Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Codice civile e Codice del consumo (di Lorenzo Mezzasoma, Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Perugia)


Partendo dall’analisi del presupposto della complessità del quadro normativo che caratterizza l'ordinamento italiano, il lavoro si concentra sulla dibattuta questione del rapporto tra le norme di diritto comune contenute nel Codice Civile e le norme settoriali contenute nel Codice del Consumo. L'autore, superata la tesi volta a ricostruire il rapporto tra legislazione generale e settoriale in termini di specialità a favore del riconoscimento di un rapporto di necessaria complementarietà, evidenzia l'importanza del ruolo assunto dall'interprete che, nell'individuare la normativa da applicare al caso concreto, è chiamato a svolgere una lettura unificante del sistema che deve essere effettuata alla luce dei principi e dei valori che costituiscono il fondamento dell’ordinamento giuridico.

Civil Code And Consumer Code

Starting from the analysis of the assumption of the complexity of the regulatory framework that characterises the Italian legal system, the work focuses on the debated issue of the relationship between the common law rules contained in the Civil Code and the sectoral rules contained in the Consumer Code. The author, having overcome the thesis aimed at reconstructing the relationship between general and sectorial legislation in terms of speciality in favour of the recognition of a relationship of necessary complementarity, highlights the importance of the role assumed by the interpreter who, in identifying the legislation to be applied to the concrete case, is called upon to carry out a unifying reading of the system that must be performed in light of the principles and values that constitute the foundation of the legal system.

SOMMARIO:

1. Il rapporto tra disciplina di diritto comune e disciplina consumeristica: dal criterio di specialità al favor consumatoris. - 2. Il progressivo allineamento tra codice civile e codice del consumo. - 3. Il superamento dell’atto di consumo nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. - 4. – Le riflessioni che precedono inducono alle seguenti considerazioni conclusive. - Note


1. Il rapporto tra disciplina di diritto comune e disciplina consumeristica: dal criterio di specialità al favor consumatoris.

Il problema del rapporto tra codice civile e codice del consumo sorge in conseguenza del fatto che al momento dell’emanazione del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 [1] il nostro legislatore ha trasfuso nel codice del consumo – al fine di realizzare una migliore e più efficiente tutela del consumatore nell’ambito dei cc.dd. rapporti business to consumer [2] caratterizzati, notoriamente, da una fisiologica asimmetria contrattuale tra le parti – disposizioni concernenti prevalentemente la materia contrattuale complementari al codice civile [3] senza affrontare in maniera organica il problema del coordinamento tra la previgente disciplina di diritto comune e la nuova legislazione consumeristica, limitandosi, al contrario, ad inserire nel codice di settore alcuni articoli con funzione di rinvio, interpretabili in maniera non univoca [4].

Muovendo dall’assunto che il codice del consumo rappresenti una sorta di «ponte» tra il diritto nazionale ed il diritto comunitario [5], risulta essere imprescindibile operare una riflessione sui rapporti che intercorrono tra normativa generale, di settore e disciplina comunitaria, nell’ottica di ricomporre ad unità, alla luce dei principi generali, il complesso e variegato sistema delle fonti che caratterizza il nostro ordinamento giuridico [6].

A primo impatto, potrebbe sembrare che la complessa questione possa risolversi in una sola battuta affermando che la legge speciale prevalga su quella generale nelle materie da essa regolate, in conformità al brocardo latino lex specialis derogat generali, con conseguente superamento del diritto comune (c.d. criterio di specialità). E ciò in quanto l’art. 38 c. cons. [7] – che rappresenta il punto di snodo dei rapporti tra la disciplina generale del contratto di cui al codice civile ed il codice del consumo – prevede espressamente che ai contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista potrà applicarsi la prima per tutti gli aspetti che non siano espressamente regolati dal codice di settore, ovvero in caso di lacune. A specchio, l’art. 1469-bis c.c. [8], al fine di risolvere eventuali conflitti tra le norme di cui al codice civile e le disposizioni consumeristiche – o contenute in altri atti normativi –, stabilisce che la disciplina generale in materia contrattuale di cui al codice civile [9] troverà applicazione solo qualora non sia derogata dal codice del consumo [10] – o da altre disposizioni più favorevoli al consumatore [11] –.

