Il presente contributo si concentra su alcune problematiche concernenti la forma del testamento e l’ambito di operatività della c.d. relatio testamentaria. Partendo da una fattispecie assai peculiare, che presentava un documento dattiloscritto fatto proprio dal de cuius con poche righe autografe di chiusura a recepire il contenuto non olografo, lo scritto prende in considerazione la portata che nel tempo ha assunto la nozione di olografia per passare, poi, all'ambito di operatività della relatio, i cui confini, benché elastici, non possono mai giungere a consentire una rimessione totale all’elemento esterno. Infine, vengono prese in considerazioni alcune problematiche relativa al progetto di testamento in ordine al quale i rapporti tra volontà e forma si fanno particolarmente delicati.
This contribution focuses on certain issues concerning the form of the will and the scope of applicability of the so-called relatio testamentaria. Starting from a very peculiar case, which involved a typewritten document adopted by the de cuius with a few handwritten lines at the end to incorporate the non-holographic content, the paper examines the evolving significance of the notion of holography over time. It then moves on to discuss the scope of applicability of the relatio, whose boundaries, though flexible, can never extend to allow complete deferral to an external element. Finally, some issues related to the will project are considered, in which the relationship between intent and form becomes particularly delicate.
1. Introduzione - 2. Cenni preliminari su cosa il documento “non è” - 3. Sulla forma del testamento olografo - 4. Sulla relatio testamentaria - 5. L’ibrido testamentario - 6. Progetto e minuta di testamento - 7. Conclusioni - NOTE
Come l’esperienza è – si dice – l’inizio della conoscenza, spesso la fattispecie pratica è, per il giurista, l’occasione che sollecita ragionamenti cui difficilmente ci si sarebbe avvicinati se il caso della vita non avesse bussato alla porta. Così, le presenti riflessioni sono state sollecitate da una fattispecie assai peculiare che è stata sottoposta alla mia attenzione.
Si trattava della qualificazione di un documento pubblicato quale testamento olografo, la cui particolarità, consisteva, però, nel fatto che la documentazione pubblicata come testamento olografo era costituita da un documento a stampa (redatto al computer) di circa due pagine in calce alle quali erano poste poche righe di pugno del de cuius. Il documento dattiloscritto presentava struttura e terminologia tipica degli atti notarili (protocollo, dispositivo, escatocollo) oltreché la veste formale degli stessi (foglio protocollo standard di 50 righe con margini c.d uso bollo), sicché ragionevolmente veniva qualificato quale bozza a stampa di testamento pubblico. Le quattro righe olografe poste in calce al testo dattiloscritto erano, invece, scritte per intero dal de cuius, datate e sottoscritte e si limitavano a rinviare in toto al testo a stampa qualificato dallo stesso sottoscrittore quale “testamento” che “raccoglie le mie volontà”.
In primis, occorre sgombrare il campo da ogni suggestione cui l’interprete potrebbe indulgere stante la peculiarità della fattispecie. Difatti, la circostanza che ci si trovi di fronte ad un dattiloscritto con i caratteri di cui sopra potrebbe spingere, magari inconsciamente, ad attribuire a tale documento un qualche valore aggiuntivo rispetto a quanto lo stesso intrinsecamente può avere. Ma ben poche parole vanno spese per sancire la nullità indubbia di tale documento quale testamento pubblico ai sensi degli artt. 603 c.c., 51 e 58 l. 16.2.1913 n. 89 (c.d. Legge notarile) [1]. Dunque, tale “bozza di testamento pubblico” va riguarda per quello che è e cioè un semplice testo scritto con mezzi meccanici, ragionevolmente da soggetto terzo rispetto al de cuius. Di ciò, del resto, appare perfettamente consapevole lo stesso de cuius, che si premura di precisare che lo scritto in questione “benché non [sia] ancora firmato dal Notaio” raccoglie le sue volontà, con ciò dimostrando una sicura, benché non tecnica, consapevolezza dei difetti formali del documento in oggetto.
Sgombrato il campo da ogni eventuale perplessità sul fatto che la fattispecie possa integrare un testamento pubblico – perplessità, peraltro, forse neppure da supporre, stante anche la qualifica che viene data dal verbale di pubblicazione, che mai adombra qualsivoglia valenza pubblica a quanto pubblicato, limitandosi, appunto, a nominare il verbale quale pubblicazione di testamento olografo – occorre ora capire se vi siano o meno i presupposti per stimare davvero il documento in oggetto quale testamento olografo.
