Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

V. Ricciuto, l´equivoco della privacy. Persona vs. Dato personale, E.S.I., Napoli, 2022 (di Roberto Senigaglia)


“L’equivoco della privacy”
tra consenso e capacità

Quello di Vincenzo Ricciuto è un libro di alta ermeneutica giuridica, che giunge a una tesi ragionevole, risultante dal connubio tra il pluralismo della realtà, le regole e la gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico [1].

È un libro che, assumendo ad oggetto della sua analisi il delicato e complesso ambito del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, non si fa attendere nelle soluzioni, non si rifugia nella timidezza critica, non indugia a respingere con fermezza esercizi dogmatici tendenti più a servire la “certezza” delle categorie che a rispondere realmente agli interessi tutelati [2].

segue

Insomma, è un libro intriso di consapevolezza realistica, oltre che di straordinaria coscienza di metodo, che scruta il diritto fondamentale guardando al dato personale come bene dotato di valore [3], di cui può liberamente disporne l’interessato o, a prescindere dal suo consenso, può farne uso un terzo che abbia oggettiva necessità di trattarlo per il funzionamento o l’esecuzione di talune specifiche attività (le altre basi di liceità) [4].

Osservando, quindi, il fenomeno della “circolazione dei dati”, l’autore dispiega la sua tesi muovendo da alcune premesse logico-ricostruttive, che possono riassumersi in cinque punti:

i) il dato personale è valorizzato dal mercato; esso è dunque un bene giuridico attratto dalla funzione circolatoria;

ii) il dato personale è un bene giuridico che non può essere ridotto a “pura merce”, ma è un bene (una merce) “speciale”, essendo espressione dell’identità personale dell’uomo;

iii) il suo regime di circolazione, per ciò, è senz’altro sottratto alla logica proprietaria, dell’attribuzione esclusiva, legata alla tradizionale lettura, esclusivamente in senso privativo, dell’atto di disposizione [5];

iv) Il GDPR intende ordinare questa realtà, articolando una disciplina del fenomeno di “circolazione dei dati” e quindi dell’attività di trattamento degli stessi. In definitiva, si è al cospetto di una disciplina del rapporto e non del diritto soggettivo.

v) Quando, poi, la base di legittimazione del trattamento è il consenso dell’interessato, quest’ultimo non può che assumere natura negoziale.

Vorrei ripercorrere i nodi problematici, dalla cui decostruzione e ricostruzione critica discendono le premesse appena enunciate e la relativa tesi, assumendo a banco di prova la questione del trattamento dei dati personali del minore di età [6]. Questione ben nota all’autore, tanto da eleggerla ad uno degli ambiti di approdo della propria teoria, nel punto in cui smentisce l’idea della necessità di tenere separato il consenso contrattuale dal consenso al trattamento nelle operazioni economiche riguardanti la fornitura di contenuti o servizi digitali contro la fornitura di dati personali 

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Fascicolo 5 - 2022