Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Considerazioni sul “diritto del minore ad una famiglia”, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale (di Chiara Savazzi, Dottoranda – Università degli Studi di Catanzaro)


Il presente contributo si incentra sull'iter evolutivo del diritto del minore ad una famiglia, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, che dichiara illegittima la normativa che non permette al minore adottato in casi particolari, di entrare a far parte della rete familiare dei genitori adottanti.

Parole chiave: adozione – minori – responsabilità genitoriale – legami parentali.

Considerations on the “right of the child to a family”, in the light of the ruling of the Constitutional Court

This contribution focuses on the evolutionary process of the minor's right to a family, also in the light of the ruling of the Constitutional Court, which declares illegitimate the legislation that does not allow the minor adopted in particular cases to become part of the family network of adoptive parents.

Keywords:  best interest – stepchild adoption. 

SOMMARIO:

1. Un diritto di famiglia in costante divenire - 2. Verso un diritto puerocentrico - 2.1. Il “diritto ad una famiglia” - 3. La L. 219 del 2012: da “figli diversi” ad un unico status - 4. L’adozione “in casi particolari” - 5. Riflessioni conclusive - NOTE


1. Un diritto di famiglia in costante divenire

Il 28 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha emesso un comunicato, con il quale ha informato di aver dichiarato incostituzionale le disposizioni relative all’adozione “in casi particolari”, laddove escludono che tra l’adottato e la famiglia dell’adottante si crei un rapporto di parentela [1]. Con la pubblicazione delle motivazioni, in data 28 marzo 2022, la Corte ha precisato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con la rete parentale dell’adottante, discrimina il minore adottato, rispetto ai soggetti che godono di un’”adozione piena”, violando gli artt. 3, 31 comma 2, 117 comma 1 della Costituzione e l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel quale si sancisce il rispetto, nel senso più ampio del termine, della vita privata e familiare di qualsiasi individuo.

L’adozione piena risponde all’esigenza di garantire la presenza di un nucleo familiare, quando il diritto del minore a crescere all’interno della propria famiglia non può trovare attuazione. Presupposti per avviare l’iter di adottabilità sono: lo stato di abbandono in cui il minore versa [2] e la mancanza o l’inidoneità dei genitori biologici [3]. Relativamente a quest’ultimo, è necessario verificare altresì che non vi siano parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e che siano in grado di provvedervi [4]. L’adozione piena è disciplinata dalla legge n. 184/1983 (v. infra) e comporta il venir meno dei rapporti con la famiglia d’origine; al contrario, mediante l’adozione in casi particolari, l’adottato mantiene i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine [5]. Tra i due tipi di adozione intercorrono delle sostanziali differenze. La prima può essere disposta a favore di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che raggiungano tale periodo sommando, al periodo di coniugio, quello della convivenza; tra essi e il minore deve esserci una differenza di età di almeno diciotto anni e non superiore a quarantacinque; da essa derivano tutti i diritti successori, sia in capo al minore verso l’adottante, sia viceversa. Per quanto concerne la seconda, essa può essere disposta a favore di coniugi [6], persone single, coppie conviventi così come specificato più volte dalla Suprema Corte [7]; tra l’adottante e il minore è prevista solo una differenza minima d’età pari a diciotto anni; infine, non deriva alcun diritto successorio in capo all’adottante, mentre l’adottato è equiparato ai figli legittimi per ogni disposizione relativa alla successione.

Pertanto, la decisione della Corte crea l’occasione per fare luce su un istituto di cui poco si parla, ad eccezione di quando si discorra di stepchild adoption [8] – ovverosia quello dell’adozione “in casi particolari” – disciplinato nell’ordinamento italiano [9]. La questione ci permette altresì di approfondire l’iter evolutivo, per nulla scontato e lineare, di una tematica alquanto complessa: il diritto del minore ad una famiglia.

Cosa c’è, dunque, all’origine di questa decisione della Corte costituzionale?


