Il concetto di "prodotto difettoso" e la disciplina della relativa responsabilità sono stati, negli ultimi anni, al centro di un costante dibattito. Al fine di individuare compiutamente gli elementi fondanti la responsabilità per danno da "prodotto difettoso" non si può prescindere dall’analisi della definizione di difettosità del prodotto, attualmente fornita dall’art. 117 del codice del consumo (D.lgs. n. 206 del 2005) che riprende le definizioni fornite dalla normativa europea statuendo come un prodotto sia difettoso quando non offra la sicurezza che ci si possa attendere legittimamente.La scelta di concentrare l’interesse sul concetto di mancanza di sicurezza e di non offrire una nozione normativa più ampia, come ad esempio quella in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui ai sensi dell’art. 1490 c.c., permette di veicolare l’attenzione dell’interprete sul danno occorso piuttosto che sulla nozione di difetto. Tuttavia, occorre effettuare una disamina analitica del quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento per poter giungere a delle conclusioni che tengano conto del concetto di difettosità del bene, anche in rapporto alla nozione di conformità dello stesso ed allo strumento della riparazione, nell’ottica di una ratio legis che sembra sempre più propensa ad analizzare il rimedio della riparazione non correlandolo alla sussistenza della difettosità del bene. In tal senso assume importanza anche la Proposta n. 2023/0083 (COD) per l’adozione di una Direttiva contenente norme comuni che promuovono la riparazione dei beni adottata dalla Commissione europea che è volta a prevedere una normativa idonea ad attribuire ai consumatori dell’Unione europea un nuovo diritto alla riparazione dei beni, sia nel caso in cui la riparazione venga richiesta nell’ambito della garanzia che al di fuori della stessa.
The concept of "defective product" and the regulation of related liability have, in recent years, been at the center of constant debate. In order to fully identify the elements underlying liability for damage from "defective products", one cannot ignore the analysis of the definition of product defects, currently provided by art. 117 of the consumer code (Legislative Decree no. 206 of 2005) which incorporates the definitions provided by European legislation establishing that a product is defective when it does not offer the safety that can legitimately be expected. The choice to concentrate interest on the concept of lack of safety and not to offer a broader regulatory notion, such as that relating to the guarantee for defects in the thing sold pursuant to art. 1490 of the Civil Code, allows the interpreter's attention to be focused on the damage that has occurred rather than on the notion of defect. However, it is necessary to carry out an analytical examination of the national and European regulatory framework of reference in order to reach conclusions that take into account the concept of defectiveness of the goods, also in relation to the notion of conformity of the same and the repair tool, with a view to a ratio legis that seems increasingly inclined to analyze the remedy of repair without correlating it to the existence of the defectiveness of the good. In this sense, Proposal no. also takes on importance. 2023/0083 (COD) for the adoption of a Directive containing common rules promoting the repair of goods adopted by the European Commission which is aimed at providing legislation suitable for giving consumers in the European Union a new right to have goods repaired, both if the repair is requested within the warranty or outside of it.
1. Il prodotto difettoso - 2. Le tutele - 3. Tra normativa vigente e diritto contrattuale europeo: questioni risolte e irrisolte - 4. La Proposta di Direttiva n. 2023/0083 (COD) del 22 marzo 2023 - 5. La riparazione ed il ripristino della conformità del bene alla luce delle novità legislative - NOTE
Il concetto di “prodotto difettoso” e la disciplina della relativa responsabilità [1] sono stati, negli ultimi anni, al centro di un costante dibattito. Al fine di individuare compiutamente gli elementi fondanti la responsabilità per danno da “prodotto difettoso” non si può prescindere dall’analisi della definizione di difettosità del prodotto [2], attualmente fornita dall’art. 117 del codice del consumo (D.lgs. n. 206 del 2005) che riprende le definizioni fornite dalla normativa europea statuendo come un prodotto sia difettoso quando non offra la sicurezza che ci si possa attendere legittimamente [3]. La scelta di concentrare l’interesse sul concetto di mancanza di sicurezza e di non offrire una nozione normativa più ampia, come ad esempio quella in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui ai sensi dell’art. 1490 c.c., permette di veicolare l’attenzione dell’interprete sul danno occorso piuttosto che sulla nozione di difetto [4]. Tuttavia il legislatore introduce delle circostanze delle quali bisogna tenere conto ovvero il modo in cui il prodotto viene messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le avvertenze fornite e l’uso al quale il prodotto può essere destinato nonché i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono prevedere [5]. Questa nozione di prodotto difettoso [6] permette di focalizzarsi su una relazione sussistente tra la condotta del danneggiato e quella del produttore tale per cui il secondo può essere ritenuto responsabile del danno solo in quanto il primo possa essere esente da ogni responsabilità per le sue azioni [7]. Alla luce di tale definizione fornita dal codice del consumo si distinguono vizi di fabbricazione che inficiano singoli esemplari di una serie di prodotti, risultanti malfunzionanti rispetto ai prototipi dello stesso tipo, vizi di progettazione che riguardano l’intera serie prodotta, vizi di informazione con riferimento alle istruzioni per l’utilizzo dei prodotti. Il legislatore in tal senso ha optato per una nozione relazionale [8] di difetto, posto che la sicurezza del prodotto non può coincidere con l’assoluta mancanza di pericolo. Il giudizio di pericolosità dovrebbe invece presupporre il riferimento ad alcune variabili, quali ad esempio la soglia di [continua ..]
