Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Gli effetti dell'amministrazione di sostegno sul mandato (di Matteo Boselli, Assegnista di ricerca in Diritto civile – Università degli Studi di Parma)


Il saggio indaga gli effetti dell’amministrazione di sostegno sul mandato e sulla procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, quando egli era ancóra nel pieno della propria capacità. Dopo alcune considerazioni preliminari sulla capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno, sul mandato e sulla procura, il saggio si sofferma sulle principali disposizioni codicistiche in tema di estinzione del mandato, avuto particolare riguardo alla norma affidata all’art. 1722, n. 4), cod. civ. L’attenzione viene fermata, infine, sulla posizione della più recente giurisprudenza, intervenuta in subiecta materia, e sulle possibili soluzioni al problema.

The effects of support administration on mandate

The essay examines the effects of support administration on mandate and power of attorney, eventually conferred by the beneficiary of the protection measure, when he was still in full capacity. After some preliminary considerations about the capacity of the beneficiary of support administration, about mandate and power of attorney, the essay focuses on the main civil code provisions concerning the extinction of mandate, with particular regard to the rule assigned to the article 1722, n. 4), of the civil code. The attention is finally stopped on the position of the most recent case law, intervened in subiecta materia, and on possible solutions to the problem.

SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive - 2. Amministrazione di sostegno e capacità del beneficiario - 3. Amministrazione di sostegno, mandato e procura. Il mandato così detto «di sostegno» - 4. Il quadro normativo di riferimento in tema di estinzione del mandato; in particolare, la norma affidata all’art. 1722, n. 4), cod. civ. - 5. La posizione della giurisprudenza - 6. Le possibili soluzioni - 7. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Considerazioni introduttive

Non è punto sconosciuta, alla prassi negoziale, l’eventualità in cui il soggetto – il quale abbia affidato la gestione dei proprî interessi, in tutto o in parte, a un famigliare o a un terzo, tramite mandato affiancato da procura – divenga successivamente beneficiario di amministrazione di sostegno.

Il codice civile non disciplina, in generale, la sòrte dei rapporti negoziali pendenti al momento del­l’apertura dell’amministrazione di sostegno [1].

A fronte del silenzio del Codificatore, è stato efficacemente osservato, in linea di principio, che: (i) ove detti rapporti siano compresi nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, essi non potranno che estinguersi; (ii) al contrario, qualora non siano ivi menzionati, rimarranno, di regola, efficaci [2].

Nella cornice così tratteggiata, permane attuale l’interrogativo, circa gli effetti dell’amministrazione di sostegno sul mandato e sulla procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, prima che la misura gli fosse applicata [3].

Si pone la questione, in altri termini, in ordine al rapporto esistente tra la nomina di un amministratore di sostegno e il conferimento di mandato e procura nel tempo antecedente alla nomina medesima [4].

Giova domandarsi, in definitiva, se l’attivazione dell’amministrazione di sostegno estingua, oppure no, il mandato e la procura, eventualmente confezionati dal beneficiario dello strumento di protezione, quando egli era ancóra nel pieno della propria capacità [5].


2. Amministrazione di sostegno e capacità del beneficiario

Onde siano individuate possibili soluzioni all’interrogativo dianzi proposto, occorre dapprima rammentare che il beneficiario di amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdetto giudiziale e dell’ina­bilitato [6], «conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno», oltre che per quelli necessarî a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 cod. civ.) [7].

È oramai consolidato, infatti, anche nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l’insegnamento, secondo il quale, il beneficiario di amministrazione di sostegno sia soggetto capace di agire, fatte salve le limitazioni espressamente disposte dal giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o in un successivo provvedimento, in base alle condizioni psico-fisiche del destinatario della misura di protezione [8].

Del resto, come è noto, la normativa racchiusa nella legge n. 6/2004, istitutiva dell’amministrazione di sostegno, è proprio ispirata alla finalità di tutelare, i soggetti privi di autonomia, «con la minore limitazione possibile della capacità di agire» (art. 1, legge n. 6/2004) [9].

Ben si comprende, in questa prospettiva, la ragione, in virtù della quale, la giurisprudenza rimarca l’esi­genza di ricorrere, ove possibile, all’amministrazione di sostegno, che consente di sacrificare la capacità di agire del suo beneficiario nei limiti dello stretto indispensabile, laddove l’interdizione giudiziale e l’inabilita­zione determinano una pesante compressione della capacità del soggetto [10].

È affermazione sicura, infatti, che l’amministrazione di sostegno sia strumento di protezione, dotato di maggiore flessibilità ed elasticità, rispetto a quelli tradizionali [11].

Invero, differentemente dall’interdizione giudiziale e dall’inabilitazione, che consentono di conoscere, a priori, quali atti di autonomia siano consentiti e quali, invece, siano vietati, al destinatario della pronunzia, il beneficiario di amministrazione di sostegno ha «ritagliato su misura» [12] il proprio «statuto personalizzato» [13], confezionato, dal giudice tutelare, in base alle specifiche esigenze del soggetto [14].

Di conseguenza, in virtù della decisione assunta dal giudice tutelare, occorrerà accertare, di volta in volta, quali atti di autonomia siano preclusi al beneficiario di amministrazione di sostegno e quali, invece, abbisognino della rappresentanza esclusiva, o dell’assistenza necessaria, dell’amministratore di sostegno, eccettuati, in ogni caso, gli atti necessarî a soddisfare le esigenze di vita quotidiana, rispetto ai quali, come già anticipato, detto beneficiario conserva la capacità di agire [15].

A presidio della flessibilità ed elasticità dell’amministrazione di sostegno, si erige, poi, la possibilità, attribuita al giudice tutelare, di modificare o di integrare, in ogni tempo, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, giusta l’art. 407, comma 4, cod. civ. [16]; vuoi in funzione di un progressivo e dinamico processo di adattamento dello «statuto personalizzato» del beneficiario di amministrazione di sostegno, tenendo conto, a titolo di esempio, della mutevolezza del suo quadro personale e di salute, vuoi in funzione correttiva, rispetto ai provvedimenti precedentemente adottati [17].

Alle medesime finalità, coopera, a tacer d’altro, anche la norma dischiusa nell’art. 411, ultimo comma, cod. civ., la quale affida, al giudice tutelare, la possibilità di disporre, nel provvedimento con cui nomina l’amministratore di sostegno o in un successivo provvedimento, che «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’am­ministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni» [18].

Di talché, nelle ipotesi di insorgenza dell’amministrazione di sostegno, si dovrà altresì verificare, caso per caso, se il giudice tutelare abbia esteso, motivatamente, al beneficiario della misura di protezione, ex art. 411, ultimo comma, cod. civ., determinate disposizioni, previste per l’interdetto giudiziale o per l’inabilitato [19].

Ne discende, in definitiva, che l’amministrazione di sostegno, anche in conformità a quanto è stato posto in luce da una recente pronunzia del Supremo Collegio [20], possa configurarsi, a seconda dei casi, come misura di “mero supporto”, poco incisiva sulla capacità di agire del suo destinatario, oppure come misura “ibrida”, con caratteristiche affini alla tutela dell’interdetto giudiziale («amministrazione sostitutiva») o alla curatela dell’inabilitato («amministrazione di assistenza»), fermo restando che, in ogni caso, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire, ove essa non sia stata espressamente limitata; vale a dire, per tutti gli atti, che non siano stati affidati all’amministratore di sostegno [21].


3. Amministrazione di sostegno, mandato e procura. Il mandato così detto «di sostegno»

Tra amministrazione di sostegno, mandato e procura, di per sé considerati, non mi pare che sussista – se non altro in linea teorica e di principio, e fintantoché non giungano a sovrapporsi [22] – un rapporto di assoluta e incondizionata incompatibilità [23].

Il mandato e la procura configurano, anzi, negozî di natura gestoria [24], astrattamente capaci di realizzare le medesime finalità di protezione, alle quali assolve l’amministrazione di sostegno; sì in difetto di controlli giurisdizionali, epperò senza la benché minima compromissione della capacità di agire della persona.

L’immediato segno discretivo, tra le fattispecie in esame, può essere còlto nella loro differente veste giuridica: l’amministrazione di sostegno è misura di protezione legale, la quale può essere attivata, dal giudice tutelare, in favore della persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione, fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai proprî interessi (art. 404 cod. civ.) [25]; laddove il mandato e la procura sono congegnî negoziali dell’autonomia privata [26], capaci di arricchire il quadro degli strumenti giuridici, idonei a fornire adeguata protezione ai soggetti, i quali abbiano difficoltà nella gestione dei proprî interessi [27].