L’art. 602 c.c., fin troppo noto, recita che: “il testamento olografo deve essere scritto per intero datato e sottoscritto di mano del testatore”. Poche parole dense di portati precettivi da cui si ricavano i tradizionali elementi essenziali della tipologia testamentaria in discorso e cioè: a) l’olografia; b) e l’autografia [2]: occorre, cioè, che il testamento sia scritto, per intero (il grecismo è chiaro: όλοσ), di mano dal testatore; per intero significa in ogni sua parte (data e sottoscrizione compresa, come testualmente previsto); e di mano significa che vanno esclusi i testi a stampa, dattilografati e simili. Ciascuno di questi elementi risponde ad esigenze ben precise, su cui dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente stratificate nel tempo. In linea generale, il formalismo testamentario (non solo dell’olografo), eccentrico rispetto agli altri atti giuridici [3], risponde all’esigenza di assicurarne, attraverso l’integrale scrittura, la provenienza dal de cuius [4].
Più precisamente, si tratta di far coincidere il momento volitivo della dichiarazione con quello documentativo, che cala la dichiarazione nel documento; e ciò deve avvenire senza soluzione di continuità né cesure di alcun tipo [5]. Sottesa è stata riconosciuta anche una più generale esigenza di autoresponsabilizzazione, definita quale funzione di conoscenza; una funzione, cioè, che tende, attraverso l’olografia, a che il testo della dichiarazione sia conosciuto da parte del suo autore nel momento di formazione del documento [6].
Nei negozi testamentari, insomma, la forma assume una valenza forte, non solo probatoria ma di vera e propria condizione di giuridicità del negozio [7], per cui nei negozi formali il contenuto precettivo ha un valore e un’efficacia giuridica se e in quanto sia rivestito, appunto, di quella forma determinata [8]. Si potrebbe dire, con formula icastica, che nell’ambito testamentario è la volontà che si fa forma, perché nel testamento olografo, l’autografia è proprio il modo in cui si invera la manifestazione di volontà. Ebbene, se per molti versi la volontà risulta subordinata alla forma, allora tutte le eventuali questioni interpretative relative alla effettiva volontà del defunto, non possono che essere subordinate all’esistenza di disposizioni formalmente perfette [9].
Cominciando, allora, dal requisito dall’autografia si può dire che il legislatore richiede che il testatore impegni la propria calligrafia per scrivere il documento, che deve quindi essere scritto di mano o di pugno dal de cuius, perché è questo che “garantisce la provenienza della scheda da lui” [10]. I corollari di tale requisito sono stati ampiamente esaminati sotto due profili: inammissibilità dell’uso di strumenti meccanici; inammissibilità di partecipazione di terzi nella stesura del documento.
Con riguardo al primo profilo la posizione della dottrina e della giurisprudenza emerge in modo talmente granitico ed unidirezionale da apparire persino ripetitiva. Così, sono vietati la stampa, la macchina da scrivere, il computer, tutti mezzi che impediscono l’accertamento del requisito dell’individualità [11]; tale esito prescindere dal fatto che a manovrare dette macchine sia o meno il testatore, poiché quando la norma richiede il testo scritto “di mano” intende dire che nell’olografo necessita la calligrafia del testatore [12] e, insomma, una riferibilità oggettiva dello scritto così come vergato dal testatore [13]. L’importanza che la calligrafia sia quella del testatore è tale che è stato ritenuto privo del requisito dell’autografia – e quindi nullo – anche un testamento scritto a matita da un terzo e ricalcato a penna dal testatore: in un tal caso, infatti, il testatore non si sarebbe espresso con la propria grafia bensì avrebbe ricalcato quella del terzo, sicché è come se il testamento lo avesse scritto quest’ultimo [14]. Il testo di legge vuole che il testamento sia “scritto” e, così, in modo chiaro e definitivo si è scritto che, in fondo, “non scrive colui che si limita a determinare la impressione, su carta o altro materiale, di caratteri già preformati” [15]. La circostanza che ogni parte del testamento porti l’impronta calligrafica del testatore è comprovata dalla discussione che si è svolta con riguardo ad un caso in cui le prime due cifre dell’anno della data erano riportare a stampa sul testamento, sicché era venuto in discorso la mancanza di autografia con riguardo alla data [16].