Un’interpretazione restrittiva di tale dettato legislativo ha portato all’emergere di un orientamento volto a riconoscere alla disciplina di cui al codice civile una funzione meramente sussidiaria legittimante un intervento volto esclusivamente a “sanare” eventuali lacune della disciplina consumeristica, ovvero ad intervenire per quegli aspetti che non siano stati oggetto di deroga.

Occorre, tuttavia, interrogarsi se la soluzione sia davvero questa o se, di fatto, la realtà risulti essere più complessa. Si pensi, ad esempio, alla direttiva 85/374/CEE in materia di danni da prodotti difettosi: in Italia venne recepita nel 1988 [12], mentre in Spagna solo nel 1994. L’Unione Europea, tuttavia, non prese provvedimenti per il tardivo recepimento e ciò in quanto nell’ordinamento spagnolo era già in vigore la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios [13] che, di fatto, tutelava il consumatore danneggiato molto di più della suddetta direttiva e dell’eventuale normativa di recepimento. Questo esempio è sintomatico della possibilità di ragionare in un’ottica più ampia che spinga a superare la logica di contrapposizione tra legge generale/legge speciale in una prospettiva sistematica basata sul criterio del favor consumatoris, in quanto non può escludersi a priori che in specifiche circostanze concrete soluzioni maggiormente favorevoli per il consumatore siano dettate dal diritto comune [14].

In tale prospettiva, peraltro, deve essere letto lo stesso art. 142 c. cons. che attribuisce prevalenza alla normativa più favorevole al consumatore qualunque ne sia la fonte [15], con conseguente superamento della tesi relativa alla sussistenza, tra codice civile e codice del consumo, di un rapporto di genere a specie [16].

Decisivo, pertanto, risulta essere il compito attribuito all’interprete chiamato a compiere un’indagine ermeneutica che non sia incentrata esclusivamente sulla norma settoriale, bensì sia volta ad operare una ricostruzione sistematica della disciplina che permetta di individuare all’interno di tutto il sistema la norma più adatta alla fattispecie concreta senza circoscrivere la sua indagine nel perimetro di micro aree e senza dimenticare che il codice civile si pone in una posizione di stretta complementarietà, non di residualità, rispetto alla disciplina consumeristica [17].


2. Il progressivo allineamento tra codice civile e codice del consumo.

Né il problema del coordinamento tra disciplina di diritto comune e disciplina di cui al codice del consumo può risolversi affermando che l’auspicata armonizzazione piena imposta da alcune direttive – come la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori [18] – non consentirebbe alcuna reviviscenza della disciplina generale [19]: l’armonizzazione piena, infatti, – così come è naufragato il codice europeo dei contratti e la proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita [20] – non si è raggiunta ed, anzi, il problema permane e diventa più complesso.

Molte volte, infatti, la disciplina consumeristica si ‘scontra’ con altre disposizioni speciali a protezione di ulteriori contraenti deboli – l’assicurato, il viaggiatore, l’investitore, etc. per la tutela dei quali sono state introdotte specifiche normative [21] – imponendo un necessario coordinamento con tali normative specifiche, ciascuna delle quali aspira a regolamentare in maniera esaustiva il proprio settore [22]. In tali casi il compito dell’interprete si complica, dovendo lo stesso ricostruire la disciplina del contratto sulla base di una adeguata considerazione tanto della disciplina di cui al codice civile, quanto delle regole consumeristiche e di quelle presenti nelle ulteriori normative settoriali [23].

