Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

I diritti di credito incerti nella formazione della massa ereditaria (di Fabio Trolli, Dottore di ricerca – Università Ca’ Foscari Venezia)


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SOMMARIO:

1. Il problema della valutazione dei diritti di credito incerti nella formazione della massa ereditaria. - 2. Sulla nozione di credito incerto. - 3. L’imputazione, nell’attività ereditario, dei crediti incerti, mediante una loro valutazione approssimativa. - 4. L’esclusione dei diritti di credito incerti dall’attivo ereditario. - 5. La posizione del legittimario, e le sue eventuali tutele. - 6. Osservazioni conclusive. - Note


1. Il problema della valutazione dei diritti di credito incerti nella formazione della massa ereditaria.

 L’art. 556 cod. civ. détta le norme per la determinazione della porzione disponibile, ponendo la regola secondo la quale al relictum, sottratti i debiti ereditarî, debba essere sommato il donatum, mediante la così detta riunione fittizia delle donazioni: precisamente, il legislatore prescrive che «si form[i] una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre» [1]. L’art. 556 cod. civ., invero, pur avendo di mira il calcolo della quota disponibile, o, più precisamente, l’accertamento della parte di patrimonio così detta indisponibile, dell’eredità del de cuius [2], mostra una rilevanza sistematica più ampia, poiché essa è l’unica disposizione, racchiusa nel Codice civile, che détta i criterî per formare la massa ereditaria. Difatti, codesta operazione, o, quantomeno, la valutazione dell’attivo e del passivo ereditario, può rendersi necessaria anche per finalità ulteriori, rispetto alla sola verifica della quota indisponibile dell’eredità del de cuius: fra di esse, possono rammentarsi la redazione dell’inventario dei beni caduti in successione, a cura del chiamato che abbia accettato con beneficio d’inventario (artt. 484, comma 3, cod. civ.), oppure da parte del curatore dell’eredità giacente (art. 529 cod. civ.) [3]; la valutazione del valore della cosa legata, ai fini dei limiti con cui lo stesso legatario è tenuto all’adempimento del legato o di ogni altro onere (art. 671 cod. civ.); la determinazione della massa oggetto di divisione, entro la quale può operare la disciplina della collazione (artt. 737 ss. cod. civ.). Volgendo lo sguardo alla finalità, perseguita dall’art. 556 cod. civ., il calcolo della quota di spettanza del legittimario può mostrare qualche difficoltà, originata dai criterî adottati di valutazione di taluni diritti, la cui trasmissione a causa di morte fa sorgere l’interrogativo su come essi debbano essere computati, ai fini del calcolo della massa [continua ..]


2. Sulla nozione di credito incerto.

Al fine di circoscrivere la questione problematica del còmputo dei diritti di credito incerti, nell’attivo ereditario, pare opportuno far luce sul concetto d’“incertezza del credito”, dacché codesta caratteristica, o qualità, che dir si voglia, non si ritrova scolpita nelle norme di legge, sicché l’interprete potrebbe essere indotto ad intendere, la nozione di credito incerto, in varie accezioni. Si tenga conto, in generale, di come ogni pretesa creditoria mostri una certa dose d’incertezza, poiché vi potrebbe essere, ora ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, ora addirittura insolvenza del debitore: da ciò scaturiscono evidenti ricadute, circa la soddisfazione del creditore, per il conseguimento del risultato sperato [6]. Codesta incertezza, per così dire, economica, può riscontrarsi, fra le varie ipotesi, nei crediti inesigibili, dei quali è sì certo l’ammontare, epperò il momento della soddisfazione del creditore è successivo, rispetto all’apertura della successione, in quanto trattasi di crediti soggetti a un termine di pagamento. Non v’è dubbio, comunque, che codesti crediti siano da calcolare nella formazione della massa ereditaria, giusta il disposto dell’art. 556 cod. civ., tenendo conto del loro valore, stimato al momento dell’apertura della successione, e quindi senza considerare la maturazione degli interessi, o una loro rivalutazione monetaria, che possano intervenire nel tempo successivo alla morte del de cuius [7]. Pare diverso, invece, il concetto d’“incertezza”, per così dire, giuridica, vale a dire una situazione che assume specifica rilevanza, per il diritto, in virtù di certi effetti che l’ordinamento vi rannoda. Codesta nozione, nondimeno, non trova conforto nel dato positivo, in quanto, nelle poche norme che il legislatore détta nel regolare il rapporto obbligatorio, non si evince limpidamente un concetto di certezza del credito: basti riflettere sulla compensazione legale (art. 1243, comma 1, cod. civ.), o giudiziale (art. 1243, comma 2, cod. civ.), rispetto alle quali il legislatore prescrive, affinché possa operare siffatto modo di estinzione dell’obbligazione, che il credito sia liquido, o di agevole valutazione, ed esigibile, senza, però, che venga affermato, quale ulteriore [continua ..]


