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G. Giappichelli Editore

Danno da prodotto difettoso e diritto alla riparazione del bene (di Fabrizio Ponzù Donato, Dottore di ricerca – Università degli Studi di Messina.)


Il concetto di "prodotto difettoso" e la disciplina della relativa responsabilità sono stati, negli ultimi anni, al centro di un costante dibattito. Al fine di individuare compiutamente gli elementi fondanti la responsabilità per danno da "prodotto difettoso" non si può prescindere dall’analisi della definizione di difettosità del prodotto, attualmente fornita dall’art. 117 del codice del consumo (D.lgs. n. 206 del 2005) che riprende le definizioni fornite dalla normativa europea statuendo come un prodotto sia difettoso quando non offra la sicurezza che ci si possa attendere legittimamente.La scelta di concentrare l’interesse sul concetto di mancanza di sicurezza e di non offrire una nozione normativa più ampia, come ad esempio quella in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui ai sensi dell’art. 1490 c.c., permette di veicolare l’attenzione dell’interprete sul danno occorso piuttosto che sulla nozione di difetto. Tuttavia, occorre effettuare una disamina analitica del quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento per poter giungere a delle conclusioni che tengano conto del concetto di difettosità del bene, anche in rapporto alla nozione di conformità dello stesso ed allo strumento della riparazione, nell’ottica di una ratio legis che sembra sempre più propensa ad analizzare il rimedio della riparazione non correlandolo alla sussistenza della difettosità del bene. In tal senso assume importanza anche la Proposta n. 2023/0083 (COD) per l’adozione di una Direttiva contenente norme comuni che promuovono la riparazione dei beni adottata dalla Commissione europea che è volta a prevedere una normativa idonea ad attribuire ai consumatori dell’Unione europea un nuovo diritto alla riparazione dei beni, sia nel caso in cui la riparazione venga richiesta nell’ambito della garanzia che al di fuori della stessa.

Damage from defective product and right to repair of the goods

The concept of "defective product" and the regulation of related liability have, in recent years, been at the center of constant debate. In order to fully identify the elements underlying liability for damage from "defective products", one cannot ignore the analysis of the definition of product defects, currently provided by art. 117 of the consumer code (Legislative Decree no. 206 of 2005) which incorporates the definitions provided by European legislation establishing that a product is defective when it does not offer the safety that can legitimately be expected. The choice to concentrate interest on the concept of lack of safety and not to offer a broader regulatory notion, such as that relating to the guarantee for defects in the thing sold pursuant to art. 1490 of the Civil Code, allows the interpreter's attention to be focused on the damage that has occurred rather than on the notion of defect. However, it is necessary to carry out an analytical examination of the national and European regulatory framework of reference in order to reach conclusions that take into account the concept of defectiveness of the goods, also in relation to the notion of conformity of the same and the repair tool, with a view to a ratio legis that seems increasingly inclined to analyze the remedy of repair without correlating it to the existence of the defectiveness of the good. In this sense, Proposal no. also takes on importance. 2023/0083 (COD) for the adoption of a Directive containing common rules promoting the repair of goods adopted by the European Commission which is aimed at providing legislation suitable for giving consumers in the European Union a new right to have goods repaired, both if the repair is requested within the warranty or outside of it.

 

SOMMARIO:

1. Il prodotto difettoso - 2. Le tutele - 3. Tra normativa vigente e diritto contrattuale europeo: questioni risolte e irrisolte - 4. La Proposta di Direttiva n. 2023/0083 (COD) del 22 marzo 2023 - 5. La riparazione ed il ripristino della conformità del bene alla luce delle novità legislative - NOTE


1. Il prodotto difettoso

Il concetto di “prodotto difettoso” e la disciplina della relativa responsabilità [1] sono stati, negli ultimi anni, al centro di un costante dibattito. Al fine di individuare compiutamente gli elementi fondanti la responsabilità per danno da “prodotto difettoso” non si può prescindere dall’analisi della definizione di difettosità del prodotto [2], attualmente fornita dall’art. 117 del codice del consumo (D.lgs. n. 206 del 2005) che riprende le definizioni fornite dalla normativa europea statuendo come un prodotto sia difettoso quando non offra la sicurezza che ci si possa attendere legittimamente [3]. La scelta di concentrare l’interesse sul concetto di mancanza di sicurezza e di non offrire una nozione normativa più ampia, come ad esempio quella in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui ai sensi dell’art. 1490 c.c., permette di veicolare l’attenzione dell’interprete sul danno occorso piuttosto che sulla nozione di difetto [4]. Tuttavia il legislatore introduce delle circostanze delle quali bisogna tenere conto ovvero il modo in cui il prodotto viene messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le avvertenze fornite e l’uso al quale il prodotto può essere destinato nonché i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono prevedere [5]. Questa nozione di prodotto difettoso [6] permette di focalizzarsi su una relazione sussistente tra la condotta del danneggiato e quella del produttore tale per cui il secondo può essere ritenuto responsabile del danno solo in quanto il primo possa essere esente da ogni responsabilità per le sue azioni [7]. Alla luce di tale definizione fornita dal codice del consumo si distinguono vizi di fabbricazione che inficiano singoli esemplari di una serie di prodotti, risultanti malfunzionanti rispetto ai prototipi dello stesso tipo, vizi di progettazione che riguardano l’intera serie prodotta, vizi di informazione con riferimento alle istruzioni per l’utilizzo dei prodotti. Il legislatore in tal senso ha optato per una nozione relazionale [8] di difetto, posto che la sicurezza del prodotto non può coincidere con l’assoluta mancanza di pericolo. Il giudizio di pericolosità dovrebbe invece presupporre il riferimento ad alcune variabili, quali ad esempio la soglia di normale prevedibilità dell’uso non sicuro del prodotto da parte dell’utente o le istruzioni in merito alle modalità di uso dello stesso [9]. In tal modo l’assenza di istruzioni può integrare il mancato rispetto dei parametri di sicurezza e di conseguenza viene esclusa la responsabilità del fabbricante nel caso in cui l’utente abbia fatto un uso del prodotto diverso da quello ragionevolmente prevedibile. In merito alla nozione di difetto, così intesa sono successivamente sorti dei dubbi interpretativi che hanno portato il 28 settembre 2022 all’emanazione di due Proposte di Direttiva: una inerente i danni legati all’uso dell’intelligenza artificiale [10] e l’altra inerente la materia dei danni da prodotti difettosi [11]. La seconda delle due menzionate proposte di direttiva individua una definizione di prodotto difettoso ai sensi dell’art. 6 che presenta delle peculiarità rispetto a quella fatta propria dal codice del consumo, in quanto prevede che “un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi”, ed individua una serie di altre circostanze [12] che devono essere tenute in debita considerazione. Dalla lettura di questa definizione [13] si evince chiaramente come il parametro di riferimento delle legittime aspettative di sicurezza dei consumatori non sia il singolo individuo, bensì il grande pubblico in sé considerato [14]. Il legislatore europeo prevede la natura oggettiva del giudizio di difettosità, sgombrando il campo da qualsiasi diversa interpretazione, di modo che il giudice possa analizzare le aspettative dell’intera collettività e non quelle del singolo consumatore e possa superare la deriva dell’analisi del “caso per caso” [15]. Ulteriore spunto di riflessione è fornito dal richiamo alla necessità di tenere presenti “gli effetti sul prodotto di altri prodotti che ci si può ragionevolmente attendere siano utilizzati insieme al prodotto” secondo quanto previsto dall’art. 6, par. 7 della prima citata Proposta di direttiva, che supera un altro problema previsto dalla normativa vigente circoscrivendo la produzione di effetti da attenzionare a più prodotti ove siano utilizzabili in sinergia tra loro. Tale indicazione ha una ricaduta pratica di un certo rilievo, specie per ciò che concerne i prodotti digitali, in quanto in un mondo in cui questi ultimi operano in modo interconnesso tra di loro, sembra difficile che il produttore possa ragionevolmente prefigurarsi tutte le possibili interazioni tra il bene messo in commercio e gli altri prodotti digitali. In tal senso assume rilevanza anche quanto previsto dalla Direttiva 2019/771 in materia di garanzie nella vendita dei beni di consumo [16] e dalla Direttiva n. 2019/770 sui contenuti digitali [17]. La Direttiva 771, recepita in Italia con il D. Lgs. 170/2021 ha abrogato le precedenti direttive e modificato il contenuto del codice del consumo, facendo menzione anche di difetti sopraggiunti in base alla nuova natura dei beni e circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del produttore. È stata prevista ai sensi dell’art. 10 una responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene, manifestatosi entro due anni da tale momento e questa disposizione si applica anche ai beni digitali salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa [18]. La direttiva 771 riguarda dunque anche difetti sopraggiunti in un momento successivo rispetto alla consegna del bene e lo fa parametrando le nozioni di difetti ai requisiti sia soggettivi che oggettivi di conformità previsti ai sensi degli artt. 6 e 7. La direttiva 770 permette invece di distinguere tra beni [19] con contenuti digitali e contenuti digitali veri e propri, in cui la componente digitale è prevalente, decisiva e qualificativa del bene o servizio oggetto del contratto [20]. Il contenuto digitale è stato definito come insieme di dati prodotti e forniti in modo digitale mentre il servizio digitale come attività che consenta di “creare, trasformare, archiviare i dati o accedervi in formato digitale”, oppure come servizio che consente la “condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti del servizio” ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 2, lett. a), b) della Direttiva n. 770. La difficoltà interpretativa è dunque in questo caso quella di comprendere quando un bene digitale possa essere riconosciuto come difettoso in presenza di un difetto di conformità. Il legislatore tuttavia nella direttiva n. 770 si è interessato per lo più del sistema rimediale da attuare in maniera quasi del tutto analoga rispetto a quanto previsto in materia di garanzia per la conformità dei beni di consumo, non spendendosi invece per ciò che concerne la definizione dei possibili difetti che potrebbero riguardare i beni ed i contenuti digitali ed i contratti che li disciplinano. Si è ritenuto [21] pertanto che il difetto di conformità, in tal caso, dovrebbe riguardare i casi in cui vi sia una difformità rispetto alle prescrizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali [22]. Tali indicazioni assumono estrema rilevanza specie nell’ottica di considerare gli elementi digitali come incorporati nel bene oggetto di un contratto. In questo caso è stato rilevato [23] che se l’elemento digitale è in grado di raccogliere dati personali e consentirne il successivo trattamento da parte di un titolare o di un soggetto responsabile, vi è la necessità di applicare al contratto la disciplina di protezione dei dati sia per ciò che concerne l’aspetto del consenso sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla fornitura di beni conformi a tutti i dispositivi di protezione previsti dal GDPR.