2. Verso un diritto puerocentrico

Come noto, l’assetto del diritto di famiglia, ha conosciuto, soprattutto negli anni più recenti, una importante evoluzione. Da un diritto totalmente “patricentrico” che ha contrassegnato l’ordinamento italiano, così come gli altri Paesi [10], fino alla seconda metà del XX secolo, ci si è diretti sempre più verso un diritto puerocentrico, mediante una considerazione maggiore del bambino, quale soggetto detentore di diritti ed interessi fin dalla nascita, nonostante la sua limitata capacità di organizzare da sé ogni aspetto della sua vita in tenera età. La spinta europea ha dato il suo contributo nella creazione di una società che possieda normative di tutela sempre più forte ed incentrata sui diritti del puer. A titolo di esempio, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) [11]sottolinea, all’art. 24, il diritto del minore di esprimere le proprie idee e convinzioni, in un processo di “autodeterminazione dinamica” [12] Inoltre, sul piano sovranazionale, la Convenzione sui diritti del fanciullo [13] (c.d. di New York), ratificata dall’Italia nel 1991, indica l’inte­resse del bambino come “superiore”, presupposto di cure e protezione da parte di coloro che ne esercitano la responsabilità. Egli ha diritto di sviluppare la propria personalità, di essere ascoltato, di poter esprimere la propria opinione. Questa Convenzione costituisce, proprio come l’art. 315 bis cod. civ., uno “statuto” dei diritti del fanciullo e del figlio, «un vero e proprio programma anche pedagogico, di formazione del minore, che impegna gli Stati che l’hanno ratificata ad adottare una serie di “misure appropriate” per realizzarlo efficacemente» [14].

La serie di diritti e le trasformazioni – in melius – degli stessi, cui la riforma ha dato vita, danno atto di come il best interest del minore rappresenta e continuerà a rappresentare [15] il focus principe delle decisioni degli adulti, siano essi genitori, parenti o organi giudicanti. Il diritto alla bigenitorialità e a far parte di una rete familiare viene statuito, di concerto, negli artt. 315 bis comma[16] e 337 ter comma[17] cod. civ., oltre che da norme collaterali al codice civile, ma altrettanto importanti [18].

Tutto è indirizzato verso la fondamentale importanza ricoperta dall’intera rete familiare, sia in assenza dei genitori, sia ad integrazione del “ruolo” degli stessi, così da parlare di «saldatura generazionale dei rapporti affettivi [19]». La figura del figlio non è più vista come individuo sul quale agire, bensì come soggetto che agisce, in base alla sua capacità di autodeterminarsi – in rapporto all’età – e alle sue esigenze ed aspirazioni; a tal proposito, viene modificato il titolo IX del codice civile, con l’intestazione “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli” [20].

Si pensi addirittura che, nei lavori preparatori della legge n. 219/2012, la Commissione aveva introdotto il “diritto all’amore” in capo ai figli, poi espunto dal disegno di legge; sarebbe stato senz’altro difficile intervenire su un «terreno alquanto delicato [21]», così prettamente specifico dei sentimenti e delle emozioni, ma che dà senz’altro l’idea di quanto la tutela affettiva e di cura sia messa al primo posto.

Il cambiamento non appare più solo nominalistico, come anni addietro, ma si sostanzia in una visione del rapporto di filiazione non più incentrata sulla soggezione della prole al padre o ai genitori, ma fondata sulla prospettiva del figlio, che acquisisce sempre più terreno d’azione.


2.1. Il “diritto ad una famiglia”

Non sempre accade che il diritto del minore a crescere in un nucleo familiare, possa essere riconosciuto e attuato fin dai suoi primi giorni di vita. Sono moltissimi i bambini, fin da quando è nato il mondo, che si ritrovano a non avere al loro fianco qualcuno che li accudisca, li cresca, li educhi, per le ragioni più disparate; per la morte dei genitori biologici, per l’abbandono da parte di uno o di entrambi, e così via.
L’istituto dell’adozione nasce, già in epoca romana, per sopperire alla mancanza di un padre e/o di una madre, nella vita di un infante.

