investimento collegati alle polizze Unit-linked né sulla circostanza che, in caso di perdita di valore del fondo, non avrebbero recuperato una percentuale consistente delle somme versate alla compagnia [14]; agivano, quindi, in giudizio per la declaratoria di nullità dell’atto di adesione e, eventualmente, anche del contratto di assicurazione, con richiesta di rimborso integrale dei premi versati. Lo studio sulle Unit-linked torna al centro del dibattito per l’incidenza che queste particolari tipologie di polizze assicurative esercitano sul piano dell’informazione precontrattuale e anche per una serie di problemi di natura applicativa connessi alla presenza di elementi di investimento all’interno della prestazione assicurativa. Sotto questo profilo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha offerto un notevole contributo per la ricostruzione del quadro –composito e multiforme– all’interno del quale si inseriscono le Unit-linked che, verosimilmente, non possono essere definite alla stregua delle tradizionali assicurazioni sulla vita, considerati gli investimenti realizzati dalla compagnia assicurativa.
In particolare, una questione di centrale rilevanza, è quella relativa alla posizione assunta dai consumatori che aderiscono ad un contratto collettivo [15] Unit-Linked stipulato tra l’impresa di assicurazione e l’impresa contraente, dovendosi chiarire se a seguito dell’atto di adesione, possano essere considerati anch’essi parti dell’accordo contrattuale e, conseguentemente, destinatari in materia di informazioni previste nell’art. 36, par. 1, della direttiva sule assicurazioni sulla vita, Dir. 2002/83/CE [16]. Tale norma prescrive l’obbligo informativo [17] a favore della parte contraente dell’assicurazione. Se, quindi, ci si attiene rigorosamente alla formulazione letterale della disposizione, gli unici destinatari dell’informazione sarebbero i soli sottoscrittori del contratto e, nel caso di specie, l’impresa contraente, e non anche i consumatori che aderiscono successivamente all’operazione negoziale oggetto della già avvenuta stipulazione [18]. Tuttavia, la rigida applicabilità della disposizione è stata messa in discussione a causa della particolarità del contratto concluso nella fattispecie in esame, che presenta caratteristiche peculiari sia sotto un profilo strutturale che sul piano degli effetti. I contratti assicurativi in questione, infatti, realizzano forme di distribuzione assicurativa e sono contraddistinti da uno schema flessibile, cioè collettivo e aperto [19]. Sebbene l’accordo sia negoziato da un soggetto che assume il ruolo di parte contraente – e che, peraltro, può anche non essere il portatore dell’interesse assicurato – al contratto possono aderire successivamente altri soggetti che, di conseguenza, diventano beneficiari dell’operazione negoziale ad esso sottesa, quindi “assicurati”. Tale dinamica negoziale incide sull’atteggiarsi degli effetti del contratto di assicurazione, che si spiegano non solo nei confronti dello stipulante ma altresì nei confronti dei consumatori che manifestano la volontà di accettare l’offerta assicurativa attraverso la sottoscrizione dell’adesione. Chiaramente, la lettura restrittiva dell’art. 36, par.1 della direttiva, osta ad una piena ed effettiva tutela di tali consumatori poiché, considerato che non potrebbero considerarsi “parti contrattuali” ma solo meri affiliati all’atto negoziale stipulato, non beneficerebbero delle informazioni prescritte dalla norma e necessarie al fine di una corretta conoscenza dell’operazione negoziale. Il rigore della formulazione letterale dell’art. 36, par. 1, della direttiva è stato “smorzato” dalla Corte di Giustizia europea che, in una prospettiva sistematica che valorizza la ratio legis, ha evidenziato che “soggetto contraente” è colui che diventa destinatario dell’offerta del rapporto giuridico del contratto di assicurazione [20]. Ne consegue che se il consumatore, con la dichiarazione di adesione, si impegna a versare un premio iniziale e successivamente premi mensili regolari alla compagnia di assicurazione, diventa destinatario degli obblighi che derivano dal contratto e, quindi, necessariamente anche titolare dei diritti che discendono dal medesimo.
L’impresa assicurativa, infatti, all’atto dell’adesione, riscuote i premi e si obbliga a fornire le prestazioni proprie del contratto di assicurazione.
Peraltro, il considerando 52 della direttiva prevede che il consumatore deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze e ciò, implica la necessità del coordinamento delle disposizioni affinché l’informazione sulle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti sia chiara, completa ed esaustiva. Alla luce del quadro delineato, la CGE allarga le maglie della nozione di contraente dell’assicurazione [21], poiché se tale definizione fosse riferita alla sola persona che sottoscrive il contratto, le finalità di tutela perseguite dalla direttiva verrebbero indubbiamente meno. La rilettura della norma secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea, consente di giungere ad una compiuta definizione di contraente, per tale intendendosi il soggetto che sceglie un prodotto assicurativo e che, quindi, diventa destinatario dell’offerta del rapporto giuridico di assicurazione e assume tutti i diritti e gli obblighi che da esso discendono. Ne consegue che il soggetto chiamato ad adempiere all’obbligo di informazione di cui all’art. 36, par. 1 della direttiva, debba essere individuato nell’impresa contraente che assume il ruolo di intermediaria. Data la peculiarità dei contratti collettivi Unit-linked, la giurisprudenza della CGE ha evidenziato che, mentre nei contratti assicurativi a schema tradizionale l’obbligo di informazione è posto solo in capo alla compagnia assicurativa quale professionista, nella fattispecie in esame sorgono due rapporti giuridici, il primo tra la compagnia assicurativa e l’impresa contraente e il secondo tra quest’ultima e i potenziali aderenti. Pertanto, il procedimento di adesione è gestito dall’impresa intermediaria e quindi sarà quest’ultima a trasmettere le informazioni ricevute dalla compagnia di assicurazione ai consumatori che aderiscono al rapporto negoziale.
