Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Ordine pubblico internazionale e successione necessaria: nota sulle note del “Tema di Lara” (di Ivan Libero Nocera, Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi di Bergamo)


Il contributo – dopo aver rammentato la recente evoluzione della réserve nel Code civil francese – si propone di indagare il rapporto fra successione necessaria e ordine pubblico internazionale con riferimento al Regolamento europeo sulla successione transfrontaliera e, in particolare, al criterio ivi contemplato della “residenza abituale”, funzionale all’individuazione della lex succesionis. Si analizza, pertanto, la conclusione cui giunge la Corte EDU, la quale non riconosce l’esistenza di un diritto generale e incondizionato dei figli ad ereditare, evidenziandone i possibili riverberi sull’ordinamento italiano.

International public order and necessary succession: note on the notes of “Lara's Theme”

The essay - after reminding the recent evolution of the réserve in the French Civil Code - aims at investigating the relationship between necessary succession and international public order with reference to the European Regulation on cross-border succession and, in particular, the criterion contemplated therein of ‘habitual residence’ in order to identify the lex succesionis. Therefore, the essay analyses the conclusion reached by the European Court of Human Rights which does not recognise the existence of a general and unconditional right of children to inherit, highlighting the possible repercussions on the Italian legal system.

Corte EDU, sez. V, 15 febbraio 2024, (Requête no. 14157/18)

La Corte EDU da un lato, non riconosce l’esistenza di un diritto generale e incondizionato dei figli ad ereditare una parte del patrimonio dei loro genitori, anche se ha ammesso il posto attribuito alla riserva ereditaria nell’ordinamento giuridico interno della maggioranza degli Stati contraenti, e, dall’altro, nel caso di specie, ha verificato che i ricorrenti non si trovassero in una situazione di precarietà economica o di bisogno prima di escludere l’eccezione di ordine pubblico internazionale, la quale opera come limite generale all’ingresso, nell’ordinamento interno, di disposizioni normative o provvedimenti provenienti da ordinamenti stranieri.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’evoluzione della réserve nel Code civil - 3. La fattispecie al centro della controversia. - 4. Regolamento UE sulla successione transfrontaliera e ordine pubblico internazionale - 5. Il criterio della “residenza abituale” al fine di individuare la lex succesionis - 6. La conclusione della Corte EDU e riflessi sul nostro ordinamento - 7. Riflessioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Rare volte accade che da un capolavoro della letteratura si riesca a trarre un film di altrettanto successo. “Il dottor Živago”, tratto dal libro di Boris Pasternak, premio Nobel nel 1958, rappresenta un esempio di tale felice combinazione. La pellicola con Omar Sharif del 1965, vincitrice di cinque Oscar, è rimasta nella memoria anche per la sua colonna sonora con il celebre “Tema di Lara” di Maurice Jarre, con il suo crescendo orchestrale e l’accompagnamento di ventidue balalaike. Come la trama de “Il dottor Živago” è fortemente intrecciata alla tragica storia della guerra civile sovietica e alla vita di Pasternak, perseguitato dal regime sovietico, anche la pronuncia che si commenta è fortemente legata sia all’evoluzione storica del diritto successorio sia alle vicende personali del de cuius, proprio quel Maurice Jarre autore della colonna sonora del film. La sentenza della Corte EDU, sez. V, 15 febbraio 2024 [1] è di particolare momento in quanto per la prima volta la Corte si sofferma sul rapporto tra successione necessaria, segnatamente il diritto alla quota di legittima, e ordine pubblico internazionale.


