Jus CivileCC BY-NC-SA Commercial Licence ISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Sulla nozione d'«impresa» e sugli effetti riguardo al private antitrust enforcement. Qualche riflessione a margine di una sentenza della Corte di Giustizia (di Emanuele Stabile, Dottorando – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)


La sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 ottobre 2021 nella causa C-882/19 affronta il tema della responsabilità della società controllata per illeciti antitrust commessi dalla controllante. Nel presente commento, innanzitutto, dopo una doverosa ricostruzione del quadro normativo applicabile, si analizzeranno i precedenti giurisprudenziali con particolare attenzione al concetto “funzionale” di impresa e alle sue implicazioni nel caso di specie. Successivamente, si esaminerà la dottrina avendo riguardo alla teoria dell’unità economica e al private enforcement. Alla luce dei risultati dell’analisi condotta, ci si interrogherà sulle condizioni in presenza delle quali si configura una responsabilità discendente verso la società figlia per illeciti antitrust commessi dalla madre e quali siano i diritti riconosciuti alla prima. Infine, si avrà modo di riflettere criticamente sulle conseguenze di una siffatta estensione della responsabilità civile.

Parole chiave: Società madre e figlia – Impresa – Unità economica – Violazioni antitrust – Responsabilità – Presunzione.

On the notion of «company» and on the effects on private antitrust enforcement. Some reflections on a judgement of the European Court of Justice.

The judgment of the European Court of Justice (ECJ) of  October 6th, 2021 in the case C-882/19 deals with the liability of the subsidiary for antitrust offences committed by the parent company. Firstly, in this essay, after a due reconstruction of the relevant regulatory framework, we will analyze the precedents of ECJ paying specific attention to the “functional” concept of enterprise and its implications in the present case. Later, we will examine the doctrine regarding to the theory of economic unity and private enforcement. In the light of the results of the analysis carried out, we will question on the conditions under which a descending responsibility to the subsidiary for antitrust offences committed by the parent company is assumed and the rights accorded to the subsidiary. Finally, it will be possible to reflect critically on the consequences of such an extension of civil liability.

Keywords: Mother and daughter companies – Company – Economic unit – Antitrust offenses – Liability – Presumption.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un’impresa può proporre un’azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione europea per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un’unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l’esistenza stessa del presunto comportamento illecito.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un’altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima società.

 

CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, causa C-882/19

SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. I precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia sulla nozione d’impresa … - 3.1. … e sulla qualificazione come impresa del gruppo societario. La teoria dell’unità economica nella giurisprudenza - 4. La dottrina - 5. Il commento - NOTE


1. Il caso

Tra il 1997 e il 1999 la Sumal, società di diritto spagnolo, acquistava due autocarri dalla Mercedes Benz Trucks España, tramite la Stern Motor SL, una concessionaria del gruppo Daimler. La Mercedes Benz Trucks España, a sua volta, era una controllata del gruppo Daimler.

Il 19 luglio 2016 la Commissione adottava la decisione C (2016) 4673 final con cui accertava che alcuni produttori europei di autocarri, tra cui la Daimler – e non la Mercedes Benz Trucks España –, avevano partecipato a un accordo collusivo sulla fissazione dei prezzi dei suddetti prodotti violando gli art. 101 TFUE e 53 SEE. La Daimler, in particolare, aveva posto in essere la condotta anticoncorrenziale dal gennaio 1997 allo stesso mese del 2011, in concomitanza dell’acquisto della Sumal.

Di conseguenza, quest’ultima agiva innanzi il Juzgado de lo Mercantil n. 07 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 07 di Barcellona, Spagna) chiedendo alla Mercedes Benz Trucks España il risarcimento del danno causatole dalla condotta anticoncorrenziale della Daimler, pari al sovrapprezzo che la Sumal avrebbe pagato a causa del cartello.

Il Tribunale di commercio respingeva la domanda poiché la decisione della Commissione aveva ritenuto responsabile dell’infrazione la controllante Daimler, unico soggetto a cui poteva chiedersi il risarcimento, e non la controllata Mercedes Benz Trucks España.

La Sumal proponeva appello all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna) la quale ultima sollevava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo, innanzitutto, se la dottrina dell’unità economica, di cui si dirà infra, ammetta l’estensione della responsabilità dalla società figlia alla società madre e viceversa nonché a quali condizioni ciò sia possibile. La Corte, in secondo luogo, chiede di precisare se la nozione di unità economica tra società di un gruppo si fondi esclusivamente sul concetto di controllo oppure su altri criteri. Laddove la Corte di Giustizia, in terzo luogo, ammetta l’estensione della responsabilità alla controllata, il giudice del rinvio chiede se sia compatibile con tale orientamento l’art. 71, par. 2, della legge sulla tutela della concorrenza spagnola, che contempla unicamente la possibilità di estendere la responsabilità della società figlia alla società madre, purché sussista una situazione di controllo tra le due.

Nel presente commento, analogamente a quanto fatto dalla Corte, ci si chiederà, innanzitutto, se e a quali condizioni una controllata risponda degli illeciti anticoncorrenziali commessi dalla controllante. Nondimeno, si analizzeranno i presupposti in presenza dei quali la società figlia non risponde della condotta della società madre.

Si valuterà, inoltre, se il diritto nazionale che prevede solo l’estensione della responsabilità dalla controllata alla controllante sia conforme al diritto europeo.


2. La normativa di riferimento

L’art. 101 TFUE vieta le intese anticoncorrenziali [1] poiché incompatibili con il mercato interno. La norma ha efficacia diretta [2], spiegando effetti direttamente negli ordinamenti statali, e una portata sostanzialmente generale, salve alcune eccezioni. Così, il settore agricolo non è soggetto alla citata disciplina ai sensi dell’art. 42 TFUE.

