Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Dalla comune intenzione delle parti allo scopo del contratto Riflettendo sull´art. 1362, comma 1, cod. Civ. (di Raffaele Caprioli, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato – Università di Napoli Federico II)


In molti casi, nei quali concorrono al perfezionamento del contenuto del contratto fonti diverse dalla volontà dei contraenti, la ricerca della comune intenzione delle parti non basta per svelare il senso del regolamento contrattuale in tutti i suoi aspetti. Occorre, perciò, ampliare l’orizzonte interpretativo oltre l’intenzione comune delle parti per attingere allo scopo del contratto, inteso come il complessivo obiettivo perseguito secondo il programma contrattuale, elaborato da una pluralità di fonti – pubbliche e private – tra le quali  la volontà delle parti resta, di regola, immancabile e fondamentale.

Parole chiave: contratto – interpretazione – intenzione comune delle parti – scopo del regolamento.

From the common intention of the parties to the purpose of the contract Reflecting on art. 1362, par. 2, civil code

In many cases, in which sources other than the will of the contracting parties contribute to the defining of the contract content, the search for the common intention of the parties is not enough to reveal the meaning of the contractual regulation in all its aspects. It is, therefore, necessary to broaden the interpretative horizon beyond the common intention of the parties to draw on the purpose of the contract, understood as the overall objective pursued according to the contractual program, elaborated by a plurality of sources – public and private - among which the will of the parties remains, as a rule, unavoidable and fundamental.

Keywords: contract – interpretation – common intention of the parties – purpose of the settlement.

COMMENTO

Sommario:

1. L’interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti. Un profilo storico - 2. Accordo e regolamento. Le fonti del regolamento contrattuale - 3. Sulle ragioni e obiettivi della eteroregolamentazione: a) tutela del mercato e di interessi di categoria (risparmiatori e consumatori-utenti) - 4. b) La recente normativa per la riduzione del rischio sismico e l’efficientamento energetico dei fabbricati. Promozione dell’interesse pubblico - 5. c) Prosecuzione dell’attività d’impresa ed estensione dell’efficacia del regolamento a terzi estranei all’accordo - 6. Intenzione comune delle parti e ratio contractus. Lo scopo del contratto. Interessi individuali dei contraenti e interessi generali della collettività - NOTE


1. L’interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti. Un profilo storico

La premessa è che si ritenga tuttora utile una disciplina generale del contratto, pur nell’articolata varietà di figure contrattuali immesse nel circùito delle relazioni giuridiche dal legislatore o dall’iniziativa dei privati [1]. E che l’impiego delle regole interpretative legali serva a ricostruire il senso dell’accordo o, per meglio dire, il significato giuridicamente rilevante di un determinato regolamento contrattuale [2]. Ho volutamente utilizzato tre diverse espressioni: contratto, accordo e regolamento contrattuale per richiamare la polisemìa della parola “contratto” che, pur senza essere enfatizzata, richiede, comunque, che si conservi chiara la distinzione tra la categoria giuridica di riferimento, la fattispecie da cui ha origine il vincolo contrattuale e il regolamento del rapporto giuridico patrimoniale che, in ogni caso, non è riconducibile alla sola volontà dei contraenti. Secondo una ricostruzione storica che tende ad escludere l’ipotesi di una ideale continuità tra contratto romano e contratto moderno, nella dottrina francese del XVII secolo può rintracciarsi la sostanziale equivalenza dei termini “contratto” e “convenzione”, e il convincimento che sia la volontà degli uomini a dettare le regole dell’accordo e a stabilirne gli effetti. Tutto questo viene visto come «una conseguenza naturale dell’ordine della società civile e dei legami che Dio forma tra gli uomini» i quali, attraverso le convenzioni, si obbligano non soltanto a quanto in esse è espresso, ma a «tutto ciò che richiede la natura delle convenzioni e agli effetti stabiliti dall’equità, dalle leggi, dagli usi» [3]. In questo ordine naturale la parola corrisponde al pensiero e l’intenzione dei contraenti emerge chiaramente dalle parole usate per l’accordo. L’operazione ermeneutica è sostanzialmente ancorata al significato letterale delle parole e, nei casi dubbi, l’intenzione si desume dal senso comune che esse hanno e dagli usi linguistici che forniscono alla convenzione un significato verosimile [4]. Queste idee influenzano fortemente i redattori del codice napoleone, ma con una importante innovazione introdotta nel XVIII secolo in materia di interpretazione delle convenzioni, dove si afferma la prevalenza dell’intenzione [continua ..]


