Il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente il finanziamento e alla riduzione del costo totale del credito ha dato luogo a non secondari dubbi interpretativi. Muovendo dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Lexitor e considerando la recente pronuncia della Corte Costituzionale del 22 dicembre 2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, co. 2, c.d. decreto Sostegni-bis, l’articolo tenta di individuare la disciplina applicabile alla restituzione dei costi non dovuti in relazione alla durata residua del finanziamento, facendo specifico riferimento alle regole in tema di indebito e arricchimento senza causa.
Parole chiave: credito al consumo – rimborso anticipato – riduzione del costo totale del credito.
The consumers’ right to early repayment the loans and to reduce the total cost of their credit has given rise to significant interpretative doubts. Starting from the interpretation given by the Court of Justice in the Lexitor case and considering the recent judgment of the Constitutional Court of 22 December 2022 which declared the constitutional illegitimacy of art. 11-octies, co. 2, of Law Decree n. 73 of 25th May 2021 (so-called decreto Sostegni-bis), the article tries to bring forward the discipline applicable to the restitution of costs not accrued for the residual duration of the loan, making specific reference to the rules on undue payment and unjustified enrichment.
Keywords: consumer credit – early repayment – reduction in the total cost of the credit.
Sommario:
1. Il quadro normativo in tema di estinzione anticipata del credito al consumo e le problematiche applicative - 2. Dalla distinzione tra costi up front (non rimborsabili) e costi recurring (rimborsabili) alla sentenza Lexitor - 3. L’adeguamento ai principi della giurisprudenza europea, l’intervento del legislatore nazionale e la relativa illegittimità costituzionale - 4. Per una ripetizione dei costi in caso di estinzione anticipata conforme alle regole generali: la qualificazione del contratto di finanziamento e la natura del diritto all’estinzione anticipata - 5. La giustificazione della rimborsabilità di tutti i costi - 6. Per una limitazione della retrocessione dei costi secondo la disciplina dell’arricchimento senza causa - 7. Quadro di sintesi e regime della riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento al consumo - NOTE
La previsione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, che nel nostro ordinamento ha trovato attuazione nell’art. 125-sexies TUB, collegandosi a quanto già previsto dall’art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, a sua volta attuato dall’art. 125, comma 2, TUB e dall’art. 3, d.m. del Tesoro dell’8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo), in forza della quale – in caso di rimborso anticipato del finanziamento – il consumatore «ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», ha tradizionalmente generato non secondari dubbi interpretativi. Può in tal senso rilevarsi, che la disposizione in questione, per quanto apparentemente non problematica, ha in realtà costituito uno dei profili di maggiore criticità e incertezza della disciplina sul credito ai consumatori, tanto da essere qualificata quale «uno dei nodi più difficili e controversi che gli organi comunitari si sono trovati ad affrontare in sede di elaborazione della nuova direttiva» [1] e che, come dimostra il contenzioso che il tema continua a generare [2], può dirsi tutt’altro che superato dalla normativa di riferimento. A ciò si aggiunga che una previsione specifica in tema di estinzione anticipata si trova anche, pur con una formulazione e una rilevanza differenti rispetto a quella riguardante il credito per l’acquisto di beni di consumo, nella Direttiva 2014/17/UE in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, dove l’art. 25 riconosce pur sempre al consumatore «il diritto di adempiere […] prima della scadenza», nel qual caso «ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito […] che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». In questo contesto le incertezze che caratterizzano il tema dell’estinzione anticipata del finanziamento di cui sia parte un consumatore si presentano all’interprete in tutta la loro complessità, in particolare per quanto concerne la determinazione dei costi da rimborsare, problematica questa su cui si intende rivolgere l’attenzione nella presente indagine e con riguardo alla quale sembra opportuno muovere [continua ..]