Veniamo, ora, all’altro carattere essenziale, vale a dire la necessità che il testamento sia appunto “olografo” cioè interamente scritto dal testatore, e cioè che l’autografia sia totale. La questione coinvolge, principalmente, la problematica dell’intervento del terzo; qui la discussione si fa più vivace e diversificata, benché si riscontri, pure in tal caso, una tendenziale univocità di vedute che sanziona con la nullità qualsivoglia intervento di terzo nella scritturazione della scheda. Così, è pacificamente nullo un testamento cui abbia collaborato un terzo [17], poco importa che siano state vergate dal terzo anche poche parole [18].
A identica soluzione si arriva per il caso in cui il terzo guidi e conduca la mano del testatore [19], a nulla, peraltro rilevando, una eventuale corrispondenza della scheda con la reale volontà del de cuius [20]. Diverso il caso, a ragione, in cui il terzo sia intervenuto dopo il perfezionamento del testamento – e magari anche all’insaputa del testatore – perché in tale ipotesi il testamento era e resta valido, non potendo l’invalidità di questo dipendere da un intervento arbitrario del terzo; a cadere saranno solo le interpolazioni del terzo [21].
In conclusione, riportando lo sguardo al caso controverso, è di tutta evidenza come il documento dattiloscritto come tale non abbia in se stesso alcuno dei requisititi essenziali di un testamento olografo.
Si tratta ora di capire se la dicitura autografa del defunto per cui “questo testamento raccoglie le mie volontà” possa realizzare in qualche modo una forma di relatio testamentaria, di rinvio cioè ad una fonte esterna alla disposizione olografa e da questa fatta propria.
È noto che, in linea generale, si distingue tra relatio in senso formale e relatio in senso sostanziale [22]. La prima ipotesi ricorre quando la volontà negoziale è in sé completa e si fa rinvio a elementi esterni solo per la manifestazione della medesima; la seconda ipotesi ricorre, invece, quando è la stessa volontà che è incompleta e pertanto il ricorso a dati esterni viene effettuato non già ai fini della mera manifestazione della volontà, bensì per un completamento della determinazione volitiva stessa.
In pratica il primo caso si verifica allorché il rinvio viene operato a circostanze (fatti, documenti e determinazioni volitive proprie o altrui) presenti o passate nonché conosciute dal disponente; in tale ipotesi, infatti, poiché il disponente conosce il contenuto del relato, la sua volontà è già concettualmente completa e la relatio è solo un particolare metodo semplificato di estrinsecazione di detta volontà. Il secondo caso si verifica, invece, quando il rinvio è operato con riferimento a circostanze esterne future (e quindi non conosciute) ovvero anche presenti o passate, ma il cui contenuto non è noto al disponente; ne deriva che la stessa determinazione volitiva è incompleta ed il suo contenuto potrà essere conosciuto, anche dallo stesso disponente, solo in seguito.
Il problema dell’ammissibilità e dei limiti della relatio si pone, in sede di teoria generale del negozio testamentario, soprattutto con riferimento ad un duplice ordine di principi. Innanzitutto viene in rilievo il problema di stabilire se le particolari forme prescritte dalla legge per la validità del testamento possono dirsi rispettate allorché si faccia rinvio a elementi esterni al testamento medesimo non rivestiti della medesima forma. In secondo luogo, si pone l’ulteriore questione di stabilire se e in quali limiti, indipendentemente dai sopra citati problemi di forma, il relato possa consistere in future manifestazioni di volontà del testatore o di terzi; in tal caso l’ammissibilità della relatio va verificata con riferimento ai principi generali che disciplinano la formazione della volontà testamentaria ed in particolare con riferimento al principio della personalità della volontà testamentaria.