Un esempio lampante è dato dal contratto di multiproprietà nell’àmbito del quale (al di là della qualificazione del diritto oggetto di contrattazione come reale o meno) si prevede l’obbligo di prestare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto, qualora il venditore/impren­ditore abbia determinate caratteristiche che lasciano presumere una sua mancanza di solidità economica [24], ed una a garanzia dell’ultimazione dei lavori nel caso di alloggio in corso di costruzione. Il tutto alla luce del ricorrere di un atto di consumo volto a concludere un contratto con le caratteristiche previste dagli artt. 69 e seguenti del codice del consumo. In tale seconda ipotesi, tuttavia, alla disciplina di cui al codice del consumo si vengono ad affiancare le previsioni di cui alla normativa in materia di immobili in corso di costruzione (d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 e successive modifiche) [25], la quale pone a carico del costruttore l’obbligo di rilasciare altre polizze fideiussorie a tutela dell’acquirente, ovvero una a garanzia della restituzione delle somme o di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore abbia già riscosso, ed una a copertura dei vizi di costruzione e dei danni arrecati a terzi. Ci si chiede, quindi, cosa accada nell’ipotesi in cui l’acquirente sia un consumatore, ovvero se in tale caso si debba considerare che le polizze fideiussorie diventino quattro (operanti per quattro diverse situazioni: a garanzia degli acconti versati se vi è la situazione di crisi e si esercita il recesso, a garanzia dei vizi del bene dopo la stipula del definitivo, a garanzia della ultimazione del bene, a garanzia della corretta esecuzione del contratto).

Qualora si arrivi ad un tale livello di introduzione di sistemi di garanzia per il consumatore-acquirente, tuttavia, si rischia di “bloccare” il mercato magari creando un diverso disequilibrio nel contratto. Diventa, quindi, necessario ragionare sotto un profilo funzionale attraverso l’uso delle clausole generali e dei principi esistenti nell’ordinamento da applicare allo specifico caso concreto.

Sotto altro profilo, va detto che diventa sempre che diventa sempre più evidente che non solo è oggi superato far riferimento allo status di consumatore [26], ma che è in corso il superamento dell’atto di consumo [27]: l’evoluzione del mercato impone che la tutela vada oltre il mero consumatore tecnicamente inteso e si estenda al «contraente debole» chiunque esso sia, consumatore o professionista, con l’obiettivo di introdurre una tutela concreta verso chi effettivamente si venga a trovare in una posizione di debolezza [28]. E questo in quanto le singole situazioni necessitano di essere analizzate caso per caso [29] al fine di verificare se, a fronte di un contratto asimmetrico, sussista una parte debole cui sia possibile estendere, in assenza di una normativa specifica che la tuteli ed attraverso un’applicazione diretta dei principi costituzionali [30], la disciplina di favore dettata per il consumatore.


3. Il superamento dell’atto di consumo nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

 In tale ottica, dapprima nella giurisprudenza della Cassazione e poi a livello legislativo, ormai alcuni professionisti vengono posti nella stessa condizione dei consumatori in quanto contraenti deboli.

Il riferimento è all’interpretazione evolutiva della rigida nozione di consumatore nelle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla versione originaria dell’art. 6, comma 2, lett. b, della legge n. 3/2012 [31] che riconosceva l’accesso alla procedura agevolata di risoluzione della crisi – c.d. piano del consumatore – solo al debitore persona fisica che avesse «assunto obbligazioni ‘esclusivamente’ per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», delimitando notevolmente l’ambito di applicazione della normativa di favore, con una scelta ancora più restrittiva di quanto avesse fatto lo stesso art. 3, comma 1, lett. a, del codice del consumo. Tale definizione è stata oggetto di una interpretazione sistematica ed innovativa da parte della Corte di Cassazione con l’importante decisione della n. 1869/2016 [32] in cui, andando aldilà del dettato normativo, è stato espressamente affermato che possano beneficiare della procedura privilegiata anche tutte le persone fisiche che abbiano rivestito la qualifica di imprenditore o professionista, purché al momento della presentazione del piano (del consumatore) non residuino ancora obbligazioni assunte nell’esercizio di tali attività [33]. Ne consegue che la possibilità di accedere al piano del consumatore venga riconosciuta anche ad imprenditori e professionisti che abbiano contratto obbligazioni per far fronte a esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale e anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria.