L’art. 101 TFUE contiene un’elencazione esemplificativa di intese proibite. In termini generali, esso vieta le intese c.d. orizzontali che intervengano tra imprese concorrenti operanti al medesimo livello della catena di produzione o distribuzione, ossia nello stesso perimetro territoriale e merceologico. Sono altresì vietate, a certe condizioni, alcune intese c.d. verticali, cioè quelle tra enti posizionati a diversi livelli della catena di produzione o distribuzione [3].

Innanzitutto, quindi, il presupposto per applicare l’art. 101, par. 1 TFUE è l’esistenza di un’intesa.

Il diritto europeo, volutamente, non definisce tale nozione così conferendole ampia flessibilità. Essa è stata precisata solo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia [4]. Ad ogni modo, un’intesa presuppone necessariamente il coinvolgimento di due o più imprese, altrimenti mancherebbe un requisito genetico della fattispecie: l’accordo tra diversi enti.

Per quanto qui interessa, tra le intese vietate rientrano gli accordi tra imprese che «… possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno …» [5]. Sono altresì vietate le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate.

Gli accordi possono avere forma scritta, orale o addirittura consistere in un comportamento tacito [6]. In ogni caso, però, deve ravvisarsi l’incontro delle volontà degli enti coinvolti [7]. La volontarietà della propria condotta fa si che le imprese non possano ignorarne la natura anticoncorrenziale e quindi debbano risponderne anche se ignorassero di trasgredire l’art. 101 TFUE.

In secondo luogo, affinché sia applicabile l’art. 101 TFUE occorre che l’intesa rechi un pregiudizio al commercio tra stati membri.

Ancora una volta, la normativa non definisce il concetto di pregiudizio, né quello di commercio.

Come noto, quest’ultimo riguarda l’attività economica transfrontaliera. Non può escludersi, tuttavia, che un accordo tra imprese di un solo paese membro, o straniere, oppure coinvolgenti anche un’impresa extracomunitaria, efficace sul territorio europeo, possa riflettersi negativamente sul commercio transfrontaliero [8] e dunque rilevare ex art. 101 TFUE. In virtù del principio di territorialità, infatti, rileva il luogo dove l’intesa esplica i propri effetti e non dove è conclusa [9].

Sul concetto di pregiudizio, ad un’attenta lettura della norma («… possano pregiudicare …»), emerge come questo possa essere anche solo potenziale. Non è necessario, dunque, un pregiudizio attuale e concreto al commercio, ma l’idoneità dell’intesa, accertata sulla base di ragionamento probabilistico sorretto da validi elementi fattuali e giuridici, a farlo sviluppare in modo diverso da come avrebbe potuto essere. Il pregiudizio derivante dall’intesa può ricadere tanto sui prodotti oggetto del cartello, c.d. effetto diretto, quanto su quelli connessi ai suddetti beni, c.d. effetto indiretto. In ogni caso, il pregiudizio non deve essere irrilevante alla luce di una valutazione oggettiva della fattispecie (c.d. criterio de minimis). Tale valutazione deve considerare vari elementi tra cui, ad esempio: il posizionamento delle imprese colludenti sul mercato, la quota di mercato detenuta dalle imprese, il loro fatturato [10]. L’accordo è sicuramente rilevante se riesce ad isolare tra di loro alcuni mercati degli stati membri [11].

In terzo luogo, l’intesa deve alterare la concorrenza ossia, in base ad un’analisi dell’oggetto dell’accordo o, in subordine, dei suoi effetti, deve modificare il normale svolgimento del mercato [12]. Tale alterazione era, e forse rimane, un concetto molto sfuggente [13].

Chiariti quali siano i requisiti per applicare l’art. 101, par. 1 TFUE, occorre riprendere l’analisi della norma.

L’art. 101, par. 2 TFUE stabilisce la sanzione per le intese vietate: la nullità di pieno diritto. Si tratta di una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio e che travolge l’intero accordo, salvo che sia possibile separare le parti vietate da quelle che non lo siano. Spetterà ai giudici nazionali statuire sulle conseguenze della menzionata nullità in base alle proprie norme interne.

L’art. 101, par. 3 TFUE, infine, consente che alcune intese non siano soggette alla disciplina del par. 1 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) «contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico»; ii) lascino «agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva»; ed evitino di iii) «imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi»; iv) «dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi». Qualora ricorrano tutte le menzionate condizioni, le imprese notificano la richiesta di esenzione alla Commissione la quale deciderà in merito [14]. Alla luce di un attento bilanciamento d’interessi, dunque, il Legislatore europeo ammette restrizioni alla concorrenza laddove siano indispensabili per tutelare interessi diversi, ma pur sempre rilevanti.

In materia antitrust, a valle dell’art. 101 TFUE si collocano il regolamento UE 1/2003 e la direttiva 2014/104/UE.

Il regolamento disciplina il procedimento con cui la Commissione accerta e sanziona una violazione del­l’art. 101 TFUE (c.d. public enforcement) nonché i suoi poteri e doveri. Per quanto qui interessa, l’art. 16, par. 1 del regolamento stabilisce un obbligo delle autorità amministrative e giurisdizionali statali competenti in materia di concorrenza a conformarsi alle decisioni della Commissione. E il successivo art. 27 impone alla Commissione di consentire alle imprese di difendersi nei procedimenti volti ad accertare una condotta anticoncorrenziale nei loro confronti.

La direttiva, invece, armonizza le norme sul risarcimento del danno derivante da illeciti antitrust (c.d. private enforcement). In particolare, l’art. 2, n. 2 della direttiva definisce l’autore della violazione alle norme sulla concorrenza come «l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza».

Sempre riguardo al soggetto responsabile per gli illeciti antitrust, infine, l’articolo 71 della legge spagnola n. 15/2007 sulla tutela della concorrenza (ley de Defensa de la competencia) prevede che coloro i quali commettano una pratica collusiva, definita dagli artt. 101 e 102 TFUE, debbano risarcire i danni causati, ma «le azioni di un’impresa possono essere imputate anche alle imprese o persone che la controllano, tranne quando il suo comportamento economico non è determinato da nessuna di esse».


