Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Liquidazione concorsuale dei beni ereditari e legato in sostituzione di legittima (di Ilaria Maspes, Ricercatrice di Diritto privato – Università Statale di Milano)


Il contributo affronta il tema della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità e in particolare della fase di formazione dello stato di graduazione, affrontando nello specifico due questioni.

La prima riguarda il criterio in base al quale, in presenza di più legati di specie, si debba procedere all’alienazione dell’uno piuttosto che dell’altro in caso di insufficienza dell’attivo ereditario per soddisfare tutti i creditori; al riguardo, in mancanza di una regola specifica, si ritiene possa applicarsi in via analogica il criterio della riduzione proporzionale indicato dal codice all’art. 558, comma 1, c.c. per la reintegra della quota di legittima.

La seconda attiene al criterio di graduazione che deve essere seguito laddove fra i legatari vi sia un legato in sostituzione di legittima. A tal riguardo, sulla base di una analisi sistematica della disciplina del legato in sostituzione di legittima, si conclude che ove l’attivo ereditario sia insufficiente a pagare i creditori dell’asse, nel concorso tra più legatari di specie, i legatari in sostituzione di legittima dovranno essere preferiti ai legatari di specie ordinari nella distribuzione dell’eventuale residuo, nei limiti in cui il loro legato grava sulla quota indisponibile; qualora, invece, non vi siano problemi di insufficienza dell’attivo per il pagamento dei creditori, nello stato di graduazione ai creditori seguono i legatari di genere ovvero obbligatori, con preferenza, anche, in tal caso, dei legati in sostituzione di legittima, che dovranno essere preferiti agli altri legatari.

Liquidation of inheritance assets and legacy in lieu of legitimacy

The paper deals with the procedure of liquidation of the inheritance and, in particular, with the formation of the “state of graduation”, specifically addressing two issues.

The first concerns the criteria according to which, in the presence of several legacies of species, one should be sold rather than the other in the event of insufficiency of the inheritance assets to satisfy all the creditors; in this regard, in the absence of a specific rule, it is believed that the criteria of proportional reduction indicated by the code in Article 558, paragraph 1, of the Civil Code can be applied by analogy.

The second relates to the criteria of graduation that must be followed where there is a legacy in substitution of legitimacy among the legatees. In this regard, on the basis of a systematic analysis of the discipline of legacies in substitution of legitimacy, it is concluded that where the assets of the inheritance are insufficient to pay the creditors, in the concurrence among several legatees of species, the legatees in substitution of legitimacy should be preferred to the ordinary legatees of species in the distribution of any residue; if, on the other hand, there is no insufficient asset to pay the creditors, in the state of graduation the creditors in first place then the legatee, with preference, even in that case, to the legatees in substitution of legitimacy, who shall be preferred to the other legatees.

SOMMARIO:

1. La liquidazione dell’eredità beneficiata e l’opposizione dei creditori - 2. Lo stato di graduazione - 3. (segue) Pluralità di legati di specie e ordine di preferenza in caso di alienazione dei legati di cosa determinata ex art. 499, comma 3, c.c. - 4. Il legato in sostituzione di legittima - 5. (segue) Stato di graduazione e legato in sostituzione di legittima - NOTE


1. La liquidazione dell’eredità beneficiata e l’opposizione dei creditori

L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, dopo aver effettuato l’inventario nei termini di legge, trascorso un mese dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione ovvero, nel caso di inventario successivo alla dichiarazione, dalla annotazione della data di compimento dello stesso, deve procedere al pagamento dei creditori dell’eredità e dei legatari, qualora ve ne siano. La legge prevede due possibili scenari. L’erede può rimanere inerte e attendere che i creditori e i legatari si presentino per il pagamento o la consegna di quanto loro dovuto; in tal caso, i creditori rimasti insoddisfatti possono agire in regresso nei confronti dei legatari nei limiti del valore della cosa legata. Oppure, l’erede può avviare la procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 499 c.c. [1]. La liquidazione concorsuale dell’eredità è obbligatoria qualora uno dei creditori ovvero dei legatari faccia opposizione ai pagamenti individuali [2] entro il termine di un mese dalla trascrizione dell’accettazione beneficiata o dalla annotazione della data di compimento dell’inventario [3], nonché nel caso in cui lo stesso erede decida di avvalersene. La conseguenza del mancato rispetto della procedura di liquidazione è la decadenza dal beneficio di inventario [4], che può esser fatta valere solo dai legatari o dai creditori del de cuius [5]. La liquidazione dell’eredità, sia essa intrapresa per opposizione o per libera iniziativa dell’erede, è regolata agli artt. 498 c.c. e ss., in cui sono previste tutte le fasi del procedimento. In particolare, l’erede beneficiato, cui sia stato notificato l’atto di opposizione deve, entro un mese dalla notifica, incaricare un notaio del luogo dell’aperta successione [6], per invitare tutti i creditori e i legatari a presentare, in un termine stabilito dal pubblico ufficiale, e in ogni caso non inferiore a trenta giorni, le dichiarazioni di credito [7]. L’intervento del notaio, oltre a quello del giudice necessario per la vendita dei beni dell’asse ex art. 474 c.p.c., è posto dalla legge a garanzia degli eventuali altri coeredi assenti [8] e dei creditori [9]. La ratio della norma, infatti, è quella di garantire la liquidazione dei beni ereditari nell’interesse di tutti i [continua ..]


