Il contributo si occupa dell’eliminazione della causa del contratto dal dettato del Code civil francese in seguito alla riforma del 2016. La vera “rivoluzione” non consiste, in realtà, nel venir meno del requisito causale, solo “mascherato” da una diversa terminologia, ma nell’introduzione di una specifica norma sull’intervento del giudice sull’equilibrio contrattuale, con dei limiti ben delineati. Proprio tale profilo consente di trarre degli insegnamenti dall’esperienza francese, soprattutto in relazione al recente ruolo attribuito alla causa in concreto nell’ordinamento italiano.
Parole chiave: causa del contratto – diritto francese – ordonnance n. 2016-131 – causa in concreto – equilibrio contrattuale – intervento del giudice sul contratto.
The present paper deals with the elimination of the cause of contract in the French civil Code, after the reform of contract law in 2016. The real “revolution”, indeed, does not actually consist in the disappearance of the causal requirement, which is only “masked” with other words, but in the introduction of a specific article judicial intervention in contractual agreements in presence of significant imbalance in the parties’ rights and obligations, with specific limits. This peculiar feature allows to draw some conclusions from the French experience, especially in relation to the recent use of the causa in concreto within the Italian legal system.
Keywords: Cause of contract – French Civil code – ordonnance n. 2016-131 – causa in concreto – significant imbalance – judicial intervention in contractual agreements.
Sommario:
1. Premessa - 2. La causa nel diritto francese prima della riforma del 2016 - 3. La riforma del 2016: la disparition de la cause, une vrai révolution? - 4. Gli insegnamenti della riforma francese - 5. La situazione italiana - 6. Intervento giudiziale e libertà contrattuale
Negli ultimi decenni la dottrina europea si è interrogata sulla causa e, in particolare, sul suo ruolo quale requisito del contratto [1]. Si registra, infatti, una tendenza crescente alla sua eliminazione, non solo ad opera dei testi di soft law [2], ma anche di tradizioni giuridiche da sempre legate alla causalità degli spostamenti patrimoniali.
Da un punto di vista storico, gli ordinamenti di civil law del vecchio continente si suddividono tra coloro che, da sempre, sono fedeli alla teoria dell’astrazione (tra i quali spicca, in particolare, la Germania [3]) e coloro che pongono, viceversa, il principio di causalità alla base del rapporto contrattuale (si pensi alla Francia e all’Italia). Proprio in Francia ha avuto luogo uno dei più bruschi – almeno all’apparenza – cambi di rotta sulla tematica che ci occupa, stante l’elisione di ogni riferimento alla cause, con riferimento all’obbligazione e al contratto, dal dettato codicistico.
Anche in ragione della vicinanza tra l’ordinamento francese e quello italiano [4], lo studio della riforma d’oltralpe costituisce un interessante spunto di riflessione per chi si interroghi sulla causa, sul suo mutato utilizzo da parte degli interpreti e sui recenti orientamenti giurisprudenziali che propendono per un vaglio dell’equilibrio contrattuale mediante il giudizio sulla causa in concreto.
Per comprendere la vera portata della riforma francese del 2016 [5], è necessario effettuare una breve ricognizione delle tesi dottrinali e giurisprudenziali ad essa precedenti in tema di causa dell’obbligazione e causa del contratto.
La teoria classica e l’avvento del Code Napoléon
Sin dalle elaborazioni di Domat e Pothier, la causa era intesa quale elemento oggettivo dell’obbligazione, essendo priva di qualsiasi carattere riconducibile all’intenzione delle parti e al loro foro interno. L’esaltazione della forza della volontà delimitava il controllo giudiziale ai soli elementi obiettivi dei termini dello scambio, che si manifestavano nella struttura del regolamento contrattuale [6]. Non trovava dunque spazio alcun vaglio sulle motivazioni soggettive dei contraenti ad obbligarsi, in ossequio ai principi di autonomia della volontà e di sicurezza dei traffici giuridici [7].
