Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Mantenimento del figlio e spese straordinarie tra interesse del minore e accordo dei genitori (di Carlotta Ippoliti Martini, Ricercatrice di Diritto privato – Università di Bologna)


L’orientamento, ormai consolidato, secondo cui il genitore non contraente è tenuto ad adempiere le obbligazioni assunte anche unilateralmente dall’altro per far fronte alle spese straordinarie che siano necessarie al fine di soddisfare le esigenze del figlio e risultino coerenti rispetto al ménage familiare induce a riflettere sull’attuale portata del dovere di preventiva concertazione delle spese straordinarie. Un dovere che sussiste senz’altro nei rapporti interni tra i genitori, ma non può giungere ad assumere rilevanza esterna e a limitare le pretese dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori.

Parole chiave: Filiazione – doveri genitoriali – mantenimento – spese straordinarie.

Child support and extraordinary expenses between the interest of the child and parental agreements

The consolidated approach according to which the non-contracting parent is required to fulfill the obligations assumed also unilaterally by the other to meet the extraordinary expenses that are necessary in order to meet the needs of the child and are consistent with the family ménage leads to investigate the current extent of the duty of preventive consultation of extraordinary expenses. A duty that undoubtedly exists in internal relations between parents, but cannot come to take on external relevance and limit the claims of creditors who have relied on the patrimonial guarantee offered by both parents.

Keywords: Filiation – duties of parents – maintenance – extraordinary expenses.

SOMMARIO:

1. Premesse - 2. Doveri genitoriali, obbligo di mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie - 3. Spese straordinarie, decisioni di maggior interesse e obbligo di concertazione dei genitori - 4. Obbligo di mantenimento dei figli e rilevanza nei rapporti con i terzi - NOTE


1. Premesse

La giurisprudenza di legittimità e di merito si è da tempo pronunciata sul tema delle spese straordinarie che i genitori sono chiamati a sostenere per il mantenimento dei figli sia sotto il profilo del diritto al rimborso spettante al genitore che abbia anticipato l’intero importo delle spese, sia sotto il profilo dei presupposti necessari al fine di legittimare una pretesa del creditore nei confronti del genitore che non abbia assunto direttamente l’obbligazione e non sia stato consultato preventivamente dal genitore contraente [1]. In termini più generali, il problema dei rapporti con i creditori trae origine da fattispecie nelle quali il genitore che non sia stato preventivamente consultato dall’altro riguardo alle spese sostenute per i figli contesti la legittimità delle pretese avanzate dal creditore che abbia effettuato prestazioni a favore di questi ultimi. In particolare si pone il problema di stabilire se il genitore non contraente possa opporsi alle pretese del creditore affermando che le spese straordinarie funzionali al soddisfacimento degli interessi del figlio non erano state sostenute al fine di fare fronte ad esigenze urgenti o indifferibili e non erano state precedute da una concertazione con l’ex coniuge, che, al contrario, ha assunto un’iniziativa unilaterale. L’opposizione risulta, in termini generali, infondata sulla base dell’orientamento consolidato secondo cui, per quanto riguarda le spese straordinarie “compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono”, non è necessario un preventivo accordo dei genitori stessi nemmeno nel caso in cui essi siano separati o divorziati. Ciò perché il superiore interesse del figlio giustifica l’assunzione di obbligazioni funzionali a soddisfare le sue esigenze senza che sia necessario conseguire di volta in volta un esplicito accordo con riferimento alla singola spesa da effettuare, di modo che sussiste a carico del genitore non prevalentemente convivente un generale obbligo di concorrere alle spese salvo che egli non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso [2]. In definitiva, in linea di principio, entrambi i genitori rispondono solidalmente delle spese straordinarie ancorché non preventivamente concordate laddove ricorrano due presupposti: in primo luogo quello della “sostenibilità” della spesa in relazione alle condizioni [continua ..]


2. Doveri genitoriali, obbligo di mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie

La definizione del concetto di spese straordinarie assume particolare rilievo nel momento in cui si tratta di ripartire tra i genitori gli oneri connessi al mantenimento dei figli. In prima approssimazione il contesto nel quale l’esigenza indicata viene in considerazione è quello della famiglia caratterizzata dall’assenza di un’unione tra genitori separati, divorziati o non più uniti da una convivenza non matrimoniale. In definitiva, in tutti i casi nei quali l’elemento della non coesione della coppia fa emergere l’esigenza di individuare regole che governino la ripartizione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, si manifesta la necessità di tracciare il confine tra le spese ordinarie (alle quali normalmente si assolve mediante il pagamento di un assegno periodico ex art. 337 ter cod. civ.) e quelle straordinarie che, in linea di principio, dovrebbero essere ripartite secondo il criterio della proporzionalità [9] e precedute da una concertazione tra i genitori [10]. In assenza di un criterio analitico contemplato dal legislatore, l’individuazione della linea di confine tra spese ordinarie e straordinarie può essere circostanziata attraverso un’analisi della casistica giurisprudenziale [11]. Una simile indagine consente d’individuare categorie di spese “ordinarie”, le quali di regola debbono essere incluse nell’assegno di mantenimento ex art. 337 ter cod. civ. e spese straordinarie che esulano da tale ambito [12]. Nella prima categoria ricadono le spese necessarie per cure mediche routinarie [13], le spese per l’acquisto di generi alimentari ed esigenze della vita quotidiana [14], le spese per attività ricreative e per l’acquisto di tutto quanto sia necessariamente collegato all’attività scolastica [15], anche con riferimento alle attività sportive. Nella seconda categoria, ossia tra le spese straordinarie, rientrano quelle determinate da esigenze di carattere episodico o eccezionale [16]. Senza dubbio in questo ambito rivestono una rilevanza preminente le spese necessarie per esigenze di salute di natura eccezionale, ma non è escluso ravvisare il carattere della straordinarietà anche con riferimento a spese che si rendano necessarie per assicurare al figlio la possibilità di praticare attività sportive o artistiche che richiedano [continua ..]