2. Lo stato di graduazione

Nell’ambito della procedura di liquidazione concorsuale, la fase più importante è quella della formazione dello stato di graduazione, ossia il progetto di ripartizione dell’attivo ereditario. Dopo la liquidazione dei beni caduti in successione nella misura necessaria per soddisfare i creditori e i legatari, oppure dopo la vendita di tutti i beni ereditari, l’erede deve procedere, sempre con l’assistenza del notaio, a formare lo stato di graduazione. In tale fase non è previsto l’intervento dei creditori e dei legatari, i quali possono solo promuovere un reclamo avverso il piano di ripartizione ai sensi dell’art. 501 c.c. [12]. Non vi è un termine di legge per la liquidazione, né per la formazione dello stato di graduazione, in quanto le tempistiche possono variare in base alla consistenza dell’asse ereditario, ma un termine può essere assegnato dall’autorità giudiziaria su istanza di alcuno fra creditori o legatari [13]. L’ordine di preferenza in base al quale formare lo stato di graduazione è fissato dalla legge: i creditori ereditari, anche chirografari, sono preferiti ai legatari; di conseguenza, la prima graduazione viene svolta fra i creditori e, solo se vi è un residuo, si forma la seconda relativa ai legatari [14]. La preferenza dei creditori sui legatari è fondata sulla regola nemo liberalis, nisi liberatus, che nel diritto successorio è volta a risolvere i conflitti di interesse fra creditori e aventi causa a titolo particolare mortis causa del de cuius [15]. Nel vigore del codice abrogato, se era indubbio che i creditori prevalessero sui legatari di quantità (art. 977 cod. civ. abr.), si discuteva se la norma si applicasse anche ai legatari di specie oppure se essi fossero esentati dal pagamento dei debiti ereditari. Il legislatore del ’42 ha seguito la prima soluzione, che era quella privilegiata dalla giurisprudenza di legittimità, e ha esplicitamente stabilito la preferenza dei creditori sui legatari, anche su quelli di cosa certa [16]. Secondo la regola generale fissata dall’art. 2741 c.c., anche nella graduazione dell’attivo ereditario, i creditori sono classificati secondo i loro diritti di prelazione: pertanto, quelli privilegiati e ipotecari sono collocati per l’intero credito secondo i rispettivi titoli di poziorità e, dopo di essi, i [continua ..]


3. (segue) Pluralità di legati di specie e ordine di preferenza in caso di alienazione dei legati di cosa determinata ex art. 499, comma 3, c.c.

Come si è anticipato, il Codice del ’42, innovando rispetto alla disciplina precedente, che lasciava aperta la questione se, in sede di liquidazione dell’eredità beneficiata, i creditori prevalessero anche sui legatari di specie [23], ha esplicitamente anteposto nello stato di graduazione i creditori ai legatari e ha altresì previsto, in via di eccezione al principio generale che vieta gli atti di disposizione sui beni altrui, che anche i legati di cosa determinata possano essere alienati dall’erede per la soddisfazione dei creditori dell’eredità, fermo restando che i legatari concorrono al pagamento dei debiti del defunto solo nel caso in cui i beni ereditari non risultino sufficienti. La questione che si pone è quindi quella di stabilire con che ordine l’erede tenuto alla liquidazione concorsuale debba procedere all’alienazione dei legati di specie. In mancanza di una regola specifica, si ritiene possa applicarsi in via analogica il criterio della riduzione proporzionale indicato dal codice all’art. 558, comma 1, c.c. per la reintegra della quota di legittima. In tale fattispecie, il legislatore ha previsto la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie lesive quale criterio sussidiario da attuare nel caso in cui testatore non abbia stabilito un ordine di preferenza fra i vari lasciti [24]. Ovviamente, nell’ipotesi di liquidazione concorsuale dell’eredità, i legatari concorrono ciascuno in proporzione al valore del proprio legato e, in ogni caso, in misura non superiore ad esso [25]. Siffatta soluzione interpretativa, che prevede la liquidazione di tutti i beni legati affinché con il ricavato si soddisfino proporzionalmente i creditori, sconta il fatto che in tal modo, indipendentemente dal rapporto fra il valore dei beni oggetto di legato e l’ammontare del passivo ereditario, tutte le disposizioni a titolo particolare del de cuius vengono meno. Tale lettura appare tuttavia preferibile, almeno per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, essa applica in via analogica la disciplina di una fattispecie per certi profili assimilabile; peraltro, l’art. 558 c.c. prevede la possibilità che il testore stabilisca un ordine di preferenza: facoltà che il de cuius ben potrebbe esercitare anche in relazione al criterio da seguire nell’eventualità in cui i legati debbano essere venduti per [continua ..]