Al fine di determinare il rimborso dovuto al consumatore per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento, l’opinione che si era inizialmente diffusa distingueva tra costi up front e costi recurring, i primi non retrocedibili perché sostenuti per il solo fatto di aver concluso il finanziamento e quindi dovuti indipendentemente dall’estinzione anticipata, mentre i secondi risultando collegati alla durata del contratto originariamente programmata dovevano essere rimborsati in misura proporzionale alla durata residua del contratto [3]. Tale interpretazione, a fronte di una formulazione testuale della norma tutt’altro che perentoria e pur in mancanza di una delega al CICR o alla Banca d’Italia [4], veniva ricavata dalla normativa secondaria ed in particolare dalle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, nel testo adottato con il Provvedimento del 9 febbraio 2011, entrato in vigore il 3 marzo 2011 e rimasto immutato nel tempo sulla parte di interesse, laddove si stabilisce che il rimborso deve avvenire con riguardo agli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata [5]. In questa prima fase può dirsi che a fronte della distinzione tra costi retrocedibili (recurring) e non rimborsabili (up front), i profili che hanno interessato il tema del rimborso dovuto al consumatore per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento hanno riguardato essenzialmente l’interpretazione delle clausole contrattuali al fine di determinare la relativa giustificazione causale e quindi la natura delle singole voci di costo [6] o, al più, l’interrogativo circa la derogabilità convenzionale del criterio proporzionale del pro rata temporis [7]. Tale assetto è stato messo in discussione con effetti dirompenti a seguito della decisione della Corte di Giustizia nel c.d. caso Lexitor, dove si è affermato che l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (§ 36, enfasi aggiunta) [8], escludendo che ci si possa riferire unicamente ai [continua ..]
Alla pronuncia della giurisprudenza europea e alle eterogenee applicazioni del principio della rimborsabilità di tutti i costi del finanziamento ha fatto seguito un intervento normativo con cui il nostro legislatore, analogamente a quanto avvenuto in altri Stati membri [17], ha inteso conformare il diritto nazionale ai nuovi principi affermati nella sentenza Lexitor. Il riferimento è all’art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 (decreto c.d. Sostegni-bis), che – come si avrà modo di vedere – ha invero sollevato non secondarie questioni interpretative e di costituzionalità, in particolare con riguardo alla disciplina transitoria relativa ai contratti stipulati ed estinti prima della sua entrata in vigore. Prescindendo, per il momento, da tale ultima questione, può – per quanto in questa sede interessa – rilevarsi che con il citato provvedimento normativo il legislatore è intervenuto trasversalmente sul tema dei rimborsi dovuti per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento, riscrivendo le previsioni tanto per il credito immobiliare ai consumatori, quanto per il credito per l’acquisto di beni di consumo. Con riferimento al primo contesto, si è inserito un nuovo art. 120-quaterdecies. 1 TUB [18], eliminando al contempo il rinvio contenuto nell’art. 120-noviesdecies TUB all’art. 125-sexies TUB e quindi alla disciplina dell’estinzione anticipata per i contratti di credito per l’acquisto di beni di consumo. Con riguardo a quest’ultima disciplina, è invece stato riscritto completamente l’art. 125-sexies TUB, prevedendo in particolare la «riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte» (c.n.) e demandando al contratto la determinazione dei criteri per la relativa riduzione «indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato», criterio quest’ultimo che troverà applicazione in mancanza di diversa indicazione all’interno del contratto [19]. Inoltre, viene previsto, innovando radicalmente la disciplina rispetto a quella pregressa, che – per quanto riguarda i costi di intermediazione – il [continua ..]
