Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Invio dei contributi e norme editoriali

I contributi, in formato word, corredati di sommario se suddivisi in paragrafi, possono essere inviati  via e-mail a uno dei componenti la Direzione o alla Redazione della rivista (redazione@juscivile.it), nel rispetto delle seguenti norme editoriali, specificando la qualifica dell'Autore. Possono essere redatti anche in lingua straniera. 

I contributi devono essere corredati da titolo in inglese, un abstract in italiano e in inglese e dalle parole chiave. Occorre, inoltre, specificare la qualifica e l'Università di appartenenza. In caso di nota a sentenza, va allegata la massima commentata.

Monografie:
Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in
tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo (con l’eventuale numero di edizione in apice), la casa editrice, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
A. FALZEA, L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Giuffrè, 1947, 34 s.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo in corsivo fino al primo sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
A. FALZEA, L’offerta, cit., 34 s.

Riviste:
Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in
tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo, la rivista in corsivo secondo l’abbreviazione di seguito indicata, preceduta da “in”, il volume, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, 209 ss.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo in corsivo fino al primo sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
G. OSTI, Revisione, cit., 211.

 Abbreviazioni delle riviste          

Raccolte di studi, raccolte di scritti, opere collettive:
Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in
tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo, la raccolta in corsivo preceduta da “in”, il volume, la casa editrice, eventualmente il curatore, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
D. RUBINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XXIII, Giuffrè, 1952, 668 ss.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo in corsivo fino al primo sostantivo compreso, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
D. RUBINO, La compravendita, cit., 668 ss.

Enciclopedie e dizionari:
Nella prima citazione, si citino le iniziali del nome ed il cognome per esteso dell’autore in tondo maiuscoletto, il titolo della voce in corsivo, la sigla dell’opera in corsivo, preceduta da “in”, il volume, la casa editrice, l’anno di edizione, il numero di pagina con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti.
M. GIORGIANNI, Inadempimento (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Giuffrè, 1970, 865 ss.
Nelle citazioni successive, si indichino solo le iniziali del nome ed il cognome per esteso
dell’autore, il titolo della voce in corsivo, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
M. GIORGIANNI, Inadempimento (dir. priv.), cit., 865 ss.

Fonti:
Trattato sull'Unione europea TUE
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE
Costituzione Cost.
legge costituzionale l. cost.
codice civile cod. civ.
codice di procedura civile cod. proc. civ.
legge l.
decreto legislativo d.lgs.
decreto legge d.l.

Giurisprudenza
Nella prima citazione, si citino l’autorità giudicante secondo l'abbreviazione di seguito indicata, la data ed il numero della decisione, la rivista o il repertorio in corsivo in cui è pubblicata, il numero di pagina o di colonna con, eventualmente, “s.” per seguente o “ss.” per seguenti, l’eventuale menzione della nota di commento (che comunque rimane suscettibile di autonoma citazione).
Cass. 13 ottobre 1970, n. 1965, in Giur. it., 1971, I, 212 ss.
Nelle citazioni successive, si indichino solo l’autorità giudicante, la data ed il numero della
decisione, l’abbreviazione “cit.”, il numero di pagina.
Cass. 13 ottobre 1970, n. 1965, cit., 212 ss.

Abbreviazioni delle Autorità giudicanti

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