Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L´assicurazione Long Term Care ed il genus delle assicurazioni della salute nel mercato italiano (di Federica Pes, Dottoranda di ricerca in Management and Law – Università Politecnica delle Marche)


Lo scritto esamina il contratto di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza (c.d. assicurazione Long Term Care o LTC). Individuate le principali disposizioni nazionali volte alla regolamentazione della figura e descritte le diverse tipologie di polizza presenti sul mercato, l’a. focalizza l’attenzione sulla natura giuridica da attribuire alla garanzia, considerando quest’ultima, tanto isolatamente, quanto nel più ampio genus delle assicurazioni della salute. Un cenno è dedicato, infine, all’attuale fenomeno di transizione digitale del mercato assicurativo sanitario e, in particolare, al processo di graduale digitalizzazione del comparto LTC.

Parole chiave: Assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, Polizze Long Term Care, LTC, Natura giuridica, Assicurazioni della salute, Polizze sanitarie digitali.

Long Term Care insurance and the genus of health insurance in the Italian market

The paper examines the insurance contract against the risk of non self-sufficiency (so-called Long Term Care or LTC insurance). Identified the main national provisions aimed at regulating the figure and described the different types of policies on the market, the author focuses attention on the legal nature of the guarantee, considering it both in isolation and in the broader genus of health insurance. In the end, a mention is dedicated to the current digital transition phenomenon of the health insurance market and, in particular, to the process of gradual digitalization of the LTC sector.

Keywords: Insurance against the risk of non self-sufficiency, Long Term Care insurances, LTC, Legal nature, Health insurances, Digital health insurances.

COMMENTO

Sommario:

1. L’assicurazione Long Term Care nel panorama italiano - 2. I caratteri del contratto assicurativo Long Term Care - 3. Il rischio di non autosufficienza nelle polizze LTC nazionali - 4. La qualificazione del negozio - 5. L’insufficienza di un tentativo qualificatorio fondato sulla natura dell’evento - 6. La funzione del negozio - 6.1. Il genus delle assicurazioni della salute - 6.2. Le assicurazioni di persone ed il sistema assicurativo spagnolo - 6.3. La funzione dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza - 7. Nuove tendenze digitali del mercato assicurativo LTC - NOTE


1. L’assicurazione Long Term Care nel panorama italiano

Nell’ambito del mercato assicurativo italiano, tra le più moderne coperture dei rischi attinenti alla salute, sta assumendo un rilievo sempre maggiore l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza [1], anche nota come polizza Long Term Care (LTC) [2]. Nata ed affermatasi nella tradizione giuridica statunitense degli anni ’70, la polizza compare nella prassi mercantile italiana solo a partire dalla fine degli anni ’90 [3], quale forma di garanzia contro la perdita del­l’autonomia personale. Difatti, tramite la stessa, l’assicuratore si impegna al versamento di una rendita o – a seconda della fisionomia della polizza – all’erogazione di una prestazione in natura oppure, ancora, al rimborso delle spese sostenute, al verificarsi della perdita dell’autosufficienza del soggetto assicurato, intesa come perdita della capacità di compiere gli atti più semplici del vivere quotidiano, derivante da infortunio, malattia ovvero dallo stesso naturale processo di senescenza. La figura, ancora poco diffusa [4], seppure in crescita [5], nel settore assicurativo italiano, riveste estremo interesse sociale in quanto rappresenta una delle possibili risposte al noto problema della non autosufficienza [6], soprattutto nell’attuale periodo storico di crisi demografica, di sofferenza del welfare pubblico nazionale e, da ultimo, di emergenza sanitaria. Quanto al primo aspetto, infatti, si apprezza l’indubbio rilievo sociale di siffatto modello assicurativo in considerazione delle caratteristiche della popolazione italiana [7], già oggi – e ancor più in prospettiva futura – prevalentemente composta da individui in età avanzata [8], esposti, in misura maggiore rispetto agli altri, al pericolo di non autosufficienza [9], nonché da nuclei familiari poco numerosi, nell’ambito dei quali il soggetto privo di autonomia si ritrova sovente costretto a cercare fuori dalle mura domestiche gli strumenti adeguati per far fronte ai suoi bisogni di assistenza. In ordine al secondo profilo – nel contesto di crisi del sistema di welfare pubblico che investe anche il settore LTC [10] – lo strumento assicurativo potrebbe costituire, seppur in via sussidiaria rispetto alla tutela di matrice pubblicistica [11], un importante tassello del programma di sostegno del soggetto non [continua ..]


