Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Le assicurazioni contro i danni alla persona, tra principio indennitario e funzione previdenziale (di Paoloefisio Corrias, Professore ordinario di Diritto dell’economia – Università degli Studi di Cagliari)


Il contratto di assicurazione costituisce un modello giuridico che tuttora manifesta alcuni profili non secondari di non agevole individuazione, tra i quali si staglia la copertura dei danni alla persona. Il contributo indica una via da percorrere per inquadrare le assicurazioni contro i danni alla persona e per risolvere alcuni dei problemi che essa solleva.

Insurance against personal damages, between indemnity principle and social security function

The insurance contract constitutes a legal model that still manifests some not secondary profiles that are not easy to identify, among which the coverage of personal injury stands out.  The paper indicates a way forward to frame personal injury insurance and to solve some of the problems it raises.

Keywords: Insurance contract – personal injury insurances – legal nature – indemnity principle – social security function.

SOMMARIO:

1. La qualificazione delle assicurazioni contro i danni alla persona - 2. Danno biologico e principio indennitario - 3. Evento dannoso ed evento relativo alla vita umana - 4. Principio indennitario e principio di adeguatezza quali limiti alla aleatorietà dei contratti assicurativi - NOTE


1. La qualificazione delle assicurazioni contro i danni alla persona

Uno dei nodi problematici più complessi che solleva l’esame del contratto di assicurazione riteniamo che sia tutt’oggi costituito dalla individuazione della natura delle assicurazioni contro i danni alla persona, risultando ancora tutt’altro che definita la loro riconducibilità all’assicurazione contro i danni o a quella sulla vita o, più esattamente, il riconoscimento alle stesse di una funzione o indennitaria o, viceversa, previdenziale. È appena il caso di ricordare che la prima ragione di tale incertezza deriva dalla scarsa considerazione [1] che il legislatore ha riconosciuto a tale figura, tenendo conto che nel nostro ordinamento, a differenza di ciò che avviene nel sistema spagnolo [2], essa non è definita né tantomeno disciplinata dalla legge [3], la quale come è noto contempla (art. 1882 cod. civ.) e prevede una disciplina unicamente per le assicurazioni contro i danni (artt. 1904 ss. cod. civ.) e per quelle sulla vita (artt. 1919 ss. cod. civ.). È bene anche chiarire che siffatti problemi di inquadramento non dipendono da un insufficiente approfondimento della dottrina [4] o da una scarsa sensibilità della giurisprudenza [5], ma della ricorrenza contestuale, in tali polizze, di tratti oggettivi sia delle assicurazioni contro i danni che di quelle sulla vita. Da un lato, infatti, l’idoneità dell’evento (malattia, infortunio e financo longevità) a determinare conseguenze negative oggettivamente accertabili, quali l’inabilità o l’invalidità temporanee o permanenti, su un bene – quale la salute – peraltro tutelato al massimo livello (artt. 2 e 32 Cost.), richiamano lo schema dell’assicurazione contro i danni; dall’altro la lesione di un interesse di natura personale (e non patrimoniale) – quale l’integrità psico-fisica dell’assicurato – e la previsione di una prestazione predeterminabile dalle parti in modo libero e con modalità forfetaria, parrebbero costituire connotazioni dell’altro negozio assicurativo. Su queste basi, un contributo alla corretta impostazione della questione riteniamo che debba passare per due interrogativi.


2. Danno biologico e principio indennitario

In primis occorre soffermarsi sui caratteri dei danni alla salute diversi dalle spese mediche sostenute per far fronte alle conseguenze della malattia o dell’infortunio [6]. Al riguardo non interessa tanto verificare se il danno all’integrità psico-fisica (o biologico) [7] sia da considerare di natura patrimoniale o non patrimoniale posto che, in entrambe le ipotesi, non vi sarebbe alcun dubbio che esso – diversamente da quanto vale con riguardo ad altre tipologie di danni non patrimoniali – è quantificabile, con criteri certi ed obiettivi [8] e allo stesso va sicuramente riconosciuta una funzione riparatoria per il danneggiato [9]. Importa, invece, stabilire se – almeno su un piano astratto e/o ipotetico – il danno biologico o, se si preferisce, l’invalidità (o l’inabilità) nella quale si risolve, è compatibile con il principio indennitario [10], ossia se l’insieme di regole dalle quali è desumibile e nelle quali, allo stesso tempo, si articola detto principio sono – sul piano tecnico – riferibili alle sole coperture di cose o tuttalpiù a quelle del patrimonio – ovvero alle ipotesi nelle quali l’assicurato è esposto all’insorgenza di un debito suscettibile di diminuire il suo patrimonio (assicurazioni di spese e della responsabilità civile) – oppure anche alla copertura dei danni alla integrità psico-fisica della persona [11]. Per rispondere al quesito occorre naturalmente passare per la ratio del principio indennitario, la quale, come ci è stato insegnato [12], è quella di impedire che l’assicurato possa trarre vantaggi economici dall’evento dannoso ricevendo, in virtù del contratto stipulato – o dei contratti in caso di pluralità di assicuratori (art. 1910 cod. civ.) –, una prestazione di entità superiore alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’accadi­mento dell’evento. Tra le varie ragioni addotte per supportare tale configurazione del principio – che conduce a collocare lo stesso tra quelli di ordine pubblico – è stato richiamato l’obbligo di salvataggio posto dall’art. 1914 cod. civ. il quale «può considerarsi posto a tutela di un interesse generale, perché esso ottiene il risultato di diminuire i sinistri o almeno di [continua ..]


