Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Riforma del diritto contrattuale in Francia: tra (falsa) eliminazione della causa e intervento giudiziale (di Giulia Travan, Assegnista di ricerca e dottoranda – Università Ca’ Foscari di Venezia)


Il contributo si occupa dell’eliminazione della causa del contratto dal dettato del Code civil francese in seguito alla riforma del 2016. La vera “rivoluzione” non consiste, in realtà, nel venir meno del requisito causale, solo “mascherato” da una diversa terminologia, ma nell’introduzione di una specifica norma sull’intervento del giudice sull’equilibrio contrattuale, con dei limiti ben delineati. Proprio tale profilo consente di trarre degli insegnamenti dall’esperienza francese, soprattutto in relazione al recente ruolo attribuito alla causa in concreto nell’ordinamento italiano.

Parole chiave: causa del contratto – diritto francese –  ordonnance n. 2016-131 – causa in concreto – equilibrio contrattuale – intervento del giudice sul contratto.

The recent reform of contract law in France: between (false) elimination of the cause and judicial intervention in contractual agreements

The present paper deals with the elimination of the cause of contract in the French civil Code, after the reform of contract law in 2016. The real “revolution”, indeed, does not actually consist in the disappearance of the causal requirement, which is only “masked” with other words, but in the introduction of a specific article judicial intervention in contractual agreements in presence of significant imbalance in the parties’ rights and obligations, with specific limits. This peculiar feature allows to draw some conclusions from the French experience, especially in relation to the recent use of the causa in concreto within the Italian legal system.

Keywords: Cause of contract – French Civil code – ordonnance n. 2016-131 –  causa in concreto – significant imbalance – judicial intervention in contractual agreements.

COMMENTO

Sommario:

1. Premessa - 2. La causa nel diritto francese prima della riforma del 2016 - 3. La riforma del 2016: la disparition de la cause, une vrai révolution? - 4. Gli insegnamenti della riforma francese - 5. La situazione italiana - 6. Intervento giudiziale e libertà contrattuale


1. Premessa

Negli ultimi decenni la dottrina europea si è interrogata sulla causa e, in particolare, sul suo ruolo quale requisito del contratto [1]. Si registra, infatti, una tendenza crescente alla sua eliminazione, non solo ad opera dei testi di soft law [2], ma anche di tradizioni giuridiche da sempre legate alla causalità degli spostamenti patrimoniali. Da un punto di vista storico, gli ordinamenti di civil law del vecchio continente si suddividono tra coloro che, da sempre, sono fedeli alla teoria dell’astrazione (tra i quali spicca, in particolare, la Germania [3]) e coloro che pongono, viceversa, il principio di causalità alla base del rapporto contrattuale (si pensi alla Francia e all’Italia). Proprio in Francia ha avuto luogo uno dei più bruschi – almeno all’apparenza – cambi di rotta sulla tematica che ci occupa, stante l’elisione di ogni riferimento alla cause, con riferimento all’obbligazione e al contratto, dal dettato codicistico. Anche in ragione della vicinanza tra l’ordinamento francese e quello italiano [4], lo studio della riforma d’oltralpe costituisce un interessante spunto di riflessione per chi si interroghi sulla causa, sul suo mutato utilizzo da parte degli interpreti e sui recenti orientamenti giurisprudenziali che propendono per un vaglio dell’equilibrio contrattuale mediante il giudizio sulla causa in concreto.


