Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Mantenimento del figlio e spese straordinarie tra interesse del minore e accordo dei genitori (di Carlotta Ippoliti Martini, Ricercatrice di Diritto privato – Università di Bologna)


L’orientamento, ormai consolidato, secondo cui il genitore non contraente è tenuto ad adempiere le obbligazioni assunte anche unilateralmente dall’altro per far fronte alle spese straordinarie che siano necessarie al fine di soddisfare le esigenze del figlio e risultino coerenti rispetto al ménage familiare induce a riflettere sull’attuale portata del dovere di preventiva concertazione delle spese straordinarie. Un dovere che sussiste senz’altro nei rapporti interni tra i genitori, ma non può giungere ad assumere rilevanza esterna e a limitare le pretese dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori.

Parole chiave: Filiazione – doveri genitoriali – mantenimento – spese straordinarie.

Child support and extraordinary expenses between the interest of the child and parental agreements

The consolidated approach according to which the non-contracting parent is required to fulfill the obligations assumed also unilaterally by the other to meet the extraordinary expenses that are necessary in order to meet the needs of the child and are consistent with the family ménage leads to investigate the current extent of the duty of preventive consultation of extraordinary expenses. A duty that undoubtedly exists in internal relations between parents, but cannot come to take on external relevance and limit the claims of creditors who have relied on the patrimonial guarantee offered by both parents.

Keywords: Filiation – duties of parents – maintenance – extraordinary expenses.

SOMMARIO:

1. Premesse - 2. Doveri genitoriali, obbligo di mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie - 3. Spese straordinarie, decisioni di maggior interesse e obbligo di concertazione dei genitori - 4. Obbligo di mantenimento dei figli e rilevanza nei rapporti con i terzi - NOTE


1. Premesse

La giurisprudenza di legittimità e di merito si è da tempo pronunciata sul tema delle spese straordinarie che i genitori sono chiamati a sostenere per il mantenimento dei figli sia sotto il profilo del diritto al rimborso spettante al genitore che abbia anticipato l’intero importo delle spese, sia sotto il profilo dei presupposti necessari al fine di legittimare una pretesa del creditore nei confronti del genitore che non abbia assunto direttamente l’obbligazione e non sia stato consultato preventivamente dal genitore contraente [1]. In termini più generali, il problema dei rapporti con i creditori trae origine da fattispecie nelle quali il genitore che non sia stato preventivamente consultato dall’altro riguardo alle spese sostenute per i figli contesti la legittimità delle pretese avanzate dal creditore che abbia effettuato prestazioni a favore di questi ultimi. In particolare si pone il problema di stabilire se il genitore non contraente possa opporsi alle pretese del creditore affermando che le spese straordinarie funzionali al soddisfacimento degli interessi del figlio non erano state sostenute al fine di fare fronte ad esigenze urgenti o indifferibili e non erano state precedute da una concertazione con l’ex coniuge, che, al contrario, ha assunto un’iniziativa unilaterale. L’opposizione risulta, in termini generali, infondata sulla base dell’orientamento consolidato secondo cui, per quanto riguarda le spese straordinarie “compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono”, non è necessario un preventivo accordo dei genitori stessi nemmeno nel caso in cui essi siano separati o divorziati. Ciò perché il superiore interesse del figlio giustifica l’assunzione di obbligazioni funzionali a soddisfare le sue esigenze senza che sia necessario conseguire di volta in volta un esplicito accordo con riferimento alla singola spesa da effettuare, di modo che sussiste a carico del genitore non prevalentemente convivente un generale obbligo di concorrere alle spese salvo che egli non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso [2]. In definitiva, in linea di principio, entrambi i genitori rispondono solidalmente delle spese straordinarie ancorché non preventivamente concordate laddove ricorrano due presupposti: in primo luogo quello della “sostenibilità” della spesa in relazione alle condizioni economiche dei genitori stessi e, in secondo luogo, quello dell’utilità per il minore del servizio o del bene conseguito attraverso l’assunzione dell’obbligazione [3].

