Il saggio indaga gli effetti dell’amministrazione di sostegno sul mandato e sulla procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, quando egli era ancóra nel pieno della propria capacità. Dopo alcune considerazioni preliminari sulla capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno, sul mandato e sulla procura, il saggio si sofferma sulle principali disposizioni codicistiche in tema di estinzione del mandato, avuto particolare riguardo alla norma affidata all’art. 1722, n. 4), cod. civ. L’attenzione viene fermata, infine, sulla posizione della più recente giurisprudenza, intervenuta in subiecta materia, e sulle possibili soluzioni al problema.
The essay examines the effects of support administration on mandate and power of attorney, eventually conferred by the beneficiary of the protection measure, when he was still in full capacity. After some preliminary considerations about the capacity of the beneficiary of support administration, about mandate and power of attorney, the essay focuses on the main civil code provisions concerning the extinction of mandate, with particular regard to the rule assigned to the article 1722, n. 4), of the civil code. The attention is finally stopped on the position of the most recent case law, intervened in subiecta materia, and on possible solutions to the problem.
1. Considerazioni introduttive - 2. Amministrazione di sostegno e capacità del beneficiario - 3. Amministrazione di sostegno, mandato e procura. Il mandato così detto «di sostegno» - 4. Il quadro normativo di riferimento in tema di estinzione del mandato; in particolare, la norma affidata all’art. 1722, n. 4), cod. civ. - 5. La posizione della giurisprudenza - 6. Le possibili soluzioni - 7. Considerazioni conclusive - NOTE
Non è punto sconosciuta, alla prassi negoziale, l’eventualità in cui il soggetto – il quale abbia affidato la gestione dei proprî interessi, in tutto o in parte, a un famigliare o a un terzo, tramite mandato affiancato da procura – divenga successivamente beneficiario di amministrazione di sostegno. Il codice civile non disciplina, in generale, la sòrte dei rapporti negoziali pendenti al momento dell’apertura dell’amministrazione di sostegno [1]. A fronte del silenzio del Codificatore, è stato efficacemente osservato, in linea di principio, che: (i) ove detti rapporti siano compresi nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, essi non potranno che estinguersi; (ii) al contrario, qualora non siano ivi menzionati, rimarranno, di regola, efficaci [2]. Nella cornice così tratteggiata, permane attuale l’interrogativo, circa gli effetti dell’amministrazione di sostegno sul mandato e sulla procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, prima che la misura gli fosse applicata [3]. Si pone la questione, in altri termini, in ordine al rapporto esistente tra la nomina di un amministratore di sostegno e il conferimento di mandato e procura nel tempo antecedente alla nomina medesima [4]. Giova domandarsi, in definitiva, se l’attivazione dell’amministrazione di sostegno estingua, oppure no, il mandato e la procura, eventualmente confezionati dal beneficiario dello strumento di protezione, quando egli era ancóra nel pieno della propria capacità [5].
Onde siano individuate possibili soluzioni all’interrogativo dianzi proposto, occorre dapprima rammentare che il beneficiario di amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdetto giudiziale e dell’inabilitato [6], «conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno», oltre che per quelli necessarî a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 cod. civ.) [7]. È oramai consolidato, infatti, anche nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l’insegnamento, secondo il quale, il beneficiario di amministrazione di sostegno sia soggetto capace di agire, fatte salve le limitazioni espressamente disposte dal giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o in un successivo provvedimento, in base alle condizioni psico-fisiche del destinatario della misura di protezione [8]. Del resto, come è noto, la normativa racchiusa nella legge n. 6/2004, istitutiva dell’amministrazione di sostegno, è proprio ispirata alla finalità di tutelare, i soggetti privi di autonomia, «con la minore limitazione possibile della capacità di agire» (art. 1, legge n. 6/2004) [9]. Ben si comprende, in questa prospettiva, la ragione, in virtù della quale, la giurisprudenza rimarca l’esigenza di ricorrere, ove possibile, all’amministrazione di sostegno, che consente di sacrificare la capacità di agire del suo beneficiario nei limiti dello stretto indispensabile, laddove l’interdizione giudiziale e l’inabilitazione determinano una pesante compressione della capacità del soggetto [10]. È affermazione sicura, infatti, che l’amministrazione di sostegno sia strumento di protezione, dotato di maggiore flessibilità ed elasticità, rispetto a quelli tradizionali [11]. Invero, differentemente dall’interdizione giudiziale e dall’inabilitazione, che consentono di conoscere, a priori, quali atti di autonomia siano consentiti e quali, invece, siano vietati, al destinatario della pronunzia, il beneficiario di amministrazione di sostegno ha «ritagliato su misura» [12] il proprio «statuto personalizzato» [13], confezionato, dal giudice tutelare, in base alle [continua ..]