Partendo dalla questione del rapporto tra relatio e forma, va segnalato come il problema dell’ammissibilità della relatio nei negozi formali, e in specie nel testamento, ha dato luogo in dottrina ad opinioni assai diversificate. Secondo un primo orientamento il contenuto del negozio solenne non può ricavarsi da una fonte che non sia la dichiarazione negoziale e deve, quindi, risultare dall’atto: non è, dunque, ammissibile, in particolare, un negozio solenne per relationem, che rinvii cioè a determinazioni della volontà estranee alla dichiarazione [23]. Per converso, altra parte della dottrina propende per l’ammissibilità in via di principio della relatio nei negozi formali, ed anche nel testamento, sulla base della distinzione tra forma solenne e cartolarità, la quale ultima soltanto implica il divieto del rinvio a elementi esterni al documento [24].
Tra le due opinioni estreme esistono, poi, posizioni intermedie inclini ad ammettere la relatio solo in presenza di particolari condizioni. Così, taluni la ammettono solo se il relato sia a sua volta rivestito di particolari requisiti formali, con diversità di opinioni che poi sfumano ulteriormente: alcuni ritengono sufficiente che il relato abbia tutti i requisiti di forma del testamento, anche senza essere necessariamente un vero e proprio testamento (potrebbe trattarsi, per esempio, di un progetto di testamento); altri richiedono che il relato sia un valido testamento; altri ancora che si tratti comunque di un documento pubblicamente conosciuto [25]; si è infine affermato che il limite all’ammissibilità dell’istituto in esame nei negozi formali risiederebbe nella natura del relato: ove questo fosse un fatto la relatio sarebbe ammissibile, ove invece fosse un fenomeno di linguaggio la relatio sarebbe inammissibile, in quanto si tradurrebbe in una sostanziale elusione del requisito della forma solenne [26].
La difficoltà oggettiva con cui deve fare i conti l’interprete è che il fenomeno della relatio non risulta disciplinato né in modo specifico né esaustivo [27], per cui l’interprete non può che fare ricorso ai principi dell’ordinamento [28]. D’altra parte, le indicazioni normative al riguardo non sono sempre univoche, tant’è che le ipotesi di relatio nei negozi formali espressamente previste dalla legge sono state interpretate dai fautori dell’ammissibilità dell’istituto in esame come espressioni di un principio generale e dai fautori dell’opposto orientamento come eccezione alla regola generale che vieterebbe la relatio.
Sul punto la dottrina e giurisprudenza hanno compiuto, col tempo, un graduale percorso di emancipazione dalle impostaizoni più rigorose, orientandosi, sulla base del principio generale della libertà della forma e della conseguente eccezionalità delle prescrizioni formali, a ritenere che nei negozi solenni la forma vincolata debba necessariamente rivestire non già l’intero contenuto del negozio, bensì i soli elementi essenziali del medesimo [29]; ne deriva che devono risultare in modo formale sicuramente la volontà negoziale, la causa e l’oggetto del negozio (art. 1325 c.c.), nonché i beneficiari della disposizione testamentaria, con la precisazione, peraltro, che con riguardo a oggetto e soggetti beneficiari è necessario e sufficiente che essi siano non già determinati, bensì determinabili, vale a dire siano indicati i criteri idonei a condurre ad una successiva determinazione. Tale principio è desumibile, con riferimento al soggetto beneficiario, dall’art. 628 c.c. secondo il quale la disposizione testamentaria è nulla solo ove la persona beneficiaria sia indicata in modo da non poter essere determinata. E come noto, gli esempi di disposizioni testamentarie con oggetto determinabile con relatio a elementi estrinseci alla scheda testamentaria sono anche altri: il legato di cosa determinata solo nel genere (art. 664); il legato alternativo (art. 665); il legato remuneratorio con oggetto indeterminato (art. 632); il legato di cose da prendersi in un certo luogo (art. 665); il legato con determinazione dell’oggetto rimessa al prudente arbitrio dell’onerato o di un terzo (art. 632).
Se ne può trarre l’idea generale che l’ordinamento non vieta, in generale, il completamento della disposizione testamentaria con elementi parzialmente estranei alla dichiarazione del testatore [30]; ma, parimenti, anche che la relatio può ritenersi ammissibile se e nei limiti in cui la disposizione inserita nella scheda contenga in sè il criterio per il proprio completamento, per cui “la circostanza che il testatore abbia previsto tale meccanismo di riempimento della propria dichiarazione, rende perfettamente completa la determinazione personale della volontà” [31].