Al centro del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si pone il tema della tutela precontrattuale dei consumatori nei contratti Unit – Linked [22]. Alla luce della complessità delle operazioni negoziali oggetto delle polizze assicurative in questione, considerato, altresì, il ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari, è sembrato logico domandarsi se non fosse necessario predisporre una tutela specifica e più rigorosa sul piano dell’informazione [23] per i sottoscrittori – o beneficiari – delle Unit – Linked, che preveda obblighi più stringenti in capo agli intermediari assicurativi, sia con riguardo all’aspetto contenutistico che in relazione al profilo temporale [24]. I consumatori che aderiscono al contratto assicurativo diventano beneficiari delle prestazioni della compagnia assicurativa a fronte del versamento di premi regolari. A differenza di ciò che accade nei contratti assicurativi che presentano uno schema tradizionale, nel caso delle Unit-linked, i diritti degli assicurati sono fortemente condizionati dall’andamento dell’investimento. Il collegamento tra il contratto di assicurazione e il fondo d’investimento qualifica la prestazione del negozio assicurativo come polizza a capitale variabile e, pertanto, i rischi che ne derivano sono connessi alle caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita del contratto. In tale assunto si inserisce la questione della portata applicativa dell’art. 36, par. 1 della Direttiva, in quanto la norma prevede che l’informazione ricada solo sulla indicazione della natura degli strumenti finanziari e non anche sull’entità dei rischi connessi all’investimento. Al riguardo, la giurisprudenza europea ha osservato che la limitazione della informazione alla sola indicazione del tipo di strumenti finanziari si pone in aperto contrasto con le istanze di tutela dei consumatori assicurati e che, pertanto, la disposizione contenuta nell’art. 36 par. 1 della Direttiva dovesse essere letta in una prospettiva di ampia contestualizzazione, ovvero in rapporto sia con il caso concreto e, soprattutto, con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nella Direttiva [25]. La Corte di Giustizia UE, nell’orbita di una interpretazione sistematica della disposizione, ha “riempito” il contenuto dell’informazione alla luce di un dato fondamentale: l’elemento di investimento è strettamente collegato al prodotto assicurativo che, pertanto sarà percepito dal consumatore come forma d’investimento. Ne consegue che questi, oltre a pagare i premi assicurativi, sopporterà anche i rischi derivanti dall’operazione negoziale. Appare evidente come, in tale contesto, si imponga l’esigenza di una compiuta informazione sugli strumenti finanziari [26] che indubbiamente non può riguardare solo la natura dei medesimi come prescrive l’art. 36 par.1 della direttiva poiché altrimenti si paralizzerebbero le istanze di tutela. Nella prospettiva di una compiuta realizzazione della protezione del consumatore, la CGE, ha confutato la rigida impostazione della norma e ha delineato in modo più analitico le informazioni che devono essere comunicate agli assicurati quando ricorre un contratto collegato ad un fondo di investimento, le quali devono riguardare non solo la natura ma anche le caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita e devono, peraltro, includere una descrizione chiara, precisa e comprensibile della natura economica e giuridica di detti strumenti, indicare i principi generali che regolano il loro rendimento e i rischi strutturali connessi all’investimento che possono incidere sui diritti e sugli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo, nonché i rischi correlati alla perdita di valore del fondo di investimento [27]. È agevole rilevare come la Corte costruisca una fitta rete di obblighi specifici a favore dei consumatori, considerato che, alla luce del coordinamento dell’art. 36, par. 1 della Direttiva con il considerando 52 della Direttiva e nell’allegato III, punto A, emerge chiaramente come le indicazioni chiare, specifiche e comprensibili siano oggettivamente necessarie, in un contesto singolare quale quello dei contratti Unit-linked per consentire al consumatore di operare scelte consapevoli. Tuttavia, se da una parte la Corte riconosce e legittima una tutela specifica dei consumatori nei contratti Unit – Linked, pone un limite ben preciso segnato proprio dalla “oggettiva necessità dell’informazione”, che implica che la stessa non sia esorbitante e neanche eccessivamente dettagliata o tecnica, altrimenti si sconfinerebbe nella disciplina della direttiva 2004/39/CE propria dei mercati e degli strumenti finanziari [28]. Questo passaggio presta il fianco ad alcune criticità. Si osserva infatti che la CGE si premura non solo di specificare le informazioni che devono essere date al consumatore ma anche quelle che devono essere taciute. Appare lecito chiedersi come il principio di “oggettiva necessità” da una parte consenta di ampliare le maglie dell’informazione e, invece, per un altro verso, conduca ad un singolare contenimento delle stesse. Allora, sembrerebbe configurarsi una vera e propria contraddizione in termini considerato, peraltro, che alla luce del principio di trasparenza delle informazioni [29], che riveste un ruolo fondamentale nella tutela dei consumatori, l’osservazione della non necessaria esigenza di informazioni esaustive sulla natura e su tutti i rischi connessi all’investimento, sembrerebbe irrigidire il sistema che, invece, data la delicatezza delle operazioni sottese ai contratti Unit che restano assicurazioni sulla vita a capitale variabile, dovrebbe essere permeabile alle esigenze e alle istanze di tutela che si presentano di volta in volta nel singolo caso concreto. In tal senso, sorge spontaneo domandarsi come si può applicare il principio di trasparenza in un contesto in cui le informazioni sugli strumenti finanziari possono anche essere “non esaustive”?
Nella prospettiva di rafforzare il sistema di tutela dei risparmiatori nelle operazioni di assicurazione e di investimento, la giurisprudenza europea ha riservato particolare attenzione al momento in cui al consumatore vengono rese le indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti assicurativi e delle operazioni di investimento [30]. Data la peculiarità della fattispecie, non è sufficiente che le informazioni siano richiamate nel contesto dell’atto negoziale né che siano comunicate prima della sottoscrizione della proposta di adesione, ma è necessario garantire un “tempo utile” che vada a scandire la fase precontrattuale, al fine di consentire al consumatore di operare una scelta consapevole tra i diversi prodotti assicurativi disponibili e di optare per quello più consono alle sue esigenze [31]. Tuttavia, si osserva che il principio espresso dal più recente orientamento della CGE, già consolidato nella giurisprudenza europea, non individua l’effettiva collocazione temporale delle informazioni e lascia gli Stati membri liberi di decidere i termini di adempimento dei relativi obblighi da parte dei professionisti e quanto tempo occorra effettivamente al consumatore per valutare con cognizione di causa il merito dell’investimento. Forse, sotto tale profilo, si poteva valorizzare il rapporto tra consenso e informazione con una serie di previsioni più specifiche in merito alla fase temporale in cui questa deve essere resa. In dottrina, è stato osservato come in questo contesto sia necessario fornire una serie di indicazioni tecniche riguardanti le operazioni d’investimento che consentano al consumatore di valutare la convenienza del negozio assicurativo [32]. Pertanto, in analogia con quanto previsto in tema di contratti di credito ai consumatori, forse, nella prospettiva della realizzazione di un’ampia ed efficace tutela dei contraenti dell’assicurazione, si potrebbe anche qui fare ricorso alla c.d. informazione pubblicitaria, che si colloca in un tempo esterno al contratto, vale a dire ancora prima dell’avvio delle trattative. Si tratta, cioè, di una informazione generale e messa a disposizione del pubblico e non del singolo consumatore, e ciò consentirebbe a chi vuole assicurarsi, di comparare i diversi prodotti assicurativi d’investimento e di scegliere quello più confacente alle proprie esigenze.