È utile rammentare, al riguardo, che, ferme le differenze correnti tra procura e mandato – prima fra tutte, quella relativa alla natura giuridica, configurando, la procura, un negozio unilaterale, il mandato, invece, un vero e proprio contratto –, al mandatario è sovente conferito anche il potere di rappresentanza, ovverosia il potere di agire in nome del mandante, in virtù di procura rilasciata a latere del mandato medesimo (art. 1704 cod. civ.) [28]; procura, che può essere generale o speciale, a seconda che riguardi il compimento di tutti gli atti di gestione del patrimonio del rappresentato, non eccedenti l’ordinaria amministrazione – e quelli che la eccedano, ivi espressamente indicati –, oppure soltanto un singolo, specifico, affare.

Non è infrequente, invero, nella prassi negoziale, l’eventualità, in cui la persona manifesti la volontà di affidare la gestione dei proprî interessi, in tutto o in parte, a un famigliare o a un terzo, proprio pel tramite di procura, generale o speciale, a fianco di un mandato; eventualità, che il Supremo Collegio, in una recente pronunzia, ha inquadrato nella fattispecie del mandato, così detto, «di sostegno» [29].

Non può che essere condivisa, in questa prospettiva, l’opinione della migliore dottrina, secondo la quale, per mezzo del mandato con rappresentanza, si potrebbe egregiamente sopperire, a titolo di esempio, alla mera menomazione fisica [30], non accompagnata da difficoltà dell’intelligenza e del volere, e implicante, quindi, soltanto una difficoltà nella cura dei proprî interessi, di per sé insufficiente a istituire l’amministrazione di sostegno [31].

A ben vedere, infatti, qualora si aderisse all’opinione contraria, in virtù della quale, l’amministrazione di sostegno potrebbe essere attivata anche a fronte di una mera infermità fisica, non associata a una deficienza, neppure minima, di tipo psichico [32], si rischierebbe di estendere la misura di protezione di là dei suoi naturali confini, financo a situazioni in cui la persona sia pienamente capace di intendere e di volere [33], e si perverrebbe, così, a misconoscere il principio, ispiratore dell’intera normativa affidata alla legge n. 6/2004, di non sacrificare, oltre il dovuto, la capacità di agire dei soggetti privi di autonomia [34].

Ai sicuri vantaggi, rannodati agli strumenti negoziali privatistici del mandato e della procura – a tacer d’altro: la snellezza e l’agilità con le quali vi si possa fare ricorso; la valorizzazione della capacità di agire della persona; l’assenza del clamore pubblicitario dell’amministrazione di sostegno [35] –, si accompagna, non di meno, l’innegabile rischio che, codesti strumenti, possano rivelarsi insufficienti, nel caso di sopravvenuta incapacità [36].

Ben si giustifica, pertanto, non solo sul piano teorico, ma anche su quello pratico, l’esigenza di indagare quale sia la sòrte del mandato e della procura, in conseguenza dell’apertura dell’amministrazione di sostegno.


4. Il quadro normativo di riferimento in tema di estinzione del mandato; in particolare, la norma affidata all’art. 1722, n. 4), cod. civ.

La soluzione al problema, se l’amministrazione di sostegno possa infirmare, oppure no, il mandato e la procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, quando egli era ancóra nel pieno della propria capacità, presuppone, intuitivamente, la disamina delle principali, pertinenti, disposizioni codicistiche, contemplate riguardo all’estinzione del mandato (artt. 1722 ss. cod. civ.) [37].

Emerge sùbito il richiamo, in proposito, alla norma calata nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., giusta la quale, il mandato si estingue «per l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario» [38].

Regola, quest’ultima, che soffre l’eccezione, contemplata nel medesimo luogo normativo, relativa al mandato avente a oggetto il compimento di atti inerenti all’esercizio di un’impresa, ove l’esercizio dell’im­presa sia continuato, fatto salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [art. 1722, n. 4), ult. parte, cod. civ.] [39].

La ratio, sottesa alla previsione dell’estinzione del mandato, in conseguenza della sopravvenuta incapacità di uno dei contraenti, risiede, verisimilmente, nell’intimo rapporto personale e fiduciario, posto a fondamento del contratto in esame [40].

Nel caso del mandato conferito per l’esercizio dell’impresa, invece, l’elemento personalistico risulta in qualche modo attenuato, di fronte all’interesse oggettivo, ritenuto prevalente, alla continuazione dell’attività di impresa [41].

Altra eccezione, alla regola dell’estinzione del mandato, a cagione dell’interdizione o dell’inabilitazione di una delle sue parti, è racchiusa nell’art. 1723, comma 2, cod. civ., in base al quale, il mandato conferito «anche nell’interesse del mandatario o di terzi» non si estingue per la sopravvenuta incapacità del mandante [42].

L’irrilevanza della sopravvenuta perdita di capacità del mandante, rispetto al mandato così detto «in rem propriam», è giustificata, invero, dall’esigenza di valorizzare l’interesse del mandatario alla continuazione del rapporto, anche a discapito dell’interesse del mandante, presumibilmente diretto, in codesta evenienza, alla sua caducazione [43].

Nel tratteggiare il quadro normativo di riferimento in tema di estinzione del mandato, non può mancarsi di richiamare, infine, l’art. 1728 cod. civ., il quale, prevedendo una sorta di «ultrattività» del mandato [44], dispone che: (i) quando il contratto si estingua per la sopravvenuta incapacità del mandante, il mandatario, che ne abbia iniziato l’esecuzione, deve continuarla, se vi sia pericolo nel ritardo (art. 1728, comma 1, cod. civ.); (ii) quando il contratto si estingua, invece, per la sopravvenuta incapacità del mandatario, colui che lo rappresenta o lo assiste, se abbia conoscenza del mandato, deve prontamente avvertire il mandante e assumere, nel suo interesse, i provvedimenti richiesti dalle circostanze (art. 1728, comma 2, cod. civ.) [45].

Disposizione, quest’ultima, informata al generale dovere di buona fede contrattuale (artt. 1175, 1337, 1375 cod. civ.) [46], ed eretta a tutela degli interessi sostanziali sottostanti, i quali rischierebbero di essere irrimediabilmente sacrificati, in caso di improvvisa, immediata, estinzione del mandato [47].

Tanto premesso, la cornice normativa testé delineata, a ben vedere, consente di perseguire un corretto bilanciamento tra interessi contrapposti [48]: da un lato, quello allo scioglimento del mandato, nei casi in cui venga meno, a ragione della sopravvenuta incapacità di uno dei contraenti, l’elemento personale e fiduciario sottostante; dall’altro lato, quello diretto a impedire che, dall’improvviso scioglimento del contratto, possa derivare nocumento per le esigenze sostanziali, al cui soddisfacimento siano dirette le attività affidate al mandatario, come è a dirsi, a titolo di esempio, nei casi del mandato conferito per il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa [art. 1722, n. 4), ult. parte, cod. civ.] o del mandato «in rem propriam» (art. 1723, comma 2, cod. civ.) [49].

Infine, si osserva: l’art. 1722, n. 4), cod. civ. racchiude una norma insuscettibile di interpretazione estensiva, al di fuori dei casi ivi espressamente contemplati, nonché di applicazione analogica [50]; conclusione, questa, imposta, altresì, dal principio generale, compendiato nell’art. 1372, comma 1, cod. civ., a mente del quale, il contratto non si scioglie che «per cause ammesse dalla legge» [51].

Si ritiene, non di meno, che l’art. 1722, n. 4), cod. civ. consegni una norma derogabile dai contraenti, con la conseguenza che essi potranno prevedere, a titolo di esempio, la continuazione del mandato, anche in ipotesi di sopravvenuta incapacità di uno di loro [52], fermo restando che, naturalmente, le eventuali deroghe pattizie al regime legale, previsto dalla norma in esame, dovranno comunque soggiacere alle disposizioni e ai limiti inderogabili, stabiliti, dall’ordinamento giuridico, a tutela degli incapaci (artt. 343 ss. cod. civ.) [53].


5. La posizione della giurisprudenza

Sulla specifica questione, se l’attivazione dell’amministrazione di sostegno abbia efficacia estintiva, oppure no, rispetto al mandato e alla procura, eventualmente conferiti dal beneficiario della misura di protezione, prima che la misura gli fosse applicata, non sono mancate occasioni, alla giurisprudenza, di pronunziarsi.

Merita di essere anzitutto richiamato, data la sua stretta attinenza al tema in esame, un noto decreto del giudice tutelare presso il Tribunale di Genova, il quale ha perentoriamente escluso che la nomina di un amministratore di sostegno possa comportare, di per sé, l’automatica estinzione del mandato e della procura, ai sensi dell’art. 1722, n. 4), cod. civ., sul rilievo che la relativa norma sarebbe applicabile soltanto ai casi, ivi espressamente menzionati, dell’interdizione e dell’inabilitazione, e non potrebbe quindi essere estesa, neppure per via analogica, all’amministrazione di sostegno, fatta salva, in ogni caso, la possibilità, per il giudice tutelare, di disporne l’estensione, al beneficiario di amministrazione di sostegno, in virtù dell’art. 411, ultimo comma, cod. civ. [54].