La lettera della norma viene quindi superata verso una nuova interpretazione, la quale va ben al di là del significato delle parole in un’ottica ben più ampia di tutela legata a principi e valori del nostro ordinamento.

Tale possibilità è stata successivamente consacrata, a livello normativo, con il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza [34] che, modificando l’originaria nozione di cui alla legge n. 3/2012, ha definito il consumatore come la persona fisica «che agisce per scopi estranei» all’attività d’impresa o professionale anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del Titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» ed ha così esteso l’accesso alla procedura agevolata a favore anche di soggetti che hanno debiti di natura non consumeristica, ritenendoli parti deboli da tutelare [35]. Si attribuisce, in tal modo, specifica rilevanza alla circostanza che il debito sia stato contratto per esigenze estranee all’attività professionale-imprenditoriale, non risultando più preclusiva, per l’accesso al piano del consumatore, la circostanza che la persona fisica sia o sia stata socio di società di persone.

Diviene così rilevante la sola natura del debito, in conformità ad una corretta interpretazione dell’atto di consumo, quale criterio idoneo ad individuare il consumatore. Non solo, quindi, è stato superato il dettato della legge n. 3/2012, ma si è superato lo stesso art. 3, comma 1, lett. a, del codice del consumo, con l’obiet­tivo di introdurre una tutela concreta verso chi effettivamente si venga a trovare in una posizione di debolezza.

Tale tesi trova conferma nel recentissimo decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 giugno [36] – che, nel risolvere i dubbi interpretativi sorti con riferimento alla natura dei debiti che giustificano l’accesso al piano del consumatore, ha ulteriormente modificato la nozione di consumatore di cui all’art. 2, comma 1, lett. e, CCII eliminando l’espressione «per i debiti estranei a quelli sociali» e specificato che il consumatore possa accedere a tale procedura «per debiti contratti in tale qualità». Si esplicita, in tal modo, che la possibilità di ristrutturare i debiti con il piano del consumatore riguardi tutti i debiti che siano stati contratti al di fuori di un’attività produttiva o professionale. Una scelta diversa, del resto, si scontrerebbe con la stessa individuazione generale del consumatore, ove il superamento dello status verso l’atto di consumo ha fatto sì che l’essere anche professionista non impedisca di avere tutela quando si agisce per finalità non professionali.


4. – Le riflessioni che precedono inducono alle seguenti considerazioni conclusive.

Superata la tesi della sussistenza di un mero rapporto di genere a specie [37], la complessità del quadro legislativo che caratterizza il nostro ordinamento giuridico comporta che l’interprete assuma un ruolo centrale nella regolamentazione dei rapporti tra norme generali, speciali e di settore. Qualora, infatti, la fattispecie concreta non ponga particolari problematiche di concorso tra leggi speciali e normativa più favorevole al consumatore, si applicherà la legge speciale. Al contrario, nel caso in cui la situazione diventi più complessa, sarà compito dell’interprete, nell’ambito della individuazione della disciplina da applicare, operare una scelta che sia fondata sui principi e valori fondanti il nostro ordinamento giuridico, rifacendosi, in primo luogo, alla gerarchia delle fonti [38].

Appare pienamente condivisibile, in tale ottica, quanto sostenuto da autorevole dottrina che evidenzia il ruolo sempre più importante svolto dalle ragioni funzionali sottese a normative comunitarie in cui il ruolo dei principi costituzionali e dei Trattati funge da «collante» e strumento di avvicinamento [39].

Muovendo quindi dalla consapevolezza che – seppure la realtà legislativa risulti essere complessa e frammentaria – le norme diritto comune e quelle di settore facciano parte di un ordinamento unitario, spetta all’interprete, in sede di individuazione della normativa da applicare al caso concreto, disegnare il quadro di rapporti intersistematici tutte le volte in cui sussistano delle lacune o sia configurabile un potenziale conflitto tra norme, al fine di ricostruire, alla luce dei principi fondamentali [40] e, quindi, andando oltre la mera separatezza «fisica» delle norme [41], l’unitarietà del sistema.

