Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Divisione ereditaria con conguaglio e comunione legale: gli equivoci di Cass., 24 maggio 2021, n. 14105 (di Gianfranco Orlando, Ricercatore senior di Diritto privato – Università degli Studi di Siena)


La sentenza in commento sancisce che il bene assegnato per effetto di una divisione ereditaria non entra nel regime di comunione legale del condividente perché, anche nel caso in cui sorge l'obbligo del pagamento di un conguaglio, integra un acquisto per “successione” da ricondurre all'art. 179, 1° comma, lett. b), c.c. L’analisi della sentenza conferma la correttezza della sua principale proposta ermeneutica, ma presenta al contempo varie criticità da cui è affetta, in particolare sul piano delle motivazioni addotte a suo sostegno. Anzi, proprio su questo piano, la sentenza reintroduce in seno alla giurisprudenza di legittimità una spaccatura di cui non si avverte la necessità.

Parole chiave: Divisione ereditaria, conguaglio, comunione legale.

Inheritance division with monetary adjustment and legal communion of family: misunderstandings in the Supreme Court of Cassation sentence n. 14105, 24 may 2021

The judgement states that an asset received by an inheritance division is not included in the legal communion of the family because, even if the obligation arises to pay an adjustment, the purchase is an  "inheritance" by the art. 179, b), Italian Civil Code. This study confirms the main hermeneutic propose of the sentence but, at the same time, it shows multiple critical issues, especially for the reasons given. Actually, exactly on this above mentioned level, the judgment reintroduces, in the judicial praxis, a non necessary separation.

Keywords: Inheritance division, monetary adjustment, legal communion of family.

La valenza funzionale e dell’assegnazione e del conguaglio, ancorché e l’una e l’altro occasionati dalla potestas del giudice di costituire, nei casi di legge, rapporti giuridici, è tale senza dubbio da giustificare la sottrazione e dell’una e dell’altro e dunque della loro relazione all’area delle contrattazioni sinallagmatiche commutative, evidentemente inter vivos, ed è tale senza dubbio da giustificare la riconduzione del loro “titolo”, del loro momento genetico comunque all’ambito delle vicende successorie mortis causa che hanno dato origine alla comunione ereditaria.

 

Cass., sez. II, 24 maggio 2021, n. 14105

SOMMARIO:

1. Lo spaesamento provocato dalla sentenza in esame - 2. La riesumazione dell’effetto “dichiarativo-retroattivo” della divisione ereditaria - 3. Il conguaglio divisionale e la ratio della lett. b) dell’art. 179, comma 1, cod. civ. - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Lo spaesamento provocato dalla sentenza in esame

L’indicazione che proviene dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14105 del 24 maggio 2021 è chiara: il bene assegnato in virtù di una divisione ereditaria, perfezionata in costanza del regime di comunione legale, costituisce, anche nel caso in cui l’assegnatario si obblighi al pagamento di un conguaglio, un acquisto per successione da ricondurre alla lett. b) del comma 1 dell’art. 179 cod. civ. [1]. Altrettanto nitido è l’argomento posto alla base della decisione: l’implicita – ma evidente – recezione del tradizionale dibattito sulla causa della divisione impedisce di riconoscere uno scambio inter vivos tra assegnazione e conguaglio [2] – quest’ultimo, infatti, non è un corrispettivo, ma uno strumento di perequazione della differenza tra il valore della quota e il valore dei beni assegnati – per cui si giustifica «...la riconduzione del loro “titolo”, del loro momento genetico comunque all’ambito delle vicende successorie mortis causa che hanno dato origine alla comunione ereditaria» [3]. Sul piano della regola sancita, si direbbe che la decisione sia senz’altro da accogliere, anche nella parte in cui riconosce la provenienza successoria del bene assegnato. Si direbbe, anzi, che sotto quest’ultimo profilo essa rappresenta un passo avanti rispetto all’ultima decisione adottata in materia dalle Sezioni Unite [4], le quali avevano, invece, escluso questa possibilità sulla base di una articolata ricostruzione, peraltro in buona parte condivisibile (sul punto si tornerà più avanti). Resta, nondimeno, il fatto – che costituisce il primo dato degno di nota – di due decisioni diametralmente opposte su un aspetto di rilievo non secondario soprattutto per i suoi risvolti applicativi [5]: la natura successoria o inter vivos dell’acquisto per divisione ereditaria. Certo, la giurisprudenza non è nuova ad andirivieni, in particolare in materia di divisione ereditaria; ma non può sottacersi il peculiare effetto spiazzante provocato dalla sentenza in esame, che è dato, nello specifico, dal fatto che la riconduzione dell’acquisto divisionale alla successione avviene al prezzo di tutta una serie di affermazioni la cui equivocità era stata analiticamente svelata proprio dalla citata sentenza a Sezioni Unite. Non è escluso, per [continua ..]