La prima vera forma di adozione, in Italia, è stata introdotta nel 1967 [22], a protezione dei bambini minori di otto anni [23]. Essa era definita “speciale” – eccezionale, appunto – e aveva la finalità di ovviare al problema dell’abbandono. Permaneva, infatti, l’adozione “ordinaria”, inserita nel 1942 nel Codice Civile, volta soprattutto a soddisfare il desiderio di genitorialità di soggetti che, per svariate ragioni, erano impossibilitati a generare dei discendenti [24].

Con la legge del 1983 (v. supra), per fortuna si è concretizzato un cambiamento, dando centralità a quella che era definita “adozione speciale”, divenendo la stessa “ordinaria” ed eliminando il limite di otto anni d’età del minore adottabile. L’adozione “in casi particolari” permane, ad oggi, ma in casi specifici.

Nel tempo, anche la terminologia è cambiata. Se l’intitolazione della legge sull’adozione era, nel 1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, dal 2001 [25], reca “Diritto del minore ad una famiglia”, a dimostrazione della ratio che guida l’intera disciplina.

Mediante l’adozione piena, l’adottato diviene parte integrante della famiglia adottiva, recidendo qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia biologica, a garanzia dell’unitarietà del contesto di appartenenza e per facilitare lo sviluppo di una propria identità [26].


3. La L. 219 del 2012: da “figli diversi” ad un unico status

La famiglia non è sempre stata, quindi, uguale a quella che i nostri occhi possono oggi osservare – oltre che vivere – nelle sue svariate sfaccettature. Per quasi l’intero corso del ‘900 [27] essa appariva piuttosto come un monolite, con a capo il pater familias, unico detentore di decisioni e verità. Ciò si è mantenuto invariato anche con la nascita della Carta Costituzionale, la quale, infatti, è stata definita «una rivoluzione mancata per più di cinquant’anni [28]».

Il nostro codice civile, nella sua formulazione originaria del 1942, considerava un’unica tipologia di famiglia, ovverosia quella legittima, nata dal matrimonio. Questa concezione si è riversata, seppur in modo più equilibrato, anche nella Costituzione, la quale assicura, all’art. 30, tutela giuridica e sociale ai figli nati al di fuori del vincolo coniugale, compatibilmente con la tutela dei membri della famiglia legittima; si è, dunque, delineato un favor matrimonii che non è stato facile allentare [29]. Il “nato illegittimo” poteva essere riconosciuto se, al momento del concepimento, il “genitore naturale” non fosse unito in matrimonio o se, pur essendolo, il matrimonio fosse venuto meno per la morte dell’altro coniuge; il vincolo parentale nasceva esclusivamente tra il genitore ed il figlio riconosciuto. Diversamente, l’istituto della legittimazione, ex art. 280 cod. civ., attuabile nei confronti dei figli riconoscibili, parificava questi ultimi ai figli nati in costanza di matrimonio [30]. Con la legge 151 del 1975 [31], prima importante “rivoluzione” della struttura familiare del nostro Paese, la possibilità del riconoscimento è stata estesa a tutti i soggetti, anche se uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Permaneva in ogni caso il dualismo dello status filiationis, tra legittimi e naturali, tanto che gli effetti del riconoscimento non creavano alcun vincolo tra il soggetto riconosciuto e i parenti del genitore; ciò comportava disuguaglianze tra i vari, eventuali, figli, sul piano successorio e rendeva inoltre i figli naturali dei perenni figli unici [32]. Sul piano sovranazionale tale differenza di trattamento risultava una vera e propria discriminazione; basti citare la sentenza del 13 giugno 1979 della Corte EDU, con la quale si è rimarcato il valore fondamentale della dignità umana, insita sia nella persona in quanto tale, sia nelle formazioni sociali nelle quali questa viene ad inserirsi, anche qualora si tratti di “famiglia naturale”. Sul piano del diritto interno, rispetto al permanere delle suddette differenze tra un figlio ed un altro, la Corte costituzionale con svariate sentenze ha affermato che l’equiparazione della prole, riguarda solo il rapporto che si instaura tra genitore e figlio [33], mentre, per quanto riguarda il diritto successorio ha collocato i fratelli naturali all’ultimo posto tra i successibili chiamati per legge fino al sesto grado, prima dello Stato [34], motivando le decisioni [35] con la discrezionalità di cui gode l’ordinamento nella disciplina della materia, la quale presenta caratteri molto diversi da uno Stato all’altro, rispecchiando anche i valori presenti in esso, i quali non possono, se non con grande difficoltà, divenire univoci. è proprio per tale ragione che la Corte costituzionale ha sempre limitato la sua intromissione in materie la cui disciplina è ritenuta fortemente discrezionale.