2. Le tutele

Altra importante esigenza era quella di prevedere un sistema di tutele tale da poter garantire le esigenze di consumatori, specie in caso di utilizzo di prodotti difettosi. La necessità di tutelare il consumatore in generale nell’ambito del rapporto di vendita è culminata con l’adozione della Direttiva 99/44/CE, recepita nell’ordinamento italiano mediante il D. Lgs. n. 24 del 2 febbraio 2002 [24], che sembrerebbe aver dato buoni risultati per ciò che concerne la protezione del consumatore [25], avendo rappresentato un importante volano per la creazione di un diritto comunitario uniforme [26]. Il legislatore europeo con l’adozione della Direttiva del 1999, ha deciso di concentrare la sua attenzione sulla responsabilità del venditore di beni di consumo con riferimento ai prodotti difettosi nell’ipotesi di non conformità al contratto dei beni acquistati dai consumatori, introducendo una vera e propria gerarchia di rimedi che potesse soddisfare al meglio le esigenze di tutela dei consumatori europei. La Direttiva ha introdotto una garanzia legale di “conformità del bene al contratto” di durata biennale, che permette di avere un trattamento uniforme per tutte le anomalie materiali della cosa, vizi, mancanza di qualità essenziali o promesse, unitamente ad un insieme di misure di tutela e rimedi articolato, ma al tempo stesso omogeneo [27]. Emergeva la settorialità di tale disciplina poiché era stata introdotta solo per alcuni tipi di vendita ed esclusivamente per le parti contrattuali che potevano essere qualificate come “consumatore” o “professionista”, il che ha comportato difficoltà nel pieno recepimento del contenuto anche per ciò che concerne gli effetti [28]. Un altro elemento rilevante che si evinceva dal testo della Direttiva con riferimento alle ipotesi di difettosità del prodotto era rappresentato dalla nozione di conformità intesa quale sintesi delle qualità del bene, come descritte dal venditore, richieste dal compratore e vantate dal produttore nella presentazione del prodotto [29]. Un prodotto per essere conforme doveva possedere tutte le caratteristiche contenute nel regolamento contrattuale ed in sua mancanza il legislatore ha previsto una serie di circostanze per le quali il bene si presentava conforme al contenuto del contratto [30]. Le presunzioni previste dal legislatore europeo comportavano delle valutazioni in merito all’uso normale, all’uso particolare, alla conformità alla descrizione effettuata dal venditore, alla qualità del bene corrispondente al campione o al modello presentato, alle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura di quest’ultimo ed eventualmente delle dichiarazioni pubbliche in merito alle caratteristiche specifiche del bene rese al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante in particolare nella pubblicità e sul­l’etichettatura [31]. La nozione di conformità assumeva rilevanza in relazione alla sua centralità per quanto riguarda il sistema rimediale nell’ambito della disciplina sulla vendita dei beni di consumo. Il sistema di rimedi predisposto dalla Direttiva n. 44 del 1999 diverge da quello originariamente previsto dalla Direttiva n. 374/1985, attuata in Italia con il D.P.R 224/1988, che era stato altresì incentrato sul ripristino della conformità, come sottolineato da parte della dottrina [32] che aveva messo in risalto la novità per l’or­dinamento giuridico italiano. I rimedi introdotti con la Direttiva del 1999 sono manutentivi con riguardo alla specifica fattispecie in esame del contratto e mediante l’entrata in vigore di quest’ultima si è superata la vexata quaestio relativa al­l’ammissibilità nel nostro ordinamento di un’azione di esatto adempimento che sino a quel momento non era stata ancora introdotta.

La normativa comunitaria e quella italiana di recepimento hanno creato un sistema articolato di mezzi di reazione al difetto di conformità, in rapporto gerarchico tra loro in cui il diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione diventa prioritario rispetto alla tutela caducatoria o modificativa del rapporto con risoluzione del contratto o riduzione del prezzo [33].

Questo sistema rimediale non era però da intendersi in via esclusiva, poiché ben poteva il consumatore scegliere tra l’applicazione delle norme previste dalla Direttiva e dalle norme di recepimento e la possibilità di agire secondo le disposizioni di cui agli artt. 2043 ss. cod. civ. ed in specie agli artt. 2049 – 2051 cod. civ. e art. 185 cod. pen. Il D.P.R. 224/1988 di attuazione della Direttiva non ha modificato il testo di quest’ultima, richiamando la possibilità di ricorrere alle “altre leggi”, senza specificarne il contenuto nel dettaglio. La Direttiva n. 44/1999 ai sensi dell’art. 3 ha invece previsto un sistema rimediale basato sulla sussistenza di mezzi di reazione al difetto di conformità scandito dalla duplicità dei fini (attuazione, ovvero rimozione/modifica del risultato traslativo) e dalla molteplicità delle tecniche a ciò deputate (riparazione o sostituzione da un lato, risoluzione o riduzione del prezzo, dall’altro) [34]. La novità per il sistema normativo italiano era dunque rappresentata dalla esplicita previsione dei rimedi della riparazione e della sostituzione del prodotto difettoso, ossia rimedi manutentivi del contratto il cui riconoscimento mirava ad assicurare al compratore la correzione o sostituzione della prestazione per renderla conforme a quella programmata con il contratto [35]. Il sistema di tutele avverso la difettosità del prodotto è stato poi trasposto negli artt. 130 e seguenti del codice del consumo a loro volta modificati dalla Direttiva n. 2019/770 sui contenuti digitali [36] attuata con il D.lgs. 173/2021 e dalla Direttiva 2019/771 in materia di garanzie nella vendita dei beni di consumo [37] attuata dal D.lgs. 170/2021, mantenendo il duplice sistema rimediale prima citato [38]. La normativa in materia di consumo si discosta dalla disciplina della vendita internazionale, togliendo in capo al consumatore la possibilità di scegliere il sistema più conveniente a discapito di un sistema gerarchico nel quale la necessità di ripristino della conformità del bene assume il ruolo di tecnica rimediale primaria [39]. Il sistema di graduazione gerarchica dei rimedi [40] è rigido, inderogabile in pregiudizio del venditore, il quale non può vedere mutato l’ordine di esercizio dei rimedi per iniziativa unilaterale del compratore. I rimedi della riparazione e della sostituzione hanno permesso, secondo parte della dottrina [41], di costruire un sistema di tutele nel quale la conformità del bene venduto rappresenta la prestazione dovuta dall’alienante a titolo di obbligazione primaria che nasce dal contratto. Va tuttavia rilevato che, sebbene il legislatore abbia prestato particolare attenzione verso i rimedi utilizzabili per far fronte alle ipotesi di difettosità dei prodotti, ha lasciato ampio spazio all’interprete per dare una più precisa definizione rispetto a quella fornita dall’art. 117 cod. cons. attualmente vigente, laddove siano state indicate delle circostanze utili per una esatta determinazione del contenuto da adattare al caso concreto.