Riconosciuto il pregio di codesto provvedimento, desta sicuramente maggiore clamore, non di meno, per ovvie ragioni, una recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione [55], anch’essa intervenuta proprio sul rapporto tra la nomina di un amministratore di sostegno e il conferimento di mandato e procura nel tempo antecedente alla nomina medesima; ciò, a testimonianza, ancóra una volta, dello spiccato interesse, non solo teorico, ma anche pratico, rivestito dal tema in esame.

La vicenda, sottoposta all’attenzione del Supremo Collegio, può essere così riassunta: (i) Caia, tramite procura generale, rilasciata a latere di un mandato con rappresentanza, ha affidato la gestione dei proprî interessi al fratello Tizio; (ii) nonostante la presenza di detta procura generale, è stata successivamente istituita, in favore della medesima Caia, l’amministrazione di sostegno, ed è stato nominato, quale suo amministratore di sostegno, l’avvocato Sempronio, quindi persona diversa dal fratello, procuratore generale, Tizio; (iii) il quale, di conseguenza, ha impugnato la nomina di Sempronio, adducendo che la designazione, come amministratore di sostegno, di persona diversa dal procuratore generale, senza alcun provvedimento in ordine alla procura sottostante, fosse illegittima, in quanto diretta ad abilitare, appunto, persona diversa dal procuratore generale, a compiere gli stessi atti al medesimo affidati.

La Suprema Corte di Cassazione, nella pronunzia richiamata, ha affermato, senza alcuna esitazione, che la nomina di un amministratore di sostegno non venga punto preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza designato un rappresentante volontario, dal momento che il conferimento della rappresentanza volontaria presuppone la pienezza della capacità di agire, la quale può essere limitata, nel momento in cui il soggetto non sia più in grado di gestire adeguatamente i proprî interessi [56].

In detta ipotesi, ovverosia quando sia già stato nominato un rappresentante volontario, il giudice tutelare, secondo il Supremo Collegio, dovrà valutare attentamente, nell’esclusivo interesse del beneficiario di amministrazione di sostegno, se affidare l’ufficio di amministratore di sostegno alla medesima persona, già investita della rappresentanza volontaria, oppure a persona diversa, motivando, però, in tale, ultimo, caso, le ragioni della diversa scelta [57].

Ad avviso della Corte, pertanto, successivamente alla nomina di un amministratore di sostegno, al quale siano stati conferiti poteri di rappresentanza o di assistenza, il mandatario ex contractu decadrà dalle funzioni privatistiche attribuitegli dal mandante e la procura, rilasciata a latere del mandato, perderà di valore, specialmente se essa riguardi quegli stessi atti, per i quali siano state estese, al beneficiario di amministrazione di sostegno, le limitazioni previste per l’interdetto o per l’inabilitato [58].

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, qualora il mandante divenga beneficiario di amministrazione di sostegno e perda la capacità di compiere gli atti per i quali rilasciò procura, il mandato si estinguerà, fatta salva l’ipotesi in cui sia stato conferito anche per gli atti, in relazione ai quali il beneficiario della misura di protezione abbia conservato la capacità di agire [59].

In base al decisum del Supremo Collegio, infatti, l’art. 1722, n. 4), cod. civ. – a mente del quale, il mandato si estingue per l’interdizione o per l’inabilitazione del mandante – nulla disporrebbe, per il caso in cui il mandante sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, soltanto «per un difetto di coordinamento» [60].

Occorre osservare, infine, che la Suprema Corte di Cassazione è pervenuta a conclusioni pressoché identiche, anche nel contesto di altra, recentissima, pronunzia, di poco successiva a quella finora esaminata [61].

Si avverte la sensazione, pertanto, che si assisterà al progressivo consolidamento, per via giurisprudenziale, del principio, in base al quale, il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno deprivi di efficacia il mandato e la procura anteriori, quanto meno nella misura in cui, detti negozî, riguardino atti, il cui compimento sia stato precluso al beneficiario dello strumento di protezione.


6. Le possibili soluzioni

A mio avviso, la Corte di cassazione, nei recenti provvedimenti dianzi richiamati [62], ha sì risolto correttamente il problema, epperò non ha adeguatamente motivato i passaggi, logici e giuridici, che l’hanno condotta alla soluzione.

In altri termini, benché il risultato, al quale è giunta la Corte, appaia corretto, esso non si rivela comunque pienamente soddisfacente, in quanto la Corte, forse per eccesso di sintesi, non è stata in grado di giustificare, in modo esaustivo, i mezzi, attraverso i quali vi sia approdata.

Non mi pare punto condivisibile l’affermazione, secondo la quale, l’art. 1722, n. 4), cod. civ. non preveda l’estinzione del mandato, anche in conseguenza dell’ammissione del mandante al beneficio dell’ammini­strazione di sostegno, solo «per un difetto di coordinamento» [63].

Come già rimarcato [64], infatti, il beneficiario di amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdetto giudiziale e dell’inabilitato, «conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno», oltre che per quelli necessarî a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 cod. civ.) [65].

A ben vedere, dunque, l’art. 1722, n. 4), cod. civ., rigorosamente circoscritto all’interdizione e all’inabili­tazione, potrebbe essere esteso all’amministrazione di sostegno, soltanto se la sua applicazione sia espressamente richiamata dal giudice tutelare, ai sensi dell’art. 411, ultimo comma, cod. civ., sicché non si può genericamente sostenere che sussista un difetto di coordinamento tra disposizioni.

A tacer d’altro, poi, come già rammentato [66], l’art. 1722, n. 4), cod. civ. racchiude una norma insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica [67], con la conseguenza che le fattispecie estintive, ivi previste, non si prestino a essere estese, tout court, al diverso caso dell’amministrazione di sostegno [68].

Di conseguenza, in linea di principio, mi pare che si possa piuttosto affermare che, in mancanza di un’espressa statuizione in tal senso da parte del giudice tutelare, l’estinzione del mandato e della procura non sia un’implicita, necessaria, diretta, conseguenza dell’apertura dell’amministrazione di sostegno [69].

Al riguardo, è stato anche efficacemente osservato, invero, come il giudice tutelare, nell’esercizio della propria discrezionalità, ben possa disporre che il mandato, conferito dall’infermo quando questi era ancóra nel pieno della propria capacità, non si estingua, ex art. 1722, n. 4), cod. civ., affidando, eventualmente, all’amministratore di sostegno, il cómpito di esercitare i diritti del mandante, beneficiario della misura di protezione [70].

Non di meno, ove il giudice tutelare non ne abbia direttamente disposto la caducazione [71], oppure non abbia esteso, al beneficiario di amministrazione di sostegno, ex art. 411, ultimo comma, cod. civ., l’effetto estintivo, contemplato dall’art. 1722, n. 4), cod. civ., il mandato e la procura, dallo stesso rilasciati nel tempo antecedente alla concessione della misura di protezione, non si estingueranno, ma subiranno, tutt’al più, un restringimento, una “compressione”, agli atti non affidati all’amministratore di sostegno [72]; vale a dire, permarranno in vigore, limitatamente agli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva, o l’assistenza necessaria, dell’amministratore di sostegno [73], onde sia evitata la sovrapposizione, di mandato e procura, ai poteri dell’amministratore medesimo [74].

Soluzione, quest’ultima, alla quale sembra essere pervenuta, seppure in modo affrettato, nelle pronunzie supra richiamate [75], anche la Suprema Corte di cassazione, dove ha stabilito, appunto, che il mandato non si estingua, e quindi permanga in vita, nella parte in cui sia stato conferito anche per gli atti, in relazione ai quali il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia conservato la capacità di agire e, per ciò, non abbisogni del supporto dell’amministratore.

Orbene, codesta soluzione, sebbene – giova ripeterlo – non sia stata motivata in modo esauriente, mi pare corretta e meritevole di condivisione, soprattutto per due, ulteriori, ragioni, inespresse nei provvedimenti del Supremo Collegio.

Anzitutto, perché la nomina di un amministratore di sostegno, specialmente quando gli siano attribuiti poteri di rappresentanza, è incompatibile con la precedente nomina di un rappresentante volontario, sicché non potrà che determinare – già solo per il principio, logico e giuridico, di incompatibilità [76] – il restringimento, l’“affievolimento”, del mandato e della procura anteriori, agli atti non affidati all’amministratore di sostegno.

Inoltre, mi sembra qui pertinente anche il richiamo alla norma racchiusa nell’art. 1724 cod. civ., in virtù della quale, la nomina di un «nuovo mandatario» per lo stesso affare importa revoca del mandato.

Ebbene, se la nomina di un «nuovo» rappresentante volontario, qual è il mandatario con rappresentanza, determina la revoca del mandato, a fortiori, anche la nomina di un «nuovo» rappresentante legale, qual è l’amministratore di sostegno con funzioni di rappresentanza, non potrà che svigorire, nel senso anzidetto, il precedente mandato e l’eventuale procura, rilasciata a latere del medesimo.

