Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Per una definizione di impresa femminile, tra disciplina vigente e proposte legislative. Alcune considerazioni a margine del progetto di legge AC 3250 (di Andrea Caprara, Professore associato di Diritto commerciale – Università degli Studi di Verona)


Lo studio si sofferma sulla nozione di “impresa femminile” nel quadro normativo italiano.

Parole chiave: impresa femminile.

About the definition of female entrepreneurship. Remarks on the draft law ac 3250)

The work addresses the definition of “female entrepreneurship” in the Italian law framework.

SOMMARIO:

1. Il crescente interesse per l’impresa femminile: l’oggetto e le finalità dell’indagine - 2. La proposta di legge AC 3250 nel complesso quadro delle recenti iniziative legislative proposte e attuate - 3. Una conclusione intermedia: la disorganicità degli interventi attuati e proposti e la conseguente esigenza di coordinamento - 3.1. Rilievi con riguardo al diritto vigente: le due nozioni di impresa femminile riconducibili al Codice pari opportunità e, rispettivamente, alla disciplina dell’autoimprenditorialità. Tendenze ricavabili dall’attuazione del PNRR - 3.2. Rilievi sulle proposte di legge - 4. La proposta di legge AC 3250 come concreta opportunità di delineare un quadro giuridico organico e generale dell’impresa femminile a cui ricondurre le speciali declinazioni settoriali - 4.1. La definizione di imprenditrice e di impresa femminile anche in relazione alla modalità di esercizio (individuale o collettiva) dell’attività - 4.1.1. Segue. L’impresa femminile in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata - 4.1.2. Il disegno di legge AC 3250 come risposta all’esigenza di una disciplina generale dell’impresa femminile. Il tema delle fattispecie atipiche: dai contratti di rete di imprese femminili all’azienda coniugale e all’impresa familiare femminile - 4.2. L’istituzione della sezione speciale nel registro delle imprese per l’individuazione delle imprese femminili legittimate ad accedere ai benefici - 4.3. Le modalità di supporto all’impresa femminile - 4.4. L’impresa femminile: tra cultura e valore d’impresa - 5. Considerazioni conclusive: più luci che ombre - NOTE


1. Il crescente interesse per l’impresa femminile: l’oggetto e le finalità dell’indagine

Gli artt. 52-55 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, d.lgs. n. 198/2006 (di seguito anche: Codice pari opportunità), che compongono il Capo I Azioni positive per l’imprenditoria femminile della Parte II dedicata alle Pari opportunità nell’esercizio dell’attività d’impresa, non offrono una definizione di impresa femminile, ma si limitano ad individuare alcuni “soggetti” a cui si rivolgono i “principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile”. L’art. 53, in particolare, dà un’indicazione generica e imprecisa dalla quale emerge, tra l’altro, che, nell’esercizio collettivo dell’impresa, la partecipazione femminile debba essere rappresentata in modo consistente tanto nel capitale quanto nella gestione [1]. Peraltro, anche a livello europeo manca una nozione generale e condivisa di impresa femminile [2], con la conseguenza che le risorse stanziate a sostegno dell’imprenditoria femminile dall’UE saranno in concreto assegnate alle imprese che il singolo Stato qualifica come impresa femminile, creando, quindi, un potenziale spazio per una concorrenza tra ordinamenti. È quindi urgente disporre di una fattispecie generale che consenta di orientare l’allocazione delle risorse in modo razionale e adeguato. Se, sul piano statistico, si registra una contrazione della crescita delle imprese femminili che è stata fortemente accentuata dalla crisi sanitaria [3], sul piano finanziario, la l. n. 178/2020, art. 1, comma 97-106 (legge di bilancio 2021) – seguendo lo stesso percorso segnato dalla l. n. 160/2019, art. 1, comma 25 ss. (legge finanziaria 2020) [4] – ha stanziato 20 milioni di euro per l’anno 2021 e altrettanti per il 2022. Si è infatti istituito l’apposito “Fondo a sostegno dell’impresa femminile” presso il Ministero dello Sviluppo economico per “promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese”. Con tale fondo potrà essere finanziata una serie di iniziative [5], [continua ..]