Con l’avvento del Code Napoléon, l’assenza di una specifica definizione del termine “cause” [8] determinò il gemmare di un ventaglio di tesi diverse in ordine alla perimetrazione e al ruolo del requisito causale [9]. Dopo una prima adesione alla teoria classica, da un lato si manifestarono, seppur in modo minoritario, dei movimenti anticausalisti [10], dall’altro iniziò a svilupparsi la teorizzazione che trovò poi il suo culmine nella cosiddetta “subjectivation de la cause” [11].
Sulla scorta del dato codicistico, parte della letteratura distingueva tra causa dell’obbligazione e causa del contratto [12]. L’art. 1131 code civ. anc., infatti, richiamava la «cause de l’obligation» [13], ossia la causa dell’obbligazione di ciascuna delle parti, mentre l’art. 1132 code civ. anc. riferiva la causa alla «convention» [14], ossia all’accordo, alla struttura contrattuale. La causa del contratto si identificava dunque con l’operazione economica complessiva che le parti intendevano realizzare [15], differenziandosi dalla causa delle singole obbligazioni in capo a ciascun contraente [16]. Ad esempio, nel caso di un contratto di locazione ad uso abitativo, la causa dell’obbligazione del locatario sarebbe coincisa con la messa a disposizione dell’uso dei locali; la causa dell’obbligazione del locatore nel pagamento del canone; la causa del contratto nel godimento di un bene in cambio di un corrispettivo.
Secondo una prima tesi, il giudizio sull’esistenza della causa si sarebbe dovuto concentrare sulla sola causa delle obbligazioni [17]. Altri Autori invece, pur concordi sull’oggetto del vaglio di esistenza [18], ritenevano che la causa del contratto si sarebbe dovuta intendere non tanto quale ragione della struttura contrattuale nel suo complesso, ma come raison lointaine, ossia quale motivo [19] concreto che ha portato ciascuna [20] parte a obbligarsi, con sottoposizione a un giudizio di liceità [21].
Causa oggettiva e causa soggettiva
Discostandosi dalla dicotomia causa dell’obbligazione – causa del contratto, ritenuta ancor oggi foriera di profonda incertezza, l’orientamento maggioritario preferì ragionare in termini di causa oggettiva [22] e causa soggettiva [23].
La prima si sarebbe identificata con il fine immediato e diretto che spinge il debitore a obbligarsi [24]: non sarebbero, pertanto, venute in rilievo le motivazioni soggettive delle parti, ma solo la ragion d’essere, in astratto, del rapporto [25]. Ad esempio, nei contratti sinallagmatici, la causa oggettiva si identificava nell’interdipendenza tra le obbligazioni delle parti; in quelli reali nella consegna della cosa; in quelli aleatori nell’alea.
La causa soggettiva, invece, avrebbe indagato gli obiettivi perseguiti da ogni contraente, ricercando il fine, il “but” [26] della convention. In altre parole, la causa del contratto si sarebbe identificata con le ragioni che ogni parte aveva per concluderlo e con gli interessi che con esso cercava di soddisfare.
Anche secondo la teoria in esame, il giudizio sulla causa oggettiva si sarebbe concentrato sull’esistenza dell’obbligazione [27], mentre quello sulla causa soggettiva sulla liceità del contratto. Ai fini di validità di quest’ultimo, pertanto, la causa non solo doveva esistere, ma anche essere lecita. Ebbene, ai fini dell’esistenza dell’obbligazione (e, conseguentemente, del contratto), era sufficiente adottare una concezione oggettiva del giudizio causale. Tuttavia, l’elemento soggettivo – la “spinta” alla conclusione dell’accordo, l’interesse da realizzare – veniva comunque in rilievo già nei termini dello scambio [28], con notevoli problemi di sovrapposizione e di incertezza.
La subjectivation de la cause e le differenze dalla causa in concreto
Per comprendere appieno il tema della subjectivation de la cause, è necessario ricordare che il controllo causale in Francia poteva avere ad oggetto o l’esistenza dell’obbligazione o l’illiceità della convention. Secondo la tesi che distingueva tra causa oggettiva e soggettiva, il vaglio sulla prima si sarebbe espresso in modo meramente obiettivo, mentre con riferimento alla seconda avrebbero avuto rilievo anche le singole motivazioni dei contraenti.