A mio parere, peraltro, in subiecta materia, si dovrebbe sempre operare una distinzione, a seconda che il soggetto – il quale abbia affidato ad altri la gestione dei proprî interessi, tramite mandato e procura – divenga successivamente affetto da una mera infermità fisica oppure da un’infermità, altresì, psichica.

Nel caso di mera infermità fisica, mi pare che l’amministrazione di sostegno non possa essere aperta, in quanto essa, in codesta evenienza, avrebbe una funzione di mero supporto, già di per sé assolta dal mandato e dalla procura sottostanti; inoltre, in tale ipotesi, il soggetto conserverebbe, senza dubbio, la capacità di agire e, quindi, la possibilità di revocare, in ogni tempo, i negozî gestorî dianzi posti in essere [77].

Del resto, è stato puntualmente precisato, anche dalla migliore dottrina, che «il soggetto perfettamente compos sui, il quale prediliga il mandato, e il conferimento di procura a persona di propria elezione, seppur scelta al di fuori della cerchia familiare, non può correre il rischio di vedersi imposta l’amministrazione di sostegno, giacché difetta, in codesta ipotesi, il presupposto logico-giuridico di applicazione dell’amministra­zione di sostegno» [78].

Nel caso di infermità, altresì, psichica, invece, mi pare che l’amministrazione di sostegno possa essere aperta, oltre che per le ragioni già ricordate, anche in considerazione del fatto che, in tale circostanza, il soggetto sarebbe privato, con ogni probabilità, della capacità di agire e, di conseguenza, se non fosse possibile attivare l’intervento di sostegno, perderebbe la possibilità di revocare, sine die, il mandato e la procura anteriormente conferiti, rimanendone sostanzialmente “prigioniero”.

L’amministrazione di sostegno, peraltro, può ben essere disposta, a mio avviso, anche nell’eventualità in cui il mandato e la procura prevedano, come non di rado accade nella prassi negoziale, una clausola, per così dire, di ultrattività, per il caso di sopravvenuta incapacità del mandante [79].

In detta ipotesi, il giudice tutelare, al più, designerà, come amministratore di sostegno, il rappresentante volontario, potendo nominare un amministratore di sostegno diverso soltanto in presenza di «gravi motivi», sempre che il mandato e la procura siano vestiti con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata; vale a dire, con la forma prescritta, per l’atto di designazione [80], dall’art. 408, comma 1, cod. civ. [81].

Onde sia fornita una compiuta visione d’insieme, è d’uopo porre in luce, altresì, come, secondo autorevole dottrina, quando sul beneficiario di amministrazione di sostegno gravi un obbligo gestorio derivante da precedente contratto di mandato, l’art. 1722, n. 4), cod. civ. dovrà considerarsi applicabile al rapporto contrattuale, ove l’oggetto dell’amministrazione sia determinato attraverso il riferimento a una categoria di atti, la quale appaia comprensiva dell’operazione, al cui compimento, il beneficiario di amministrazione di sostegno, sia tenuto sulla base del mandato [82].

Giova anche accennare, infine, alla questione relativa agli effetti dell’amministrazione di sostegno sulla procura alle liti, eventualmente conferita dal beneficiario della misura di protezione, prima della relativa istituzione [83].

Riguardo a tale questione – data la sua, sicura, maggiore, attinenza al diritto processuale – mi limiterò qui a osservare, in estrema sintesi, che: (i) le limitazioni della capacità processuale, del beneficiario di amministrazione di sostegno, come quelle relative alla capacità di agire, opereranno soltanto in relazione agli atti, i quali richiedano, in base al decreto del giudice tutelare, la rappresentanza esclusiva, o l’assistenza necessaria, dell’amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ.), sicché, al di fuori di codesti atti, il beneficiario della misura di protezione conserverà la capacità processuale, ex art. 75 cod. proc. civ. [84]; (ii) pertanto, ove la procura alle liti abbia, a suo oggetto, materie o atti, per i quali il beneficiario dello strumento di protezione abbia conservato la capacità processuale, essa non sarà menomamente scalfita dall’amministrazione di sostegno; (iii) diversamente, ove la procura alle liti riguardi materie o atti, in relazione ai quali il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia perduto la capacità processuale, essa conserverà i proprî effetti, finché il procuratore non dichiari, in giudizio, l’avvenuta nomina, in favore della parte che rappresenta, di un amministratore di sostegno, determinando, così, l’interruzione del processo (art. 300 cod. proc. civ.) [85].

È prassi invalsa, non di meno, che il giudice tutelare, su richiesta del ricorrente, nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno o in un successivo provvedimento, disponga che l’amministratore di sostegno revochi le procure alle liti, in precedenza conferite dal beneficiario della misura di protezione, se le medesime non rispondano più al suo interesse; tanto più, ove l’incarico di amministratore di sostegno sia stato conferito a un avvocato, il quale potrebbe essere autorizzato a stare in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., senza necessità che gli venga conferita la procura alle liti, atteso che la rappresentanza sostanziale, attribuitagli con il decreto di nomina, racchiude, altresì, il potere di agire, o di resistere, in giudizio per la tutela delle sottostanti ragioni [86].


7. Considerazioni conclusive

Il rapporto tra la nomina di un amministratore di sostegno e il conferimento di mandato e procura – da parte del beneficiario della misura di protezione – nel tempo antecedente alla nomina medesima, non trova disciplina all’interno del codice civile.

Al lume di quanto finora esposto, risulta, intuitivamente, molto difficoltoso stabilire, a priori, in modo astratto, univoco e generalizzato, quale sia la sòrte del mandato e della procura, in conseguenza dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, riducendosi, il problema, a ben vedere, a una questione di individuazione del perimetro di delimitazione della capacità di agire del beneficiario dello strumento di protezione.

Problema, questo, che meriterà, dunque, una soluzione tagliata sul caso concreto e che non potrà punto prescindere dall’esame dello «statuto personalizzato» del beneficiario di amministrazione di sostegno, di volta in volta cucitogli su misura dal giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o in un successivo provvedimento.

Riassuntivamente, quando venga istituita l’amministrazione di sostegno, là dove il suo beneficiario abbia in precedenza rilasciato ad altri mandato e procura, si potranno prospettare, a titolo di esempio, i seguenti, differenti, scenarî: (i) il giudice tutelare potrà disporre che il mandato e la procura non si estinguano, ex art. 1722, n. 4), cod. civ., affidando, eventualmente, all’amministratore di sostegno, il cómpito di esercitare i diritti del mandante, beneficiario della misura di protezione [87]; (ii) il giudice tutelare potrà deprivare di efficacia il mandato e la procura: vuoi ordinandone la revoca da parte dell’amministratore di sostegno; vuoi precludendo, espressamente, al beneficiario di amministrazione di sostegno, il compimento di tali atti, ex artt. 405, 407 e 409 cod. civ.; vuoi estendendogli – a norma dell’art. 411, ultimo comma, cod. civ. – l’effetto estintivo, contemplato, per l’interdizione e per l’inabilitazione, dall’art. 1722, n. 4), cod. civ.; in codeste ipotesi, il giudice tutelare, verisimilmente, designerà, come amministratore di sostegno, il rappresentante volontario, qualora il mandato e la procura siano vestiti con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata e possano quindi valere come formale designazione, ai sensi dell’art. 408, comma 1, cod. civ. [88]; (iii) ove il giudice tutelare nulla abbia disposto, invece, circa la sòrte del mandato e della procura, i medesimi non si estingueranno, ma subiranno, al più, un restringimento, quanto all’oggetto, agli atti non affidati al­l’am­ministratore di sostegno [89]; in altri termini, permarranno in vigore limitatamente agli atti, in relazione ai quali il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia eventualmente conservato la capacità di agire [90].

In ogni modo, affinché siano ridotte al minimo le incertezze interpretative in materia, nei casi di insorgenza dell’amministrazione di sostegno, si rivela intuitiva, per non dire scontata, l’opportunità che il giudice tutelare, nel relativo decreto di istituzione o in un successivo provvedimento, come del resto spesso accade nella prassi giudiziaria [91], prenda netta posizione sul mandato e sulla procura eventualmente pendenti in quel momento, decidendo, appunto, in via alternativa: di coordinarne gli effetti con i cómpiti affidati all’ammi­nistratore di sostegno; di imporne la revoca da parte dell’amministratore medesimo; di comprendere il mandato e la procura fra gli atti che il beneficiario di amministrazione di sostegno non possa compiere; di stabilirne l’estinzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, ultimo comma, e 1722, n. 4), cod. civ. [92].

Nella cornice testé tratteggiata, non di meno, sarebbe altresì auspicabile, de iure condendo, un intervento del legislatore, se non diretto a regolamentare espressamente la sòrte del mandato e della procura, a seguito della nomina di un amministratore di sostegno, quanto meno vòlto a introdurre, anche nel nostro ordinamento giuridico, in conformità a quanto già da tempo invoca autorevole dottrina [93], strumenti negoziali idonei a ovviare al problema, come potrebbe essere, a titolo di esempio, la così detta «procura in previsione dell’incapacità», per mezzo della quale, ciascun soggetto possa, non soltanto designare il proprio amministratore di sostegno, ma anche delimitarne i poteri [94]; oppure, ancóra, un intervento legislativo, orientato a consentire il rilascio di procure, secondo testi controllati dal giudice, a persone di fiducia, poi tenute al rendiconto [95].