2. La proposta di legge AC 3250 nel complesso quadro delle recenti iniziative legislative proposte e attuate

La l. 25 febbraio 1992, n. 215 disciplinava l’imprenditoria femminile nell’ambito delle azioni positive [9]. Il Codice pari opportunità riordina quel materiale normativo collocandolo negli artt. 52-55. Il testo oggetto della proposta di legge AC 3250, che ambisce a novellare parte di questi ultimi articoli, è quindi una misura di diritto speciale non tanto per la fonte che lo introduce, quanto per le finalità che persegue. Da questa prima considerazione si possono già trarre talune direttrici interpretative. In particolare, si può affermare che la proposta di legge AC 3250: i) riguarda tutte le imprese a prescindere dalla natura dell’attività (commerciale, industriale, agricola e sociale) e dallo schema organizzativo prescelto (impresa individuale o collettiva nelle figure delle società di persone, di capitali e cooperative); ii) non ha carattere eccezionale perché, pur selezionando caratteri e strumenti per perseguire specifiche finalità, si radica in due principi cardine enunciati già oggi nell’art. 52 Codice pari opportunità, ossia “l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale”; iii) ha una valenza speciale: l’aggettivo “femminile” non è diretto a qualificare l’attività, ma – come accade per l’impresa “giovanile” – a individuare il soggetto a cui la stessa è imputabile e, quindi, il destinatario delle tutele [10]. Volendo favorire il pieno esercizio della libertà d’impresa (non solo femminile) tutelata nell’art. 41 Cost. e proclamata anche dall’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, viene in considerazione l’esigenza di tutelare imprese che abbiano reali possibilità di confrontarsi nel tempo e con strumenti adeguati nel mercato competitivo [11]. In altri termini, dovrebbero considerarsi illegittimi gli interventi a supporto di imprese che si connotano solo per il fatto di avere un capitale sociale sottoscritto da donne e/o perché la gestione è affidata a donne. È sempre necessario, quindi, che le azioni di supporto si ricolleghino, da un lato, ad una serie di attività finanziabili e, dall’altro, a strumenti per la realizzazione delle stesse. La libertà di impresa [continua ..]


3. Una conclusione intermedia: la disorganicità degli interventi attuati e proposti e la conseguente esigenza di coordinamento

Alla luce dell’analisi sin qui condotta si possono formulare delle prime considerazioni su due versanti: del diritto vigente e delle proposte di legge.


3.1. Rilievi con riguardo al diritto vigente: le due nozioni di impresa femminile riconducibili al Codice pari opportunità e, rispettivamente, alla disciplina dell’autoimprenditorialità. Tendenze ricavabili dall’attuazione del PNRR

Nel quadro normativo vigente sembra possibile disegnare un duplice scenario connotato da diverse nozioni di impresa femminile. Il primo trova le sue radici nella definizione ricavabile dal Codice pari opportunità, il secondo è riconducibile alla indicazione dei beneficiari delle misure previste dalla disciplina dell’autoimprenditorialità. In particolare, nella prima direzione si colloca la l. n. 178/2020 (legge di stabilità 2021), commi 97-106, che istituisce il fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile (fondo impresa femminile). L’impresa femminile, ai sensi dell’art. 1, lett. c), d.m. del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 30 settembre 2021, è l’impresa “a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale; ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; iii. l’impresa individuale la cui titolare è una donna”. Pur non richiamando il Codice pari opportunità, la definizione che il d.m. 30 settembre 2021 offre è sostanzialmente sovrapponibile a quella presente nell’art. 53 del Codice. Nella seconda direzione, la nozione di impresa femminile si “ricompone” a seguito dei ripetuti interventi normativi. In sostanza, l’impresa femminile si ricava per partenogenesi della definizione di impresa giovanile nel quadro normativo della disciplina dell’autoimprenditorialità. Il riferimento normativo iniziale è, infatti, il d.lgs. n. 185/2000 che contempla gli Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego. Nella sua versione storica, il d.lgs. cit. non fa cenno all’impresa femminile, ma, nell’art. 1, dedicato ai principi generali, vuole promuovere “l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale” (art. 1, comma 1) e “la formazione [continua ..]


