Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Inadempimento incolpevole e sistemi rimediali al tempo dell´emergenza (di Antonio Di Fede, Dottore di ricerca – Università di Roma “La Sapienza”)


Tra le molteplici questioni innescate dalla pandemia, il saggio affronta quelle relative all’incidenza del Covid-19 sui rapporti contrattuali in corso e la conseguente gestione dei potenziali conflitti derivanti da pretese contrattuali inadempiute.

A tal fine, il lavoro muove dall’individuazione della giusta collocazione giuridica del fenomeno pandemico e, successivamente, indaga sulla possibilità di ricorrere a soluzioni che il diritto dei contratti e delle obbligazioni offrono in ipotesi di tal guisa.

Da ultimo, la riflessione prosegue analizzando la disposizione normativa – di portata generale e sistematica – di cui all’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in tema di esonero della responsabilità del debitore, con la quale il legislatore dell’emergenza sembra suggerire all’interprete la rinnovata necessità del ricorso a rimedi che conducano, ove possibile, alla conservazione del vincolo contrattuale.

Parole chiave: Sopravvenienze; Covid-19; impossibilità sopravvenuta della prestazione; eccessiva onerosità; rinegoziazione.

Guiltless infringement and remedies in time of emergency

Among the many issues triggered by the pandemic, the essay addresses those relating to the impact of Covid-19 on ongoing contractual relationships and the consequent management of potential conflicts arising from unfulfilled contractual claims.

To this end, the work starts from the identification of the right legal location of the pandemic phenomenon and, subsequently, investigates the possibility of resorting to solutions that the law of contracts and obligations offer in event of such cases.

Finally, the reflection continues Analyzing the regulatory provision - of general and systematic scope - pursuant to art. 91 of the d.l. March 17, 2020, n. 18, on the subject of exemption from liability of the debtor, with which the emergency legislator seems to suggest to the interpreter the renewed need to resort to remedies that lead, where possible, to the preservation of the contractual bond.

COMMENTO

Sommario:

1. Premessa - 2. Il Covid-19 quale sopravvenienza contrattuale: il problema del giusto rimedio - 3. L’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 quale rimedio conservativo del vincolo contrattuale - 4. Rilievi conclusivi - NOTE


1. Premessa

L’improvvisa ed inaspettata diffusione del fenomeno Covid-19 ha comportato, ed ancóra comporta, pesanti ricadute che hanno impattato trasversalmente su àmbiti diversi della realtà socio-giuridica. La frenesia legislativa che ha caratterizzato i mesi scorsi e ha visto il susseguirsi spasmodico di provvedimenti governativi emergenziali [1], ha modificato radicalmente il naturale svolgersi delle relazioni sociali, imponendo dure restrizioni finalizzate al rispetto delle misure di contenimento della pandemia [2]. Quale sarà il futuro dell’Italia all’indomani dall’uscita dall’emergenza, è un quesito sul quale tutti si interrogano cercando di tratteggiare, per quanto possibile, il probabile scenario nel quale prenderà avvio il processo di rinascita del nostro Paese [3]. In questo clima di profonda incertezza [4], i giuristi sono chiamati ad affrontare le molteplici questioni innescate dalla pandemia [5] e, tra queste, l’incidenza del Covid-19 sui rapporti contrattuali in corso e la conseguente gestione dei potenziali conflitti derivanti da pretese contrattuali inadempiute [6]. A tal fine, appare preliminare individuare la giusta collocazione giuridica del fenomeno pandemico e, successivamente, indagare sulla possibilità di ricorrere a soluzioni che il diritto dei contratti e delle obbligazioni offrono in ipotesi di tal guisa. L’obiettivo è, in ultima analisi, verificare se la singolarità dell’attuale momento storico traduca le tradizionali categorie giuridiche e gli apparati normativi in ingombranti «sovrastrutture non più adeguate alle peculiarità del presente» [7]. Da ultimo, la riflessione proseguirà analizzando la disposizione normativa – di portata generale e sistematica – di cui all’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in tema di esonero della responsabilità del debitore, con la quale il legislatore dell’emergenza sembra suggerire all’interprete la rinnovata necessità del ricorso a rimedi che conducano, ove possibile, alla conservazione del vincolo contrattuale.