2. Accordo e regolamento. Le fonti del regolamento contrattuale

Proprio muovendo dalla distinzione tra accordo e regolamento io credo che debba essere discussa la questione riguardante l’attualità del dettato dell’art. 1362, 1° comma, cod. civ. [6]. Se, infatti, si può condividere l’opinione che l’indagine sulla comune intenzione delle parti costituisca fondamentale strumento interpretativo [7], è più difficile ammettere che oggetto dell’interpretazione sia l’ac­cordo raggiunto dalle parti [8]. Né può bastare il chiarimento che propriamente oggetto dell’interpretazione è «il complesso delle regole che le parti hanno col contratto poste» [9], perché il regolamento contrattuale risulta formato da una pluralità di fonti, pubbliche e private [10], da cui provengono regole che concorrono con quelle dettate dai contraenti a disegnare un complessivo assetto d’interessi, che non di rado travalica le sfere giuridiche individuali dei soggetti stipulanti coinvolgendo, talvolta anche riguardo agli effetti diretti, soggetti estranei all’accordo contrattuale. Regole che non possono essere ignorate da chi, attraverso l’interpretazione del contratto, si propone di comprendere il significato giuridicamente rilevante dell’intero regolamento e delle clausole che lo compongono. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere una nuova ed eversiva nozione di contratto, che resta essenzialmente atto di autoregolamento di interessi privati [11], ma si vuole sottolineare la crescente diffusione del fenomeno consistente nella costruzione del complessivo regolamento contrattuale ad opera di una pluralità di fonti non riconducibili alla volontà delle parti contraenti [12]. La dottrina francese del ‘seicento’, nella già ricordata visione che colloca le convenzioni tra gli uomini nell’ordine naturale della società civile e dei legami che Dio forma tra gli esseri umani, aveva già enunciato la regola che le convenzioni obbligano non solo a quanto in esse è espresso, ma anche a tutto ciò che richiede la loro natura, e agli effetti stabiliti dall’equità, dalle leggi, dagli usi [13]. Il codice napoleone riprende la regola nell’art. 1135 [14] che rappresenta il modello a cui si adegua l’art. 1124 cod. civ. italiano previgente, in cui compare l’obbligo di [continua ..]


3. Sulle ragioni e obiettivi della eteroregolamentazione: a) tutela del mercato e di interessi di categoria (risparmiatori e consumatori-utenti)