Tra amministrazione di sostegno, mandato e procura, di per sé considerati, non mi pare che sussista – se non altro in linea teorica e di principio, e fintantoché non giungano a sovrapporsi [22] – un rapporto di assoluta e incondizionata incompatibilità [23]. Il mandato e la procura configurano, anzi, negozî di natura gestoria [24], astrattamente capaci di realizzare le medesime finalità di protezione, alle quali assolve l’amministrazione di sostegno; sì in difetto di controlli giurisdizionali, epperò senza la benché minima compromissione della capacità di agire della persona. L’immediato segno discretivo, tra le fattispecie in esame, può essere còlto nella loro differente veste giuridica: l’amministrazione di sostegno è misura di protezione legale, la quale può essere attivata, dal giudice tutelare, in favore della persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione, fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai proprî interessi (art. 404 cod. civ.) [25]; laddove il mandato e la procura sono congegnî negoziali dell’autonomia privata [26], capaci di arricchire il quadro degli strumenti giuridici, idonei a fornire adeguata protezione ai soggetti, i quali abbiano difficoltà nella gestione dei proprî interessi [27]. È utile rammentare, al riguardo, che, ferme le differenze correnti tra procura e mandato – prima fra tutte, quella relativa alla natura giuridica, configurando, la procura, un negozio unilaterale, il mandato, invece, un vero e proprio contratto –, al mandatario è sovente conferito anche il potere di rappresentanza, ovverosia il potere di agire in nome del mandante, in virtù di procura rilasciata a latere del mandato medesimo (art. 1704 cod. civ.) [28]; procura, che può essere generale o speciale, a seconda che riguardi il compimento di tutti gli atti di gestione del patrimonio del rappresentato, non eccedenti l’ordinaria amministrazione – e quelli che la eccedano, ivi espressamente indicati –, oppure soltanto un singolo, specifico, affare. Non è infrequente, invero, nella prassi negoziale, l’eventualità, in cui la persona manifesti la volontà di affidare la gestione dei proprî interessi, [continua ..]
La soluzione al problema, se l’amministrazione di sostegno possa infirmare, oppure no, il mandato e la procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, quando egli era ancóra nel pieno della propria capacità, presuppone, intuitivamente, la disamina delle principali, pertinenti, disposizioni codicistiche, contemplate riguardo all’estinzione del mandato (artt. 1722 ss. cod. civ.) [37]. Emerge sùbito il richiamo, in proposito, alla norma calata nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., giusta la quale, il mandato si estingue «per l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario» [38]. Regola, quest’ultima, che soffre l’eccezione, contemplata nel medesimo luogo normativo, relativa al mandato avente a oggetto il compimento di atti inerenti all’esercizio di un’impresa, ove l’esercizio dell’impresa sia continuato, fatto salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [art. 1722, n. 4), ult. parte, cod. civ.] [39]. La ratio, sottesa alla previsione dell’estinzione del mandato, in conseguenza della sopravvenuta incapacità di uno dei contraenti, risiede, verisimilmente, nell’intimo rapporto personale e fiduciario, posto a fondamento del contratto in esame [40]. Nel caso del mandato conferito per l’esercizio dell’impresa, invece, l’elemento personalistico risulta in qualche modo attenuato, di fronte all’interesse oggettivo, ritenuto prevalente, alla continuazione dell’attività di impresa [41]. Altra eccezione, alla regola dell’estinzione del mandato, a cagione dell’interdizione o dell’inabilitazione di una delle sue parti, è racchiusa nell’art. 1723, comma 2, cod. civ., in base al quale, il mandato conferito «anche nell’interesse del mandatario o di terzi» non si estingue per la sopravvenuta incapacità del mandante [42]. L’irrilevanza della sopravvenuta perdita di capacità del mandante, rispetto al mandato così detto «in rem propriam», è giustificata, invero, dall’esigenza di valorizzare l’interesse del mandatario alla continuazione del rapporto, anche a discapito dell’interesse del mandante, presumibilmente diretto, in codesta evenienza, alla sua caducazione [43]. Nel tratteggiare il quadro normativo di riferimento [continua ..]
Sulla specifica questione, se l’attivazione dell’amministrazione di sostegno abbia efficacia estintiva, oppure no, rispetto al mandato e alla procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, prima che la misura gli fosse applicata, non sono mancate occasioni, alla giurisprudenza, di pronunziarsi. Merita di essere anzitutto richiamato, data la sua stretta attinenza al tema in esame, un noto decreto del giudice tutelare presso il Tribunale di Genova, il quale ha perentoriamente escluso che la nomina di un amministratore di sostegno possa comportare, di per sé, l’automatica estinzione del mandato e della procura, ai sensi dell’art. 1722, n. 4), cod. civ., sul rilievo che la relativa norma sarebbe applicabile soltanto ai casi, ivi espressamente menzionati, dell’interdizione e dell’inabilitazione, e non potrebbe quindi essere estesa, neppure per via analogica, all’amministrazione di sostegno, fatta salva, in ogni caso, la possibilità, per il giudice tutelare, di disporne l’estensione, al beneficiario di amministrazione di sostegno, in virtù dell’art. 411, ultimo comma, cod. civ. [54]. Riconosciuto il pregio di codesto provvedimento, desta sicuramente maggiore clamore, non di meno, per ovvie ragioni, una recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione [55], anch’essa intervenuta proprio sul rapporto tra la nomina di un amministratore di sostegno e il conferimento di mandato e procura nel tempo antecedente alla nomina medesima; ciò, a testimonianza, ancóra una volta, dello spiccato interesse, non solo teorico, ma anche pratico, rivestito dal tema in esame. La vicenda, sottoposta all’attenzione del Supremo Collegio, può essere così riassunta: (i) Caia, tramite procura generale, rilasciata a latere di un mandato con rappresentanza, ha affidato la gestione dei proprî interessi al fratello Tizio; (ii) nonostante la presenza di detta procura generale, è stata successivamente istituita, in favore della medesima Caia, l’amministrazione di sostegno, ed è stato nominato, quale suo amministratore di sostegno, l’avvocato Sempronio, quindi persona diversa dal fratello, procuratore generale, Tizio; (iii) il quale, di conseguenza, ha impugnato la nomina di Sempronio, adducendo che la designazione, come amministratore di sostegno, di persona diversa dal procuratore generale, senza alcun [continua ..]