L’intenso dibattito che la vicenda in esame ha suscitato e che si è dinnanzi tentato di ripercorrere sommariamente, pare con ogni probabilità destinato a permanere – pur sotto altra veste – anche dopo la riferita decisione della Corte costituzionale, non fosse altro che analoghi problemi interpretativi si pongono con riguardo all’estinzione anticipata dei finanziamenti per l’acquisto di beni immobili da parte dei consumatori in ragione di quanto previsto dall’art. 25 della Direttiva 2014/17/UE [28]. In particolare, la questione che sembra prospettarsi e che giustifica una riflessione sul punto, riguarda (non tanto il secondario e conseguente profilo dei criteri di calcolo dei rimborsi [29], quanto primariamente) la necessità di verificare se il quadro normativo di riferimento implichi un’applicazione rigorosa e disincantata dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor o, piuttosto, si rendano necessari dei distinguo che consentano di affermare la non rimborsabilità di alcune voci di costo pur rientranti nella definizione di “costo totale del credito”. L’interrogativo è viepiù rilevante considerando il dibattito attualmente avviato dal legislatore europeo con riferimento alla proposta della nuova direttiva relativa al credito al consumo del 30 giugno 2021 [30], apparentemente orientata a recepire indistintamente i principi enunciati dalla sentenza Lexitor, ma a cui hanno fatto seguito, prima, un diverso testo da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), poi, una posizione del Consiglio del 7 giugno 2022 [31] che propone significative modifiche al testo originario della proposta e, da ultimo, una proposta della Commissione Internal Market and Consumer Protection (IMCO) del 12 luglio 2022 [32] che sembra distaccarsi sensibilmente dai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor. Nello specifico, il Considerando n. 62 della proposta di nuova direttiva del 30 giugno 2021 afferma che in tema di estinzione anticipata del finanziamento «Come stabilito dalla Corte di giustizia dell’UE nella sentenza Lexitor, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore», prevedendo quindi all’art. 29 che «il consumatore ha diritto ad una [continua ..]
Quanto da ultimo detto indurrebbe l’interprete ad una impostazione critica nei confronti della rimborsabilità integrale dei costi del credito per effetto dell’estinzione anticipata secondo quanto affermato dalla giurisprudenza europea, ritenendo invece ragionevole e conforme al dato normativo – in particolare secondo le regole proprie della ripetizione dell’indebito (artt. 2033 ss. cod. civ.) [45] – una limitazione della retrocessione unicamente ai costi destinati a maturare nel corso del tempo secondo quanto originariamente divisato dalle parti, avvallando quindi la distinzione dinnanzi richiamata tra costi up front e recurring. Sennonché, la diversa soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia non sembra priva di giustificazioni, individuabili tanto in ragioni di politica del diritto, quanto di tutela del consumatore, risultando altresì coerente in chiave di analisi economica del diritto. In questa prospettiva può in primo luogo farsi riferimento al favor del legislatore europeo per l’estinzione anticipata dei finanziamenti, intendendo quindi la retrocessione integrale dei costi come incentivo all’estinzione anticipata, orientata a promuovere e favorire la scelta del consumatore di liberarsi dal rimborso periodico del finanziamento [46]. Ciò corrisponde, in particolare, ad una precisa scelta di politica del diritto del legislatore europeo diretta a favorire l’erogazione di finanziamenti e a contrastare la immobilizzazione del patrimonio [47], potendosi rilevare che la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento si determina per la disponibilità economica del consumatore, disponibilità che le istituzioni europee preferiscono sia immessa nel mercato consentendo agli operatori bancari di erogare nuovi finanziamenti ad altri soggetti [48], al fine ultimo di incrementare gli investimenti e la crescita economica. A tale giustificazione si aggiunge senz’altro la necessità, coerente con la prospettiva regolatoria del mercato che è alla base della normativa europea [49], di tutelare il consumatore di fronte al rischio di una determinazione convenzionale di costi che in concreto sono destinati a maturare nel corso del tempo e quindi sono senz’altro rimborsabili ma che vengono qualificati diversamente al fine di sottrarli alla restituzione in caso di estinzione anticipata. In questo [continua ..]