E, non a caso, si può ritenere che il diritto dei consumi nonché le numerose e recenti regole a tutela del contraente debole divengono mezzo per l’uniformazione anche di tutto il diritto dei contratti.


Note

* Lo scritto rielabora, con l’aggiunta di note ed integrazioni, la relazione tenuta in occasione del Convegno su «Codificazione e ricodificazione tra diritto civile, commerciale e diritto dei consumi» che si è svolto presso il Dipartimento di Economia – sede di Terni dell’Università degli Studi di Perugia, l’11 luglio 2023.

[1] Tra i numerosi commenti al codice, v. G. Alpa-L. Rossi Carleo (a cura di), Codice del consumo. Commentario, Napoli, 2005; E. Capobianco-G. Perlingieri (a cura di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, I ed., Napoli, 2009; G. D’amico (a cura di), La riforma del Codice del consumo. Commentario al d.lgs. n. 21/2014, Milano, 2015; E. Capobianco-L. Mezzasoma-G. Perlingieri (a cura di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, II ed., Napoli, 2018; V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, V ed., Milano, 2019.

[2] In proposito v. la Relazione accompagnatoria al codice del consumo, la quale precisa che tale codificazione si basa sull’«approccio specifico, ignoto al codice civile del 1942, fondato invece su un concetto formale di eguaglianza, diretto a garantire una tutela sostanziale, attenta all’equilibrio effettivo – normativo ed economico – del contratto. Ciò trova conferma nella previsione di meccanismi di riequilibrio, basati su “nullità di protezione”, rilevabili, anche d’ufficio, ma solo a vantaggio del contraente debole. La stessa finalità è perseguita attraverso la scelta di affiancare alla difesa individuale strumenti di tutela processuale a carattere associativo, capaci di sopperire alla debolezza economica e professionale del consumatore, visto come singolo individuo».

[3] In senso critico verso tale scelta v. G. De Cristofaro, Il «codice del consumo»: un’occasione perduta?, in Studium iuris, 2006, 1149 ss. e R. Calvo, Il codice del consumo tra «consolidazione» di leggi e autonomia privata, in Contr. impr./Europa, 2006, 83 ss.

[4] Cfr. T. Dalla Massara, I rapporti tra codice civile e codice del consumo, in G. Recinto-L. Mezzasoma-S. Cherti, (a cura di) Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014, 501 ss.

[5] Così R. Rolli, Il “codice” e i “codici” nella moderna esperienza giuridica: il modello del codice del consumo, in Contr. impr., 2007, 6, 1496 ss.

[6] In proposito, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli, 2006, 196 secondo il quale «la molteplicità delle regole e dei principi, il loro diverso grado di rilevanza normativa, la complessità della società non richiedono un ordinamento giuridico a struttura polisistemica, dove le disposizioni assumono significati secondo il sistema o il sottosistema di appartenenza. Le norme, invece, assumono il loro significato nella totalità dell’ordinamento intesa come unitarietà, senza che la complessità ordinamentale venga espressa in artificiale incomunicabiltà tra norme costituzionali e norme ordinarie».

[7] Art. 38 c. cons.: «Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile».

[8] Tale norma (rubricata «Contratti del consumatore), inserita nel codice civile ex art. 42 c. cons., prevede espressamente che «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore». Per una disamina della portata delle due norme v. G. De Cristofaro, Il «codice del consumo», in Nuove leggi civ. comm., 2006, 808 s. e L. Rossi Carleo, sub Art. 142, in G. Alpa-L. Rossi Carleo (a cura di), Codice del consumo, ESI, Napoli, 2005, 875 s.

[9] Vale a dire le norme di cui al Titolo II del Libro IV del codice civile.

[10] In senso critico A.M. Benedetti, Contratto e categorie: un paradigma, più discipline, in Pactum, 2022, 23, osserva che «Non c’è conflitto né concorso (di norme), ma applicazione armonicamente integrata (e in tal senso andrebbe superato l’improprio richiamo alla «deroga» contenuto nel testo dell’art. 1469-bis c.c.)».