Le questioni più spigolose si pongono sul piano dei rimedi poiché la direttiva 2002/83 non determina quali conseguenze derivino dalla violazione totale o parziale dell’obbligo informativo precontrattuale [33]. Ciò ha causato una serie di problemi, considerato che nel contesto delle vicende controverse oggetto delle decisioni della Corte di Giustizia, i consumatori lamentavano che al momento della cessazione del rapporto assicurativo, si vedevano restituire dalla compagnia assicurativa somme largamente inferiori rispetto a quanto versato, senza essere stati previamente informati delle caratteristiche precipue degli strumenti finanziari e sui rischi degli investimenti. Chiedevano, per tale ragione, il rimborso dei premi versati e la nullità del contratto di assicurazione. Anche sotto questo profilo, l’art. 36, par. 1 della direttiva fa da sfondo solo a considerazioni di ordine generale che chiaramente non offrono un adeguato supporto al ruolo rivestito dall’informazione nell’ambito dei contratti Unit-Linked, ove anche l’omissione di un dettaglio può influenzare la scelta del consumatore. Al riguardo, il recente orientamento della Corte di giustizia suggerisce l’accostamento dei rimedi previsti per l’inadempimento degli obblighi contrattuali ai rimedi privatistici disposti in tema di pratiche commerciali sleali [34]. Prendendo le mosse dalla nozione di pratica commerciale sleale [35] che comprende sia le pratiche di natura commerciale sia quelle che hanno un nesso diretto con la promozione, la vendita e la distribuzione di prodotti ai consumatori, le comunicazioni fornite dall’impresa intermediaria rientrerebbero nelle attività che tali imprese svolgono a livello professionale e, quindi, possono essere considerate pratiche commerciali ai sensi della direttiva 2005/59/CE. In questo contesto, appare evidente come la violazione degli obblighi di informazione configuri una pratica commerciale sleale con conseguente responsabilità in capo all’impresa assicurativa [36], poiché ogni informazione non data rappresenta un’omissione ingannevole se il suo contenuto risulta rilevante e decisivo al fine della decisione commerciale [37]. È chiaro che il collegamento alla disciplina prevista in tema di pratiche commerciali scorrette e ai relativi rimedi rafforza la tutela dell’investitore, il quale sarà legittimato, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di informazione da parte del professionista, ad esperire in alternativa ai rimedi contrattuali contemplati dalla normativa del proprio ordinamento nazionale, i rimedi privatistici propri delle pratiche commerciali sleali [38]. Con il richiamo alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette si aggiunge, indubbiamente, un significativo tassello alla disciplina delle polizze Unit-linked, in quanto viene man mano a delinearsi il sistema delle tutele in un settore che reclamava previsioni tecniche specifiche sul piano dell’informazione e della protezione del consumatore.
L’indagine sulle polizze assicurative Unit-Linked fa emergere un quadro piuttosto complesso e multiforme.
Il problema si è posto principalmente in quanto la controversa natura di tali fattispecie negoziali, caratterizzate da una componente finanziaria che incide sulla causa assicurativa, ha determinato la necessità di rivedere la disciplina che le regola, considerato che sebbene abbiano ad oggetto una polizza assicurativa, non possono essere considerate sic et simpliciter alla stregua delle tradizionali assicurazioni. L’investimento che tali polizze realizzano, infatti, reclama una tutela più specifica nei confronti dei consumatori i cui premi saranno investiti in titoli o strumenti finanziari. Centrale, diventa pertanto il contenuto dell’informazione nel contesto dei contratti Unit-linked e, com’è stato osservato dalla giurisprudenza europea, non sembra che la direttiva in tema di assicurazione sulla vita contenga delle previsioni specifiche e adeguate al tipo negoziale che si configura nel caso di specie. In realtà, sembra emergere un vero e proprio vuoto normativo in materia. Per tale ragione, le recenti decisioni della Corte di Giustizia UE hanno rivestito un’importanza fondamentale in quanto hanno definito l’ambito di operatività degli obblighi di informazione di cui i consumatori che aderiscono al contratto collettivo di assicurazione devono essere destinatari per il solo fatto che beneficiano delle prestazioni assicurative, a prescindere dalla circostanza che siano sottoscrittori dell’accordo negoziale e quindi “parti contrattuali”.
In particolare, sono state delineate in modo dettagliato le informazioni da comunicare ai consumatori, in una prospettiva di trasparenza ed efficacia della tutela, quindi facendo puntuale riferimento alle caratteristiche specifiche degli investimenti e ai relativi rischi.
Peraltro, a rafforzare il sistema dei rimedi è stato l’accostamento, operato dalla Corte di Giustizia UE, delle sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette agli strumenti contrattuali privatistici in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte degli intermediari assicurativi. E ciò ha avuto indubbiamente un forte impatto sul piano dell’efficacia delle tutele in un ramo del settore assicurativo ove si inserisce il rischio finanziario degli investimenti che caratterizzano le polizze Unit-linked.
[1] Sul tema si rinvia, senza pretesa di esaustività, a LUCCHINI GUASTALLA, La polizza “unit linked” tra causa finanziaria e causa assicurativa, in La Nuova Giur. civ. comm., 2019, I, 983 ss.; CASÀ, Sulla natura giuridica della c.d. polizza unit linked, in Corr. giur., 2021, 223 ss.; MARINO, Il contratto di investimento assicurativo all’intersezione tra ordinamento assicurativo e finanziario, in Jus civ., 2020, 1595 ss.; LANDINI, Sulla validità/invalidità delle polizze “linked”, in Giur. it. 2019, 1024 ss.; BERTI DE MARINIS, La natura delle polizze assicurative a carattere finanziario e la tutela dell’assicurato-investitore, in Resp. civ. e prev., 2018, 1525 ss.; RIVA, La natura delle polizze vita cd. “linked”, tra diritto interno e diritto sovranazionale, in Assicurazioni, 2020, I/II, 190 ss.; PIRAS, Le polizze variabili nell’ordinamento italiano, Milano, 2011; GUADAGNO, La natura delle polizze unit linked e la disciplina applicabile, in La Nuova giur. civ. com., 2/2011, 155 ss.; CORRIAS, Sulla natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema, nota a Trib. Milano, 16.04.2015, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, II, 457 ss.; ALBANESE, Le polizze linked tra assicurazione sulla vita e prodotti finanziari, in La Nuova giur. civ. com., 1/2016, 1572 ss.
[2] Sulla distinzione tra polizze linked e prodotti assicurativi la giurisprudenza si è pronunciata a più riprese, individuando la linea di confine tra prodotti finanziari e prodotti assicurativi nella garanzia dell’integrità del capitale investito. In particolare, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito che «per aversi una funzione di tutela previdenziale, e, dunque, per potersi qualificare come polizza vita, il contratto deve prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale. Per contro, la previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato– con l’alea di non potersi vedere riconosciuto alcun rimborso in caso di default dell’emittente, o un rimborso irrisorio in caso di andamento negativo dei titoli– è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata» (Trib. Firenze, n. 852/2020). In dottrina, sul tema, cfr., CAPRIGLIONE, Le polizze “Unit linked”: prodotti assicurativi con finalità di investimento (parere pro veritate reso in data 31.3.2014), in Nuova giur. civ. comm., 2014, 426 ss.; CORRIAS, Sulla natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema, in Banca borsa e tit. cred., 2015, 458; FRANZONI, L’assicurazione tra i contratti aleatori, in Contr. e impr., 2011, 47 ss.; LENER, L’offerta al pubblico di fondi pensione, polizze assicurative e strumenti finanziari, in prospettiva italiana e comparata, in Contr. e impr./Europa, 2006, 495 ss.; ID., Il prodotto assicurativo fra prodotto finanziario e prodotto previdenziale, in Dir. econ. ass., 2005, 1236 ss.; ID, Il prodotto “assicurativo” fra prodotto “finanziario” e prodotto “previdenziale”, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2005, 4, 1233 ss.