2. L’evoluzione della réserve nel Code civil

Il Code civil francese – il cui impianto originario era stato mutuato in toto dal Codice italiano del 1865 – costituisce l’archetipo del principio di uguaglianza tra gli eredi per il quale «les descendants ont un droit égal sur les biens de leurs ascendants» [2], portato dalla Rivoluzione francese. L’impatto di tale innovazione sull’assetto sociale dell’epoca è stato efficacemente sintetizzato da Francesco Galgano secondo il quale «molti pensano che a decapitare la nobiltà francese sia stata la ghigliottina [ma] il vero patibolo fu eretto nel 1804, occultato sotto le cartacee sembianze del code Napoléon. La sentenza di morte fu eseguita, senza rullar di tamburi, da queste dieci parole recitate dall’art. 742: l’eredità si divide in parti uguali fra i discendenti» [3]. Nell’ordinamento francese il legittimario gode di una tutela forte derivante dalla natura della legittima come quota di eredità [4], la cui estensione, stabilita dall’art. 913 cod. civ., limita notevolmente la quota disponibile. Invero, è previsto che la réserve ammonti alla metà dell’eredità qualora il de cuius lasci un solo figlio, a due terzi dell’eredità se il defunto lascia due figli e a tre quarti dell’eredità qualora il defunto lasci tre o più figli. Negli ultimi vent’anni la réserve ha subìto importanti revisioni nel senso di una più accentuata sensibilità verso la promozione dell’autonomia negoziale in ambito successorio: a partire dalla legge n. 2006-728 del 23 giugno 2006 “portant réforme des successions et des libéralités”, l’ordinamento francese ha conosciuto vari interventi che hanno modificato la quota di riserva, «restringendo il suo ambito di applicazione, diminuendo la sua forza e alterando la sua natura» [5]. Invero, tale riforma ha espunto dal novero dei legittimari gli ascendenti, con l’abolizione del principio di reciprocità della legittima in linea retta, lasciando unicamente i discendenti e il coniuge (l’art. 916 recita «A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens»), con la precisazione [continua ..]


3. La fattispecie al centro della controversia.

Al fine di meglio inquadrare la fattispecie, giova sintetizzare la vicenda al centro della controversia in questione. Nel 1984, Maurice Jarre, dopo aver avuto due figli dai suoi primi due matrimoni, si risposò per la quarta volta e si stabilì con la moglie in California. Nel 1991 i coniugi costituirono un trust – il Jarre Family Trust – di diritto californiano, di cui essi erano unici trustee e nel quale furono conferite tutte le proprietà del musicista, compresi gli immobili situati nel Stati Uniti e le royalties e diritti d’autore raccolti attraverso la Società degli autori, compositori ed editori musicali in Francia. Nel 1995, il compositore e la moglie costituirono una società immobiliare, alla quale furono conferiti i beni immobili situati a Parigi di proprietà del musicista. Il 31 luglio 2008 Maurice Jarre redigeva testamento individuando la moglie quale unica beneficiaria del proprio patrimonio e moriva l’anno successivo in California. A seguito del trust, in applicazione della legge californiana, le operazioni successorie sono state effettuate negli Stati Uniti secondo le direttive del trust Jarre Family, senza che fosse aperta alcuna successione in Francia, dove si trovavano alcuni beni immobili della società immobiliare costituita dal de cuius. Poiché erano stati lesi nella loro legittima, i due figli, nati dal primo e dal secondo matrimonio del de cuius, agivano in giudizio, invocando l’esistenza del descritto diritto di prelievo e di detrazione corrispondente alla loro quota riservata sul patrimonio paterno situato in Francia, ai sensi dell’art. 2 della legge del 14 luglio 1819, successivamente abrogata dal Conseil constitutionnel. Il ricorso promosso dai figli davanti alla Corte EDU ha riguardato proprio gli effetti della sentenza del Conseil constitutionnel che nel 2011 ha dichiarato incostituzionale l’art. 2 della legge del 14 luglio 1819 relativa all’abolizione del “droit d’aubaine et de détraction”, che fino ad allora conferiva agli eredi francesi esclusi da un’eredità disciplinata dal diritto straniero il diritto ad un prelievo compensativo sul patrimonio situato in Francia. Tale declaratoria d’incostituzionalità era immediatamente applicabile alle controversie pendenti, tra cui quella già intentata dai due legittimari, il cui diritto non era stato ancora giudizialmente [continua ..]