Da quanto visto, si trae un tratto comune a tutte le impostazioni che, più recentemente, si sono occupate del fenomeno de qua e cioè la circostanza che la relatio è ammissibile quando completa e integra una disposizione non determinata; occorre quindi che vi sia qualcosa da integrare, un quid da riempire [32].
Ma che dire, allora, quando la disposizione proprio non c’è, per cui il rinvio alla fonte esterna non è integrativo bensì totale, con la conseguenza che il relato non completa ma dispone per intero? Ebbene, in tale caso mi pare poco dubbio che ci si pone fuori dai parametri di ammissibilità della relatio in quanto la misura del rinvio è tale da snaturarne l’essenza tipologica; non c’è integrazione con fonte esterna ma completa rimessione alla fonte esterna della manifestazione di volontà. In definitiva, in un caso di tal fatta, con la relatio si verrebbe ad esprimere totalmente il contenuto precettivo del negozio, con ciò, però, snaturando la funzione stessa della relatio, che non è quella di fungere da autonomo atto di complemento di una fattispecie non integra, bensì quello di determinare e completare un elemento della fattispecie [33].
E se così fosse, allora, non potrebbe certo prescindersi da una indefettibile valutazione sulla forma del documento cui, impropriamente, si rinvia, ma che in realtà contiene esso stesso l’elemento volitivo del testatore; se così non fosse si realizzerebbe, davvero, una sostanziale elusione della forma testamentaria, chiaramente inammissibile [34].
Nel caso di specie il rinvio autografo che si rimette in tutto e per tutto al documento dattiloscritto – a nulla rilevando che esso sia contenuto nello stesso foglio ove si trovano le quattro righe autografe anziché in un documento separato – appare così generico da mancare in sè di contenuto volitivo, mentre, per converso, in quello dattiloscritto manca l’autografia. Nullità, pertanto, non può che essere l’esito necessitato.
Pur di fronte all’esito negativo cui si è giunti, resta, oltretutto e ancor più radicalmente, la perplessità che la fattispecie sia davvero inquadrabile come fenomeno di relatio, visto che nel nostro caso non c’è alcun negozio che rinvia al contenuto di un altro; abbiamo, invece, un testatore che ha utilizzato la carta su cui era riportato un dattiloscritto aggiungendovi una espressione con cui ha ritenuto di recepirne il contenuto, con l’idea evidente di formare un negozio unitario. Quello a cui ci si trova di fronte, allora, più che un fenomeno di relatio, appare essere uno strano ibrido, un vero e proprio testamento ircocervo, in cui tutto il dispositivo è dattiloscritto, mentre l’autografia appare rispettata solo per la data e per la sottoscrizione.
Ma ritenere che sia sufficiente, per integrare una fattispecie di testamento olografo, una espressione che dichiara di far proprio il testo a stampa che la precede significa porsi completamente fuori dai parametri dell’art. 602 c.c. L’ordinamento non contempla, difatti, forme miste di testamento (in parte dattiloscritte ed in parte autografe) fuori dal caso del testamento segreto (art. 604 c.c.), di cui, evidentemente, non ricorrono neppure i requisiti minimi nel caso de quo.
Occorre, quindi, togliere il velo che potrebbe obnubilare lo sguardo dell’interprete – quello della bozza di testamento pubblico – per riguardare le cose come sono: vale a dire un testamento scritto a macchina e sottoscritto dal testatore, nulla aggiungendo alla sostanza delle cose le righe di conferma che quanto scritto sopra costituisce la volontà del de cuius; quello che si ha di fronte, allora, niente altro è che una scrittura privata sottoscritta, che non è né può essere un testamento olografo [35], per il quale la necessità dell’autografia non è limitata alla sola sottoscrizione, come è, invece, per le scritture private ordinarie.
Altra questione che va presa in considerazione è se possa riguardarsi la fattispecie de qua in un’ottica diversa e precisamente in quella che vedrebbe nel testo dattiloscritto una minuta di testamento e nella dichiarazione olografa la manifestazione di volontà che mira a dare valore negoziale definitivo alla bozza. Ora, non è dubbio che dal punto di vista meramente fenomenologico è questo quello che è avvenuto e che il testatore aveva in animo di fare: recepire in toto un testo dattiloscritto da altri in bozza facendolo proprio.
