Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Identità digitale e diritto all'oblio (di Tommaso Bonamini, Professore a contratto – Università degli Studi di Parma)


Il tema relativo all’identità personale e al diritto all’oblio è recentemente tornato in rilievo nello scenario digitale. In particolare, la relazione fra i due profili è stata incisa da numerose pronunzie, alle quali si è accompagnato un diretto riferimento normativo, oggetto di copiose ricostruzioni critiche. Si pone in luce, quindi, la necessità di verificare la dialettica corrente fra l’interesse di ricordare fatti del passato e il diritto di non essere ricordati, quale specificazione del diritto alla corretta rappresentazione della propria identità personale, come percepibile nella realtà digitale, vagliando ipotesi rimediali e rimeditando analisi concettuali consolidate.

 

Digital identity and right to be forgotten

The topic regarding personal identity and right to be forgotten has recently been emphasized in the digital space. In particular, relationships between these two issues have been depicted by numerous judgments, which have been associated to a direct reference in the law, consequently subject to many critical reconstructions. Therefore, it is fundamental to verify the current dialectic between interest in recollecting past facts and the right to be forgotten, as a specification of the right to a correct representation of personal identity, as it might be detected into the digital reality, scrutinizing remedial hypotheses and reconsidering consolidated conceptual analysis.

SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive - 2. Oblio, riservatezza e rinnovata pubblicazione di fatti accaduti nel passato - 3. Oblio, e libertà di informazione - 3. Oblio, e libertà di informazione - 3. Oblio, e libertà di informazione - 4. Identità personale e identità digitale - 5. Oblio, cancellazione dei dati personali e deindicizzazione - 6. Criterî di bilanciamento fra diritto all’oblio e libertà di informazione e rilevanza dell’identità personale - 7. Cronaca, memoria e oblio - NOTE


1. Considerazioni introduttive

Nel diritto delle persone, e, segnatamente, nel novero delle situazioni soggettive riguardanti la personalità umana, si scorgono rinnovati interrogativi, che sovente chiedono di rimeditare i risultati di analisi consolidate e, al contempo, l’utilizzo di categorie tradizionali. Il tema relativo all’identità personale e al, così detto, diritto all’oblio, restituisce, plasticamente, l’im­magine di un percorso ermeneutico tortuoso, tracciato già autorevolmente in tempi non più recenti [1], rifiorito nel rinnovato scenario digitale [2], e inciso, da ultimo, da numerose pronunzie – tra cui anche una nota decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte [3] –, alle quali si accompagna un diretto riferimento normativo, oggetto di copiose ricostruzioni critiche [4]. Il tema, pertanto, merita ulteriore attenzione, anche a fronte della accentuata importanza che, nella prospettiva attuale, hanno assunto la tutela, nazionale e sovranazionale, dei diritti fondamentali della persona umana, rinnovando così gli interrogativi vòlti a sciogliere la naturale e intuitiva contrapposizione tra il diritto fondamentale di ognuno a mantenere il riserbo sulle proprie vicende personali, trascorse in passato, o accadute nel tempo presente, e la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche soltanto mediante la narrazione di fatti, ora frutto di ricerca storica, ora derivanti da indagini di cronaca. I profili critici della questione così tratteggiata, peraltro, si moltiplicano nello scenario digitale, in cui le notizie, e i dati, si affastellano con velocità incontrollabile sulla Rete, sì da rinnovare la riflessione, non solo sul tema specifico, bensì sulla natura stessa dei contrapposti interessi, così come riferiti. A codeste considerazioni, inoltre, va soggiunta l’osservazione, secondo la quale, nelle ricostruzioni degli interpreti, anche recenti, la qualificazione del diritto all’oblio è sovente sospesa nell’area di confine che corre fra il diritto alla riservatezza e il diritto all’identità personale, così da rendere doverosa l’incidentale delimitazione del contenuto dei menzionati diritti, raffrontati con i disparati profili delle libertà civili che vi si contrappongono, al fine di descrivere compiutamente i presupposti, alla luce dei quali [continua ..]