3. I precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia sulla nozione d’impresa …

Il concetto di “impresa” non è definito da alcuna disposizione normativa europea, ma è frutto dell’at­tività interpretativa della Corte di Giustizia che ha affrontato l’argomento diverse volte.

Innanzitutto, nel caso Höfner i giudici europei hanno dovuto stabilire se un ufficio federale per il collocamento fosse un’impresa assoggettabile alle norme sulla concorrenza. La sentenza ha stabilito che: “… nel contesto del diritto della concorrenza, … la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento …” [15].

Tale nozione è stata poi precisata sia dal Tribunale dell’Unione Europea che dalla medesima Corte. Il primo ha definito l’impresa “un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica” [16]. La seconda ha stabilito che “… costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato …” [17].

La definizione di impresa è stata poi ulteriormente ampliata dalla giurisprudenza europea [18].

Ad esempio, nelle sentenze Wouters e Pavlov, in particolare, si afferma che, rispettivamente, gli avvocati e i medici specialisti, ma il principio di diritto vale per tutti i liberi professionisti, “nella loro qualità di operatori economici autonomi”, forniscono servizi sul mercato [19]. Essi sono remunerati dai propri clienti per i servizi prestati e assumono i rischi finanziari connessi all’esercizio della propria attività. Ne consegue che “… svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85 [nds, oggi 101 TFUE], 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione” [20].

D’altro canto, gli ordini professionali sono considerati associazioni di imprese. Indipendentemente dalla natura della disciplina applicabile “… quando adotta un regolamento … un ordine professionale non esercita prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma piuttosto appare come organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce un’attività economica”  [21].

I giudici europei si sono pronunciati anche sulla qualificazione come impresa di un ente pubblico. Laddove quest’ultimo svolga esclusivamente attività prive di carattere economico che siano espressione di una “prerogativa dello Stato” non vi è impresa [22]. Non può escludersi, tuttavia, che un ente svolga anche attività economiche, distinte da quelle riconducibili all’esercizio dei pubblici poteri [23], e quindi costituisca un’impresa. Ad esempio, la Corte ha precisato che non sono imprese gli enti del servizio sanitario nazionale che svolgano la propria attività gratuitamente e siano improntati al principio di solidarietà [24]. Più complesso il discorso per gli enti previdenziali poiché la qualificazione d’impresa è esclusa solo per coloro i quali esercitino attività nell’ambito di un regime previdenziale obbligatorio di base. Diversamente, per i regimi facoltativi può aversi impresa [25] poiché si esula dalle attività espressione delle prerogative dello stato prive di rilevanza economica.

Per concludere sul punto, la nozione di impresa è di tipo funzionale giacché è attenta alla sostanza della fattispecie considerata più che alla sua forma.


3.1. … e sulla qualificazione come impresa del gruppo societario. La teoria dell’unità economica nella giurisprudenza

In diverse occasioni, la Corte di giustizia ha affrontato il tema della qualificazione come un’unica impresa di più società.

Nella sentenza Akzo Nobel i giudici europei sono stati chiamati a stabilire la legittimità dell’imputazione alla controllante, la Akzo Nobel appunto, di azioni delle proprie controllate che la prima riteneva agissero autonomamente.

La Corte, facendo buon governo della concezione funzionale di impresa, ha affermato che questa “abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento”. “La nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche” [26].

In senso conforme si è espressa anche la pronuncia Knauf che, nell’ambito di un caso analogo, ha affermato: “secondo costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. La nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche” [27].

Insomma, l’“impresa” identifica un soggetto economico unitario, anche se composto da soggetti giudici distinti, com’è il caso del gruppo societario.

Tale principio di diritto, elaborato dalla Corte di Giustizia sin dagli anni settanta secolo scorso [28], si basa sulla nozione funzionale di impresa ed è il fondamento della teoria dell’unità economica e della responsabilità “ascendente” dalla controllata alla controllante per gli illeciti antitrust commessi dalla prima.


4. La dottrina

La dottrina dell’unità economica è stata dapprima elaborata in sede giurisprudenziale e poi recepita in ambito dottrinale dove illustri Autori si sono interessati dell’argomento sostanzialmente confermando gli arresti giurisprudenziali [29].

Avvalendosi della concezione funzionale di impresa, la teoria in commento sostiene che più imprese, sebbene giuridicamente distinte, possano essere considerate come un’unità economica [30] qualora ricorrano determinate condizioni.

In particolare, come rilevato nella storica sentenza ICI [31], per aversi un’unica impresa occorreva che la società madre controllasse, in termini societari, la figlia: la dottrina dell’unità economica, dunque, era applicabile ai soli gruppi societari.

Successivamente, la giurisprudenza ha ampliato il perimetro della teoria in commento. È stato ritenuto necessario, infatti, non solo un rapporto di controllo, ma anche l’effettiva influenza da parte della società madre sulla politica commerciale della società figlia. Si avrà un’unità economica, quindi, laddove quest’ultima non determini autonomamente la propria condotta sul mercato. Tale situazione, però, può determinarsi non solo in presenza di un controllo totalitario, ma addirittura di una partecipazione minoritaria a seconda della lex societatis applicabile.

La società madre, quindi, deve influenzare in maniera “determinante” le scelte della società figlia finendo per governarne la condotta commerciale “alla luce dei vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra le entità interessate, variabili a seconda dei casi e non elencabili in modo tassativo” [32].

In presenza di un controllo totalitario era riconosciuta una presunzione di influenza della società madre sulla figlia [33]. Laddove la controllante detenga l’intero capitale sociale della controllata “sussiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante nei confronti della sua controllata” [34]. “L’esistenza di un’unità economica può essere quindi dedotta da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale unità” [35].