3.2. Rilievi sulle proposte di legge

Sul piano delle proposte di legge, affiorano criticità, ma anche opportunità. Circa le criticità emergenti dalla proposta di testo unificato del 30 novembre 2021 sull’impresa femminile in agricoltura si segnala: i) la mancanza di coordinamento tra le proposte riguardanti l’impresa e il lavoro femminile in agricoltura e le vigenti regole in materia di azioni positive per l’impresa femminile; ii) a parte le previsioni dirette a dare attuazione all’art. 48 Codice pari opportunità, la portata della l. 12 luglio 2011, n. 120 (la c.d. “legge Golfo-Mosca”) e del d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 è limitata alle sole società “controllate, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e operanti nel settore agricolo”. Tale disposizione appare, per un verso, ridondante (v. art. 3, l. n. 120/2011) e, per l’altro, ingiustificatamente riduttiva, considerato che un simile intervento deve riguardare anche le società controllate da altri Ministeri; iii) il riferimento alle “reti di imprese femminili”, come forme di aggregazione di imprese, è totalmente sfornito di definizione con le intuibili criticità che tale concetto rischia di generare, anche in considerazione delle già note problematiche che pone la nozione di contratto di rete in agricoltura [24]; iv) la perdurante carenza di attenzione circa i profili già messi in rilievo con riguardo ai precedenti progetti di legge in materia come, ad esempio, la previsione di realizzare strutture agrosanitarie e, più in generale, attuare iniziative attinenti alle materie di competenza concorrente Stato-regioni (art. 117 Cost.) [25]. D’altro canto non vanno trascurate le opportunità che possono derivare dal coordinamento tra la proposta di legge AC 3250 e la proposta unificata in materia di impresa femminile in agricoltura, costruendo, tra i due provvedimenti, un rapporto da genere a specie [26]. In questo ordine di idee ha poco senso, ad esempio, caricare la disciplina di settore (impresa femminile in agricoltura) dell’onere di recepire discipline europee di carattere generale, come la direttiva 210/41/EU del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano [continua ..]


4. La proposta di legge AC 3250 come concreta opportunità di delineare un quadro giuridico organico e generale dell’impresa femminile a cui ricondurre le speciali declinazioni settoriali

La proposta di legge AC 3250 ambisce a riscrivere la cornice giuridica generale nel frastagliato e disorganico quadro normativo sull’impresa femminile. Fissati i principi ispiratori e le finalità di tutela – come già nel vigente Codice pari opportunità – la proposta di legge AC 3250 segue una tecnica regolatoria e di impostazione originale, offrendo una dettagliata indicazione degli elementi che connotano l’impresa femminile. Inoltre, sul piano del metodo per l’attribuzione delle risorse, si supera la logica “soggettiva” per accedere ad un approccio oggettivo, coerente con la disciplina del mercato, diretto a favorire il corretto orientamento delle risorse pubbliche per favorire determinate tipologie di attività mediante precisi strumenti di intervento (v. infra § 4.3). In sostanza, i profili di maggior rilievo su cui la proposta di legge AC 3250 va ad incidere e su cui ci si dovrà intrattenere riguardano: i) la definizione di impresa femminile e di imprenditrice; ii) l’istituzione di una apposita sezione nel registro delle imprese; iii) la definizione (con un elenco non tassativo) degli strumenti e della tipologia degli interventi che possono essere utilizzati a sostegno dell’iniziativa economica femminile; iv) la promozione della cultura d’impresa come motore per l’avvio e lo sviluppo di attività economiche che ambiscano ad operare durevolmente nel contesto competitivo.


4.1. La definizione di imprenditrice e di impresa femminile anche in relazione alla modalità di esercizio (individuale o collettiva) dell’attività

L’art. 53 Codice pari opportunità, nella formulazione vigente, si limita ad indicare i destinatari delle azioni positive, ossia, innanzitutto, “le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’ar­tigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi” (art. 53, lett. a), Codice pari opportunità). Possono inoltre beneficiare delle risorse per realizzare le azioni positive “le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne” (art. 53, lett. b), Codice pari opportunità). L’art. 2 della proposta di legge AC 3250, che dovrebbe novellare l’art. 53 del Codice pari opportunità, opera su un duplice piano: definitorio e pubblicitario. Definitorio, enunciando le nozioni di imprenditrice e di impresa femminile, declinando le stesse alla luce dei modelli organizzativi adottati per l’esercizio (individuale o collettivo) dell’attività economica. Pubblicitario, istituendo una sezione speciale del registro delle imprese a cui le imprese che possono definirsi femminili debbono iscriversi per accedere alle provvidenze concesse dalla legge (v. infra § 4.2). In particolare si precisa che l’imprenditrice è “la donna che svolge attività imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2082 del codice civile, che possieda i requisiti indicati dal comma 2 del presente articolo e che sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 3 del presente articolo”. Per impresa femminile si intende “l’attività economica organizzata ai sensi dell’art. 2082 del codice civile che, in forma individuale o collettiva, possieda i requisiti indicati dal comma 2 del presente [continua ..]