[11] Per un’analisi critica delle due disposizioni v. T. Dalla Massara, I rapporti tra codice civile e codice del consumo, cit., 502 ss.

[12] Con il d.P.R. del 24 maggio 1988, n. 224, successivamente abrogato in virtù dell’art. 146 del codice del consumo.

[13] Legge n. 26/1984 del 19 luglio, pubblicato nel BOE n. 176 del 24 luglio 1984, 21686 ss.

[14] Cfr. G. Perlingieri e M. Angelone, Il diritto dei consumatori nella dimensione italo-europea, in G. Perlingieri, L. Mezzasoma-M. Angelone (a cura di), Manuale di diritto dei consumi, Napoli, 2024, 8 ss.

[15] Cfr. E. Battelli, Codice del consumo, codice civile e codici di settore: un rapporto non meramente di specialità, in Eur. dir. priv., 2016, 425 ss.

[16] In proposito, P. Perlingieri, La tutela del consumatore tra normative di settore e codice del consumo, in G. Cavazzoni-L. Di Nella-L. Mezzasoma-V. Rizzo (a cura di), Il diritto dei consumi: realtà e prospettive, Napoli, 2008, 11 ss.

[17] Cfr. L. Rossi Carleo, Diritto comunitario, “Legislazione speciale” e “Codici di settore”, in Riv. Notariato, 2009, 1, 11 ss., la quale osserva che «(…) in una visione di sistema le norme vivono le une delle altre, all’interprete occorre dar conto della unitarietà dell’ordinamento, al di là della separatezza “fisica»” delle norme, siano esse sparse o raggruppate». V., anche, G. Alpa, I contratti dei consumatori e la disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni, in Riv. dir. civ., 6, 2006, 355.

[18] V. l’art. 4 della direttiva ai sensi del quale «salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso».

[19] T. Dalla Massara, La «maggior tutela» del consumatore: ovvero del coordinamento tra codice civile e codice del consumo dopo l’attuazione della direttiva 2011/83/UE, in Contr. impr., 3, 2016, 745-746.

[20] Il riferimento è alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (c.d. CESL – Common European sales law) doc. 11-10-2011 COM (2011) 635 def., consultabile in eur-lex.europa.eu che è stata prima emendata (v. la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014, consultabile in europarl.europa.eu), per poi essere successivamente ritirata. [in proposito, ex multis, G. D’Amico, Direttiva sui diritti dei consumatori e regolamento sul diritto comune europeo della vendita: quale strategia dell’Unione europea in materia di armonizzazione?, in Contratti, 2012, 611 ss.; P. Stanzione, Il regolamento di diritto comune europeo della venditaibidem, 624 ss.; P. Sirena, Diritto comune europeo della vendita vs. regolamento di Roma I: quale futuro per il diritto europeo dei contratti?ibidem, 634 ss.; Id., Il contratto alieno del diritto comune europeo della vendita (CESL), in Nuova giur. civ., 2013, 20608 ss. V., anche, R. Rolli, La proposta di regolamento europeo sulla vendita nel processo di codificazione europeo, in Contr. impr./Eur., 2011, 393 ss.; G. De Cristofaro, Il (futuro) Diritto comune europeo della vendita mobiliare: profili problematici della Proposta di regolamento presentata dalla Commissione Ueivi, 2012, 358 ss. e M. Meli, La proposta di regolamento sul Diritto Comune Europeo della Vendita (CESL), in Nuove leggi civ. comm., 2012, 183 ss. Per un’analisi della proposta nell’ottica dei principi in essa contenuti, v. E. Caterini, Princípi e clausole generali nella proposta di regolamento europeo della vendita transfrontaliera, in Contr. impr./Eur., 2014, 581 ss.]. In argomento sia consentito anche il rinvio a L. Mezzasoma, Il progetto fallito del codice civile europeo e del diritto comune europeo della vendita, in corso di pubblicazione.