Successivamente, tale impostazione è stata perfezionata richiedendo la dimostrazione da parte delle Istituzioni europee di ulteriori elementi idonei a supportare la menzionata presunzione.

Insomma, in presenza di una serie di fattori, tra cui un’influenza determinante della controllante sulla controllata, può aversi unità economica, ossia una sola impresa [36].

Ovviamente, in ossequio al diritto di difesa, la società madre potrà dimostrare l’insussistenza della predetta influenza sulla figlia e la sua indipendenza nelle scelte commerciali, ma dovrà superare il rigoroso onere della prova che incombe su di essa.

Ora, sia l’art. 101 TFUE, sia l’art. 2, comma 2 dir. 2014/104/UE individuano l’impresa quale responsabile delle violazioni antitrust [37].

Alla repressione di tali illeciti da parte della Commissione (c.d. public enforcement) [38], si affianca la possibilità per i danneggiati di chiedere il risarcimento del danno conseguente ad una pratica anticoncorrenziale (c.d. private enforcement) [39].

Il private enforcement ha un’efficacia deterrente di condotte illecite [40] giacché la prospettiva di dover risarcire dei danni induce ad astenersi dal compiere illeciti. Esso si affianca al public enforcement completando il quadro delle tutele di imprese e consumatori, c.d. “doppio binario”.

Il diritto al risarcimento danni è un istituto di origine nazionale. Salvo il considerando 7 del Reg. UE 1/2003, che ha fornito una prima base giuridica europea al private enforcement, e la direttiva 2014/104/UE, esso è regolato dal diritto dei singoli stati membri che dettano le condizioni e i modi per agire in giudizio. Purché, tuttavia, «dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)» [41].

Merita ricordare che la direttiva 2014/104/UE armonizza le norme sul risarcimento del danno antitrust limitandosi, purtroppo, a recepire le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza europea [42] senza offrire alcuna innovazione. Come rilevato da Autorevole dottrina, tale normativa, e in generale il diritto antitrust europeo, si propongono di tutelare il buon funzionamento del mercato, una “crescita efficiente e sostenibile della società” [43], le imprese e i consumatori. Per raggiungere tali obiettivi, la citata direttiva sembra superare “la categoria della responsabilità civile” per come è conosciuta negli ordinamenti nazionali, prospettando “una natura sui generis al danno antitrust” [44].

L’individuazione dell’“impresa” come responsabile degli illeciti, poi, estende (forse eccessivamente) il novero dei trasgressori (c.d. “infringers”) responsabili verso i danneggiati, quasi configurando una responsabilità oggettiva. Così facendo si rischia di scardinare la storica concezione della responsabilità civile che, lo ricordiamo, è rimessa alla disciplina statale [45].

La giurisprudenza europea, però, sembra non preoccuparsi di tale pericolo valutando più importanti l’ef­fetto utile e la piena efficacia del diritto antitrust che risulterebbero frustrati se non fosse riconosciuto ai danneggiati il diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti.

L’azionabilità in sede nazionale del diritto al risarcimento, inoltre, impone un coordinamento delle autorità amministrative e della magistratura nazionali con le decisioni prese dalla Commissione in materia antitrust [46]. Per tale motivo, ai sensi dell’art. 16 Reg. UE 1/03 le azioni risarcitorie conseguenti ad una decisione della Commissione, c.d. follow-on litigation, devono necessariamente rispettare tali provvedimenti.


5. Il commento

Il caso in esame offre l’occasione per valutare l’esistenza di una responsabilità discendente verso la società figlia per un’infrazione contestata alla società madre.

Come correttamente rilevato anche dall’Avvocato Generale Pitruzzella nelle proprie conclusioni, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il fondamento della responsabilità ascendente può essere ravvisato nell’influenza determinante esercitata dalla controllante sulla controllata che risulterebbe priva di ogni autonomia decisionale sulla propria politica commerciale.

Oppure, secondo un altro orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, la responsabilità ascendente si basa sull’unità economica tra diversi enti i quali finiscono per dare vita ad un’unica impresa.

La teoria dell’unità economica, però, può giustificare una responsabilità tanto ascendente [47] quanto discendente: ossia della società madre per gli illeciti della figlia e viceversa.

Come noto, “né l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 né la giurisprudenza determinano quale persona giuridica o fisica la Commissione abbia l’obbligo di ritenere responsabile dell’in­frazione e di sanzionare con l’irrogazione di un’ammenda … la Commissione può liberamente considerare responsabile di un’infrazione e sanzionare con l’irrogazione di un’ammenda qualsiasi entità giuridica di un’impresa che abbia partecipato a un’infrazione” [48].

Indipendentemente, dunque, che l’illecito sia imputato alla controllante o alla controllata, l’esistenza di un’unica impresa comporta che la madre e la figlia siano solidalmente responsabili per l’illecito commesso da una di loro [49]. Perché allora dovrebbe negarsi che la società figlia appartenente all’“impresa” risponda del­l’illecito?

Siccome, poi, l’infrazione è riconducibile ad una “sola” impresa, è altresì rispettato il principio della responsabilità personale. Come rileva l’Avvocato Generale “in questo modello ricostruttivo dell’unità economica non ci sono ragioni logiche per escludere che l’allocazione della responsabilità possa operare non solo in senso «ascendente» (dalla controllata alla società madre), ma anche in senso «discendente» (dalla società madre alla controllata)” [50]. E la Corte di Giustizia aderisce a questo orientamento [51].

In ogni caso, tuttavia, è necessario che la vittima di un illecito antitrust dimostri sia l’esistenza di un’unità economica, sia “il legame concreto … tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazio­ne di cui la società madre è stata ritenuta responsabile” [52].

