Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

La prededuzione nel complesso sistema delle fonti civilistiche e nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: aspetti critici e problematiche (ri)emergenti (di Michele Spinozzi, Avvocato.)


L’articolo 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresenta la sintesi delle pregresse evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di prededuzione dei crediti. Lo sforzo compiuto dal legislatore non si è tuttavia tradotto in un effettivo superamento di alcune delle criticità della disciplina previgente, soprattutto con riferimento al travagliato rapporto tra prededuzione e crediti professionali. Tema in relazione al quale sorgono (o, per meglio dire, si rinnovano) ulteriori problematiche interpretative, con particolare riferimento al rispetto dei principi civilistici che dovrebbero regolare il soddisfacimento concorsuale e al silenzioso (ma evidente) superamento della tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato.

Prededuction in the complex system of civil sources and in the Italian Business Crisis and Insolvency Code: critical aspects and (re)emerging problems

Article 6 of the company crisis and insolvency Code represents the summary of previous regulatory and jurisprudential developments in the field of pre - deduction of receivables. However, the legislator’s effort has not translated into an effective overcoming of some of the antecedent regulation’s critical issues, especially with reference to the troubled relationship between pre-deduction and professional credits. Topic in relation to which further interpretative problems arise, or rather, they continue, due to the compliance with the civil law principles that should regulate bankruptcy satisfaction and the silent (but noticeable) overcoming of the traditional distinction between obligation of means and obligations of results.

SOMMARIO:

1. Alle origini di una dicotomia: crediti professionali e prededuzione nel primigenio assetto della legge fallimentare - 2. Le modifiche legislative in materia concorsuale e il nesso funzionale delineato dal riformato art. 111 l. fall.: dalla deflagrazione prededuttiva all’arresto delle Sezioni Unite - 3. L’attuale disciplina dei crediti professionali in prededuzione, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative - NOTE


1. Alle origini di una dicotomia: crediti professionali e prededuzione nel primigenio assetto della legge fallimentare

 Per intraprendere un’analisi dell’attuale disciplina della prededucibilità dei crediti professionali dettata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) occorre inevitabilmente ripercorrere in via preliminare l’evoluzione delle previgenti fonti normative e delle conseguenti elaborazioni giurisprudenziali. Le attuali disposizioni, infatti, costituiscono la rappresentazione plastica dello sforzo compiuto dal legislatore della riforma di superare le varie criticità emerse nell’applicazione della normativa ante novellam, assumendo come imperativo categorico la necessità di contenimento dei costi delle procedure. Esigenza che, come si vedrà, non appare del tutto felicemente coniugata con i principi che dovrebbero regolare il soddisfacimento concorsuale, anche con riferimento all’art. 3 Cost., sicché in relazione a talune disposizioni potrebbero sorgere finanche dubbi di illegittimità costituzionale. L’originaria formulazione dell’art. 111, comma 1 l. f. del 1942, nel delineare l’ordine di distribuzione delle somme, non menzionava la prededuzione, né tantomeno la locuzione «crediti prededucibili», verosimilmente sulla scorta di un’applicazione rigorosa del principio della par condicio creditorum, secondo il quale non vi erano margini in ambito fallimentare per alcuna soddisfazione degli interessi dei creditori al di fuori del ristretto ambito concorsuale. In altri termini, il legislatore dell’epoca si era limitato a disciplinare senza troppe perifrasi il mero profilo effettuale della prededuzione, prevedendo che taluni debiti contratti dalla curatela per l’amministrazione del fallimento o per la continuazione dell’esercizio dell’impresa (al pari delle spese anticipate) dovessero essere soddisfatti ex lege con prevalenza assoluta rispetto ad altri o, per meglio dire, «dedotti» dalla massa delle poste concorsuali (tanto di natura privilegiata quanto chirografaria) con conseguente liquidazione anticipata e integrale in caso di sufficiente capienza dell’attivo fallimentare [1]. Il tutto senza introdurre alcuna ulteriore specificazione di sorta ad eccezione di quella, contenuta nel successivo comma 2 del citato art. 111 l. fall., secondo cui i «prelevamenti» necessari per il soddisfacimento [continua ..]