Soluzioni, queste ultime, seppure meramente esemplificative, che, in definitiva, limiterebbero il ricorso all’amministrazione di sostegno e varrebbero a prevenire o, comunque, a diminuire le frequenti sovrapposizioni, di mandato e procura, ai poteri dell’amministratore di sostegno.


NOTE

[1] Per una mirabile indagine dell’amministrazione di sostegno, attenta ai suoi profili sostanziali e processuali, si veda la densa opera di G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, in Cod. civ. Comm., fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, II ed., Milano, 2018, passim.

Sul tema, si vedano, inoltre: F. Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in Studi in onore di P. Schlesinger, t. 5, Milano, 2004, 4175 ss.; E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004, passim; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 29 ss.; M. Dossetti-M. Moretti-C. Moretti, L’amministratore di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione. L. 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004, passim; B. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, 2004, 319 ss.; U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), in Notariato, 2004, 225 ss.; U. Roma, L’amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l’interdizione, in Nuove leggi civ. comm., 2004, 993 ss.; L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Familia, 2005, I, 659 ss.; E. Calice, Commento agli artt. 404 ss. cod. civ., in Cod. civ. ipertest., a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, II ed., Torino, s. d., ma 2005, 616 ss.; M. Paladini, Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno, in Riv. dir. civ., 2005, II, 585 ss.; S. Patti, Una nuova misura di protezione della persona, in Familia, 2005, I, 221 ss.; G. Alpa, La persona fisica, in G. Alpa-G. Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. dir. civ., dir. da R. Sacco, Torino, 2006, 28 ss.; S. Patti, Amministrazione di sostegno e interdizione: interviene la Corte di Cassazione, in Fam., pers. e succ., 2006, 811 ss.; G. Bonilini-A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, II ed., Padova, 2007, passim; M. Tescaro, voce Amministrazione di sostegno, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., Agg., vol. IV, t. 1, Torino, s. d., ma 2007, 9 ss.; S. Delle Monache, Amministrazione di sostegno, in Comm. cod. civ., dir. da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di L. Balestra, Artt. 343-455, Torino, s. d., ma 2009, 169 ss.; G. Bonilini-C. Coppola, Scelta dell’amministratore di sostegno, in Comm. cod. civ., dir. da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di L. Balestra, Artt. 343-455, Torino, s. d., ma 2009, 253 ss.; P. Cendon, voce Amministrazione di sostegno. Profili generali, in Enc. dir., Annali, vol. VII, Milano, 2014, 21 ss.; R. Rossi, voce Amministrazione di sostegno. Disciplina normativa, in Enc. dir., Annali, vol. VII, Milano, 2014, 31 ss.; F. Tommaseo, Dall’interdizione all’amministrazione di sostegno: sui complessi raccordi fra gli istituti a protezione degli incapaci, in Fam. e dir., 2010, 910 ss.; M. Dogliotti, Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di protezione, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo, già dir. da L. Mengoni e P. Schlesinger, continuato da V. Roppo e F. Anelli, Milano, 2019, 649 ss.; R. Caterina, Le persone fisiche, IV ed., Torino, 2020, 51 ss.

[2] Si confronti, in proposito, G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 502 ss.

Sul punto, v., inoltre: B. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, cit., 326; U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), cit., 228 ss.

[3] Al riguardo, si vedano, almeno: F. Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, cit., 4175 ss.; E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, cit., 134 ss.; B. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, cit., 326; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 54; U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), cit., 228 ss.; A. Fusaro, Procura e mandato, in Aa.Vv., Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, a cura di G. Salito e P. Matera, Padova, 2013, 587 ss.; G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 502 ss.

V., altresì, di recente, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. III, L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2020, 445 ss.

[4] L’interrogativo, in ordine al rapporto esistente tra la nomina di un amministratore di sostegno e il conferimento di procura nel tempo antecedente alla nomina medesima, è proposto da G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministra­zione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 15 ss.

[5] In tema, si leggano: F. Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, cit., 4175 ss.; E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, cit., 134 ss.; B. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, cit., 326; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 54; U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), cit., 228 ss.; A. Fusaro, Procura e mandato, in Aa.Vv., Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, cit., 587 ss.; G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 503 ss.

V., inoltre, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 445 ss.

[6] Sulle differenze tra amministrazione di sostegno, interdizione giudiziale e inabilitazione, si veda G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 21 ss.

Per un efficace esame di sintesi, circa i rapporti tra amministrazione di sostegno e interdizione, cfr., altresì, R. Caterina, Le persone fisiche, cit., 57 ss.

[7] Sul punto, v., diffusamente, G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 34 ss., ivi, numerosi richiami, dottrinali e giurisprudenziali.

Si vedano, inoltre: E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, cit., 67 ss.; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 31; A. Gorgoni, Autonomia del beneficiario e amministrazione di sostegno, Padova, 2012, 152 ss.; P. Cendon, voce Amministrazione di sostegno. Profili generali, cit., 21 ss.; R. Caterina, Le persone fisiche, cit., 83 ss.

Cfr., altresì, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 450.

[8] Nel senso che l’amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione, non determini, in capo al suo beneficiario, lo status di incapace di agire, si vedano: Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in Fam., pers. e succ., 2006, 136 ss., con nota di S. Patti, Amministrazione di sostegno: la sentenza della Corte costituzionale; Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114, in Fam. e dir., 2019, 714 ss., con nota di G. Bonilini, Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha, come regola, la capacità di donare.

Nel medesimo senso, per la giurisprudenza di legittimità, v., in luogo di tante: Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13584, in One Legale; Cass. civ., 29 novembre 2006, n. 25366, in One Legale; Cass. civ., 26 ottobre 2011, n. 22332, in One Legale; Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11536, in One Legale; Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12460, in Corr. giur., 2019, 60 ss., con nota di M.N. Bugetti, Sulla privazione ex decreto in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno della capacità di testare e di donare; Cass. civ., 31 marzo 2022, n. 10483, in One Legale; Cass. civ., 2 novembre 2022, n. 32321, in One Legale.

[9] In questi termini, cfr. G. Bonilini, Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno e cómpiti dell’amministratore di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 378.

[10] In tal senso, si veda G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404 – 413, cit., 35.

Nel medesimo senso, nella giurisprudenza di legittimità, si vedano, almeno: Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9628, in Giur. it., 2010, II, 316 ss., con nota di G. Rispoli, Amministrazione di sostegno o interdizione? Una scelta difficile; Cass. civ., 11 settembre 2015, n. 17962, in Fam. e dir., 2016, 342 ss., con nota di E. Vullo, Un parziale revirement della Suprema Corte sui criteri di scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione; Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12460, cit.

Per la giurisprudenza di merito, v., fra le altre: Trib. Bologna, 20 novembre 2006, in One Legale; Trib. Reggio Emilia, 9 gennaio 2007, in One Legale; Trib. Mantova, 6 agosto 2015, n. 777, in One Legale.

[11] Così, G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 24.

Sulla «residualità» dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione, rispetto all’amministrazione di sostegno, si confrontino, almeno: F. Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, cit., 4196; M. Mattioni, Interdizione e inabilitazione – Forza espansiva dell’amministrazione di sostegno e disapplicazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 477 ss.; G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 21 ss.

[12] Si veda G. Bonilini, Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno e cómpiti dell’amministratore di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 382.

[13] Così, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 450.

[14] Sul punto, in giurisprudenza, cfr., per tutte, Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12460, cit.

[15] Al riguardo, v. G. Bonilini, Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno e cómpiti dell’amministratore di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 382, ad avviso del quale: «mentre lo statuto dell’interdetto e dell’inabilitato è rigido, potendo conoscere, al più, l’interdizione, una mitigazione attraverso la sua conversione in inabilitazione, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di revoca, lo statuto dell’amministrazione di sostegno è concepito quale informato alla più viva flessibilità».

[16] Per un’efficace disamina di codesta disposizione, si rinvia a F. Tommaseo, Il procedimento, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 241 ss.

Sul punto, giova richiamare, altresì, Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, in One Legale, la quale – rammentando che il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno sia modificabile, in ogni tempo, dal giudice tutelare e che, tramite il provvedimento di modifica, ben possano essere adottate limitazioni di capacità – ha precisato: «ove il provvedimento del giudice tutelare, quale che sia la sua forma, incida sui diritti fondamentali della persona, limitandone la capacità, non può che considerarsi decisorio; e deve qualificarsi provvedimento decisorio qualora incida sulla sfera di libera autodeterminazione del beneficiario, comprimendola, come nel caso in cui si nomini amministratore di sostegno una persona diversa da quella scelta dal beneficiario stesso, per curare i suoi interessi».