[3] Il problema sta nel fatto che fronte dell’obiettivo di investimento perseguito dal contraente, si colloca una prestazione dell’assicuratore non più certa, come nell’assicurazione vita tradizionale, bensì variabile, in quanto il risultato conseguito dall’attività di investimento svolta dall’impresa di assicurazione determina la misura degli impegni dell’impresa stessa. Sul tema, senza pretesa di completezza, cfr. CORRIAS, La natura delle polizze linked tra previdenza, risparmio e investimento, in Assic., 2016, I, 225; e da ultimo, ID., (nt. 6), 24 ss. e 92 ss.; ID., I prodotti assicurativo-finanziari: genesi ed evoluzione, in Assic., 2021, 581 ss.; LANDINI, L’assicurazione sulla vita, in Trattato dei contratti, diretto da Roppo, V, Mercati Regolati, Milano, Giuffrè, 2014, 589; PIRAS, Le polizze variabili nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2011; VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit Linked e Index Linked, in Assic., 2000, I, 233 ss.; ID., Le polizze linked tra norme comunitarie, Tuf e codice civile, ivi, 2012, 399 ss.; GIAMPAOLINO, Le assicurazioni, l’impresa, i contratti, in Tratt. Dir. comm., Sez. III, Vol. 3, Torino, 2013; FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, 6, Torino, Giappichelli, 2019, 83 ss.; v. anche la rassegna Le linked life policies, a cura di BET, in Società, 2012, 318 ss.
[4] Sostengono la tesi della natura assicurativa delle polizze Unit-linked, G. VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit e Index Linked, in Assicurazioni, 2000; S. GUADAGNO, La natura delle polizze unit linked e la disciplina applicabile, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 3, 155 ss.
[5] In tal senso, cfr. A. GAMBINO, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice assicurativa e bancaria, in Riv. dir. soc., 2007, fasc. 2, pt. 1, 2 ss.; SALANITRO, Prodotti finanziari assicurativi collegati ad obbligazioni Lehman Brothers, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, 491 ss.; ALPA, I prodotti assicurativi finanziari, in Il nuovo codice delle assicurazioni, a cura di Amorosino-Desiderio, Milano 2206, 77 ss.; GALGANO, “Il prodotto misto” assicurativo, in Banca, borsa, tit. cred., 1988, I, 91 ss.
[6]Al riguardo, la Corte di legittimità, nell’ordinanza n. 10333/18, aveva affrontato, seppur in via incidentale, la spinosa questione sulla natura delle polizze Unit linked, prodotti assicurativi a elevata componente finanziaria il cui rendimento è collegato all’andamento di sottostanti quali quote di Oicr o di fondi interni. Nella fattispecie, i Giudici avevano negato la qualifica di prodotto assicurativo ad una Unit linked, attesa l’assenza di garanzia di conservazione e restituzione del capitale alla scadenza del contratto. Nello stesso senso, anche la giurisprudenza di merito rilevava la natura aleatoria ed il rapporto di interdipendenza tra premio e rischio demografico, nonché l’allocazione del rischio esclusivamente in capo all’assicurato e, pertanto, negava la qualifica di prodotto assicurativo delle polizze Unit linked. Sul punto, cfr. Corte d’Appello di Milano, 10 dicembre 2018, n. 5608.
[7] Cfr. Cass., sez. III, 5 marzo 2019, n. 6319, nella quale si legge che «nelle polizze Unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento». L’ago della bilancia, quindi, è rappresentato dal rischio demografico. Sul punto, è stato osservato in dottrina che al fine di individuare la qualificazione giuridica del contratto, è necessario distinguere le ipotesi ove nel contratto sia previsto che la prestazione possa anche essere inferiore rispetto al premio versato, da quelle in cui sia garantita all’assicurato almeno la somma versata al momento della sottoscrizione. In tal senso, cfr. IRRERA, L’assicurazione sulla vita, in L’assicurazione: l’impresa e il contratto, in Trattato di diritto commerciale, dir. da G. COTTINO, X, Torino, 2001, 254 ss.; CORRIAS, Le assicurazioni sulla vita, in Trattato di Dir. civ. e comm. Cicu-Messineo, già diretto da L. Mengoni e P. Schlesinger e continuato da V. Roppo e F. Anelli, Milano, 2021, 11 ss.; GUFFANTI, Le polizze “Unit linked”: un contratto a causa mista, in Società, 2019, XII, 1401 ss.; LA FATA, Causa in concreto delle polizze c.d. linked, rischio demografico «effettivo» e funzione previdenziale dell’assicurazione privata, in Giur. comm., 2021, 592 ss. Tale orientamento ha avuto seguito anche nella giurisprudenza di merito. Sul punto cfr. Trib. Milano, 21 dicembre 2009, in Foro It., 2010, 5, I, 1627; Trib. Parma, 10 agosto 2010, n. 1107, in Nuova Giur. Comm., 2011, 189 con nota di C. PALMETOLA, Sulla pignorabilità delle polizze index linked; Trib. Ferrara, 25 giugno 2011, n. 1020, con nota di R. CAVALLI, Polizze linked: contratti di assicurazione o contratti di investimento, in www.dirittobancario.it; Trib. Gela, 2 marzo 2013, in Dir. giust.online, 2013, 29 marzo; Trib. Napoli, 17 aprile 2013, n. 5060, in Banca Borsa, 2014, 4, II, 445; Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 30127, in Banca Borsa, 2015, 4, II, 449 e segg., con nota di P. CORRIAS, Sulla natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema; Trib. Bologna, 6 luglio 2015, n. 2146, in Redazione Giuffrè.