Sbaglierebbe bersaglio, tuttavia, chi proponesse una ricostruzione in tal guisa per un semplice e banale motivo: il progetto di testamento è tale solo con riguardo alla volontà, che appare non ancora compiutamente formata nella sua serietà e definitività, ma non può esserlo con riguardo ai requisiti formali.
Così, certamente, può accadere che il testamento, al pari di un qualsiasi altro negozio, abbia una formazione progressiva, per cui esso può essere composto gradualmente prima in forma di appunti, poi di alcune disposizioni, poi con l’apposizione della data ed infine con la sottoscrizione [36].
E tuttavia, ciò da cui non può mai prescindersi sono i requisiti formali; questo sta a significare che discutere se un progetto o una minuta di testamento possa assumere il valore di testamento definitivo, presuppone che il documento sia comunque in regola con i requisiti formali, sicché per un testamento olografo non si può trascurare l’autografia [37]. Nulla preclude, pertanto, di acquisire e far proprio con una volontà attuale quello che era stato precedentemente stilato come mero progetto testamentario, a condizione, però, che tutti i requisiti di questo siano presenti.
Nel caso di specie, non è dubbio che il testo dattiloscritto è del tutto privo del requisito dell’autografia, pertanto esso non può qualificarsi neppure come progetto di testamento olografo; il dattiloscritto non è documento chirografo e, pertanto, come olografo non può che essere nullo. I requisiti dell’olografo ci sono, invece, nelle quattro righe poste in calce e recettive del testo dattiloscritto precedente. Al ché potrebbe sorgere l’idea nell’interprete che quelle quattro righe abbiano la portata di una conferma ex art. 590 c.c. Ma tale idea non avrebbe pregio perché la conferma appare del tutto preclusa al testatore [38], spettando essa a chi ha il potere di impugnare il testamento dopo la morte del disponente, e non già a quest’ultimo, che può invece intervenire sul testamento, semmai, con il potere di revoca [39] ovvero rinnovando la volontà testamentaria; tanto meno può invocarsi qualche altra forma di generica convalida, preclusa certamente stante il disposto dell’art. 1423 c.c. [40].
Se così è, allora, la questione si riduce nuovamente alla problematica già esaminata e cioè se la combinazione del testo dattiloscritto con la dichiarazione olografa che lo fa proprio sia sufficiente a realizzare una fattispecie idonea a essere ricondotta nei parametri dell’art. 602 c.c., questione cui si è già data risposta negativa per i motivi visti sopra.
In conclusione, a prescindersi dalla prospettiva da cui si riguardi il fenomeno come positivizzatosi, la conclusione non pare cambiare, non potendo l’interprete che propendere, in ogni caso, per la nullità del testamento in discorso. Così è chiaramente nullo il dattiloscritto come tale, sia se riguardato come testamento pubblico che come testamento olografo.
Parimenti, un eventuale fenomeno di relatio che volesse ravvisarsi nel caso di specie, apparirebbe essersi concretizzato con modalità del tutto ultronee rispetto al perimetro applicativo ragionevolmente riconosciuto a tale istituto, con conseguenze chiaramente elusive delle regole formali testamentarie.
Lo stesso, e ancor di più, dicasi, qualora si inquadrasse il documento presentato per la pubblicazione per quello che forse è e cioè uno strano ibrido composto da una parte dispositiva dattiloscritta chiusa con data e sottoscrizione autografe: un monstrum di cui non v’è traccia nel Codice né posto, allo stato delle cose, nel nostro ordinamento.
<[1] Ex multis, A. Cicu, Il testamento, Milano, 1951; G. Tamburrino, voce Testamento (dir. priv.), in Enc. dir., XVIV, Milano, 1992 489 ss.; R. Triola, Il testamento, Milano, 2012, 163 ss.; M. Di Fabio, Il testamento, Milano, 67 ss.
[2] Cfr. per tutti G. Tamburrino, voce Testamento (dir. priv.), cit., 488; G. Branca, Dei testamenti ordinari, in Comm. cod. civ. Scaloja-Branca, Bologna-Roma, 1986, 61.
[3] Si veda A. Liserre, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, 125 ss.