Un profondo e radicale cambiamento si è avuto con la l. 219 del 2012 [36], la cui attuazione è avvenuta con il d.lgs. 154 del 2013 [37]. È stato configurato, all’art. 315 cod. civ., un unico status di figlio, il quale si presume essere tale, se nato in costanza di matrimonio, mentre lo diviene a seguito di riconoscimento da parte di uno o di entrambi i soggetti che ne rivendichino la genitorialità, se nato fuori dal matrimonio. Corollario essenziale di tale modifica, fondamentale da evidenziare in questa sede, è rappresentato da due articoli: l’art. 74 cod. civ., il quale statuisce che la parentela si basa sul vincolo fra persone discendenti da uno stesso stipite, laddove la filiazione avvenga all’interno del matrimonio, al di fuori, o per adozione; l’art. 258 cod. civ., il quale configura gli effetti del riconoscimento anche nei riguardi dei parenti del genitore.


4. L’adozione “in casi particolari”

L’adozione “in casi particolari” è stata introdotta nel 1983, per ovviare a quella che era l’adozione ordinaria, basata su un semplice accordo delle parti, incentrata maggiormente sul desiderio delle stesse di avere una discendenza, piuttosto che sull’intenzione del Legislatore di assicurare la presenza di un nucleo familiare a protezione di un minore (v. supra).

Ad oggi, è predisposta per assicurare un’adeguata assistenza morale e materiale nel rapporto con i genitori, laddove vi siano soggetti che possano prendersi cura di lui parallelamente alla sua famiglia, evitando la ricerca di un affidatario. Non vengono infatti recisi i legami di sangue con la famiglia naturale, ma essi si sovrappongono a quelli intercorrenti con il nucleo adottivo. Gli adottanti assumono il ruolo di responsabili della crescita e dell’assistenza del minore, divenendo titolari della responsabilità genitoriale ad ampio raggio, secondo l’art. 316 cod. civ. Con il nucleo familiare acquisito, non si crea alcun rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante (c.d. parenti) né tra l’adottante e la famiglia dell’adottato.

Può accadere, ad esempio, che entrambi i genitori biologici vengano a mancare e il bambino si trovi già ad essere inserito in un contesto familiare, di relazioni stabili, che non sarebbe ottimale sconvolgere, quando vi siano parenti disponibili a prendersene cura. In questo caso sarebbe del tutto inutile tentare un affido in attesa di una futura eventuale adozione legittimante [38], creando destabilizzazione nella vita di un minore in crescita. I casi posti dalla legge sono quattro e possono aver luogo anche quando non vi sia una situazione di abbandono, facendone richiesta coppie coniugate o persone single. La prima ipotesi si verifica quando il minore sia orfano sia di padre sia di madre e vi siano persone unite al minore da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente rapporto stabile, disposte ad occuparsene; la seconda può avvenire a favore del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; la terza è quella riguardante un minore orfano in condizioni di disabilità; la quarta è quella relativa ad una constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione “in casi particolari” ha aperto alla possibilità, attuata in molteplici casi, di adozione del figlio del proprio partner, anche in coppie dello stesso sesso [39], quindi quando il “genitore sociale” abbia lo stesso sesso del genitore “biologico” (o adottivo, in base ad un’adozione piena precedente).