3. Tra normativa vigente e diritto contrattuale europeo: questioni risolte e irrisolte

 L’evoluzione delle disposizioni normative in materia di difetti del prodotto e della conseguente responsabilità ha tenuto conto del mutamento delle esigenze del tessuto sociale in relazione ai tempi di attuazione. Tale fervore normativo è dovuto anche alla continua progettazione per ciò che concerne le norme in materia di diritto contrattuale europeo, che hanno inevitabilmente condizionato il dibattito in materia di responsabilità da prodotto difettoso. Bisogna pertanto fare menzione del DFCR predisposto dallo Study Group on a European Civil Code e dal Research Group on EC Private Law, che è stato oggetto di notevoli critiche in letteratura per la sua difficoltosa applicazione da un punto di vista pratico [42]. All’interno del DFCR la vendita è disciplinata nel Libro IV ed è basata sui Principles of European Law of Sales pubblicati nel 2008 ed a loro volta ispirati alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili ed alla Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo [43]. Nel 2010 la Commissione che si occupava dei lavori ha poi nominato un gruppo di esperti per elaborare un testo di diritto opzionale per l’Europa avente ad oggetto la compravendita e denominato Feasibility Study, la cui ultima versione risale al 19 agosto 2011. Il Feasibility Study disciplinava esclusivamente i contratti di compravendita di beni mobili prevedendo un insieme di regole in materia di obblighi di informazione precontrattuale, comportamento secondo buona fede e recesso dalle trattative, diritto di recesso, vizi del consenso e disciplina delle clausole abusive [44].

Tuttavia il dibattito in merito al testo del Feasibility Study non si è protratto eccessivamente poiché il 10 ottobre 2011 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni per la predisposizione di un Regolamento, cui era collegata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un diritto comune europeo della vendita COM (2011) 635 definitivo 2011/0284.

La Commissione aveva pertanto deciso di agire sul contratto della vendita e a tal fine la Proposta per un diritto comune europeo della vendita prevedeva un insieme di norme uniformi di diritto contrattuale che disciplinavano l’intero ciclo di vita del contratto [45]. In generale l’evoluzione normativa ha permesso di risolvere talune problematiche evidenziatesi nel tempo, tra cui quella degli obblighi e dei conseguenti costi della sostituzione o della riparazione del bene, quando si tratti di beni che richiedono una particolare installazione o configurazione, che in origine non erano oggetto di analitica trattazione [46]. Tanti altri sono stati invece i problemi irrisolti, che hanno rappresentato linfa per l’adeguamento del­l’ap­parato normativo vigente. Si pensi alla tematica della durata della garanzia sul bene riparato o sostituito, problema per il quale erano state proposte delle soluzioni in dottrina [47], sottolineando che da ciascuna sostituzione dovesse decorrere una nuova garanzia, mentre in caso di riparazione quest’ultima dovesse iniziare a decorrere nuovamente solo per i difetti inerenti la riparazione. O ancora altri temi irrisolti sono rappresentati dalla necessità di stabilire luogo e tempo della riparazione o della sostituzione, nonché quelli relativi ai notevoli inconvenienti derivanti dall’applicazione di tali rimedi. Tra le varie proposte aventi come scopo quello di modificare l’apparato normativo in materia di responsabilità per danni da prodotto difettoso, merita un cenno anche la già menzionata Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità da prodotti difettosi redatta a Bruxelles, del 28.09.2022 COM 2022, 495 [48]. Tale Proposta trova fondamento nell’art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che prevede l’adozione di misure atte a garantire l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e nella volontà di risolvere quelle incapacità della normativa vigente in materia che era stata adottata ormai quarant’anni fa e di adattarsi alle nuove forme di produzione e distribuzione dei beni, nonché per provare a governare in maniera adeguata i danni cagionati da prodotti [49]. Il primo profilo analizzato in chiave critica era quello della concezione e definizione di prodotto difettoso [50]. La scelta del legislatore di voler concentrare l’interesse sulla mancanza di sicurezza e di non offrire una nozione normativa come quella individuata dall’art. 1490 c.c. in materia di vizio, comporta la necessità di concentrarsi sulla figura del danno occorso [51], con la conseguenza che il concetto di difetto “entra in corto circuito col danno, risultando la non sicurezza qualificazione del prodotto desunta a posteriori dal danno verificato” [52]. Un prodotto si qualifica difettoso quando risulta insicuro ma al contempo appare insicuro nel caso in cui sia irragionevolmente dannoso ed è dannoso quando sussiste un nesso causale tra utilizzo del prodotto e danno [53]. Le problematiche interpretative menzionate permettono di comprendere perché le disposizioni normative in materia di responsabilità per prodotto difettoso siano costantemente in aggiornamento. In generale sembrerebbe che l’urgenza degli interventi legislativi proposti recentemente dall’Unione Europea, ad esempio nell’ambito del pacchetto di misure presentato dalla Commissione Europea l’11 aprile 2018 dal titolo New Deal for Consumer, sia stata dettata dalla precarietà dello stato di salute del diritto dei consumi [54]. L’inadeguatezza dell’impianto normativo europeo, nonostante la rigidità di alcune delle previsioni, deriva dall’analisi dei risultati promossi dalla Commissione UE che ne rivela un’inefficacia determinata da mancanza di consapevolezza e da una sfiducia dei consumatori per l’insufficienza dei mezzi di ricorso a cui appellarsi in presenza di danni patiti [55]. Queste esigenze di modifica dell’impianto normativo europeo sono state bilanciate dalla sempre crescente necessità di sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo [56] nell’ottica di diminuire l’impatto ambientale della consumazione. A tal fine la Commissione europea ha presentato, in data 22 marzo 2023, la Proposta di Direttiva n. 2023/0083 (COD) [57] recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828, con cui ha rilevato che lo scarto prematuro di prodotti che potrebbero essere riparati genera ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti e contribuisce significativamente all’emissione di gas a effetto serra. I concetti di tutela dell’ambiente e quelli di durabilità e sostenibilità rappresentano i futuri capi saldi anche in materia di responsabilità da prodotto difettoso, quali criteri da enfatizzare nel momento in cui il consumatore è chiamato a scegliere tra riparazione e sostituzione del bene difettoso acquistato [58].