L’orientamento giurisprudenziale illustrato presenta significative intersezioni con il più ampio dibattito, sorto oltre vent’anni orsono, intorno al problema della cosiddetta rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione [4]. Tali questioni, emerse in un primo momento valorizzando la prospettiva della famiglia unita, hanno assunto una crescente rilevanza anche nel contesto dei nuovi modelli familiari [5] nei quali, pur mancando un legame tra i genitori (separati, divorziati o non conviventi), permane un’esigenza di concordare un “indirizzo minimo della vita familiare” [6] in ragione del comune coinvolgimento in tutte le questioni che riguardano la vita del figlio minore o non autosufficiente [7]. Con specifico riferimento ai rapporti tra genitori e figli, una volta risolto il problema della ripartizione delle spese ordinarie attraverso l’assegno perequativo ex art. 337 ter cod. civ., permane la necessità di far fronte a spese determinate da eventi non preventivabili o eccedenti il budget familiare normalmente destinato ad esigenze che rientrano nell’ambito della prevedibilità e del­l’abitualità. Proprio riguardo a questo genere di spese è sempre più avvertita l’esigenza d’individuare un punto di equilibrio tra il diritto dei genitori a concordare le spese straordinarie, l’interesse del minore a non subire ingiustificate privazioni determinate da atteggiamenti ostruzionistici dei genitori e, infine, l’istanza di garantire l’affidamento riposto dai creditori sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori. A questo proposito sembra opportuno ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali in materia di spese straordinarie per il mantenimento dei figli al fine di delineare quali siano i confini entro i quali esse rientrano nell’ambito della sostenibilità, ossia della coerenza rispetto al tenore di vita goduto dalla famiglia unita e quando, invece, esse travalichino questo limite. Si pone, inoltre, l’ulteriore problema di ricostruire, alla luce dell’interesse del minore, quali siano le categorie di esigenze per soddisfare le quali è ammessa la possibilità di assumere obbligazioni non necessariamente concertate volta per volta con l’altro genitore [8].


2. Doveri genitoriali, obbligo di mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie

La definizione del concetto di spese straordinarie assume particolare rilievo nel momento in cui si tratta di ripartire tra i genitori gli oneri connessi al mantenimento dei figli. In prima approssimazione il contesto nel quale l’esigenza indicata viene in considerazione è quello della famiglia caratterizzata dall’assenza di un’unione tra genitori separati, divorziati o non più uniti da una convivenza non matrimoniale. In definitiva, in tutti i casi nei quali l’elemento della non coesione della coppia fa emergere l’esigenza di individuare regole che governino la ripartizione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, si manifesta la necessità di tracciare il confine tra le spese ordinarie (alle quali normalmente si assolve mediante il pagamento di un assegno periodico ex art. 337 ter cod. civ.) e quelle straordinarie che, in linea di principio, dovrebbero essere ripartite secondo il criterio della proporzionalità [9] e precedute da una concertazione tra i genitori [10].

In assenza di un criterio analitico contemplato dal legislatore, l’individuazione della linea di confine tra spese ordinarie e straordinarie può essere circostanziata attraverso un’analisi della casistica giurisprudenziale [11]. Una simile indagine consente d’individuare categorie di spese “ordinarie”, le quali di regola debbono essere incluse nell’assegno di mantenimento ex art. 337 ter cod. civ. e spese straordinarie che esulano da tale ambito [12]. Nella prima categoria ricadono le spese necessarie per cure mediche routinarie [13], le spese per l’acquisto di generi alimentari ed esigenze della vita quotidiana [14], le spese per attività ricreative e per l’acquisto di tutto quanto sia necessariamente collegato all’attività scolastica [15], anche con riferimento alle attività sportive.

Nella seconda categoria, ossia tra le spese straordinarie, rientrano quelle determinate da esigenze di carattere episodico o eccezionale [16]. Senza dubbio in questo ambito rivestono una rilevanza preminente le spese necessarie per esigenze di salute di natura eccezionale, ma non è escluso ravvisare il carattere della straordinarietà anche con riferimento a spese che si rendano necessarie per assicurare al figlio la possibilità di praticare attività sportive o artistiche che richiedano l’esborso di ingenti somme di denaro da destinare all’acquisto di specifiche strumentazioni e alla retribuzione di istruttori specializzati. L’inclusione di una spesa nel novero di quelle straordinarie si ravvisa infatti anche nel caso in cui essa travalichi sensibilmente le abitudini familiari e le possibilità economiche dei genitori [17]. Occorre precisare, da ultimo, che esulano dalla bipartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie le cosiddette spese voluttuarie, che possono essere definite come spese funzionali ad assecondare esigenze non necessarie ad assicurare un pieno sviluppo della persona del figlio, le quali, pertanto, non presentano un profilo di particolare funzionalità all’attuazione dell’interesse del minore [18].

