Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Raggio protettivo e funzioni delle due specie di responsabilità civile (di Gaetano Anzani, Dottore di ricerca – Università degli Studi di Pisa)


La responsabilità da inadempimento e la responsabilità da fatto illecito hanno oggi il medesimo compito di proteggere determinati interessi in caso di lesioni dannose. Pertanto, non si può più ritenere che la responsabilità civile assolva ad una preminente funzione sanzionatoria e deterrente. La funzione del risarcimento, invece, è perlopiù compensativa per i danni patrimoniali o satisfattiva per quelli non patrimoniali, anche se sfumature sanzionatorie e deterrenti non sono da escludere.

Parole chiave: Responsabilità da inadempimento / contrattuale – Responsabilità da fatto illecito / extracontrattuale / aquiliana – Tutela risarcitoria e tutela riparatoria – Funzione compensativa / satisfattiva / solidaristica / sanzionatoria / composita della responsabilità – Danni punitivi – Criteri di imputazione – Responsabilità soggettiva e oggettiva – Prova liberatoria – Garanzia e violazione del contratto.

Protective range and functions ot the two types of civil liability

Both liability for non-fulfillment and liability for tort aim today to protect certain interests in the event of a harmful injury. Therefore, it can no longer be stated that the function of civil liability is predominantly punitive and deterrent. The function of the claim, on the contrary, is mostly compensatory for pecuniary damages or satisfactory for non-pecuniary damages, even if punitive and deterrent shades are not to be excluded.

SOMMARIO:

1. Responsabilità civile in senso lato come apparato di rimedi per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti: tipologie e possibili funzioni della tutela - 2. Antiche ricostruzioni della responsabilità da fatto illecito e della responsabilità da inadempimento come sanzioni per la violazione di un “dovere” - 3.1. Progressivo superamento della qualificazione formale dell’interesse leso e della centralità di un dovere violato. Ruolo dell’“ingiustizia” nell’art. 2043 cod. civ. - 3.2. Ruolo dell’ingiustizia nell’art. 1218 cod. civ. La responsabilità da inadempimento quale species della responsabilità da fatto illecito - 4. Divergenza tra gli artt. 2043 e 1218 cod. civ. sotto il profilo dei criteri d’imputazione - 5.1. Varietà dei criteri d’imputazione nelle fattispecie settoriali di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - 5.2. Fattispecie di responsabilità maggiormente rigorose per il criterio di imputazione o per l’irrilevanza della colpevolezza - 6. “Garanzia” e “violazione del contratto” come istituti che prescindono da un inadempimento in senso tecnico - 7. I c.d. “danni punitivi” - 8. Conclusioni. Interessi meritevoli di protezione quale baricentro delle due specie di responsabilità e attuale connotazione funzionale di entrambe. Dolo e colpa quali forme non sempre indifferenti di colpevolezza - NOTE


1. Responsabilità civile in senso lato come apparato di rimedi per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti: tipologie e possibili funzioni della tutela

Gli interessi rilevanti per l’ordinamento giuridico [1] sono suscettibili di lesioni, che potrebbero generare danni. La responsabilità civile in senso lato [2] offre rimedio a questi ultimi [3]. L’art. 1223 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale e richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056, comma 1, cod. civ., identifica i pregiudizi risarcibili nella «perdita subita» (o “danno emergente”) e nel «mancato guadagno» (o “lucro cessante”). Queste espressioni alludono letteralmente a valori patrimoniali, ma vanno intese in un’accezione ampia, che ricomprenda utilità non patrimoniali e giustifichi una nozione altrettanto ampia di “patrimonio” [4]. Gli strumenti della responsabilità civile – principalmente – colmano il divario tra, da un lato, la situazione in cui il danneggiato viene a trovarsi in seguito all’inadempimento o all’illecito e, dall’altro, quella in cui si sarebbe ragionevolmente trovato se l’aspettativa connessa al suo interesse non fosse rimasta frustrata [5], ancorché una discutibile opinione tradizionale escluda che la responsabilità aquiliana consenta di collocare il danneggiato in una posizione migliore di quella anteriore alla violazione della sua sfera giuridica [6]. Ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., la responsabilità civile, su richiesta del danneggiato e purché sia in tutto o in parte possibile, deve consistere in un “risarcimento in forma specifica” (anche detta “reintegrazione in forma specifica”) che elimini le conseguenze materiali della lesione [7]; ma il giudice può disporre un “risarcimento per equivalente” [8] nel caso in cui il primo tipo di tutela risulti eccessivamente oneroso per il responsabile. Ad ogni modo, nell’ipotesi in cui non si possa o voglia adempiere all’obbligazione risarcitoria in forma specifica, il risarcimento andrebbe tradotto in un’entità pecuniaria, pur da liquidare con criteri peculiari improntati al costo della restitutio in integrum o al valore d’uso del bene danneggiato [9]. La generica tutela apprestata dall’istituto della responsabilità, tuttavia, si tinge in concreto di sfumature funzionali diverse [10] a seconda delle circostanze [continua ..]