3. Spese straordinarie, decisioni di maggior interesse e obbligo di concertazione dei genitori

Nell’ambito delle questioni concernenti le spese straordinarie si pongono delicati problemi interpretativi con specifico riferimento a quelle che comportano l’assunzione di decisioni di maggior interesse per il figlio [19]. È possibile, infatti, che nell’ambito delle spese necessarie per far fronte ad esigenze non preventivabili e di quelle che travalicano il limite segnato dal tenore di vita familiare si ravvisino spese che assumono un rilievo più marcato ai fini dell’attuazione dell’interesse del figlio. Proprio in considerazione di queste particolari caratteristiche sarebbe auspicabile, da una parte, una preventiva concertazione delle spese anzidette; al tempo stesso, tuttavia, la particolare rilevanza assunta dall’interesse del minore giustificherebbe la possibilità di adottare in via unilaterale le decisioni concernenti tali spese straordinarie [20]. Muovendo da queste premesse, si è consolidato il principio secondo cui la necessità di una preventiva concertazione assume un’im­portanza preponderante; cionondimeno, anche ove essa non ricorra, non può escludersi la configurabilità di un dovere di contribuzione in capo al genitore non ascoltato o dissenziente laddove emerga che la spesa unilateralmente decisa dall’altro risulti conforme all’interesse del minore e coerente rispetto alle condizioni patrimoniali della famiglia [21]. La questione che si prospetta può essere ricondotta al problema più generale della rilevanza “esterna” degli obblighi familiari. Nell’ambito della famiglia unita il problema si era posto con riferimento alla cosiddetta rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione. Con questa espressione si indica la situazione nella quale, in presenza di un’obbligazione contratta individualmente da un coniuge al fine di soddisfare esigenze della famiglia o dei figli, si configura un necessario coinvolgimento anche dell’altro coniuge che non abbia assunto la veste di parte nel contratto dal quale l’obbligazione è scaturita. Con un’importante pronuncia, ormai risalente, la giurisprudenza di legittimità diede vita ad un orientamento secondo il quale il coinvolgimento del coniuge non contraente poteva essere giustificato facendo leva sulla “rappresentanza apparente”, ossia sulle circostanze oggettive che potevano indurre il terzo entrato [continua ..]


4. Obbligo di mantenimento dei figli e rilevanza nei rapporti con i terzi

In conclusione si può affermare che l’indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità si ponga nel solco della regola della rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione e ne espanda la portata laddove delinea i presupposti della “irrilevanza esterna” dell’obbligo di concertazione dei genitori riguardo alle spese straordinarie da sostenere per il figlio. Nella coppia unita, infatti, la concertazione tra i genitori costituisce, di regola, un elemento connaturato all’unione che li lega ed al dovere di delineare ed attuare di comune accordo un indirizzo della vita familiare. L’esigenza di concordare le spese per i figli indubbiamente sussiste anche nelle famiglie caratterizzate dall’assenza di un legame tra i genitori e dev’essere attuata in mancanza di una loro naturale propensione all’accordo. L’individuazione di una categoria di decisioni di maggiore interesse la cui adozione non può essere ostacolata da contegni ostruzionistici di uno dei genitori risulta funzionale ad attuare l’interesse del minore ad una celere adozione delle decisioni che lo riguardano e, al contempo, costituisce un efficace strumento di tutela dei creditori che ripongano il proprio affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori [26]. Ciò, del resto, può essere osservato come un corollario dell’affermarsi del principio della bigenitorialità e dell’estensione generalizzata dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale [27]. Con tali profonde modificazioni della disciplina delle relazioni familiari il legislatore ha inteso compensare l’instabilità del vincolo tra i genitori, sottolineando il loro comune coinvolgimento nei rapporti con il figlio ed imponendo ad essi in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui siano separati o divorziati, un dovere di concordare l’indirizzo della vita familiare nel quale è incluso anche il dovere di concertazione delle spese straordinarie [28]. In questo mutato contesto tale ultimo dovere continua ad assumere un significativo rilievo nei rapporti interni alla famiglia, ma, condivisibilmente, non può essere osservato alla stregua di un elemento dotato di rilevanza esterna e capace di limitare le pretese di soggetti estranei alla famiglia quali sono i creditori, quantomeno nelle ipotesi in cui le obbligazioni assunte da [continua ..]


NOTE