I dibattiti dottrinali e giurisprudenziali sulla subjectivation riguardano non tanto il giudizio di liceità, in relazione al quale non si è mai palesato alcun dubbio sull’incidenza dei profili soggettivi, quanto quello di esistenza.
A partire dagli anni Novanta, parte della giurisprudenza [29] iniziò a superare la distinzione tra causa oggettiva e causa soggettiva ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’obbligazione, sposando la teoria della subjectivation de la cause [30]. Secondo quest’ultima, la presenza in astratto di una controprestazione non sarebbe più stata sufficiente a garantire l’esistenza del rapporto, dovendo il giudice indagare anche le motivazioni soggettive delle parti [31].
In questo contesto venne dunque in rilievo la nozione dell’“economia voluta” dai contraenti o dell’“economia del contratto” [32], che secondo i sostenitori della subjectivation de la cause andrebbe intesa come la struttura o l’organizzazione d’insieme della pattuizione [33]: la ricerca, la comprensione di una finalità complessiva che consenta di risalire agli interessi perseguiti da ciascuna parte [34].
Gli esiti di questo orientamento non vanno però confusi con quelli delle pronunce della Corte di cassazione italiana sulla causa in concreto [35]. Quest’ultima si qualifica come la funzione economico-individuale del contratto, ossia come la concreta composizione degli interessi contrapposti che lo specifico assetto contrattuale è volto a soddisfare. La tesi francese, viceversa, fornisce rilievo agli specifici obiettivi perseguiti da ciascun contraente, a prescindere dalla loro condivisione. La distinzione trova la sua ragione proprio nell’oggetto del controllo di esistenza, relativo all’obbligazione in capo ad ogni parte, valorizzando la motivazione dei singoli contraenti, intesi nella loro individualità.
L’orientamento venne successivamente temperato, continuando da un lato ad ammettere la possibilità di considerare il fine specifico perseguito dalle parti, dall’altro stabilendo in modo più rigoroso le condizioni in presenza delle quali esso potesse entrare nell’àmbito contrattuale [36].
L’eliminazione della clausola che rende il rapporto iniquo e non razionale: il caso Chronopost
Già qualche mese dopo la pronuncia che inaugurò la tesi della subjectivation, la Camera commerciale se ne discostò nel noto caso Chronopost [37]. Chronopost è una società che effettua un servizio di consegna in breve termine, alla quale vennero affidati dei plichi contenenti delle offerte per la partecipazione a due gare d’appalto, affinché fossero recapitati al più tardi entro il giorno successivo. Il termine non venne rispettato e il mittente, pertanto, rimase escluso da entrambe le procedure. Agì dunque per il risarcimento dei danni subiti. Chronopost eccepì una sua limitazione di responsabilità in forza di una clausola contrattuale in base a cui, in caso di consegna in ritardo, il risarcimento non avrebbe potuto superare il prezzo del trasporto pagato. L’attore sosteneva che la clausola fosse nulla, poiché la consegna in breve termine era l’elemento essenziale dell’obbligazione della propria controparte. Una limitazione di responsabilità avrebbe quindi privato di qualsiasi rilievo il suo inadempimento.
Riformando la sentenza della Corte d’appello, la Cassazione reputò non scritta la clausola limitativa, in quanto ritenuta contraddittoria rispetto allo scopo dell’obbligazione essenziale dedotta nel contratto (ossia, nel caso specifico, l’obbligo di puntualità nella consegna dei plichi). Il mittente, invero, si era rivolto a Chronopost proprio per la sua specializzazione in un servizio di spedizione veloce, che giustificava altresì il pagamento di un prezzo più alto rispetto a quello dovuto per l’invio mediante posta ordinaria.