2. Antiche ricostruzioni della responsabilità da fatto illecito e della responsabilità da inadempimento come sanzioni per la violazione di un “dovere”

La distinzione tra responsabilità da inadempimento e responsabilità da fatto illecito è il riflesso di quella tra “obbligazione” – o “obbligo”, se si vuole utilizzare questo vocabolo come sinonimo, pur consci di opinioni difformi – e “doveri” [20], anche se una precisa definizione di tali situazioni giuridiche soggettive è ardua [21]. Secondo la tesi più plausibile, l’obbligazione è correlata ad un diritto di credito, che si caratterizza rispetto ad un mero dovere per l’indefettibile patrimonialità e la maggiore specificazione della condotta necessitata, per l’inserimento in un rapporto tra soggetti a priori determinati o determinabili (in particolare, per la determinatezza o determinabilità del soggetto che trae beneficio dalla condotta altrui) [22], nonché per la coercibilità. Se si concentra l’attenzione su quest’ultimo aspetto, il dovere è una regola di condotta che implica ex post la responsabilità di chi la trasgredisca, ma non rispecchia in capo al titolare dell’interesse protetto – al contrario di quanto può dirsi per un creditore – il potere di pretendere ex ante il comportamento prescritto [23]. Stando alle impostazioni classiche [24], il fatto illecito consisterebbe nella violazione o del generico divieto di neminem laedere, o di uno tra plurimi e specifici doveri di astensione – compendiabili nel neminem laedere solo sminuendone il significato – a protezione dei diritti soggettivi assoluti oppure, comunque, di situazioni giuridiche soggettive nominate [25], sicché l’obbligo di risarcire i danni avrebbe una funzione sanzionatoria [26]. La lesione di un diritto infrange, nel contempo, la norma che ne ha attribuito la titolarità e ha implicitamente imposto ai consociati di rispettarlo, sebbene la responsabilità aquiliana possa altresì scaturire dalla violazione di uno specifico precetto, pur non attributivo di diritti, a salvaguardia del soggetto rimasto danneggiato [27] (come nell’integrazione di un reato [28]). D’altro canto, chi inquadra l’inadempimento nell’illecito extracontrattuale sostiene che la disciplina della responsabilità contrattuale, in fondo, comporterebbe l’apprezzamento dello sforzo del debitore di uniformarsi ad una [continua ..]


3.1. Progressivo superamento della qualificazione formale dell’interesse leso e della centralità di un dovere violato. Ruolo dell’“ingiustizia” nell’art. 2043 cod. civ.