4. Il legato in sostituzione di legittima

Con riferimento alla seconda questione, come si è illustrato, l’art. 499 c.c., nel determinare l’ordine di priorità fra creditori e legatari nell’ambito della liquidazione concorsuale dell’eredità, opera una distinzione relativa all’oggetto del legato, distinguendo fra legati di genere e legati di specie, altresì disponendo la facoltà di vendita, in via eccezionale, dei beni oggetto di quest’ultimi solo nei casi in cui l’attivo ereditario non sia sufficiente a coprire tutti i debiti dell’eredità. A tal fine, la norma specifica che, sull’eventuale rimanenza di quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto del legato dopo il pagamento dei creditori, il legatario di specie è preferito agli altri legatari. Tuttavia, nel regolare tale specifica ipotesi, la disposizione considera soltanto il tipo di legato (di genere ovvero di specie), ma non anche le differenti funzioni che esso può assolvere. In particolare, il legislatore non ha tenuto conto che, fra le varie ipotesi di legato, si prevede anche la possibilità che la disposizione a titolo particolare sia effettuata dal testatore in sostituzione di legittima. Il legato in sostituzione di legittima costituisce, come è noto, un’innovazione del codice del ’42 con il quale è stata recepita una fattispecie che in realtà era ampiamente diffusa nella pratica nel vigore del precedente codice. La dottrina dell’epoca, per cercare di inquadrare la manifestazione di volontà del testatore al contempo attributiva di beni determinati e privativa della legittima, aveva elaborato la figura del c.d. “legato privativo” [28]. Una delle principali questioni che era sorta era se il legittimario fosse anche erede e se quindi l’acquisto del legato privativo, che comportava la rinuncia alla legittima, implicasse anche la rinuncia all’eredità, per la quale si richiedeva quindi la forma solenne [29]. Il codice vigente, invertendo i termini della questione rispetto alle prospettazioni della dottrina formatasi sotto il codice del 1865, ha risolto tale querelle subordinando il conseguimento della legittima alla rinunzia al legato in sostituzione. L’art. 551 c.c. prevede infatti che, se il legittimario beneficiario di un legato in sostituzione preferisce conseguire il legato, perde il diritto a chiedere il supplemento nel caso in [continua ..]


5. (segue) Stato di graduazione e legato in sostituzione di legittima

In considerazione della natura del legato in sostituzione di legittima e della sua specifica funzione di conferire al legittimario una quota parte di eredità a titolo di legittima, il problema che si pone è come debba essere computata tale tipologia di legato nello stato di graduazione. L’art. 499 c.c., infatti, opera una distinzione solo fra legati di specie e legati di genere e, laddove i beni oggetto dei legati di specie debbano essere alienati per soddisfare i debiti ereditati, in sede di ripartizione dell’attivo ereditario residuo antepone ai secondi i primi, in ragione della circostanza che, per effetto di quest’ultimi, il bene era già entrato nel patrimonio del legatario. La norma non tiene quindi conto della circostanza che fra i legati possa esservi un legato in sostituzione di legittima e che, per la peculiare disciplina cui soggiace, esso debba essere preferito rispetto ai terzi legatari non legittimari. Con il legato in sostituzione di legittima, infatti, il legatario-legittimario perde il diritto ad agire in riduzione a tutela della propria quota di riserva, con la conseguenza che, laddove concorresse con gli altri legatari di specie ovvero, in caso di legato di genere, nel caso fosse postergato rispetto agli altri legati di specie, esso vedrebbe irrimediabilmente compressa, se non addirittura azzerata, la quota a lui spettante quale legittima, senza avere alcuna possibilità di agire a tutela dei propri diritti, non potendo più esperire l’azione di riduzione che, invece, spetterebbe agli altri eredi-legittimari ovvero legittimari-pretermessi. È indubbio, invero, che il legato sostitutivo, così come il legato in conto, costituiscano degli strumenti alternativi conferiti dalla legge al testatore per soddisfare la quota di legittima spettante agli eredi necessari. Del resto, come si è detto, il legato in sostituzione, per espressa previsione normativa, grava (nel senso che deve essere imputato [40]) sulla quota di riserva, e ha lo scopo di formare con beni determinati la legittima [41]. Come si è anticipato, la funzione dell’istituto è stata individuata nella possibilità di permettere al testatore di conferire al legittimario beni specifici e al contempo escluderlo dall’eredità (con le conseguenze che la successione universale comporta), nonché, in caso di concorso di più chiamati, dalla comunione [continua ..]


NOTE