2. La causa nel diritto francese prima della riforma del 2016

Per comprendere la vera portata della riforma francese del 2016 [5], è necessario effettuare una breve ricognizione delle tesi dottrinali e giurisprudenziali ad essa precedenti in tema di causa dell’obbligazione e causa del contratto. La teoria classica e l’avvento del Code Napoléon Sin dalle elaborazioni di Domat e Pothier, la causa era intesa quale elemento oggettivo dell’obbligazione, essendo priva di qualsiasi carattere riconducibile all’intenzione delle parti e al loro foro interno. L’esal­tazione della forza della volontà delimitava il controllo giudiziale ai soli elementi obiettivi dei termini dello scambio, che si manifestavano nella struttura del regolamento contrattuale [6]. Non trovava dunque spazio alcun vaglio sulle motivazioni soggettive dei contraenti ad obbligarsi, in ossequio ai principi di autonomia della volontà e di sicurezza dei traffici giuridici [7]. Con l’avvento del Code Napoléon, l’assenza di una specifica definizione del termine “cause” [8] determinò il gemmare di un ventaglio di tesi diverse in ordine alla perimetrazione e al ruolo del requisito causale [9]. Dopo una prima adesione alla teoria classica, da un lato si manifestarono, seppur in modo minoritario, dei movimenti anticausalisti [10], dall’altro iniziò a svilupparsi la teorizzazione che trovò poi il suo culmine nella cosiddetta “subjectivation de la cause” [11]. Sulla scorta del dato codicistico, parte della letteratura distingueva tra causa dell’obbligazione e causa del contratto [12]. L’art. 1131 code civ. anc., infatti, richiamava la «cause de l’obligation» [13], ossia la causa del­l’obbligazione di ciascuna delle parti, mentre l’art. 1132 code civ. anc. riferiva la causa alla «convention» [14], ossia all’accordo, alla struttura contrattuale. La causa del contratto si identificava dunque con l’operazione economica complessiva che le parti intendevano realizzare [15], differenziandosi dalla causa delle singole obbligazioni in capo a ciascun contraente [16]. Ad esempio, nel caso di un contratto di locazione ad uso abitativo, la causa dell’obbligazione del locatario sarebbe coincisa con la messa a disposizione dell’uso dei locali; la causa dell’obbligazione del locatore nel pagamento del [continua ..]


3. La riforma del 2016: la disparition de la cause, une vrai révolution?

Il 2016 segna un anno fondamentale per il diritto contrattuale francese: con l’ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 [46], il legislatore [47] ha riformato una disciplina che era rimasta pressoché immutata, nei suoi tratti essenziali, sin dal 1804. Una delle modifiche cha ha avuto più risonanza negli Stati del vecchio continente è stata la disparition de la cause dal dettato codicistico, nella parte relativa al contratto. Le ragioni di tale scelta ben si evincono dal Rapporto all’ordonnance: la volontà di fornire maggiore attrattività al diritto francese; di allinearsi ad altri Stati europei; di eliminare un fattore di incertezza, reso tale anche dai molteplici orientamenti giurisprudenziali sul tema [48]. Le direttrici sono dunque simili a quelle seguite nei Progetti di diritto contrattuale europeo, che non inseriscono la causa tra i requisiti del contratto, così da garantire semplificazione giuridica e una maggior certezza dei traffici, evitando che un concetto “fumoso” e “inafferrabile” possa determinare la caducazione del rapporto instaurato [49]. La decisione del legislatore francese, inattesa dalla dottrina [50], non si è però rivelata così rivoluzionaria. L’eliminazione del termine, infatti, ha avuto delle conseguenze solo sul piano formale, essendo la causa soltanto “mascherata” [51], ossia celata dalle “maschere” del contenuto [52], dei motivi [53], del fine [54] e della condizione determinante il consenso di una parte [55]. Rispetto alla disciplina antecedente, dunque, il risultato non cambia: la presenza della causa e la sua liceità continuano ad essere necessarie ai fini dell’esistenza e della validità del contratto [56]. La portata della riforma ben si evince dal dettato degli artt. 1162 code civ., 1169 code civ., 1170 code civ. e 1171 code civ., per i quali è utile effettuare una sintetica ricognizione dell’àmbito applicativo. Art. 1162 code civ.: le spinte soggettive non rilevano ai fini dell’esistenza dell’obbligazione, ma continuano ad avere un ruolo nel vaglio di liceità L’art. 1162 code civ. stabilisce che il contratto non può derogare all’ordine pubblico, né per mezzo delle sue stipulazioni né del suo scopo (“but”), sia esso o meno conosciuto [continua ..]