4. La Proposta di Direttiva n. 2023/0083 (COD) del 22 marzo 2023

In data 22 marzo 2023, come già accennato, la Commissione europea ha presentato la Proposta n. 2023/0083 (COD) per l’adozione di una Direttiva contenente norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. Tale testo è volto a prevedere una normativa idonea ad attribuire ai consumatori dell’Unione europea un nuovo diritto alla riparazione dei beni, sia nel caso in cui la riparazione venga richiesta nell’ambito della garanzia che al di fuori della stessa [59]. L’obiettivo della Proposta di Direttiva, che al momento in cui si scrive è alla fase della prima lettura del Consiglio dell’Unione Europea [60], è quello di conseguire un consumo sostenibile, raggiungendo gli obiettivi del Green Deal europeo, diminuendo l’impatto ambientale della consumazione [61]. Tale finalità deve essere perseguita anche mediante la previsione di ipotesi di riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel caso in cui il difetto si verifichi o manifesti al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 10 della direttiva UE 2019/771, così come previsto dall’art. 1 par. 2. L’art. 5 della Proposta introduce l’obbligo per i produttori di riparare i difetti al di fuori della responsabilità del venditore su richiesta del consumatore ed a fronte del pagamento di un prezzo o in forma gratuita. In particolare la disposizione limita l’obbligo di riparazione ai beni per i quali e nella misura in cui sono stabilite specifiche di riparabilità negli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II della Direttiva, di modo che tali specifiche garantiscano che i prodotti cui tali fattispecie fanno riferimento siano tecnicamente riparabili. L’obbligo di riparazione ricorre nelle ipotesi di specifiche di riparabilità e la norma riconosce anche la possibilità che sia dovuto il pagamento di un prezzo da parte del consumatore [62]. L’unica possibilità di esenzione dall’obbligo di riparazione in capo al produttore è rappresentata dal caso in cui la riparazione sia impossibile, come ad esempio ove i beni siano danneggiati al punto che questa non sia tecnicamente realizzabile. La portata dell’obbligo di riparazione coincide dunque con i requisiti di riparabilità indicati nell’allegato II ma ben potrebbe darsi che, al netto del continuo modificarsi dell’assetto di interessi e della realtà in cui viviamo, si vengano ad introdurre nuovi beni per i quali sussisterebbe un obbligo di riparazione nonostante questi non rientrino nelle specifiche di riparabilità di cui all’allegato prima citato. Appare dunque necessario un costante monitoraggio che possa permettere di modificare l’allegato inerente i requisiti di riparabilità di modo che questo possa essere costantemente aggiornato adattandosi alle continue esigenze mutevoli, specie per ciò che concerne il rapporto tra consumatori e professionisti [63]. Il comma 2 dell’art. 5 specifica invece quali obblighi debbano essere adempiuti da produttori stabiliti al di fuori dell’Unione ed in tali casi l’obbligo di riparazione incombe sul rappresentante autorizzato del produttore che si trova nell’Unione. Nell’eventualità in cui il produttore non abbia un rappresentante autorizzato nell’Unione, l’obbligo di riparazione deve essere assolto dall’importatore o dal distributore di beni. Tale disposizione garantisce la certezza del diritto per i produttori di paesi terzi, specificando le modalità per rispettare l’obbligo di riparazione e cristallizza anche in maniera chiara il diritto per i consumatori, individuando a quali operatori economici si possono rivolgere nell’Unione per ciò che concerne l’obbligo di riparazione dei produttori di paesi terzi. Un’altra norma di importanza centrale della Proposta di Direttiva è certamente l’art. 4 che analizza il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Ai sensi di tale disposizione, il modulo illustrato nell’allegato 2 della Proposta di Direttiva deve essere fornito, su richiesta, dal riparatore al consumatore prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

Occorre allora verificare a quale vincolo si faccia riferimento al fine di sapere se l’obbligo informativo vada assolto prima della stipula del contratto o prima della sua esecuzione. L’indagine si rivela necessaria in presenza del riferimento legislativo che riguarda solo una delle due parti del contratto ed una ben determinata fattispecie contrattuale in cui rileva non solo il contenuto ma anche la produzione di effetti dello stesso.

Ed ancora ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 4 il legislatore prevede che il riparatore non possa modificare le condizioni di riparazione previste nel modulo durante i primi 30 giorni dal momento in cui il modulo è stato fornito e che se, in questo arco temporale, viene concluso un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione formano parte integrante del contratto. Ci si troverebbe dunque in presenza di una fattispecie a formazione progressiva in cui il contratto, il modulo di riparazione e il concreto espletamento delle attività di fornitura di riparazione di beni e servizi, rilevano nell’ambito del rapporto tra consumatore e professionista ai fini della riparazione. Il modulo consentirebbe ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione previsti nell’allegato e così di essere liberi di decidere se volerne usufruire, ad esempio per avere una visione com­plessiva delle condizioni fondamentali del servizio di riparazione o per confrontare diversi servizi di riparazione. Per ciò che concerne il contenuto, il modulo deve indicare una serie di informazioni chiave sul servizio, tra cui le informazioni sul riparatore, una descrizione completa del bene, dei difetti riscontrati e della riparazione richiesta, il prezzo da corrispondere ed il tempo stimato per il completamento della riparazione. L’importanza di questo modulo europeo di informazioni sulla riparazione risiede anche nel fatto che, nel caso in cui sia stato fornito correttamente al consumatore, si riterrebbero adempiuti gli obblighi informativi previsti da alcune normative dell’Unione ed in particolare dalla Direttiva 2011/83/UE [64], dalla Direttiva 2006/123/CE [65] e dalla Direttiva 2000/31/CE [66]. Un altro elemento rilevante della Proposta di Direttiva riguarda la piattaforma online per la riparazione menzionata dall’art. 7 che obbliga gli Stati membri a garantire la presenza, per il loro territorio, di almeno una piattaforma online che permetta ai consumatori di ricercare i riparatori e conseguentemente di ritrovarli più facilmente. Tale disposizione ha l’obiettivo di facilitare la comparazione tra differenti servizi di riparazione per i consumatori, facilitando lo sviluppo di un mercato orientato in tal senso [67]. L’art. 7 elenca una serie di requisiti a cui devono essere conformi le piattaforme nazionali e tra questi vi devono essere funzioni di ricerca che permettano di filtrare i risultati in base al bene ed alle caratteristiche dei servizi di riparazione, con il fine ultimo di promuovere il consumo sostenibile. Questo obiettivo deve essere raggiunto anche nell’ottica di un principio di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde [68], che introduce innovazioni nella normativa europea vigente volte a fare in modo che i consumatori vengano informati in maniera maggiormente adeguata sull’impatto ambientale dei propri acquisti. L’introduzione del diritto alla riparazione, così come previsto dalla Proposta di Direttiva 2023/0083 (COD), permette una tutela più ampia per i consumatori poiché questi possono esercitare un diritto generalizzato alla riparazione anche una volta che siano scaduti i termini per la garanzia legale, semplificando anche l’adempimento degli obblighi informativi mediante il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Assume rilevanza infine anche la disposizione conclusiva della Proposta di Direttiva, ovvero l’art. 10, poiché statuisce l’imperatività delle norme prevedendo che qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la Direttiva, o vi deroghi o ne modifichi gli effetti, non vincola il consumatore a condizione che non sia diversamente disposto dalla Direttiva stessa. Si persegue dunque l’obiettivo di tutelare la posizione del consumatore ed evitare che questi possa subire dei danni anche nell’ambito del procedimento di riparazione, riconoscendo addirittura come nessuna disposizione contrattuale possa escludere l’applicazione delle norme previste dalla Proposta di Direttiva in danno del consumatore.


5. La riparazione ed il ripristino della conformità del bene alla luce delle novità legislative

Il diritto alla riparazione previsto dalla Proposta di Direttiva prima analizzata comporta delle importanti novità rispetto al sistema rimediale previsto a tutela del consumatore, dagli artt.130 e ss. cod. cons. I rimedi predisposti nell’ambito della disciplina sulla vendita dei beni del consumo sono infatti incentrati sul ripristino della conformità, che si realizza mediante riparazione o sostituzione del bene, divenendo questi sistemi prioritari rispetto alle tutele di tipo caducatorio o modificativo del rapporto mediante risoluzione del contratto o riduzione del prezzo [69]. Tuttavia, sebbene il rimedio di riparazione sia stato previsto espressamente ai sensi dell’art. 130 cod. cons. al secondo comma, il legislatore si è preoccupato maggiormente di richiamare la necessità di ripristino del bene allo status di conformità anziché disciplinare espressamente le modalità della riparazione. Il rimedio previsto dall’art. 130 cod. cons. [70] è alternativo rispetto a quello della sostituzione ed è basato sul presupposto oggettivo della non conformità e soggetto ai termini di prescrizione e decadenza di cui al­l’art. 131 cod. cons. La scelta in merito al rimedio da utilizzare è rimessa dunque alla volontà del consumatore. L’esigenza di prevedere espressamente tali modalità e di disciplinare il rimedio della riparazione riconoscendolo come un vero e proprio diritto è stata avvertita maggiormente nel corso del tempo per far fronte alle esigenze di consumo sostenibile [71]. Tra le peculiarità del sistema rimediale previste dal codice del consumo vi è quella che prevede che la sostituzione o riparazione del bene possano essere esperiti solo nei confronti del venditore diretto, essendo esclusa la possibilità di estendere la legittimazione passiva al produttore del bene di consumo.