[4] G. Branca, Dei testamenti ordinari, cit., 5.
[5] Scrive A. Liserre, Formalismo negoziale, cit. 148, che la peculiarità formale del testamento olografo mira a garantire effetti ulteriori rispetto alla normale scrittura privata; essa precisamente consiste nel “far corrispondere il contenuto del documento a quello della dichiarazione” così da “tutelare l’integrale autenticità di quest’ultima”.
[6] Così E. Marmocchi, Forma dei testamenti, in Tratt. breve delle succ. e delle don., dir. da P. Rescigno, I, Padova, 2010, 867.
[7] V. Persiani, La fotocopia del testamento olografo, in Riv. not., 1999, 1160.
[8] A. Giordano Mondello, Il testamento per relazione, Milano, 1966, 37.
[9] Cfr. V. Persiani, La fotocopia del testamento olografo, cit., 1178.
[10] Così G. Branca, Dei testamenti ordinari, cit., 72; v. anche L. Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, vol. 6, Successioni, t. II, Torino, 1997, 167.
[11] A. Cicu, Il testamento, cit., 35; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, 2, Milano, 1952, 84; G. Criscuoli, Il testamento, Padova, 1995, 39; C.M. Bianca, Diritto civile, II, Le successioni, Milano, 2005, 228.
[12] Si veda. M. Orlandi, La paternità delle scritture, Milano, 1997, 89: “i segni chirografi si contrappongono a quelli dattiloscritti o stampati, o comunque eseguiti con mezzi meccanici”.
[13] Cfr. C. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, I, Milano, 1952, n. 46: A. Cicu, Il testamento, cit., 35; G. Azzariti, Successioni, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, v. 6, t. II, Torino, 1982, 383. Scrive G. Branca, Dei testamenti ordinari, cit., 73: “non c’è posto per interpretazioni postmoderne della norma in esame: l’olografo può non sembrare à la page coll’era del computer, ma è così; in esso deve essere riconoscibile la scrittura del testatore: o questo o niente. Perciò non è ammissibile sostenere, e nessuno lo ha fatto, che di mano del testatore è anche quello che viene battuto a macchina”.
[14] Cfr. C. Gangi, La successione testamentaria, cit., n. 84; G. Branca, Dei testamenti ordinari, cit., 75.
[15] Così M. Allara, Testamento, Padova, 1934, 271; in generale sulla autografia v. anche M. D’Orazio Flavoni, voce Autografia, in Enc. dir., IV, Milano 1959, 335.
[16] Cfr. Cass. 6 maggio 1965, n. 834, in Foro it., 1965, I, 977; la conclusione positiva della sentenza si basava su un sottinteso e cioè sulla circostanza che, trattandosi solo dei primi due numeri della data, relativi, cioè al millennio e al secolo, non vi sarebbe stata alcuna oggettiva possibilità, considerato l’anno di nascita del de cuius, che il testamento fosse stato redatto in un secolo diverso da quello indicato, per non dire ovviamente del millennio.
[17] Così fin da subito, per esempio, Cass. 14 maggio 1943, n. 1173, Rep. Foro it., 1943-45, voce Testamento, n. 62.
[18] Cass. 5 agosto 2002, n. 11733, in Riv. not., 2003, 242, che chiarisce in modo deciso che laddove risulti che anche una sola parola sia stata redatta dalla mano del terzo durante la confezione del testamento, il testamento cade per intero, per nullità, causa mancanza di autografia; v. anche Trib. Terni, 21 luglio 2023, n. 522, in Redazione Giuffrè, 2023: basta anche una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, anche su incarico o col consenso del testatore, per inficiare il requisito dell’autografia e rendere nullo il testamento; identica soluzione in Cass. 30 ottobre 2008, n. 26258, in Mass. Giust. civ., 2008, 10, 1548; Cass. 3 novembre 2008, n. 26406, in Mass. Giust. civ., 2008, 11, 1566; adde Trib. Torino, 9 luglio 2019, n. 3385, in Redazione Giuffrè, 2019.
[19] Cass. 7 luglio 2004, n. 12458, in Riv. not., 2005, 395; Cass. 6 novembre 2013, n. 24882, in Riv. not., 2014, 601; Cass. 6 marzo 2017, n. 5505, in Corr. giur., 2018, 504; Cass. 10 luglio 1991, n. 7636, in Giur. it., 1993, I, 1, 198.