2. I caratteri del contratto assicurativo Long Term Care

Nell’ordinamento giuridico nazionale, analogamente a quanto può dirsi più in generale per le assicurazioni della salute [20], non è dedicata all’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza una disciplina organica, né si rinvengono dei riferimenti alla figura nel quarto libro del codice civile, nel capo XX, concernente la regolamentazione del contratto assicurativo (art. 1882 ss. cod. civ.). La copertura viene menzionata all’art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), ai sensi del quale rientra nel ramo IV vita “l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza” garantita “mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità”. A delineare l’istituto concorre altresì l’art. 8, del Regolamento ISVAP, 16 marzo 2009, n. 29 [21], rubricato “Assicurazione contro il rischio di non autosufficienza”, che distingue l’ipotesi di assicurazione “che copre il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità, quando la prestazione consiste nell’erogazione di una rendita”, inquadrata nel ramo IV vita, da quella diversa in cui “la prestazione consiste nel risarcimento, totale o parziale, del costo per l’assistenza ovvero in una prestazione in natura, nei limiti del massimale assicurato”, classificata, invece, nell’ambito del ramo danni 2 Malattia. Una più dettagliata descrizione della copertura in esame è contenuta nel d.m.fin., 22 dicembre 2000, n. 47, recante il titolo “Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”. Tale normativa, pur avendo rilievo eminentemente fiscale essendo intesa a fissare le caratteristiche delle polizze i cui premi sono soggetti a detrazione d’imposta, va nondimeno considerata in quanto è indicativa dei connotati principali del modello contrattuale maggiormente diffuso [22]. In altri termini, seppur siffatta regolamentazione illustri le caratteristiche che deve presentare la polizza LTC per essere soggetta a determinati benefici fiscali, escludendo da tali vantaggi le altre possibili configurazioni del medesimo modello contrattuale che da tali caratteristiche si discostino, la [continua ..]


3. Il rischio di non autosufficienza nelle polizze LTC nazionali

Un aspetto sul quale è opportuno soffermarsi concerne l’individuazione del c.d. rischio di non autosufficienza, posto che della stessa non si riscontra una definizione legislativa univoca [38] nell’ampia e frammentaria normativa dedicata al settore LTC [39]. Appuntando l’attenzione sul comparto assicurativo, si può affermare che, in tale ambito, per condizione di non autosufficienza si intende quello stato, causato da infortunio o da malattia ovvero dal naturale processo di senescenza, in ragione del quale un soggetto non risulta più in grado di compiere le attività elementari del vivere giornaliero [40]. Nelle coperture LTC attualmente più diffuse in Italia si ricorre alla scala c.d. ADL (Activities of Daily Living) secondo la quale un soggetto è da ritenersi non autosufficiente quando non è in grado di compiere, in genere, almeno 4 su 6 attività giornaliere strettamente basilari consistenti in: I) lavarsi; II) vestirsi; III) utilizzare i servizi igienici; IV) spostarsi dal letto alla poltrona e viceversa; V) assolvere alle funzioni fisiologiche; VI) alimentarsi. Il numero delle attività di riferimento può variare: talvolta, ad esempio, l’individuo è considerato non autosufficiente quando incapace di svolgere almeno 3 su 4 dei suddetti atti. Solo in alcune polizze, inoltre, la non autosufficienza si considera altresì realizzata, a prescindere dal giudizio derivante da tale scala di valutazione, nell’ipotesi di perdita irreversibile delle capacità mentali, causata dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile [41]. La scala ADL, nella sua applicazione più semplice, potrebbe ad ogni modo rivelarsi imprecisa [42] dal momento che non ammette giudizi intermedi circa la capacità del soggetto di compiere le attività menzionate: in altri termini, il modello ADL più elementare, poiché consente di valutare esclusivamente in via alternativa se la persona sia capace o meno di svolgere un certo atto, non sembra cogliere appieno le diverse sfumature dell’autonomia individuale. Al suddetto problema pare ovviare l’adozione di un sistema a punti, di fatto contemplato in diverse polizze Long Term Care, nell’ambito delle quali si attribuisce un determinato punteggio all’assicurato a seconda del livello di autonomia manifestato nel compimento di ciascuna [continua ..]