In definitiva, tornando a concentrare l’attenzione sulle spese straordinarie, è possibile concludere che esse coincidono con le spese funzionali a soddisfare esigenze non abituali della vita del minore. Sono incluse in questa categoria, pertanto, quelle stesse spese che rivestono un carattere eccezionale e non prevedibile. Un ulteriore criterio che consente di delineare il confine tra spese ordinarie e straordinarie è quello del tenore di vita goduto in costanza di convivenza: da questo punto di vista, infatti, potrebbero essere considerate ordinarie le spese che rientrano nel normale ménage familiare e straordinarie quelle che, per la loro entità, travalichino tale limite. I due criteri possono combinarsi variamente e presentarsi in modo disgiunto o sovrapposto: è possibile, quindi, che una spesa possa considerarsi straordinaria in quanto generata da un evento non prevedibile e al tempo stesso rientri tra quelle che per la loro entità risultino agevolmente affrontabili con le risorse economiche di cui la famiglia dispone. Può accadere, inoltre, che eventi prevedibili diano luogo ad esigenze il cui soddisfacimento richieda un apporto economico superiore alle normali disponibilità dei genitori. È configurabile, infine, l’ipotesi in cui i due elementi che concorrono a delineare il carattere eccezionale della spesa si presentino congiuntamente, di modo che un evento straordinario e non prevedibile generi un’esigenza del figlio il cui soddisfacimento richieda una significativa esposizione patrimoniale del genitore.


3. Spese straordinarie, decisioni di maggior interesse e obbligo di concertazione dei genitori

Nell’ambito delle questioni concernenti le spese straordinarie si pongono delicati problemi interpretativi con specifico riferimento a quelle che comportano l’assunzione di decisioni di maggior interesse per il figlio [19]. È possibile, infatti, che nell’ambito delle spese necessarie per far fronte ad esigenze non preventivabili e di quelle che travalicano il limite segnato dal tenore di vita familiare si ravvisino spese che assumono un rilievo più marcato ai fini dell’attuazione dell’interesse del figlio. Proprio in considerazione di queste particolari caratteristiche sarebbe auspicabile, da una parte, una preventiva concertazione delle spese anzidette; al tempo stesso, tuttavia, la particolare rilevanza assunta dall’interesse del minore giustificherebbe la possibilità di adottare in via unilaterale le decisioni concernenti tali spese straordinarie [20]. Muovendo da queste premesse, si è consolidato il principio secondo cui la necessità di una preventiva concertazione assume un’im­portanza preponderante; cionondimeno, anche ove essa non ricorra, non può escludersi la configurabilità di un dovere di contribuzione in capo al genitore non ascoltato o dissenziente laddove emerga che la spesa unilateralmente decisa dall’altro risulti conforme all’interesse del minore e coerente rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia [21].

La questione che si prospetta può essere ricondotta al problema più generale della rilevanza “esterna” degli obblighi familiari. Nell’ambito della famiglia unita il problema si era posto con riferimento alla cosiddetta rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione. Con questa espressione si indica la situazione nella quale, in presenza di un’obbligazione contratta individualmente da un coniuge al fine di soddisfare esigenze della famiglia o dei figli, si configura un necessario coinvolgimento anche dell’altro coniuge che non abbia assunto la veste di parte nel contratto dal quale l’obbligazione è scaturita. Con un’importante pronuncia, ormai risalente, la giurisprudenza di legittimità diede vita ad un orientamento secondo il quale il coinvolgimento del coniuge non contraente poteva essere giustificato facendo leva sulla “rappresentanza apparente”, ossia sulle circostanze oggettive che potevano indurre il terzo entrato in rapporto con l’altro coniuge a ritenere che l’atto compiuto fosse avallato anche da colui che non aveva preso parte al contratto [22].

In dottrina la rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione è stata sostenuta anche muovendo dall’art. 144, comma 2 cod. civ.: si è affermato, in particolare, che, una volta concordato l’indirizzo della vita familiare, compete a ciascun coniuge il potere di attuarlo. L’effettività di tale potere presuppone necessariamente che anche il coniuge che non disponga di sufficienti risorse proprie possa compiere nell’interesse della famiglia atti che impegnino in tutto o in parte le risorse dell’altro; ciò perché il consenso alla conduzione di un determinato indirizzo di vita familiare implicherebbe implicitamente la legittimazione di simili iniziative [23].