3. L’imputazione, nell’attività ereditario, dei crediti incerti, mediante una loro valutazione approssimativa.

Giova ora riprendere l’interrogativo circa la formazione della massa ereditaria, ai sensi dell’art. 556 cod. civ., sì da muovere dalla tesi per la quale, nella formazione dell’attivo ereditario, si debba tener conto dei crediti incerti, calcolando la loro incidenza secondo una valutazione approssimativa, e tenendo conto delle probabilità, circa la loro venuta a esistenza, e della sicurezza che discende dal loro grado di esigibilità. Codesta tesi, pur essendo stata accennata dalla dottrina tradizionale [14], è stata approfondita, più di recente, dagli interpreti [15]. Fra gli argomenti posti a fondamento di codesta tesi, la dottrina richiama, analogicamente, la norma affidata all’art. 2426, n. 8, cod. civ., in tema di formazione del bilancio delle società per azioni, reputando che il credito di dubbia esigibilità possa comunque venire stimato, secondo il criterio del presumibile realizzo [16]. Siffatta argomentazione poggia, peraltro, sull’enfasi che viene dàta alla previsione dell’art. 556 cod. civ., nel momento in cui si pretende che il calcolo della massa ereditaria debba essere rappresentato da una stima reale al momento della morte dell’ereditando [17]. Va tenuto conto, però, che la dottrina, che ha mostrato favore per codesta tesi, paia avere di mira, non tanto l’interrogativo circa il còmputo dei crediti incerti, nel calcolo dell’attivo ereditario, quanto le esigenze di calcolare, adeguatamente, il valore da assegnare, in generale, ai crediti ancóra da esigere e, quindi, abbia a mente un concetto d’incertezza, per così dire, economico [18]. Qualora siffatta tesi venisse intesa nel senso di ricomprendere, nell’attivo ereditario, i crediti incerti, dal punto di vista giuridico, ove se ne valutassero le possibilità di realizzo [19], essa non convincerebbe, in quanto non pare sorretta da ragioni sufficientemente solide. Dal punto di vista strutturale, anzitutto, è difficilmente giustificabile il ricorrere all’analogia con la norma affidata all’art. 2426, n. 8, cod. civ., poiché, al di là della sicura diversità delle materie, i due casi non paiono simili: il modo d’iscrizione delle voci dell’attivo al bilancio, di una società di capitali, è differente, rispetto alla valutazione dei crediti incerti nella [continua ..]


4. L’esclusione dei diritti di credito incerti dall’attivo ereditario.

L’opinione più diffusa, in dottrina, è nel senso che i crediti incerti non possano essere inclusi nell’attivo ereditario. Codesta tesi è riportata di frequente, nei commenti alle norme racchiuse nell’art. 556 cod. civ., in uno con l’esclusione dei crediti, sottoposti a condizione sospensiva [26], che, alla stessa maniera dei crediti incerti, vengono esclusi dalla formazione della massa ereditaria, salvo operare una successiva rettifica del calcolo dell’attivo, al verificarsi dell’evento condizionante [27]. Si è avuto modo di notare, in effetti, che i crediti incerti mostrano punti in comune con i diritti sottoposti a condizione sospensiva [28], in quanto la loro soddisfazione è legata, non tanto, o non solo, a un evento futuro e incerto, bensì a presupposti normativi che debbano essere verificati, affinché il creditore possa conseguire la soddisfazione del suo diritto [29]. Tale accostamento, invero, non pare decisivo, poiché, reputandosi possibile valutare i crediti incerti, stimando le probabilità della loro venuta a esistenza, si potrebbe sostenere, allo stesso modo, che anche quelli sottoposti a condizione sospensiva possano essere oggetto di valutazione, in quanto è possibile assegnare un peso economico alla probabilità del verificarsi dell’evento [30]. Dal punto di vista sistematico, potrebbe trarsi un utile argomento dall’analisi delle norme che il legislatore dètta, riguardo alla formazione della massa ereditaria attiva, al fine di calcolare l’imposta di successione. Difatti, l’art. 11, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 637/1972, esclude, per quella finalità, i «crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilità qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l’invito ad assolvere, per suo conto, l’imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento» [31]. Invero, pur apprezzandosi l’intento del legislatore, che ha mirato a regolare la sòrte dei crediti incerti, nella disciplina tributaria la norma riportata non pare potersi estendere analogicamente all’ipotesi contemplata dall’art. 556 cod. civ., in ragione della diversità degli interessi sottesi alla disciplina fiscale, rispetto a quelli tutelati dalla normativa civilistica: la formazione della massa ereditaria, ai fini del calcolo [continua ..]


