Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Nessuna polizza è perfetta: le variabili temporali dell´assicurazione per la responsabilità civile, tra clausole claims made e circostanze note (di Lorenzo Locatelli, Avvocato)


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SOMMARIO:

1. Nessuna polizza è perfetta. - 2. I concetti di rischio e di sinistro nel contratto di assicurazione per la r.c. - 3. La circostanza nota tra dichiarazioni inesatte e reticenti ed esclusioni espresse di garanzia. - 4. Le circostanze “giudiziarie”. - 5. Contratti con equiparazione di una circostanza alla richiesta di risarcimento ed effetti sulla prescrizione del diritto dell’assicurato. - Note


1. Nessuna polizza è perfetta.

Nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile, il profilo temporale resta un problema che, nonostante l’evoluzione degli ultimi anni, spesso si propone all’interprete. Oggi il mercato non concede possibilità di evasione, quantomeno nell’ambito della responsabilità professionale, dalla costruzione che regola l’operatività nel tempo della polizza a regime claims made [1], con la garanzia legata al momento della richiesta di risarcimento. Anche con l’assetto delineato dall’art. 1917 c.c., e dunque con il riferimento temporale al fatto accaduto durante l’assicurazione, non erano rari i casi in cui si aprissero temi di inoperatività legati al tempo [2]. Tuttavia, non è negabile che proprio le polizze claims made, se non adeguatamente progettate, frequentemente mostrano momenti di instabilità in relazione al tempo della garanzia e alla denuncia di sinistro, soprattutto se l’assicurato scopre nel corso dell’assicurazione – e in assenza di qualsivoglia reclamo da parte del danneggiato – di essere di fronte a un fatto possibilmente produttivo di una richiesta risarcitoria. Si pensi all’avviso di garanzia nei confronti del medico che si rende conto di aver commesso un errore che potrà determinare una richiesta risarcitoria, oppure del pubblico dipendente che conosce l’evento negativo collegato alla sua condotta per l’avvio di una causa civile a carico dell’Ente di appartenenza, ma che dovrà attendere molto tempo prima di ricevere una richiesta risarcitoria [3]. È questo il c.d. fatto noto all’assicurato: una circostanza, quindi, possibilmente foriera di una richiesta di risarcimento che è conosciuta da chi si avvia a stipulare il trasferimento del proprio rischio. Può accadere che la polizza in vigore al momento della scoperta della circostanza termini il suo percorso di efficacia e che la richiesta di risarcimento venga notificata solo all’esito della sottoscrizione di un nuovo contratto. Questo stato di cose porta la conseguenza che l’evento negativo potrebbe rimanere, in ipotesi, privo di copertura, potendo: a) l’assicuratore del primo contratto, eccepire che durante la polizza a regimeclaims madenon sono pervenute richieste risarcitorie; b) l’assicuratore del nuovo contratto, opporre sia il tema delle [continua ..]