[21] Si pensi al Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In proposito v. P. Corrias, La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007, 1749 s. e in Studi in onore di Nicolò Lipari, I, Milano, 2008, 543 s.), al Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Cfr. F. Romeo, Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole, in Obbl. contr., 2012, 440 ss. e A. Venchiarutti, Viaggi organizzati e tutela del turista. Profili di diritto comparato e europeo (Prima parte), Padova, 2012, 32-33), al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F. – d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

[22] In proposito, G. Vettori, Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, I, 751 s. e spec. 768 s. V., anche, E. Battelli, Codice del consumo, codice civile e codici di settore: un rapporto non meramente di specialità, cit., 434.

[23] In proposito, S. Patti, Parte generale del contratto e norme di settore nelle codificazioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 735 ss. e L. Rossi Carleo, Diritto comunitario, “Legislazione speciale” e “Codici di settore”, cit., 11 ss.

[24] L’art. 72-bis c. cons. pone tale obbligo a carico dell’operatore «non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato».

[25] Per un primo commento alla normativa v., senza pretese di esaustività, F. Casarano-G. Baldi-V. Timpano, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, Milano, 2005; G. De Nova-C. Leo-M. Locati-A. Roda, L’acquisto di immobili da costruire, Milano, 2005; G. Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005; G. Sicchiero (a cura di), La tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Commento al d.lgs. n. 122 del 2005, Milano, 2005; A. Re-G. Scaliti, La nuova disciplina degli acquisti di immobili da costruire, Torino, 2006. In argomento sia consentito anche il rinvio a L. Mezzasoma, Il “consumatore” acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio e diritto all’abitazione, Napoli, 2008, passim; Id., La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: i recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, in Corr. giur., 2019, 1265 ss.

[26] Sul punto P. Perlingieri, La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo, in Riv. giur. Mol. Sannio, 1995, 97 ss.; Id., La tutela del consumatore nella Costituzione e nel Trattato di Amsterdam, in P. Perlingieri-E. Caterini (a cura di), Il diritto dei consumi, I, Napoli, 2004, 9 ss.; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli, 2006, 511 in cui si osserva che «il consumatore è (…) una condizione legata alle circostanze concrete e alle effettive modalità di contrattazione». Sia consentito il rinvio, anche, a L. Mezzasoma, Consumatore e costituzione, in Rass. dir. civ., 2015, 311 ss.

[27] L’esigenza di protezione sussiste a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una determinata categoria: v. P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, 335 ss. e Id., La contrattazione tra imprese, in Riv. dir. impr., 2006, 323 ss.

[28] Cfr. E. Llamas Pombo-L. Mezzasoma-U. Rana-V. Rizzo (a cura di), Contratto, crisi di impresa e tutela del contraente debole, Napoli, 2016, passim. In proposito sia consentito il rinvio anche a L. Mezzasoma, Derecho civil constitucional y derecho de consumo, in Rev. seguros, 2023, 301 ss.; d., Il percorso della meritevolezza nel sovraindebitamento del consumatore, Napoli, 2021, passim; Id., Novedades del Derecho de Contratos italiano y la tutela del contratante débil, in Rev. critica de derecho privado, 12, 2015, 677 ss.

[29] L’esigenza di protezione sussiste a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una determinata categoria: v. P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, 335 ss. e Id., La contrattazione tra imprese, in Riv. dir. impr., 2006, 323 ss.

[30] In merito alla diretta applicabilità dei principi costituzionali v. per tutti P. Perlingieri, Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia, in Riv. dir. civ., 1978, 414 ss. nonché in Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, 73 ss.; Id., Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, 95 ss.; Id., Profili del diritto civile, III ed., Napoli, 1994, 18 ss.; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., 535 ss.