[20] Cass. 7 luglio 2004, n. 12458, cit., 395.
[21] G. Branca, Dei testamenti ordinari, cit., 74.
[22] Dottrina assai cospicua; mi limito a ricordare M. Allara, Il testamento, cit., 252 e ss.; P. Di Pace, Il negozio per relationem, Torino, 1940, 32 e 69; G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, 87; A. Giordano Mondello, Il testamento per relazione, cit., 11; N. Irti, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, Milano, 1967, 5; R. Cecchetti, voce Negozio per relationem, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, 1.
[23] In questo senso F. Santoro Passarelli, Dottrine generale del diritto civile, Napoli, 1989, 208; G. Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1965, 300.
[24] G.B. Ferri, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale per relationem, in Riv. dir. comm., 1964, II, p. 211; R. Cecchetti, voce Negozio per relationem, cit., 5.
[25] Se ne veda una sintesi in A. Spatuzzi, Il fenomeno della relatio nell’eterointegrazione del testamento, in Notar., 2015, 160.
[26] G. Cian Forma solenne ed interpretazione del negozio, Padova, 1969, 168.
[27] V. Pescatore, Il testamento per relationem, in Tratt. dir. succ e don., diretto da G. Bonilini, II, Milano, 2009, 53.
[28] D. Barbero, Sistema del diritto privato italiano, II, Torino, 1962, 1064.
[29] Cass. 13 novembre 1970 n. 2396, in Giur. it., 1972, I, 1, 1244; Cass. 24 giugno 1982 n. 3839, in Giust. civ., 1983, I, 553.
[30] Così V. Pescatore, Il testamento per relationem, cit., 57.
[31] Così V. Pescatore, Il testamento per relationem, cit., 63.
[32] La funzione integrativa della relatio è un leitmotiv costante in tutti gli scritti sull’argomento; oltre agli aa. citt. sopra, adde F. Santoro Passarelli, La determinazione dell’onorato di un lascito e l’arbitrio del terzo, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1961, 772; G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, cit., 92; A. Giordano Mondello, Il testamento per relazione, cit., 40; in giurisprudenza Cass. 25 febbraio 2014, n. 4492, in Guida al dir., 2014, 19, 78; Trib. Vicenza, 10 aprile 1972, in Giur. it., 1974, I, 2, c. 603.
[33] Cfr. A. Giordano Mondello, Il testamento per relazione, cit., p. 40 s.
[34] G. Cian, Forma solenne ed interpretazione del negozio, cit., p. 168; C.M. BIANCA, Diritto civile, II, Le successioni, cit., p. 259.
[35] Cfr. Trib. Ascoli Piceno, 20 giugno 1995, in Rep. Foro it., 1997, voce Successione ereditaria, n. 62.
[36] Così Cass. 25 giugno 1954, n. 2194, in Foro it., 1954, I, 1248; contrario nella nota di commento P. Rescigno, Il “progetto” di testamento, il quale ritiene una finzione che contraddice all’essenza stessa del testamento quale atto di autonomia privata la riduzione dello stesso ad una combinazione di una serie di elementi costitutivi tenuti insieme dalla volontà che interviene per ultima; su tale affermazione giustamente critico G. Branca, Dei testamenti ordinari, cit., 108 s., il quale nota come tale idea introdurrebbe un requisito ulteriore – segnatamente una sorta di volontà della forma – di cui non v’è traccia nel testo normativo; per cui in presenza di uno scritto con i crismi formali adeguati discutere se la volontà fosse esistente già al momento della redazione del documento ovvero se essa sia intervenuta posteriormente appare discussione sterile e di inutile complicazione.
[37] G. Branca, Dei testamenti ordinari, cit., 108 s.; G. Musolino, Appunti e progetto di testamento olografo. Volontà negoziale e forma, in Riv. not., 2014, 1027.
[38] Cfr. P. Rescigno, Il “progetto” di testamento, cit., 1244.
[39] Si veda Planck-Flad, Kommentar, V, Berlin-Leipzing, 1930, § 2078-2082.
[40] A conferma si veda Cass. 25 giugno 1954, n. 2194, cit., 1248.