L’incontro tra le esigenze del mercato e il diritto dei contratti, con la connessa tutela del risparmio e del consumo, ha condotto ad una fitta disciplina giuridica delle operazioni compiute nei mercati regolamentati con norme di vario livello, promananti da autorità europee o statali o frutto di regolamentazione prodotta da Enti privati ad esse istituzionalmente collegati, organizzati in forma societaria [come, ad es., Borsa italiana s.p.a. e Gestore dei servizi energetici s.p.a.], che hanno inciso in maniera rilevante sull’autonomia dei singoli contraenti al fine di perseguire obbiettivi non direttamente programmati dagli autori dell’atto negoziale. Troppo vasto è il tema dei rapporti tra attività regolatoria delle Autorità indipendenti e il contenuto del contratto per potere essere affrontato in queste pagine [19]. Qui viene soltanto richiamato per ricordare che il Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021, in vigore dal 31 marzo 2021, contiene negli artt. 37 e 38 e nell’art. 166 puntuali indicazioni da recepire nel contenuto dei contratti relativi alla prestazione di servizi d’investimento, ulteriormente specificate per i contratti con i clienti al dettaglio relativi alla gestione di portafogli e per i contratti di consulenza finanziaria in materia di investimenti con i clienti al dettaglio. E nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana Spa [20], nella parte IV, titolo IV.3, e nella parte V, titolo V.3, sono dettate stringenti prescrizioni riguardo alle modalità di negoziazione, tra cui figurano le informazioni e specificazioni che debbono essere contenute nelle proposte di negoziazione oltre alle tipologie di proposte. Nel diverso settore del mercato dell’energia, il Gestore dei Servizi Energetici – costituito in forma di S.p.A. interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera in stretto contatto con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [21] – detta “Regole Tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”, tra le quali sono comprese vere e proprie determinazioni contrattuali (2.1.1), e fornisce il modello di Contratto per la regolazione delle partite [continua ..]


4. b) La recente normativa per la riduzione del rischio sismico e l’efficientamento energetico dei fabbricati. Promozione dell’interesse pubblico

La conformazione del regolamento contrattuale secondo linee non interamente disegnate dalle parti contraenti può essere richiesta, oltre che dall’esigenza di assicurare l’efficienza del mercato e la tutela del consumo e del risparmio, anche dalla necessità di promuovere e sostenere lo sviluppo di attività ritenute idonee, o addirittura indispensabili, per la realizzazione dell’interesse pubblico. Il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, sopra richiamato, si caratterizza principalmente per questo importante aspetto che deve orientarne l’interpretazione. Tra le clausole da inserire obbligatoriamente nel testo figura al primo posto un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza. Questa efficienza energetica da raggiungere – che viene monitorata nel corso del rapporto – rappresenta quindi lo scopo sul quale viene modellato il contratto destinato a regolare i rapporti tra l’utente e la ESCO (Energy Service Company) [26]. Ma se si indaga sulla comune intenzione delle parti dovrà realisticamente ammettersi che essa consiste nella prospettiva dello scambio tra il vantaggio economico (assenza di oneri finanziari immediati e successivi risparmi) per la fornitura di energia elettrica di cui ha bisogno l’utente e l’utile d’impresa conseguito da chi effettua l’intervento energeticamente corretto. E dovrà anche ammettersi, con uguale dose di realismo, che l’obiettivo del miglioramento energetico, sul quale è in buona parte disegnato il modello contrattuale, può avere una importanza secondaria nella previsione dei contraenti, pur essendo essenziale per comprendere il significato giuridico del complessivo regolamento negoziale [27]. Allo stesso modo, nei contratti che regolano l’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili, l’inter­pretazione del singolo regolamento negoziale attraverso l’esame di tutte le clausole che lo compongono non potrà limitarsi all’indagine sulla comune intenzione delle parti, ma dovrà tenere conto del complessivo quadro normativo di riferimento, sopra richiamato, per individuare lo scopo giuridicamente rilevante del contratto. Vale a dire, l’obiettivo di ridurre le emissioni nocive alla salubrità dell’ambiente valorizzando e incentivando le iniziative [continua ..]


5. c) Prosecuzione dell’attività d’impresa ed estensione dell’efficacia del regolamento a terzi estranei all’accordo