I principi appena descritti sono stati formulati dalla Cassazione con riferimento a fattispecie nelle quali uno dei coniugi nell’ambito di un nucleo familiare unito assumeva individualmente obbligazioni nell’in­teresse della famiglia in attuazione di un indirizzo concordato in termini generali e coerente con il ménage familiare [24].

Queste stesse considerazioni sembrano conservare validità anche nel diverso contesto familiare caratterizzato dalla crisi della coppia. Infatti nel caso in cui i genitori (separati, divorziati o non conviventi) conducano vite separate è ravvisabile un obbligo a concordare un indirizzo della vita della famiglia divisa in ragione della presenza di uno o più figli minori o non autosufficienti [25]. Similmente a quanto l’art. 144 cod. civ. prescrive per le coppie coniugate, la definizione di massima di un indirizzo della vita familiare comporta anche un implicito assenso generalizzato all’assunzione di obbligazioni funzionali ad attuare l’interesse del figlio comune. I criteri forniti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sembrano quindi rispondere ad una condivisibile esigenza di tutela dell’affidamento dei creditori che vantino le loro pretese anche nei confronti del genitore non contraente, salvi casi particolari nei quali sia riscontrabile il carattere voluttuario della spesa, la sua non coerenza rispetto alla condizione economica della famiglia o una preventiva opposizione espressa manifestata dal genitore non contraente.


4. Obbligo di mantenimento dei figli e rilevanza nei rapporti con i terzi

In conclusione si può affermare che l’indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità si ponga nel solco della regola della rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione e ne espanda la portata laddove delinea i presupposti della “irrilevanza esterna” dell’obbligo di concertazione dei genitori riguardo alle spese straordinarie da sostenere per il figlio.

Nella coppia unita, infatti, la concertazione tra i genitori costituisce, di regola, un elemento connaturato all’unione che li lega ed al dovere di delineare ed attuare di comune accordo un indirizzo della vita familiare. L’esigenza di concordare le spese per i figli indubbiamente sussiste anche nelle famiglie caratterizzate dall’assenza di un legame tra i genitori e dev’essere attuata in mancanza di una loro naturale propensione all’accordo. L’individuazione di una categoria di decisioni di maggiore interesse la cui adozione non può essere ostacolata da contegni ostruzionistici di uno dei genitori risulta funzionale ad attuare l’interesse del minore ad una celere adozione delle decisioni che lo riguardano e, al contempo, costituisce un efficace strumento di tutela dei creditori che ripongano il proprio affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori [26].

Ciò, del resto, può essere osservato come un corollario dell’affermarsi del principio della bigenitorialità e dell’estensione generalizzata dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale [27]. Con tali profonde modificazioni della disciplina delle relazioni familiari il legislatore ha inteso compensare l’instabilità del vincolo tra i genitori, sottolineando il loro comune coinvolgimento nei rapporti con il figlio ed imponendo ad essi in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui siano separati o divorziati, un dovere di concordare l’indirizzo della vita familiare nel quale è incluso anche il dovere di concertazione delle spese straordinarie [28]. In questo mutato contesto tale ultimo dovere continua ad assumere un significativo rilievo nei rapporti interni alla famiglia, ma, condivisibilmente, non può essere osservato alla stregua di un elemento dotato di rilevanza esterna e capace di limitare le pretese di soggetti estranei alla famiglia quali sono i creditori, quantomeno nelle ipotesi in cui le obbligazioni assunte da uno dei genitori in assenza di una preventiva concertazione siano funzionali all’attuazione dell’interesse del figlio e risultino coerenti rispetto alla condizione economica di entrambi i genitori.

 


NOTE

[1] Per un’approfondita analisi del diritto vivente formatosi in materia di spese straordinarie G. Perlingieri, in G. Carapezza Figlia, N. Cipriani, G. Frezza, G. Perlingieri, P. Virgadamo, Manuale di diritto di famiglia, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, 244; L. Lenti, Diritto della famiglia, Giuffrè, 2021, 927; C.M. Bianca, Diritto civile. 2.1. La famiglia, VI ed., Milano, 2017, 232; S. Stefanelli, Responsabilità genitoriale e affidamento, in A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, Le persone e la famiglia. 4. La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, II ed., Utet, 2018, 689.