4. La qualificazione del negozio

Muovendo da una concezione dicotomica del contratto assicurativo [49], occorre, ora, ricondurre il contratto di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nell’alveo di uno dei due tipi assicurativi contemplati dall’art. 1882 cod. civ. Posta, infatti, una disciplina comune ad entrambe le categorie assicurative (artt. 1882-1903 cod. civ.), dalla collocazione della fattispecie discende, in via tendenziale, l’applicazione delle disposizioni relative all’assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 cod. civ.) ovvero di quelle che regolano l’assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927 cod. civ.). Per lungo tempo l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza è rimasta estranea alla tradizione giuridica italiana e, pertanto, sulla qualificazione di tale contratto si riscontra, non solo – per quel che consta – l’assenza di casistica giurisprudenziale, ma anche una minore attenzione da parte della dottrina, almeno rispetto a quella manifestata con riguardo al contiguo problema della natura delle assicurazioni infortuni e malattie. La letteratura formatasi ha ad ogni modo rilevato la difficoltà di collocare tout court la copertura Long Term Care nel ramo danni ovvero in quello vita [50], al pari di quanto avviene con riferimento agli altri contratti di assicurazione attinenti alla persona [51]. Il legislatore, dapprima nella l. 22 ottobre 1986, n.742 (nella Tabella in allegato, lett. A) [52], e, successivamente, nel d.lgs. n. 174/1995 (nell’Allegato I, lett. A) [53], inquadrava nel ramo IV vita “l’assicurazione malattia di cui all’articolo 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979” ossia, ai sensi della normativa comunitaria appena menzionata costituente la prima direttiva vita, «l’assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata “permanent health insurance” (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile)». Ebbene, in quest’ultima categoria assicurativa – peraltro presa anche successivamente quale modello di riferimento nella regolamentazione di matrice europea [54] – era ricondotta nella prassi interpretativa anche l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, con conseguente collocamento della stessa, in forza del suddetto rinvio normativo, nell’ambito del ramo IV vita. Infatti, [continua ..]