[8] Sulla riconducibilità delle Unit – Linked al contratto misto, cfr. in dottrina, Al riguardo, cfr. GALGANO, “Il prodotto misto” assicurativo finanziario, in Banca, borsa e tit. cred., 1988, I, 91 ss.; GAMBINO, Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita (Le polizze vita come prodotti finanziari), in Riv. dir. comm., 1985, I, 104 ss.; ID., La prevenzione nelle assicurazioni sulla vita e nei nuovi prodotti assicurativo-finanziari, in Assicurazioni, 1990, I, 28 ss.; LANDINI, Sulla validità/invalidità delle polizze “linked”, in Giur. it., 2019, 1020 ss.; MOLINARI, Il prodotto misto assicurativo-finanziario, in Resp. civ. e prev., 1992, 297 ss.; CORRIAS, Sulla natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema, cit., 458 ss.; MOLINARI, Il prodotto misto assicurativo-finanziario, in Resp. civ. e prev., 1992, 297 ss.; CASÀ, Sulla natura giuridica della c.d. polizza unit linked, in Corr. Giur., 2021, 223 ss. mette in evidenza un orientamento dottrinale secondo il quale «l’idea per cui il rischio demografico – e cioè la relazione di interdipendenza fra la quantificazione dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore e la valutazione della durata della vita dell’assicurato – sia presupposto imprescindibile della life-insurance policy, rappresenta un mito “da sfatare”, sicché, in tale prospettiva, le polizze c.d. variabili (quali le linked), sebbene non caratterizzate dal menzionato rischio demografico, sarebbero comunque riconducibili nel tipo negoziale assicurativo». Sul punto, si rinvia a VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit Linked e Index Linked, in Assicurazioni, 2000, I, 234-235.
[8] Segnatamente, l’art. 4 del reg. UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (reg. PRIP), definisce quale “prodotto d’investimento assicurativo: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”. Per ricostruire un quadro completo sulla disciplina applicabile ai prodotti d’investimento assicurativi con particolare riguardo alle polizze unit linked, si rinvia, tra gli altri, a ANTONUCCI, I contratti di mercato finanziario, Pacini, 2018.
[9] La CGE con sentenza 31 maggio 2018 resa nella causa C-542/16 (Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag vs. Dödsboet efter Ingvar Mattsson e altri), la CGUE aveva già affermato che un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, per rientrare nella nozione di «contratto di assicurazione», di cui all’articolo 2, punto 3, della Direttiva UE 2002/92, deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso. In altri termini, il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano né debbano entrare valutazioni circa l’allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi (direttamente o indirettamente) sottostanti la polizza. Ma il leading case risale alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2012, n. 166/11, nota come “Sentenza Gonzalez Alonso”, con la quale la CGE ha affermato la piena natura assicurativa delle polizze Unit Linke, qualificandole quali assicurazioni sulla vita nel senso stretto dei termini. Al riguardo, è stato posto in evidenza come le polizze legate all’andamento di indici finanziari ovvero connesse a fondi di investimento “sono normali in diritto delle assicurazioni”. L’orientamento della giurisprudenza europea si poneva in aperto contrasto con le tesi elaborate dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti la Corte di Cassazione nel 2018 con sentenza n. 10333 aveva statuito che le polizze senza capitale garantito dovessero essere considerate alla stregua di contratti di investimento, destando preoccupazione nel mercato assicurativo, stante il rilevante apporto che le polizze rientranti in tale categoria (Unit e Index linked) conferiscono al fatturato complessivo del settore vita.
[10] Segnatamente, l’art. 4 del reg. UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (reg. PRIP), definisce quale “prodotto d’investimento assicurativo: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”. Per ricostruire un quadro completo sulla disciplina applicabile ai prodotti d’investimento assicurativi con particolare riguardo alle polizze unit linked, si rinvia, tra gli altri, a Antonucci, I contratti di mercato finanziario, Pacini, 2018.
[11] Sul punto, cfr. Cass. 22.10.2021, n. 29583, ove viene ribadito che il rischio finanziario, proprio delle polizze unit-linked, allontana tali tipi di polizze dai prodotti assicurativi tradizionali: «nelle polizze di tipo classico, l’assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma a familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto. Invece, nelle polizze a contenuto finanziario, al posto dell’obbligo restitutorio in capo all’impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l’investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che quindi varia in base a una serie di fattori: l’andamento del mercato, dei titoli investiti, eccetera. Il riferimento è in particolare alle polizze unit e index linked, il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all’andamento di fondò comuni di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari. L’elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked “pure” grava interamente sull’assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi».
[12] Cfr. Cass., 05.03.2019, n. 6319 nella quale si legge che: «nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio demografico”». Il rischio demografico, quindi, deve esistere al momento della stipulazione del contratto, a pena di nullità.
In dottrina, sul tema, cfr. FRANZONI, L’assicurazione tra i contratti aleatori, in Contr. e impr., 2011, 417 ss.; Corrias, Alea e corrispettività nel contratto di assicurazione (indivisibilità del premio e sopravvivenza), in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, 30 ss. Nello stesso senso, cfr. Cfr. Cass., sez. III, 13 settembre 2019, n. 22981; Cass., sez. III, 5 marzo 2019, n. 6319; Cass., sez. trib., 21 settembre 2021, n. 25475.
[13] Corte di Giustizia UE, 24.02.2022, in cause riunite C-143/20 e C-213/20, in www.curia.europa.eu; Corte di Giustizia UE, 02.02.2023, C-208-21, in www.curia.europa.eu
[14] Al riguardo occorre precisare che le polizze linked sono composte da due tipologie: le polizze unit linked, collegate al valore di fondi d’investimento e le polizze index-linked, la cui rendita è collegata al valore di indici azionari. Elemento comune di questa variegata tipologia di contratti è che, a fronte dell’obiettivo di investimento perseguito dal contraente, si colloca una prestazione dell’assicuratore non più certa, come nell’assicurazione vita tradizionale, bensì variabile, in quanto il risultato conseguito dall’attività di investimento svolta dall’impresa di assicurazione determina la misura degli impegni dell’impresa stessa. Per un inquadramento generale sul tema, cfr. MIOLA, Sui rapporti tra assicurazione e mercati finanziari: il caso delle polizze linked, in Giurisprudenza Comm., fasc.4, 2023, 574 ss.; CORRIAS, già diretto da L. Mengoni, P. Schlsinger e continuato da V. ROPPO e F. Anelli, Le assicurazioni sulla vita, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Op. cit.; A. PANCALLO, Le polizze linked e le esigenze di tutela degli investitori, in Contr. e imp., 2019, 753 ss.; PIRAS, Il ruolo delle polizze unit inked nella previdenza complementare, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, fasc. 4, 954; SALANITRO, Prodotti finanziari assicurativi collegati ad obbligazioni Lehman Brothers, in Banca, borsae tit. cred., 2009, 491 ss.
[15] L’assicurazione è l’operazione economica che consente, tramite la ripartizione tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo rischio, di garantirsi contro le conseguenze patrimonialmente negative di un determinato rischio, trasformandolo da individuale in collettivo. In tal senso si esprime TORRISI, Le Polizze Unit Linked e il rischio demografico, in I contratti, 2/2020, 195 ss. Per un approfondimento sul tema, v. anche PECCENINI, L’assicurazione, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 2007, 71 ss.; FANELLI, Le assicurazioni, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu – Messineo, Milano, 1973, 19; DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2019, 3.