2. La riesumazione dell’effetto “dichiarativo-retroattivo” della divisione ereditaria

Il primo snodo argomentativo di rilievo della motivazione della sentenza riguarda un passaggio che, per la verità, nell’economia del discorso giudiziale sembra assumere il ruolo dell’argumentum ad adiuvandum; vale la pena, però, occuparsene autonomamente perché segnala un tratto decisivo del ragionamento svolto dalla Corte. Ci si riferisce, in particolare, alla parte in cui, per sostenere la decisione, viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale che, nel sancire la distanza tra la divisione e gli schemi commutativi, osserva che: «… da un lato, l’adempimento dell’obbligo del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, i cui effetti “dichiarativi – retroattivi” permangono impregiudicati nonostante l’inadempimento dell’obbligo (cfr. Cass. 23.1.2017, n. 1656; Cass. 24.10.2006, n. 22833); dall’altro, […] lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione (cfr. Cass. 7.11.2017, n. 26351)». Così ragionando, la giustificazione della saldatura tra l’acquisto del bene assegnato e l’apertura della successione passa dalla riesumazione della natura “dichiarativa” dell’effetto divisorio, che era stata abbandonata dalle Sezioni Unite poco più di un paio d’anni prima. Compiendo questo passo, la sentenza ora in esame replica un copione diffuso nelle trattazioni in materia: la chiamata in causa della “dichiaratività” degli effetti della divisione è il modo tradizionale di giustificare la riconduzione dell’acquisto del bene assegnato al momento dell’apertura della successione, anche nel caso in cui occorre ricorrere a conguagli [6]; e ciò, evidentemente, è dovuto anche alla difficoltà di riconoscere che un acquisto “successorio” possa essere collegato ad un effetto che, secondo la definizione delle Sez. Unite, dovrebbe essere “costitutivo-traslativo”. Beninteso, della sentenza in esame persuade la ricostruzione in termini successori della vicenda che origina l’acquisto [7]. Ma se l’intenzione alla base della stessa era superare il (presunto) ostacolo frapposto dalla “costitutività” dell’effetto a questa possibilità, allora è incappata in un [continua ..]