La Proposta di Direttiva 2023/0083 (COD) presentata dalla Commissione europea in data 22 marzo 2023 all’art. 5 prevede invece al comma 2 la possibilità, nel caso in cui il produttore sia stabilito al di fuori del­l’Unione, che all’obbligo di riparazione adempia il suo mandatario nell’Unione e qualora il produttore non abbia un mandatario, l’importatore del bene sarebbe chiamato ad adempiere a tale obbligo.

Emerge dunque la volontà del legislatore europeo di estendere la platea dei soggetti legittimati passivamente nell’obbligo di riparazione, nell’ottica di una tutela sempre più ampia del diritto del consumatore che trarrebbe giovamento essendo facilitato nel raggiungimento del suo obiettivo in un’ottica rimediale. Un altro elemento desunto dalla normativa del codice del consumo è quello della gratuità prevista per i rimedi della riparazione e della sostituzione dei beni, per cui tutte le spese necessarie per renderli conformi al contratto devono essere sostenute dal venditore. Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia [72] che ha precisato che il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata. La gratuità del ripristino della conformità del bene è volta a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbero dissuaderlo dal far valere i propri diritti. Nella proposta di Direttiva invece il legislatore europeo prevede, ai sensi dell’art. 5, che il diritto di riparazione del bene possa essere ottemperato gratuitamente o dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro o di una controprestazione di altro tipo. Tale previsione della possibilità di pagamento per la riparazione effettuata è stata giustificata dal fatto che quest’obbligo riguarda difetti non dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita [73]. In quest’ottica si prevede anche che il prezzo debba essere eventualmente inserito in un contratto la cui presenza unita alla pressione concorrenziale esercitata da altri operatori dovrebbe incoraggiare i produttori che hanno l’obbligo di riparazione a mantenere dei prezzi accettabili per i consumatori. Nell’ottica dell’analisi del rimedio della riparazione è importante anche fare menzione della conformità del bene. La nozione di conformità nell’ambito della Proposta di Direttiva emerge nell’art. 12, in cui si prevede una modifica dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/771 [74], a cui è aggiunta la seguente frase: “In deroga alla prima frase del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinare la conformità”. La necessità di ripristinare la conformità del bene su cui era basato l’impianto della normativa vigente in materia di riparazione nell’ambito del codice del consumo e della normativa europea, compare dunque nella Proposta di Direttiva del marzo 2023 solo per far fronte ad un caso specifico. Tale evenienza è prevista nell’ipotesi in cui i costi di sostituzione siano pari o superiori ai costi di riparazione. La scelta del legislatore europeo potrebbe essere letta in un’ottica di tutela della sostenibilità del­l’am­bien­te poiché se si valuta che i costi di sostituzione sono pari o superiori a quelli di riparazione, quest’ultima dovrebbe essere effettuata mediante ripristino del bene allo status di conformità [75]. Rispetto all’impianto normativo della Direttiva del 2019 [76], nella Proposta di Direttiva del marzo 2023 non vi è più la possibilità di scelta in capo al consumatore in quanto il legislatore mediante un meccanismo presuntivo e nell’ottica di una volontà di tutela del consumatore, prevede il rimedio della riparazione e le modalità con cui eseguirla, seppur in modo generico, ovvero mediante il ripristino del bene a conformità [77]. Ed invero questa necessità di modifica dell’impianto previsto originariamente dalla Direttiva del 2019 sorgeva in quanto l’obiettivo di utilizzare come unica anomalia del bene il difetto di conformità non era stato pienamente raggiunto [78]. L’obiettivo di far riferimento solo al difetto di conformità non è stato raggiunto neanche a seguito delle modifiche apportate al provvedimento, in quanto permanevano dubbi in merito alla figura dell’aliud pro alio [79] da considerarsi distinta dalla nozione di non conformità. È stato inoltre evidenziato [80] come il concetto di difformità, introdotto a seguito del recepimento della Direttiva del 2019 rappresentava una sintesi di tutte le anomalie conosciute nel nostro ordinamento e gli indici di conformità già menzionati dall’art. 129 cod. cons. risultavano simili ai criteri distintivi utilizzati dal legislatore nel codice civile e dalla giurisprudenza. In ogni caso emerge come, dopo aver raffrontato i due impianti normativi, la riparazione corrisponda ad un obbligo di facere avente per oggetto la messa in opera di tutte le modifiche necessarie e sufficienti a rendere il bene conforme al contratto, secondo quanto previsto dall’art. 130 cod. cons., e nella misura in cui sono previste specifiche di riparabilità negli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II della Proposta di Direttiva 2023/0083 (COD) presentata dalla Commissione europea in data 22 marzo 2023. Sebbene dunque emerga la volontà di individuare la riparazione come rimedio fruibile dal consumatore per tutelare nel migliore dei modi i suoi interessi in caso di difettosità del prodotto, non può negarsi come i due impianti normativi posseggano dei tratti distinti tra loro. Pare senz’altro da rilevare che nella realtà mutevole in cui viviamo, non si può più pensare di utilizzare il rimedio della riparazione collegandolo ad una nozione standard di conformità; alla luce del proliferarsi di nuove figure di beni che impongono una visione maggiormente incentrata sulle qualità dei prodotti, occorre tenere in debita considerazione le differenze sussistenti tra gli stessi ed adottare soluzioni più elastiche. La standardizzazione della nozione di conformità stride dunque con la realtà complessa in cui viviamo ed impone delle riflessioni in merito ai rimedi predisposti per far fronte alla difettosità dei prodotti. Con la Proposta di Direttiva 2023/0083 (COD) si viene dunque a creare un sistema secondo cui, in presenza di un danno del bene, occorre valutare la presenza del difetto di conformità. Nel caso in cui si venga a manifestare tale difetto bisogna valutare se la sostituzione abbia un costo inferiore rispetto alla riparazione ed in tal caso il consumatore ben potrebbe optare per la prima, mentre se i costi della sostituzione e della riparazione sono uguali, il consumatore deve optare per la riparazione gratuita. Nell’eventualità in cui, invece, non si manifesta il difetto di conformità, si opererà sempre il rimedio della riparazione in forma gratuita o su accordo previsto in una clausola del contratto, dietro corrispettivo. Il rimedio della riparazione non sembra quindi più correlato alla sussistenza della difettosità del bene, la quale a sua volta va distinta dalla non conformità del bene. L’apparato rimediale, per ciò che concerne la riparazione, sembra collegato invece alla persistenza del danno occorso in capo al bene sic et simpliciter con la conseguenza che ben potrebbe, in futuro, essere più frequente il ricorso a tale rimedio anche nell’ottica della tutela della sostenibilità dell’ambiente.


NOTE

[1] Tra le opere monografiche di diritto civile italiano sul tema della responsabilità per danno da prodotti difettosi si vedano C. CASTRONOVO, Problema e sistema del danno da prodotti, Milano, 1970; G. ALPA, P. BESSONE, La responsabilità del produttore, Milano, 2, 1987; A. GORASSINI, Contributo per un sistema della responsabilità del produttore, Milano, 1990.

[2] Vedasi E. AL MUREDEN, Il danno da prodotto conforme tra responsabilità per esercizio di attività pericolosa ed armonizzazione del diritto dell’Unione Europea, in Corr. giur, 2020, 5, 688 in cui l’autore riflette sulla necessità di distinguere la nozione di prodotto difettoso da quella di prodotto dannoso, riferendosi nel primo caso ai prodotti difformi rispetto alle caratteristiche delineate dalle normative tecniche standardizzate o, ove queste siano assenti, a quelle definite dallo stato dell’arte. Nella seconda definizione rientrano invece i prodotti dai quali possano scaturire rilevanti danni per coloro che li utilizzano o vengano a contatto con essi.

[3] Il rapporto biunivoco tra la nozione di difetto e la mancanza di sicurezza è stato analizzato da C. CASTRONOVO, La responsabilità civile, Milano, 2019, 793 ss., in cui l’autore afferma come il difetto non venga preso in considerazione in sé, bensì solo in quanto fonte di mancanza di sicurezza e pertanto “il punto focale della regola di sicurezza non sia esso ma piuttosto quest’ultima”.

[4] C. CASTRONOVO, op. cit., 794.