2. I concetti di rischio e di sinistro nel contratto di assicurazione per la r.c.

La polizza a regime claims made può avere efficacia retroattiva, riuscendo a garantire il patrimonio dell’assicurato anche in relazione a fatti già verificatisi, ovviamente alla condizione che non sia pervenuta alcuna richiesta di risarcimento al momento della sottoscrizione del contratto. Questione fondamentale è, anzitutto, se al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, nonostante l’avveramento, e magari la conoscenza oggettiva, del fatto storico possibile fonte di azione risarcitoria, un rischio nel senso voluto dall’ordinamento sia ancora presente [12]. Il legislatore, superando definitivamente un conflitto durato anni, ha ammesso la possibilità di un’assicu­razione retroattiva, nel senso di concedere la garanzia all’assicurato della responsabilità civile anche per fatti antecedenti al contratto [13]. La scelta si accompagna al pensiero secondo cui l’assicurazione della responsabilità civile prevede una costruzione del concetto di sinistro che non è rappresentato solo dal fatto e dalla sua conseguenza lesiva sul terzo ma, anche, dall’incertezza che quel fatto possa determinare, a sua volta, un danno all’assicurato con l’impoverimento del patrimonio. Del resto, perché il sistema claims made sopravviva è necessario ammettere che la situazione di rischio e di interesse all’assicurazione vada ritenuta esistente anche a fronte di un fatto già accaduto. È, quindi, essenziale capire entro quali limiti il contratto possa operare di fronte a una consapevolezza [14] il cui livello può, ovviamente, variare da una fattispecie all’altra. Tradizionalmente si concepisce il sinistro, nell’ambito della polizza della responsabilità civile, in senso progressivo [15]. L’evento negativo non si esaurisce, cioè, con la condotta materiale cui è riconducibile causalmente il danno, essendo necessario anche l’attacco al patrimonio dell’assicurato da parte del danneggiato. Il passaggio chiave, allora, è ammettere che di fronte all’assicurazione di un evento già avvenuto – specialmente ove ignorato quale elemento in grado di far scattare un obbligo risarcitorio – da un lato resta incompiuto il percorso che conduce all’impoverimento dell’assicurato che è chiamato a [continua ..]


3. La circostanza nota tra dichiarazioni inesatte e reticenti ed esclusioni espresse di garanzia.

Se il problema della sussistenza del rischio al momento della stipulazione del contratto, pena la sua nullità ex art. 1895 c.c., può risolversi, almeno entro determinati limiti, mediante il ragionamento a sviluppo progressivo, occorre non confondere il tema del rischio al momento della stipulazione con quello delle dichiarazioni o delle reticenze rese dall’assicurato al momento della conclusione del contratto [27]. Spesso capita, infatti, che, nell’affrontare la questione delle clausole contemplanti la circostanza nota nello schema contrattuale claims made, si propongano richiami agli artt. 1892 e 1893 c.c. [28]. Va posta, tuttavia, attenzione al fatto che queste norme non affrontano certo il problema della mancanza del rischio che, invece, rende nullo il contratto ai sensi dell’art. 1895 c.c.; esse operano, piuttosto, in relazione a quei contratti in cui il rischio è ben presente ma non viene inteso nella sua reale consistenza dall’assicuratore a causa della condotta colposa o dolosa dell’assicurato che ha celato circostanze che, ove conosciute, avrebbero condotto l’assicuratore a non stipulare o a stipulare a condizioni diverse [29]. Tradizionalmente, le polizze a regime claims made contengono la dichiarazione del contraente, quasi sempre in risposta al questionario, di non essere a conoscenza di circostanze suscettibili di richiesta di risarcimento. Immaginiamo, allora, un contraente presentarsi alla stipulazione di una polizza segnalando circostanze a lui note come probabilmente, o anche solo possibilmente, foriere di future richieste di risarcimento. Si potrà dire che l’assicuratore, in un mondo non irreale, finirebbe probabilmente per escludere, almeno parzialmente, la garanzia. Tuttavia, questa contestazione non riuscirebbe a eliminare la possibilità di stipulare, ove le parti ritenessero di farlo reputando non cessato il rischio pur di fronte alla conoscenza della circostanza e anche della probabilità di future richieste di risarcimento. L’incertezza dell’aggressione del patrimonio, e di conseguenza l’alea del sinistro, non viene a mancare per la conoscenza del fatto storico, perché è ancora ignoto che la richiesta risarcitoria avvenga e, anche, che la richiesta avvenga nel periodo di garanzia. Il problema residuo sarebbe, semmai, quello della determinazione di un premio adeguato al [continua ..]


