Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Meritevolezza recessiva (e preventiva) e disposizioni anticipate di trattamento dei beni digitali (di Remo Trezza, Dottorando – Università degli Studi di Salerno)


Il contributo muove dall’esigenza, sempre più sentita, di indagare una nuova dimensione del diritto civile, ovvero quello algoritmico, soffermandosi, in particolar modo, sull’istituto dell’eredità digitale, sulle regole successorie eventualmente applicabili ai beni digitali e sulla tutela della privacy postuma. Si cercherà di pervenire, attraverso un’interpretazione sistematica, alla possibilità di applicare le disposizioni anticipate di trattamento per i beni digitali, analizzandone la natura giuridica e si provvederà ad evidenziare la possibilità di revoca del consenso ora per allora espresso, il tutto analizzando la giurisprudenza di merito e guardando all’assiologia ordinamentale che impone per i sistemi di intelligenza artificiale una valutazione di meritevolezza preventiva e, in alcuni casi, come quello in questione, recessiva.

Parole chiave: eredità digitale – disposizioni anticipate di trattamento – privacy postuma – mandato post mortem exequendum.

Recessive merit (and preventive) and advance provisions for the processing of digital assets

The contribution stems from the increasingly felt need to investigate a new dimension of civil law, namely the algorithmic one, focusing, in particular, on the institution of digital inheritance, on the inheritance rules that may be applicable to digital assets and on the protection of posthumous privacy. It will try to reach, through a systematic interpretation, the possibility of applying the advance processing provisions for digital assets, analyzing their legal nature and it will highlight the possibility of revoking the consent now expressed by then, all by analyzing the jurisprudence on merit and looking at the legal axiology that imposes a preventive and, in some cases, such as the one in question, recessive merit assessment for artificial intelligence systems.

Keywords: digital inheritance – advance processing provisions – posthumous privacy – mandate post mortem exequendum.

 

SOMMARIO:

1. Introduzione. Verso un diritto civile algoritmico? - 2. L’“eredità digitale”: una categoria giurisprudenziale con varianti di natura codicistica - 3. Regole successorie applicabili ai beni digitali e tutela della privacy postuma. Necessità di un’interpretazione sistematica: disposizioni anticipate, revocabilità del consenso, meritevolezza recessiva e preventiva - 4. Conclusioni di raccordo e prospettive applicative di sistema - NOTE


1. Introduzione. Verso un diritto civile algoritmico?

L’I.A. ha investito, con le sue innovazioni e le sue tecniche, tutti i settori del diritto. Per i fini che qui interessano, è d’uopo soffermarsi, seppur in maniera schematica, sul rapporto tra I.A. e diritto civile [1], prendendo in esame, tra tantissime questioni, quelle che si reputano essere più interessanti, ovvero il caso degli smart contracts [2], della determinazione algoritmica dell’oggetto del contratto [3], della responsabilità civile da algoritmo [4] e dell’eredità digitale [5], oltre a quello già tanto discusso della “soggettività giuridica dei software [6]”, su cui, per ragioni di sistema, non ci si sofferma. La determinazione algoritmica degli interessi delle parti [7], attraverso un coacervo di interessi telematici fatti percepire al software, fa sì che si possa parlare di “autonomia contrattuale elettronica [8]”, ove, a maggior ragione, gli interessi delle parti, così come già accade ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. [9], dovranno oltrepassare la scure del vaglio di meritevolezza [10]. Un simile contratto, però, potrebbe generare “ontologicamente” o “successivamente” uno squilibrio del sinallagma che si ripercuote sul rapporto contrattuale [11] e, di conseguenza, sul fascio di situazioni giuridiche (sia esistenziali sia patrimoniali) appartenenti alla persona-contraente [12]. Va evitata, quindi, un’“asimmetria” algoritmica [13] ed esperiti tutti i rimedi affinché questa possa cessare [14], così che il contratto possa davvero essere, alla luce delle umane vicissitudini, “intelligente [15]”. Inoltre, anche l’intenzione “comune” delle parti andrà valutata in una dimensione “elettronica [16]”. L’inter­pretazione della legge in generale, e ancora del contratto, dovrà essere necessariamente conforme alle nuove regole algoritmiche [17]. Insomma, il diritto privato tout court inteso subisce una evoluzione continua, ma le regole civilistiche sembrano ben resistere [18], specie per il fatto che il contratto debba realizzare (e, in questa dimensione, va letto e interpretato) sempre e comunque i diritti della persona [19]. La determinazione algoritmica, invece, dell’oggetto del contratto è consentita [continua ..]