2. Oblio, riservatezza e rinnovata pubblicazione di fatti accaduti nel passato

I segni di rilevanza, dell’interesse della persona all’oblio, possono essere rintracciati sin da tempi non più recenti [5]. In prospettiva storica, il diritto a mantenere il riserbo sulla propria sfera privata e personale ha trovato la propria sede nel concetto di riservatezza e nella tutela di siffatto interesse. Ciò, come esito di un itinerario interpretativo, che ha travolto l’antica concezione, secondo la quale i diritti della personalità dovevano essere ricondotti a una pluralità di interessi positivamente previsti da singole norme, sì da essere chiusi entro un novero tassativamente determinato [6]. Sebbene, infatti, non espressamente nominato nel codice civile, è oggi pacificamente riconosciuto il diritto della persona di mantenere l’esclusivo riserbo, con riferimento ai fatti della propria vita privata, vietando, altresì, che le informazioni inerenti alla propria sfera personale, siano fatte circolare da terzi, con qualsivoglia mezzo di diffusione. Attese le prime indicazioni dianzi riferite, quindi, l’interesse all’oblio e il diritto alla riservatezza senz’altro confinano, poiché, nella prima stagione del diritto all’oblio, quest’ultimo era precisamente, se non esclusivamente, riferito alla pretesa di chi, avendo riscontrato che fatti a sé riferiti, in un tempo remoto lecitamente pubblicati, fossero stati nuovamente posti all’attenzione pubblica, si opponeva alla rinnovata pubblicazione [7]. Si intuisce, però, muovendo proprio da codesta somiglianza, come interesse all’oblio e diritto alla riservatezza possano distinguersi, poiché il primo vuole impedire la rinnovata diffusione di fatti già sottratti, anche se in tempi non più recenti, «alla sfera di appartenenza esclusiva del proprio titolare», poiché lecitamente pubblicati nel passato [8]. Codesta osservazione assume ancóra più rilevanza, giacché l’inarrestabile diffusione dell’utilizzo della Rete Internet rende palese come il diritto all’oblio non si riferisca più, soltanto, al problema della rinnovata pubblicazione di un fatto – un tempo reso pubblico, mediante mezzi di diffusione tradizionali, e, quindi, potrebbe dirsi, ritornato, atteso lo scorrere inesorabile del tempo, a essere riservato –, attestandosi, oggi, invece, quale istanza [continua ..]


3. Oblio, e libertà di informazione

Gli interpreti sovente verificano quali siano le relazioni tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca. La prospettiva, tuttavia, come si vedrà innanzi, deve essere assunta in senso più ampio, verificando i rapporti tra l’oblio e la libertà di informazione. Proprio sul punto, infatti, si sono concentrate le considerazioni della nota pronunzia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha chiarito i criterî, con i quali bilanciare il diritto di ricordare e l’interesse a non essere ricordati. Precisamente, la pronunzia ha specificato che le tensioni fra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero – nella peculiare specificazione del diritto di «rievocazione storiografica» – e il diritto all’oblio si palesano specialmente laddove sia lamentata la necessità di impedire che fatti, un tempo lecitamente pubblicati, siano nuovamente posti all’attenzione dei consociati, concludendo che, oltre ai tradizionali criterî, che debbono sempre accompagnare il legittimo esercizio della libertà di informazione, ne emerga in particolare modo uno, affinché possa dirsi giustificata la rievocazione del passato. La Corte, precisamente, si riferisce al rinnovato interesse pubblico per la questione rievocata, declinato anche nella possibilità di provare la posizione di «personaggio pubblico» del soggetto, al quale i fatti si riferiscono (posizione che, quindi, dovrebbe assegnare rilevanza pubblica alla vicenda narrata), sì da provocare, in questo caso, la recessione del diritto all’oblio, dinanzi a siffatto, peculiare, atteggiarsi della libertà di informare e di rievocazione storica [13]. In modo non dissimile, quindi, da quanto già la dottrina aveva tratteggiato in tempi non più recenti, la Corte ha accentuato quel carattere di utilità sociale, che solo giustifica la rinnovata intromissione nelle sfere private della persona, riesumando eventi passati verosimilmente dimenticati dall’opinione pubblica, e consentendo, quindi, la rinnovata esposizione al pubblico di fatti che l’interesse all’oblio preferirebbe affidare alla dimenticanza generale. Ciò che, inoltre, dalla pronunzia può essere tratto, quale utile spunto di riflessione, è la conferma che nell’ordinamento assuma evidente rilevanza il diritto di (far) ricordare, e di (concorrere a) [continua ..]