La Corte non pose dunque attenzione ai singoli motivi perseguiti dai contraenti, ma al fine “oggettivo” [38] che il contratto era volto a realizzare [39]. Nel giudizio sull’esistenza del requisito causale, alla presenza della controprestazione si affianca così un controllo sulla “debolezza” di quest’ultima da un punto di vista economico. In particolare, si giunge a ritenere che la causa sia assente se contraddittoria rispetto agli impegni economici presi [40], non limitandosi a un’analisi di tipo atomistico, ma guardando al complessivo assetto del regolamento pattizio.
Quanto alla sanzione, l’invalidità venne circoscritta alla singola pattuizione che rendeva il rapporto iniquo e non razionale [41], in applicazione del principio di conservazione [42]. Si sarebbe così “riparato” l’“interesse al contratto”, con un intervento più efficace rispetto all’invalidità totale [43] ed evitando la necessità di raggiungere un nuovo accordo, in cui la medesima clausola sarebbe potuta tornare a figurare, soprattutto nell’ipotesi di una standardizzazione delle condizioni generali [44].
La causa venne dunque utilizzata con un ruolo che non le era direttamente proprio, divenendo strumento di accertamento della coerenza del regolamento contrattale. Ciò, però, senza giungere a una riscrittura da parte del giudice, quanto «rende[ndolo] coerente con ciò su cui si è effettivamente concentrato l’incontro delle volontà; respinge[ndo] ogni distorsione nell’aspettativa che si è legittimamente costituita» [45].
Il 2016 segna un anno fondamentale per il diritto contrattuale francese: con l’ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 [46], il legislatore [47] ha riformato una disciplina che era rimasta pressoché immutata, nei suoi tratti essenziali, sin dal 1804. Una delle modifiche cha ha avuto più risonanza negli Stati del vecchio continente è stata la disparition de la cause dal dettato codicistico, nella parte relativa al contratto.
Le ragioni di tale scelta ben si evincono dal Rapporto all’ordonnance: la volontà di fornire maggiore attrattività al diritto francese; di allinearsi ad altri Stati europei; di eliminare un fattore di incertezza, reso tale anche dai molteplici orientamenti giurisprudenziali sul tema [48]. Le direttrici sono dunque simili a quelle seguite nei Progetti di diritto contrattuale europeo, che non inseriscono la causa tra i requisiti del contratto, così da garantire semplificazione giuridica e una maggior certezza dei traffici, evitando che un concetto “fumoso” e “inafferrabile” possa determinare la caducazione del rapporto instaurato [49].
La decisione del legislatore francese, inattesa dalla dottrina [50], non si è però rivelata così rivoluzionaria. L’eliminazione del termine, infatti, ha avuto delle conseguenze solo sul piano formale, essendo la causa soltanto “mascherata” [51], ossia celata dalle “maschere” del contenuto [52], dei motivi [53], del fine [54] e della condizione determinante il consenso di una parte [55]. Rispetto alla disciplina antecedente, dunque, il risultato non cambia: la presenza della causa e la sua liceità continuano ad essere necessarie ai fini dell’esistenza e della validità del contratto [56].
La portata della riforma ben si evince dal dettato degli artt. 1162 code civ., 1169 code civ., 1170 code civ. e 1171 code civ., per i quali è utile effettuare una sintetica ricognizione dell’àmbito applicativo.
Art. 1162 code civ.: le spinte soggettive non rilevano ai fini dell’esistenza dell’obbligazione, ma continuano ad avere un ruolo nel vaglio di liceità
L’art. 1162 code civ. stabilisce che il contratto non può derogare all’ordine pubblico, né per mezzo delle sue stipulazioni né del suo scopo (“but”), sia esso o meno conosciuto da tutte le parti [57]. Il Rapporto di accompagnamento alla riforma aveva fortemente criticato la teoria della subjectivation de la cause, stante le incertezze da essa derivanti. Non si era però mai messa in discussione la rilevanza dei motivi nel vaglio di liceità del contratto, che continua ad essere ribadita anche nella versione attuale del Code nella norma in esame.