A dispetto delle antiche ricostruzioni, il diritto vivente e parte della dottrina riconoscono all’art. 2043 cod. civ., incentrato sul filtro dell’“ingiustizia”, il rango di «clausola generale», la quale protegge con gli strumenti della responsabilità aquiliana, attraverso un’integrazione valutativa a cura dell’interprete, interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, vale a dire rilevanti in base ad indici legislativi ancorché spogli della veste formale di una situazione giuridica soggettiva [34]. Più precisamente, il filtro dell’ingiustizia seleziona, tra tutti gli interessi (solo) giuridicamente rilevanti, quelli che appaiano altresì meritevoli di una tutela risarcitoria [35]. Malgrado persistenti contrasti dottrinali, è stato osservato che la buona fede e/o la correttezza orientano l’ingiustizia. Gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., rispettivamente, riferiscono la correttezza all’attuazione delle obbligazioni e la buona fede all’esecuzione dei contratti, ma questi concetti, nella radicata cultura giuridica europea, formano ormai un’endiade di sinonimi [36] e, per molti, esprimono un’altra ed unitaria clausola generale, che non è confinata nell’area dei rapporti obbligatori ed opera implicitamente anche in contesti relazionali assoggettati alla disciplina aquiliana [37]. L’ingiustizia secondo buona fede/correttezza concerne ipotesi caratterizzate da una specificazione a priori degli interessi contrapposti, che può conclamarsi in modi estremamente diversificati: si pensi ad un rapporto giuridico, ma anche al c.d. “affidamento” incolpevole di una parte nell’altra (ossia all’aspettativa di poter confidare, quale presupposto delle proprie scelte, in un dato atteggiarsi di una situazione fattuale o giuridica, oppure in un comportamento altrui che risulti coerente) o all’esistenza di particolari qualificazioni soggettive del danneggiante e del danneggiato [38]. La buona fede, innervata – nonostante differenti opinioni – dal principio costituzionale della solidarietà, permette di bilanciare quegli interessi contrapposti e, quindi, di valutare comparativamente, a posteriori, i comportamenti e le posizioni dei protagonisti di un illecito aquiliano [39]. Ad esempio, essa può rivelare l’abusività [continua ..]


3.2. Ruolo dell’ingiustizia nell’art. 1218 cod. civ. La responsabilità da inadempimento quale species della responsabilità da fatto illecito

La responsabilità del debitore prevista dall’art. 1218 cod. civ. non va subordinata, di volta in volta, ad un criterio selettivo. Il riscontro di un’ingiustizia ex art. 2043 cod. civ., però, è a ben vedere superfluo nell’inadempimento, la cui ingiustizia è in re ipsa [56]. Quanto al contra jus, il vaglio dell’interesse leso dal debitore è stato effettuato, a monte, nella genesi del rapporto obbligatorio primario. L’interesse al conseguimento di una prestazione anima un diritto di credito solo se risulti “meritevole” a prescindere dall’eventuale successivo inadempimento, che determina il passaggio dall’attuazione fisiologica dell’obbligazione alla dimensione patologica della responsabilità. La fonte del rapporto obbligatorio deve superare un giudizio di conformità all’ordinamento effettuato o direttamente dal legislatore, come avviene nelle ipotesi di un’espressa previsione di legge, di un fatto giuridico in senso stretto oppure di un negozio tipico, o dall’interprete alla stregua di criteri parimenti legali indicati dagli artt. 1173, 1174 e 1322 cod. civ., come avviene nell’ipotesi di una fonte negoziale atipica [57]. Quanto al non jure datum, l’inadempienza è di per sé non autorizzata dall’ordinamento. La condotta del debitore deve uniformarsi all’obbligo strumentale al soddisfacimento dell’interesse creditorio ed il conflitto tra le libertà dei soggetti parti dell’obbligazione primaria, i quali saranno parti dell’obbligazione risarcitoria, è risolto dalla legge o dall’autonomia privata in una fase anteriore all’inadempimento produttivo di danno, che è addossabile al debitore senza ulteriori apprezzamenti di valore [58]. Sotto questo secondo aspetto, peraltro, anche l’inadempimento potrebbe essere escluso dalle cause di giustificazione della «legittima difesa» e dello «stato di necessità», che sono sì riconosciute dagli artt. 2044 e 2045 cod. civ. per la responsabilità extracontrattuale, ma rilevano pure per quella contrattuale [59], quantomeno come cause di impossibilità della prestazione non imputabili al debitore ex art. 1256 cod. civ. [60]. Le predette cause di giustificazione, del resto, sono l’epifania legislativa, in ambito civilistico, della [continua ..]