Altra importante esigenza era quella di prevedere un sistema di tutele tale da poter garantire le esigenze di consumatori, specie in caso di utilizzo di prodotti difettosi. La necessità di tutelare il consumatore in generale nell’ambito del rapporto di vendita è culminata con l’adozione della Direttiva 99/44/CE, recepita nell’ordinamento italiano mediante il D. Lgs. n. 24 del 2 febbraio 2002 [24], che sembrerebbe aver dato buoni risultati per ciò che concerne la protezione del consumatore [25], avendo rappresentato un importante volano per la creazione di un diritto comunitario uniforme [26]. Il legislatore europeo con l’adozione della Direttiva del 1999, ha deciso di concentrare la sua attenzione sulla responsabilità del venditore di beni di consumo con riferimento ai prodotti difettosi nell’ipotesi di non conformità al contratto dei beni acquistati dai consumatori, introducendo una vera e propria gerarchia di rimedi che potesse soddisfare al meglio le esigenze di tutela dei consumatori europei. La Direttiva ha introdotto una garanzia legale di “conformità del bene al contratto” di durata biennale, che permette di avere un trattamento uniforme per tutte le anomalie materiali della cosa, vizi, mancanza di qualità essenziali o promesse, unitamente ad un insieme di misure di tutela e rimedi articolato, ma al tempo stesso omogeneo [27]. Emergeva la settorialità di tale disciplina poiché era stata introdotta solo per alcuni tipi di vendita ed esclusivamente per le parti contrattuali che potevano essere qualificate come “consumatore” o “professionista”, il che ha comportato difficoltà nel pieno recepimento del contenuto anche per ciò che concerne gli effetti [28]. Un altro elemento rilevante che si evinceva dal testo della Direttiva con riferimento alle ipotesi di difettosità del prodotto era rappresentato dalla nozione di conformità intesa quale sintesi delle qualità del bene, come descritte dal venditore, richieste dal compratore e vantate dal produttore nella presentazione del prodotto [29]. Un prodotto per essere conforme doveva possedere tutte le caratteristiche contenute nel regolamento contrattuale ed in sua mancanza il legislatore ha previsto una serie di circostanze per le quali il bene si presentava conforme al contenuto del contratto [30]. Le presunzioni [continua ..]
L’evoluzione delle disposizioni normative in materia di difetti del prodotto e della conseguente responsabilità ha tenuto conto del mutamento delle esigenze del tessuto sociale in relazione ai tempi di attuazione. Tale fervore normativo è dovuto anche alla continua progettazione per ciò che concerne le norme in materia di diritto contrattuale europeo, che hanno inevitabilmente condizionato il dibattito in materia di responsabilità da prodotto difettoso. Bisogna pertanto fare menzione del DFCR predisposto dallo Study Group on a European Civil Code e dal Research Group on EC Private Law, che è stato oggetto di notevoli critiche in letteratura per la sua difficoltosa applicazione da un punto di vista pratico [42]. All’interno del DFCR la vendita è disciplinata nel Libro IV ed è basata sui Principles of European Law of Sales pubblicati nel 2008 ed a loro volta ispirati alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili ed alla Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo [43]. Nel 2010 la Commissione che si occupava dei lavori ha poi nominato un gruppo di esperti per elaborare un testo di diritto opzionale per l’Europa avente ad oggetto la compravendita e denominato Feasibility Study, la cui ultima versione risale al 19 agosto 2011. Il Feasibility Study disciplinava esclusivamente i contratti di compravendita di beni mobili prevedendo un insieme di regole in materia di obblighi di informazione precontrattuale, comportamento secondo buona fede e recesso dalle trattative, diritto di recesso, vizi del consenso e disciplina delle clausole abusive [44]. Tuttavia il dibattito in merito al testo del Feasibility Study non si è protratto eccessivamente poiché il 10 ottobre 2011 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni per la predisposizione di un Regolamento, cui era collegata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un diritto comune europeo della vendita COM (2011) 635 definitivo 2011/0284. La Commissione aveva pertanto deciso di agire sul contratto della vendita e a tal fine la Proposta per un diritto comune europeo della vendita prevedeva un insieme di norme uniformi di diritto contrattuale che [continua ..]