2. Il Covid-19 quale sopravvenienza contrattuale: il problema del giusto rimedio

Quanto al primo profilo di indagine, la pandemia può agevolmente ricomprendersi nel novero delle c.d. sopravvenienze contrattuali [8] che comportano una modificazione – a volte radicale – dell’originario equilibrio economico-giuridico del contratto [9]. Tale mutamento della «situazione di fatto che rende più gravosa l’esecuzione di una prestazione, incide sull’obbligo di adempiere, estinguendolo o modificandolo» [10]. A fronte delle isolate disposizioni codicistiche che positivizzano la facoltà delle parti di intervenire sul negozio – rimodulandone le prestazioni a séguito di eventi sopravvenuti ed imprevedibili che ne alterino l’originario assetto [11]–, il fenomeno pandemia sembrerebbe doversi ricomprendere nei confini dettati dalle norme relative all’impossibilità sopravvenuta della prestazione (sia essa definitiva o temporanea) [12] ed alla eccessiva onerosità, del pari sopravvenuta, nelle ipotesi nelle quali la prestazione, seppur ancóra eseguibile, sia divenuta particolarmente gravosa per il debitore [13]. A ben vedere, il ricorso ai richiamati istituti non pare offrire soluzioni adeguate rispetto agli interessi concreti delle parti, né del tutto appaganti [14]. La disciplina dell’impossibilità sopravvenuta e, con essa, quella dell’eccessiva onerosità conducono alla risoluzione del vincolo contrattuale, laddove, invece, preferibili risulterebbero strumenti volti alla conservazione del contratto, ancorché modificato [15]. Il disagio ermeneutico che origina dall’art. 1467 cod. civ. fu avvertito sin dagli anni Novanta, periodo nel quale la dottrina iniziava ad interrogarsi sulla possibilità di configurare un obbligo legale di rinegoziazione quale rimedio a fronte di eventi perturbatori del rapporto contrattuale [16]. Si faceva, così, strada l’idea che i rapporti contrattuali di durata, esigessero «strumenti flessibili e rispondenti ad una avvertita esigenza di stabilità nel tempo, delle relazioni economiche; una certezza che lo scioglimento del vincolo, vanificando le attese e i calcoli dei contraenti, non è in grado di garantire» [17]. In soluzione di continuità con i richiamati approdi dottrinali, lo studio del tema delle sopravvenienze contrattuali, nelle riflessioni più recenti [continua ..]


3. L’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 quale rimedio conservativo del vincolo contrattuale

Il legislatore dell’emergenza, al fine di disciplinare le importanti conseguenze della pandemia sul diritto delle obbligazioni e dei contratti, ha introdotto una disciplina di favor per il debitore inadempiente, qualora la mancata o inesatta esecuzione della prestazione consegua al rispetto delle misure di contenimento. Il riferimento, come noto, è all’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia), il quale ha inserito all’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, il comma 6-bis, a norma del quale «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». La disposizione normativa richiamata ha suscitato, ab origine, più di una perplessità in ordine alla sua reale portata ed ai possibili elementi di novità rispetto alla disciplina degli artt. 1218 cod. civ. (responsabilità del debitore), 1463 cod. civ. (impossibilità sopravvenuta della prestazione) e 1467 cod. civ. (eccessiva onerosità sopravvenuta) [21]. La primissima osservazione che merita di essere evidenziata riguarda il rinvio ad un più generico rispetto delle misure di contenimento ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore. A tale riguardo, in assenza di una compiuta definizione di «misure di contenimento» [22], all’interprete non resta che attenersi alla loro elencazione – seppur non esaustiva – di cui all’art. 1, comma 2, d.l. n. 6/2020 [23] per rendersi conto immediatamente di come soltanto alcune di esse possano, in vero, rendere incolpevole l’inadempimento del debitore [24]. Di là dal rilievo richiamato, il quale avrebbe suggerito una maggiore attenzione nella redazione della norma, pare invero più opportuno soffermarsi sul richiamo espresso all’art. 1218 cod. civ. In specie, il comma 6-bis intende regolare una causa emergenziale di giustificazione destinata a cessare con la fine dell’emergenza [25]? Se così fosse, la norma richiamata sarebbe da ritenersi eccezionale rispetto alla fattispecie descritta dall’art. 1218 cod. civ. [26]? Oppure, diversamente, il comma [continua ..]


4. Rilievi conclusivi

Le osservazioni sin qui svolte condurrebbero alla conclusione che il fenomeno pandemia suggerisca all’interprete che i tempi sono oramai maturi per una revisione di talune categorie ordinanti del diritto contrattuale, prima fra tutte quella racchiusa nella formula pacta sunt servanda [39]. L’evocato dibattito sull’ob­bligo di rinegoziazione diviene «spia della necessità, se non del superamento del richiamato principio, quanto meno di un suo contemperamento con altri non meno rilevanti, come quello rebus sic stantibus» [40]. Ne deriva che il regolamento contrattuale sembra dover essere rigidamente rispettato nella sua formulazione primigenia soltanto laddove ne rimangano inalterati i presupposti e le condizioni tenuti in considerazione dalle parti al momento della sua stipula. Diversamente, «ogni qual volta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giridico-economico su cui si è eretta la pattuizione negoziale, la parte danneggiata in executivis deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni» [41]. A ben vedere, la invocata necessità di positivizzare un più generico obbligo di rinegoziazione [42] non sembra, a chi scrive, l’unica possibilità di far fronte alle sopravvenienze contrattuali. In primis, se è vero che nel nostro ordinamento non è rintracciabile una regola generale che legittimi la rinegoziazione, è pur vero che la stessa non viene esplicitamente vietata. Di poi, sembra potersi agevolmente affermare che già nell’attuale sistema del diritto dei contratti, la parte che ha subìto un’evidente alterazione del sinallagma contrattuale a causa dell’emergenza in atto, ben possa chiedere all’altra una revisione, seppur temporanea, del regolamento di interessi confidando sulla reciproca lealtà e correttezza [43]. In altre parole, la mancanza di una oggettiva consacrazione dell’obbligo di rinegoziare, non ne impedisce il riconoscimento grazie al ricorso alla clausola generale della buona fede contrattuale ed al principio costituzionale della solidarietà sociale [44]. Ed infatti, in un sistema ordinamentale che si ispira ad una gerarchia di valori dotati di rilevanza normativa, non può revocarsi in dubbio il ricorso all’applicazione diretta dei princípi costituzionali anche ai [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022