[16] In particolare la norma. Contenuta nell’art. 36, par. 1, della direttiva 2002/83/CE nel prescrivere l’obbligo di informazione in capo all’intermediario prima della conclusione del contratto con l’assicurato, rinvia all’allegato III, punto A della direttiva che prevede che prima di concludere il contratto debbano essere fornite all’assicurato le informazioni relative all’impresa di assicurazioni, ovvero, la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, il nome dello Stato membro dove è stabilita la sede sociale ed eventualmente l’agenzia o la succursale con la quale sarà concluso il contratto, l’indirizzo della sede sociale ed eventualmente dell’agenzia o della succursale con la quale sarà concluso il contratto.
[17] La CGE individua il soggetto obbligato a fornire le informazioni nell’intermediario assicurativo, superando l’orientamento formatosi sotto il vigore della disciplina precedente alla direttiva 2002/83/ CE che riconosceva quale soggetto gravato dell’obbligo di informativa l’impresa di assicurazione (CGE 19.12.2013, causa C-209/12).
[18] Al riguardo occorre precisare che il contraente dell’assicurazione, sebbene si trovi in una posizione di debolezza contrattuale, non combacia con la figura del consumatore perché può essere sia persona fisica che persona giuridica. L’osservazione viene evidenziata da PERFETTI, Lo statuto degli obblighi informativi: un altro contributo della Corte UE, in La Nuova Giur. civ. comm., 4/2022, 812. Sul punto, v. PAGLIANTINI, voce «Contratto (diritto europeo)», in Enc. Del dir., I tematici, I, Contratto, Giuffrè, 2021, 130 ss.;
[19] LANDINI, L’assicurazione sulla vita, in Tratt. Contratti Roppo-Benedetti, V, Mercati regolati, Milano, 2014, 591; NAZZARO, La causa delle polizze unit e index linked, in Diritto del mercato finanziario e assicurativo, 2016, 58 ss.
[20] Sul punto, la Corte di Giustizia UE, 24.02.2022, in cause riunite C-143/20 e C-213/20, cit., ha osservato che “ In tali circostanze, pertanto, risulta dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 che, ai fini dell’obbligo di informazione precontrattuale da esso previsto, la nozione di «contraente» si riferisce alla persona che è destinataria dell’offerta nel rapporto giuridico caratteristico del contratto di assicurazione e che è, quindi, chiamata a scegliere un prodotto assicurativo e ad assumere i diritti e gli obblighi che ne derivano, cosicché detta nozione comprende anche le persone che, attraverso una loro dichiarazione indirizzata a un’impresa contraente dell’assicurazione, hanno aderito a un contratto collettivo di assicurazione e hanno, così, assunto la qualità di assicurato nell’ambito di un siffatto contratto”.
[21] Nella decisione della CGE in commento, ai punti 81-82, si legge che “il rapporto assicurativo tra impresa di assicurazione e consumatore assicurato rientra, in quanto tale, nell’ambito della nozione di «contratto d’assicurazione», ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, sicché il consumatore che ne diviene parte aderendo al contratto collettivo unit-linked rientra nella nozione di «contraente», ai sensi di tale disposizione. La circostanza che tale consumatore divenga o meno formalmente parte anche del citato contratto collettivo, concluso tra l’impresa di assicurazione e l’impresa contraente dell’assicurazione, è, a tal fine, irrilevante. Di conseguenza, tale consumatore deve, prima della sua adesione al contratto collettivo unit-linked, ricevere le informazioni menzionate in detta disposizione, che gli consentano di effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze”.
[22] Sul tema, cfr. DE CRISTOFARO, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo riformato, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 97 ss.; M. CIAN, L’informazione nella prestazione dei servizi di investimento: gli obblighi degli intermediari, in E. Gabrielli– R. Lener (a cura di), I contratti del mercato finanziario, in P. Rescigno – E. Gabrielli (diretto da), Trattato dei contratti, II ed. Torino, 2011, 213 ss.; SALERNO, La tutela dell’investitore in prodotti di investimento assicurativo, in Dir. e merc. Fin., 2020, 565 ss.; SANGIOVANNI, L’informazione precontrattuale degli intermediari assicurativi, in Contr. e impr., 2010, 237 ss.; In tema si vedano: S. SARDELLI, Art. 21, in V. Calandra Buonaura (a cura di), Commentario breve al testo unico della finanza, Padova, 2020, 143 ss.; A. DI AMATO, I servizi e i contratti di investimento, in S. Amorosino (a cura di), Manuale di diritto del mercato finanziario, Milano, III ed., 2014, 83 ss.; G. Gobbo, Art. 21, in F. Vella (a cura di), Commentario T.U.F., Torino, 2012, 257 ss.; R. LENER, P. LUCANTONI, Art. 21, in M. Fratini, G. Gasparri (a cura di), Commentario al Testo Unico della Finanza, Torino, 2012, 375 ss.
[23] In via preliminare, appare necessario procedere all’individuazione delle norme di riferimento che, nel caso di specie, sono costituite dall’art. 21, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dall’art. 23, comma 3, del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007. Il primo dei due articoli è collocato, nell’ambito del Titolo dedicato ai “Servizi e attività di investimento”, al Capo II, rubricato “Svolgimento dei servizi e delle attività” e delinea i criteri generali a cui devono attenersi gli intermediari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori.
[24] Sul punto, cfr. CAMEDDA, La tutela precontrattuale dei sottoscrittori di polizze “linked” stipulate prima delle riforme del tuf, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 448 ss.; Corrias, Informativa precontrattuale e trasparenza nei contratti assicurativi tra testo unico finanziario e codice delle assicurazioni, in Resp. civ. e prev., 2017, 266 ss.; M. CIAN, Gli obblighi informativi degli intermediari, in Nuove leggi civ., 2009, 1197 ss.; F. SAVASTA, L’adeguatezza informativa ed operativa a fronte del rifiuto di fornire informazioni, in questa Rivista, 2009, 1009; F. DURANTE, Intermediari finanziari e tutela dei risparmiatori, Milano, 2009,192; U. CARACINO, I servizi di execution only, in La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari, a cura di L. Zitiello, Torino, 2007, 212 ss.
[25] Cfr. Corte di Giustizia UE, 24.02.2022, in cause riunite C-143/20 e C-213/20, cit.
[26] Sul punto, sembra opportuno riportare il passo della decisione della Corte di Giustizia UE, 24.02.2022,, in cause riunite C-143/20 e C-213/20, cit.: “In tali circostanze, le caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita di un contratto unit-linked e, segnatamente, la natura e il rendimento di detti strumenti, nonché i rischi ad essi associati, sono di primaria importanza per la scelta consapevole di un siffatto prodotto assicurativo da parte del consumatore. Ciò è particolarmente vero quando, come nel caso di specie, tali attività di contropartita sono prodotti derivati o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati, i quali presentano un grado di rischio di investimento particolarmente elevato. Al fine di preservare l’effetto utile dell’obbligo previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, le informazioni da comunicare al consumatore che intende aderire a un contratto devono comprendere, pertanto, indicazioni sulle caratteristiche di dette attività di contropartita”.