In data 22 marzo 2023, come già accennato, la Commissione europea ha presentato la Proposta n. 2023/0083 (COD) per l’adozione di una Direttiva contenente norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. Tale testo è volto a prevedere una normativa idonea ad attribuire ai consumatori dell’Unione europea un nuovo diritto alla riparazione dei beni, sia nel caso in cui la riparazione venga richiesta nell’ambito della garanzia che al di fuori della stessa [59]. L’obiettivo della Proposta di Direttiva, che al momento in cui si scrive è alla fase della prima lettura del Consiglio dell’Unione Europea [60], è quello di conseguire un consumo sostenibile, raggiungendo gli obiettivi del Green Deal europeo, diminuendo l’impatto ambientale della consumazione [61]. Tale finalità deve essere perseguita anche mediante la previsione di ipotesi di riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel caso in cui il difetto si verifichi o manifesti al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 10 della direttiva UE 2019/771, così come previsto dall’art. 1 par. 2. L’art. 5 della Proposta introduce l’obbligo per i produttori di riparare i difetti al di fuori della responsabilità del venditore su richiesta del consumatore ed a fronte del pagamento di un prezzo o in forma gratuita. In particolare la disposizione limita l’obbligo di riparazione ai beni per i quali e nella misura in cui sono stabilite specifiche di riparabilità negli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II della Direttiva, di modo che tali specifiche garantiscano che i prodotti cui tali fattispecie fanno riferimento siano tecnicamente riparabili. L’obbligo di riparazione ricorre nelle ipotesi di specifiche di riparabilità e la norma riconosce anche la possibilità che sia dovuto il pagamento di un prezzo da parte del consumatore [62]. L’unica possibilità di esenzione dall’obbligo di riparazione in capo al produttore è rappresentata dal caso in cui la riparazione sia impossibile, come ad esempio ove i beni siano danneggiati al punto che questa non sia tecnicamente realizzabile. La portata dell’obbligo di riparazione coincide dunque con i requisiti di riparabilità indicati nell’allegato II ma ben potrebbe darsi che, al netto del continuo modificarsi [continua ..]
Il diritto alla riparazione previsto dalla Proposta di Direttiva prima analizzata comporta delle importanti novità rispetto al sistema rimediale previsto a tutela del consumatore, dagli artt.130 e ss. cod. cons. I rimedi predisposti nell’ambito della disciplina sulla vendita dei beni del consumo sono infatti incentrati sul ripristino della conformità, che si realizza mediante riparazione o sostituzione del bene, divenendo questi sistemi prioritari rispetto alle tutele di tipo caducatorio o modificativo del rapporto mediante risoluzione del contratto o riduzione del prezzo [69]. Tuttavia, sebbene il rimedio di riparazione sia stato previsto espressamente ai sensi dell’art. 130 cod. cons. al secondo comma, il legislatore si è preoccupato maggiormente di richiamare la necessità di ripristino del bene allo status di conformità anziché disciplinare espressamente le modalità della riparazione. Il rimedio previsto dall’art. 130 cod. cons. [70] è alternativo rispetto a quello della sostituzione ed è basato sul presupposto oggettivo della non conformità e soggetto ai termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 131 cod. cons. La scelta in merito al rimedio da utilizzare è rimessa dunque alla volontà del consumatore. L’esigenza di prevedere espressamente tali modalità e di disciplinare il rimedio della riparazione riconoscendolo come un vero e proprio diritto è stata avvertita maggiormente nel corso del tempo per far fronte alle esigenze di consumo sostenibile [71]. Tra le peculiarità del sistema rimediale previste dal codice del consumo vi è quella che prevede che la sostituzione o riparazione del bene possano essere esperiti solo nei confronti del venditore diretto, essendo esclusa la possibilità di estendere la legittimazione passiva al produttore del bene di consumo. La Proposta di Direttiva 2023/0083 (COD) presentata dalla Commissione europea in data 22 marzo 2023 all’art. 5 prevede invece al comma 2 la possibilità, nel caso in cui il produttore sia stabilito al di fuori dell’Unione, che all’obbligo di riparazione adempia il suo mandatario nell’Unione e qualora il produttore non abbia un mandatario, l’importatore del bene sarebbe chiamato ad adempiere a tale obbligo. Emerge dunque la volontà del legislatore europeo di [continua ..]