3. Oblio, e libertà di informazione

Gli interpreti sovente verificano quali siano le relazioni tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca. La prospettiva, tuttavia, come si vedrà innanzi, deve essere assunta in senso più ampio, verificando i rapporti tra l’oblio e la libertà di informazione. Proprio sul punto, infatti, si sono concentrate le considerazioni della nota pronunzia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha chiarito i criterî, con i quali bilanciare il diritto di ricordare e l’interesse a non essere ricordati. Precisamente, la pronunzia ha specificato che le tensioni fra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero – nella peculiare specificazione del diritto di «rievocazione storiografica» – e il diritto all’oblio si palesano specialmente laddove sia lamentata la necessità di impedire che fatti, un tempo lecitamente pubblicati, siano nuovamente posti all’attenzione dei consociati, concludendo che, oltre ai tradizionali criterî, che debbono sempre accompagnare il legittimo esercizio della libertà di informazione, ne emerga in particolare modo uno, affinché possa dirsi giustificata la rievocazione del passato. La Corte, precisamente, si riferisce al rinnovato interesse pubblico per la questione rievocata, declinato anche nella possibilità di provare la posizione di «personaggio pubblico» del soggetto, al quale i fatti si riferiscono (posizione che, quindi, dovrebbe assegnare rilevanza pubblica alla vicenda narrata), sì da provocare, in questo caso, la recessione del diritto all’oblio, dinanzi a siffatto, peculiare, atteggiarsi della libertà di informare e di rievocazione storica [13]. In modo non dissimile, quindi, da quanto già la dottrina aveva tratteggiato in tempi non più recenti, la Corte ha accentuato quel carattere di utilità sociale, che solo giustifica la rinnovata intromissione nelle sfere private della persona, riesumando eventi passati verosimilmente dimenticati dall’opinione pubblica, e consentendo, quindi, la rinnovata esposizione al pubblico di fatti che l’interesse all’oblio preferirebbe affidare alla dimenticanza generale. Ciò che, inoltre, dalla pronunzia può essere tratto, quale utile spunto di riflessione, è la conferma che nell’ordinamento assuma evidente rilevanza il diritto di (far) ricordare, e di (concorrere a) [continua ..]


3. Oblio, e libertà di informazione

Gli interpreti sovente verificano quali siano le relazioni tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca. La prospettiva, tuttavia, come si vedrà innanzi, deve essere assunta in senso più ampio, verificando i rapporti tra l’oblio e la libertà di informazione. Proprio sul punto, infatti, si sono concentrate le considerazioni della nota pronunzia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha chiarito i criterî, con i quali bilanciare il diritto di ricordare e l’interesse a non essere ricordati. Precisamente, la pronunzia ha specificato che le tensioni fra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero – nella peculiare specificazione del diritto di «rievocazione storiografica» – e il diritto all’oblio si palesano specialmente laddove sia lamentata la necessità di impedire che fatti, un tempo lecitamente pubblicati, siano nuovamente posti all’attenzione dei consociati, concludendo che, oltre ai tradizionali criterî, che debbono sempre accompagnare il legittimo esercizio della libertà di informazione, ne emerga in particolare modo uno, affinché possa dirsi giustificata la rievocazione del passato. La Corte, precisamente, si riferisce al rinnovato interesse pubblico per la questione rievocata, declinato anche nella possibilità di provare la posizione di «personaggio pubblico» del soggetto, al quale i fatti si riferiscono (posizione che, quindi, dovrebbe assegnare rilevanza pubblica alla vicenda narrata), sì da provocare, in questo caso, la recessione del diritto all’oblio, dinanzi a siffatto, peculiare, atteggiarsi della libertà di informare e di rievocazione storica [13]. In modo non dissimile, quindi, da quanto già la dottrina aveva tratteggiato in tempi non più recenti, la Corte ha accentuato quel carattere di utilità sociale, che solo giustifica la rinnovata intromissione nelle sfere private della persona, riesumando eventi passati verosimilmente dimenticati dall’opinione pubblica, e consentendo, quindi, la rinnovata esposizione al pubblico di fatti che l’interesse all’oblio preferirebbe affidare alla dimenticanza generale. Ciò che, inoltre, dalla pronunzia può essere tratto, quale utile spunto di riflessione, è la conferma che nell’ordinamento assuma evidente rilevanza il diritto di (far) ricordare, e di (concorrere a) [continua ..]