3. Evento dannoso ed evento relativo alla vita umana

Sciolto in senso positivo il nodo della astratta compatibilità dei danni alla persona con il principio indennitario, si pone il problema ulteriore relativo alla applicabilità – questa volta – in concreto del principio alle fattispecie assicurative in esame, dovendosi accertare se la malattia o l’infortunio (o, ancora, la longevità) – e cioè i fatti idonei a minare l’integrità psico-fisica dell’assicurato determinando uno stato di invalidità o di inabilità – siano da considerare, sul piano strettamente tecnico-giuridico, alla stregua di «sinistri» ai sensi della prima parte dell’art. 1882 cod. civ. oppure di «eventi attinenti alla vita umana», ai sensi della seconda parte della stessa norma. Il quesito è sollecitato dalla ricordata circostanza che sul piano, per così dire, materiale o naturalistico è difficilmente contestabile che tali eventi possano essere qualificati in entrambi i modi, in quanto per un verso cagionano, come rilevato, una conseguenza negativa (lesione della salute), accertabile oggettivamente con criteri consolidati ma, per altro verso, incidono indiscutibilmente su valori della persona, ossia relativi all’esistenza dell’individuo, e non su beni o altre poste del suo patrimonio [17]. Dovendosi, quindi, stabilire la prevalenza tra le qualifiche in termini di «dannosità» e di «attinenza alla vita umana», non può che farsi ricorso al criterio funzionale – vero e proprio faro per tutti gli atti di autonomia privata [18] – alla luce del quale occorrerà appurare in quale rapporto si pongono la causa indennitaria/risarcitoria al quale conduce la qualifica dannosa dell’evento e quella previdenziale al quale porta la sua attinenza alla vita umana. Per le ragioni altrove meglio illustrate [19], reputiamo che l’assetto di interessi di natura personale che connota la seconda funzione, prevalga o, meglio, assorba quello di natura squisitamente patrimoniale che connota la prima, in ragione della maggior rilevanza che l’ordinamento attribuisce agli interessi di natura previdenziale. Pertanto, qualora un dato evento sia astrattamente idoneo tanto a cagionare un danno – il cui ammontare sia suscettibile di essere circoscritto sulla base del principio indennitario – quanto ad esprimere attinenza con [continua ..]


4. Principio indennitario e principio di adeguatezza quali limiti alla aleatorietà dei contratti assicurativi

La circostanza che il principio indennitario sia risultato concretamente – e non, lo si ripete, astrattamente – non applicabile alle assicurazioni contro i danni alla persona non implica, a nostro avviso, che, in queste ultime, i contraenti possano determinare ad libitum l’entità della prestazione dell’impresa. La necessità di collegare, almeno in linea di massima e seppure con un notevole margine di elasticità, l’ammontare di questa alle esigenze economiche che potrebbero sorgere in capo all’assicurato in conseguenza della menomazione psico-fisica dedotta nel contratto, infatti, è, a nostro avviso, richiesta anche nel contesto della funzione previdenziale dal principio di “adeguatezza” posto dall’art. 38 Cost. [22]. È appena il caso di ricordare, invero, che quest’ultima norma assume un preciso rilievo sul piano della disciplina applicabile alle assicurazioni aventi natura previdenziale, fissando, appunto nella adeguatezza tra i mezzi previsti (id est: l’entità della prestazione promessa dall’impresa) e le esigenze di vita maturate a seguito del verificarsi dell’evento, il limite di tale funzione contrattuale [23]. Se non ci fosse tale limitazione, del resto, il negozio assicurativo potrebbe realizzare finalità almeno in parte speculative e, quindi, si determinerebbe una situazione non dissimile da quella che, in caso di assicurazione contro i danni, si manifesta in caso di violazione del principio indennitario e che, come si è rilevato [24], non è consentita nel nostro ordinamento. La valorizzazione del principio di adeguatezza, in definitiva, consente di soddisfare una precisa esigenza insita nella natura composita dei danni non patrimoniali alla persona e, segnatamente, nella possibile presenza anche di una componente (c.d. danno morale) non riconducibile al solo danno biologico. Esigenza consistente nella necessità di stabilire con un certo grado di elasticità, senz’altro maggiore di quella permessa dal principio indennitario, l’ammontare della prestazione dell’impresa, evitando però che la previsione di una prestazione palesemente eccedente rispetto alle necessità economiche determinate dall’evento idoneo a menomare la salute, conduca il contratto al di fuori dall’area funzionale assicurativa. Tale chiave di lettura, del resto, non [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022