Ovviamente alla società figlia, convenuta in giudizio per il risarcimento danni, deve sempre essere garantito il diritto di difesa, ma, come rilevato dalla Corte, esso si atteggia diversamente a seconda delle circostanze. Laddove l’illecito antitrust sia cristallizzato in una decisione della Commissione, la società figlia convenuta per il risarcimento potrà contestare l’esistenza solo di un’impresa unitaria, ma non dell’illecito poiché il giudice nazionale, come detto, deve conformarsi alla decisione della Commissione. Qualora manchi un provvedimento sanzionatorio, invece, la controllata potrà contestare non solo l’esistenza di unità economica, ma anche l’infrazione.

La sentenza in commento, dunque, amplia la portata del private enforcement poiché l’azione risarcitoria, alle condizioni suddette, potrà essere rivolta tanto verso la controllante quanto verso la controllata [53]. Di conseguenza, una legislazione, come quella spagnola, che contempli solo una responsabilità ascendente, ma non viceversa, è illegittima perché contraria al diritto europeo. Bisogna interrogarsi, però, se tali conclusioni non siano eccessive [54].

In primo luogo, è apprezzabile il tentativo della giurisprudenza di offrire maggior tutela ai consumatori, ma sorge il dubbio che si sia estesa troppo la responsabilità dell’“impresa” arrivando a colpire la controllata che, proprio in quanto priva di ogni autonomia, si è limitata ad eseguire le direttive impartitele. Se l’illecito è stato determinato dalle indicazioni fornite dalla controllante, perché dovrebbe risponderne la controllata, per di più priva di un concreto potere di dissociazione dalle direttive impartite?

In secondo luogo, la sentenza Sumal, pur rispettando formalmente il principio della responsabilità personale, chiama la controllata a rispondere per fatti che sfuggono al suo controllo. Bisogna dunque chiedersi se, e come, la responsabilità c.d. discendente rispetti il nesso di causalità [55].

In terso luogo, la possibilità che le azioni risarcitorie possano essere dirette verso la controllata, sebbene frutto della volontà della società madre, potrebbe incentivare comportamenti opportunistici di quest’ultima, se non addirittura un abuso di eterodirezione [56].

La sentenza Sumal, poi, non risolve ogni problema poiché a fronte di un’estensione della tutela risarcitoria, c’è sempre il rischio che intese anticoncorrenziali tra società formanti un’unica impresa – ma non un gruppo societario – non siano sanzionate perché manca il presupposto per configurare un’intesa: ossia due entità distinte.

In conclusione, è condivisibile lo sforzo della Corte di Giustizia, ma la pronuncia in commento solleva alcuni interrogativi [57]. Per tali motivi, è auspicabile un intervento legislativo europeo che precisi il perimetro del private enforcement contemperando gli interessi in gioco in modo chiaro, efficace e tempestivo.


NOTE

[1] Per concorrenza si intende l’esistenza sul mercato di una competizione “efficace (workable competition), cioè di un’attività concorrenziale sufficiente a far ritenere che siano rispettate le esigenze fondamentali e conseguire le finalità del Trattato … detta esigenza consente che la natura e l’intensità della concorrenza varino a seconda dei prodotti o dei servizi e della struttura economica dei relativi mercati di settore”, cfr. L. Arnaudo, F.M. Di Majo, La libera concorrenza, in Codice dell’Unione Europea a cura di A. Rizzo, F.M. Di Majo, Giuffrè, 2008, 317.

[2] Cfr. CGUE, 10 luglio 1980, causa C– 37/79, Marty c. Lauder, ECLI:EU:C:1980:190, par. 13.

[3] Cfr. assai utilmente R. Pardolesi, Le intese verticali, in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza a cura di L.F. Pace, Jovene, 2013, 80 ss. nonché G. Faella, Le intese verticali, in Trattato di Diritto privato dell’Unione Europea a cura di A. Frignani, R. Pardolesi, Giappichelli, 2006, VII, 105 ss.

[4] CGUE, 6 gennaio 2004, cause riunite C-2/01 e 3/01, Bayer, ECLI:EU:C:2004:2, par. 23; CGUE, 14 luglio 1972, causa C-48/69, ICI, ECLI:EU:C:1972:70. Anche una serie coordinata di atti o comportamenti anticoncorrenziali può integrare un’intesa c.d. complessa purché coinvolga almeno due imprese economicamente e giuridicamente distinte e si snodi in un arco temporale prolungato.

[5] La concorrenza è materia di competenza esclusiva dell’Unione Europea (UE) ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, par. 1, TFUE e del Protocollo n. 27 annesso al TFUE.

[6] Cfr. le interessanti parole di L. Arnaudo, F. M. Di Majo, La libera, cit., 330 ove si afferma “perché sussista un accordo … è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo”. E ancora “la nozione di accordo … presuppone l’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante”. M. D’Ostuni, Il concetto d’intesa, in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza a cura di L. F. Pace, Jovene, 2013,71.

[7] Cfr. CGUE, 11 gennaio 1990, causa C-277/1987, Sandoz, ECLI:EU:C:1990:6. Gli accordi presuppongono che le imprese “«abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera», con l’obiettivo, anche indiretto, di ridurre i margini di reciproca incertezza circa le rispettive condotte sul mercato”. Cfr. M. D’Ostuni, Il concetto, cit., 70. Cfr. anche L.F. Pace, Diritto Europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni e procedimenti applicativi, Cedam, 2007, 1 ss.; C. Lo Surdo, “Accordo” contrattuale e “intesa” ai sensi della normativa antitrust, in Contratti, 2001, III, 299 ss.; M. Siragusa, C. Rizza, EU Competition Law, Claeys & Casteels, 2012, III, 16 ss.; G. Colangelo, «Intesa restrittiva e nozione di accordo», in Foro it., 2004, I, 34 ss.