4. Le circostanze “giudiziarie”.

Nella categoria dei fatti conosciuti e sensibili per la polizza, sia in ordine alle dichiarazioni da presentare alla stipula sia in ordine ad eventuali esclusioni per regolamento contrattuale, un posto privilegiato spetta alle circostanze associate alla formalizzazione di un procedimento giudiziario, il più delle volte penale [39] o amministrativo, ovviamente in assenza di una richiesta risarcitoria. Siamo, qui, di fronte a situazioni particolari, esaminate dalla magistratura o da altre autorità e, quindi, in relazione alle quali risulta il più delle volte difficile eliminare mentalmente l’eventualità di una futura azione di richiesta danni. Questi fatti, dunque, vanno tenuti in debita considerazione sia al momento della sottoscrizione del contratto, dovendo essere dichiarati all’assicuratore per la valutazione del rischio, sia in relazione a eventuali eccezioni di inoperatività della garanzia in relazione a clausole di esclusione collegate al c.d. prior knowledge. L’attenzione ai contesti giudiziari, come richiamo a fatti idonei a far presumere una richiesta di risarcimento, non va calata neppure nel caso in cui il procedimento penale si sia concluso positivamente con l’archiviazione o, addirittura e nelle fattispecie di rilevanza penale, con il proscioglimento o l’assoluzione. Il dato della definizione positiva del procedimento o del processo, infatti, non elimina la rilevanza della pregressa conoscenza, in quanto l’esito favorevole potrebbe collegarsi a fattori che non escludono la possibilità di una successiva azione civile, come nel caso dell’assoluzione in sede penale ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. [40], o per prescrizione o perché il fatto non costituisce reato. Ancora, l’imputato potrebbe essere risultato non punibile ai sensi dell’art. 589-sexies c.p. [41], oppure perché all’esito delle prove raccolte non è consentito, ai sensi della recente riforma del codice di procedura penale, di prevedere ragionevolmente una condanna [42]. Particolare attenzione, poi, va destinata alle assoluzioni perché il fatto non sussiste nel caso di non evidenza del nesso causale penalmente rilevante tra condotta ed evento. Proprio in relazione al nesso eziologico, è noto che la giurisprudenza ha attenuato drasticamente i criteri di ricostruzione della [continua ..]


5. Contratti con equiparazione di una circostanza alla richiesta di risarcimento ed effetti sulla prescrizione del diritto dell’assicurato.

 Come abbiamo visto, alcune polizze a regime claims made riconoscono, ampliando espressamente la definizione di richiesta di risarcimento [44] ai fini dell’integrazione di un sinistro, a determinate circostanze, come la notificazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo o l’informazione di garanzia. In questo modo, non è necessario attendere – con le pericolose conseguenze illustrate [45] – la formale messa in mora del danneggiato per attivare la garanzia, ma è sufficiente la comunicazione all’assicuratore della circostanza parificata [46]. Il fenomeno si è, peraltro, allargato all’esito dell’entrata in vigore della legge n. 24/2017 sulla responsabilità sanitaria, in relazione alle polizze per la responsabilità del medico strutturato [47] per le azioni di rivalsa per colpa grave. Diversi contratti hanno introdotto una parificazione, agli effetti dell’operatività della garanzia, alla richiesta di risarcimento della comunicazione ai sensi dell’art. 13, norma che impone alle strutture sanitarie e alle loro imprese di assicurazione di informare gli esercenti la professione sanitaria dell’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato o l’avvio di trattative stragiudiziali [48]. Il livellamento frutto della volontà delle parti non estende, tuttavia, i suoi effetti al di là dell’accertamento del significato di sinistro ai sensi di polizza, nel senso che dove la legge fa espresso riferimento alla richiesta risarcitoria – come nel caso della prescrizione del diritto dell’assicurato – questa va considerata un elemento formalmente imprescindibile, al di là di qualsiasi estensione di definizione progettata dai contraenti. L’art. 2952 c.c., con riguardo all’assicurazione della responsabilità civile, propone due particolari effetti collegati alla richiesta di risarcimento. Dal suo ricevimento da parte dell’assicurato, infatti, decorre il termine di prescrizione biennale e la successiva comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione proposta nei suoi confronti sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non diviene liquido ed esigibile oppure finché il diritto del terzo danneggiato non è [continua ..]


Note