[5] Il legislatore ha predisposto complessi sistemi di regole tecniche che definiscono dettagliatamente le caratteristiche che determinati prodotti debbono possedere per poter essere considerati sicuri. Si pensi ad esempio alla Direttiva 2001/83/CE in materia di farmaci, al Reg. 2017/745/UE in materia di dispositivi medici, al Reg. 2009/1223/CE in materia di cosmetici, alla Dir. 2014/35/UE per il materiale elettrico, alla Dir. 2007/46/CE per gli autoveicoli ed alla Dir. 2009/48/CE per i giocattoli. Il livello di sicurezza prescritto da tali disposizioni normative costituisce una soglia, al di sotto della quale il prodotto può considerarsi difettoso ma non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto per l’uso del prodotto.

[6] In giurisprudenza la definizione di prodotto difettoso è stata per lo più incentrata sugli oneri probatori, in quanto il principio cardine era quello per cui per riconoscere la difettosità del prodotto non è sufficiente accertare il danno da questo provocato e la sussistenza di un nesso causale tra l’utilizzo del prodotto ed il danno. Ex multis Cass. Civ. 29 maggio 2013, n. 13458, in Corr. giur., 2014, 31; Cass. Civ. 13 dicembre 2010, n. 25116, in Nuova giur. civ. comm., 2011,1, 590; Cass. Civ. 15 marzo 2007, n. 6007, in Resp. Civ. prev., 2007, 2, 158.

[7] Vedasi E. RAJNERI, L’ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di Cassazione italiana e delle altre corti europee, in Riv. dir. civ., 2008, 5, 20623 ss. per un’attenta disamina di casistiche giurisprudenziali in merito alla nozione di prodotto difettoso ed ai risvolti pratici per ciò che concerne l’onere probatorio.

[8] Espressione utilizzata da G. DI ROSA, Sulla difettosità di un prodotto sicuro, in Danno resp., 2018, 6, 780.

[9] V. ex multis in giurisprudenza tra le sentenze più recenti dei giudici di merito in materia di danno da prodotto difettoso e responsabilità Trib. Rimini, 9 aprile 2018, in Danno resp., 2018, 773, con nota di DI ROSA, Sulla difettosità di un prodotto sicuro; Trib. Velletri, Sez. II, 13 ottobre 2020; Trib. Firenze, 4 giugno 2015, n. 1961; Trib. Teramo, Sez. I, 8 marzo 2022, n. 231; Trib. Milano, Sez. I, 27 gennaio 2020 n. 723; Trib. Firenze, Sez. IV, 9 luglio 2021; Trib. Mantova, 28 ottobre 2016; Trib. Prato, 28 agosto 2020; Trib. Prato, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 244; Trib. La Spezia, 4 gennaio 2019, n. 3; Trib. Torino, Sez. Lav., 20 aprile 2021; Trib. Locri, 8 marzo 2018, n. 320.

[10] V. la Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all’intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale), Bruxelles, 29.09.2022, COM (2022) 496 final.

[11] V. la Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità dei prodotti difettosi, Bruxelles, 29.09.2022, COM (2022) 495 final.

[12] V. art. 6 che prevede che si debbano prendere in considerazione: “a) la presentazione del prodotto, comprese le istruzioni per l’uso, l’installazione e la manutenzione; b) l’uso e abuso ragionevolmente prevedibili del prodotto: c) gli effetti sul prodotto dell’eventuale capacità di continuare ad imparare dopo la sua diffusione; d) gli effetti sul prodotto di altri prodotti che ci si può ragionevolmente attendere siano utilizzati insieme al prodotto; e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante; f) i requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cybersicurezza rilevanti per la sicurezza; g) qualunque intervento di un’autorità di regolamentazione o di un operatore economico di cui all’art. 7 in relazione alla sicurezza del prodotto; h) le specifiche aspettative degli utenti finali cui è destinato il prodotto”.

[13] V. sul punto A. CIONI, Nuovi pregi e vecchi difetti della proposta di direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso, con particolare riferimento all’onere della prova, in Resp. civ. prev., 2023, 2, 656 ss., in cui si analizza la tematica soffermandosi sulla nozione di prodotto, sulla valutazione dei danni risarcibili e sull’apparato probatorio da utilizzare a supporto, riflettendo sull’ina­de­gua­tezza dell’apparato normativo sussistente anche nell’ottica dell’evoluzione del concetto di bene e, conseguentemente, dell’attri­bu­zio­ne di difettosità che può venire a manifestarsi.

[14] Tale definizione rappresenta un netto punto di rottura con quella fornita dalla Direttiva 85/374/CEE del 25 luglio del 1985, poi attuata in Italia con il D.P.R. 224/1988[14] e che rappresentava la pietra miliare in materia di normativa inerente il prodotto difettoso.

La definizione di prodotto difettoso era individuata ai sensi dell’art. 6 della Direttiva e dell’art. 5 del Decreto di attuazione di que­st’ultima, che chiarivano ambedue come la difettosità dovesse corrispondere alla mancanza di sicurezza che il consumatore.

[15] V. sul punto il Considerando 22 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità dei prodotti difettosi, Bruxelles, 29.09.2022, COM (2022) 495 final, in cui si afferma che i giudici nazionali: “dovrebbero poter stabilire che un prodotto è difettoso anche senza accertarne l’effettivo carattere difettoso, se il prodotto appartiene alla stessa serie di produzione di un altro prodotto di cui sia già stato provato il carattere difettoso”.

[16] A. BARENGHI, Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita dei beni di consumo, in Contr. impr., 2020, 2, 806.

[17] V. sulla tematica C. CAMARDI, Prime osservazioni sulla Direttiva UE 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali, in Giust. civ., 2019, 499 ss.

[18] V. sul punto la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio presentata il 22.03.2023, n. 2023/0083 che verrà meglio analizzata infra e che prevede ai sensi dell’art. 1 al secondo paragrafo “La presente direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 10 della direttiva (UE) 2019/771”.

[19] V. il Considerando 14 della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, in cui si afferma che “il termine beni dovrebbe essere inteso come comprensivo dei beni con elementi digitali e si riferisce pertanto a qualsiasi contenuto o servizio digitale incorporato o interconnesso con tali beni, in modo che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzionalità di tali beni”.

[20] V. sulla tematica C. CAMARDI, op. cit., 499 ss.

[21] C. CAMARDI, op. cit., 507.

[22] V. sul punto il Considerando n. 48 della Direttiva UE 2019/770 in cui si afferma che in relazione alle circostanze del caso è possibile ritenere che un difetto di conformità rispetto ai principi fondamentali del GDPR, quali sanciti dai requisiti di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituisca un difetto di conformità ai fini della Direttiva. Ciò si verificherebbe per lo più nei casi in cui l’operatore economico abbia assunti impegni mediante delle clausole contrattuali e da ciò deriverebbe l’insorgenza di un requisito soggettivo di conformità.

[23] C. CAMARDI, op. cit., 513.

[24] Tale Direttiva si era prefissata lo scopo di armonizzare il diritto degli Stati dell’Unione Europea, occupandosi di “taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo” e di incrementare le relazioni transfrontaliere facendo in modo che i consumatori potessero essere sicuri che il livello di protezione del loro paese si potesse applicare anche per gli acquisti realizzati oltre frontiera.

[25] G. CAPILLI, La vendita di beni di consumo. Garanzia e rimedi, in I contratti del consumatore, a cura di G. ALPA, Milano, 2014, 1066 ss.

[26] Ex multis si può far riferimento all’adozione del libro verde sulla revisione dell’acquis relativo ai consumatori del 2007, alla Proposta di Direttiva sui diritti dei consumatori dell’8 ottobre 2008, al Libro Verde sul diritto dei consumatori del 2017, al Feasibility Study (ultima versione del 19 agosto 2011), alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla Proposta di Direttiva sui diritti del consumatore del 23 giugno 2011, alla Comunicazione della Commissione dell’11 ottobre 2011 su un diritto comune europeo della vendita per facilitare le transazioni transfrontaliere nel mercato unico, alla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione della controversia online dei consumatori del 29 novembre 201, alla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della Direttiva 2009/22/CE del 29 novembre 2011 e al Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, alla Direttiva 2009/22/CE, alla Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ed alla Direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori).

[27] A. LUMINOSO, Appunti per l’attuazione della direttiva 44/99/CE e per la revisione della garanzia per vizi nella vendita, in Contr. impr Eur., 2001, 107 ss.