5. L’insufficienza di un tentativo qualificatorio fondato sulla natura dell’evento

Cominciando ad esaminare la natura dell’evento dedotto nel contratto di assicurazione LTC, occorre, dunque, domandarsi se il rischio di non autosufficienza si riferisca ad un evento dannoso oppure ad un evento “attinente alla vita umana”. A tal riguardo, è stato anzitutto sostenuto che l’assicurazione Long Term Care non sia agevolmente riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni; ciò sia poiché il rischio di non autosufficienza può realizzarsi anche indipendentemente da un evento causale di carattere patologico, sia in quanto il rischio assumerebbe una connotazione particolare in quanto incidente sulla sfera delle persone e non delle cose [65]. Si ritiene di dover esaminare separatamente le due considerazioni. Il primo rilievo [66] pone in luce che la condizione di non autosufficienza non costituirebbe, sempre, un vero e proprio danno avuto riguardo alla sua fonte [67], ben potendo tale condizione originare anche dal naturale processo di invecchiamento dell’individuo e non derivare, quindi, da un evento causale patologico [68]. In questa ipotesi, la natura fisiologica dell’evento a monte – la senescenza – non consentirebbe di ravvisare, a valle, un vero e proprio danno. Va, però, osservato che la longevità di cui all’art. 2, comma 1, cod. ass., non pare tanto una longevità fisiologica – intesa come processo, perdurante per tutto l’arco della vita umana, di per sé neutro – quanto piuttosto una longevità degenerativa, capace, difatti, di determinare nell’individuo, non solo il naturale decadimento psico-fisico, ma anche un’inabilità di una certa gravità e, più nello specifico, una privazione dell’au­tonomia. Verso siffatta opzione interpretativa sembra deporre, invero, lo stesso dato normativo, il quale allude specificamente ad una longevità causa di “invalidità grave”. In altri termini, mentre, ad esempio, nell’assicurazione di sopravvivenza, l’evento dell’invecchiamento viene in rilievo quale evento di durata privo di qualsivoglia connotazione e, dunque, unicamente quale evento della vita e non dannoso, sembrerebbe, invece, che nell’ambito dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, anche alla luce dello stesso tenore letterale del dato positivo, il legislatore abbia [continua ..]


6. La funzione del negozio

Posto, dunque, che l’evento – al contempo dannoso e attinente alla vita – si rivela di per sé insufficiente a fondare un efficace tentativo di qualificazione, assume preminente rilievo, ai fini di operare una corretta collocazione sistematica del contratto in esame, soffermarsi sulla funzione svolta dallo stesso [72]. Si rammenta, infatti, che mentre l’assicurazione contro i danni è tradizionalmente connotata dalla funzione indennitaria, e, dunque, è volta alla riparazione di un danno causato da un sinistro attraverso una prestazione strettamente quantificata in ragione della lesione realizzatasi [73], invece, l’assicurazione sulla vita assolve una funzione – da sempre meno nitida anche in ragione del più vago tenore letterale della seconda parte dell’art. 1882 cod. civ. [74] – di tipo previdenziale ed è, pertanto, diretta a far fronte – tramite l’erogazione di un capitale o di una rendita – a bisogni ed esigenze che generalmente sorgono al verificarsi di certi eventi della vita umana [75], integrando un modello contrattuale, in cui, da una parte, viene lasciata ai contraenti maggiore libertà nella determinazione della prestazione garantita, e, dall’altra, viene riservato all’assicurato un regime di maggiore favore, in virtù della natura degli interessi tutelati [76]. Ebbene, giunti a tal punto, prima di potersi soffermare sulla specifica funzione svolta dal contratto di assicurazione Long Term Care, pare necessario svolgere un discorso unitario in merito al più ampio genus delle assicurazioni della salute [77].