4.1.1. Segue. L’impresa femminile in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata

Riguardo alle società di capitali, nel 2003 è stata introdotta una disciplina – totalmente trascurata dal Codice pari opportunità – profondamente diversa rispetto a quella fino ad allora vigente che consente, da un lato, nelle s.p.a. di adottare modelli alternativi di amministrazione e controllo e, dall’altro, di contrapporre la s.p.a. alla s.r.l. come modello più flessibile e aperto alle soluzioni anche fortemente personalistiche che l’autonomia privata può adottare. È quindi apprezzabile che nel progetto di legge AC 3250 si siano modellati in termini autonomi le definizioni di impresa femminile con riguardo tanto alla s.p.a. quanto alla s.r.l. Nel caso di società per azioni, sono considerate imprese femminili quelle in cui solo la maggioranza del 51 per cento del capitale sia sottoscritta da donne, alle quali spetti altresì una posizione di potere in ordine alla organizzazione e/o alla gestione della società. È quindi femminile la s.p.a. in cui, ferma la detenzione della maggioranza del capitale, anche alternativamente [40], le donne: – abbiano la maggioranza del diritto di voto sulle materie di competenza dell’assemblea ordinaria; – siano numericamente maggioranza negli organi di amministrazione o sia donna l’amministratore delegato (o la maggioranza nel comitato esecutivo) o l’amministratore unico oppure il direttore generale; – siano numericamente maggioranza nel consiglio di gestione o nel consiglio di sorveglianza se a questo sono state attribuite competenze di alta amministrazione (art. 2409-terdecies, lett. f-bis), cod. civ.). Circa il diritto di voto è evidente si sia voluto evitare che fosse consentito all’autonomia statutaria di disancorare la partecipazione al capitale dall’effettivo esercizio (del potere organizzativo) dell’impresa. Nella formulazione attuale, la previsione ha quindi solo un significato negativo, ossia di limite alla libertà statutaria [41] di rimodulare il diritto di voto in termini tali da consentire ai soci di genere maschile, detentori di una quota di minoranza, di disporre della maggioranza dei voti nelle materie in cui l’assemblea è chiamata ad assumere decisioni rilevanti per la sorte dell’impresa. All’assemblea ordinaria compete, infatti, tra l’altro, l’approvazione del bilancio, la nomina, la revoca e la [continua ..]


4.1.2. Il disegno di legge AC 3250 come risposta all’esigenza di una disciplina generale dell’impresa femminile. Il tema delle fattispecie atipiche: dai contratti di rete di imprese femminili all’azienda coniugale e all’impresa familiare femminile

L’impostazione della disciplina contenuta nella proposta di legge AC 3250 permette di sviluppare alcuni momenti di riflessione. Innanzitutto sparisce, come si è anticipato, l’indicazione dei soggetti destinatari dell’azione positiva, facendo così cadere il limite soggettivo dell’accesso agli strumenti di supporto all’imprenditoria [52], coerentemente con il peso finalistico dell’azione positiva che tende a realizzare i principi guida della rimozione degli ostacoli alla parità e del favore verso la libertà d’impresa. Come si vedrà (infra § 4.3), diventa centrale infatti l’idoneità del progetto presentato di realizzare tali fini nell’ambito delle azioni e degli strumenti previsti, non il soggetto che lo presenta. In secondo luogo, concentrare l’attenzione sulla definizione di impresa femminile come attività economica esercitata dall’imprenditrice, consente di disegnare – sul piano sistematico – la figura dell’imprenditrice come di colei che assume su di sé la direzione d’impresa (art. 2086 cod. civ.) e la responsabilità (art. 2087 cod. civ.). Sarebbe coerente con tale impostazione affermare che la “proprietà”, ossia la partecipazione (minima) al capitale, non è più da considerarsi un criterio necessario per poter parlare di impresa femminile se non quando allo stesso si ricollega necessariamente il potere di gestire l’impresa, come (normalmente) accade nelle società di persone e come potrebbe accadere nelle s.r.l. che adottano una spiccata vocazione personalistica. In terzo luogo, diversamente rispetto a quanto accade per i disegni di legge in materia di impresa femminile in agricoltura, la definizione che ricorre nell’art. 2 progetto di legge AC 3250 rafforza la centralità del Codice pari opportunità poiché lo stesso tornerebbe ad essere un punto di riferimento imprescindibile rispetto a tutte le discipline promozionali o incentivanti l’imprenditoria femminile. Inoltre, la novella realizzerebbe l’ulteriore obiettivo di tecnica legislativa di limitare il proliferare di nozioni e, quindi, le difficoltà interpretative. Si pensi, ad esempio, al significato da attribuire alla locuzione “amministrate e condotte”, con riguardo alle imprese agricole potenzialmente beneficiarie di mutui agevolati [continua ..]