4. Gli insegnamenti della riforma francese

Quali, dunque, gli insegnamenti della riforma francese? Il primo è che, per quanto concerne l’eliminazione della causa, non molto è cambiato, almeno sul piano sostanziale. Il termine “cause” scompare, ma il requisito è ancora presente, seppur mascherato, e continua ad essere utilizzato nel medesimo modo e per le medesime finalità. Dunque, non una vera rivoluzione o, quantomeno, non dalla portata così dirompente rispetto a come potrebbe a un primo sguardo apparire. Il secondo riguarda la nuova prospettiva assunta con riferimento all’intervento giudiziale sul contratto e, più precisamente, sull’equilibrio contrattuale; profilo molto più delicato e discusso. A partire dalla giurisprudenza inaugurata dall’arrêt Chronopost, lo strumento causale iniziò ad essere utilizzato – alcuni direbbero “manipolato” – al fine di accertare la non contraddittorietà delle singole clausole rispetto alla portata dell’impegno assunto dai contraenti. In assenza di strumenti e di rimedi specifici che si rivelassero idonei a far fronte a contratti squilibrati o “ingiusti” [88] erano dunque i giudici a cercare di fornire tutela, utilizzando i mezzi che il diritto civile metteva a disposizione. La riforma del 2016, dunque, rivela tutta la sua novità non tanto nell’eliminazione del requisito della causa del contratto, quanto nell’inserimento nel Code civil di una disciplina generale relativa all’intervento giudiziale sulle manifestazioni dell’autonomia privata. Un intervento che, tuttavia, non va letto nel senso di una criticabile ingerenza nella sfera riservata alle parti, ma come una sua maggior tutela, in ragione della limitazione entro delineati confini e specifici requisiti, ben individuati dall’art. 1171 code civ. «Alors, cessant leur torrent tumultueux, les règles classiques pourront regagner leur lit» [89]: non si rende più necessario un “adattamento” delle norme del diritto civile e non si pone il problema di un eccessivo e discrezionale controllo sull’equilibrio contrattuale, quantomeno nell’àmbito coperto da tale disciplina [90]. Ne consegue che l’art. 1171 code civ. oggi non maschera la causa, ma introduce un nuovo strumento di tutela a fronte di uno squilibrio significativo tra diritti e obblighi nei contratti [continua ..]


5. La situazione italiana

L’evoluzione della nozione di causa è nota e non è questa la sede per ripercorrerla [92]. Risulta però interessante, anche in questo caso, soffermarsi sull’allargamento delle maglie del suo utilizzo da parte della giurisprudenza, soprattutto mediante la cosiddetta causa in concreto [93]. Tralasciando le pronunce che ne hanno delineato il contenuto, valorizzando la funzione economico individuale perseguita dai contraenti [94], delle prime applicazioni innovative si riscontrano in tema di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per una delle parti [95]. La Suprema Corte, infatti, ha affermato che la causa non è solo un requisito genetico di validità del contratto, ma anche un requisito funzionale, che deve perdurare lungo l’intera vita del rapporto. Ne consegue che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si presenterà non solo quando l’esecuzione della prestazione debitoria divenga impossibile, ma anche quando divenga tale l’utilizzazione della prestazione della controparte; quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno. In tal caso l’obbligazione si estingue, stante la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale del contratto, ossia della sua causa concreta, e si può invocare il rimedio risolutorio. Un’altra sentenza da cui si evince la portata dirompente attribuita alla causa da parte della giurisprudenza è la n. 22437/2018 [96] delle Sezioni Unite, solitamente richiamata nello studio della meritevolezza degli interessi contrattuali e delle clausole claims made. In motivazione, la Corte afferma che l’indagine sulla causa concreta «spazia dalla verifica di sussistenza stessa (ossia della adeguatezza rispetto agli interessi coinvolti) a quella di liceità (intesa come lesione di interessi delle parti tutelati dall’ordinamento)» [97] (corsivo nostro). L’esame dell’assetto sinallagmatico diviene il veicolo per accertare se si sia realizzata la funzione pratica del contratto, «là dove l’emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell’operazione economica» [98]. Con parole diverse, [continua ..]


6. Intervento giudiziale e libertà contrattuale
Fascicolo 5 - 2022