5. La posizione del legittimario, e le sue eventuali tutele.

L’opinione, che sostiene l’esclusione dei crediti incerti dal calcolo della massa ereditaria, ai sensi dell’art. 556 cod. civ., merita di essere indagata più a fondo, avuto particolare riguardo alla posizione del legittimario, e alle tutele che, a questi, possano accordarsi, nei confronti del beneficiario. Il dubbio sorge, poiché, ripercorrendo le opinioni espresse in dottrina, taluni interpreti non si limitano ad affermare come debbano escludersi, dal computo dell’attivo ereditario, i crediti incerti, salvo operare un successivo ricalcolo, al momento della loro venuta ad esistenza, ma facciano salvo, a tutela del legittimario, il diritto a pretendere adeguati provvedimenti che, riguardo ai crediti incerti, siano necessarî [41]. Quest’ultima precisazione suscita qualche perplessità, in quanto la possibilità che il giudice assuma dei provvedimenti, circa il credito escludo dalla massa, fra i quali può esservi l’imposizione di una cauzione, dev’essere rimeditata, in quanto non pare trovare un’adeguata giustificazione normativa. La dottrina ha già mostrato come, siffatto rimedio, risulti macchinoso, affermando che, così facendo, si graverebbe eccessivamente la posizione del beneficiario, rispetto a quella del legittimario che intenda far valere i proprî diritti sulla quota di eredità necessaria [42]. A tal proposito, non è negabile che codesto rimedio appaia di difficile attuazione, anche in ragione del fatto che, un’eventuale cauzione, disposta in favore del legittimario, dinanzi a un credito incerto, o sospensivamente condizionato, andrebbe a sommarsi a quella che, lo stesso beneficiario dell’attribuzione, possa aver ottenuto, nei confronti del creditore [43]; epperò, non pare sufficiente limitarsi a osservare le conseguenze, della tesi prospettata, criticandone le difficoltà operativa, dovendosi, piuttosto, verificare la saldezza dell’argomentazione che la sorregge [44]. L’assunto, per cui il giudice possa assumere opportuni provvedimenti, circa i diritti di credito, di natura incerta, potrebbe poggiare su ragioni di carattere sistematico, e, precisamente, sull’accostamento, fra la posizione del legittimario, rispetto alla presenza di crediti incerti, da escludere nel calcolo dell’attivo ereditario, e l’acquirente di un diritto, in pendenza della condizione [continua ..]


6. Osservazioni conclusive.

Muovendo dall’interrogativo iniziale, che nasce dal problema d’ordine pratico della formazione della massa ereditaria, ai sensi dell’art. 556 cod. civ. [59], e precisamente dalla considerazione che si debba avere dei crediti incerti, nell’accezione di incertezza, per così dire, giuridica [60], si è avuto modo di verificare il fondamento delle tesi, che, nel corso degli anni, sono state riportate alla dottrina, e spesso richiamate, dagli autori. Fra i varî argomenti, si è dàto peso rilevante all’esigenza di dover bilanciare gli interessi in rilievo, e quindi approdare a una soluzione che, dal punto di vista ermeneutico, si dimostri equilibrata fra la posizione del beneficiario, il quale auspica di conservare i diritti a esso attribuiti dal de cuius, e il legittimario, che invece voglia tutelate le proprie ragioni, rispetto alla quota di eredità necessaria. Proprio siffatta esigenza, ha consentito di affermare che, pur potendosi valutare, tramite i criterî di formazione del bilancio, i crediti incerti, non sia opportuno che questi si debbano includere nell’attivo della massa ereditaria [61], e, di converso, si è reputata preferibile la tesi che esclude, dalla formazione della massa relitta, siffatti crediti [62]. Alla luce dei risultati raggiunti, si può trarre, peraltro, una conseguenza di ordine generale, poiché si evince come la massa ereditaria, e in particolar modo la ricostruzione dell’attivo e del passivo ereditario, non coincida, necessariamente, con i diritti, di natura patrimoniale, trasmissibili mortis causa: il caso dei crediti incerti, similmente a quelli sospensivamente condizionati, mostra come, pur essendo questi diritti trasmessi, dal de cuius, agli eredi o ai legatarî, di essi non debba tenersi conto nel calcolo che il legislatore impone, nel modo e secondo le indicazioni offerte dall’art. 556 cod. civ. Ulteriore risvolto, dell’indagine svolta, si è mostrato osservando le eventuali tutele, accordate al legittimario, in ragione del fatto che la possibilità che il giudice disponga delle opportune cautele non appaia giustificata, sul piano normativo, per ragioni d’ordine storico e dommatico, e, soprattutto, non consenta a colui, il quale vanti diritti sulla quota d’eredità necessaria, un’adeguata realizzazione. Anche in questo frangente, [continua ..]


Note