[31] Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», come successivamente modificata con d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[32] Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869 (Foro it., 2016, I, 1804; Fallimento, 2016, 661, con nota di F. Pasquariello, La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato; in Nuova giur. civ. comm., 2016, 989, con nota di F. Trubiani, Gli angusti orizzonti della nozione di consumatore nella disciplina da sovraindebitamento; in Giur. it., 2016, 817, con nota di A. Capoccetti, La nozione di “consumatore” nella disciplina della crisi da sovraindebitamento; in Dir. fall., 2016, 1257, con note di E. Sabatelli, La Cassazione precisa la nozione di «consumatore» ai fini dell’accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento, e di F. Cerri, La Suprema Corte definisce la nozione di consumatore nella composizione della crisi da sovraindebitamento) secondo la quale «ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, (…), non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinse­cazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria».

[33] «Ritiene questa Corte che la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all’attività d’impresa o di professione, precisata in negativo (e solo “eventualmente svolta”, cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora – nell’accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla l. n. 3 del 2012 – ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività»: così Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869, cit.

[34] D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Suppl. Ordinario n. 6.

[35] Cfr. l’art. 2, comma 1, lett. e, CCII. Sul punto, L. Nannipieri, Consumatore e sovraindebitamento misto, in dirittodellacrisi.it, 19 aprile 2024; M. Peta, Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell’imprenditore cessato: relazione di “esclusività”ivi, 20 giugno 2023; A. Mancini, Sovraindebitamento e soci illimitatamente responsabili: il punto dopo la miniriforma della l. 3/2012. (d.l. 137/2020, convertito nella l. 18.12.2020 n.176), in ilcaso.it, 2 gennaio 2021; N. Graziano, Dopo la riscrittura del legislatore nuova nozione di consumatore (La conversione del D.L. 137/2020, parte seconda), in Guida al Diritto, 2021, 32 ss.; V. Zanichelli, Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento, in Fallimento, 2021, 444 ss. e G. Positano, Il consumatore con debiti promiscui dalla l. 3/2012 al CCII, in giustiziavicile.com, 19 maggio 2020. Sulla evoluzione del presupposto soggettivo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, v. B. Baessato-F.M. Coen-D. Girotto, Il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina, in D. Manente-B. Baessato (a cura di), La disciplina delle crisi da sovraindebitamento, Milano, 2022, 105 ss.

[36] Consultabile in dirittodellacrisi.it.

[37] In proposito A. Gentili, Contratti del consumatore e diritto comune dei contratti, in Riv. dir. civ., 2016, 1480, osserva che «La tesi empirica del contratto del consumatore come caso speciale del contratto in generale, sottosistema di un sistema, è vera» solo se la “specialità” è intesa come “particolarità”; è «falsa» se intesa come “alterità”.

[38] Sull’importanza, in generale, di un’interpretazione assiologico-sistematica v., per tutti, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, IV ed., II, Napoli, 2020, 278 ss., spec. 304 ss.; Id., «Princípi generali» e «Interpretazione integrativa» nelle pagine di Emilio Betti, in Rass. dir. civ., 2019, 105 ss.; Id., Interpretazione e controllo di conformità alla costituzioneivi, 2018, 593 ss.; Id., Interpretazione e legalità costituzionale, Napoli, 2012, 113-154 e, già, Id., L’interpretazione della legge come sistematica e assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, 990 ss. e E. Caterini, Pietro Perlingieri e il rapporto dell’interpretazione con il normativismo, lo storicismo e la scienza giuridicaivi, 2023, 843 ss. Si vedano, anche, M. Pennasilico, Metodo e valore nell’interpretazione dei contratti, Napoli, 2011; Id., Interpretazione e integrazione dei contratti nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza, in E. Caterini-L. Di Nella-A. Flamini-L. Mezzasoma-S. Polidori (a cura di), Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo, cit., 1475 ss.; Id., Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale, III ed., Torino, 2018 e, già, V. Rizzo, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole, Napoli, 1985.

[39] A. Gentili, Contratti del consumatore e diritto comune dei contratti, cit., 1510.

[40] Cfr. G. Vettori, Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore, cit., 751 s.

[41] V. L. Rossi Carleo, Diritto comunitario, “Legislazione speciale” e “Codici di settore”, cit., 11 ss.