Invero, la pronuncia in commento è incentrata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge sull’adozione, nella parte in cui, mediante il rinvio [40] all’art 300, comma 2 cod. civ., prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti del genitore adottante. Il giudizio, promosso dal Tribunale dei Minorenni di Bologna, trae origine dalla richiesta di un soggetto di adottare una bambina, nata da un percorso di fecondazione assistita, all’estero, intrapreso insieme al partner, nonché genitore biologico della minore. Viene altresì chiesto che vengano riconosciuti i rapporti civili, scaturenti dall’adozione, tra la minore e i parenti del rimettente/adottante. Il Tribunale accoglie l’istanza di adozione, sulla scia di un’interpretazione estensiva, ormai consolidata, dell’art, 44, comma 1, lett. d) della L. 184/1983 [41], ma ritiene di non poter riconoscere i suddetti rapporti civili, in base alla normativa vigente, proprio in forza del richiamo all’art. 300 c. 2 cod. civ. Il giudicante sostiene di non poter neppure considerare tacitamente abrogata la disposizione censurata, in quanto non emerge un’incompatibilità tra essa e la nuova disposizione di cui all’art. 74 cod. civ., relativa ai legami parentali [42].

Trascurando le doglianze processuali, promosse dall’Avvocatura generale dello Stato, si procede focalizzando l’attenzione sul nodo cruciale della questione, ovverosia la possibilità che anche dall’adozione “in casi particolari” derivi il riconoscimento della parentela tra adottato e famiglia dell’adottante.

La Corte costituzionale passa velocemente in rassegna le ipotesi (v. supra) di cui all’art. 44, l. n. 184/1983, soffermandosi su quella di cui alla lett. d), ed in particolare all’adozione del minore da parte del partner del genitore biologico, come nel caso concreto esaminato dal Tribunale di prime cure. Dopo aver ribadito il divieto di surrogazione di maternità [43], la quale, pur se attuata in Stato estero, non può comportare, in Italia, un “diritto alla genitorialità” incondizionato ed assoluto, la Corte sostiene che, in ogni caso, non possono essere ignorate quelle realtà fattuali in cui vi siano minori che vivono in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico. Lo scopo dell’adozione in casi particolari è costituito proprio dal riconoscimento e mantenimento di quei rapporti affettivi esistenti, che richiedono una tutela anche giuridica al fine di apportare una maggiore protezione all’interesse del minore.

La Corte muove anche da un ragionamento pratico concernente i presupposti e gli effetti dello strumento dell’adozione. Questa, infatti, richiede che il giudice, nella decisione di inserimento di un minore in un nuovo contesto familiare, valuti l’idoneità non solo degli adottanti, ma altresì dell’ambiente familiare in senso ampio. Proprio quest’ultimo viene negato al minore adottato “in casi particolari”, a dispetto dell’unicità dello status di figlio, di cui all’art. 315 cod. civ., norma cardine della filiazione. Far parte dell’intero nucleo familiare, vorrebbe dire, per l’adottato, divenire parte integrante di una rete composta da vari soggetti, anche da un punto di visto patrimoniale [44] e successorio. In effetti, la grande riforma del diritto di famiglia, avvenuta tra il 2012 e il 2013, ha valorizzato l’importanza dei legami parentali per la crescita del minore, statuendo che «il figlio ha diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti [45]» e ciò deve avvenire a prescindere dalla sussistenza di legami fra i genitori [46]. La doppia appartenenza di un minore a due famiglie, comunicanti o meno fra loro, come avviene nel caso di un bambino nato fuori dal matrimonio, non può tradursi in uno svantaggio per il soggetto di minore età; allo stesso modo, questo non può accadere nell’ipotesi in cui, ai legami di sangue, si aggiungano quelli giuridici derivanti dall’istituto dell’adozione “in casi particolari”. Essere parte, anche giuridicamente, di più di un nucleo familiare non significa rendere confusa l’identità di un individuo, ma al contrario prendere atto dell’evidenza dei fatti e garantirne tutela. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, appare quindi necessaria per rimuovere un ostacolo ingiustificato a quello che non deve essere letto come «un privilegio, quanto piuttosto [...] come il doveroso riconoscimento giuridico di relazioni che hanno una notevole incidenza sulla crescita e sulla formazione dei minori coinvolti e che non possono essere negate, se non a costo di incidere sulla loro identità [47]».