[28] V. autorevolmente sul punto G. DE CRISTOFARO, La vendita di beni di consumo, in I contratti dei consumatori, a cura di E. GABRIELLI e E. MINERVINI, Milano, 2005, 973 ss. in cui l’autore si sofferma sulle difficoltà emerse in sede di recepimento della Direttiva comunitaria che ha determinato sollecitazioni tali da richiedere la necessità di apportare modifiche come rilevato nel libro verde del 2007 in materia di revisione dell’acquis dei consumatori.

[29] G. CAPILLI, op. cit., 1073.

[30] In merito alla nozione di conformità al contratto ed alle presunzioni si rimanda a P.M. VECCHI, Art. 1519 – ter, in Commentario, a cura di L. GAROFALO, V. MANNINO, E. MOSCATI, P.M. VECCHI, Padova, 2009, 132 ss.

[31] G. CAPILLI, op. cit., 1093.

[32] C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile, a cura di F. VASSALLI, VIII, Torino, 1993, 1008 ed in senso contrario vedasi M. GIORGIANNI, L’inadempimento, Corso di diritto civile, Milano, 1974, 53.

[33] G. AMADIO, Difetto di conformità e tutele sinallagamatiche, in Riv. dir. civ., 2001, 901 ss.

[34] A. LUMINOSO, La vendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2014, 582 ss.

[35] V. autorevolmente A. DI MAJO, Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo, Milano, 2022, 2 ss.

[36] V. sulla tematica C. CAMARDI, op. cit., 499 ss.

[37] A. BARENGHI, Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita dei beni di consumo, in Contr. impr., 2020, 2, 806.

[38] Per un’analisi critica R. BIN, Per un dialogo con il futuro legislatore dell’attuazione: ripensare l’intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita alla luce della direttiva comunitaria, in Impr. Europa, 2000, 406 ss.; G. DE CRISTOFARO, op. ult. cit., 187 ss.

[39] V. autorevolmente A. LUMINOSO, op. ult. cit., 583, in cui l’autore sottolinea il favor del legislatore europeo per la tecnica di ripristino della conformità del bene in quanto sistema più conveniente che lascia aperta la strada verso la tutela di tipo caducatorio del rapporto solo nel caso in cui il ripristino risulti impossibile o sproporzionato, oppure venga attuato senza l’osservanza di congrui termini o con notevoli inconvenienti per il compratore.

[40] Per un’attenta analisi del profilo di responsabilità si rimanda a Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2005, n. 12750, in Foro it., 2006, 1, 2435 e in Danno e resp., 2006, 259, con nota di A. L. BITETTO, in cui si viene a configurare una responsabilità oggettiva dell’importatore del prodotto difettoso, che miri a salvaguardare i consumatori dagli effetti dei vizi inerenti a prodotti lavorati immessi in circolazione da operatori economici professionali, anche a prescindere dalla configurabilità di elementi di colpevolezza, e tra le tante altre pronunce giurisprudenziali sul tema vedasi anche Cass. Civ., Sez. II, 30 agosto 1991, n. 9277, in Corr. giur., 1991, 120; Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007, in Danno resp., 2007, 7, 809 ss.; Cass. Civ., Sez. III, 8 ottobre 2007, n. 20985, in Resp. Civ., 2007, 12, 1014 ss. con nota di A. TUOZZO.

[41] Si rimanda a G. AMADIO, op. cit., 905 ss.; A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, Torino, 2012, 20 ss., in cui gli autori riflettono circa il rapporto tra la conformità del bene oggetto del rapporto contrattuale ed i rimedi teorizzati dal legislatore di derivazione europea nell’ottica di individuare un sistema di rimedi riconducibile ad una tutela satisfattoria.

[42] V. per qualche commento W. DORALT, Diritto europeo dei contratti: rischi e opportunità del regime opzionale, in Resp. civ. e prev., 2011, 6, 1205, S. GRUNDMANN, The structure of the DCFR – Which Approach for Today’s Contract Law?, in ERCL, 2008, 225 ss., G. ALPA, G. CONTE, Riflessioni sul progetto di Common Frame of Reference e sulla revisione dell’acquis communautaire, in Riv. dir. civ, 2008, 141 ss.

[43] G. CAPILLI, op. cit., 1125.

[44] Per alcuni commenti sul tema si rimanda a N. DONADIO, Diritto contrattuale comunitario e optional instrument: una valutazione preventiva, in Contr. impr. Eur., 2011, 649 ss.; F.P. PATTI, Le clausole abusive e l’optional instrument nel percorso del­l’ar­mo­niz­zazione in Europa, in Contr. impr. Eur., 2011, 662 ss.; F. ROCCO, L’istituzione di uno strumento opzionale di diritto contrattuale europeo, in Contr. impr. Eur., 2011, 798 ss.

[45] La finalità e l’oggetto di questa Proposta di regolamento venivano indicate nell’art. 1 in cui si prevedeva che il corpus uniforme di norme di diritto dei contratti potesse essere usato nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni e la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, ove le parti del contratto lo avessero convenuto, nell’ottica di una riduzione di costi superflui e per ciò che concerne i contratti tra professionisti e consumatore per rafforzare la fiducia e stimolare ad acquistare.

[46] Si pensi ad esempio al testo della Direttiva 99/44/CE che ai sensi dell’art. 3 comma 4, al netto delle successive modifiche, prescrive che qualora la riparazione richiede la sostituzione del bene installato in modo conforme alla natura ed allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, vi è l’obbligo di riparare o sostituire il bene rimanendo a carico dell’obbligato anche la rimozione del bene non conforme e l’installazione del bene sostitutivo o riparato.

[47] R. CALVO, Vendita e responsabilità per vizi materiali. Il regime delle garanzie nelle vendute al consumo, Napoli, 2007, 302 ss.

[48] Sul punto e per un’analisi del contenuto del testo normativo si rimanda infra al par. 1.

[49] V. sul punto A. CIONI, op. cit., 656, in cui si analizza la tematica soffermandosi sulla nozione di prodotto, sulla valutazione dei danni risarcibili e sull’apparato probatorio da utilizzare a supporto, riflettendo sull’inadeguatezza dell’apparato normativo sussistente anche nell’ottica dell’evoluzione del concetto di bene e, conseguentemente, dell’attribuzione di difettosità che può venire a manifestarsi.

[50] Per un’attenta analisi dei profili critici in riferimento alla concezione di prodotto difettoso si rimanda a C. PISU, Ombre e luci nella responsabilità del produttore, in Contr. impr., 2008, 617 ss. e E. AL MUREDEN, Danno da cellulare e doveri di informazione tra precauzione e autoresponsabilità, in Corr. giur., 2020, 365 ss.

[51] A. FUSARO, Responsabilità del produttore: la difficile prova del difetto, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 896 ss.

[52] Espressione usata in C. CASTRONOVO, op. cit., 793, in cui l’autore riflette in merito a come l’interferenza logica che si viene a creare per il rapporto tra mancata sicurezza e prodotto difettoso comporti problemi interpretativi di non poco conto soprattutto per quanto riguarda i prodotti inevitabilmente insicuri ma non per questo necessariamente difettosi.

[53] A. CIONI, op. cit., 659.

[54] V. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo. Un “New Deal” per i consumatori, 11 aprile 2018, testo disponibile sul sito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0183&from=EN.

[55] V. E. CAPOBIANCO, The New Deal for Consumers, in Jus Civile, 2023, 3, 651 ss., in cui l’autore riflette circa la necessità di un difficoltoso bilanciamento tra effettività dei rimedi a tutela dei consumatori e corretto funzionamento del mercato, riconoscendo come le proposte delle istituzioni europee si siano mosse su due fronti: uno volto ad ampliare la tutela giurisdizionale e l’altro volto a rafforzare gli obblighi di informazione del mercato, operando quindi in materia di contrattazione e degli effetti derivanti.

[56] Il Green Deal Europeo ruota attorno al principio di sviluppo sostenibile, in merito al quale si segnalano le attente riflessioni di A. CILENTO, New Deal per i consumatori: risultati all’altezza delle ambizioni?, in Contr. Impr., 2019, 1195 ss.; D. IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, in Pers. e mercato, 2021, 3, 496 ss.; F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in Diritto e ambiente, a cura di G. ROSSI, Torino, 2021, 181 ss.; F. BERTELLI, I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza, in Contr. Impr., 2021, 1, 286 ss.; B. POZZO, I “green claims”, l’economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell’ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE, in Riv. giur. amb., 2020, 2, 707 ss.; G. GREGORI, C. PASTURENZI, I green claim e la deriva del greenwashing: gli orientamenti delle Autorità competenti, per contrastare il fenomeno, in Rass. dir. farmaceutico e della salute, 2020, 239 ss. L’obiettivo della nozione di sviluppo sostenibile è quello di integrare le esigenze dello sviluppo con quelle di tutela dell’ambiente e per ciò che concerne il rapporto tra professionista e consumatore l’obiettivo è di arginare il fenomeno del greenwashing ovvero una tecnica di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni ed enti che propongono come ecosostenibili le proprie attività, esaltando gli effetti positivi di alcune iniziative ed al contempo cercando di occultare l’impatto ambientale negativo di altre o dell’impresa nel suo complesso.