4. Identità personale e identità digitale

Gli interrogativi sull’identità sono molteplici. In questa sede, deve essere posto l’accento sul fatto che il diritto all’identità personale ha senz’altro configurato, nella storia dei diritti della personalità, l’esempio più eloquente di apertura del sistema a nuove prospettive di tutela civile della persona [16]. In questo senso, l’evoluzione giurisprudenziale ha posto in luce l’ascesa di nuovi diritti, che ha accompagnato, alla tutela civile dell’onore, della reputazione, e più in generale dell’integrità morale, anche il rispetto dell’identità personale, quale diritto radicato direttamente nel principio personalista racchiuso nell’art. 2 Cost. [17] Su questa scia, l’identità personale ha assunto i caratteri del diritto di ottenere tutela per la propria immagine sociale, restituita dalle proprie convinzioni religiose, morali, sociali e politiche, che segnano la differenza fra ogni individuo e ne costituiscono l’elemento peculiare [18]. L’identità personale, pertanto, intesa come «identità ideale» [19], è strettamente legata allo sviluppo della personalità dell’individuo nella società; in particolare, al suo valore morale, come emergente dalla percezione che la collettività, in un dato periodo storico, ha di una persona. Ne segue che è connaturata, al diritto all’identità personale, la pretesa di ottenere che quanti abbiano falsato, o comunque distorto, l’immagine ideale e sociale di una persona, debbano essere obbligati, ora a cessare siffatta condotta, ora, al ricorrere dei presupposti, alla necessaria riparazione del pregiudizio cagionato a un diritto della personalità, ormai saldamente considerato tale da dottrina e giurisprudenza [20]. Gli interpreti hanno bene messo in luce come le questioni più gravi, collegate alla tutela dell’identità personale, siano oggi palesate dal dilagare di contenuti, riguardanti la rappresentazione della propria identità morale, all’interno, e mediante, la Rete Internet. Sia l’attività dei motori di ricerca, sia le dinamiche dei social networks, infatti, sono oggi moltiplicatori di occasioni in cui l’identità della persona può rischiare di essere restituita in modo scorretto. In particolare, nella [continua ..]


5. Oblio, cancellazione dei dati personali e deindicizzazione

La dottrina ha osservato che, nonostante la rubrica dell’articolo 17 del Reg. UE n. 679/2016 si riferisca esplicitamente – ma tra parentesi – al diritto all’oblio, le nuove norme in materia di dati personali non offrono novità di contenuti normativi, con riferimento al menzionato tema. Il contenuto dell’art. 17 Reg. UE n. 679/2016, infatti, pone principalmente riguardo all’eliminazione, ove possibile, di dati personali da un archivio, e il rimedio, per come disciplinato, sebbene possa avere come esito il medesimo che persegue il diritto all’oblio – vale a dire l’oscuramento di informazioni che contengano dati personali [22] – non appare foriero di utili indicazioni applicative per il concreto bilanciamento del diritto all’oblio, e dei suoi plurimi significati, con la libertà di informazione [23]. È stato, infatti, osservato che la nuova norma, annoverando nelle eccezioni al diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali la «libertà di espressione e di informazione», ovverosia il termine di paragone da valutare nella complessiva regolazione delle contrapposte pretese, si limita a ribadire la consistenza del problema, piuttosto che offrire spunti ulteriori per risolverlo [24]. Del pari, menzionando le finalità di «archiviazione nel pubblico interesse», anche ai fini di «ricerca storica», quali ulteriori limitazioni del diritto alla cancellazione, appare evidente che il legislatore europeo abbia sorvolato le peculiarità rimediali offerte dalla deindicizzazione [25], tratteggiata, dalle pronunzie, sia italiane, sia sovranazionali, come punto di caduta di un equo contemperamento tra i distinti interessi, che la norma mentovata, invero, sembrerebbe porre in rapporto di reciproca esclusione; con ciò confermando, in realtà, di aver disciplinato, non già un nuovo e ulteriore diritto soggettivo, bensì uno strumento tecnico di tutela del diritto alla riservatezza e del diritto al corretto trattamento dei dati personali [26], nella più ampia prospettiva di contemperazione dei menzionati diritti a fronte del principio di libera circolazione dei dati (art. 1 Reg. UE n. 679/2016) [27]. Cancellazione e deindicizzazione, infatti, dimostrano doti rimediali distinte – impressione, peraltro, già palesata dagli interpreti prima della vigenza [continua ..]