6.1. Il genus delle assicurazioni della salute

L’assicurazione Long Term Care, come sinora delineata, viene infatti inquadrata nella categoria delle assicurazioni della salute [78], categoria alla quale sono generalmente ricondotte anche l’assicurazione delle spese mediche e le assicurazioni infortuni e malattie. I contratti evocati trovano la loro nota unificante nel fatto di essere diretti alla tutela del diritto alla salute inteso in senso lato, quale diritto primario dell’individuo, costituzionalmente riconosciuto all’art. 32 Cost. e, secondo una certa impostazione, rinvengono, come si vedrà, un comune fondamento normativo nell’art. 38 Cost. Appare appena il caso di precisare che la categoria delle assicurazioni della salute [79] costituisce una categoria diversa e più ampia rispetto a quella delle assicurazioni contro i danni alla persona [80]. Infatti, in quest’ultimo genus assicurativo vengono solitamente ricomprese le coperture contro gli infortuni e le malattie – e si potrebbe ritenere di ricondurre, alla luce di quanto sopra, anche l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza – ma dallo stesso rimane esclusa l’assicurazione delle spese mediche, volta ad assicurare, per le ragioni che si stanno per illustrare, contro un danno al patrimonio. Ciò precisato, e focalizzando l’attenzione sulle figure assicurative della salute, occorre rilevare che esse, afferendo, seppur in diversa misura, alla dimensione della persona umana e, al contempo, costituendo delle garanzie contro dei danni, paiono tutte in qualche modo destinate a porre dei problemi in ordine alla loro natura, spesso al confine tra il ramo danni e quello vita. Sull’assicurazione delle spese mediche si riscontra, a dire il vero, una tendenziale concordanza di opinioni. Tale copertura viene, infatti, tradizionalmente collocata nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, quale ipotesi di assicurazione del patrimonio con applicazione della relativa disciplina: essa garantisce all’as­sicurato – tramite una prestazione monetaria – il rimborso delle spese sanitarie che lo stesso ha sostenuto a seguito di un infortunio o di una malattia, proteggendo, dunque, il suo patrimonio dalle perdite [81]. Tuttavia, si è opportunamente prospettata la necessità di una rilettura di siffatto contratto [82] in chiave non esclusivamente patrimoniale. Più nello specifico, [continua ..]


6.2. Le assicurazioni di persone ed il sistema assicurativo spagnolo

Alla luce di quanto sinora osservato in merito alla categoria delle assicurazioni della salute, sembrerebbe opportuno addivenire ad un collocamento sistematico delle stesse che assegni rilievo, ai fini funzionali, tanto alla natura quanto al valore del bene che esse tutelano. Tali figure, infatti, pur costituendo delle fattispecie certamente differenti rispetto alle assicurazioni attinenti alla durata della vita umana, afferiscono pur sempre alla tutela della persona e dei suoi valori fondamentali. Pertanto, proprio siffatto oggetto della garanzia assicurativa potrebbe, non solo consentire e giustificare, ma anche rendere più confacente e opportuna l’applicazione di quella disciplina – caratterizzata per riservare una maggiore libertà ai contraenti ed un regime di favore all’assicurato – che connota l’assicurazione sulla vita. Tale direzione risulta seguita nel sistema assicurativo spagnolo [102]. In Spagna, infatti, la legge attualmente vigente dedicata al contratto di assicurazione – Ley, 8 ottobre 1980, n. 50 (c.d. Ley de Contrato de Seguro) – differenzia i due principali tipi assicurativi proprio in ragione del bene oggetto della garanzia. Più in particolare, la Ley de Contrato de Seguro, posta la definizione del contratto assicurativo ed enucleata la disciplina generale dello stesso (Título I, artt. 1 ss.), contrappone alla classe delle assicurazioni contro i danni – cc. dd. seguros contra daños – (Título II, artt. 25 ss.) la classe delle assicurazioni di persone – cc. dd. seguro de personas – (Título III, artt. 80 ss.). Ebbene, proprio in quest’ultima categoria – afferente in senso lato alla sfera dell’individuo – il legislatore spagnolo ricomprende i contratti assicurativi attinenti all’esistenza, all’integrità fisica o alla salute dell’assi­curato [103]. Nella classe delle cc.dd. Seguro de personas, si rinvengono, cioè, non solo i contratti assicurativi attinenti ad eventi legati alla durata della vita umana, ma anche le singole ipotesi di assicurazioni della salute e, più precisamente: i) l’assicurazione infortuni (seguro de accidentes) agli artt. 100 ss.; ii) l’assicurazione di malattia e assistenza sanitaria (seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria) ex artt. 105-106; iii) l’as­sicurazione contro il rischio di non [continua ..]