[2] Cass. 3 febbraio 2016, n. 2127, in Guida dir., 2016, 48, con nota di Galluzzo, Non perde il diritto al rimborso il genitore affidatario dei figli che non ha concertato con l’altro una spesa straordinaria; Cass. 30 luglio 2015, n. 16175, in Giust. civ. mass., 2015; Cass. 26 settembre 2011, n. 19607, in Fam. e dir., 2012, 902, con nota di F. Alligo, Mantenimento del figlio maggiorenne in regime di separazione o divorzio: profili sostanziali e riflessi processuali. In argomento S. Stefanelli, Responsabilità genitoriale e affidamento, cit., 619.

[3] Cass. 15 febbraio 2017, n. 4060, in Fam. e dir., 2017, 968, con nota di N. Cevolani, Le “decisioni di maggiore interesse” in regime di affidamento condiviso: un caso di arretramento della diarchia genitoriale; Cass. 8 febbraio 2016, n. 2467, in Giust. civ. mass., 2016.

[4] Sul problema della rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione M. Paradiso, I rapporti personali tra coniugi, in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, II ed., Giuffrè, 2012, 221; M. Sesta, Obbligazioni assunte da un coniuge nel nome dell’altro, in Fam. e dir., 1996, 140; N. Cipriani, in G. Carapezza Figlia, N. Cipriani, G. Frezza, G. Perlingieri, P. Virgadamo, Manuale di diritto di famiglia, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, 96; G. Ferrando, Diritto di famiglia, IV ed., Zanichelli, 2020, 81; L. Strazzera, Sulle obbligazioni contratte dal singolo coniuge nell’interesse della famiglia, in Fam. e dir., 2022, in corso di pubblicazione.

[5] M. Sesta, La crisi genitoriale tra pluralità di modelli di coppia e di regole processuali, in Fam. e dir., 2017, 1145.

[6] Sull’indirizzo della vita familiare v. M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, IX ed., Cedam, 2021, 88; C. M. Bianca, Diritto civile. 2.1. La famiglia, cit., 52; G. Conte, Sub art. 144 cod. civ., in Matrimonio, a cura di G. Ferrando, in Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Zanichelli, 2017, 746; L. Lenti, Diritto della famiglia, cit., 927; A. Arceri, Sub art. 144 cod. civ., in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta, III ed., Giuffrè, 2015, 481; F. Ruscello, I diritti e i doveri nascenti dal matrimonio, in Famiglia e matrimonio, vol. I, t., I, a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II ed., Milano, 2011, 1065.

[7] Sulle persistenti esigenze di organizzazione della vita familiare anche per il periodo successivo alla rottura dell’unione che legava i genitori E. AL Mureden, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, Ipsoa, 2007, 238 ss.

[8] L. Strazzera, Sulle obbligazioni contratte dal singolo coniuge nell’interesse della famiglia, cit., in corso di pubblicazione.

[9] S. Stefanelli, Responsabilità genitoriale e affidamento, cit., 689; C.M. Bianca, Diritto civile. 2.1. La famiglia, cit., 232; L. Lenti, Diritto della famiglia, cit., 924; A. Arceri, in M. Sesta, A. Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, La crisi della famiglia, III, Giuffrè, 2016, 297, la quale osserva che, con riferimento alla ripartizione tra i genitori delle spese necessarie per il mantenimento del figlio, assumono rilievo i criteri individuati dall’art. 337 ter cod. civ. e, in particolare, quello di proporzionalità. Ne deriva che i maggiori oneri gravano sul genitore più benestante, specie qualora l’altro, come di frequente accade, rivesta al tempo stesso la posizione di genitore economicamente più debole e di genitore “prevalente” sul quale gravano in misura più accentuata i doveri di cura e accudimento.

[10] Cass. 6 settembre 2018, n. 21726, in Dir. e giust., Editoriale del 7 settembre 2018, ha stabilito che il giudice è chiamato a “verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” in tutte le fattispecie caratterizzate da una mancata concertazione preventiva e da un successivo rifiuto del genitore di provvedere al rimborso della quota anticipata dall’altro.