6. Criterî di bilanciamento fra diritto all’oblio e libertà di informazione e rilevanza dell’identità personale

Alla luce di quello che è stato l’intervento delle Sezioni Unite, e del parallelo sviluppo giurisprudenziale che ha riguardato il diritto all’oblio nella sfera digitale, appaiono ormai acquisiti i dati relativi ai rapporti tra oblio e informazione, diffusa a mezzo stampa. Tuttavia, qualsiasi pubblicazione a stampa, oggi, trova sede peculiare anche nella Rete Web, nella quale sono messi a disposizione degli utenti archivi digitali che rendono sempre disponibile la notizia. Il tema, quindi, relativo alla tutela dell’identità personale, come emergente nello spazio digitale, resta aperto. Sul punto, proficue riflessioni, anche vòlte a sviluppare il tema dei distinti rimedî posti a presidio del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale, mediante l’oscuramento di fatti del passato, possono essere tratte dall’esame della giurisprudenza nazionale più recente. Del tutto peculiare, infatti, è stato lo sviluppo della giurisprudenza italiana sul punto. La Suprema Corte, dopo le prime pronunzie di apertura, nelle quali si è strutturata concettualmente la pretesa a restare nell’oblio, come strumento funzionale alla tutela del diritto alla riservatezza [31], ha opportunamente sceverato, nelle questioni sottoposte al suo esame, fra i problemi sollevati dalle pubblicazioni (diffuse esclusivamente) a stampa e quelli emergenti dalla tenuta degli archivi digitali dei quotidiani. Quale ulteriore specificazione, inoltre, del tema inerente alla diffusione delle notizie su Internet, si è innestata anche la questione relativa al trattamento dei dati personali effettuato dai motori di ricerca online, i quali non archiviano direttamente la notizia, bensì rendono disponibile il collegamento alla stessa, mediante un sistema di indicizzazione dei risultati ottenuti a séguito della ricerca [32]. Movendo da codesto quadro, si sono susseguite pronunzie, dalle quali è lecito trarre un contenuto minimo comune, che si raccoglie attorno alla tutela civile dell’identità personale del soggetto a cui si riferiscono notizie e informazioni, sì da governare il bilanciamento del diritto all’oblio, con i contrapposti già menzionati interessi, mediante gli strumenti, e gli argomenti, alla stessa riferibili. Non è mancata, infatti, una giurisprudenza che è giunta finanche a imporre un sistema [continua ..]


7. Cronaca, memoria e oblio

Il disparato inventario di opinioni, e i cospicui interventi giurisprudenziali, sin ora riferiti, segnalano la necessità di restituire i significati attuali del diritto all’oblio, alla luce della sua consacrata recezione entro il reticolo dei diritti della personalità [42], anche per poter ben calibrare le sue precise conseguenze rimediali. In questo senso, la sfera di rilevanza giuridica del diritto all’oblio muta, alla luce dell’interesse che, nella situazione concreta, vi si contrappone. Precisamente, i caratteri del diritto all’oblio emergono nitidamente, ove ne sia saggiata la relazione, al cospetto di due peculiari interessi, annodati alla libertà di informazione e di manifestazione del pensiero: l’interesse a conoscere, e l’interesse di ricordare. L’interesse a conoscere – che può racchiudere la necessità di rendere pubblici fatti privati – rappresenta il risvolto principale della libertà di esprimere il proprio pensiero. La garanzia della massima possibilità di informarsi, infatti, non soddisfa una pretesa isolata, bensì alimenta il flusso di dati che consentono il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito di esprimersi liberamente [43]. Opposto a siffatto interesse è, fra gli altri, il diritto alla riservatezza. Dal conflitto tra libertà di informazione e il menzionato diritto, invero, è emersa la soluzione giurisprudenziale per il caso in cui la prima possa dirsi esercitata nel pieno rispetto del secondo, affidando al principio di essenzialità dell’informazione – che possa, altresì, dirsi vera, esposta in forma oggettiva e ispirata da esigenze di interesse pubblico – la regola del caso concreto [44]. L’interesse a rimanere nell’oblio ha contribuito a perimetrare ulteriormente siffatti criterî, sebbene, in senso stretto, il diritto all’oblio si rivolga a fatti già emersi all’attenzione pubblica. Poiché, infatti, esso riguarda – e, in tempi ormai superati, essenzialmente riguardava – la nuova pubblicazione di fatti svaniti dal patrimonio di conoscenza di una collettività, ponendosi in dialettica con l’interesse di rinnovare la conoscibilità di fatti accaduti nel passato, il suo contenuto ha consentito l’emersione del requisito dell’attualità [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022