3. Il conguaglio divisionale e la ratio della lett. b) dell’art. 179, comma 1, cod. civ.

Il secondo (e principale) passaggio argomentativo della sentenza in commento investe il peculiare modo con cui la disciplina della divisione ereditaria civile viene combinata con la disciplina sulla comunione legale dei beni [15]. Come accennato all’inizio, sul punto la motivazione giudiziale fa leva, unicamente, sull’idea che il legame tra assegnazione e conguaglio sia irriducibile allo schema dello scambio [16]. Il convincimento alla base di questa scelta è che, esclusa la possibilità di configurare tra conguaglio e assegnazione un nesso in termini corrispettivi – che veniva, al contrario, in qualche modo prospettato da una datata giurisprudenza [17] e nello stesso ricorso in Cassazione [18] – occorra altresì escludere la possibilità di riconoscere un “acquisto” da ricondurre, almeno per la parte di valore corrispondente al conguaglio, alla lett. a) dell’art. 179 cod. civ. Il fatto è che la – di per sé corretta – ricostruzione causale della fattispecie non esaurisce le questioni che vengono in gioco nella fattispecie. Ce lo segnala un passaggio apparentemente marginale della motivazione in cui, con un cenno privo di particolari approfondimenti, viene affrontata la questione relativa alla “provenienza” del denaro utilizzato per il pagamento del conguaglio: la Corte afferma, infatti, che l’esclusione del bene dal regime della comunione vale «…pur ad ammettere che il conguaglio sia “stato corrisposto interamente dal sig. C.G. [coniuge dell’assegnataria, nda], all’epoca unica fonte di reddito della famiglia”». Eppure, che la “provenienza” del conguaglio costituisca (sempre) un fatto irrilevante per il coniuge del condividente assegnatario è un dato quantomeno dubbio. L’origine delle risorse che compongono il conguaglio è, forse, indifferente nell’ipotesi in cui si tratti, ad esempio, di denaro “personale”. Ma se non è così – se, cioè, gli sforzi economici necessari per il pagamento del conguaglio sono sopportati, direttamente o indirettamente, anche dall’altro coniuge – è impossibile, fermandosi di fronte alla fattispecie, non sentire risuonare le discussioni che hanno tradizionalmente connotato la ricerca della ratio della disciplina della comunione legale dei beni, ormai da tempo [continua ..]


4. Considerazioni conclusive

Le considerazioni fin qui sviluppate disegnano un campo connotato da un’alternativa netta (in cui la sentenza in commento appare, in entrambe le opzioni, affetta da criticità): o la soluzione offerta dalla Corte viene rifiutata, riconoscendo l’ingresso del bene nella comunione legale per la quota corrispondente al sacrificio sopportato anche dal coniuge dell’assegnatario nel pagamento del conguaglio, coerentemente con una ricostruzione della ratio della lett. b) del comma 1 dell’art. 179 cod. civ. centrata sulla valutazione di quel contributo; oppure, nel tentativo di riconoscere in qualche modo una razionalità alla decisione, occorre quantomeno presupporre un contrasto tra il fondamento “declamato” e quello effettivamente “applicato”: assumendo questa prospettiva, la ratio decidendi avrebbe poco a che vedere con l’inquadramento del rapporto assegnazione-conguaglio nell’alveo della funzione distributiva (la marginalizzazione del ruolo del coniuge dell’assegnatario nella formazione del conguaglio – e la contestuale riduzione del peso assiologico riconosciuto dalla disciplina della comunione legale al contributo, diretto o indiretto, prestato dal coniuge dell’assegnatario – non ha alcun legame con la necessità, tipica della causa distributiva, di rispettare la proporzionalità alla quota preesistente, né è coerente con lo scopo della “retroattività distributiva”), mentre avrebbe molto di più a che vedere con l’obiettivo di garantire l’unità del patrimonio familiare “di origine” dell’assegnatario. In questo senso, la giurisprudenza si sarebbe fatta vettore tacito di un assetto assiologico chiaro nel porre come valore preminente l’interesse degli eredi del beneficiario della successione in nome di una continuità patrimoniale della famiglia intesa in senso verticale. Insomma, ci troveremmo di fronte ad una decisione rivelatrice di un volto sottaciuto del nostro ordinamento: i legami atavici che si esprimono in occasione del passaggio intergenerazionale dei beni continuano ad essere perpetuati nel tessuto sociale in modo più incisivo di quanto si è solitamente disposti a dire, e forse non sarebbe un caso se i canali di tale affermazione siano tanto sommersi da non essere nemmeno riconosciuti e verbalizzati adeguatamente dalle prassi che, di fatto, [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022