6.3. La funzione dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza

Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene che, nell’assicurazione Long Term Care, la natura ed il valore del bene oggetto della garanzia debbano orientare la qualificazione della stessa verso il ramo vita, in modo financo più pregnante rispetto a quanto è stato appena osservato, sul piano generale, con riguardo alle altre ipotesi di assicurazioni sanitarie [104]. Può, infatti, escludersi che l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza svolga una funzione meramente riparatoria: al contrario, la copertura – strutturata, come suggerisce la stessa denominazione Long Term Care, quale contratto di assistenza a lungo termine – pare più che altro diretta a garantire – al verificarsi di un evento che attiene ampiamente alla persona umana e che, anche da un punto di vista valoriale, rinviene nell’art. 38 Cost. un fondamentale riconoscimento costituzionale – una prestazione adeguata al soddisfacimento di esigenze e bisogni di lunga durata dell’individuo. Ricorrendo a tale polizza, sembra, insomma, che l’interesse dell’assicurato sia propriamente quello di garantirsi dei mezzi in denaro (o in natura) nell’ipotesi in cui si verifichi la perdita dell’autonomia psico-fisica, avvalendosi di una forma di reperimento di risorse che l’ordinamento giuridico ritiene meritevole di un trattamento di favore alla luce degli interessi tutelati [105]. Si riterrebbe, pertanto, che l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza realizzi la funzione previdenziale propria dell’assicurazione sulla vita [106], concorrendo specificamente a garantire quei “mezzi adeguati alle (…) esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia (…)” che, ai sensi dei commi 2 e 5 dell’art. 38 Cost., sono predisposti e assicurati a favore dei lavoratori e – si ritiene – in generale dei cittadini [107]. Va precisato che, poiché, per le ragioni sinora illustrate, siffatto inquadramento della figura è sorretto dalla natura dell’evento dedotto e, ancor più, dalla funzione realizzata dal contratto, non incide sulla qualificazione della stessa il tipo di prestazione promessa e, segnatamente, la circostanza che l’impresa di assicurazione si impegni ad una prestazione differente dall’erogazione di una rendita, sia essa una prestazione [continua ..]


7. Nuove tendenze digitali del mercato assicurativo LTC

La nota e progressiva transizione digitale del comparto medico [116], sottoposta all’attenzione e costituente oggetto di ingenti investimenti delle istituzioni italiane e sovrannazionali [117], assume interesse anche per quanto concerne il mercato assicurativo, atteso che le nuove tecnologie son sempre più di frequente applicate nell’ambito dei contratti assicurativi della salute, svelando, come intuibile, indubbie potenzialità – e taluni pericoli – sul piano della tutela della persona. In termini generali, è, infatti, con l’espressione “Digital Health Insurance” [118] che si fa riferimento al graduale diffondersi, nel mercato assicurativo italiano, di polizze della salute che prevedono, in via accessoria rispetto alla prestazione principale dell’assicuratore, l’erogazione di una serie eterogenea di prestazioni connotate dal ricorso a strumenti di matrice digitale [119]. Seppur in misura minore rispetto alle altre coperture sanitarie, anche con riguardo all’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza si registra ormai un processo di graduale digitalizzazione [120], invero fortemente auspicato e destinato a permeare l’intero settore LTC [121]. In particolare, si comincia a riscontrare l’offerta di polizze Long Term Care che contemplano l’in­stallazione presso il domicilio dell’assicurato di hubs informatici volti a monitorare i parametri vitali di quest’ultimo [122] nonché di coperture che coniugano la misurazione a distanza dei valori vitali con la fornitura di consulti medici da remoto, talvolta nell’ambito di piani personalizzati di cura alla persona in cui ampio spazio viene riservato alle diverse funzionalità dello strumento digitale [123]. Inoltre, soprattutto in relazione all’anziano che vive da solo, è stata sottolineata la possibilità di predisporre strumenti sensoriali dotati di GPS in grado di registrare eventuali malesseri o infortuni domestici, consentendo poi di localizzare e prestare soccorso all’assicurato [124]; congegni che – va da sé – sono ancor più utili, nel perdurare dell’emergenza sanitaria, a causa del distanziamento sociale imposto, che ha fortemente limitato le visite e l’assistenza fisica alle persone prive di autonomia. È evidente che le suddette innovazioni [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022