Attraverso l’opera di interpretazione evolutiva giurisprudenziale, che ha come focus sempre il preminente interesse del minore [48] a mantenere delle relazioni affettive stabili, si fa sì che la famiglia divenga, sempre più, il microcosmo principale dove le varie identità, specie quella dei minori, possano formarsi, esprimersi e sostenersi l’un l’altra.


5. Riflessioni conclusive

Si può formulare una conclusione alla stregua sia dell’excursus storico – giuridico svolto con riferimento al passaggio dalla considerazione del minore quale soggetto sottoposto, a quella dello stesso come soggetto titolare di diritti e interessi, sia dello sviluppo del diritto di famiglia, avvenuto finora, sempre volto verso una maggiore considerazione dei soggetti più vulnerabili, all’interno di un qualsiasi nucleo familiare.

Come si è potuto osservare, anche attraverso le sentenze menzionate che si sono susseguite nel corso degli anni, la Corte costituzionale ha sempre operato in un senso ampliativo di diritti e di garanzie nei confronti sia della famiglia in generale, sia dei suoi singoli componenti, comprendendone le esigenze nelle varie ipotesi che si possono verificare, all’interno della società (famiglie omo-genitoriali, genitori single, anonimato della partoriente, ecc.). Uno sguardo più pregnante è stato, ed è tuttora rivolto, ai minori, che godono o patiscono delle scelte messe in atto dagli adulti, e che pertanto è preferibile siano inseriti in una struttura familiare quanto più possibile ampia ed eterogenea, per ricevere quel confronto e quel sostegno affettivo di cui necessitano, nella fase dello sviluppo ma anche, in prospettiva futura, da adulti, conoscendo bene i loro legami di sangue o giuridici e potendo far affidamento sugli stessi. Ciò che acquisisce sempre più centrale importanza è il mantenimento della continuità affettiva nei legami sia biologici sia di fatto. Invero, anche questi ultimi devono necessariamente ricevere tutela dal Legislatore, il quale non può ignorarne l’esistenza laddove essi possano incrementare la cura verso un minore. Riconoscendo la presenza di un soggetto ulteriore rispetto alla famiglia d’origine – rectius biologica – del bambino, non si mina alla stabilità delle radici ma, piuttosto, si ampliano l’amore e la protezione di cui ogni individuo, specie se in età di sviluppo, necessita [49].


NOTE

[1] Art. 55, l. n. 184 del 4 maggio 1983, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori – Art. 300 comma 2 cod. civ.

[2] Presupposto oggettivo.

[3] Presupposto soggettivo.

[4] Cass., sez. I, 9021 dell’11 aprile 2018.

[5] Fa eccezione il diritto al mantenimento, il quale sussiste solo verso la famiglia adottante. Permane, invece, l’obbligo alimentare, ove necessario.

[6] Non è necessario che il vincolo coniugale persista da un determinato lasso temporale.

[7] Ex multis, Cass., sez. I, 9373 del 16 aprile 2018.