4.2. L’istituzione della sezione speciale nel registro delle imprese per l’individuazione delle imprese femminili legittimate ad accedere ai benefici

L’istituzione della sezione speciale del registro delle imprese è strumentale a completare, sul piano della legittimazione all’accesso ai benefici di legge, la definizione dell’impresa femminile. Impresa femminile è tale se la stessa può vantare sia i connotati strutturali supra descritti che l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha dunque efficacia normativa nel senso che, come già accade per esempio per la società start-up innovativa (art. 25 d.l. n. 179/2012), consente l’applica­zione della disciplina speciale che, in questo caso, è quella incentivante per l’avvio o il consolidamento dell’impresa. Ne consegue che lo status di impresa femminile può essere anche temporaneo e non strutturale. In tal modo, favorendo un meccanismo flessibile, si agevola la propensione ad acquisire i requisiti per l’iscrizione, consapevoli che non si tratta di una condizione irreversibile. Si può quindi affermare che: i) essere “impresa femminile” risponde ad una precisa volontà dell’imprenditore e si traduce in una strategia di impresa che può contare su risorse per finanziare determinate azioni. In altri termini, anche se l’impresa presenta i requisiti fattuali e giuridici richiesti per assumere lo status di femminile, tale non è in assenza di una precisa volontà che trova la sua formale e rilevante manifestazione nell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Questa soluzione sembra coerente con la considerazione che l’impresa non ha genere: la libertà d’impresa impone di mettere chiunque nella condizione di esercitare l’attività economica nel mercato competitivo, superando le differenze socio-economiche o di genere che possono precludere il pieno esplicarsi della libertà; ii) “impresa femminile” è uno status, non una caratteristica intrinseca dell’impresa o della tipologia di attività esercitata; iii) “impresa femminile” è una condizione che può essere anche transeunte, non necessariamente permanente; iv) diventa agevole – grazie all’iscrizione dell’impresa femminile (altresì) in un’apposita sezione del registro delle imprese – accertare la sussistenza [continua ..]


4.3. Le modalità di supporto all’impresa femminile

Ulteriore profilo di novità introdotto dalla proposta di legge AC 3250 è – come anticipato – il superamento dell’impostazione oggi accolta nell’art. 53 del Codice pari opportunità che si limita ad individuare i soggetti a cui si rivolgono “i principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile”. Si è preferito, dunque, dare credito, da un lato, alla individuazione (dell’imprenditrice e) dell’impresa femminile e, dall’altro, valorizzando un approccio oggettivo, a progetti relativi alle attività finanziabili. Si prevede infatti (art. 3 proposta di legge AC 3250 che novella 54, comma 2 e 3, Codice pari opportunità) un “Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile”, annualmente alimentato da stanziamenti a valere sia sulla legge di bilancio di previsione dello Stato (v. l. n. 178/2020, art. 1, comma 97 ss.) che sulle risorse messe a disposizione dal PNRR e, contestualmente, un elenco, da un lato, di attività finanziabili (art. 3 proposta di legge AC 3250 che novella 54, comma 1, Codice pari opportunità) e, dall’altro, di strumenti attraverso i quali il sostegno concretamente si potrà realizzare. Un modello normativo già previsto dalla l. n. 178/2020, art. 1, comma 97 ss. Conseguenza del superamento della logica soggettiva è quella che potranno essere accolte proposte di supporto di attività finanziabili provenienti dalle stesse imprese femminili, ma anche da soggetti diversi, come gli incubatori di impresa, le organizzazioni rappresentative, ma anche le Università o i centri di ricerca pubblici o privati. Inoltre, entrambi gli elenchi (azioni finanziabili e strumenti di supporto) non sono tassativi, come dimostra l’inciso “tra l’altro” che li introduce [54]. Le attività finanziabili e gli strumenti saranno integrabili infatti sulla base di provvedimenti normativi attuativi dei principi de “l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale”. L’importanza di ridare centralità alla definizione di impresa femminile emerge anche da un altro versante che attiene alle misure di sostegno al credito [55], piuttosto che al capitale con il Fondo di sostegno al venture capital  [56], prevedendo appositi requisiti di [continua ..]