La contrarietà della pattuizione all’ordine pubblico [58] ne determina la nullità, ex art. 1178 code civ. [59]. Si giunge dunque al medesimo esito dell’art. 1133 code civ. anc., che disciplinava il contratto con causa illecita [60]; non ci si riferisce più, però, alla “cause”, ma al “but”, che ne sarebbe sinonimo [61].
A differenza del nostro art. 1345 c.c., l’art. 1162 code civ. prevede che il “but” non debba essere necessariamente conosciuto da tutte le parti. Secondo alcuni Autori, ne consegue che la nullità del contratto non sia tanto riconducibile alla deroga dell’ordine pubblico mediante il “but du contrat” in senso stretto (quello che noi intenderemmo come la causa contrattuale, l’obiettivo condiviso), ma mediante il “but” di una sola parte [62]. Ciò riporta lo studioso italiano più all’alveo dei motivi [63] che a quello della causa. La scelta francese continua dunque a fornire rilievo al motivo illecito determinante, non richiedendo che esso sia anche comune, con una prevalenza delle esigenze di ordine pubblico sugli interessi individuali [64].
L’art. 1169 code civ.: la nullità per contropartita illusoria o derisoria
Nonostante la causa non sia indicata dall’art. 1128 code civ. [65] tra i requisiti di validità del contratto, l’art. 1169 code civ. prevede la nullità del contratto a titolo oneroso quando, al momento della sua conclusione, la contropartita convenuta sia illusoria – ossia non costituisca una controprestazione reale, in base a un vaglio quantitativo – o derisoria [66] – ossia non sia caratterizzata da serietà, in base a un vaglio qualitativo – [67], recependo così i principi affermati dalla giurisprudenza precedente [68].
In base al combinato disposto con l’art. 1170 code civ., che si analizzerà subito a seguire, si richiede che il contratto presenti un’utilità minima per ogni contraente; utilità che costituirebbe la ragion d’essere del contratto e, dunque, la sua causa [69]. L’art. 1169 code civ. continuerebbe infatti ad essere espressione della teoria causale, nella sua declinazione in base a cui tutti gli impegni assunti devono avere una giustificazione e deve esserci un controllo di razionalità oggettiva dell’atto [70].
Il riferimento della norma alla “contropartie convenue” sarebbe indice di un vaglio improntato a maggior concretezza e che ricerchi l’“interesse contrattuale”, da individuarsi soltanto tra quelli considerati dalle parti a ragione del vincolo [71] e non in altri elementi esterni al rapporto [72]. Secondo altri Autori, la disposizione recherebbe con sé un forte rischio di ritorno alla soggettivazione: le nozioni di contropartita illusoria e derisoria sarebbero infatti troppo ampie e indefinite, determinando il pericolo di una valutazione giudiziale capace di spingersi oltre al controllo sull’utilità concreta dell’atto in senso oggettivo [73].
La sanzione prevista dall’art. 1169 code civ. è la nullità è relativa [74], che determina l’invalidità dell’intero contratto [75].
L’art. 1170 code civ.: l’éradication sélective della clausola che privi di sostanza l’obbligazione essenziale
L’art. 1170 code civ. [76] prevede che la singola clausola che privi di sostanza l’obbligazione essenziale del debitore deve ritenersi non scritta, positivizzando così le soluzioni adottate dalla Corte di cassazione nei casi Chronopost e Faurecia II [77]. Rispetto a tali arresti, si ravvisa però un ampliamento, in quanto il vaglio – che rimane sempre causale – non si concentra più sulle sole clausole di esclusione della responsabilità, ma viene generalizzato ad ogni clausola del contratto.
La sanzione non si risolve nella caducazione dell’intera pattuizione, come nel caso dell’art. 1169 code civ. [78], ma in quella della sola clausola, salvo che essa sia determinante per una delle parti [79]. Si giunge così a una “riscrittura” del contratto, tale da «le remettre dans son axe fondamental», nell’interesse delle parti e ricercando ciò che queste ultime avrebbero voluto [80].
La vera rivoluzione: l’art. 1171 code civ.
