Per molti profili, la l. 20 maggio 2016, n. 76, sembra equiparare le unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio, alla cui disciplina spesso rinvia. In alcuni casi, tuttavia, il legislatore della l. Cirinnà ha introdotto delle differenziazioni che rendono i due istituti non del tutto sovrapponibili. Il saggio, sottolineate le criticità della tecnica legislativa utilizzata, ricostruisce le ragioni che hanno portato ad espungere l’obbligo di fedeltà dai doveri nascenti dall’unione civile e dimostra come, attualizzando il significato che lo stesso assume, sia incoerente riservare un trattamento diseguale ai coniugi e agli uniti civilmente.
For several aspects the Law l. 20 May 2016, n. 76, seems to make civil unions equal to marriage. Despite this, for certain other profiles the legislator of the so-called «Legge Cirinnà» has introduced some differences preventing a complete overlapping between the two institutions. The essay, highlighted the limits of the adopted legislative technique, reconstructs the motivations underlying the choice to omit reciprocal fidelity from the duties of civil partners and, considering the meaning assumed by fidelity nowadays, demonstrates the inconsistency of an unequal legal treatment for marriage and civil unions on that point.
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