[8] CGUE, 31 maggio 1979, causa C-22/78, Hugin c. Commissione, ECLI:EU:C:1979:138 e CGUE, 21 febbraio 1973, causa C-6/72, Europemballage c. Commissione, ECLI:EU:C:1973:22.

[9] M. De Vita, Il pregiudizio al commercio tra stati membri, in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza a cura di L. F. Pace, Jovene, 2013, 62 ove si parla eloquentemente di “dottrina degli effetti” e CGUE, 14 luglio 1972, cause riunite C-48/69, 49/69, 51/69, 52/69, 53/69, 54/69, 57/69, Materie Coloranti.

[10] M. De Vita, Il Pregiudizio, cit., 61 e giurisprudenza citata alla nota 7 ove si afferma un accordo “per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, «deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati”.

[11] CGUE, 30 giugno 1966, causa C-56/65, Societè Technique Miniere, ECLI:EU:C:1966:38; CGUE, 12 dicembre 1967, causa C-23/67, Brasserie de Haecht, ECLI:EU:C:1967:54: Cfr. pure L. Arnaudo, Di Majo, cit., 331.

[12] Cfr. assai utilmente A. Palmieri, R. Pardolesi, L’incompiuta: ascesa e declino costituzionali della libertà di concorrenza, in Foro it., 2010, 11, I, 2913 ss.

[13] Non a caso, la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione del 21 aprile 2004 in cui ha dettato dei criteri, da cui essa stessa non può discostarsi senza motivare adeguatamente, per stabilire la sussistenza del pregiudizio al commercio. Cfr. Reg. CE 794/2004 e M. De Vita, Il Pregiudizio, cit., 65 che elenca anche dei criteri cumulativi in presenza dei quali escludere l’idoneità di un accordo a pregiudicare il commercio: “i) la quota di mercato aggregata delle parti su qualsiasi mercato rilevante all’interno della Comunità interessato dagli accordi non supera il 5% e ii) il fatturato delle imprese interessate non sia superiore a 40 milioni di euro, da ponderasi come in relazione alle diverse ipotesi si accordo”.

[14] La norma descrive un meccanismo di esenzione individuale che si affianca alle altre esclusioni previste dalla disciplina europea.

[15] CGUE, 23 aprile 1991, causa C-41/1990, Höfner, ECLI:EU:C:1991:161, par. 21. Si veda pure CGUE, 11 luglio 2006, causa C-205/03, FENIN c. Commissione, ECLI:EU:C:2006:453, par. 25.

[16] Trib. di primo grado CE, 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell, ECLI:EU:T:1992:33, par. 311; Trib. di primo grado CE, 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö, ECLI:EU:T:1998:103, par. 87; Trib. di primo grado CE, 20 marzo 2002, T-9/99, Hfb, ECLI:EU:T:2002:70, par. 54.

[17] CGUE, 12 settembre 2000, cause riunite C-180/98 e C‑184/98, Pavlov, ECLI:EU:C:2000:428, par. 75 e CGUE, 18 giugno 1998, causa C‑35/96, Commissione c. Italia, ECLI:EU:C:1998:303, par. 36.

[18] Cfr. ex multis CGUE, 22 gennaio 2002, causa C‑218/00, Cisal, ECLI:EU:C:2002:36, par. 22; CGUE, 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, AOK, ECLI:EU:C:2004:150, par. 46 ss.; CGUE, 1 luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, ECLI:EU:C:2008:376, par. 21.

[19] CGUE, 12 settembre 2000, cause riunite C-180/98 e C‑184/98, Pavlov, ECLI:EU:C:2000:428, par. 76 e CGUE, 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters, ECLI:EU:C:2002:98.

[20] CGUE, 12 settembre 2000, cause riunite C-180/98 e C‑184/98, Pavlov, ECLI:EU:C:2000:428, par. 77 e CGUE, 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters, ECLI:EU:C:2002:98, par. 49.

[21] CGUE, 28 febbraio 2013, causa C-1/12, Ordem dos Técnicos, ECLI:EU:C:2013:127, par. 46 nonché CGUE, 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters, ECLI:EU:C:2002:98, par. 64.

Il fatto che l’ordine non persegua “scopi di lucro … non osta a che l’ente che effettua delle operazioni sul mercato vada considerato come un’impresa, poiché la relativa offerta di servizi si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro” cfr. CGUE, 28 febbraio 2013, causa C-1/12, Ordem dos Técnicos, ECLI:EU:C:2013:127, par. 57.

Anche le federazioni sportive sono considerate imprese nella misura in cui svolgano attività economiche, cfr. CGUE, 1 luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, ECLI:EU:C:2008:376, par. 22.

[22] CGUE, 1 luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, ECLI:EU:C:2008:376, par. 24.

[23] Trib. di primo grado CE, 12 dicembre 2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati SpA c. Commissione, ECLI:EU:T:2006:387, par. 73 ss.

[24] CGUE, 11 luglio 2006, causa C-205/03, FENIN c. Commissione, ECLI:EU:C:2006:453, par. 39.

[25] Illuminante sul punto lo scritto di R. Caggiano, Il concetto d’impresa, in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza a cura di L. F. Pace, Jovene, 2013, 56 ss. CGUE, 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, ECLI:EU:C:1993:63, par. 17; CGUE, 22 gennaio 2002, causa C-218/00, Cisal, ECLI:EU:C:2002:36, par. 45; CGUE, 16 novembre 1995, causa C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, par. 22.

[26] CGUE, 10 settembre 2009, causa C-97/08, Akzo Nobel NV, ECLI:EU:C:2009:536, par. 54 e 55.

[27] CGUE, 1 luglio 2010, causa C-407/08, Knauf Gips KG, ECLI:EU:C:2010:389, par. 64; R. Caggiano, Il concetto, cit., 56 ss.

[28] Conclusioni dell’Avvocato Generale Pitruzzella, 15 aprile 2021, causa C-882/19, Sumal, ECLI:EU:C:2021:293, par. 15.