[11] Per un’approfondita disamina si veda A. Arceri, in Sesta e Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, cit., 313; A. Arceri, Sub art. 337 ter cod. civ., in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta, III ed., Giuffrè, 2015, 1250; R. Rossi, Il mantenimento dei figli, in L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, a cura di M. Sesta e A. Arceri, Utet, 2012, 248; A. Neri, La difficile distinzione tra “decisioni di maggior interesse” e “spese straordinarie”, in Familia, 2006, 1010; D. Buzzelli, Sulle modalità del mantenimento dei figli nella crisi della coppia genitoriale, in Nuova giur. civ. comm., 2022, 496.

[12] In proposito Trib. Firenze 15 giugno 2020, n. 1408, in De Jure Giuffrè, ha efficacemente precisato che “nel silenzio dell’art. 337-ter c.c., sono ritenute straordinarie le spese occasionali, gravose quanto ad esborso, ossia quelle che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”. Occorre, in altri termini, che l’ammontare di dette spese esorbiti rispetto alla “ordinaria possibilità dei genitori” ed alteri “in modo sensibile la regolamentazione stabilita con la determinazione dell’assegno di mantenimento ordinario”. Esse, continua la motivazione, “presentano carattere eccezionale o episodico”, rendendo impossibile la predeterminazione del loro importo.

[13] Cass. 7 aprile 2005, n. 925, in Guida dir., 2005, 70.

[14] App. Napoli 13 luglio 2007, in Corr. merito, 2007, 1251.

[15] Con specifico riferimento alle spese scolastiche Trib. Savona 13 ottobre 2021, n. 746, in De Jure Giuffrè, ha precisato che “per quanto concerne le spese straordinarie per la prole attinenti al profilo scolastico/educativo, rientrano tra le spese ordinarie, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola”. Questo assunto è stato motivato sottolineando che “la frequenza scolastica non è eccezionale ed imprevedibile ma obbligatoria e fondamentale”; ne deriva, continua la motivazione, che “anche la spese per il semi-convitto” ricadono nelle spese ordinarie “in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare”. Rientrano invece tra le spese straordinarie quelle concernenti “i viaggi studio all’estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport”. L’estensione degli obblighi di mantenimento dei figli oltre la maggiore età impone di considerare spese ordinarie anche quelle relative alla “formazione universitaria (tasse e libri scolastici)”, che, precisa la decisione, “dovranno intendersi quali spese ordinarie, non trattandosi di spese saltuarie ed imprevedibili, ma normali e durevoli nel tempo”. In senso analogo Trib. Savona 10 ottobre 2020, in De Jure Giuffrè, la cui motivazione ribadisce che “in tema di separazione dei coniugi ed individuazione delle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento della prole, con particolare riferimento le spese attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le «spese ordinarie», anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale”; Trib. min. Bari 6 ottobre 2010, in De Jure Giuffrè.

[16] Al riguardo Cass. 15 febbraio 2021, n. 3835, in Fam. e dir., 2021, 531, ha precisato che nell’ambito delle spese straordinarie occorre distinguere tra quelle che, seppur non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, possono costituire oggetto di una quantificazione successiva da effettuare a distanza “di intervalli temporali” nell’ambito dei quali esse si presentano con un carattere di ragionevole prevedibilità e quelle che, al contrario, “rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità”. In particolare, continua la Suprema Corte, “le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all’an. In senso analogo Trib. Pistoia 27 gennaio 2022, n. 80, in De Jure Giuffrè, ha precisato che nell’ambito delle spese straordinarie – caratterizzate da occasionalità, sporadicità, imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà – occorre operare una ulteriore distinzione tra “spese che non richiedono il preventivo accordo (…) e quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori”. Nella prima categoria, chiarisce la motivazione, vengono indicate esemplificativamente le spese sanitarie necessarie ed urgenti, l’iscrizione scolastica, le tasse universitarie, i libri di testo, le spese per l’attività sportiva, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai mezzi di locomozione; nella seconda categoria, invece, ricadono, ad esempio, le spese per visite mediche, quelle concernenti esami diagnostici ed analisi cliniche, quelle relative a interventi chirurgici, quelle inerenti a gite scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, nonché a corsi di lingua, corsi di formazione post-universitari e viaggi di studio all’estero.