L’art. 1171 code civ. è stata una delle norme più discusse nel corso dei lavori preparatori della riforma, andando a tracciare i confini tra intervento giudiziale a tutela o a limitazione della libertà contrattuale. La disposizione positivizza nel dettato codicistico il vaglio del giudice sull’equilibrio contrattuale, in precedenza previsto solo nelle leggi speciali a tutela dei consumatori [81] e della concorrenza [82].
La norma prevede che, in un contratto di adesione, va considerata non scritta qualsiasi clausola non negoziabile, preventivamente determinata da una delle parti, che crei uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi dei contraenti. Specifica inoltre che la valutazione dello squilibrio non riguarda né l’oggetto principale del contratto né l’adeguatezza del prezzo alla prestazione [83].
L’intervento è dunque limitato ai soli contratti di adesione e alle clausole non negoziate, in quanto una sua generalizzazione si sarebbe potuta tradurre in una modifica strumentale della pattuizione, conformandola a una sorta di “modello ideale” definito dall’autorità giudiziaria.
L’autonomia contrattuale viene così rispettata – soprattutto con riferimento all’adeguatezza del prezzo – e, anzi, valorizzata: non si va ad incidere, invero, sullo squilibrio economico, ma solo su quello tra diritti e obblighi delle parti [84].
Secondo la dottrina si delineerebbe così, altresì, un limite a un utilizzo generalizzato dell’art. 1170 code civ. e del vaglio causale (seppur “mascherato”) a fini di invalidità: se il giudice non può intervenire sull’equilibrio economico nei contratti di adesione (e, dunque, in una specifica categoria di contratti non negoziati), a maggior ragione non può farlo in relazione a tutti gli schemi contrattuali utilizzando l’art. 1170 code civ. [85]. Anche in tale ipotesi, la clausola viene reputata non scritta, conservando il contratto [86] ed evitando il venir meno dei benefici che da esso possano derivare [87].
Quali, dunque, gli insegnamenti della riforma francese?
Il primo è che, per quanto concerne l’eliminazione della causa, non molto è cambiato, almeno sul piano sostanziale. Il termine “cause” scompare, ma il requisito è ancora presente, seppur mascherato, e continua ad essere utilizzato nel medesimo modo e per le medesime finalità. Dunque, non una vera rivoluzione o, quantomeno, non dalla portata così dirompente rispetto a come potrebbe a un primo sguardo apparire.
Il secondo riguarda la nuova prospettiva assunta con riferimento all’intervento giudiziale sul contratto e, più precisamente, sull’equilibrio contrattuale; profilo molto più delicato e discusso.
A partire dalla giurisprudenza inaugurata dall’arrêt Chronopost, lo strumento causale iniziò ad essere utilizzato – alcuni direbbero “manipolato” – al fine di accertare la non contraddittorietà delle singole clausole rispetto alla portata dell’impegno assunto dai contraenti. In assenza di strumenti e di rimedi specifici che si rivelassero idonei a far fronte a contratti squilibrati o “ingiusti” [88] erano dunque i giudici a cercare di fornire tutela, utilizzando i mezzi che il diritto civile metteva a disposizione.
La riforma del 2016, dunque, rivela tutta la sua novità non tanto nell’eliminazione del requisito della causa del contratto, quanto nell’inserimento nel Code civil di una disciplina generale relativa all’intervento giudiziale sulle manifestazioni dell’autonomia privata. Un intervento che, tuttavia, non va letto nel senso di una criticabile ingerenza nella sfera riservata alle parti, ma come una sua maggior tutela, in ragione della limitazione entro delineati confini e specifici requisiti, ben individuati dall’art. 1171 code civ.