[29] Ex multis, A. Montanari, Il danno antitrust, Cedam, 2020, 27 ss.; S. Cinque, Il principio della continuità economica e la determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento dei danni da illecito antitrust. Il caso Skanska (C‑724/17): quale impatto sul private enforcement?, in Riv. della Reg. dei mercati, 2020, II, 411 ss.

[30] Si vedano gli indispensabili contributi di R. Caiazzo, Antitrust, Giappichelli, 2007, 69; P. Fattori, M. Todino, Il diritto della concorrenza in Italia, Il Mulino, 2004, 45; R. Caggiano, Il concetto, cit., 56 ss.; A. Reinstadler, A. Reinalter, Imputabilità della responsabilità per la violazione dell´art. 101, comma 1, t.f.u.e. ad una società capogruppo per il comportamento illecito della propria controllata: una presunzione davvero inconfutabile? (nota a Corte di Giustizia, III sezione, 10 settembre 2009, causa C-97/08), in RDS, 2013, III, 516 ss.

[31] CGUE, 14 luglio 1982, causa C-48/69, ICI, ECLI:EU:C:1972:70.

[32] Conclusioni dell’Avvocato Generale Pitruzzella, 15 aprile 2021, causa C-882/19, Sumal, ECLI:EU:C:2021:293, par. 29.

[33] CGUE, 25 ottobre 1983, causa C-107/82, AEG, ECLI:EU:C:1983:293.

[34] CGUE, 10 settembre 2009, causa C-97/08, Akzo/ Nobel NV, ECLI:EU:C:2009:536, par. 54 e Conclusioni Avvocato Generale Pitruzzella, 15 aprile 2021, causa C-882/19, Sumal, ECLI:EU:C:2021:293, par. 24; A. Reinstadler, A. Reinalter, Imputabilità, cit., 516 ss.

[35] CGUE, 1 luglio 2010, causa C-407/08, Knauf Gips KG, ECLI:EU:C:2010:389, par. 64 e 65.

[36] Trib. di Primo Grado CE, 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-125/02, T-126/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré, ECLI:EU:T:2007:115, par. 132 dove si legge “… l’elemento relativo alla detenzione della totalità del capitale della controllata, sebbene costituisca un forte indizio dell’esistenza, in capo alla società controllante, di un potere di influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per permettere di imputare la responsabilità del comportamento della controllata alla società controllante”. E ancora CGUE, 14 maggio 1998, causa C-286/98, Stora Kopparbergs Bergslags, ECLI:EU:C:2000:630, par. 28. R. Caggiano, Il concetto, cit., 56 ss.

In senso contrario Trib. di Primo Grado UE, 12 dicembre 2007, causa T-112/05, Akzo Nobel, ECLI:EU:T:2007:381, par. 62.

Cfr. pure A. Reinstadler, A. Reinalter, Imputabilità, cit., 516 ss.

[37] A. Reinstadler, A. Reinalter, Imputabilità, cit., 516 ss.; K. Hofstetter, M. Ludescher, Fines against parent Companies in EU Antitrust Law: Setting Incentives for ‘Best Practice Compliance’, in World Competition, 2010, 33, 55 ss.; R. Burnley, Group Liability for Antitrust Infringements: Responsibility and Accountability, in World Competition 2010, 33, 593 ss.; A. Riesenkampff, U. Krauthausen, Liability of parent companies for antitrust violations of their subsidiaries, in ELR, 2010, 38 ss.; R. Caggiano, Il concetto, cit., 56 ss.

[38] P. Fattori, M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Il Mulino, 2010, 1 ss.

[39] Molto interessanti L. Miccoli, Tra public and private enforcement: il valore probatorio dei provvedimenti dell’AGCM alla luce della nuova direttiva 104/14 e del D.lgs. 3/2017, in Jus Civile, 2017, IV, 348 ss.; M. Bianchini, Private e public antitrust enforcement nell’ambito dei servizi di interesse economico generale (a proposito della “poliedrica” nozione di impresa), in Jus Civile, 2013, 9, 523 ss.; C. Tesauro, Recenti sviluppi del private antitrust enforcement, in MCR, 2011, III, 427 ss.; M. Barcellona, Funzione compensativa della responsabilità e private enforcement della disciplina antitrust, in Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato a cura di M. Maugeri, A. Zoppini, Il Mulino, 2009, 57 ss.; G. Afferni, Azione di classe e danno antitrust, in MCR, 2010, III, 491 ss.; F. Rossi Dal Pozzo, B. Nascimbene, Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, Giuffrè, 2009, 1 ss.; S. Bastianon, La tutela privata antitrust: Italia, Unione Europea e Nord America, Giuffrè, 2012, 1 ss.; P. Buccirossi, M. Carpagnano, Is it time for the European Union to legislate in the field of collective redress in antitrust (and how)?, in Journal of European Competition Law & Practice, 2013, 4(1), 3.

[40] G. A. Benacchio, Il private enforcement del diritto europeo antitrust, in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza a cura di L. F. Pace, Jovene, 2013, 19 ove si legge “Il diritto al risarcimento del danno «rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulate, che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. In quest’ottica, le azioni di danno incardinate dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nella Comunità”. Cfr. CGUE, 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi, ECLI:EU:C:2006:461, par. 27.

[41] G.A. Benacchio, Il private enforcement, cit., 19 e le note 5 e 6 ivi presenti; F. Valerini, Il giudizio di merito nell’azione antitrust, in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza a cura di L. F. Pace, Jovene, 2013, 232 ove si ricorda che “gli Stati membri sono obbligati a garantire l’accesso alla giustizia per la tutela di situazioni comunitarie a condizioni di effettività, equivalenza e non discriminazione (c.d. dottrina Rewe)”. Cfr. CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-33/76, Rewe, ECLI:EU:C:1976:188.