[57] Per il testo integrale della Proposta di Direttiva consultare: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=­CELEX:­52023
PC0155.

[58] V. sul punto A. PLAIA, La garanzia convenzionale nella vendita al consumo, in Riv. dir. civ., 2005, 10155 ss.; A. QUARTA, Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione, in Contr. impr., 2021, 523 ss. in cui si segnala come la durabilità debba essere intesa quale requisito oggettivo di conformità cosicché il venditore sia obbligato a fornire al consumatore un bene che possegga la durabilità normale in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

[59] Per un primo commento alla Proposta di Direttiva vedasi La Commissione presenta una proposta legislativa per attribuire ai consumatori un nuovo diritto alla riparazione: gli aspetti salienti e le sinergie con altre proposte, in Osservatorio europeo, a cura di A. PALUMBO, Contr., 2023, 3, 343 ss.

[60] Per visionare il testo completo della Proposta di Direttiva e monitorare l’iter di approvazione della stessa si rimanda a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52023PC0155.

[61] V. anche tra gli altri tesi normativi di riferimento per la tematica in esame la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo, al Comitato delle regioni dal titolo Un nuovo piano di azione per l’economia circolare, COM (2020), 98 final del 11 marzo 2020; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio dal titolo Nuova agenda dei consumatori, COM (2020) 696 final del 13 novembre 2020.

[62] Appare utile sul punto una lettura approfondita del Considerando 12 della Proposta di Direttiva, rinvenibile su https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbeaa83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, in cui si dice che poiché l’obbligo di riparazione imposto ai produttori della presente Direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni ad un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L’imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Il prezzo e le condizioni dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore ed il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili.

[63] In tal senso assume estrema rilevanza quanto previsto dall’art. 5, paragrafo 4 della Proposta di Direttiva, in cui si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato II, ad esempio introducendo nuovi gruppi di prodotti quando vengono adottate nuove specifiche di riparabilità negli atti giuridici dell’Unione. Il conferimento di tale potere alla Commissione dovrebbe garantire che tutte le future specifiche di riparabilità pertinenti possano essere integrate nell’allegato II.

[64] Direttiva 201183/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GUUE, L 304 del 22 novembre 2011.

[65] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, GUUE L 376 del 27 dicembre 2006.

[66] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

[67] V. il Considerando 21 della Proposta di Direttiva, rinvenibile su https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbeaa83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, in cui si evidenzia come la piattaforma possa essere già esistente o gestita da privati purché rispetti le condizioni previste dalla Direttiva e dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che possano aiutare il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l’acquisto di nuovi beni .

[68] V. sul tema la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2005/29/CE e la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, COM (2022) 143 final del 30 marzo 2022.

[69] V. G. CAPILLI, op. cit., 1095, in cui si riflette su come i rimedi della risoluzione o della riduzione del prezzo siano esperibili solo nel caso in cui i rimedi della riparazione e della sostituzione siano impossibili o sproporzionati, oppure non possano essere attuati entro un termine congruo o con notevoli inconvenienti.

[70] V. in un’ottica critica la differenza rispetto al rimedio previsto dall’art. 1453 c.c. che prevede la risolubilità del contratto per inadempimento dell’altra parte che comporta l’insorgere in capo alle parti dell’obbligo di restituzione e di rimborso delle prestazioni già eseguite ovvero l’estinzione delle obbligazioni non ancora adempiute.

[71] Sul punto si rimanda infra al par. 4.

[72] Sulla gratuità dei rimedi v. l’interpretazione della Corte di Giustizia nella sentenza del 16 giugno 2011, caso Weber C– 65/09 e C– 87/09, in cui è stato rilevato che, dal tenore letterale dell’art. 3 della direttiva in materia e dei lavori preparatori di quest’ultima, emerge la volontà del legislatore comunitario di fare del requisito della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore.

[73] V. il Considerando 12 della proposta di Direttiva, rinvenibile su https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbeaa83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, in cui si si prevede anche che il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore ed il produttore ed il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo o le condizioni siano accettabili.

[74] V. A. PLAIA, op. cit., 523 ss., in cui l’autore sottolinea come la Direttiva 2019/771/UE in tema di conformità del prodotto, incentiva il consumo sostenibile e l’economia circolare laddove nei Considerando n. 32 e 48, rimanda ai concetti di durabilità e sostenibilità che dovrebbero divenire criteri da enfatizzare nel momento in cui il consumatore deve scegliere tra riparazione o sostituzione del bene difettoso acquistato. La durabilità è presentata quale requisito oggettivo di conformità, di modo che il venditore è obbligato a fornire al consumatore un bene che possegga la durabilità normale in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi. Alla luce di ciò il right to repair non può che essere letto come rimedio che invoglia al riutilizzo e quindi alla gestione accorta delle risorse.

[75] Tale scelta del legislatore differisce rispetto al contenuto della Direttiva (UE) 2019/771 che all’art. 13, paragrafo 2 consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771e e che prevede che ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore possa scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze.

[76] V. A. BARENGHI, Osservazioni sulla nuova disciplina nella vendita di beni di consumo, in Contr. Impr., 2020, 806 ss. in cui si riflette su come non possa non censurarsi il fatto che il consumatore resti comunque libero di scegliere tra riparazione e sostituzione senza che sia prevista una preferenza per la prima soluzione e, ciò, nonostante il fatto che questa sia espressamente qualificata come a inherently sustainable remedy (un rimedio intrinsecamente sostenibile). V. anche autorevolmente sul tema S. PAGLIANTINI, Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771, in Giur. It., 2020, 217 ss. in cui l’autore sottolinea come il bene debba possedere le caratteristiche e le qualità che il consumatore si può legittimamente attendere, anche in termini di durabilità.

[77] Per un’attenta riflessione in merito alla nozione di conformità utilizzata nell’ambito della Direttiva 2019/771 v. G. BASGNOSI, Il vizio di armonizzazione dei c.d. obblighi di protezione della Dir. 2019/770/UE, in Giur. It., 2023, 10, 2236 ss. in cui si afferma che nei casi in cui l’operatore economico violi le disposizioni del GDPR durante l’esecuzione del contratto di fornitura di contenuti e/o servizi digitali, il consumatore possa esperire uno dei rimedi previsti dall’art. 14 della Dir. 2019/770/UE, vale a dire per un verso il ripristino della conformità del contenuto o servizio digitale e per altro verso, la riduzione adeguata del prezzo ovvero, nei casi in cui il vizio sia talmente grave da non ammettere il ripristino, la risoluzione del contratto.

[78] Sul punto si rimanda a O. CAGNASSO, Risoluzione del contratto ed “azione di adempimento” quali strumenti di tutela del consumatore o dell’impresa?, in Cont. Impr. Eur., 2001, 32 ss.; B. AGOSTINIS, Artt. 1490 – 1499. La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore, in Il Codice Civile Commentario, fondato e già diretto da P. SCHLESINGER, continuato da F. DONATO BUSNELLI, Milano, 2012, 40 ss.; G. CAPILLI, L’attuazione della diretttiva 1999/44/CE: il modello francese e spagnolo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 147 ss.

[79] La figura dell’aliud pro alio non ha una definizione in un preciso riferimento normativo e pertanto ci si può riferire a quanto statuito in giurisprudenza secondo cui sussiste quando la cosa consegnata sia diversa nella sua identità fisica rispetto a quella contemplata nel contratto. Ex multis si rimanda a Cass. Civ., 28 gennaio 1972 n. 228, in Giur. It., 1972,1, 1312; Cass. Civ., 28 aprile 1971 n. 1257, in Foro it.,1971, 1915 ss.

[80] B. AGOSTINISop. cit., 43.

Fascicolo 2 - 2024