[27] Al riguardo, appare utile richiamare la decisione Corte di Giustizia UE, 24.02.2022, nell’ambito della quale la Corte di Giustizia UE riafferma il principio di adeguatezza oggettiva del contenuto dell’informazione al destinatario espresso sia dalla disciplina interpretata, sia da tutti gli obblighi informativi consumeristici: “ Tuttavia, da una lettura combinata del considerando 52 e dell’allegato III, punto A, di tale direttiva risulta che dette indicazioni devono essere non solo sufficientemente chiare, precise e comprensibili per consentire al consumatore di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze, ma anche oggettivamente necessarie per operare tale scelta, come l’avvocato generale ha, in sostanza, rilevato al paragrafo 96 delle sue conclusioni. Si deve quindi ritenere che rientrino nella nozione di «indicazioni sulla natura delle attività di contropartita», ai sensi dell’allegato III, punto A, a.12, della direttiva citata, solo le indicazioni sulle caratteristiche di tali attività di contropartita che sono essenziali a tal fine. In particolare, come ha osservato l’avvocato generale nei paragrafi 100 e 102 delle sue conclusioni, esse devono includere una descrizione chiara, precisa e comprensibile della loro natura economica e giuridica, nonché dei principi generali che regolano il loro rendimento”. Sul punto cfr. in dottrina, ROSSI CARLEO, Commento al Titolo II, capo I, Disposizioni generali, sub art. 5, in Codice del Consumo. Commentario, a cura di Alpa, Rossi Carleo, Esi, 2005, 127; Lo statuto degli obblighi informativi: un altro contributo della Corte UE, cit. 815.
[28] In merito la Corte ha osservato che se si adottasse una diversa soluzione, ciò comporterebbe una estensione arbitraria della disciplina sui servizi di investimento. Sul tema, v. Perfetti, Lo statuto degli obblighi informativi: un altro contributo della Corte UE, cit. 813.
[29] ALPA, La “trasparenza” del contratto nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in L’intermediazione mobiliare, Studi in memoria di Aldo Maisano, a cura di Mazzamuto e Terranova, 193, 981 ss.; LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell’assicurazione vita, in Assicurazioni, 2007, II, 227 ss.
[30] Il tempo in cui viene fornita l’informazione è essenziale ai fini di una compiuta scelta da parte del cliente che deve essere posto nelle condizioni di assumere una decisione informata in un ragionevole lasso di tempo. Per tale ragione è fondamentale che l’informazione venga fornita non in un momento immediatamente precedente alla stipula del contratto ma in un tempo adeguatamente antecedente. La Corte, nella decisione del 24.02.2022, in cause riunite C-143/20 e C-213/20, fa riferimento ad “un tempo utile”. Sul tema, cfr. LUCANTONI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in E. Gabrielli – R. Lener (a cura di), I contratti del mercato finanziario, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), Trattato dei contratti, Torino, 2011, 258 ss.; F. SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano, 2004. CALLIANO, Informazione e trasparenza nei contratti bancari e finanziari tra diritto dei consumatori e nuovo diritto europeo dei servizi bancari e finanziari, in Riv. dir. bancario, 2014, 1.
[31] Nello stesso senso, cfr. Corte giust. UE, 19.12.2013, causa C-209/12, par. 23; Corte giust. UE, 18.12.2014, causa C-449/13, par. 46; Corte giust. UE, 1.10.2019, causa C-380/19, par. 34; Corte giust. UE, 23.01.2019, causa C-430/17, par. 36; Corte giust. UE, 13.09.2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17, par. 46; Corte giust. UE, 7.9.2016, causa C-310/15, par. 40. Sul tema, in dottrina v. H AZAN, L’assicurazione “responsabile” e la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e resp., 2017, 630 ss.; ALPA, La «trasparenza» del contratto nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in L’intermediazione mobiliare, Studi in memoria di Aldo Maisano, a cura di Mazzamuto e Terranova, 1993, 181.
[32] Così si esprime PERFETTI, Lo statuto degli obblighi informativi: un altro contributo della Corte UE, cit. 816.
[33] Il tema degli obblighi di informazione e delle conseguenze che seguono la loro violazione riporta alla luce una questione ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, quella relativa alla distinzione tra regole di validità e regole di comportamento. Sulle ricadute contrattuali derivanti dalla violazione dei doveri di comportamento da parte degli intermediari assicurativi e finanziari si sono formate diverse correnti di pensiero. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, avallato da una parte della dottrina, gli obblighi informativi dovevano considerarsi alla stregua di norme imperative e, pertanto, la loro inosservanza avrebbe dato luogo alla nullità del contratto. Ne conseguiva, sul piano dei rimedi, la condanna dell’intermediario alla restituzione all’investitore delle somme versate per l’acquisto di prodotti finanziari. Cfr. al riguardo, Trib. Cagliari 2 gennaio 2006, in Resp. civ. prev., 2007, 1418, con nota di LUMINOSO, Contratti di investimento, mala gestio dell’intermediario e rimedi esperibili dal risparmiatore; Trib. Firenze 19 aprile 2005, in Corr. giur., 2005, p.1273, con nota di DI MAJO, Prodotti finanziari e tutela del risparmiatore; in Contratti, 2005, 1010 ss.; LIACE, La finanza innovativa e la tutela del risparmiatore: il caso 4you, in Danno resp., 2006, 182 ss.; Trib. Genova 18 aprile 2005, in Danno resp., 2005, 604, con nota di ROPPO, La tutela del risparmiatore fra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond &Tango Bond); RICCIO, La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all’autonomia contrattuale, in Contr. impr., 1999, 24. Un altro filone giurisprudenziale optava per la ricostruzione in termini di responsabilità precontrattuale o contrattuale, individuando, sul piano della tutela, il rimedio del risarcimento del danno a favore dell’investitore che non avesse ricevuto le informazioni nella fase delle trattative o nel contesto della stipulazione del contratto. Sul punto, cfr. Cass. 29 settembre 2005 n. 19024, in Corr. giur., 2006, 670, con nota di GENOVESI, Limiti della «nullità virtuale» e contratti su strumenti finanziari; PASSARO, Intermediazione finanziaria e violazione degli obblighi informativi: validità dei contratti e natura della responsabilità risarcitoria, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 897; Roppo, AFFERNI, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale, in Danno resp., 2006, 25; SCODITTI, Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale, in Foro it., 2006, I, 1107; POLIANI, La responsabilità precontrattuale della banca per violazione del dovere di informazione, in Contratti, 2006, 446; FRANZONI, La responsabilità precontrattuale: una nuova stagione in Resp. civ. prev., 2006, 295; SCALZO, La responsabilità precontrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi di informazione, in Contratti 2007, 423 ss. Per un’analisi dei singoli orientamenti giurisprudenziali, cfr. FEBBRAJO, Violazione delle regole di comportamento e rimedi civilistici, in La tutela del consumatore dei servizi finanziari. Applicazioni giurisprudenziali e attuazione delle direttive Mifid, a cura di Di Nella, Napoli 2007, 137 ss.