4. Divergenza tra gli artt. 2043 e 1218 cod. civ. sotto il profilo dei criteri d’imputazione

Gli artt. 2043 e 1218 cod. civ. divergono per il “criterio d’imputazione”, ossia per il collegamento tra un’eventuale responsabilità ed il soggetto che dovrebbe sopportarla. Il criterio d’imputazione della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. è la colpevolezza, nella forma della colpa o del dolo [72], che dev’essere dimostrata dal danneggiato. I soggetti coinvolti dall’illecito aquiliano non erano legati da vincoli giuridici che sacrificassero la libertà di chi è divenuto responsabile in funzione di un vantaggio da far conseguire a chi è stato danneggiato; ed il primo entra in una relazione già in origine patologica con il secondo solo per l’avvenuta invasione della sua sfera individuale [73]. L’ipotetica condotta che il danneggiante avrebbe dovuto tenere è allora ricostruita, quale termine di paragone per quella effettivamente tenuta, in una fase successiva in senso tanto cronologico, quanto logico, perché risulta da un processo di astrazione adagiato sulla concretezza della vicenda [74]. Il giudizio di colpevolezza, dunque, non è sostituibile con generalizzati meccanismi presuntivi [75]. Nell’ambito della responsabilità da inadempimento, invece, è il debitore a dover provare di non essere responsabile. In virtù di un combinato disposto, infatti, il debitore, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., deve dimostrare un’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 cod. civ., che non dev’essere imputabile ad un difetto della diligenza esigibile ex art. 1176 cod. civ. Pertanto, l’«inadempimento» è una mancata o inesatta esecuzione della prestazione per causa imputabile almeno alla colpa del debitore. Il criterio d’imputazione dell’inadempimento, però, si esaurisce nel «mancato adempimento», ossia nell’elemento oggettivo della mancanza o dell’inesattezza materiale della prestazione, sebbene l’elemento soggettivo della colpevolezza, nella dimensione del diritto sostanziale, contribuisca ad integrare l’inadempienza [76]. L’obbligazione risarcitoria, poi, rientra tra i vari effetti tipici della responsabilità da inadempimento ed ha come elementi costitutivi sia un inadempimento, sia un danno cagionato da quest’ultimo al creditore. Il [continua ..]


5.1. Varietà dei criteri d’imputazione nelle fattispecie settoriali di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La disciplina delle due specie di responsabilità civile non si esaurisce nelle regole, rispettivamente generali, degli artt. 2043 e 1218 cod. civ., perché contiene molte fattispecie settoriali, le quali hanno criteri d’imputazione variegati. Nondimeno, tali criteri sono spesso analoghi in ipotesi affini di responsabilità extracontrattuale e contrattuale. Ad esempio, gli artt. 2050 e 2054, comma 1, cod. civ. sono accostabili all’art. 1681 cod. civ.; e le regole degli artt. 2051 e 2052 cod. civ. sono simili a quella stabilita dall’art. 1693 cod. civ. per un’obbligazione contrattuale di custodia [92]. In effetti, «la formulazione di un criterio generale di imputabilità, pur se necessaria per completezza del sistema, deve svolgere tuttavia ruolo marginale e residuale rispetto all’esigenza primaria di individuare i differenti rapporti in cui il soggetto può venire a trovarsi con il fatto lesivo e le diverse conseguenti possibilità che lo stesso soggetto ha di impedire la produzione del danno» [93]. La giurisprudenza tende a riconnettere alla diligenza solo le prove liberatorie incentrate sulla condotta del responsabile, debitore o meno, come quando occorre la dimostrazione di «avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» o di «aver fatto tutto il possibile per evitare il danno» (ad esempio, negli artt. 1681, 2047, 2048, 2050 e 2054, comma 1, cod. civ.) [94]. Al contrario, le prove liberatorie senza espliciti agganci alla condotta del responsabile escluderebbero il nesso di causalità materiale, come quando occorre la dimostrazione della «forza maggiore» o del «caso fortuito» (ad esempio, negli artt. 1693, 1785, n. 2, 2051 e 2052 cod. civ.) [95]. I giudici propensi alla responsabilità oggettiva, però, la contaminano spesso con elementi soggettivi, fino a creare regimi “misti” di responsabilità [96]. Quest’ultima lettura del dato positivo, tuttavia, è stata tenacemente osteggiata da una parte della dottrina. Si è già osservato, infatti, che la causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. assorbe ormai la forza maggiore ed il caso fortuito, sebbene le discipline di alcuni contratti continuino ad impiegare queste prove liberatorie a mo’ di mera specificazione della regola generale [97]. Come nella disciplina delle [continua ..]


