Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L´evoluzione sostenibile della riforma italiana della giustizia civile (di Carlo Pilia, Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi di Cagliari)


La recente riforma della giustizia civile (Legge n. 206 del 21 novembre 2021) indice profondamente sulla disciplina del processo e delle tutele stragiudiziali, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile delle soluzioni compositive consensuali di qualità. In tal senso, sono da segnalare i sistemi partecipativi per l'attivazione, il controllo e il sostegno della qualità, con la collaborazione diretta anche delle università.

Parole chiave: tutele consensuali – riforma – giustizia – processi partecipativi – mediazione.

The sustainable evolution of the Italian civil justice reform

The recent civil justice reform (Law no.206 of 21 November 2021) has a profound effect on the discipline of the process and extrajudicial protections, with particular reference to the sustainable development of quality consensual solutions. In this sense, the participatory systems for the activation, control and support of quality, with the direct collaboration of the universities, are worth mentioning.

Keywords: consensual protections – reform – justice – participatory processes – mediation.

SOMMARIO:

1. L’evoluzione della disciplina interna - 2. La Legge delega n. 206/2021 - 3. Verso un testo unico in materia di ADR - 4. L’estensione dell’obbligatorietà della mediazione - 5. Gli incentivi - 6. L’elevazione della formazione, trasparenza e qualità - NOTE


1. L’evoluzione della disciplina interna

Con il recepimento della Direttiva europea 2008/52/CE [1] l’Italia si è dotata della prima disciplina per la mediazione delle controversie in materia civile e commerciale che in precedenza non era praticata, né insegnata e neppure conosciuta dalla maggioranza degli italiani. La novità normativa è stata salutata con sorpresa e non poca contrarietà specialmente dal mondo forense, colto impreparato ad affrontare i necessari cambiamenti di approccio rispetto alla tradizionale gestione giudiziale delle controversie. La disciplina italiana degli aspetti organizzativi e di funzionamento della mediazione si trova raccolta in due principali fonti normative: il d.lgs. n. 28/2010 [2], che contiene le disposizioni legislative interne, e il d.m. n. 180/2010 [3], che riunisce le disposizioni attuative regolamentari. Nell’insieme, le iniziali disposizioni sono ancora in vigore, malgrado nel corso degli anni, a più riprese, siano state apportate significative modifiche normative che hanno rafforzato l’originaria impostazione costrittiva della disciplina italiana della mediazione [4]. Poiché di armonizzazione parziale, minima e graduale, la Direttiva europea 2008/52/CE concede ampia autonomia normativa agli Stati membri per declinare le discipline nazionali della mediazione secondo differenti modelli, da scegliere in base alle proprie tradizioni ed esigenze giuridiche. In via schematica, sul piano della qualità, l’art. 4 [5] sollecita gli Stati a promuovere i codici di condotta dei mediatori e i meccanismi di controllo della qualità del servizio compositivo. In particolare, si individua nella formazione iniziale e in quella successiva la principale leva qualitativa della professionalità del mediatore e dell’attività di mediazione. Sul piano della legalità, l’art. 5 [6] prevede che la legislazione nazionale, senza pregiudicare l’accesso alla giurisdizione, possa rendere obbligatorio l’esperimento della mediazione, attribuire al giudice il potere di sollecitare le parti ad esperirla e, comunque, introdurre un sistema di agevolazioni e sanzioni per promuoverne l’utilizzazione. Fin dal recepimento della Direttiva 2008/52/CE, l’Italia ha optato per un modello costrittivo della mediazione, così da sostenerne rapidamente l’introduzione e l’utilizzazione, principalmente per la [continua ..]


2. La Legge delega n. 206/2021

Dietro impulso dell’Unione europea [26] ed avvalendosi anche delle risorse europee messe a disposizione con i fondi del programma New Generation EU [27], l’Italia ha approvato un imponente piano nazionale di finanziamento per la realizzazione di varie riforme strutturali (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [28]) che, tra l’altro, interessano direttamente diversi settori della giustizia [29]. In attuazione dei predetti piani, sul versante della riforma della giustizia civile, la recente l. 206/2021 [30] contiene l’ampia delega al Governo per migliorare l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie [31]. In generale, in base al primo comma dell’art. 1, la delega per la riforma complessiva della giustizia dovrebbe efficientare il processo civile mediante l’introduzione di novità normative che riguardano le principali fonti, codice di procedura civile e leggi speciali. La riforma comporta un riassetto formale e sostanziale del processo civile che risponde ai tre obiettivi principali della semplificazione, speditezza e razionalizzazione, da realizzare nella garanzia del contradditorio e nell’osservanza dei principi e criteri direttivi della delega. All’interno di siffatta delega, nel quarto comma del medesimo art. 1, si precisano i principi e criteri direttivi da applicare nella revisione delle discipline delle due principali procedure stragiudiziali di composizione consensuale delle controversie, la mediazione e la negoziazione assistita. Dalle disposizioni della Legge delega, in sintesi, emerge una visione integrata della giustizia civile da riformare che abbraccia tanto il processo, quanto gli strumenti complementari di composizione stragiudiziale. Per tutti, infatti, si pone l’esigenza di una riforma strutturale, in quanto sia le tutele giudiziali che quelle stragiudiziali presentano delle gravi criticità che devono essere superate per rendere efficiente la giustizia civile. Comuni sono percorsi di riforma e gli obiettivi generali da realizzare, espressi con formule elastiche (semplificazione, speditezza e razionalizzazione) variamente modulabili a seconda delle tutele giudiziali e stragiudiziali. Dai principi e criteri della delega, in via schematica, emergono gli aspetti più significativi della riforma della mediazione, a cominciare dalla revisione del [continua ..]