«Alors, cessant leur torrent tumultueux, les règles classiques pourront regagner leur lit» [89]: non si rende più necessario un “adattamento” delle norme del diritto civile e non si pone il problema di un eccessivo e discrezionale controllo sull’equilibrio contrattuale, quantomeno nell’àmbito coperto da tale disciplina [90]. Ne consegue che l’art. 1171 code civ. oggi non maschera la causa, ma introduce un nuovo strumento di tutela a fronte di uno squilibrio significativo tra diritti e obblighi nei contratti di adesione che contengano clausole non negoziate [91]. In questo modo, ne si è già dato conto, si limita altresì un utilizzo generalizzato dell’art. 1170 code civ. Le nuove disposizioni sono così considerate «l’acte inaugural d’un renoveau du droit commun des contrats véritable, renouante pleinement avec la libre autonomie, le respect des volontés et la responsabilité individuelle». E anche per tale ragione, a livello terminologico, ci sembra ancor più corretto parlare di “intervento” e non di “controllo” del giudice sul contratto.
L’evoluzione della nozione di causa è nota e non è questa la sede per ripercorrerla [92]. Risulta però interessante, anche in questo caso, soffermarsi sull’allargamento delle maglie del suo utilizzo da parte della giurisprudenza, soprattutto mediante la cosiddetta causa in concreto [93]. Tralasciando le pronunce che ne hanno delineato il contenuto, valorizzando la funzione economico individuale perseguita dai contraenti [94], delle prime applicazioni innovative si riscontrano in tema di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per una delle parti [95]. La Suprema Corte, infatti, ha affermato che la causa non è solo un requisito genetico di validità del contratto, ma anche un requisito funzionale, che deve perdurare lungo l’intera vita del rapporto. Ne consegue che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si presenterà non solo quando l’esecuzione della prestazione debitoria divenga impossibile, ma anche quando divenga tale l’utilizzazione della prestazione della controparte; quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno. In tal caso l’obbligazione si estingue, stante la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale del contratto, ossia della sua causa concreta, e si può invocare il rimedio risolutorio.
Un’altra sentenza da cui si evince la portata dirompente attribuita alla causa da parte della giurisprudenza è la n. 22437/2018 [96] delle Sezioni Unite, solitamente richiamata nello studio della meritevolezza degli interessi contrattuali e delle clausole claims made. In motivazione, la Corte afferma che l’indagine sulla causa concreta «spazia dalla verifica di sussistenza stessa (ossia della adeguatezza rispetto agli interessi coinvolti) a quella di liceità (intesa come lesione di interessi delle parti tutelati dall’ordinamento)» [97] (corsivo nostro). L’esame dell’assetto sinallagmatico diviene il veicolo per accertare se si sia realizzata la funzione pratica del contratto, «là dove l’emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell’operazione economica» [98]. Con parole diverse, più il contratto è anomalo e squilibrato, più la causa – che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare [99] – deve giustificare tale anomalia [100].
Il giudice non si deve, però, soffermare sull’equilibrio economico, «che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale» [101], quanto sull’equilibrio tra le prestazioni, come peraltro avviene nel diritto dei consumatori, ex art. 33 c.cons., che si riferisce al «significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». Sono le stesse Sezioni Unite a rilevare che la protezione consumeristica è solo residuale [102]: l’utilizzo della causa in concreto consentirebbe dunque un ampliamento delle tutele, verificando l’adeguatezza delle prestazioni allo scopo e un controllo sulla congruità dello scambio [103], con un metodo non dissimile da quello adottato dalla Cassazione francese nel caso Chronopost sopra richiamato. C’è un bisogno di tutela (e ciò accade soprattutto a fronte della debolezza di una parte, priva di effettivo potere contrattuale); nell’ordinamento non è presente una norma specifica per darvi risposta; il giudice interviene con gli strumenti che la legge gli mette a disposizione. Insomma, la storia si ripete.