5.2. Fattispecie di responsabilità maggiormente rigorose per il criterio di imputazione o per l’irrilevanza della colpevolezza

Di certo, alcune fattispecie aquiliane ispirate a rationes peculiari, con un moto centrifugo, si sono distaccate maggiormente dal «fatto illecito», rectius dall’atto illecito di cui all’art. 2043 cod. civ., perché talvolta si diviene responsabili per la mera posizione rivestita verso la persona o il bene che siano risultati fonte del danno patito da altri, ossia a titolo oggettivo o, almeno, semioggettivo. Il nesso causale con l’evento lesivo potrebbe sussistere rispetto ad una condotta di terzi o ad una realtà materiale connessa alla qualifica giuridicamente rilevante rivestita dal responsabile, come quella di preponente ex art. 2049 cod. civ., di custode ex art. 2051 cod. civ. o di proprietario ex art. 2053 cod. civ. [116]. Si tende a ritenere che la responsabilità gravi sul titolare della qualifica anche qualora questi fosse incapace al momento dell’evento lesivo [117]. «Tutto ciò mette in chiara evidenza come la responsabilità civile non assolva una funzione unitaria, e meno che mai, come la giurisprudenza ha finito con l’ammettere, può essere ricondotta alla violazione di un generale principio esprimibile in termini di neminem laedere», anche perché le fattispecie di responsabilità indiretta od oggettiva hanno un àmbito di applicazione talmente esteso da non poter essere degradate a semplici eccezioni prive di significativi risvolti sistematici [118]. Nella disciplina dell’inadempimento, analogamente, è senza dubbio oggettiva, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., la responsabilità del debitore per la condotta degli ausiliari dei quali egli si sia avvalso, sebbene tale ipotesi di responsabilità vada preferibilmente inquadrata nella categoria di quelle per fatto proprio, ancorché in un’accezione lata, e non per fatto altrui (a differenza della responsabilità ex art. 2049 cod. civ.) [119].


6. “Garanzia” e “violazione del contratto” come istituti che prescindono da un inadempimento in senso tecnico

L’esigenza di tutelare la parte di un contratto da oggettive disfunzioni del sinallagma ha prevalso nelle fattispecie ove il riequilibrio economico tra le posizioni dei contraenti viene affidato all’istituto della “garanzia”, ad esempio ai sensi degli artt. 1483 ss., 1490 o 1578 cod. civ. La garanzia può nondimeno tradursi a carico del garante in un obbligo risarcitorio (primario come quello aquiliano) o nella risoluzione del contratto, ma l’uno e l’altro rimedio sono avulsi da un inadempimento, che presuppone tanto una preesistente obbligazione, quanto il mancato soddisfacimento dell’interesse creditorio per una condotta colpevole del debitore divergente da quella doverosa. Malgrado alcune opinioni dottrinali, la garanzia non è inscrivibile nella categoria dell’obbligazione, perché non obbliga il garante – ad esempio, il venditore, l’assicuratore o il locatore – ad un’azione od omissione che salvaguardi il garantito e sia valutabile secondo diligenza: in particolare, il garante non è obbligato ad evitare o, almeno, a verificare i presupposti della potenziale evizione piuttosto che i vizi della cosa oggetto di una compravendita, così come non è obbligato a scongiurare l’evento contemplato in un’assicurazione e temuto dall’assicurato [120]. La soluzione opposta, con un’evidente forzatura, postula in capo al garantito, in qualità di creditore, l’aspettativa di un vantaggio «che non si può sussumere né in un contegno controllabile ad una stregua di diligenza, e neppure nel risultato utile di un operare» [121]. Anche l’evizione per fatto proprio dell’alienante successivo al perfezionamento della compravendita può essere ricondotta alla relativa garanzia, malgrado l’usuale ancorché non pacifica circoscrizione del raggio applicativo di quest’ultima – in omaggio alla tradizione – alle vicende anteriori al negozio. Non c’è bisogno di ricostruire il fenomeno – ad esempio, in caso di doppia alienazione di un bene ad opera dello stesso dante causa – come illecito extracontrattuale, tanto che chi accoglie l’opzione aquiliana tende a ravvisare la colpevolezza del venditore nell’oggettivo scostamento della sua condotta dalla correttezza e, per di più, che pure la lesione dell’interesse [continua ..]