3. Verso un testo unico in materia di ADR

Anzitutto, la delega legislativa concessa al Governo prevede un complessivo riassetto normativo della giustizia, che abbraccia l’insieme delle fonti giuridiche esistenti, a cominciare dal codice di procedura civile e dalle principali leggi speciali che concernono sia il processo e sia le discipline delle tutele stragiudiziali e, in particolare, quelle della mediazione. L’indicazione è senz’altro positiva, risponde a una sentita esigenza di semplificazione del sistema e, inoltre, carica la riforma strutturale della giustizia civile di importanti significati sistematici, che esprimono altrettante tendenze evolutive di portata generale. Per un verso, nel riassetto normativo si dovrebbero superare la frammentazione e la sovrapposizione delle tante fonti che si sono succedute. Con passare del tempo, si è assistito a periodiche novellazioni al testo del codice di rito e, soprattutto, all’introduzione di una pluralità di leggi speciali, anch’esse più volte modificate, che spaziano dagli aspetti processuali a quelli sostanziali. La legge delega 206/2021, come accennato, adotta una visione integrata della giustizia da rendere efficiente mediante interventi normativi che incidono sull’insieme delle fonti, a cominciare da quella principale costituita dal codice di procedura civile. Tuttavia, i comuni obiettivi della riforma non devono trovare organica declinazione solo all’interno della codificazione di rito, ma coinvolgono anche le leggi speciali dedicate sia al processo e sia alle tutele stragiudiziali. La riforma del codice di procedura civile e della disciplina del processo, quindi, si dovrebbero organicamente raccordare a quelle delle fonti e delle discipline delle tutele stragiudiziali, secondo una prospettiva comune e integrata di efficientamento del sistema della giustizia che, oramai a tutti gli effetti, comprende una pluralità di tutele. In tal modo, si supera la tradizionale visione della giustizia tutta incentrata sul processo [32], per aprirsi, oltre che all’arbitrato [33], anche alle altre tutele stragiudiziali complementari che con il tempo hanno avuto un notevole sviluppo a livello nazionale e sovranazionale [34]. La mediazione e le altre tutele stragiudiziali di composizione consensuale delle controversie, di conseguenza, saranno collegate finalmente in maniera stabile e strutturata alla giurisdizione, in conformità al­l’evoluzione [continua ..]


4. L’estensione dell’obbligatorietà della mediazione

Passando ai contenuti della disciplina della mediazione, molteplici sono gli aspetti da riformare per favorirne la maggiore e migliore utilizzazione. La Legge delega dedica una serie di principi e criteri alla riforma della disciplina della mediazione [40], in particolare, per quanto concerne l’estensione dell’obbligatorietà sia legale che giudiziale. Più precisamente, si introducono nuove fattispecie di obbligatorietà legale del previo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per le “controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura” [41]. In pratica, alle precedenti fattispecie di ricorso obbligatorio alla mediazione, che si confermano, se ne aggiungono delle altre concernenti i principali rapporti tra e con imprese. L’ambito applicativo della mediazione come condizione di procedibilità, pertanto, si rafforza ed estende ulteriormente, arrivando a coprire un’area ancora più vasta di contenzioso civile e commerciale. In pratica, l’obbligatorietà legale della mediazione preventiva tende a divenire la regola avente portata generale. Probabilmente, sarebbe più opportuno stabilire chiaramente un siffatto principio, facendo salve le testuali previsioni delle controversie che risultano escluse. All’estensione della condizione legale di procedibilità della mediazione, peraltro, si collega l’istituzio­nalizzazione di un sistema di monitoraggio statistico al fine di verificarne l’effettivo impatto. Dopo cinque anni dall’entra in vigore della riforma, infatti, si dovrà valutare l’efficienza della obbligatorietà legale e, se del caso, l’opportunità di rimodulare in senso rafforzativo o riduttivo la relativa condizione di procedibilità dell’azione giudiziale rispetto a ciascuna tipologia di controversia. In chiave evolutiva, l’indicazione normativa è assai importante poiché non si intende irrigidire il sistema dell’accesso alla mediazione, ma se ne riafferma l’adattabilità alla luce delle concrete risultanze statistiche emergenti dal monitoraggio che si deve condurre sulla pratica effettiva della gestione delle controversie [42]. Sempre sul fronte [continua ..]