[17] V., in proposito, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estin­zione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 451.

[18] Al riguardo, si vedano: F. Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, cit., 4236 ss.; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 42; B. Malavasi, L’am­mi­nistrazione di sostegno: le linee di fondo, cit., 328; L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministra­zione di sostegno, cit., 662 ss.; G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 461 ss.; R. Caterina, Le persone fisiche, cit., 84.

[19] Sull’argomento, si legga G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 461 ss., il quale, puntualmente, rammenta, a titolo di esempio, come il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia, di regola, piena capacità di testare e di donare, a meno che il giudice tutelare non gli abbia esteso, appunto in forza dell’art. 411, ultimo comma, cod. civ., le limitazioni rispettivamente previste, per l’interdetto giudiziale, dagli artt. 591, comma 2, e 774 cod. civ.

Nel senso che il beneficiario di amministrazione di sostegno conservi, di regola, la capacità di donare, si veda, inoltre, Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114, cit.

[20] Il riferimento è a Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.

[21] Si vedano, altresì: Cass. civ., 31 marzo 2022, n. 10483, cit.; Cass. civ., 2 novembre 2022, n. 32321, cit.

[22] V., più a fondo, infra, §§ 5 e 6.

[23] Sul punto, v. anche F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 451.

[24] Riguardo al mandato e alla procura in generale, si vedano, almeno: G. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. dir. civ. it., dir. da F. Vassalli, vol. XIII, t. 1, Torino, s. d., ma 1952, passim; F.M. Dominedò, voce Mandato (diritto civile), in Noviss. Dig. it., vol. X, Torino, s. d., ma 1964, 108 ss.; G. Bavetta, voce Mandato (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXV, Milano, s. d., ma 1975, 321 ss.; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm., già dir. da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, vol. XXXII, Milano, 1984, 41 ss.; M. Graziadei, voce Mandato, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., vol. XI, Torino, s. d., ma 1994, 154 ss.; V. De Lorenzi, voce Procura, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., vol. XV, Torino, s. d., ma 1997, 318 ss.

[25] Sui presupposti d’insorgenza dell’amministrazione di sostegno, si rinvia a G. Bonilini, I presupposti dell’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 57 ss.

Per un efficace esame di sintesi, v., inoltre, R. Caterina, Le persone fisiche, cit., 62 ss., ivi, numerosi riferimenti alla prassi applicativa dell’istituto.

[26] In generale, sull’autonomia privata, si vedano, almeno: G. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici, Milano, 1990 (ristampa, Napoli, 2018), passim; F. Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999, passim; G. Bonilini, Autonomia negoziale e diritto ereditario, in Riv. not., 2000, 789 ss.; V. Caredda, Autoresponsabilità e autonomia privata, Torino, 2004, passim; P. Rescigno, Autonomia privata e limiti inderogabili nel diritto familiare e successorio, in Familia, 2004, I, 437 ss.; F. Criscuolo, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Tratt. dir. civ. del Consiglio naz. del Notariato, dir. da P. Perlingieri, vol. IV, 1, s. l. e s. d., ma Napoli, 2008, passim; A.P. Scarso, Abuso di dipendenza economica, autonomia contrattuale e diritto antitrust – I Parte, in Resp. civ. prev., 2008, 261 ss., e – II Parte, in Resp. civ. prev., 2008, 512 ss.; M. Francesca, Le destinazioni all’interesse familiare: autonomia privata e fondamento solidaristico, in Riv. not., 2012, 1035 ss.; G. Villanacci, Autonomia privata e buona fede nella complessa relazione evolutiva con la normativa consumeristica, in Contr. e impr., 2013, 917 ss.; N. Irti, Per una concezione normativa dell’autonomia privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 555 ss.; N. Lipari, I rapporti familiari tra autonomia e autorità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 927 ss.; G. Alpa, voce Autonomia contrattuale, in Enc. dir. – I Tematici, vol. I, Contratto, Milano, 2021, 1 ss.; P. Perlingieri, Stagioni del diritto civile. A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzione, Napoli, 2021, 125 ss.; G. Perlingieri, Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale, Napoli, 2022, passim.

[27] Per alcuni, utili, spunti di riflessione, a proposito del rapporto tra strumenti dell’autonomia privata e misure di protezione legale, si legga G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 39 ss.

[28] Sulla rappresentanza in generale, si vedano: N. Distaso, I contratti in generale, in Giur. sist. civ. comm., dir. da W. Bigiavi, t. 2, Torino, s. d., ma 1966, 1032 ss.; W. d’Avanzo, voce Rappresentanza (diritto civile), in Noviss. Dig. it., vol. XIV, Torino, s. d., ma 1967, 801 ss.; F. Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXI, t. 1, Milano, 1968, 223 ss.; U. Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977, passim; U. Natoli, voce Rappresentanza (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, s. d., ma 1987, 463 ss.; G. Visintini, Della rappresentanza, in F. Galgano-G. Visintini, Degli effetti del contratto. Della rappresentanza. Del contratto per persona da nominare. Artt. 1372 – 1405, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993, 175 ss.; G. Stella, Sull’eccesso di mandato (con o senza rappresentanza), in Corr. giur., 1997, 903 ss.; M. Graziadei-R. Sacco, voce Sostituzione e rappresentanza, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., vol. XVIII, Torino, s. d., ma 1998, 616 ss.; G. De Nova, La rappresentanza, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, vol. X, Obbligazioni e contratti, t. 2, III ed., Torino, s. d., ma 2002, 460 ss.; V. De Lorenzi, La rappresentanza. Artt. 1387-1400, in Cod. civ. Comm., fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2012, passim; G. Di Rosa, voce Rappresentanza, in Enc. dir. – I Tematici, vol. I, Contratto, Milano, 2021, 947 ss.; G. Stella, La rappresentanza, in Tratt. del contratto, dir. da V. Roppo, vol. I, Formazione, a cura di C. Granelli, II ed., Milano, 2023, 703 ss.

[29] Cfr. Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.

[30] In tal senso, si veda l’importante contributo di G. Bonilini, L’anziano consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso, può intervenire il mandato, nota a Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, n. 4899, in Fam. e dir., 2016, 186.

Per l’opinione conforme, si confronti S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 39, ad avviso del quale: «nonostante il tenore letterale dell’art. 404 cod. civ., la mera presenza di un’infermità o menomazione fisica di per sé non rende mai accessibile l’istituto dell’amministrazione di sostegno, e ciò per quanto gravi possano risultare gli ostacoli che una tale condizione determina nella (diretta) cura dei propri interessi da parte della persona».

[31] In questi, chiari, termini, v. G. Bonilini, I presupposti dell’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 99 ss., il quale osserva: «sussistendo adeguati istituti privatistici, onde si faccia fronte alla bisogna, idonei a non compromettere, neppure menomamente, la capacità d’agire della persona, anzi atti a valorizzarla, in quanto totalmente affidate, alla sua scelta, la loro nascita e permanenza, è a questi che dovrà continuare a rivolgersi la persona fisicamente impedita, quindi deve escludersi che la mera presenza di un’infermità o menomazione fisica renda accessibile, di per sé, l’amministrazione di sostegno».

Nel medesimo senso, in giurisprudenza, si veda Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, n. 4899, in Fam. e dir., 2016, 177 ss., con nota di G. Bonilini, L’anziano consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso, può intervenire il mandato, cit.

Codesta pronunzia, rigettando il ricorso diretto all’istituzione dell’amministrazione di sostegno, nei riguardi di persona sì molto anziana, con deficit visivi, uditivi e di deambulazione, ma pienamente consapevole degli atti da compiere, nonché assistita dai famigliari e dal servizio sociale, ha ritenuto più proficuo, meno gravoso e maggiormente tutelante, nella specie, il conferimento di procura generale notarile, in favore di persona di stretta fiducia.

V., inoltre, Trib. Trieste, 5 ottobre 2006, in One Legale.

[32] Nel senso che la mera infermità fisica giustifichi, ex se, l’apertura dell’amministrazione di sostegno, si vedano: A. Gorgoni, Autonomia del beneficiario e amministrazione di sostegno, cit., 116 ss.; M. Piccinni, Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia, in C.M. Mazzoni-M. Piccinni, La persona fisica, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2016, 489 ss.; M. Dogliotti, Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di protezione, cit., 654 ss.

Cfr., inoltre, F. Spotti, Se sia sufficiente, quale presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, l’infermità, o la menomazione, fisica o psichica, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. III, L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2020, 97 ss.

In giurisprudenza, nel medesimo senso, si vedano: Cass. civ., 2 agosto 2012, n. 13917, in One Legale; Cass. civ., 27 settembre 2017, n. 22602, in One Legale; Cass. civ., 15 maggio 2019, n. 12998, in One Legale.

Per la giurisprudenza di merito, v.: Trib. Varese, 16 aprile 2010, in One Legale; Trib. Prato, 4 dicembre 2010, in One Legale.