4. Regolamento UE sulla successione transfrontaliera e ordine pubblico internazionale

In proposito, è noto che, allo scopo di armonizzare il diritto successorio europeo, a partire dal 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 (nel prosieguo il “Regolamento”) [15], volto a dettare norme uniformi di diritto internazionale privato, immediatamente vincolanti all’interno di tutto lo spazio giuridico europeo, in relazione alla competenza, alla legge applicabile, all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni transnazionali. In forza del principio di primazia del diritto comunitario, il Regolamento prevale sulle leggi nazionali con esso confliggenti, ossia sulle norme interne di diritto internazionale privato che per l’Italia sono comprese negli artt. da 46 a 50 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Tale Regolamento ha inciso notevolmente sulla nostra disciplina successoria [16], ampliando notevolmente i confini di applicazione di una legge straniera, con significativi riverberi applicativi. Invero, nella prassi, non è raro imbattersi nel tentativo di aggirare i diritti dei legittimari, cercando di assoggettare la propria successione alla legge di uno Stato – anche extra UE – che non prevede i diritti di legittima o il divieto di patti successori [17]. Si pensi, a mo’ di esempio, al Código Civil de la República de Panamá che non prevede in capo ai figli il diritto ad una quota di eredità, limitandosi a contemplare all’art. 814 il diritto ad un mero credito alimentare solo qualora sussista un effettivo stato di bisogno («Los hijos o descendientes legítimos del testador, y los hijos naturales que éste haya reconocido legalmente, tendrán derecho a los alimentos en la extensión que señala el Artículo 236») oppure al Código Civil de Costa Rica che non riconosce alcun diritto di legittima a favore dei figli, bensì, all’art. 595, un mero obbligo alimentare solo in ipotesi di figlio minore o handicap («El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal que deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo, además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte mientras la necesiten»). [continua ..]


5. Il criterio della “residenza abituale” al fine di individuare la lex succesionis

Nel caso di specie, la Corte EDU rileva che il padre dei ricorrenti avesse scelto durante la sua vita di regolare il suo patrimonio e la sua successione non secondo il diritto francese ma secondo il diritto californiano. In proposito, si rammenta che ai fini dell’individuazione della legge applicabile, l’art. 21 del Regolamento n. 650/2012 non adotta il criterio della legge nazionale del defunto scolpito nell’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ma afferma il criterio della residenza abituale al momento della morte [26]: «Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte». Il successivo art. 22 consente di esercitare la professio iuris permettendo di scegliere come legge che regola l’intera successione quello dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o all’epoca della morte. Il criterio in parola fa sì che, quando esso cade nel territorio di uno Stato membro, forum e ius siano unificati rispetto alla medesima successione, in quanto costituisce, in uno, titolo di giurisdizione e criterio di collegamento, al principale scopo di semplificare la definizione delle controversie, l’amministrazione della massa e la relativa devoluzione, a vantaggio dell’efficienza e della certezza del diritto. Qualora i beni ereditari si trovino nel territorio di uno Stato membro, ma il defunto risiedeva in uno Stato terzo al momento della morte, la giurisdizione spetta allo Stato cui sono situati i beni, operando la «competenza sussidiaria» dettata dall’art. 10 del Regolamento. Tuttavia, alla presenza dei beni nello Stato membro si affiancano altri fattori di collegamento, in quanto occorre che lo Stato in cui sono situati i beni sia quello di cui il defunto era cittadino al momento della morte (lett. a), oppure quello della sua precedente residenza abituale purché, nel momento in cui il foro è adito, non siano trascorsi più di cinque anni dal cambio di residenza (lett. b). Se, applicando tali criteri, non si individua la competenza di nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari saranno competenti a decidere su tali beni: pertanto, in questo caso, la competenza sarà circoscritta alle [continua ..]