2. L’“eredità digitale”: una categoria giurisprudenziale con varianti di natura codicistica

Tema interessante, che sta emergendo sempre con più forza, è quello relativo all’eredità digitale. Tutto ciò che una persona lascia disseminato in rete, sui social networks, sulle piattaforme online [21] o nel proprio smartphone o, ancora, nel proprio i-cloud (specie per il gestore americano Apple) e così via, dopo la sua morte, che tutela avrà? Si pensi, ad esempio, anche al testamento olografo elettronico. In tal caso, si riuscirebbe a garantire il rispetto della data, della presenza (fisica o anche “da remoto” dei testimoni) e della sottoscrizione (in presenza o “da remoto”)? Collegando le norme del codice civile in tema di testamento olografo, con quelle relative al codice dell’amministrazione digitale e – se si vuole – con quelle relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19, che sempre più stimolano ad una “digitalizzazione” precoce e repentina per far fluire i traffici commerciali ed economici, è auspicabile che una soluzione di sistema possa essere sicuramente approntata [22]. Assai dibattuto, poi, è il tema, oltre al potenziamento umano [23], che desta moltissime perplessità [24], della necro-algoritmica, fenomeno per il quale si fa “risuscitare” virtualmente una persona deceduta per il bene di un caro ancora in vita [25]. In merito alla questione del potenziamento umano [26], ove l’I.A. viene utilizzata per la preparazione dei soldati (specie in America) affinché questi possano affrontare al meglio la guerra e qualsiasi altro tipo di battaglia per sconfiggere definitivamente e con tutti i mezzi possibili (si veda, per esempio, i droni-bomba [27] o le tecnologie innescanti guerre cibernetiche [28]) il nemico, viene da chiedersi se il limite della dignità umana [29] venga, in tal caso, rispettato [30]. Si conduca, poi, un’indagine sulla responsabilità – anche sul profilo internazionale [31] – derivante dai danni (anche da morte ingiusta [32]) provocati dai droni militari [33] guidati da un essere umano al fine di “localizzare” velocemente il nemico e “annientarlo”. In merito alla seconda questione, invece, bisogna dire che tecniche, come quelle messe a punto da Neuralink [34], o anche le chatbot risuscitative [35] di morti creino dei problemi, oltre [continua ..]


3. Regole successorie applicabili ai beni digitali e tutela della privacy postuma. Necessità di un’interpretazione sistematica: disposizioni anticipate, revocabilità del consenso, meritevolezza recessiva e preventiva