A mio avviso, la Corte di cassazione, nei recenti provvedimenti dianzi richiamati [62], ha sì risolto correttamente il problema, epperò non ha adeguatamente motivato i passaggi, logici e giuridici, che l’hanno condotta alla soluzione. In altri termini, benché il risultato, al quale è giunta la Corte, appaia corretto, esso non si rivela comunque pienamente soddisfacente, in quanto la Corte, forse per eccesso di sintesi, non è stata in grado di giustificare, in modo esaustivo, i mezzi, attraverso i quali vi sia approdata. Non mi pare punto condivisibile l’affermazione, secondo la quale, l’art. 1722, n. 4), cod. civ. non preveda l’estinzione del mandato, anche in conseguenza dell’ammissione del mandante al beneficio dell’amministrazione di sostegno, solo «per un difetto di coordinamento» [63]. Come già rimarcato [64], infatti, il beneficiario di amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdetto giudiziale e dell’inabilitato, «conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno», oltre che per quelli necessarî a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 cod. civ.) [65]. A ben vedere, dunque, l’art. 1722, n. 4), cod. civ., rigorosamente circoscritto all’interdizione e all’inabilitazione, potrebbe essere esteso all’amministrazione di sostegno, soltanto se la sua applicazione sia espressamente richiamata dal giudice tutelare, ai sensi dell’art. 411, ultimo comma, cod. civ., sicché non si può genericamente sostenere che sussista un difetto di coordinamento tra disposizioni. A tacer d’altro, poi, come già rammentato [66], l’art. 1722, n. 4), cod. civ. racchiude una norma insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica [67], con la conseguenza che le fattispecie estintive, ivi previste, non si prestino a essere estese, tout court, al diverso caso dell’amministrazione di sostegno [68]. Di conseguenza, in linea di principio, mi pare che si possa piuttosto affermare che, in mancanza di un’espressa statuizione in tal senso da parte del giudice tutelare, l’estinzione del mandato e della procura non sia un’implicita, necessaria, diretta, [continua ..]
Il rapporto tra la nomina di un amministratore di sostegno e il conferimento di mandato e procura – da parte del beneficiario della misura di protezione – nel tempo antecedente alla nomina medesima, non trova disciplina all’interno del codice civile. Al lume di quanto finora esposto, risulta, intuitivamente, molto difficoltoso stabilire, a priori, in modo astratto, univoco e generalizzato, quale sia la sòrte del mandato e della procura, in conseguenza dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, riducendosi, il problema, a ben vedere, a una questione di individuazione del perimetro di delimitazione della capacità di agire del beneficiario dello strumento di protezione. Problema, questo, che meriterà, dunque, una soluzione tagliata sul caso concreto e che non potrà punto prescindere dall’esame dello «statuto personalizzato» del beneficiario di amministrazione di sostegno, di volta in volta cucitogli su misura dal giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o in un successivo provvedimento. Riassuntivamente, quando venga istituita l’amministrazione di sostegno, là dove il suo beneficiario abbia in precedenza rilasciato ad altri mandato e procura, si potranno prospettare, a titolo di esempio, i seguenti, differenti, scenarî: (i) il giudice tutelare potrà disporre che il mandato e la procura non si estinguano, ex art. 1722, n. 4), cod. civ., affidando, eventualmente, all’amministratore di sostegno, il cómpito di esercitare i diritti del mandante, beneficiario della misura di protezione [87]; (ii) il giudice tutelare potrà deprivare di efficacia il mandato e la procura: vuoi ordinandone la revoca da parte dell’amministratore di sostegno; vuoi precludendo, espressamente, al beneficiario di amministrazione di sostegno, il compimento di tali atti, ex artt. 405, 407 e 409 cod. civ.; vuoi estendendogli – a norma dell’art. 411, ultimo comma, cod. civ. – l’effetto estintivo, contemplato, per l’interdizione e per l’inabilitazione, dall’art. 1722, n. 4), cod. civ.; in codeste ipotesi, il giudice tutelare, verisimilmente, designerà, come amministratore di sostegno, il rappresentante volontario, qualora il mandato e la procura siano vestiti con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata e possano quindi valere come formale [continua ..]