La tutela di interessi ritenuti prevalenti rispetto alle situazioni giuridiche soggettive degli stipulanti, può imporre anche il sacrificio di diritti di terzi, ai quali si estende l’efficacia dell’accordo, in deroga al principio della relatività degli effetti del contratto, enunciato nell’art. 1372 cod. civ. [28]. Negli artt. 182-septies e 182-octies l. fall. [29], rispettivamente riguardanti gli accordi di ristrutturazione dell’impresa “ad efficacia estesa” e le convenzioni di moratoria concluse tra l’imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, aventi uguale efficacia, si prevede che l’accordo concluso tra l’imprenditore e i suoi creditori produca effetti diretti anche nei confronti dei creditori che non vi hanno aderito «in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile». Sicché la regola negoziale oltrepassa la comune intenzione delle parti ed incide, in maniera anche non favorevole, su interessi di terzi che non hanno prestato il consenso all’o­perazione di ristrutturazione o alla convenzione di moratoria, fatto salvo il loro diritto di proporre opposizione. La ragione di ciò può ravvisarsi nella prevalenza dell’interesse dell’impresa rispetto alle posizioni di singoli creditori, specialmente quando negli accordi di ristrutturazione sia prevista la prosecuzione del­l’attività imprenditoriale [30], e nell’idoneità della convenzione di moratoria a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi (attestata da un professionista indipendente avente i requisiti prescritti dalla legge), che pongono in secondo piano lo specifico interesse dei creditori, non aderenti all’accordo o alla convenzione, ad un più soddisfacente o tempestivo adempimento dell’obbligazione. Peraltro, l’estensione degli effetti del contratto ai creditori non aderenti appare del tutto coerente con lo scopo, dichiarato dal legislatore (nel d.l. n. 118/2021, conv. con l. n. 147/2021), di favorire il risanamento aziendale e agevolare la soluzione concordata della crisi d’impresa, nella procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi (v. art. 11, 1° comma, lett. b), e 2° comma, d.l. cit.), di cui gli accordi ad efficacia estesa rappresentano un profilo qualificante [31]. Nei casi sopra richiamati l’indagine sulla comune intenzione [continua ..]


6. Intenzione comune delle parti e ratio contractus. Lo scopo del contratto. Interessi individuali dei contraenti e interessi generali della collettività

Il contratto tra privati, che trae origine dalla convention, figura giuridica impiegata dalla dottrina francese del seicento e dall’art. 1101 cod. nap. – fino alla recente riforma del 2016 – per indicare l’accordo da cui derivano obbligazioni per i contraenti, ha attraversato varie stagioni [33] e il nuovo paradigma contrattuale che si affaccia all’alba del terzo millennio non può dirsi ancòra compiutamente definito [34]. Certamente nel processo di continuo rinnovamento della categoria il connotato della oggettivazione rappresenta un aspetto qualificante [35] che si manifesta, come abbiamo visto, attraverso la possibile partecipazione di soggetti estranei alle parti alla costruzione del regolamento contrattuale, nell’idoneità del contratto a realizzare obiettivi che oltrepassano la volontà dei contraenti, nell’attitudine del contratto a produrre effetti nei confronti di terzi non partecipanti all’accordo. Quest’ultimo carattere certamente non può dirsi nuovo nel diritto contrattuale [36], ma apre, oggi, alla riflessione dell’interprete una nuova prospettiva, se viene considerato nel suo aspetto complementare al perseguimento di obiettivi d’interesse generale, non necessariamente coincidenti con gli interessi egoistici degli stipulanti. È evidente, infatti, che il criterio ermeneutico dell’indagine sulla comune intenzione delle parti si mostra lacunoso in tutti i casi in cui lo scopo del contratto, inteso come obiettivo che il programma contrattuale è idoneo a perseguire, non coincide, per una sua maggiore estensione, con quello perseguito dalla volontà dei contraenti specificamente indirizzata al soddisfacimento dei loro interessi individuali. Vale a dire – riferendo il discorso a modelli contrattuali precedentemente richiamati – che nel contratto di rendimento energetico, o nel contratto di appalto di opere occorrenti per l’efficientamento energetico o la riduzione del rischio sismico di edifici residenziali, l’intenzione comune degli stipulanti ben potrebbe essere rivolta soltanto al conseguimento delle concrete utilità ad essi derivanti dall’esecuzione del programma negoziale, senza alcuna condivisione dei fini di generale interesse, quali sono la salubrità dell’ambiente e la messa in sicurezza del territorio, che innervano il regolamento [continua ..]


NOTE