5. Gli incentivi

Al rafforzamento dell’obbligatorietà della mediazione, coerente con l’impostazione prevalentemente costrittiva della disciplina italiana, nella Legge delega si affianca lo sviluppo di un approccio promozionale, finora poco utilizzato dal legislatore italiano. Per tanti aspetti, si intende incentivare l’accesso e la partecipazione al procedimento di mediazione e, di conseguenza, il raggiungimento dell’accordo compositivo. Anzitutto, si prevedono il riordino, la semplificazione e l’incremento delle agevolazioni fiscali già esistenti nella disciplina della mediazione [48]. Si introducono poi nuovi incentivi per le parti quali: crediti d’imposta per i compensi corrisposti agli avvocati e per il contributo unificato versato nel giudizio che si estingue, nonché il diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, con la concessione di un credito di imposta agli organismi di mediazione che in tali casi erogano gratuitamente il servizio compositivo. Si prevede, inoltre, la riforma dell’attuale regime tariffario delle spese di avvio e delle indennità dovute agli organismi di mediazione. Il monitoraggio dell’applicazione degli incentivi fiscali in mediazione permette di verificarne la copertura con le risorse pubbliche già stanziate, stabilendosi che per fare fronte ai maggiori costi si debba intervenire aumentando il contributo unificato dovuto per la proposizione dei giudizi. Con tali incentivi fiscali, quindi, si intende rendere la mediazione una via compositiva anche economicamente più vantaggiosa rispetto al processo. A tal fine, tuttavia, occorre lo stanziamento di adeguate risorse per coprire i maggiori costi dell’incremento delle agevolazioni fiscali, da reperire anche operando sul corrispondente inasprimento della misura del contributo unificato dovuto da quanti si rivolgono alla tutela giudiziale. In questo modo, anche sul piano economico, si orientano le scelte delle parti nell’accesso alle tutele stragiudiziali e giudiziali. L’agevolazione dell’accesso e della partecipazione alla mediazione, inoltre, si realizza mediante una complessiva revisione e semplificazione della disciplina della mediazione, in modo da superare diverse incertezze e criticità emerse dalla prassi. Più precisamente, con la delega [49] si intendono riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di [continua ..]


6. L’elevazione della formazione, trasparenza e qualità

L’incentivazione della mediazione, in base alla Legge delega, si deve realizzare pure attraverso lo sviluppo del piano della qualità purtroppo rimasto finora sacrificato nella disciplina italiana. Come accennato, l’opzione italiana per il modello costrittivo ha privilegiato l’imposizione dell’obbligatorietà legale e giudiziale dell’accesso alla mediazione, con l’applicazione delle sanzioni economiche e processuali per la mancata partecipazione al procedimento o la scarsa collaborazione all’accordo. In base all’iniziale normativa ancora vigente, l’accreditamento dei mediatori, dei centri di mediazione, degli enti di formazione e dei formatori richiede il rispetto di requisiti davvero minimi che, probabilmente, si giustificavano nella fase introduttiva della prima disciplina italiana attuativa della Direttiva europea 2008/52/CE. A distanza di un decennio, una volta che si è attuato e opera il sistema italiano della mediazione, occorre che si innalzino gli standard qualitativi e, soprattutto, si incentivino i meccanismi di trasparenza e confronto che permettono di animare anche in Italia una dinamica competitiva che sospinga il processo di miglioramento continuo del servizio compositivo. A questo riguardo, nella Direttiva 2008/52/CE è previsto che gli Stati membri sostengano le scelte degli utenti del servizio di mediazione attraverso un sistema multilivello di informazione da sviluppare in questa materia. Anzitutto, i professionisti del diritto devono dare adeguata informazione ai clienti sulla mediazione [61] e, inoltre, gli stessi giudici devono invitare le parti a partecipare alle sessioni informative sulla mediazione [62], affinché si abbia conoscenza dell’esistenza del servizio compositivo stragiudiziale e dei relativi vantaggi. Gli Stati membri devono incoraggiare, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione [63]. Per il pubblico deve essere disponibile su internet il codice europeo di condotta dei mediatori [64], che contiene regole qualitative per la migliore formazione dei mediatori e la qualità del servizio di mediazione. Infine, la Commissione europea mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi [continua ..]


NOTE