[17] Cass. 1° ottobre 2012, n. 16664, in Dir. fam. e pers., 2013, 71; Trib. Roma 9 gennaio 2013, n. 147, in De Jure Giuffrè.

[18] Sul punto si veda M. Sesta, La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell’attuale disciplina giuridica della famiglia, in Fam. e dir., 2021, 763; S. Stefanelli, Responsabilità genitoriale e affidamento, cit., 692; A. Arceri, in M. Sesta, A. Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, cit., 320, la quale in proposito cita Trib. Prato 22 novembre 2011, in Fam. pers. succ., 2012, 263, con nota di A.A. Romano, Questioni processuali minori in tema di art. 148 c.c. e Cass. 26 gennaio 2015, n. 1266, in De Jure Giuffrè. In proposito la giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Calabria 2 luglio 2020, n. 658, in De Jure Giuffrè) ha precisato che “il principio di bigenitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio)”. Infatti, continua la motivazione, qualora le spese straordinarie riguardino decisioni di maggiore interesse per il figlio e risultino “compatibili con le condizioni economiche dei genitori”, deve escludersi la configurabilità di un obbligo di informazione e di concertazione preventiva a carico del coniuge affidatario o collocatario.

[19] Cass. 8 giugno 2012, n. 9372, in Fam. e dir., 2013, 113, con nota di A. Arceri, Onere di mantenimento della prole e spese straordinarie nella recente giurisprudenza della Cassazione, la quale definisce spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli; Cass. 20 giugno 2012, n. 10174, in Fam. e dir., 2013, 113, con nota di A. Arceri, Oneri di mantenimento della prole e spese straordinarie nella recente giurisprudenza di Cassazione, che opportunamente precisa come l’obbligo di preventivo concerto non possa condizionare la rimborsabilità di tutte le spese straordinarie, occorrendo, di volta in volta, valutare l’afferenza delle stesse a decisioni di maggior interesse o meno: soltanto nel caso in cui una decisione di maggior interesse che ha generato una spesa straordinaria sia stata assunta da un genitore senza consultare l’altro, questi avrà buon diritto di rifiutare il rimborso pro quota (nella specie, si era trattato dell’iscrizione del figlio ad una costosa scuola privata); v. però, in senso difforme: Cass. 27 aprile 2011, n. 9376, in Dir. e giust., 2011, 237, con nota di P. Paleari, Spese mediche dei figli: gli accordi tra i genitori sono vincolanti, secondo la quale il giudice, a seconda dei casi, può eliminare la necessità di previo accordo in ordine alle spese afferenti alle decisioni di maggior interesse, quando ritenga che uno dei genitori non sia in grado, per le proprie scarse o mancanti attitudini genitoriali, di partecipare alle decisioni da assumere in merito (nella specie, si trattava di ingenti spese per un trattamento ortodontico); v. anche Trib. La Spezia 14 marzo 2007, in Fam. e dir., 2008, 389, con nota di A. Arceri, Onere di mantenimento della prole e tempi di permanenza presso ciascun genitore, nell’affidamento alternato e nell’affidamento condiviso, che afferma la non opportunità di subordinare alla previa concertazione il diritto al rimborso delle spese straordinarie non afferenti alle decisioni di maggior interesse. Ferma restando la possibilità per il genitore che intende effettuare una spesa sulla quale l’altro genitore non presta il proprio consenso, di ricorrere all’autorità giudiziaria affinché si pronunci in merito, autorizzando la spesa o ratificandone l’attuazione.

[20] Il principio appare consolidato nella giurisprudenza di legittimità. In questo senso Cass. 3 febbraio 2016, n. 2127, cit.; Cass. 30 luglio 2015, n. 16175, cit.; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459, in Fam. e dir., 1999, 318, con nota di R.C. Delconte, Genitore affidatario e concertazione con l’altro coniuge delle spese straordinarie; in Corriere giur., 1999, 1105, con nota di G. De Marzo, Spese straordinarie nell’interesse dei figli e consenso del genitore non affidatario.

[21] V. Cass. 26 settembre 2011, n. 19607, cit., nella quale ha assunto rilievo il motivato dissenso espresso dal genitore non collocatario con riferimento all’assunzione di significativi oneri necessari al fine di effettuare un soggiorno studio negli Stati Uniti.