2. Le modifiche legislative in materia concorsuale e il nesso funzionale delineato dal riformato art. 111 l. fall.: dalla deflagrazione prededuttiva all’arresto delle Sezioni Unite

La riscrittura dell’art. 111 l. fall. ad opera del d. lgs. 5/2006 ha completamente ritracciato il perimetro della categoria dei crediti in prededuzione, realizzando una piccola rivoluzione copernicana. Le autonome e distinte tipologie di prededucibilità individuabili a seguito della citata modifica legislativa sono così divenute tre: una «legale», una «occasionale» e una «funzionale». Nel mentre l’applicazione del criterio distintivo di carattere legale non ha mai suscitato particolari perplessità sotto il profilo interpretativo, trattandosi di poste creditorie espressamente qualificate come tali dal legislatore, è risultata ben più articolata e complessa la questione relativa alla prededucibilità dei crediti sorti «in occasione» o «in funzione» di una procedura concorsuale. Il requisito della c.d. «occasionalità» è stato tradizionalmente valorizzato in chiave cronologica, considerando l’anteriorità dell’apertura della procedura concorsuale rispetto al momento dell’insorgenza del credito [12]. Ecco quindi che è stata ritenuta pacifica la natura prededucibile delle spese e dei debiti sorti nell’ambito dell’amministrazione del fallimento [13] (anche perché, in difetto, la procedura fallimentare non avrebbe avuto possibilità di concreto sviluppo), oltre che di tutti i costi occasionati dal fallimento [14]. Tra questi quelli connessi alla prosecuzione dei procedimenti giudiziari eventualmente pendenti in cui era parte l’imprenditore fallito, analogamente ai crediti riconducibili a obbligazioni sorte a seguito della continuazione di un rapporto contrattuale da parte del curatore, oltre alle spese di giustizia per le azioni avviate dall’amministrazione fallimentare (ovvero nei confronti di questa) nel corso della procedura, per il rendiconto e il riparto, per la pubblicità delle vendite dei beni e per l’eventuale omologazione del concordato fallimentare. Sono stati inoltre ricompresi tra i crediti prededucibili anche i compensi del curatore e degli ausiliari incaricati nelle more della procedura dello svolgimento di attività professionale nell’interesse della massa dei creditori, oltre ai debiti derivanti da attività colposa o dolosa del curatore, ovvero per il risarcimento da [continua ..]


3. L’attuale disciplina dei crediti professionali in prededuzione, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative

La soluzione cui sono pervenuti i giudici di legittimità si pone in un certo qual modo in una prospettiva di continuità con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora in avanti, semplicemente in acronimo «CCII»), ove i crediti prededucibili trovano una sostanziale collocazione nel contesto destinato ai riparti, in linea con quanto era previsto nell’ambito della previgente disciplina, oltre che nell’art. 6 CCII, eloquentemente rubricato “prededucibilità dei crediti”. Questa disposizione (come sostituita dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022) rappresenta senza dubbio la principale novità in materia, trattandosi del primo o, per meglio dire, del più compiuto tentativo di inquadramento sistematico dell’istituto da parte del legislatore (anche e soprattutto per ciò che concerne la definizione del travagliato rapporto tra prededuzione e crediti professionali). In linea generale desta più di una perplessità la collocazione della norma nell’ambito dei «principi generali», dato che la disciplina in questione non è certamente la rappresentazione plastica di un principio generale [35]. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al concetto di «economicità delle procedure», contenuto nella rubrica della relativa sezione di riferimento («Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure»), in quanto anche in questo caso si tratta, più che di un principio generale, di una delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire [36]. Venendo alla disciplina, il primo comma dell’art. 6 dispone che, «oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge», devono essere considerati producibili: «a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2024