6. La conclusione della Corte EDU e riflessi sul nostro ordinamento

Come anticipato, la Corte EDU nella presente pronuncia ha affermato che non può essere riconosciuto l’esistenza di un diritto generale e incondizionato dei figli ad ereditare una parte del patrimonio dei loro genitori, atteso che l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU non assicura il diritto di acquisire beni mediante successione, ma si limita a sancire il diritto di ciascuno al rispetto della “sua” proprietà. Anche con riferimento al nostro ordinamento si può affermare che le norme a tutela dei legittimari e più in generale il sistema della successione necessaria non sono certamente attuative di diritti inviolabili del­l’uomo, sì che risultano derogabili da una legge straniera o applicabili a condizioni di reciprocità. Invero, la nostra Carta fondamentale, in materia successoria – inserendo la successione a causa di morte nella norma dedicata alla proprietà, a conferma della tradizionale intima connessione tra diritto successorio e diritto dominicale [34] – menziona espressamente all’art. 42, comma 4, solamente la successione legittima e quella testamentaria. Il mancato riferimento alla successione necessaria ha indotto certa dottrina, supportata dalla giurisprudenza anche di legittimità [35], a ritenere la quota di riserva tutt’altro che insopprimibile [36], trattandosi di un limite alla successione affidato alla discrezionalità del legislatore ordinario. La disciplina di tutela dei legittimari non costituirebbe perciò un principio di ordine pubblico internazionale, ammettendosi l’applicabilità in Italia di leggi straniere che non contemplano a favore dei legittimari un livello di tutela corrispondente a quello nazionale. Del resto, come visto, il Regolamento europeo n. 650/2012 permette di applicare ad una successione la legge del luogo della residenza abituale o quella scelta per il tramite di una professio iuris, la quale ben potrebbe non prevedere quote di riserva in favore dei congiunti o del coniuge. Benché non direttamente inserita nel testo costituzionale, comunque, la successione necessaria presenta un collegamento indiretto con alcune norme costituzionali. In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 536 ss. cod. civ., in quanto volte ad evitare che «i più stretti parenti del de cuius, quelli che hanno vissuto con lui, rimangano senza sostanza [continua ..]


7. Riflessioni conclusive

È noto che come ha più volte ammonito Giuseppe Benedetti, quando si è di fronte ad un testo normativo destinato ad operare in un contesto pluriculturale, per evitare il rischio di possibili frantumazioni e dispersioni, si deve trovare un possibile piano di equilibrio e d’intesa tra, da una parte, la necessaria varietà di contesti giuridici nazionali e, dall’altra, l’esigenza ineludibile di garantire un esito interpretativo omogeneo e uniforme [58], in modo da realizzare una “sintesi del molteplice nell’uno”, per dirla con Pugliatti [59]. All’esito della disamina della sentenza della Corte EDU che ha rilevato l’inesistenza di un diritto in capo ai congiunti a ereditare, stabilendo definitivamente che la quota di legittima non è un diritto protetto internazionalmente, è possibile concludere brevemente sui possibili spazi evolutivi permessi dalla nostra cornice assiologica con riferimento ad una riforma della successione necessaria. Posto che secondo il principio costituzionale ricavabile dall’art. 42, ult. comma, Cost., spetta alle scelte discrezionali del legislatore ordinario l’individuazione dei limiti della successione testamentaria e, dunque, l’estensione dell’autonomia testamentaria, le norme della Costituzione italiana non impedirebbero né la radicale cancellazione della successione necessaria [60] e tanto meno interventi intermedi consistenti nella diminuzione delle quote di riserva o nel calcolo della legittima con criteri di progressività [61] o nel riconoscimento ai congiunti di un diritto di credito e solo in presenza di peculiari presupposti – come ad esempio una particolare situazione di precarietà psico-fisica o economica o della durata del matrimonio – similmente a quanto previsto nei sistemi inglese, canadese, cubano e messicano [62], ovvero ancora nell’espunzione degli ascendenti dall’elenco dei legittimari con la mera previsione di un diritto di credito in presenza di precarietà psico-fisica o economica, con un superamento di una visione dogmatica astratta [63] o ancora di ammettere la diseredazione del legittimario per violazione dei doveri di solidarietà nei confronti del de cuius [64] o di dilatare le fattispecie di indegnità (art. 463, n. 3-bis, cod. civ.) [65]. In tutte le su menzionate ipotesi, invero, si [continua ..]


NOTE