Le anzidette ragioni a sostegno della rimborsabilità di “tutti i costi”, per usare l’espressione della sentenza Lexitor, in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore non sembrano tuttavia in grado di condurre ad escludere che alcune voci di costo siano sottratte dal perimetro della retrocessione, sussistendo piuttosto non secondari argomenti a sostegno di una differente conclusione. In primo luogo, a voler essere rigorosi, la regola del rimborso di ogni costo dovrebbe condurre alla retrocessione anche delle tasse e delle imposte, espressamente incluse nella nozione di «costo totale del credito», dovendosi tuttavia rilevare che una tale soluzione – oltre ad essere difficilmente sostenibile in termini di ragionevolezza – implicherebbe che la nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB sarebbe non conforme alla normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia laddove esclude espressamente tali costi da quelli retrocedibili e, soprattutto, risulterebbe asistematica laddove si consideri che in altro contesto è proprio la normativa europea ad escludere la rimborsabilità delle imposte in ipotesi ben più radicali di sopravvenienza che incide sul contratto di credito. Il riferimento è, in particolare, al recesso di pentimento che l’art. 14 della Direttiva 2008/48/CE, come anche l’art. 125-ter TUB, accorda al consumatore nel termine di quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto e che, pur a fronte della espressa gratuità che lo caratterizza, non consente la retrocessione delle spese non rimborsabili pagate alla pubblica amministrazione. Ciò induce ad escludere condivisibilmente che le tasse siano restituite per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento e offre una prima indicazione in senso contrario all’applicazione rigorosa dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, affermazione questa che assume ancor più concretezza laddove si tenga presente, da un lato, che con riguardo all’estinzione anticipata del finanziamento il legislatore non ha previsto la gratuità e, dall’altro, che i principi generali che regolano la vicenda restitutoria per il caso di sopravvenienze che incidono sull’assetto originariamente divisato dalle parti suggeriscono che in realtà non «tutti i costi» siano effettivamente [continua ..]
La prospettazione dinnanzi fatta induce, quindi, a dubitare fondatamente che la lettura offerta dalla giurisprudenza europea consenta di semplificare eccessivamente il problema degli effetti dell’estinzione anticipata del finanziamento quanto ai costi che devono essere retrocessi al consumatore, imponendo piuttosto di limitare il principio espresso dalla giurisprudenza europea nella sentenza Lexitor unicamente ai costi che vengono imposti dal finanziatore, escludendo di conseguenza quelli corrisposti da quest’ultimo ai terzi estranei al rapporto di finanziamento [72]. A quest’ultimo fine, il riferimento è – in particolare – a quelle voci di costo che corrispondono a somme che non sono attribuite al finanziatore e relativamente alle quali lo stesso è estraneo per quanto riguarda la loro determinazione, non risultando rappresentative di una sua scelta organizzativa interna, la cui esclusione delle voci di costo rimborsabili non sembra porsi in contrasto con le rilevate ragioni sottese alla regola del rimborso integrale, risultando piuttosto coerente con un ragionevole ed efficiente distribuzione dei costi in ragione dei benefici ottenuti [73]. Tanto le regole generali applicabili alle restituzioni, come anche ragioni di efficienza allocativa, sembrano giustificare l’esclusione di alcuni costi dalla rimborsabilità per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento [74], dovendo rimanere a carico del debitore-consumatore i costi non determinati unilateralmente dal finanziatore e da questi non acquisiti [75]. In questo contesto, oltre alle imposte e ad eventuali oneri di stipula del contratto, tra i quali assumono rilevanza gli ipotetici costi notarili, deve farsi riferimento, da un lato, ai costi assicurativi e, dall’altro, alle commissioni per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento. Tuttavia, mentre per quanto concerne gli oneri assicurativi la rimborsabilità al consumatore consegue direttamente alla disciplina applicabile nel caso di specie al contratto di assicurazione, vale a dire la disposizione che – analogamente a quanto previsto dall’art. 122, comma 3, c. ass. per l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e diversamente da quanto previsto dall’art. 1896 cod. civ. per il contratto di assicurazione in generale – impone il rimborso della quota non maturata del premio (art. 22, [continua ..]