[8] La centralità del dibattito è stata per lungo tempo – e lo è ancora oggi – focalizzata sulla possibilità per il partner dello stesso stesso del genitore biologico del minore, di adottare quest’ultimo, in forza della lett. d), comma1, art. 44, l. n. 184/1983). Invero, dove si menziona una “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, la Cassazione ha proceduto ad un’interpretazione estensiva di tale lemma, includendo, oltre che la mancanza di richieste di affidamento (c.d. impossibilità di fatto), altresì la mancanza dello stato di abbandono, per la presenza di un genitore biologico (c.d. impossibilità giuridica). In ipotesi del genere, riconoscere il legame del minore con il partner (c.d. genitore sociale) del genitore biologico, significherebbe dare rilevanza ai rapporti familiari necessari per la crescita e la cura del fanciullo, a prescindere dal vincolo di sangue, salvaguardando la continuità affettiva degli stessi (v. infra). Ex multis, Cass. sez. I, 12962 del 22 giugno 2016. Sull’importanza della valorizzazione della continuità affettiva dei legami, Cass. SS. UU. 9006 del 31 marzo 2021.

[9] Artt. 44 ss. della l. n. 184/1983.

[10] A titolo di esempio, in Spagna e nei Paesi Bassi la potestà maritale e paterna fu vigente fino, rispettivamente, al 1975 e al 1958.

[11] Proclamata il 7 dicembre del 2000 e divenuta parte integrante del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009.

[12] M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2021.

[13] Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, 20 novembre 1989; ratificata dall’Italia con l. n. 176 del 27 maggio 1991, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”.

[14] Sull’argomento si v. M. Sesta, idem; P. Morozzo Della Rocca, La nuova disciplina della filiazione, Rimini, 2014; G. Ferrando, La legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Jus Civile, 3, 2012, 132-150.

[15] Sul punto, si v. S. Patti, Le nuove frontiere della responsabilità genitoriale in Rivista Familia, 2, 2021.

[16] Relativamente alla fase fisiologica del rapporto di coppia.

[17] Relativamente alla fase patologica del rapporto di coppia.

[18] A titolo di esempio, la l. n. 54 dell’8 febbraio 2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

[19] G. Ballarani, P. Sirena, Filiazione – Commento al Decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Milano, 2014, 149.

[20] Intestazione precedente alla riforma: “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio”.

[21] R. Carrano, Lo stato giuridico di figlio e il nuovo statuto dei diritti e dei doveri in Giustizia civile, 4, 2011, 188.

[22] l. n. 431 del 5 maggio 1967, Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile “Dell’adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell’adozione speciale”.

[23] Ibidem, art. 4: Nel titolo VIII dei libro I del Codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: “Dell’adozione speciale” [...] art. 314/4 – Condizioni per lo stato di adottabilità:Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

[24] L’istituto dell’adozione rappresentava, similmente a quanto accadeva in epoca romana, uno strumento per salvaguardare il proprio patrimonio, a beneficio di chi non avesse dato vita ad una propria “stirpe”. Sul punto si v. C. Ferrini, Manuale di Pandette, Milano, 1953, 694 ss.; E. Volterra, La nozione dell’adoptio e dell’arrogatio secondo i giuristi romani del II e del II sec. d.C. in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, Milano, 69, 1966. Il Codice Civile italiano, del 1942, in linea con l’intenzione di garantire una discendenza a chi non l’avesse, all’art. 291, sanciva: “L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i cinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la corte di appello può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di anni quaranta e se la differenza di età tra l’adottante e l’adottando è di almeno sedici anni”. Sulla ratio della disciplina sull’adozione del 1942, si v. V. Cottino, Di alcuni ordinamenti familiari nel nuovo codice civile, in Giur. it., 4, 1940.

[25] L. n. 149 del 28 marzo 2001, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

[26] La questione relativa al diritto a conoscere le proprie origini merita approfondimento in sede diversa.

[27] Sul punto, si v. A. Palazzo, La filiazione nella cultura giuridica europea in Trattato di diritto civile e commerciale – “Cicu-Messineo”, Milano, 2007.