[33] In tema, si consulti G. Bonilini, L’anziano consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso, può intervenire il mandato, cit., 182 ss., ad avviso del quale, non si può affermare che la persona fisicamente menomata, epperò perfettamente compos sui, versi nell’impossibilità di provvedere ai proprî interessi, dovendosi riconoscere, più semplicemente, la sua inattitudine a provvedervi direttamente; inattitudine, alla quale si potrà porre rimedio mediante il ricorso, non già all’amministrazione di sostegno, bensì ai consueti strumenti negoziali privatistici, quali il mandato e la procura.

[34] Intorno a codesto principio, si vedano, almeno: S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 31; U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), cit., 225 ss.; G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 37.

In giurisprudenza, cfr., per tutte, Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12460, cit.

[35] Sul punto, si veda G. Bonilini, L’anziano consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso, può intervenire il mandato, cit., 186, il quale efficacemente pone in luce come uno dei disagî, determinati dalla normativa racchiusa nella L. n. 6/2004, sia ravvisabile nella circostanza che il legislatore non abbia affiancato, all’amministrazione di sostegno, «un più agile strumento di soccorso a chi, perfettamente compos sui, versi soltanto nella difficoltà di svolgere la propria vita giuridica, e non voglia avvalersi del mandato, o ritenga, almeno, che esso sia insufficiente, là dove il mandante non abbia la competenza a verificare la correttezza del comportamento del mandatario».

[36] Come è stato efficacemente posto in luce da G. Bonilini, L’anziano consapevole, e adeguatamente assistito, non abbisogna di amministratore di sostegno. In soccorso, può intervenire il mandato, cit., 186.

[37] In generale, sull’estinzione del mandato, si leggano, almeno: F.M. Dominedò, voce Mandato (diritto civile), cit., 131 ss.; G. Bavetta, voce Mandato (diritto privato), cit., 364 ss.; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 419 ss.; M. Graziadei, voce Mandato, cit., 180 ss.

[38] Al riguardo, si vedano: F.M. Dominedò, voce Mandato (diritto civile), cit., 134; G. Bavetta, voce Mandato (diritto privato), cit., 364 ss.; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 450 ss.; M. Graziadei, voce Mandato, cit., 184; G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404 – 413, cit., 503.

V., inoltre, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 446.

[39] Sul punto, v.: F.M. Dominedò, voce Mandato (diritto civile), cit., 134; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 450 ss.; M. Graziadei, voce Mandato, cit., 184; G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 503.

Cfr., altresì, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 446.

[40] Al riguardo, si veda A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 450 ss., secondo il quale, il fondamento dello scioglimento del mandato, per sopravvenuta incapacità del mandante, riposerebbe su una valutazione legale del carattere personale della scelta e dell’interesse alla conclusione dell’affare, dedotto nel mandato, mentre la ragione ispiratrice della disposizione, che prevede lo scioglimento del mandato in dipendenza della sopravvenuta interdizione o inabilitazione del mandatario, andrebbe individuata nel fatto che il mandato comporti una prestazione di fare a carico del mandatario, con conseguente intrasmissibilità del relativo rapporto, secondo quanto si verifica, ordinariamente, nei rapporti contrattuali aventi per oggetto un’attività «di lavoro».

V., inoltre, G. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, cit., 206 ss.

[41] In tal senso, cfr. F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estin­zione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 446.

Si veda, altresì, G. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, cit., 207.

[42] In tema, si vedano: G. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, cit., 209; F.M. Dominedò, voce Mandato (diritto civile), cit., 134; G. Bavetta, voce Mandato (diritto privato), cit., 364 ss.; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 493 ss.; M. Graziadei, voce Mandato, cit., 184 ss.; G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 503.

Cfr., altresì, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 447.

[43] Così, A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 493.

[44] Si esprime, in questi termini, A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 452.

[45] Si vedano, sul punto: G. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, cit., 210 ss.; F.M. Dominedò, voce Mandato (diritto civile), cit., 134; G. Bavetta, voce Mandato (diritto privato), cit., 364 ss.; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 452; M. Graziadei, voce Mandato, cit., 184 ss.; G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 503.

[46] In tal senso, cfr. A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 452.

Riguardo al tema della buona fede in generale, v., almeno: M. Costanza, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, Milano, 1989, passim; F. Benatti, La clausola generale di buona fede, in Banca, borsa, titoli di credito, 2009, 241 ss.; T. Pasquino, La buona fede in senso soggettivo nell’ermeneutica giurisprudenziale. Notazioni intorno alla portata generale dell’art. 1147 cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 524 ss.; G. Villanacci, Autonomia privata e buona fede nella complessa relazione evolutiva con la normativa consumeristica, cit., 917 ss.; G. Villanacci, La buona fede oggettiva, Napoli, 2013, passim; G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, 114 ss.; M. Bianca, La buona fede nei rapporti familiari, in Nuova giur. civ. comm., 2018, II, 910 ss.; N. Cipriani, Buona fede e interpretazione, in Princìpi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto, a cura di F. Ricci, Milano, 2018, 407 ss.; G. Perlingieri, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte Costituzionale, in Riv. dir. civ., 2018, 716 ss.; G. Villanacci, La ragionevolezza nella proporzionalità del diritto, Torino, 2020, 76 ss.

[47] Così, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 447.

[48] Per uno studio particolarmente attento al bilanciamento tra principî, interessi e valori, si legga G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, cit., 95 ss.

Sul tema del bilanciamento, si confrontino, inoltre: E. Del Prato, Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., 2010, 23 ss.; G. Perlingieri, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte Costituzionale, cit., 716 ss.

[49] Si esprime, in questi termini, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 447.

[50] Così, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 447.

Al riguardo, si veda, altresì, A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 440.

Nel senso che la sopravvenuta incapacità naturale del mandante o del mandatario non rientrerebbe, di per sé, nel novero delle cause estintive del mandato, si vedano: P. Rescigno, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1952, 201; M. Graziadei, voce Mandato, cit., 184.

[51] Si esprime, in questi termini, A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 440 ss.

[52] Sul punto, cfr. A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 450.

[53] Così, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 448.

Sulla protezione degli incapaci, si legga anche l’importante contributo di P. Perlingieri, Gli istituti di protezione e di promozione dell’«infermo di mente». A proposito dell’andicappato psichico permanente, in Rass. dir. civ., 1985, 46 ss.

[54] Si veda, in questi termini, Trib. Genova, 25 ottobre 2015, consultabile sul sito: www.agasge.it.

Codesto provvedimento, in dichiarata conformità ad altre, precedenti, pronunzie (Trib. Rieti, 21 gennaio 2006; Trib. Novara, 27 marzo 2012), ha esteso, al beneficiario di amministrazione di sostegno, gli effetti previsti dall’art. 1722, n. 4), cod. civ. e, di conseguenza, ha dichiarato estinto il mandato con rappresentanza, dallo stesso anteriormente conferito in favore del figlio.

[55] Mi riferisco a Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.

[56] In questi termini, si veda Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.

[57] Così, Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit., secondo la quale, nella fattispecie in esame, Tizio, fratello e rappresentante volontario di Caia, è stato ritenuto inidoneo a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno, con motivazione congrua e, comunque, insindacabile in sede di legittimità.

[58] Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.

[59] Cfr., ancóra, Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.

[60] Si esprime, in questi termini, Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit., per la quale: «è evidente che nessuna procura può continuare ad avere effetto nel momento in cui, limitandosi la capacità di agire del mandante, è nominato un rappresentante legale in persona diversa dal rappresentante volontario».

[61] Si veda Cass. civ., 10 giugno 2024, n. 16052, in One Legale, secondo la cui pronunzia, in tema di amministrazione di sostegno, la procura, mediante la quale il beneficiario, prima della nomina dell’amministratore, abbia conferito, a quest’ultimo o a un terzo, poteri di rappresentanza, diviene inefficace, ex art. 1722 cod. civ., con riguardo ai soli atti rispetto ai quali il giudice tutelare abbia esteso, al beneficiario, le restrizioni e le decadenze stabilite, dalla legge, per l’interdetto e per l’inabilitato, in quanto lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto, nel momento e nella misura in cui si limiti la capacità di agire del mandante.

Conclusione, questa, che, ad avviso della Corte, varrebbe, non solo nel caso in cui sia nominata, come amministratore di sostegno, persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche in quello in cui sia nominata la stessa persona, la quale, in tale evenienza, trarrà la fonte dei suoi poteri, non più dalla procura, bensì dal decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, entro il perimetro ivi tracciato e con i limiti ivi imposti, come è a dirsi, a titolo di esempio, per l’obbligo di richiedere, per il compimento di alcuni atti, la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.

[62] Si vedano: Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.; Cass. civ., 10 giugno 2024, n. 16052, cit. Cfr., supra, § 5.

[63] Si esprimono, in questi termini: Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.; Cass. civ., 10 giugno 2024, n. 16052, cit.