[42] A. Montanari, Il danno antitrust. In risposta al prezioso invito di Roberto Pardolesi, in MCR, 2021, II, 238 ove si legge “un testo che rappresenta nulla più che un restatement”.

Illuminanti anche le parole di E. Camilleri, An overview of the Private Enforcement of Competition Law in Italy, in Jus Civile, 2020, II, 351 ss.; R. Pardolesi, Danno antitrust (ancora e sempre) in cerca d’identità, in MCR, 2021, II, 255 ss. Cfr. anche M. Barela, L’illecito antitrust nella prospettiva della crisi Riflessioni a margine del «Danno antitrust» di Andrea Montanari, in MCR, 2021, II, 291 ss.

[43] A. Montanari, Il danno, cit., 244; M. Barela, L’illecito, cit., 292 ss.

[44] A. Montanari, Il danno, cit., 238. A. Genovese, Funzione e quantificazione del risarcimento. Considerazioni relative al danno da illecito antitrust, in, Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato a cura di M. Maugeri, A. Zoppini, Il Mulino, 2010, 221 ss.; M. Libertini, Il ruolo necessariamente complementare di «private» e «public enforcement» in materia di antitrust in Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato a cura di M. Maugeri, A. Zoppini, Il Mulino, 2010, 172 ss.

[45] Sempre autorevole dottrina non ha mancato di sottolineare che “si tende comunque a prospettare l’attribuzione a quegli autori del risarcimento di qualunque ammanco patrimoniale naturalisticamente ricollegabile all’illecito. È il trionfo dell’empirico e il tramonto del giuridico, sospinto dall’obiettivo di policy economica di punire l’infringer”. A. Montanari, Il danno, cit., 239; A. Montanari, Il danno, cit. supra n. 29, 27 ss. Cfr. pure C. Camardi, La protezione dei consumatori tra diritto civile e regolazione del mercato. A proposito dei recenti interventi sul codice del consumo, in Jus civile, 2013, VI, 305, 308 ss.; T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale, Giuffrè, 1960, 12 ss.; A. Palmieri, L’illecito antitrust e l’ag­giramento della prova del nesso causale: ovvero come si rischia di trasformare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in un giudice della responsabilità civile, in Foro it., 2011, X, 2685 ss.; C. Castronovo, Antitrust e abuso di responsabilita civile, in Danno resp., 2004, V, 473 ss.

[46] G. Parodi, L’accertamento definitivo dell’illecito antitrust nella nuova disciplina del private enforcement. Su alcune questioni di rilievo costituzionale, in Contratto e Impresa, 2021, IV, 1140 ss.

[47] A. Reinstadler, A. Reinalter, Imputabilità, cit., 516 ss.; K. Hofstetter, M. Ludescher, Fines, cit., 55 ss.; R. Burnley, Group, cit., 593 ss.; A. Riesenkampff, U. Krauthausen, Liability, cit., 38 ss.; A. Genovese, Funzione, cit., 221 ss.; M. Libertini, Il ruolo, cit., 172 ss.; G. A. Benacchio, Il private enforcement, cit., 19.

[48] CGUE, 6 ottobre 2021, C-882/19, Sumal, ECLI:EU:C:2021:800, par. 62 e 63.

[49] A. Reinstadler, A. Reinalter, Imputabilità, cit., 516 ss.; R. Caggiano, Il concetto, cit., 56 ss.

[50] Conclusioni Avvocato Generale Pitruzzella, 15 aprile 2021, causa C-882/19, Sumal, ECLI:EU:C:2021:293, par. 52.

[51] CGUE, 6 ottobre 2021, causa C-882/19, Sumal, ECLI:EU:C:2021:800, par. 50 ove si legge: “di conseguenza, nulla osta, in linea di principio, a che la vittima di una pratica anticoncorrenziale proponga un’azione di risarcimento danni nei confronti di una delle entità giuridiche che costituiscono l’unità economica”.

[52] CGUE, 6 ottobre 2021, causa C-882/19, Sumal, ECLI:EU:C:2021:800, par. 52.

[53] E. Camilleri, An overview, cit. 351 ss.; A. Genovese, Funzione, cit., 221 ss.; M. Libertini, Il ruolo, cit., 172 ss.; G. A. Benacchio, Il private enforcement, cit., 19.

[54] E. Camilleri, An overview, cit. 351 ss.; L. Miccoli, Tra public and private enforcement, cit., 348 ss.; M. Bianchini, Private e public antitrust, cit., 523 ss.; R. Pardolesi, Danno, cit., 255 ss.; C. Tesauro, Recenti sviluppi, cit., 427 ss.; F. Rossi Dal Pozzo, B. Nascimbene, Il private enforcement, cit., 1 ss.; S. Bastianon, La tutela, cit., 1 ss.; P. Buccirossi, M. Carpagnano, Is it time, cit., 3; G.A. Benacchio, Il private enforcement, cit., 19 ss.

[55] E. Camilleri, An overview, cit. 351 ss.; A. Montanari, Il danno, cit., 239 e 255 dove si legge “Al quesito, postomi dall’autorevole interlocutore, se la contemporaneità debba spingerci ad assecondare il «lento tramonto» della responsabilità civile moderna, rispondo in senso negativo”; A. Montanari, Il danno, cit. supra, n. 29, 27 ss.; R. Pardolesi, Danno, cit., 255 ss.; A. Palmieri, L’illecito, cit., 2685 ss.; C. Castronovo, Antitrust, cit., 473 ss.; G. Parodi, L’accertamento, cit., 1140 ss.

[56] C. Castronovo, Antitrust, cit., 473 ss.

[57] E. Camilleri, An overview, cit. 351 ss.; A. Montanari, Il danno, cit., 239; R. Pardolesi, Danno, cit., 255 ss.; M. Barela, L’illecito antitrust, cit., 292 ss.