In tale dimensione, ovvero quella dei “beni digitali” (foto, video, scritti e così via), quali regole dovrebbero applicarsi dal punto di vista successorio [56]? Non c’è bisogno di aggiungere nuove norme a quelle già esistenti che, ancora una volta, sono in grado di sostenere il peso dell’innovazione (si pensi al combinato disposto dell’art. 810 cod. civ. con gli articoli del codice civile relativi alla successione mortis causa) [57]. Ulteriore profilo è relativo alla tutela della privacy [58] che la circolazione di tali beni digitali nel mondo globale (basta un like, un click per la condivisione affinché continuino a circolare) impone [59]. Il diritto alla privacy si estingue con la morte del titolare [60]? Se si estinguesse, dovrebbero estinguersi anche i beni digitali presenti nella rete e ancora circolanti nel momento nel quale non se ne possa più disporre [61]. Si potrebbe disporre per testamento, anche mediante l’istituzione di un legato (disposizione testamentaria a titolo particolare), che alcuni dati/beni digitali continuino ad essere amministrati [62]? Oppure, si può provvedere alla nomina di un esecutore testamentario che abbia il compito di eseguire le ultime volontà, anche relative ai beni digitali, del de cuis [63]? Inoltre, la persona può, ante mortem, decidere di accordarsi con il gestore delle piattaforme digitali – in tal caso con il gestore Apple – (magari sottoscrivendo delle DATD: “disposizioni anticipate di trattamento digitale”, come nel caso delle DAT: disposizioni anticipate di trattamento in tema di autodeterminazione della persona umana [64]), alle quali ha prestato il proprio consenso alla circolazione dei suoi dati, per la distruzione degli stessi (diritto di cancellazione dei dati, diritto alla deindicizzazione previsto dal nuovo Regolamento privacy, diritto all’oblio [65]) per il tempo in cui avrà cessato di vivere (ora per allora) [66]? E un tale consenso/accordo potrebbe essere revocato/risolto prima della morte [67]? Alla luce dei provvedimenti richiamati, risulta doveroso precisare che la volontà dell’interessato di vietare l’accesso ai diritti digitali dopo la sua morte deve essere espressa in maniera libera, informata e specifica (sulla stessa scorta del c.d. “consenso informato” ai sensi [continua ..]


4. Conclusioni di raccordo e prospettive applicative di sistema

Per concludere, si può senz’altro affermare che la volontà di privacy postuma dovrebbe essere espressa all’interno dell’ambiente digitale, grazie alla predisposizione, da parte del detentore dei beni digitali, di uno strumento che consenta all’utente di scegliere se nominare una persona che in futuro avrà accesso a tali beni (in tal caso dovrà indicarla specificamente); in alternativa il titolare del patrimonio digitale potrà conferire al provider l’incarico di eliminare i suoi beni dopo la morte. Queste previsioni dovrebbero, però, essere sorrette da iniziative legislative che stabiliscano anche la loro prevalenza o meno rispetto ad altre istruzioni. Al momento, il provider non predispone di alcuno strumento che permetta all’utente di manifestare la propria volontà o, qualora esistente, l’utente stesso decide di non avvalersene; in tal caso avrà a disposizione le altre soluzioni legalmente applicabili. Non sono presenti istruzioni lasciate dal defunto né in formato digitale né documentale: saranno le condizioni del contratto stipulato tra utente e provider a stabilire l’ac­cessibilità, da parte di terzi, ai beni costituenti il patrimonio digitale [99]. Per questi motivi, la soluzione privilegiata sembrerebbe essere, anche alla luce di quanto sopra esposto, quella di decidere, in vita, quali sorti attribuire al proprio patrimonio digitale (con uno degli strumenti per ora a disposizione) giacché, almeno di regola, la volontà espressa del de cuius è presa in considerazione come ipotesi prevalente su tutte le altre [100]. Ciò è quanto sembra suggerire anche il Consiglio Nazionale del Notariato [101]. Difatti, in tal modo, una volta disposto chi sia il soggetto prescelto e preventivamente indicato, sarà costui a sostituirsi al defunto e a mettere in atto la sua volontà [102]. Di conseguenza, il gestore diventerebbe mandatario di un mandato post mortem exequendum [103] di cui il mandante-de cuius abbia, nel momento in cui ha creato l’account, già dato specifiche indicazioni sul destino del proprio patrimonio digitale (sempre che la natura dell’attività da compiere sia suscettibile di essere oggetto di tale tipologia di mandato [104]). In un mondo sempre più “intelligente”, l’algoritmo che abbia a che [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2022