In questo contesto, si è posta anche l’ulteriore questione del superamento del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento, alla luce del fatto che l’ultimo periodo del XX sembrava esprimere una perdita di terreno della parte generale del contratto, destinata a cedere il campo alle discipline speciali e di settore, come quella relativa ai contratti dei consumatori –contenuta nel Codice del consumo, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206– ove le regole di comportamento, nella specie quelle relative agli obblighi informativi, si ergono sempre più frequentemente a regole di validità. Sul tema, si rinvia a C. Scognamiglio, Regole di validità e regole di comportamento: i principi e i rimedi, in Europa e dir. priv., 2008, 599 e ss. Il dibattito relativo alla sorte del contratto a seguito della violazione degli obblighi di informazione è stato affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione che nel 2007 – con le pronunce n. 26724 e 26725 – hanno comunque avuto argomenti per riaffermare l’attualità del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento e hanno affermato, altresì, principi di diritto incompatibili con la tesi della nullità del contratto di investimento, suggerendo una soluzione sino ad allora inedita, consistente nel risarcimento del danno per conclusione di un contratto valido ed efficace ma “pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto”. In particolare, la Corte a Sezioni Unite ha sostenuto che la violazione degli obblighi che accompagnano la stipula del contratto di intermediazione (quali, per esempio, l’obbligo di consegnare al cliente il documento informativo; il dovere dell’intermediario di acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente), ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l’annullabilità del contratto per vizi del consenso, è «naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l’obbligo per l’intermediario di risarcire gli eventuali danni». La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione (quali il dovere di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d’investimento o di disinvestimento), «può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso». Sul tema, cfr., senza pretesa di completezza: SCODITTI, La violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario e le sezioni unite, in Foro it., 2008, c. 784; NAPPI, Le sezioni unite su regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi, in Giust. civ., 2008, 1175; FEBBRAJO, Violazione delle regole di comportamento nell’intermediazione finanziaria e nullità del contratto: la decisione delle sezioni unite, in Giust. civ., 2008, 2775; GRECO, Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela secondo le Sezioni Unite, in Resp. civ. e prev., 2008, 547; GOBBO, Le sanzioni applicabili alla violazione delle regole di condotta in tema di investimenti mobiliari: la prima pronuncia nomofilattica su nullità e responsabilità contrattuale, in Giur. comm., 2008, p.344.
[34] Per un quadro generale sul tema delle pratiche commerciali scorrette, cfr.: PAGLIANTINI, Formalismo informativo e pratiche commerciali sleali: pas de nullité (et d’annulabilité) sans texte?, in Riv. dir. comm., 2009; DE CRISTOFARO, La direttiva n. 05/29/CE e l’armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, in La Nuova Giur. civ. comm., n. 11/2009, 11059 ss.; LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Contr. impr., 2009, 73 ss., spec. 96; DE CRISTOFARO, La nozione generale di pratica commerciale scorretta, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2008; GENOVESE, La normativa sulle pratiche commerciali scorrette, in Giur. comm., 2008, I, 762 ss.; Meli, Le clausole generali relative alla pubblicità, in AIDA, 2008, 257 ss.; Leone, Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e delle imprese, in Dir. ind., 2008, 255 ss.; BARTOLOMUCCI, L’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette e le modifiche al codice del consumo, in Rass. dir. civ., 2008, 267 ss.; BATTELLI, Nuove norme in materia di pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevole, in Contratti, 2007, 1113 ss.; BARGELLI, L’ambito di applicazione della Direttiva 2005/29/CE: la nozione di pratica commerciale, in AA.VV., Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. La Direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano, Torino, 2007, 75 ss.; GRANELLI, Le «pratiche commerciali scorrette» tra imprese e consumatori: l’attuazione della DIRETTIVA 2005/29/CE modifica il codice del consumo, in Obbl. e contr., 2007, 776 ss.; VETTORI, Sub art. 39, in Codice del consumo. Commentario a cura di G. Vettori, Padova, 2007, 414 ss.; ROSSI CARLEO, Dalla comunicazione commerciale alle pratiche commerciali sleali, in E. MINERVINI, L. ROSSI CARLEO, Le pratiche commerciali sleali, Direttiva comunitaria e ordinamento italiano, Milano, 2007, 3 ss.; SANDULLI, Sub art. 39, in Codice del consumo, Napoli, 2005, 288 ss.
[35] Ai sensi dell’art. 20 del Codice del consumo, così come modificato dal D. Lgs. del 2 agosto 2007, n. 146 che ha dato attuazione alla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, una pratica commerciale è scorretta se “è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.
[36] In questo senso, Corte di Giustizia UE 02.02.2023, C-208/21
[37] In particolare, la Corte di Giustizia, ha puntualizzato, a rigore dell’importanza di tali informazioni, che se nel contratto di assicurazione sono occultate o comunicate in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari in modo tale da non consentire al consumatore di comprendere e conoscere la natura e i rischi del prodotto assicurativo proposto, si è in presenza di una pratica commerciale sleale ingannevole. Sul punto, cfr. Corte Giust. UE, 24.02.2022, in cause riunite C-143/20 e C-213/20.
[38] Al riguardo si osserva che allorché si configuri una pratica commerciale scorretta, l’ordinamento predispone strumenti di tutela amministrativa (sanzioni AGCM) e rimedi privatistici, ovvero azioni inibitorie collettive e azioni individuali di risarcimento del danno. Peraltro, con il D. lgs. n. 26/2023, entrato in vigore il 2 aprile 2023, che ha dato attuazione alla Direttiva 2019/2161/UE, c.d. Direttiva Omnibus, sono state inserite nuove ipotesi di pratiche commerciali scorrette e sono state, altresì, inasprite notevolmente le sanzioni nei confronti degli operatori. Sul punto, è stato evidenziato che “i dati raccolti dalla Commissione europea nella Valutazione d’impatto iniziale: responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, 2020, che accompagna la proposta di direttiva «Green claims», suggeriscono che le pratiche ingannevoli e la mancanza di trasparenza e credibilità dei marchi ambientali si verificano durante la fase di pubblicizzazione, di acquisto o di utilizzo dei prodotti”. Sul punto v. PERILLO, Potenzialità e criticità della proposta di direttiva «Green claims», in Le Nuove leggi civ. comm., n. 6/2023, 1603 ss. Cfr. altresì, GRANELLI, Pratiche commerciali scorrette: alla vigilia del recepimento della DIR. 2019/2161/UE, in Contratti, 2021, 493 ss.