7. I c.d. “danni punitivi”

L’art. 1223 cod. civ., in base ad un’interpretazione aderente al significato proprio delle parole ex art. 12 disp. prel. cod. civ., non rinnega i “risarcimenti punitivi” sul modello dei punitive damages anglosassoni (espressione spesso equivocamente tradotta con quella “danni punitivi”) [129], i quali permettono di far conseguire al danneggiato somme eccedenti i pregiudizi realmente patiti. L’art. 1223 cod. civ., invero, si limita a stabilire che la determinazione di un risarcimento deve senz’altro comprendere, di regola, almeno il danno emergente ed il lucro cessante [130]. In un primo tempo, la Cassazione ha statuito che la funzione sanzionatoria dei punitive damages sarebbe stata contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento interno, che avrebbero impresso alla responsabilità civile una funzione squisitamente compensativa, ossia il compito di “restaurare” la sfera del soggetto leso sul piano patrimoniale, ancorché il pregiudizio sia non patrimoniale [131]. La Suprema Corte ha misconosciuto che la responsabilità, seppur soltanto civile, già avesse ed abbia una polivalenza ottenuta con la valorizzazione della sussistenza e della graduazione dell’elemento soggettivo del danneggiante: la motivazione addotta, perciò, è «al tempo stesso sciattamente perentoria e supponentemente apodittica» [132]. La sentenza in parola pecca di eccessivo zelo agevolato dal caso in esame, fino a perdere la visione d’insieme. Tuttavia, forse si voleva solo rimarcare l’essenza funzionale della responsabilità civile, venuta faticosamente alla luce dopo una lunga gestazione dottrinale e giurisprudenziale. Le sezioni unite della Cassazione, in un obiter dictum, hanno in seguito avuto modo di affermare che, oggi, una funzione sanzionatoria potrebbe «non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, ... giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, all’art. 96 c.p.c., u.c., in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall’art. 25 Cost., comma 2, [continua ..]


8. Conclusioni. Interessi meritevoli di protezione quale baricentro delle due specie di responsabilità e attuale connotazione funzionale di entrambe. Dolo e colpa quali forme non sempre indifferenti di colpevolezza

L’evoluzione dell’intera responsabilità civile – in coerenza, su un diverso piano, con gli istituti della garanzia e della violazione del contratto – è segnata dal progressivo spostamento della riflessione da un “dovere” di comportamento violato, che attribuisce centralità ad una condotta dannosa e solo normalmente colpevole, all’interesse leso del danneggiato, sebbene quest’ultimo interesse e quello dell’ipotetico responsabile vadano contemperati. La responsabilità da inadempimento e la responsabilità da fatto illecito, quindi, hanno oggi il medesimo compito di proteggere determinati interessi in caso di lesioni dannose [138]. Le due specie di responsabilità sono accostabili, appunto, se viene focalizzata la loro ratio, non l’effetto dell’obbligazione lato sensu risarcitoria in favore del danneggiato, perché sarebbe errato asseverare tra esse un’indifferenza «abbastanza rozzamente ricavata dalla constatazione che il risarcimento del danno è la conseguenza dell’una come dell’altra» [139]. Non si può più ritenere che la responsabilità civile assolva ad una preminente funzione sanzionatoria e deterrente. La funzione del risarcimento, invece, è perlopiù compensativa per i danni patrimoniali o satisfattiva per quelli non patrimoniali, anche se – come detto – sfumature sanzionatorie e deterrenti non sono da escludere. I due commi dell’art. 1221 cod. civ. sono indice della polifunzionalità della responsabilità civile. Il comma 1, al di là del riferimento all’antica quanto vacua immagine di una perpetuatio obligationis, è informato ad una funzione puramente compensativa, perché stabilisce che il debitore costituito in mora è di norma tenuto a risarcire per equivalente la prestazione investita da impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile, ma solo se non prova che, pur nell’eventualità di un adempimento, l’oggetto della prestazione sarebbe perito anche presso il creditore. Il comma 2, invece, è informato ad una funzione sanzionatoria nel dettare un’ec­cezione all’eccezione, perché stabilisce che il perimento o lo smarrimento della cosa illecitamente sottratta non libera mai dall’obbligo di corrisponderne il valore a chi ne abbia [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2022