Secondo quanto argomentato sino ad ora, si può dunque ancora sostenere che, nell’àmbito che ci occupa, l’intervento giudiziale si scontri sempre con l’autonomia delle parti? A ben vedere, il tema della causa si intreccia qui in modo evidente con quello della giustizia contrattuale [104], soprattutto nella valorizzazione della causa in concreto [105] al fine di sindacare l’adeguatezza delle prestazioni. Le tensioni sono molteplici, dovendosi da un lato garantire la libertà dei contraenti, evitando un’ingerenza giudiziale nella regolazione dei loro interessi, dall’altro fornire rimedio alle situazioni che risultino irragionevolmente squilibrate, seppur in assenza di una formale asimmetria tra le parti, in un mutato contesto di mercato [106]. L’esperienza francese ha dimostrato che è difficile, se non impossibile, eliminare di punto in bianco un requisito come quello causale. Si può intervenire sul piano formale e terminologico, ma l’essenza della causa, seppur celata, tenderà sempre a ripresentarsi nelle trame di uno strumento diverso [107].
In Italia, il principio di causalità è primariamente volto a fornire una ragione agli spostamenti di ricchezza, così da evitare trasferimenti ingiustificati [108]. Con il giudizio sulla causa in concreto, tuttavia, ci si è spinti ben oltre. Se parte della letteratura sostiene che oggi siano molteplici le basi normative che forniscono rilievo al vaglio sull’equilibrio contrattuale [109], altri Autori puntualizzano che il contratto è pur sempre frutto di un conflitto di interessi, in cui ogni parte cerca di conseguire il risultato a sé più vantaggioso, anche a discapito dell’altra [110]. Secondo tale orientamento, il diritto europeo giustificherebbe un intervento giudiziale al solo fine di correggere le diseguaglianze sostanziali connesse a un’asimmetria di poteri [111], non potendo il giudice ingerirsi sui patti conclusi da soggetti con pari forza, in quanto ne comprimerebbe l’autonomia [112]. La causa, infatti, è richiesta in tutti i contratti e non solo a fronte di un’asimmetria di poteri [113].
La profezia sul rischio che la giurisprudenza si sarebbe potute avvalere della causa per rispondere alle istanze di giustizia contrattuale [114] si è dunque avverata. Anche in Italia, come in Francia, in assenza di uno specifico strumento previsto dal diritto positivo, sono stati i giudici a ricavarlo da quelli messi a loro disposizione. Le Sezioni Unite hanno affermato che «le norme non imprimono all’autonomia privata una specifica ed estraniante funzionalizzazione, bensì ne favoriscono l’esercizio, ma non già in conflitto con la dignità della persona e l’utilità sociale (artt. 2 e 41 Cost.), operando, dunque, in una prospettiva promozionale e di tutela», secondo una chiave di lettura di “risposta a una necessità di protezione”.
Il problema pertanto, in Italia oggi come in Francia ieri, è ancora l’assenza di confini non specificamente delineati dell’intervento giudiziale sul contratto, che rischia di far scivolare l’interprete da una finalità di tutela delle parti a un controllo o a un’ingerenza basati su singolari canoni di giustizia, con una definizione eccessivamente discrezionale del perimetro di adeguatezza delle prestazioni.
Pertanto, ancora una volta, l’esperienza francese si rivela preziosa. Se, un giorno, anche in Italia si volesse eliminare la causa del contratto per porsi in linea con le tendenze europee, ciò non costituirebbe, probabilmente, un cambiamento così radicale: non si rivoluzionerebbero i meccanismi di scambio e le parti e i terzi sarebbero tutelati per mezzo di altri strumenti, che continuerebbero a sottendere il principio di causalità degli spostamenti patrimoniali [115]. Ciò che all’evidenza risulta più che necessario è l’introduzione di una specifica norma generale relativa al vaglio sull’equilibrio contrattuale, che determini l’àmbito applicativo dell’intervento giudiziale, con specifici requisiti e un proprio apparato sanzionatorio. Un intervento legislativo sul modello dell’art. 1171 code civ. non sacrificherebbe la libertà contrattuale, ma, anzi, ne determinerebbe un arricchimento [116], consentendo l’instaurazione di un rinnovato – o nuovo, in quanto mai davvero avvenuto – processo di contrattazione, rendendo così la libertà contrattuale concreta ed effettiva [117]. Ancora una volta, pertanto, si attende una risposta del Parlamento [118]: quando anche le regole del nostro diritto civile classico potranno tornare, dal torrente tumultuoso, al loro letto?