[64] V., più a fondo, supra, § 2.

[65] Sul punto, si veda G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 34 ss.

V., inoltre: E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, cit., 67 ss.; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 31; A. Gorgoni, Autonomia del beneficiario e amministrazione di sostegno, cit., 152 ss.; P. Cendon, voce Amministrazione di sostegno. Profili generali, cit., 21 ss.; R. Caterina, Le persone fisiche, cit., 83 ss.

Cfr., altresì, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 450.

[66] V., supra, § 4.

[67] Così, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 447.

In tema, si veda, inoltre, A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 440.

[68] Giova richiamare, sul punto, Trib. Genova, 25 ottobre 2015, cit.

[69] In proposito, v. anche G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 503.

[70] In questi, chiari, termini, si veda G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 503 ss.

[71] A titolo di esempio, imponendo la revoca del mandato e della procura da parte dell’amministratore di sostegno, oppure comprendendo, tali atti, fra quelli che il beneficiario di amministrazione di sostegno non possa compiere.

[72] Si confronti, in tal senso, G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 504.

[73] A titolo di esempio, nell’eventualità in cui il beneficario di amministrazione di sostegno, prima dell’apertura della misura di protezione, abbia conferito procura speciale, a un dato soggetto, per la vendita di un determinato bene immobile, e tale, specifica, attività non sia stata poi affidata all’amministratore di sostegno, individuato in persona diversa dal procuratore speciale, la procura potrà permanere in vigore, anche a séguito dell’attivazione dello strumento di protezione, non determinandosi, in codesta evenienza, alcuna sovrapposizione di poteri.

[74] Si veda G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’ammini­strazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 504.

[75] Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.; Cass. civ., 10 giugno 2024, n. 16052, cit. V., supra, § 5.

[76] Al riguardo, v., di recente, M. Boselli, La volontà incompatibile, Napoli, 2024, passim.

[77] Sulla revoca degli atti in generale, si vedano, almeno: Salv. Romano, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935 (ristampa, Napoli, 1980), passim; Salv. Romano, voce Revoca (diritto privato), in Noviss. Dig. it., vol. XV, Torino, s. d., ma 1968, 809 ss.; L. Ferri, voce Revoca in generale (diritto privato), in Enc. dir., vol. XV, Milano, s. d., ma 1989, 198 ss.; M. Costanza, voce Revoca, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., vol. XVII, Torino, 1998, 335 ss.

[78] Si esprime, in questi termini eloquenti, G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 504.

[79] Non è infrequente, invero, che, al mandato e alla procura, si accompagni la seguente, esemplificativa, previsione: «la procura si intende conferita anche in previsione della propria, futura, incapacità e resterà valida anche nel caso in cui al mandante venga nominato un amministratore di sostegno, salva diversa disposizione del giudice tutelare».

[80] In generale, riguardo all’atto di designazione, si legga il pregevole contributo di L. Ghidoni, Le designazioni di diritto privato, Napoli, 2020, passim.

Per alcune, peculiari, fattispecie di designazione, v., inoltre: G. Bonilini, Designazione d’esecutore testamentario e assenza di disposizioni da eseguire, in Studium iuris, 2003, 712 ss.; G. Bonilini, La designazione dell’amministratore di sostegno, in Studium iuris, 2004, 1051 ss.

[81] Sulla forma della designazione dell’amministratore di sostegno e sui poteri del giudice tutelare riguardo alla designazione medesima, si veda, per tutti, G. Bonilini, L’amministratore di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 287 ss.

Quanto alla forma dei negozî in generale, è doveroso il richiamo a: N. Irti, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985, passim; R. Guastini, In tema di libertà delle forme, in Riv. dir. civ., 1986, 539 ss.; P. Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, passim.

Sul tema, si vedano, inoltre: A.P. Scarso, In tema di conclusione di contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad substantiam, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 196 ss.; S. Delle Monache, Questioni in tema di forma dell’electio amici e dell’accetta­zione del terzo nel contratto per persona da nominare, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 645 ss.; M. Confortini, Forma scritta e mutamento di destinazione, in Rass. delle locazioni e del condominio, 2004, 261 ss.; F. Addis, La forma, in Diritto civile. Norme, questioni, concetti, a cura di G. Amadio e F. Macario, vol. I, Parte generale. Le obbligazioni. Il contratto. Il fatto illecito e le altre fonti dell’obbligazione, Bologna, 2014, 618 ss.; G. Villanacci, Al tempo del neoformalismo giuridico, Torino, 2016, passim.

[82] Al riguardo, si veda G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 504.

V., inoltre, nel medesimo senso, S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., 54.

[83] Per un esame più esaustivo della questione, si rinvia a F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’ammini­strazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 454 ss.

[84] Sul punto, si veda G. Bonilini, Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno e cómpiti dell’amministratore di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 383.

V., inoltre, F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 458.

La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito che il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia autonoma legittimazione processuale, non soltanto ai fini dell’apertura dell’amministrazione di sostegno (art. 406, comma 1, cod. civ.), ma anche per proporre reclamo nei confronti dei decreti del giudice tutelare, emessi nel corso della procedura, essendo necessarie, invece, l’assistenza del­l’amministratore e la previa autorizzazione del giudice tutelare, solo per instaurare giudizî nei confronti di terzi estranei; in questi termini, si veda, almeno, Cass. civ., 27 febbraio 2020, n. 5380, in Fam. e dir., 2020, 802 ss., con nota di M. Giorgetti, Sulla legittimazione processuale dei beneficiari dell’amministrazione di sostegno.

In tema, cfr., inoltre, di recente, Cass. civ., 27 maggio 2024, n. 14681, in One Legale, ad avviso della quale, l’assistenza dell’am­ministratore di sostegno non esclude che il beneficiario della misura di protezione possa promuovere personalmente un giudizio, se ciò non sia espressamente escluso dal decreto di nomina; tuttavia, anche questa facoltà può essere esclusa, oppure è possibile stabilire che, quando l’amministratore di sostegno ritenga necessario promuovere un giudizio, anche in dissenso dal beneficiario, l’ammi­nistratore non possa procedervi, a meno che non sia autorizzato dal giudice tutelare, ex artt. 374 e 410 cod. civ., perché il decreto di nomina non può prevedere, in favore dell’amministratore di sostegno, un’autorizzazione generale a promuovere giudizî; di qui, la conclusione, secondo la quale, per promuovere procedimenti giudiziari ex novo, successivi all’apertura dell’amministrazione di sostegno, ove il beneficiario della misura non possa procedere in proprio per le specifiche limitazioni impostegli, l’amministratore deve munirsi dell’autorizzazione del giudice tutelare.

[85] In tal senso, si veda F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estinzione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 457 ss., spec. 459, il quale precisa, in ogni caso, che la regola dell’ultrattività della procura, stabilita dall’art. 300 c.p.c., si applica unicamente in pendenza del giudizio.

[86] Al riguardo, v. F.A. Moncalvo, Se, quale conseguenza dell’istituzione dell’amministrazione di sostegno, si determini l’estin­zione del mandato, giusta la norma racchiusa nell’art. 1722, n. 4), cod. civ., cit., 459.

Per la giurisprudenza, cfr., almeno, Cass. civ., 6 marzo 2019, n. 6518, in One Legale.

Nel senso che l’amministratore di sostegno, entro i confini delle sue attribuzioni, possa proporre domanda congiunta di divorzio, v. Trib. Modena, 26 ottobre 2007, in Fam. e dir., 2008, 275 ss., con nota di F. Anelli, La separazione e il divorzio dell’infermo di mente.

[87] Sul punto, cfr., almeno, G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 503 ss.

[88] Naturalmente, se il mandato e la procura non siano vestiti con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata, oppure se sussistano «gravi motivi», il giudice tutelare, con decreto motivato, potrà designare un amministratore di sostegno diverso dal rappresentante volontario (art. 408, comma 1, cod. civ.).

[89] In tal senso, si veda G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 504.

[90] Come stabilito, a titolo di esempio, dalle seguenti, recenti, pronunzie: Cass. civ., 8 febbraio 2024, n. 3600, cit.; Cass. civ., 10 giugno 2024, n. 16052, cit., V., supra, § 5.

[91] Cfr., sempre a mero titolo esemplificativo, Trib. Genova, 25 ottobre 2015, cit., nella cui pronunzia sono richiamati, altresì: Trib. Rieti, 26 gennaio 2006; Trib. Novara, 27 marzo 2012. V., supra, § 5.

[92] Al riguardo, v., almeno, G. Bonilini, Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 504.

[93] In proposito, si veda G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 49 ss., ivi, numerosi richiami.

[94] Così, G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 49 ss.

[95] Lo spunto di riflessione è fornito da G. Bonilini, Introduzione, in G. Bonilini-F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., 39.

Sull’obbligazione di rendiconto in generale, giova richiamare la densa opera di L. Ghidoni, L’obbligazione di rendere il conto, Napoli, 2018, passim.