4.4. L’impresa femminile: tra cultura e valore d’impresa

Nella proposta di legge AC 3250 vi sono due termini particolarmente significativi per comprendere la portata dell’intervento normativo: cultura e valore. La prima è richiamata con riguardo alla “diffusione di una cultura imprenditoriale” come una delle finalità perseguibili con le risorse messe a disposizione dal Fondo per il sostegno dell’imprenditoria femminile (art. 3, che novella l’art. 54, comma 1, lett. b), Codice pari opportunità e art. 21 del d.m. MISE di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 30 settembre 2021), mentre il secondo è contemplato tra le azioni per realizzare tali finalità, quando nel comma 3, lett. a, dello stesso articolo si parla di “promozione del valore dell’impresa nelle istituzioni pubbliche e private, comprese quelle scolastiche e universitarie”. Il riferimento alla “cultura” non è isolato: il legislatore vi ricorre in diverse occasioni [57], ma con riguardo all’imprenditoria femminile, vi sono già indicazioni, ad esempio, nella l. n. 178/2020, comma 97 ss. e nel testo unificato delle proposte di legge in materia di impresa femminile in agricoltura recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (art. 2, lett. g). Correlata al valore dell’impresa, la cultura assume significato specifico: l’impresa è un valore quando è esercitata in modo corretto, ossia disponendo di conoscenza e competenza. L’imprenditore deve disporre di una adeguata preparazione non solo per dialogare con i consulenti senza esserne succube, ma anche per assumere scelte gestorie connotate da un equilibrato approccio al rischio di impresa [58]. Il progetto di legge AC 3250 orienta le risorse verso le imprese che ambiscono a competere in modo durevole nel mercato anche grazie a strumenti intellettuali adeguati [59]. Nel mercato le imprese non si distinguono per genere, ma per capacità competitiva e lo Stato deve, anche con azioni positive, contribuire a rimuovere gli ostacoli (economici, ma anche culturali e sociali) che precludono alle buone imprese di nascere e operare. In altri termini, come già accade in tutt’altro contesto, ad esempio per gli appalti [continua ..]


5. Considerazioni conclusive: più luci che ombre

Dall’esame sin qui condotto sul testo del progetto di legge AC 3250 e dal confronto dello stesso con il vigente Codice pari opportunità e i provvedimenti normativi vigenti o anche solo integranti proposte di legge in materia di impresa agricola femminile su cui ci si è soffermati, si possono trarre alcune considerazioni di carattere generale. Innanzitutto, la proposta di legge AC 3250: i) si colloca sistematicamente in una posizione di vertice rispetto ai provvedimenti che introducono misure di favore per l’avvio e lo sviluppo dell’impresa femminile; ne consegue che la proposta di legge AC 3250 non si pone in antitesi ad altri testi normativi settoriali, costituendo piuttosto una piattaforma giuridica suscettibile di essere declinata con provvedimenti di più accentuata specialità o settorialità. Il progetto di legge AC 3250 fissa, in sostanza, la massima dilatazione della fattispecie di impresa femminile, lasciando ai provvedimenti settoriali l’introduzione di limitazioni o criteri maggiormente restrittivi per accedere alle provvidenze via via previste. È singolare (e va superata) la povertà di riferimenti al Codice pari opportunità nei diversi provvedimenti settoriali o di portata generale sull’impresa femminile adottati o proposti negli anni più recenti; ii) in quanto norma avente carattere generale rispetto alle finalità di rimozione degli ostacoli alla uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e al pieno esercizio della libertà d’impresa (art. 41 Cost.), le definizioni contenute nella proposta di legge AC 3250 hanno una portata interpretativa ampia che si estende anche ad altre fattispecie che perseguono finalità di tutela analoghe; iii) poteva probabilmente spingersi oltre, legando il concetto di impresa femminile alla sola gestione dell’impresa, individuale o collettiva, non già alla partecipazione con una soglia minima necessaria al capitale sociale. In altri termini, se si vuole veramente favorire l’esercizio dell’impresa da parte di donne si dovrebbe àncorare la nozione di impresa femminile alla presenza determinante di donne nei ruoli in cui si assumono decisioni di alta amministrazione o di gestione. La partecipazione al capitale è, infatti, un dato poco significativo perché può essere recessivo rispetto alla volontà di condurre l’impresa, come nel caso, ad [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2022