[22] La soluzione interpretativa adottata da Cass. 7 luglio 1995, n. 7501, in Fam. e dir., 1996, 140, con nota di M. Sesta, Obbligazioni assunte da un coniuge nel nome dell’altro, ha trovato costante riscontro nella successiva giurisprudenza di legittimità: Cass. 15 febbraio 2007, n. 3471, in Fam. e dir., 2007, 557, con nota di L. Pascucci, Le obbligazioni contratte da un coniuge nell’interesse della famiglia tra diritto giurisprudenziale e possibile evoluzione legislativa; Cass. 10 ottobre 2008, n. 25026, in Dir. fam. e pers., 2009, 1103, con nota di C. Pennisi, Sulla responsabilità solidale del coniuge non stipulante per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia; Cass. 18 maggio 2015, n. 10116, in Giust. civ. mass., 2015; Cass. 30 novembre 2021, n. 37612, in Fam. e dir., 2022, in corso di pubblicazione, con nota di L. Strazzera, Sulle obbligazioni contratte dal singolo coniuge nell’interesse della famiglia.

[23] A tale riguardo M. Paradiso, I rapporti personali tra coniugi, cit., 221, pone in risalto l’inscindibile legame tra la responsabilità solidale dei coniugi per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia e la previsione che impone ai coniugi l’obbligo di concordare l’indirizzo della vita familiare attribuendo a ciascuno “il potere di attuare l’indirizzo concordato” (art. 144 cod. civ.). In argomento v. L. Strazzera, Sulle obbligazioni contratte dal singolo coniuge nell’interesse della famiglia, cit., in corso di pubblicazione; R. Caravaglios, La comunione legale, II, Giuffrè, 1995, 88; A. Falzea, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, I, 609; F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo e continuato da L. Mengoni, V, I, 1, Giuffrè, 1979, 41.

[24] Sulle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia C.M. Bianca, Diritto civile. 2.1. La famiglia, cit., 52.

[25] E. AL Mureden, La separazione personale dei coniugi, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, La crisi della famiglia, I, Giuffrè, 2015, 237; E. AL Mureden, La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari, in Fam. e dir., 2014, 466.

[26]Al riguardo appare significativa una recente decisone di legittimità (Cass. 15 ottobre 2021, n. 28462, in De Jure Giuffrè) che, dovendosi pronunciare riguardo alle spese sostenute dal figlio in qualità di studente universitario fuori sede, ha stabilito che “il principio secondo cui il genitore non collocatario è tenuto a contribuire anche alle spese straordinarie effettuate dall’altro genitore non previamente concordate, a patto che siano sostenute nell’interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e di entità sostenibile in rapporto alle condizioni economiche dei genitore, non viene meno nei casi in cui tali spese straordinarie non siano state oggetto di preventiva concertazione”. Ne deriva, pertanto, che “il coniuge non affidatario non può sottrarsi alle spese straordinarie”, da sostenersi, nel caso di specie, al fine di reperire “un alloggio per la frequentazione universitaria del figlio fuori sede”. In senso analogo Cass. 15 febbraio 2017, n. 4060, cit.; Cass. 10 giugno 2016, n. 12013, in Dir. e giust., 2016, 8, con nota di K. Mascia, Anche se dissenziente, il padre deve pagare al figlio gli studi universitari fuori sede; Cass. 30 luglio 2015, n. 16175, cit. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità hanno trovato recenti applicazioni anche nelle decisioni di merito. In questo senso Trib. Busto Arsizio 14 dicembre 2021, n. 1769, in De Jure Giuffrè; Trib. Lanciano 5 novembre 2021, n. 320, in De Jure Giuffrè; Trib. Modena 14 settembre 2021, n. 1260, in Guida dir., 2022, 7; Trib. Reggio Calabria 2 luglio 2020, n. 658, cit. e, in particolare, Trib. Piacenza, 14 maggio 2020, n. 254, in Guida dir., 2021, 3, ove si legge che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie che rispondano effettivamente all’interesse del figlio minore”. In tali casi, continua la motivazione, “la sussistenza o meno di un consenso preventivo non può ostare al sorgere di un obbligo di contribuzione” pro quota alle spese già sostenute.

[27] M. Sesta, in M. Sesta, A. Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, cit., 33 ss.

[28] M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013, 231; E. AL Mureden, La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari, cit., 470.