[28] G. Dalla TorRE, Famiglia e Costituzione – Riflessioni su una rivoluzione promessa in Iustitia, 1999, 221.

[29] F. Prosperi, Unicità dello “status filiationis” e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio in Rivista critica di diritto privato, 2, 2013, 285 – 286.

[30] La legittimazione poteva avvenire o per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per regio decreto; successivamente, con la riforma del 1975, per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice.

[31] L. n. 151 del 19 maggio 1975, Riforma del diritto di famiglia.

[32] Sul punto, si v. A. Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, Torino, 2014.

[33] Corte cost., 12 aprile 1990, n. 184, con commento di E. Perego, La successione tra fratelli naturali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1990 in Giustizia civile, 5, 1991, 1133-1134; Corte cost., 23 aprile 2000, n. 532, con commento di E. Guerinoni, La Corte costituzionale ancora sulla successione legittima dei parenti naturali in Il corriere giuridico, 8, 2001, 1035-1040.

[34] Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, con commento di A. Scalisi, “Principio di parità” e successione tra collaterali in Il Diritto di famiglia e delle persone, 4, 1979, 1043-1057.

[35] Ibidem. La Corte, nel tentativo di bilanciamento della tutela dei figli anche se nati al di fuori del vincolo coniugale e della libertà di scelta, in capo allo Stato, di regolamentare i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore, afferma «l’articolo 30, terzo comma, della Costituzione non impartisce un comando immediato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in questi rapporti, ma si pone come «norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore dei figli naturali».

[36] l. n. 219 del 10 dicembre 2012, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

[37] D.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

[38] Corte cost. n. 383 del 7 ottobre 1999.

[39] Ex multis, Trib. min. Roma, 30 giugno 2014, con commento di M.G. Ruo, A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore in Famiglia e diritto, 6, 2015, 580-595.

[40] L’art. 300 cod. civ. disciplina l’adozione delle persone maggiori di età e dispone testualmente: “l’adozione non induce alcun rapporto civile [...] tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

[41] Da tempo, la Giurisprudenza di legittimità ha interpretato “l’impossibilità di affidamento preadottivo” sottostante alla norma di cui alla lett. d), come impossibilità giuridica oltre che di fatto. Ciò significa che l’adozione “in casi particolari” può essere predisposta, oltre che nei casi in cui non vi siano richieste di pre-affido da parte di soggetti o quando si siano susseguiti vari periodi di pre-affido non culminati positivamente in un’adozione, anche qualora il pre-affido non sia assolutamente praticabile, poiché il minore non si trova in stato di abbandono, in quanto ha un genitore biologico ed altresì un “genitore sociale” (ad esempio il partner del genitore naturale) che desidera adottarlo.

[42] Art. 74 cod. civ. (nella nuova formulazione introdotta dall’art. 1, comma 1, l. n. 219 del 10 dicembre 2012): “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli artt. 291 e seguenti”.

[43] Art. 12, comma 6, l. n. 40 del 19 febbraio 2004, “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.

[44] La Corte, al riguardo, si avvale di un esempio eloquente: “L’adozione già oggi incide giuridicamente sul rapporto dell’adot­tante con il minore, sicché nel caso in cui, ad esempio, la zia adotta il nipote, al suo precedente ruolo si sovrappone quello di madre adottiva, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono. Non si comprende, allora, perché questo non debba coinvolgere anche gli altri componenti del nucleo familiare”.

[45] Art. 315-bis cod. civ.

[46] Art. 337-ter cod. civ.

[47] Corte cost. n.79 del 28 marzo 2022.

[48] Il best interest del soggetto minorenne ha sempre rappresentato la ratio fondante delle sentenze della Corte costituzionale. Ex multis, 102 del 29 maggio 2020; 76 del 12 aprile 2017.

[49] Sul punto si v. C. Saraceno, M. Naldini, Sociologia della famiglia, Bologna, 2020.